Allegato A
Seduta n. 146 del 16/5/2002


Pag. 78


(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
(Cooperazione con Stati stranieri).

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;».

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

ART. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri).

Sopprimerlo.
* 1. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 1. 14. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 1. 15. Soda, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.


Pag. 79


Sopprimerlo.
* 1. 16. Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis - (Cooperazione con Stati stranieri). - 1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;».
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi immigratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
1. 8. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimere il comma 1.
*1. 3. Leoni, Soda, Turco, Amici.

Sopprimere il comma 1.
*1. 17. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 10. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con le seguenti: di provenienza dei flussi migratori.
1. 11. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 19. Bellillo, Sinisi, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: non appartenenti all'OCSE con le seguenti: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone all'emigrazione


Pag. 80

o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia.
1. 20. Mascia, Russo Spena, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non appartenenti all'OCSE con le seguenti: di provenienza dei flussi migratori.
1. 12. Sinisi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.
* 1. 22. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.
* 1. 23. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato per il coordinamento e di monitoraggio, sono individuati annualmente i Paesi di provenienza dei flussi migratori cui si applicano le disposizioni del comma 1.
1. 13. Sinisi.

Sopprimere il comma 2.
*1. 5. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Sopprimere il comma 2.
*1. 24. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.
*1. 25. Mascia, Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea sono finalizzati alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone ad emigrare o ad un positivo reinserimento in patria degli stranieri emigrati in Italia.
1. 9. Soda, Leoni, Turco.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono senza limiti di importo deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea quando i relativi Governi non adottano le necessarie misure di contrasto delle organizzazioni criminali impegnate nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale


Pag. 81

di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
1. 26. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi, Squeglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con le risorse provenienti dall'imposizione sulle successioni e donazioni. A tal fine, dal 1o gennaio del 2003, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 32, comma 2, dopo le parole: articolo 1, aggiungere le seguenti: commi 2 e 3.
1. 15-bis. Soda, Turco, Leoni, Amici.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Diritti e doveri dello straniero). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», all'articolo 2, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge».
1. 01. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.