I Commissione - MartedĪ 7 maggio 2002


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ALLEGATO 1

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (C. 2454 Governo, approvato dal Senato, C. 11 d'iniziativa popolare, C. 16 d'iniziativa popolare, C. 220 Piscitello, C. 387 Volontè, C. 457 Cento, C. 1413 La Russa, C. 1692 Buemi, C. 1792 Sinisi, C. 1894 Pisapia e C. 2597 Consiglio regionale della Toscana).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Diritti e doveri dello straniero).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», all'articolo 2, comma 4 alla fine aggiungere il seguente periodo: «egli esercita l'elettorato nei limiti e con le modalità previsti dalla seguente legge».
1. 1.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 1. 2.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion Zanella.

Sopprimerlo.
* 1. 4.Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
* 1. 10.Turco, Soda, Leoni.

Sopprimerlo.
* 1. 20.Soda, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.
* 1. 16.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

L'articolo 1 è soppresso e conseguentemente lo stesso articolo è inserito fra le norme transitorie e finali dopo l'articolo 30 come articolo 30-bis.
1. 7.Soda, Leoni, Turco.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 17.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.
* 1. 11.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 21.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: ed enti individuati aggiungere le seguenti: entro il 31 gennaio di ogni anno.
1. 8.Soda, Leoni, Turco.


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Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con le seguenti: di provenienza dei flussi migratori.
1. 27.Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 22.Bellillo, Sinisi, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti all'OCSE con le seguenti: nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), effettuate nei Paesi non appartenenti all'OCSE di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politiche che inducono le persone all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia.
1. 5.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: nei Paesi non appartenenti all'OCSE con le seguenti: effettuate nei Paesi non appartenenti all'OCSE di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzate alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri emigrati in Italia.
1. 6.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non appartenenti all'OCSE con le seguenti: di provenienza dei flussi migratori.
1. 28.Sinisi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: di maggiore emigrazione perso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.
* 1. 12.Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.
* 1. 18.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non comunitari già emigrati in Italia per lavoro.
* 1. 23.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato


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per il coordinamento e di monitoraggio, sono individuati annualmente i Paesi di provenienza dei flussi migratori cui si applicano le disposizioni del comma 1.
1. 29.Sinisi.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 13.Turco, Soda, Leoni.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 19.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 24.Buemi, Bellillo, Boato, Sinisi.

Al comma 2, dopo le parole: dei Paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina aggiungere le parole: alla prevenzione dei flussi migratori illegali.
1. 30.Sinisi.

Al comma 2, sostituire le parole: operanti nell'immigrazione clandestina con le seguenti: operanti nel traffico di esseri umani.
1. 32.Sinisi.

All'articolo 1 comma 2 dopo le parole giudiziaria e penitenziaria aggiungere le parole e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
1. 50.Il Relatore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. I programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea sono finalizzati alla progressiva riduzione dei fattori economici, sociali e politici che inducono le persone ad emigrare o ad un positivo reinserimento in patria degli stranieri emigrati in Italia.
1. 9.Soda, Leoni, Turco.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Si procede altresì alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi in via amministrativa o per i quali sia stato adottato dal giudice italiano il provvedimento di conversione della detenzione in un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13.
1. 3.Landi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono senza limiti di importo deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea quando i relativi Governi non adottano le necessarie misure di contrasto delle organizzazioni criminali impegnate nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
* 1. 14.Soda, Turco, Leoni.


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Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le erogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono senza limiti di importo deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il Governo procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea quando i relativi Governi non adottano le necessarie misure di contrasto delle organizzazioni criminali impegnate nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
* 1. 25.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Aggiungere dopo il comma 2 il seguente:
2-bis. Alle minori entrate dovute all'applicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede con le risorse provenienti dall'imposizione sulle successioni e donazioni. A tal fine, dal 1o gennaio del 2003, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.
1. 15.Soda, Turco, Leoni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano clandestini).

1. Il presente articolo 1 è inteso al recepimento della Direttiva 2001/51/CE del Consiglio Europeo del 28 giugno 2001, integranti le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen si applicano anche quando l'ingresso è negato al cittadino di un paese terzo in transito, qualora:
a) il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo;
b) le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato membro attraverso ii quale e transitato.

3. Le sanzioni applicabili ai vettori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Schengen sono determinate a che l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili non sia inferiore a 5000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 agosto 2001 per persona trasportata.
4. Il presente articolo non osta a che vengano mantenute, nei confronti dei vettori che non ottemperano agli obblighi risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen e dell'articolo 2 della Direttiva 2001/51/CE del Consiglio Europeo del 28 giugno 2001, altre misure che comportino sanzioni di altro tipo quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto o ancora la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.
5. Sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano diritti di difesa e di impugnazione


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effettivi per i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni.
1. 01.Sinisi.

ART. 2.

Sopprimerlo.
* 2. 2.Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
* 2. 1.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 2. 6.Leoni, Turco, Soda.

Sopprimerlo.
* 2. 13.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 2. 17.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimere il comma 1.
** 2. 14.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 1.
** 2. 18.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

All'articolo 2, capoverso, articolo 2-bis, comma 1, sostituire la parola decreto con le seguenti testo unico.
2. 40.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, sopprimere il comma 2.
2. 20.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 2, sopprimere le parole: o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente.
2. 7.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 2 sopprimere le parole: o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. 3.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 2 le parole: ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro sono sostituite dalle seguenti: ed è composto dai Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia, del lavoro e della salute, delle attività produttive, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per gli affari regionali,.
2. 26.Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, al comma 2 sostituire le parole: da un presidente di regione o di provincia autonoma designato con le seguenti: da quattro presidenti di regione o di provincia autonoma designati.
2. 12.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: un presidente di regione o di provincia autonoma designato con le seguenti: da tre presidenti di regione o provincia autonoma designati.
* 2. 8.Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, sostituire le parole: un presidente di regione o di provincia autonoma designato


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con le seguenti: da tre presidenti di regione o provincia autonoma designati.
* 2. 22.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: e da 4 presidenti di regione o provincia autonoma.
2. 4.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis sopprimere il comma 3.
2. 19.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 2, sostituire le parole: presso il Ministro dell'interno con le parole: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. 24.Sinisi, Boato, Bellillo, Buemi, Leoni.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, al comma 3 sostituire le parole: e da tre esperti con le seguenti: e da dieci esperti.
2. 11.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 3, sostituire le parole: e da tre esperti con le seguenti: e da sei esperti.
2. 9.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, al comma 3, aggiungere in fine le parole: nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
* 2. 25. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 3, aggiungere in fine le parole: nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
* 2. 10. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 3, aggiungere in fine le parole: nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
* 2. 23. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso 2-bis, comma 3, aggiungere in fine le parole: nonché degli enti e delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
2. 15. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, comma 3, dopo le parole: agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti parole: nonché dalle organizzazioni dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale e di enti e associazioni nazionali.
2. 5. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis sopprimere il comma 4.
2. 21. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso 2-bis, al comma 4, dopo le parole: Ministro per le politiche comunitarie aggiungere le seguenti: previo


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parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2. 16. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

Art. 2-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/98, all'articolo 2, il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Allo straniero regolarmente soggiornante è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la P.A. e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
2. 01. Landi di Chiavenna.

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 46. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimerlo.
* 3. 37. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 3. 12. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
3. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 3. 21. Turco, Soda, Leoni.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto del ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Lo schema del decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con il parere del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto; le Commissioni parlamentari si esprimono entro i venti giorni successivi al ricevimento; il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, deve essere emanato entro il 30 novembre ed è subito inviato alla Corte del conti che provvede al controllo di sua competenza entro 10 giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno, osservando termini analoghi. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata,


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che devono esprimersi entro 20 giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce soltanto al periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto annuale"».
3. 13. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al Testo Unico di cui al decreto legislativo 286/98 all'articolo 3 comma 1, le parole: ogni tre anni sono sostituite dalle parole: ogni diciotto mesi.
3. 5. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso 4, premettere le seguenti parole: Entro il 31 ottobre di ogni anno le commissioni provinciali per l'impiego comunicheranno il fabbisogno per lavoro stagionale e lavoro a tempo determinato e indeterminato.
3. 6. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 1, dopo le parole: dei Ministri, aggiungere le seguenti: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. 18. Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: che in ogni caso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso è adottato.
* 3. 53. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: che in ogni caso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso è adottato.
* 3. 22. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2.
3. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con le parole: con l'accordo delle regioni e delle province autonome, sentite.
3. 23. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, dopo le parole: la Conferenza unificata del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le parole: e gli altri soggetti indicati al comma 1 del presente articolo.
3. 49. Sinisi, Boato, Buemi, Bellillo, Leoni.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni.
* 3. 24. Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, capoverso, nel primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni, .
* 3. 51. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni, .
* 3. 14. Mascia, Russo Spena.


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Al comma 1, capoverso 4, primo periodo dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e gli enti e le associazioni maggiormente rappresentative del settore.
3. 38. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 4, nel primo periodo, sostituire la parola: definite con la seguente: pubblicate.
3. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso 4, nel primo periodo sopprimere le parole: tenuto conto dei ricongiungimento familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20.
* 3. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso 4, nel primo periodo sopprimere le parole: tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20.
* 3. 15. Mascia, Russo Spena.

Dopo le parole: ai sensi dell'articolo 20 aggiungere le seguenti: È prevista una percentuale pari al 5 per cento della quota d'ingresso prefissata annua, di cui al comma 4, per gli stranieri che entrano in Italia, su richiesta di un cittadino italiano e al fine di ricerca lavoro, garantiti dallo stesso cittadino italiano che ne ha fatto richiesta allo Sportello Unico della Provincia di appartenenza.
3. 44. Rivolta.

