Allegato A
Seduta n. 146 del 16/5/2002


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DISEGNO DI LEGGE S. 795 - MODIFICA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E DI ASILO (APPROVATO DAL SENATO) (2454) ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA POPOLARE; PISCITELLO; VOLONTÈ E BUTTIGLIONE; CENTO; LA RUSSA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; SINISI ED ALTRI; PISAPIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597)

(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del disegno di legge in esame prevede che l'espulsione è disposta con decreto immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera;
tale disciplina attiene a situazioni giuridiche soggettive inerenti anche ad aspetti relativi ai diritti inviolabili della persona, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, applicabile anche agli stranieri;
in particolare, tale disciplina comporta limitazione della libertà personale e del diritto di difesa, che richiede in primo luogo il diritto della persona alla partecipazione al processo;
le disposizioni dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, sono di portata generale, riferibile anche a qualsiasi procedimento che riguarda lo straniero;
i principi del giusto processo consistono in primo luogo nella garanzia del contraddittorio nella formazione della prova;
tali principi sono violati dalla disciplina in oggetto che impedisce, con l'espulsione immediata, la presenza dell'interessato in Italia per la partecipazione al processo;
in complesso la disciplina oggetto si pone in contrasto con gli articoli 2, 24, primo e secondo comma, e 111 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.
n. 1. Soda, Leoni, Turco, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del disegno di legge n. 2454 restringe il diritto dello straniero al ricongiungimento familiare rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto 25 luglio 1998, n. 286;
in particolare, la disposizione di cui all'articolo 22 esclude dal diritto al ricongiungimento


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i figli maggiorenni non a carico e quelli che non presentino invalidità totale, i genitori a carico quando abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, gli altri parenti entro il terzo grado, ancorché siano a carico e inabili al lavoro;
la disciplina di cui all'articolo 22 travolge i valori di solidarietà sui quali è fondata la famiglia;
al contrario delle disposizioni dettate dall'articolo 22 del disegno di legge in esame, l'articolo 29 della nostra Costituzione stabilisce che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;
il riconoscimento e la tutela dei diritti della famiglia sono espressione del più generale principio di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione, oltre che dalle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili della persona;
i diritti della famiglia, costituzionalmente protetti, come ha anche ripetutamente statuito la Corte costituzionale fin dagli anni Settanta (sentenza n. 181 del 1976 e ordinanza n. 258 del 1982), costituiscono diritti inviolabili della persona e come tali garantiti dalla nostra Costituzione anche agli stranieri;
la disciplina in esame è dunque in palese contrasto con gli articoli 2 e 29 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.
n. 2. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 28 del disegno di legge n. 2454 detta disposizioni di procedura semplificata per l'esame delle domande di asilo, con la previsione di «casi di trattenimento», la presunzione di rinuncia alla domanda per l'ipotesi di mero allontanamento dai centri di permanenza, l'effetto non sospensivo, anche a fronte di ricorso, del provvedimento di allontanamento;
tale disciplina è limitativa del diritto di asilo, così come configurato dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che delinea il diritto di asilo come diritto soggettivo costituzionalmente protetto;
le disposizioni in esame inoltre, nel limitare il diritto di libertà e di difesa, si pongono in contrasto, oltre che con il richiamato articolo 10 della Costituzione, con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, che garantiscono il giusto processo anche allo straniero, soprattutto quando essi possono far valere un diritto costituzionalmente protetto,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2454.
n. 3. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del progetto di legge n. 2454 istituisce «il contratto di soggiorno per lavoro subordinato», introducendo una tipologia contrattuale diversa da ogni contratto di lavoro individuale a tempo determinato o indeterminato;
l'articolo 5 del progetto di legge prevede che la durata del contratto di lavoro per i lavoratori immigrati extracomunitari sia correlata alla durata del permesso di soggiorno e che esso deve essere compreso entro limiti stabiliti e in misura diversa a seconda che si tratti di «lavoro stagionale (nove mesi), di lavoro subordinato a tempo determinato (un anno) o di lavoro a tempo indeterminato (due anni);