Al comma 1, capoverso, alla fine del primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 20 inserire le seguenti: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari Si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal suo ricevimento; il decreto registrato deve esser pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a ci si riferisce».
* 3. 50. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso, comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 20 inserire le seguenti: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari Si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal suo ricevimento; il decreto registrato deve esser pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a ci si riferisce.
* 3. 25. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: articolo 20, aggiungere le seguenti: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenuto conto dei parare ricevuti sia emanato entro il 30 novembre e subito


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inviato alla Corte dei Conti che provvede al controllo di sua competenza entro 10 giorni dal suo ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
3. 39. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, sopprimere le parole: Qualora se ne ravvisi la necessità.
3. 16. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo sostituire la parola necessità con la parola opportunità.
3. 60.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Qualora se ne ravvisi la necessita inserire le seguenti: e comunque allorché il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superi del cinquanta per cento il numero delle quote previste per l'anno in corso, .
3. 26. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, capoverso 4 secondo periodo dopo la parola: necessità aggiungere le seguenti: anche sulla base del parere degli enti e delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. 40. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: se ne ravvisi la necessità aggiungere la parola: e l'urgenza.
3. 19. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno, aggiungere le seguenti: anche senza l'acquisizione dei pareri previsti.
3. 20. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso, comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Le
quote massime degli stranieri da ammettere nel territorio dello Stato sono inoltre aumentate di un numero pari ad almeno il cinquanta per cento delle autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote nell'anno precedente.
3. 27. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso, comma 4, al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dei visti previsti per l'inserimento nel mercato del lavoro tramite la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 23.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire il capoverso Art. 23 con il seguente:
«Art. 23. - (Prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di Soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa al di fuori dall'ambito delle quote stabilite, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di


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collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma».
* 3. 28. Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, capoverso, al terzo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dei visti previsti per l'inserimento nel mercato del lavoro tramite la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 23.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire il capoverso Art. 23 con il seguente:
«Art. 23. - (Prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa al di fuori dall'ambito delle quote stabilite, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sci mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per Un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del


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lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma».
* 3. 52. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.
* 3. 41. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.
* 3. 54. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.
* 3. 47. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.
* 3. 29. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso 4, le parole: In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente con le seguenti: In assenza di questo decreto automaticamente è prorogato quello dell'anno precedente.
3. 8. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 1, capoverso 4, l'ultimo periodo, dopo le parole: In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale aggiungere le parole: nel termine di cui sopra, nei quindici giorni successivi.
3. 45. Sinisi.

Al comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei Ministro può provvedere.
3. 7. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: , nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
* 3. 30.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
* 3. 17.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: delle quote stabilite per l'anno precedente.
* 3. 36.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero,


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qualora sia superiore, nel limite della metà del numero delle richieste di autorizzazione al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote previste per l'anno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che devono esprimersi entro venti giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce soltanto al periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto annuale.
3. 31.Turco, Leoni, Soda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1988, all'articolo 3, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. La fissazione di quote massime di stranieri di ammettere, a qualunque titolo, nel territorio italiano, deve tenere conto del processo di integrazione degli stranieri già precedentemente ammessi. In modo particolare il comitato di cui l'articolo2-bis al comma 2, anche avvalendosi del gruppo tecnico di lavoro previsto dall'articolo 2, deva valutare il rapporto tra numero di stranieri ammessi, tempo trascorso dalla loro ammissione e concentrazione di essi in determinate zone del territorio nazionale, al fine di prevenire sintomi di disadattamento o di contrapposizione sociale tra autoctoni, stranieri già integrati e nuovi arrivi».
3. 43.Rivalta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il decreto di cui al comma precedente non si applica in quelle regioni in cui, tra Governo, Regione, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro, anche pluriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, che assicuri la gestione controllata degli ingressi senza limiti di quote predefinite ma in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia regionale, purché sostenibile sul piano delle risorse del territorio. L'accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale dell'immigrato. Con il medesimo sono altresì disciplinate le responsabilità per l'attuazione del programma, le procedure di conciliazione e i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze».
* 3. 32.Turco, Leoni, Soda.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis.
Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è aggiunto il seguente:
4-bis. Il decreto di cui al comma precedente non si applica in quelle regioni in cui, tra Governo, Regione, Province ed Enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro, anche pluriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successi modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo di interventi dì interesse comune o funzionalmente collegati, che assicuri gestione controllata degli ingressi senza limiti di quote predefinite ma in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia


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regionale, purché sostenibile sul piano delle risorse del territorio. L'accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezioni di formazione nei paesi di origine, le attività dì prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale dell'immigrato. Con il medesimo sono altresì disciplinate le responsabilità per l'attuazione del programma, le procedure di conciliazione e i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze.
* 3. 10.Ruzzante, Cazzaro, Martella, Vianello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Il Governo con le regioni - che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli Enti e delle Associazioni di rappresentanza locali - può stipulare accordi di programma. Con tali Accordi di Programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri, anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento».
** 3. 11.Ruzzante, Cazzaro, Martella, Vianello.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Il Governo con le regioni - che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli Enti e delle Associazioni di rappresentanza locali - può stipulare accordi di programma. Con tali Accordi di Programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri, anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento».
** 3. 9.Landi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Il decreto di ci al comma precedente può essere integrato in quelle regioni in cui, tra Governo, Regioni, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro anche pluriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo che assicuri la gestione controllata degli ingressi in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia regionale. L'accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale del cittadino straniero».
3. 42.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le singole regioni e il Governo definiscono in maniera congiunta, attraverso


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la stipula di una specifica intesa, gli impegni per la realizzazione di una politica di integrazione in materia di alloggio, servizi ed assistenza i lavoratori stranieri previsti in ingresso dal decreto annuale di ammissione e dagli eventuali altri decreti aggiuntivi.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, al capoverso «articolo 22», comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 33.Leoni, Turco, Soda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I flussi di immigrazione sono determinati sulla base di un'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'intesa determina altresì le modalità di monitoraggio e di integrazione delle politiche migratorie con le politiche del lavoro, dei servizi sociali, della casa, della formazione professionale, della istruzione.
3. 34.Leoni, Soda, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato, di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviano per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1.
* 3. 48.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato, di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviano per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1.
* 3. 35.Leoni, Soda, Turco.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 1.
(Partecipazione delle regioni).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. (Partecipazione delle Regioni). Il Governo e le Regioni possono sottoscrivere Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed alla gestione del fabbisogno annuo dei potenziali nuovi ingressi di lavoratori stranieri nelle Regioni stesse. Tali Accordi di Programma devono contenere - oltre alla determinazione dei flussi - le politiche, le azioni e le risorse definite con le apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione delle Associazioni di Rappresentanza locali che siano già state attivate dalle regioni in materia di immigrazione».
3. 01.Fratta Pasini, Paniz, Orsini, Campa, Palma, Zanettin, Zorzato, Ghedini, Adornato, Milanato, Ferro.

ART. 4.

Sopprimerlo.
* 4. 1.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 4. 14.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 4. 17.Buemi, Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi.


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Sopprimerlo.
* 4. 10.Leoni, Turco, Soda.

Sopprimerlo.
* 4. 4.Mascia, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. La disponibilita dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fiduciarie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero per titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato. Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e per la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. 8.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativo all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
4. 5.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere il terzo periodo, con le seguenti: Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplonatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
* 4. 11.Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole da: qualora non sussistano a: spagnolo o arabo con le seguenti: Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
* 4. 13.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo dopo le parole: l'autorità diplomatica o consolare comunica aggiungere le seguenti: con provvedimento scritto e motivato contenente le modalità di impugnazione.
4. 15.Bellillo, Sinisi, Leoni, Buemi, Boato.

Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo sopprimere le seguenti parole: o, in mancanza,


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in inglese, francese, spagnolo o arabo.
4. 6.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il quarto periodo.
* 4. 2.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il quarto periodo.
* 4. 16.Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il quarto periodo.
* 4. 15.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, sopprimere le parole da: in deroga a quanto fino alla fine del periodo.
** 4. 7.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, sopprimere le parole da: In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 fino a: 36 e 39.
** 4. 9.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Il diniego del visto d'ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato.
4. 16.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al capoverso 2, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: la presentazione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto non comporta la inammissibilità della domanda qualora il richiedente risulti estraneo ai fatti.
4. 14.Sinisi.

Al comma 1, capoverso 2, quinto periodo, dopo le parole: di documentazione falsa aggiungere le parole: o contraffatta.
4. 3.Landi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Non potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti, o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone» e che non risulti condannato (anche a seguito di articolo 444 C.P.P.) per reati previsti dall'articolo 380, n. 1-2 C.P.P. ovvero reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, al favoreggiamento all'immigrazione clandestina verso l'Italia e all'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, o allo sfruttamento della prostituzione, o di minori da impiegare in attività illecite».
4. 12.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo


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n. 286 del 1998» all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 nel primo periodo dopo le parole: «per la durata del soggiorno» aggiungere le seguenti: «in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale»;
b) al comma 3 nel secondo periodo sostituire le parole: «I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1»" con le seguenti: «La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato».
Conseguentemente:
a decorrere dal 1 gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;
l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
4. 01.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998» all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 nel primo periodo dopo le parole: «per la durata del soggiorno» aggiungere le seguenti: «in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale»;
b) al comma 3 nel secondo periodo sostituire le parole: «I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1»" con le seguenti: «La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato».
4. 02.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

ART. 5.

Sopprimerlo.
*5. 69.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*5. 1.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*5. 99.Boato, Bellillo, Sinisi.

Sopprimerlo.
*5. 17.Mascia, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Al lavoratore stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno


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valido per più anni consecutivi, non superiore a cinque anni, su conforme richiesta del datore di lavoro.
3-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno può essere subordinato al deposito di una cauzione ovvero alla prestazione di idonea garanzia anche fideiussoria relativa al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero nel paese di provenienza.
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
5. 101.Leoni, Sinisi, Buemi, Bellillo, Boato.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno).

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 5 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere i seguenti:
10. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente Testo unito contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
11. La disponibilità dei mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno si considera comunque provata nei casi in cui lo straniero e i familiari conviventi a carico non abbiano fatto ricorso alle misure di assistenza pubblica previste per gli indigenti per un periodo di durata complessiva superiore a tre mesi negli ultimi dodici.
5. 41.Turco, Leoni, Soda.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «irregolarità amministrative sanabili» aggiungere le seguenti: «, ivi compresa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo e considerata sufficiente la prova delle seguenti circostanze:
a) disponibilità di idonea sistemazione di alloggio;
b) disponibilità di una somma non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;
c) la disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valido per territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.
5. 31. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
* 5. 70. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).
* 5. 100. Buemi, Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).
* 5. 43. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).
* 5. 18. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
a)
al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «il questore, valutate le circostanze, può altresì rilasciare un permesso di soggiorno della durata di tre mesi allo straniero comunque soggiornante nel territorio dello Stato, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, che abbia ricevuto una offerta scritta di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 22 o che intenda intraprendere un lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 26, sempre che non abbia subito condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale o non risulti socialmente pericoloso; ottenuta l'autorizzazione al lavoro lo straniero può richiedere un permesso di soggiorno della durata prevista dal comma 3, lettera d); sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi a carico degli stranieri così regolarizzati a seguito di pregresse violazioni delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno in Italia».
5. 68.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. fatte salve le ipotesi di cui al comma 1, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto».
5. 19.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
* 5. 71.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).
* 5. 44.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).
* 5. 104. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).
* 5. 20.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
** 5. 72.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).
** 5. 21.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).
** 5. 105.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.


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Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).
*** 5. 106.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
*** 5. 73.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera d).
*** 5. 45.Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d), con la seguente:
d)
dopo il comma 3 inserire i seguenti:
«3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.
3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 7, dell'articolo 22».
**** 5. 22.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) come segue:
d)
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.
3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare, ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 7 dell'articolo 22»
**** 5. 46.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera d), commi 3- bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies.
***** 5. 67.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies.
***** 5. 47.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-bis.
****** 5. 40.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 3-bis.
****** 5. 98.Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 3-bis.
****** 5. 74.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis.
****** 5. 48.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis.
****** 5. 23.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-bis, nel primo periodo sostituire le parole: stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis con le seguenti: della concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, tenuto conto del contratto già firmato dai contraenti prima dell'ingresso.
5. 2.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis con le seguenti: della concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, considerando il contratto stipulato con il datore di lavoro prima dell'ingresso.
5. 24.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, dopo le parole: del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis sono aggiunte in fine le seguenti: per il territorio di una specifica regione o provincia autonoma.
5. 12.Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-bis, nel secondo periodo sopprimere le parole: è quella prevista dal contratto di soggiorno e.
5. 3.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a)
in relazione ad un contratto di lavoro stagionale, la durata di nove mesi. Scaduto il periodo massimo di nove mesi il lavoratore rientra nel paese d'origine. Nello stesso anno può entrare con un nuovo permesso di lavoro stagionale di sei o nove mesi, anche a cavallo dell'anno solare.
5. 13.Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 1, capoverso, lettera d), al capoverso 3-bis lettera c), sostituire le parole: due anni con: tre anni.
* 5. 25.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-bis, alla lettera c) sostituire la parola: due con la seguente: tre.
* 5. 4.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 3-bis, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis)
superiore ad un anno per permesso di soggiorno relativo a richiesta di cerca lavoro.
5. 93.Rivolta.

Al comma 1, capoverso, lettera d), dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:
3-bis. Il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista per un periodo di due anni, secondo le procedure ordinarie, qualora sia documentata la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alle medesime condizioni contrattuali.
5. 14.Di Luca, Saponara, Schmidt.


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Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso comma 3-bis aggiungere il seguente:
3-bis-bis. Il permesso di soggiorno al fine di ricerca lavoro è rilasciato a seguito dei versamento, da parte di cittadino italiano che ne ha fatto richiesta, di una fideiussione bancaria a favore del Ministero dell'Interno pari a 20.000 Euro o 40.000 Euro proporzionale alla durata del permesso concesso che potrà essere di sei o dodici mesi. La domanda va presentata presso lo Sportello Unico della Provincia di competenza e comprenderà una dichiarazione di assunzione delle responsabilità civili e dell'onere di eventuali costi sanitari che potranno anche eccedere la fideiussione versata.
La suddetta fideiussione sarà automaticamente riscossa dal Ministero dell'Interno in caso di responsabilità accertata e per la cifra corrispondente all'esigenza creatasi. Tale formula di permesso di soggiorno non è rinnovabile.
5. 92.Rivolta.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:
«3-bis) il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di tre anni, su presentazione alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alla medesime condizioni contrattuali».
5. 26. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), al capoverso 3-ter, le parole: due anni sono sostituite dalle seguenti: per due stagioni.
5. 15. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, nel primo periodo sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
5. 5. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: è rilasciato ogni anno con le seguenti: è rilasciato ogni due anni.
5. 75. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sopprimere il terzo periodo.
* 5. 6. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.
* 5. 76. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sopprimere le parole: il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.
* 5. 32. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sostituire le parole: in caso di abuso con le seguenti: in caso di violazione degli obblighi inerenti al soggiorno di cui all'articolo 6.
5. 33. Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, lettera d) al capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: della certificazione competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
5. 77. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera d) capoverso 3-quater, sopprimere le seguenti parole: della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
5. 49. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera d) al capoverso 3-quater, primo periodo, dopo le parole: consolare italiana aggiungere le seguenti: o dell'ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza.
5. 78. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d) al capoverso 3-quater, primo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: testo unico.
5. 94. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: tre anni.
* 5. 27. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quater, sostituire le parole: di due anni con le seguenti: di tre anni.
*5. 34.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-quinquies.
5. 79. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-sexies.
*5. 28.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies.
*5. 50.Soda, Leoni, Trurco.

Al comma 1, lettera d), al comma 3-sexies, sostituire le parole: non può essere superiore a due anni con le seguenti: non può essere superiore alla residua durata del permesso di soggiorno del congiunto salvo l'ottenimento da parte di chi si ricongiunge di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro di durata superiore a quello di chi ha richiesto il ricongiungimento.
5. 16.Landi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).
*5. 103. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).
*5. 29. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).
* 5. 80. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera c) con la seguente:
e)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile per un periodo di tre anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per una durata pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. 51. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) al comma 4, le parole: «almeno 30 giorni prima della scadenza», sono sostituite


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dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla scadenza».
* 5. 66. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) al comma 4, le parole: «almeno 30 giorni prima della scadenza», sono sostituite dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla scadenza».
* 5. 52. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: permesso di soggiorno, aggiungere le seguenti: si intende tacitamente concesso sino alla scadenza del contratto di lavoro nei casi di cui al comma della lettera d) capoverso 3-bis lettera c).
5. 81. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: al questore della provincia in cui risiede, con le seguenti: al questore della provincia in cui dimora.
5. 35. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, al primo periodo sostituire la parole: risiede, con le seguenti: si trova.
5. 7. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sopprimere le seguenti parole: novanta giorni prima della scadenza di cui al comma 3-bis lettera c).
5. 82. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, nel primo periodo sostituire le parole da: novanta giorni prima della scadenza, fino a: e trenta giorni nei restanti casi, con le seguenti: trenta giorni prima della scadenza.
5. 8. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: almeno novanta giorni prima, con le seguenti: almeno trenta giorni prima.
5. 36. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: quindici giorni.
5. 84. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: sessanta giorni prima di: con le seguenti: trenta giorni prima di.
5. 37. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 3-bis lettera c).
5. 83. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: dieci giorni.
5. 120. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinque giorni.
5. 85. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera e), capoverso 3-sexies, primo periodo in fine, sostituire le parole: presente decreto, con le seguenti: presente testo unico; al secondo periodo parimenti, sostituire le parole: presente decreto, con le seguenti: presente testo unico.
5. 95. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, ultimo periodo, dopo la parole: attuazione, sostituire le parole: il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale, con le seguenti: il permesso di soggiorni è rinnovato per una durata di norma pari e comunque non superiore al doppio di quella stabilita con rilascio iniziale.
5. 53. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le parole da: il permesso, fino a: iniziale, con le seguenti: il permesso di soggiorno è rinnovabile per un periodo di tre anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo determinato.
5. 65. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, con le seguenti: il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio della durata concessa con il rilascio iniziale.
5. 96. Sinisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: è rinnovato per una durata non superiore, con le seguenti: è rinnovato per una durata superiore.
5. 86. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale, con le seguenti: per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. 39. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, nel secondo periodo, sostituire le parole: non superiore, con le seguenti: pari al doppio di.
* 5. 9. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore, con le seguenti: pari al doppio di.
* 5. 54. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sostituire le parole: non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale, con le seguenti: non superiore al triplo di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. 38. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, aggiungere in fine, il seguente periodo:
I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello Sportello Unico per l'immigrazione.
* 5. 55. Turco, Leoni, Soda.


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Al comma 1, lettera e), capoverso 4, aggiungere infine, il seguente periodo:
I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello sportello unico per l'immigrazione.
* 5. 87. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, dopo lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al comma 5 dopo le parole: «che ne consentano il rilascio», inserire le seguenti: «, inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente.
5. 10. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, dopo lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
4-bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:
a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;
b) disponibilità di una somma non inferiore all'assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si richiede il rinnovo,
c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.
5. 88. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f).
5. 102. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).
5. 107. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).
* 5. 89. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).
* 5. 56. Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, lettera g), capoverso 8-bis, dopo le parole: Chiunque contraffà, inserire le seguenti: un visto di ingresso o reingresso; e, dopo le parole: il rilascio di un permesso di soggiorno, inserire le seguenti: , di un visto di ingresso o di reingresso.
5. 57. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera g), capoverso 8-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 58. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera g), capoverso 8-bis, dopo le parole: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, aggiungere le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni.
5. 97. Sinisi.


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Al comma 1, dopo lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) la ricevuta di richiesta di rilascio, rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno è valida a tutti gli effetti come permesso di soggiorno fino alla decisione sulla richiesta da parte dell'amministrazione competente.
5. 90. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, dopo lettera g), aggiungere la seguente:
h) al comma 9, sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «trenta giorni».
5. 11. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
* 5. 59. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) al comma 9 aggiungere infine il seguente periodo:
La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
* 5. 91. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgevano un rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, non siano stati destinatari di un provvedimento di
espulsione o di una sentenza di condanna e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
1-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1-bis è subordinato


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alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio.
5. 60. Turco, Leoni, Soda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordinato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nei modi ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Verificata la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente, allo straniero viene rilasciata l'autorizzazione per l'avviamento al lavoro, contestualmente al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'autorizzazione è rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:
a) della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori
impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso più datori di lavoro;
b) a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 1984, n.
863;
c) per lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, se impiegati in attività in misura inferiore alle 24 ore settimanali.

Alla regolarizzazione prevista al comma secondo consegue la revoca di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi nei confronti dello straniero per i motivi di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) e b).
5. 61. Soda, Leoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attività lavorativa per almeno 9 mesi nell'arco di 12 mesi, se lo svolgimento dell'attività lavorativa è inferiore al periodo di due anni, o per almeno 6 mesi nell'arco di 12 mesi nel caso di periodo superiore ai due anni.
5. 62. Leoni, Turco, Soda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, e siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. 64. Soda, Leoni, Turco.


Pag. 87

Sopprimerlo.
* 6. 28. Buemi, Sinisi, Bellillo, Boato, Leoni.

Sopprimerlo.
* 6. 22. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 6. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 6. 10. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimerlo.
6. 7. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
* 6. 15. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, capoverso Art. 22, al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «soggiorno» con la seguente: «lavoro».
6. 14. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, nella rubrica e ovunque ricorra nel testo, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le altre: permesso di soggiorno.
* 6. 8. Mascia, Russo Spena.