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il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, in quanto contratto individuale di lavoro, non appare mai assimilabile, anche quando formalmente qualificato, ad un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato, perché la continuità del rapporto di lavoro sarebbe subordinata al permesso di soggiorno;
il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, per essere valido, deve recare l'impegno del datore di lavoro ad assicurare una sistemazione alloggiativa e le spese per il rientro nel proprio paese al lavoratore straniero (vedi articolo 6 del progetto di legge in esame);
mediante l'istituzione di un simile contratto di soggiorno per lavoro subordinato il possesso di una determinata cittadinanza è assunto a fattore discriminante della disciplina dei contratti individuali, in quanto si predispone per legge un tipo di rapporto contrattuale applicabile soltanto ai lavoratori stranieri in quanto tali e disciplinato a misura degli stessi;
ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero è protetta nel nostro ordinamento, mediante la previsione di una riserva rafforzata di legge: ciò implica che il legislatore, nel disciplinare la materia, dovrà necessariamente attenersi a quanto disposto sul punto dalle norme internazionali generali e dai trattati stipulati dall'Italia;
l'articolo 8 della convenzione OIL n. 143 del 1975, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158, prevede che lo straniero regolarmente soggiornate per motivi di lavoro deve usufruire di trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, alla riqualifica, ai lavori di assistenza e di inserimento;
gli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della Costituzione garantiscono in egual misura i lavoratori senza distinzione tra cittadino italiano e non;
il progetto di legge n. 2454 si pone in netto contrasto con gli articoli 10, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.
n. 4. Mascia, Alfonso Gianni, Giordano.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 28 del progetto di legge n. 2454 disciplina le forme e i modi per la richiesta del diritto di asilo;
le norme che si vogliono introdurre estendono oltre ogni limite ragionevole i casi di trattenimento del richiedente asilo presso i centri di accoglienza;
la decisione sulla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo è devoluta a commissioni territoriali formate da funzionari governativi e quindi non dotate della necessaria terzietà;
i tempi ristretti e sommari imposti dalle nuove norme per la decisione sulla richiesta di asilo non garantiscono decisioni corrette e ponderate;
l'eventuale ricorso avverso la decisione sfavorevole delle commissioni territoriali non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e non è previsto il diritto per il richiedente asilo di attendere l'esito del ricorso all'interno del territorio nazionale;
l'articolo 10 della Costituzione prevede e tutela il diritto di asilo nel territorio della Repubblica agli stranieri ai quali sia impedito nei loro Paesi l'effettivo esercizio della libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;
tale diritto è da qualificarsi come diritto soggettivo perfetto;
l'articolo 24 della Costituzione prevede la tutela giurisdizionale dei diritti che


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deve essere considerata tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale;
l'articolo 13 della Costituzione sancisce che la libertà personale è inviolabile;
l'articolo 28 della proposta di legge in esame si pone in netto contrasto con gli articoli 10, 13 e 24 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.
n. 5. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 22 del progetto di legge n. 2454 stabilisce che il ricongiungimento familiare per lo straniero possa avvenire nei confronti dei figli maggiorenni a carico solo se essi non possano provvedere al loro sostentamento a causa di invalidità totale e per i genitori a carico solo quando non abbiano nel Paese di origine o provenienza altri figli;
elimina il ricongiungimento dei parenti entro il terzo grado, a carico e inabili al lavoro;
l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione garantiscono a tutti, cittadini e stranieri, di formare una famiglia;
tra gli inderogabili doveri di solidarietà sociale, prevista dall'articolo 2 della Costituzione, rientra certamente il diritto al ricongiungimento con i propri familiari qualora non abbiano fonti di sostentamento nei Paesi di origine e provenienza;
l'articolo 22 si pone in netto contrasto con gli articoli 2, 10, 29, 30 e 31 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.
n. 6. Mascia, Titti De Simone, Valpiana.

La Camera
premesso che:
l'articolo 26 del progetto di legge n. 2454 introduce la revoca del permesso di soggiorno qualora si accerti che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo la nascita di prole;
l'articolo 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza senza distinzione di sesso, razza lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali;
gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione garantiscono a tutti, cittadini o stranieri, il diritto di formare una famiglia;
ciascuno è libero nell'esercitare il diritto di formare una famiglia e di stabilire le forme e i modi di vita del nucleo familiare, tra i quali può non rientrare l'effettiva convivenza;
l'articolo 26 del progetto di legge n. 2454 si pone in netto contrasto con gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 2454.
n. 7. Mascia, Deiana, Mantovani.