Nella rubrica e laddove ricorra nel testo sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.
* 6. 21. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 1.
** 6. 31. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 1.
** 6. 30. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso, Art. 5-bis, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con lo straniero il datore di lavoro concorderà con la regione competente le soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base degli accordi stipulati tra Governo centrale e regione stessa.
1-bis. È istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di residenza del lavoratore.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
6. 16. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
* 6. 17. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
* 6. 23. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


Pag. 88

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
La garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
6. 2. Landi.

Al comma 1 capoverso Art. 5-bis lettera a) aggiungere infine le seguenti parole: il venir meno, nel periodo di validità del rapporto, della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
6. 24. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere la lettera b).
* 6. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere la lettera b).
* 6. 11. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere la lettera b).
* 6. 3. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
* 6. 19. Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) è istituito presso ogni regione e provincia autonoma un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero non comunitario nel paese di provenienza.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
6. 20. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, alla lettera b), aggiungere i seguenti periodi:
Le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua. L'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili ed il costo effettivo è anticipata dal datore di lavoro che ne porta l'ammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza.
6. 4. Landi.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al rapporto di lavoro stipulato con lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione convertito ai sensi dell'articolo 6.
6. 12. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 2.
6. 26. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


Pag. 89

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) del comma 1, con le seguenti: di cui alla lettera a) del comma 1.
6. 13. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La stipula del contratto di soggiorno per il lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, (nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4), allo straniero titolare di un permesso di soggiorno od altro titolo in corso di validità o di rinnovo o dell'equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
6. 27. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, sopprimere il comma 3.
6. 29. Boato, Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso in cui il datore di lavoro non rimanga lo stesso, la garanzia di cui alla lettera a) del presente articolo, deve comunque essere assicurata al lavoratore.
6. 5. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Nel caso in cui il datore di lavoro non rimanga lo stesso, la garanzia di cui alla lettera a) e b) del presente articolo, deve comunque essere assicurata al lavoratore.
6. 6. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Bressa.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. Il permesso di soggiorno può essere concesso per motivi di studio ai minori stranieri che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino ad ospitarli.
6. 9. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286, del 1998 le parole: può essere sono sostituite dalla seguente: è.
6. 01. Leoni, Sinisi, Boato, Buemi.

ART. 7.

Sopprimerlo.
* 7. 14. Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.

Sopprimerlo.
* 7. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 7. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 7. 7. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimerlo.
* 7. 6. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
* 7. 9. Soda, Turco, Leoni.


Pag. 90

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 , all'articolo 6 il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole: «senza giustificato motivo» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di impedire la propria identificazione».
7. 10. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, sostituire le parole: e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro con le seguenti: e previa sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato.
7. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole e dopo il secondo periodo inserire le seguenti parole: Sono fatte salve le competenze dei centri per l'impiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari.
* 7. 15. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole e dopo il secondo periodo inserire le seguenti parole: Sono fatte salve le competenze dei centri per l'impiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomunitari.
* 7. 11. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualunque permesso di soggiorno può essere utilizzato per lo svolgimento di attività saltuarie di lavoro autonomo».
7. 5. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 dei 1998, sopprimere le parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,».
* 7. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di al decreto legislativo n. 286 del 1998, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4».
* 7. 13. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

ART. 8.

Sopprimerlo.
* 8. 3. Soda, Leoni, Turco.


Pag. 91

Sopprimerlo.
* 8. 2. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
* 8. 5. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Sopprimerlo.
* 8. 100. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 8. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*8. 4. Soda, Leoni, Turco.

ART 9.

Sopprimerlo.
*9. 12. Rivolta.

Sopprimerlo.
*9. 5. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimerlo.
*9. 13. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Sopprimerlo.
*9. 2. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*9. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*9. 1. Boato, Pecoraio Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*9. 8. Soda, Turco, Leoni.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1 le parole: «al questore» sono sostituite dalle parole: «dall'Ufficio dello Sportello Unico per l'immigrazione».
9. 7. Soda, Leoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, sostituire la parola: «Questore» con: «Sportello unico per l'immigrazione presso l'Ufficio territoriale del Governo».
9. 9. Turco, Leoni, Soda.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9 comma 1, dopo la parola «titolare» aggiungere le parole «di un permesso di soggiorno» sostituire le parole «per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi» con le seguenti «per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi,».
9. 6. Soda, Leoni, Turco.


Pag. 92

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del l998 sopprimere le parole: «, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione».
2. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sopprimere le parole: «anche non definitiva».
*9. 3. Mascia, Russo Spena.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 9.
(Carta di soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 e , all'articolo 9, comma 3, al primo periodo sopprimere le parole: «, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.»; al secondo periodo, sopprimere le parole: «, anche non definitiva».
*9. 10. Leoni, Soda, Turco.

Sostituire la parola: sei con la seguente: sette.
9. 11. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 deI 1998 dono soppresse le parole: «, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione».
2. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono soppresse le parole: «anche non definitiva».

Art. 9-ter.

1. All'articolo 10, dopo il comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo il, comma 5, può presentare entro le ventiquattro ore, ricorso al Tribunale territorialmente competente che decide entro le ventiquattro ore successive.
9. 02. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Diritto di voto).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'amministrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere il seguente:
4-bis. Allo straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie a carattere locale,».
9. 04. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Al testo unico di cui ai decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 10 dopo il comma 2 è inserito il seguente:


Pag. 93


2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare, entro le ventiquattro ore, ricorso al tribunale territoriale competente, che decide entro le ventiquattro ore successive.
*9. 07. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. All'articolo 10, dopo il comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:
«2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare entro le ventiquattro ore, ricorso al Tribunale territorialmente competente che decide entro le ventiquattro ore successive».
*9. 03. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 10 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, può presentare, entro le ventiquattro ore, ricorso al tribunale territoriale competente, che decide entro le ventiquattro ore successive.
*9. 06. Turco, Soda, Leoni.

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis

1. All'articolo 10, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 286/98 dopo le parole «nello stato di provenienza» sono aggiunte le parole «o in quello ove è provato che il vettore abbia fatto scalo temporaneo».
9. 01. Landi di Chiavenna.

ART. 10.

Sopprimerlo.
*10. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 10. 7. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Sopprimerlo.
*10. 2. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*10. 5. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'interno promuove», con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del comitato previsto dall'articolo 2-bis, promuove».
10. 3. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, comma 1-bis, secondo periodo sostituire le parole: Il Ministro dell'interno promuove con le seguenti: Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
10. 4. Soda, Leoni, Turco.


Pag. 94

Al capoverso 1-bis in fine sostituire le parole: ai sensi della con la seguente: con.
10. 6. Il Relatore.

ART. 11.

Sopprimerlo.
*11. 50. Bellillo, Sinisi, Leoni, Buemi, Boato.

Sopprimerlo.
*11. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*11. 8. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*11. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, dopo le parole: «fino a lire trenta milioni» aggiungere le seguenti: «se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione e allo sfruttamento di essa, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di venticinquemila euro per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre disposto l'arresto in flagranza» e al comma 6, dopo le parole «di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.» sono aggiunte le parole: «Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il comandante del settore abbia dato, senza indugio, ove possibile, segnalazione della presenza dello straniero a «bordo alla polizia di frontiera».
11. 15. Soda, Leoni, Turco.

Sostituire con il seguente:

Art. 11.

1. A1l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate quando il reato è commesso:
a) esponendo la persona a trattamento inumano o degradante;
b) esponendo la persona a pericolo per la sua vita o la sua incolumità.

3-ter. Allarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché all'articolo 12, comma 3, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
11. 51. Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*11. 26. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*11. 52. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*11. 9. Mascia, Russo Spena.


Pag. 95

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*11. 17. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: presente testo unico.
11. 40. Il relatore.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
*11. 11. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
*11. 18. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**11. 27. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**11. 57. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**11. 19. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c), limitatamente al capoverso 3-bis; al capoverso 3-ter sopprimere le parole: 3-bis.
*11. 54. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto.

Conseguentemente, sopprimere la lettera c), limitatamente al capoverso 3-bis; al capoverso 3-ter sopprimere le parole: 3-bis.
*11. 20. Turco, Leoni, Soda.


Pag. 96

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, al terzo rigo, sopprimere le parole: anche indiretto.
11. 44. Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: presente decreto con le seguenti: presente testo unico.
11. 41. Il relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*11. 56. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*11. 28. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis, dopo le parole: l'ingresso, inserire le seguenti: o il soggiorno;.
11. 21. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, lettera a), dopo la parola permanenza inserire la parola illegale.
11. 43.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, lettera c), dopo la parola permanenza inserire la parola illegale.
11. 42.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chi, consapevolmente, trae ingiusto profitto dalla condizione in stato di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versi lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e la multa da 10 a 30 milioni.
11. 5.Landi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-quater, sostituire le parole , diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale con le parole generiche di cui all'articolo 62-bis del codice penale.
11. 45.Sinisi.

All'articolo 11, lettera c), dopo il comma 3-quinquies è aggiunto il seguente comma 3-sexies:
Lo straniero che a richiesta degli ufficiali e agenti di P.S. non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è trattenuto presso il centro di permanenza temporanea onde consentire gli accertamenti necessari alla sua identificazione.
11. 4.Landi.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. Gli ufficiali ed agenti di P.S. che abbiano notizia, anche per indizio, della presenza in qualsiasi locale pubblico, o privato o in qualsiasi abitazione di stranieri in posizione irregolare con le norme di soggiorno nello stato, procedono a perquisizione. Della perquisizione è redatto apposito verbale che deve essere trasmesso entro le successive quarantotto ore all'Autorità giudiziaria che ne dispone la convalida entro le successive quarantotto ore.
11. 6.Landi.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
* 11. 55.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.


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Al comma 1 sopprimere la lettera d).
* 11. 29.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
* 11. 22.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-bis.
11. 30.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

All'articolo 11 comma 1 lettera d), al capoverso comma 9-bis sopprimere le parole o nella zona contigua.
11. 46.Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: nel trasporto illecito di migranti con le seguenti: in attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato di cui al comma 3 e, conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: traffico di migranti con le seguenti: in attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato.
11. 23.Leoni, Turco, Soda.

All'articolo 11 comma 1 lettera a), al capoverso articolo 9-bis sostituire le parole: un traffico di ... con le parole: un traffico di essere umani.
11. 47.Sinisi.

Al comma 1 lettera d) capoverso Art. 9-bis sopprimere la seguente parola: fermarla.
11. 31. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 lettera d) capoverso 9-bis, sostituire le parole: sequestrarla con le seguenti: sottoporla a sequestro, da convalidarsi nelle successive ventiquattro ore da parte dell'autorità giudiziaria.
11. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1 lettera d) al capoverso 9-bis aggiungere infine il seguente periodo:
Ai cittadini stranieri trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
* 11. 32. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), al capoverso 9-bis aggiungere il seguente periodo: Ai cittadini extracomunitari trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel comma 4, dell'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
*11. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d) sopprimere i capoversi 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies.
11. 16. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-ter.
11. 33. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), al capoverso Art. 9-ter, infine aggiungere le parole: qualora i mezzi impiegati siano proporzionati rispetto all'attività che sono chiamati a compiere.
11. 48. Sinisi.


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All'articolo 11 comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso Art. 9-quater.
* 11. 49.
Sinisi.

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-quater.
*11. 34. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-quater, sopprimere le seguenti parole: se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.
11. 24. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-quinquies.
11. 35. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 lettera a), al comma 9-quinqies le parole: le modalità di intervento delle navi della marina militare nonché quelle di accordo con le attività svolte dalle altre unità navali sono sostituite dalle seguenti: Le modalità di accordo operativo e informativo delle navi della Marina militare con le attività svolte dalle altre unità navali.
11. 39.Sinisi.

Al comma 1 lettera d) capoverso 9-quinquies aggiungere infine le seguenti parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
11. 37. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 lettera d) sopprimere il capoverso 9-sexies.
11. 36. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), il comma 9-sexies è sostituito dal seguente:
9-sexies. Le disposizioni concernenti i controlli in mare si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.
11. 38.Sinisi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il potenziamento delle misure di controllo, ovvero di pattugliamento, fuori dei varchi consentiti al confine italo-sloveno sono stanziati Ecu 10.000.000 da destinarsi all'addestramento e all'invio di ulteriore personale militare e di polizia.
Conseguentemente all'articolo 32, comma 2, sostituire: 18,36 milioni con 19,36 milioni e dopo le parole: attuazione degli articoli 1 inserire le seguenti: 11, comma 1-bis.
11. 7. Guido Rossi.

Dopo l'articolo 11 aggiunge il seguente:

Art. 11-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Coordinamento delle attività in mare).

Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e dei trasporti e della navigazione ai comandanti in capo dei due Dipartimenti militari marittimi di La Spezia e Taranto sono assegnati i necessari poteri di coordinamento degli interventi in mare effettuati da unità della Marina militare, Guardia di Finanza Arma dei Carabinieri, Polizia, Capitaneria di Porto nonché da ogni altro mezzo pubblico e privato, in relazione al fenomeno


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dell'immigrazione clandestina e delle connesse attività di controllo e sorveglianza nel mare territoriale e nelle zone contigue. A tale scopo, con lo stesso decreto sono altresì individuate le idonee misure per uniformare ed accentrare presso le apposite strutture della Marina militare il rilevamento dei dati necessari e delle attività, anche provenienti da reti radar e satellitari Militari, pubbliche e private.
11. 02. Ostillio.

Dopo l'articolo 11 aggiunge il seguente:

Art. 11-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-bis.
(Istruzioni delle Prefetture marittime).

Per le finalità di controllo dell'immigrazione clandestina sono istituite due prefetture marittime, con sede presso gli alti comandi della Marina Militare di Taranto e La Spezia. Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e dei trasporti e della navigazione ai comandanti in capo dei due Dipartimenti militari marittimi di La Spezia e Taranto sono assegnati i necessari poteri di coordinamento degli interventi in mare effettuati da unità della Marina militare, Guardia di Finanza Arma dei Carabinieri, Polizia, Capitaneria di Porto nonché da ogni altro mezzo pubblico e privato, in relazione al fenomeno dell'immigrazione clandestina e delle connesse attività di controllo e sorveglianza nel mare territoriale e nelle zone contigue. A tale scopo, con lo stesso decreto sono altresì individuate le idonee misure per uniformare ed accentrare presso le apposite strutture della Marina militare il rilevamento dei dati necessari e delle attività, anche provenienti da reti radar e satellitari Militari, pubbliche e private.
11. 01. Ostillio.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono inseriti i seguenti:
Art. 12-bis. -(Accertamento dell'identità personale o della nazionalità). - 1. Se vi è ragionevole dubbio sulla identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla documentazione esistente, e' comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al casellario giudiziale e all'autorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta l'identità della persona condannata è comunicata all'ufficio dello Stato civile per il conseguenti rettifiche.
Art. 12-ter - (Operazioni simulate). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche al fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di


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polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-quater. - (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto a di sequestro). - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione pub arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati provvedimenti pub essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
11. 33. Sinisi, Buemi, Bellillo, Leoni, Boato.

ART. 12.

Sopprimerlo.
* 12. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 12. 61. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 12. 130. Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato.

Sopprimerlo.
* 12. 17. Graziella Mascia, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 13 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 2, sostituire le parole: «L'espulsione è disposta dal Prefetto» con le seguenti: «Il Prefetto può disporre l'espulsione» e al comma 4, dopo le parole: «è eseguita dal Questore» aggiungere le seguenti: «, previa convalida dell'autorità giudiziaria»; e sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Il questore adotta la misura di cui all'articolo 14, comma 1, a carico dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto periodo che lo straniero medesimo si sottragga all'esenzione del provvedimento;» e sostituire il comma 14, con il seguente: «Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il giudice o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo di cinque anni, salvo che il giudice o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a 3 anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto


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conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato. Il Regolamento di attuazione del presente testo unico stabilisce le modalità per la cancellazione immediata, allo scadere di detto periodo, della segnalazione finalizzata alla non ammissione dello straniero dagli archivi del Sistema di Informazione Schengen, di cui al Titolo IV della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388»; e dopo il comma 15 aggiungere il seguente 15-bis: «Il ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie di comprovata affidabilità predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo».
12. 25. Soda, Leoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

1. A1l'articolo 13 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai comma 3, dopo le parole: «salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali» aggiungere le seguenti: «valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati nei procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa»;
b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Qualora venga applicata allo straniero una misura cautelare il giudice, con il provvedimento che decide sulla revoca o sulla estinzione, a qualsiasi titolo, della misura stessa, contestualmente dispone in ordine al rilascio dei nullaosta all'espulsione secondo quanto previsto dal comma 3. Se l'espulsione non può essere immediatamente eseguita il questore può adottare la misura di cui al comma 1.
3-ter. Il giudice che ha concesso il nullaosta alla espulsione, acquisita la prova dell'avvenuta esecuzione della stessa, dispone la sospensione del procedimento penale. Il relativo procedimento rimane sospeso per il termine di cinque anni. Decorso il termine i reati per cui si procede vengono dichiarati estinti. Con il medesimo provvedimento il giudice dispone la confisca di quanto in sequestro ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale.
Se io straniero nei confronti del quale il procedimento penale è stato sospeso rientra illegalmente nel territorio dello stato prima dello scadere del termine di cinque anni il giudice dispone la revoca del provvedimento di sospensione.
3-quater. Il nullaosta alla espulsione non può essere concesso qualora si proceda per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico.
12. 103. Sinisi, Boato, Leoni, Buemi, Bellillo.

Al comma 1 premettere il seguente:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico n. 286 del 1998, sostituire le parole: «L'espulsione è disposta dal prefetto» con le seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione».

Conseguentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del Testo Unico n. 286 del 1998 aggiungere il seguente: «2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il Prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio


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dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del Questore, il Prefetto ne dispone l'espulsione. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente Testo unico.
12. 96. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
Oa) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6, 9 dell'articolo 5 o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
* 12. 114. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
Oa) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6, 9 dell'articolo 5 o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
* 12. 30. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
Oa)
al comma 2 le parole: «l'espulsione è disposta dal prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione».
** 12. 113. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.


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Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
Oa)
al comma 2 le parole: «l'espulsione è disposta dal prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione».
** 12. 31. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 dopo le parole: «seguenti modificazioni» inserire la seguente lettera:
Oa)
Al comma 1 sopprimere le parole: «di ordine pubblico o», e dopo il comma 2 inserire il seguente comma 2-bis: «L'espulsione dello straniero può essere disposta dal Prefetto al di fuori dei casi indicati nel precedente comma 2 per motivi di ordine pubblico o di minaccia alla sicurezza dei cittadini.».
12. 11. Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 1 lettera a) premettere la seguente lettera:
0a)
la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;.
12. 12. Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*12. 99. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
* 12. 62. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 12. 32. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, la lettera a) capoverso 3 sopprimere le parole da: L'espulsione fino alla fine del periodo.
12. 63. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, sopprimere le parole da: immediatamente esecutivo, fino a: da parte dell'interessato, e conseguentemente prima delle parole: Quando lo straniero, aggiungere le seguenti: Il decreto è comunicato, entro ventiquattro ore al Procuratore della Repubblica e al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale sede della Prefettura per la convalida.
Il giudice provvede alla convalida o alla revoca nelle successive quarantotto ore, previa audizione dell'interessato, cui è garantita comunque l'assistenza del difensore.
Il decreto convalidato è immediatamente esecutivo.
12. 26. Soda.

Al comma 1, lettera a), comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato.
12. 33. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera a), comma 3, secondo periodo, prima delle parole: Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale, sono inserite le seguenti: Quando lo straniero è parte offesa in un procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede all'autorità giudiziaria il nulla osta, che può essere negato solo ove sussistano inderogabili esigenze di carattere processuale.
12. 98. Mascia.


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Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: in carcere.
12. 34. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che, inserire le seguenti: sentito l'interessato,.
* 12. 35. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, aggiungere le seguenti: sentito l'interessato.
* 12. 64. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: valutate in relazione all'accertamento delle responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e nell'interesse della persona offesa.
* 12. 65. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), comma 3-bis, sostituire le parole ricorra una delle ragioni, con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.
*12. 36. Leoni, soda, Turco.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, nel secondo periodo, aggiungere dopo le parole: persona offesa, le seguenti: , incluso il caso in cui l'offeso sia lo straniero stesso.
12. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, la lettera a), capoverso 3, sopprimere il quinto periodo.
12. 66. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*12. 101. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*12. 67. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.
12. 68. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'atto dell'ordinanza di cui all'articolo 391, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che ricorrano le esigenze processuali per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
*12. 112. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 3-bis con il seguente:
3-bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'atto dell'ordinanza


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di cui all'articolo 391, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che ricorrano le esigenze processuali per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
*12. 37.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: il giudice inserire le seguenti: sentito l'interessato.
**12. 69. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: il giudice, inserire le seguenti: , sentito l'interessato.
**12. 38.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, sopprimere le seguenti parole: in carcere.
12. 39.Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 3-bis, sostituire le parole: ricorra una delle ragioni, con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.
* 12. 120. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: ricorra una delle ragioni, con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.
* 12. 70. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 3-bis, sostituire le parole: ricorra una delle ragioni, con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.
* 12. 40. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.
12. 71. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: in carcere.
12. 41. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: l'estinzione della misura, inserire le seguenti: sentito l'interessato.
* 12. 116. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: l'estinzione della misura, inserire le seguenti: sentito l'interessato.
* 12. 42. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione, con le seguenti: , sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione salvo che ricorrano le esigenze processuali.
** 12. 117. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione, con le seguenti: , sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione salvo che ricorrano le esigenze processuali.
** 12. 43. Turco, Soda, Leoni.


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Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola: immediatamente.
12. 72. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 3-quater.
12. 73. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) sostituire il capoverso comma 3-quater con il seguente:
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, è sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.
* 12. 44. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 3-quater con il seguente:
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, è sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.
* 12. 111. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso comma 3-quinquies.
* 12. 45. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 3-quinquies.
* 12. 74. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) capoverso 3-quinquies sopprimere il secondo periodo.
12. 75. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 3-sexies.
12. 76. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

All'articolo 12, capoverso 3-sexies, sostituire la parola: decreto con la seguente: testo unico.
12. 97. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 12. 46. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
* 12. 100. Sinisi, Bellillo, Lion, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 12. 77. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c) sostituire il capoverso 4 con il seguente:
4. Il provvedimento amministrativo di espulsione è eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. In tutti i casi in cui un provvedimento amministrativo di espulsione deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera il questore presenta al giudice del tribunale del luogo in cui lo straniero si trova la richiesta scritta e motivata di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso e contestualmente, in attesa della decisione del giudice, se sussistono elementi concreti ed attuali che facciano ritenere che lo straniero possa rendersi irreperibile o comunque sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione, adotta nei confronti dello straniero stesso che non sia già sottoposto a custodia cautelare in carcere, il provvedimento


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di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 14. Quando sussista una delle cause ostative all'esecuzione materiale dell'accompagnamento indicate nel comma 1 dell'articolo 14, il questore invia contestualmente al giudice l'ulteriore richiesta motivata che qualora autorizzi l'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso disponga altresì il provvedimento di ulteriore trattenimento di costui per la durata massima indicata nell'articolo 14. Il Questore con la richiesta invia al giudice procedente, non oltre le quarantotto ore dall'emanazione del trattenimento, anche il provvedimento di trattenimento consegnato allo straniero, il provvedimento amministrativo di espulsione e l'eventuale nulla-osta all'espulsione concesso dall'autorità competente o la relativa richiesta presentata da più di 15 giorni, e contestualmente consegna allo straniero trattenuto copia di tale documentazione inviata al giudice e qualora ne sia sprovvisto provvede a nominare un difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 14. Il giudice entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, sentito l'interessato e il suo difensore, con unico decreto provvede a disporre, se sussistono i requisiti previsti dalla legge, nell'ordine, la convalida del trattenimento temporaneo disposto dal questore, l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera e il provvedimento di ulteriore trattenimento dello straniero per uno dei motivi e per i termini indicati nell'articolo 14. In ogni caso il giudice rigetta tali provvedimenti se non sussistono i presupposti previsti dalla legge per adottare il provvedimento amministrativo di espulsione o per la sua esecuzione con accompagnamento alla frontiera, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico e in tali casi annulla il provvedimento di espulsione e dispone che il Questore rilasci i titoli di soggiorno previsti dalle norme vigenti. La decisione del giudice è immediatamente esecutiva anche in pendenza di un ricorso per Cassazione ed è immediatamente comunicata anche per le vie brevi al competente questore, nonché, con la necessaria traduzione, all'interessato.
12. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quanto lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma i o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c) e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
* 12. 119. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quanto lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma i o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;
b) è espulso ai sensi del comma 2, lettera c) e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
* 12. 47. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole eseguita dal questore aggiungere le seguenti


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previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
** 12. 110. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera c) capoverso 4 dopo le parole: eseguita dal questore aggiungere le seguenti previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
** 12. 78. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In ogni caso a seguito del provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, il questore trasmette copia degli atti al Tribunale territorialmente competente, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice, ove ritenga sussistenti i presupposti, convalida il provvedimento del questore, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive.
12. 48. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
* 12. 105. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

All'articolo 12, comma 1, sopprimere la lettera d).
* 12. 27. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 12. 79. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
12. 49. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire le parole sessanta giorni con le parole: trenta giorni.
12. 13. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, nel primo periodo, dopo le parole: il rinnovo, aggiungere le seguenti: ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.
* 12. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, primo periodo, dopo le parole: il rinnovo, aggiungere le seguenti: ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.
* 12. 80. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire le parole: quindici giorni, con le parole: otto giorni.
12. 14. Landi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.
12. 81. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera d), capoverso comma 5,sostituire il secondo periodo con il seguente: Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
12. 50. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tali casi il questore dispone l'accompagnamento alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
12. 82. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, secondo periodo, dopo la parola: prefetto, aggiungere le seguenti: tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.
12. 83. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g).
12. 28. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 12. 108. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 12. 84. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, alla fine del primo periodo, dopo le parole: l'espulsione aggiungere le seguenti: entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero.
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
*12. 5.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, al primo periodo, aggiungere le seguenti: entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero.
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
*12. 85.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, al terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: sentito l'interessamento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
12. 86.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Il tribunale in composizione monocratica, inserire le seguenti: , sentito l'interessato,.
*12. 118.Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Il tribunale in


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composizione monocratica, inserire le seguenti: , sentito l'interessato,.
*12. 51.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: del ricorso aggiungere le seguenti: nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana.
12. 6.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
12. 52.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, aggiungere infine il seguente periodo:
Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice il quale dichiara estinto il giudizio.
*12. 87.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e) capoverso 8, alla fine, dopo le parole: da un interprete aggiungere il seguente periodo: Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice il quale dichiara estinto il giudizio.
*12. 7.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
** 12. 53.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).
**12. 104.Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**12. 88. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**12. 54. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).
**12. 107.Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**12. 89.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 13 con la seguente:
13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presentata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno se lo straniero era


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stato espulso con provvedimento amministrativo o dal competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal Questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4.
12. 8. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Zanella, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno, con le seguenti: da due a
sei mesi.
12. 55.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, la lettera g), capoverso 13 sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: da tre mesi a sei mesi.
12.90. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, la lettera g), capoverso 13 secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
12. 91. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 13-bis.
12. 92. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 13-bis con il seguente:
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, al trasgressore che commetta nuovamente un reato non colposo si applica sempre l'aumento di un terzo della pena.
12. 56. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-bis, le parole: è punito con la reclusione da 1 a 4 anni sono sostituite con le parole: da 3 a 6 anni.
12. 15.Landi.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-ter, le parole: e nell'ipotesi di cui al comma 13-bis è consentito il fermo sono sostituite con le parole: e nell'ipotesi di cui al comma 13-bis si procede con l'arresto in flagranza.
12. 16.Landi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 12. 106. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 12. 93. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 12. 24.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 12. 57. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo massimo di cinque anni, salvo che il giudice o il Tribunale


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amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato.
12. 9. Boato, Pecoraio Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera h) sostituire il capoverso 14 con il seguente:
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni, salvo che il giudice determini un termine più breve, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
12. 94. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
* 12. 109. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
* 12. 95. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 14, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
* 12. 58.Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera h) sostituire le parole: di dieci anni con le seguenti: di cinque anni e conseguentemente sostituire le parole: un termine più breve con le seguenti: un termine più ampio, non superiore comunque a dieci anni.
12. 29.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera h), capoverso 14, è aggiunto in fine il seguente periodo:
Il Questore, nelle more dell'esecuzione del provvedimento espulsivo, può disporre affinché si possa trattenere fino a 48 ore in idonei locali ricavati negli uffici della forza pubblica, i destinatari di provvedimenti espulsivi. Del trattamento viene data comunicazione all'autorità giudiziaria competente.
12. 60.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Aggiungere infine la seguente lettera i): Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma 15-bis:
15-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che ne ostacoli l'esecuzione non fornendo sufficienti elementi per la sua esatta identificazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
12. 10.Fontanini, Luciano Dussin, Cè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2 alinea dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998, sostituire le parole: «L'espulsione è disposta dal prefetto» con le seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione».

Corrispondentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di


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lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero.
Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.
2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico».

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
* 12. 59.Turco, Leoni, Soda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico decreto legislativo n. 268 del 1998 sostituire le parole: "L'espulsione è disposta dal prefetto" con le seguenti: "Il prefetto può disporre l'espulsione"».

Corrispondentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il Questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero.
Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.
2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico».

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
* 12. 115.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
«12-bis. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è apportata la seguente modificazione: al comma 7 sono soppresse le parole "e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola"».
* 12. 01.Leoni, Soda, Turco.

ART. 13.

Sopprimerlo.
* 13. 24. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Sopprimerlo.
* 13. 14. Turco, Soda, Leoni.

Sopprimerlo.
* 13. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 13. 47. Bellillo, Sinisi, Boato, Buemi, Leoni.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. - 1. all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per Ìindisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni, dispone che il medesimo si presenti presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del passaporto o documento equipollente, ove ne sia sprovvisto, e prescrive i tempi e le modalità di presentazione presso la questura o altro ufficio di polizia.»;

b) dopo il comma i è inserito il seguente:
«1-
bis. Quando, sulla base di elementi concreti e specifici, sussiste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione dell'espulsione, qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di tale provvedimento, il questore può proporre al tribunale che sia applicata, nei confronti del medesimo, la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località, ovvero che il medesimo sia trattenuto, per un periodo massimo di quarantotto ore, presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
1-ter. Il questore trasmette gli atti al tribunale senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 1-bis. Nel caso previsto dal comma 1-bis, gli atti sono trasmessi al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trova il centro.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'interessato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti familiari e l'inserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga entro quarantotto ore dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti necessari e sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida dispone la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località. Qualora vi siano fondati elementi per ritenere che il soggetto possa commettere reati o darsi alla fuga dispone la permanenza nei centri di cui al comma 1-bis per un periodo massimo di quarantotto ore. Dopo tale termine, qualora dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione presentata dall'interessato vi sia la prova che lo straniero deve essere espulso, ne ordina l'espulsione. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere


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entro cinque giorni alla corte d'appello. Qualora non vi siano i presupposti per l'espulsione, il tribunale dispone l'immediata cessazione delle misure adottate».

d) il comma 5 è abrogato;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Contro i decreti di convalida di cui al comma 4 è proponibile ricorso per cassazione».

2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - (Provvedimenti in caso di espulsione). - 1. Allo straniero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un interprete, la facoltà di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque essenziali, la possibilità di comunicare con i propri familiari e conviventi, con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condizioni irregolari.».
13. 41. Mascia, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole: «anche telefonica con l'esterno», sono aggiunte le seguenti: «Il Regolamento di attuazione del presente testo unico stabilisce le modalità con cui deve essere garantita allo straniero trattenuto nel centro la effettiva possibilità:
a) di effettuare colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di allontanamento;
b) di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia e di accedere al gratuito patrocinio;
c) di recuperare effetti personali e risparmi;
d) di avvertire del trattenimento familiari o conoscenti;
e) di preservare l'unità familiare;
f) di ricevere visite da parte di familiari e conoscenti;
g) di usufruire delle forme necessarie di assistenza psicologica o spirituale».
13. 11. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera ovvero privo di visto Schengen e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nello Stato, ovvero nel territorio di Schengen senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto o vi abbia soggiornato oltre il termine previsto, o in mancanza di visto (nei casi di esenzione per motivi di turismo o affari), oltre i novanta giorni, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato richiesto il rinnovo;
c) qualora risulti inammissibile in uno dei Paesi dell'area Schengen, ovvero condannato, anche ex 444 C.P.P., ovvero per violazione dell'articolo 11 della presente legge o per reati contro la libertà sessuale o sugli stupefacenti.
3. 23. Giampiero D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.


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Sopprimere il comma 1.
13. 45. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*13. 44. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
*13. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*13. 15. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 5 con il seguente:
5. Qualora non è possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, il questore rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a sessanta giorni.
13. 28. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sostituire le parole: 30 giorni con 60 giorni.
13. 39. Rivolta.

Al comma 1, la lettera a), capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.
*13. 26. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 5, sopprimere il secondo periodo.
*13. 16. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera a), numero 5, sostituire le parole: può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni con le seguenti: può prorogare il termine di ulteriori novanta giorni.
13. 4. Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
13. 2. Fontanini, Luciano Dussin, Cè.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 5 secondo periodo, sostituire le parole: il termine di ulteriori trenta giorni, con le seguenti: il termine di ulteriori dieci giorni.
13. 17.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, la lettera a) capoverso 5 sopprimere il terzo periodo.
13. 27. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 alla lettera a), aggiungere il seguente periodo: Lo straniero che omette o declina false generalità al fine di rendere impossibile la sua identificazione entro i termini di permanenza nel centro è punito, solo per questo, con la reclusione da 2 a 4 anni.
13. 5.Landi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 5, aggiungere infine il seguente periodo: Lo straniero che ostacoli la propria identificazione rifiutando di fornire le proprie generalità o fornendo false generalità è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
13. 3. Fontanini, Dussin, Cè.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*13. 29.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1 sopprimere la lettera b).
*13. 43. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*13. 18.Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-bis.
13. 30. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, sostituire le parole: trattenere con le seguenti: ospitare.
13. 31.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 5-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'ordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato.
13. 42.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b) capoverso 5-bis aggiungere infine le seguenti parole: L'ordine è dato con provvedimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese.
13. 32. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 5-ter.
13. 33. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) capoverso 5-ter secondo periodo, dopo le parole: nuova espulsione aggiungere le seguenti: avverso la quale lo straniero può presentare ricorso per le vie ordinarie.
13. 34. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le parole: nuova espulsione inserire le seguenti: , accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo.
13. 19. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b) capoverso 5-ter aggiungere infine il seguente periodo: Non può essere espulso lo straniero che versi in gravi condizioni di salute.
13. 35. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 5-ter aggiungere infine le seguenti parole: Costituiscono giustificati motivi tutte le circostanze che hanno obiettivamente impedito allo straniero di lasciare il territorio dello Stato, compresa la mancanza di mezzi economici per sostenere il viaggio di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
13. 12. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, sopprimere i capoversi 5-quater e 5-quinquies.
13. 13. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso 5-quater.
3. 36. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al capoverso, 5-quater sostituire la parola: decreto con la seguente: testo unico.
13. 40.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-quater, dopo le parole: nel territorio dello Stato, inserire le seguenti: accertata la disponibilità dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo.
13. 20.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 5-quinquies.
13. 37. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) capoverso 5-quinquies, aggiungere infine il seguente periodo:
Della definitiva sentenza di condanna nei confronti di uno straniero viene data tempestiva comunicazione alla famiglia affinché possa raggiungerlo ed assisterlo nei successivi gradi di giudizio.
13. 38. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilito un programma triennale per l'istituzione di un centro di permanenza, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in ogni regione.
1-ter. Per fronteggiare gli oneri dall'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2002 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, Comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
13. 21.Turco, Soda, Leoni.

Sopprimere il comma 2.
13. 46.Bellillo, Leoni, Boato, Boemi, Sinisi.

ART. 13.

Al comma 2 sostituire la parola: accoglienza con le seguenti: di permanenza e assistenza temporanea.
13. 6.Landi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ogni Regione individua una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, della ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro Regionale di Permanenza Temporanea.
13. 7.Landi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Il Ministero dell'interno può conferire le operazioni di vigilanza dei centri di permanenza temporanea ad istituti privati di vigilanza che abbiano svolto attività almeno da cinque anni.
13. 8.Landi.


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Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sanzione per chi già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare non fornisce le proprie generalità).

1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Fermo restando quanto stabilito dal comma primo, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il reato di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per il reato di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto e che rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni.
* 13. 02.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Sanzione per chi già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare non fornisce le proprie generalità).

1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Fermo restando quanto stabilito dal comma primo, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il reato di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per il reato di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto e che rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni.
* 13. 01.Turco, Leoni, Soda.

ART. 14.

Sopprimerlo.
*14. 1.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*14. 2.Sinisi, Bellillo, Leon, Boato, Buemi.

Sopprimere il comma 1.
14. 3.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimere il comma 2.
14. 4. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

ART. 15.

Sopprimerlo.
* 15. 33. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimerlo.
* 15. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Sopprimerlo.
* 15. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 15. 4. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso articolo 16, sopprimere il comma 1.
15. 34. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso articolo 16, al comma 1, sostituire le parole: due anni, con le seguenti: cinque anni.
15. 30. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso articolo 16, comma 1, dopo le parole: cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente, sostituire la parola: decreto, con la seguente: testo unico.
15. 29. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 16, al comma 1, dopo le parole: può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione, inserire le seguenti: , con il consenso del condannato.
* 15. 7. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso articolo 16, al comma 1, dopo le parole: può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione, inserire le seguenti: , con il consenso del condannato.
* 15. 11. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione inserire le seguenti: , con il consenso del condannato.
*15. 41. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 1, dopo le parole: può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione aggiungere le seguenti: con il consenso dell'interessato.
15. 13. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 1, sostituire, in fine, le parole: cinque anni con le parole: dieci anni.
15. 31. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso art. 16, sopprimere il comma 2.
15. 36. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso art. 16, sopprimere il comma 3.
*15. 37. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso art. 16, sopprimere il comma 3.
*15. 14. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 3, sostituire il seguente comma:
«3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con la pena edittale superiore nel massimo a tre anni,


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nonché se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico».
15. 8. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso art. 16, al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: nonché se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico.
15. 16. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso art. 16, sopprimere il comma 4.
*15. 17. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso art. 16, sopprimere il comma 4.
* 15. 38. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: . La revoca non è attuabile qualora lo straniero giustifichi ragionevolmente al giudice il rientro anticipato.
15. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, Art. 16, sopprimere il comma 5.
* 15. 39. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 16 sopprimere il comma 5.
* 15. 19. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è disposta l'espulsione, aggiungere le seguenti: sempre che lo straniero vi consenta.
15. 20. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico.
15. 21. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso art. 16 sopprimere il comma 6.
15. 22. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso art. 16 sopprimere il secondo periodo.
15. 23. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico.
15. 5. Mascia, Russo Spena.


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Al comma 1, capoverso Art. 16, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. L'esecutività del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei casi in cui sia stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltà di lavorare all'esterno. L'esecutività rimane sospesa anche nei casi in cui, al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione, risulti pendente una istanza volta al conseguimento dei summenzionati benefici. La revoca del beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano l'immediata esecutività del provvedimento espulsivo.
15. 6.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso art. 16 al comma 6 sostituire le parole: entro il termine di dieci giorni con le seguenti: entro il termine di trenta giorni.
15. 24. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 16 sopprimere il comma 7.
15. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 16, al comma 7 sopprimere le parole da: e, comunque fino a: documenti di viaggio.
* 15. 9. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso articolo 16 al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano acquisiti i necessari documenti di viaggio.
* 15. 26. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 16 sopprimere il comma 8.
** 15. 27. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, articolo 16, sopprimere il comma 8.
** 15. 40. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 16 al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: da sempre che fino alla fine del periodo.
15. 28. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

«Al comma 1, capoverso articolo 16, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.
15. 10. Soda, Leoni, Turco.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «Lo straniero» sono inserite le seguenti: «, parte offesa ovvero».
15. 011. Mascia.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono


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apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 la parola: «questore» è sostituita dalla seguente: «giudice» e sono aggiunte in fine le seguenti parole: «. Le spese per il rientro sono a carico dello Stato».
* 15. 02. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, la parola: «questore» è sostituita dalla seguente: «giudice» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Le spese per il rientro sono a carico dello Stato».
* 15. 04. Leoni, Turco, Soda.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluni dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1958 n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice penale il cittadino straniero risulti esposto a grave pericolo per la sua incolumità per effetto delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari o del giudizio, il Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno, per consentire allo Straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione, se sussistono le seguenti condizioni:
a) l'eventuale ritorno nello stato di appartenenza possa mettere in grave pericolo l'incolumità personale;
b) il contributo offerto sia di eccezionale rilevanza per l'individuazione e la cattura dei responsabili o per la disarticolazione dell'organizzazione criminale.

2. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione dei programma di inserimento sociale.
Kj3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma dei presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il possesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convento in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
15. 010. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.


Pag. 124

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

All'articolo 18, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1, aggiungere infine, le seguenti parole: «Qualora se ne presenti la necessità, il questore rilascia immediatamente allo straniero, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 29 e senza ulteriori formalità, il nulla osta al ricongiungimento familiare con i familiari di cui al comma 1 dell'articolo 28 e, se necessario, con altri familiari per i quali si presentino, nel paese di stabile residenza, condizione di pericolo».
15. 03. Soda, Leoni, Turco.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

All'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1m aggiungere le seguenti parole: «Questa attività di istruzione e di formazione professionale dovrà prevedere anche nozioni base di lingua italiana e dei principi fondamentali della Costituzione italiana ed europea.
15. 01. Pacini.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituire le parole: «del pericolo ed alla rilevanza» con le seguenti «del pericolo oppure alla rilevanza».
15. 09.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.

Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 25 1uglio 1998, n. 286, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

In deroga ad ogni contraria normativa, il limite di anni 14 per l'ottenimento del visto di ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di documentato percorso educativo in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore ai 90 giorni all'anno.
Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei minori stranieri del Ministero del lavoro e degli affari sociali, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti sopraindicati solo nel caso di fratelli o sorelle.
15. 08. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.

Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserire il seguente:

Art. 1. 18-bis.

1. Il limite di anni l4 previsto dalla normativa vigente per l'ottenimento del visto di ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di documentato percorso educativo del minore in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore ai 90 giorni dell'anno.
2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali,


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affettive e familiari del minore e nel suo interesse, può esprimere parere favorevole alla deroga ai limiti previsti dal comma 1, ove il minore si ricongiunga a fratelli o sorelle ovvero sussistano gravi motivi di salute.
15. 07. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

Art. 15-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998 sostituire l'articolo 19 con il seguente:
«Non è consentita l'espulsione, salvo nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni 14;
b) gli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) gli stranieri di origine italiana (ascendenti o discendenti) entro il 3o grado di parentela conviventi con cittadino italiano, ovvero con il coniuge, cittadino italiano, sempreché venga accertata l'effettiva convivenza;
d) delle donne in gravidanza oltre il sesto mese ovvero anche prima di tale termine in caso di certificazione medica, rilasciata da presidi pubblici nei quali si attestino patologie incompatibili con il rimpatrio. Non è altresì consentita l'espulsione nei tre mesi successivi al parto.
15. 06. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

All'articolo 19, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 262 del 1998 al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «diciotto» con «sedici».
15. 05.Di Luca, Saponara, Schmidt.

ART. 16.

Sopprimerlo.
*16. 21. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.
*16. 13. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*16. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Buemi, Zanella.

Sopprimerlo.
*16. 5.Mascia, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.

All'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, per gli stranieri dei quali almeno uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo grado sia cittadino italiano, è previsto il rilascio di un visto e di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo.
Conseguentemente, allo stesso articolo 27, al comma 4, aggiungere infine: «, nonché norme per attuare la disposizione di cui al comma 1, lettera i-bis), prevedendo la certificazione effettiva dell'origine italiana da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza.
16. 8.Soda, Leoni, Turco.


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Sostituirlo con il seguente:
1. All'art. 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle Regioni e delle Province Autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei lavoratori, nonché organismi internazionali ed enti e associazioni operanti da almeno tre anni nel settore dell'immigrazione, possono essere previsti corsi di formazioni e di istruzioni professionale nei paesi di origine finalizzati ad un inserimento lavorativo nei settori produttivi italiani. Gli stranieri che completano positivamente i corsi sono iscritti nelle liste di cui al comma 5, in mancanza, in liste appositamente predisposte, e di conseguenza all'articolo 22, comma 1 sostituire le parole «comma 5» con le seguenti: «commi 5 e 5-bis».
16. 7.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*16. 22.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*16. 14.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: prevedono.
16. 20.Il Relatore.

All'articolo 16, comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Al decreto del Presidente della repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente articolo 3-ter; quanto previsto negli articolo 1, 2 e 3 si applica anche ai cittadini stranieri residenti in paesi non comunitari i quali dimostrano la loro origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di ascendenza, sempre che non abbiano riportato condanne penali nel paese di residenza o nel territorio nazionale;
b) all'articolo 1, terzo comma dopo le parole: delle Comunità europee sono inserite quelle o carta di soggiorno di cittadino non comunitario di origine italiana; la parola «conforme» è sostituita da quella «conformi»;
c)
all'articolo 2, quarto comma 4, dopo le parole «della C.E.E.» sono inserite e «o carta di soggiorno di cittadino non comunitario di origine italiana».

2. Dopo l'articolo 493-bis del codice penale è inserito il seguente articolo 493-ter. «Se i delitti previsti dagli articoli 476, 477, 478, 479, 480, 482, 483, 489, 490, 491-bis, 492 e 493 sono commessi per dimostrare l'origine italiana di cui all'articolo 3-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656 la pena è aumentata da un terzo alla metà.
16. 2.Zanettin.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 16. 23. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
* 16. 15. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1 lettera b), dopo la parola lavoratori aggiungere la seguente: anche.
16. 16. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: residenti in paesi non comunitari aggiungere le parole: che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le Ambasciate o i Consolati, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi.
16. 19.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 16. 17.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
* 16. 24. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: per regioni e per bacini provinciali d'utenza con le seguenti: per bacini provinciali di utenza, individuati dalle regioni in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
16. 9.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera c), comma 4-bis, dopo le parole: di cui al comma 7, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1197, n. 281 e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.
* 16. 6.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma 4-bis, dopo le parole: di cui al comma 7, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
* 16. 10. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera c) capoverso comma 4-bis dopo le parole: di cui al comma 7, aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1197, n. 281 e sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.
* 16. 15. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Giandomenico.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, dopo le parole: di cui al comma 7 aggiungere le seguenti: ed in base alle indicazioni della conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome.
16. 3.Stucchi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 1.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 20 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
16. 11. Leoni, Soda, Turco.


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Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-bis, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: Sulla base del monitoraggio effettuato dalle regioni di cui all'articolo 3, comma 1.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 20 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
16. 12. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 lettera c), capoverso 4-bis, secondo periodo, dopo la parola: strutture aggiungere le seguenti: associazioni, sindacati e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
16. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 lettera c), capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, altresì, tenere conto dei livelli delta distribuzione delle presenze degli extracomunitari nelle aree dello Stato al fine di evitare squilibri di concentrazione. Il decreto annuale, in particolare, deve prevedere criteri di distribuzione dei nuovi ingressi sul territorio che consentano una presenza degli extracomunitari per numero e per etnie omogenea nelle aree dello Stato.
16. 4.Landi.

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

Art. 16-bis.

Il Governo con le regioni - che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli. Enti e dette Associazioni di rappresentanza locali - può stipulare accordi di programma. Con tali Accordi di Programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri, anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento.
16. 02. D'Alia, D'Agrò, Volontè, Mazzoni, Giandomenico.

ART. 17.

Sopprimerlo.
* 17. 116. Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.
* 17. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 17. 65. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 1:
* 17. 66. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1 le parole: «all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio» sono sostituite dalle parole: «allo sportello unico per l'immigrazione istituito presso l'ufficio territoriale del Governo competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore di lavoro»;
b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 sono sostituiti dai seguenti:
3. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di autorizzazioni al lavoro al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornate, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro ovvero qualora la richiesta riguardi un lavoro domestico o un lavoro di assistenza a persone non autosufficienti ovvero qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si siano presentati entro i successivi dieci giorni o non abbiano accettato l'offerta di assunzione ovvero qualora il centro per l'impiego abbia positivamente confermato la dichiarazione motivata del datore di lavoro che dichiara i lavoratori avviati dal centro stesso non idonei per il lavoro richiesto, lo sportello unico procede ai sensi del comma 4.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, l'autorizzazione al lavoro nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. L'autorizzazione al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di rilascio.
5. L'ufficio consolare italiano del paese di residenza o di origine dello straniero, dopo aver compiuto gli altri accertamenti previsti dalle norme vigenti, provvede a rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di visto con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro per la firma del contratto che resta ivi conservato ed, a cura di quest'ultima, trasmesso in copia all'ufficio consolare che ha rilasciato il visto, alla questura competente ed al centro per l'impiego competente.
6. Il datore di lavoro che presenta domanda di autorizzazione al lavoro deve esibire copia del contratto di lavoro stipulato in via preliminare con lo straniero che deve recare le condizioni di lavoro offerte che non possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 520 a 2600 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, forniscono le


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informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti;
l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
8. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo delle autorizzazioni al lavoro rilasciate secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3 ma 4;
c) nel comma 9 sostituire le parole: «alla direzione provinciale del lavoro» con le seguenti: «ai centri per l'impiego 2»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 2600 euro per ogni lavoratore impiegato.
i) il comma 12 è sostituito dal seguente:
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese agli stranieri che svolgano un'attività lavorativa in Italia.
17. 42. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, capoverso articolo 22 sopprimere il comma 1.
17. 117. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 22 comma 1 sostituire le parole da In ogni provincia fino a Governo con le seguenti In ogni comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e comunque in ogni capoluogo di provincia è istituito.
17. 77. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 1 sostituire le parole: prefettura - ufficio territoriale del Governo con le seguenti: centro provinciale dell'impiego.
* 17. 110.Sinisi, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole: presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo con le seguenti: presso i centri provinciali dell'impiego.

Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere la seguente parole: prefettura.
* 17. 138. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 22, sostituire le parole: presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo con le seguenti: presso i centri provinciali dell'impiego.

Conseguentemente, all'articolo 22, sopprimere la seguente parole: prefettura.
* 17. 44. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 1, le parole: prefettura-ufficio territoriale di Governo sono sostituite dalle


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seguenti: le commissioni provinciali per l'impiego.
17. 14. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 1, le parole: presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo con le seguenti: presso gli uffici territoriali del Governo.
17. 43. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 1, sopprimere le parole la prefettura.
* 17. 78. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 1, sopprimere le seguenti parole: la prefettura.
* 17. 45.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sino all'entrata in funzione dello sportello unico saranno applicate le modalità previste precedentemente dal presente testo unico.
17. 46. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fino all'entrata in funzione dello sportello unico sono applicate le modalità previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
17. 47. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.
* 17. 120. Boato, Bellillo, Lion, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.
* 17. 105. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. Non possono essere adottati limiti quantitativi per la concessione dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
17. 106. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 22, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: italiano o straniero.
17. 79. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 22, al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: nulla osta, con la seguente: autorizzazione.
17. 81. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22, sopprimere le lettere b), c) e d).
17. 22. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 2m sopprimere la lettera b).
17. 48. Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, capoverso Art. 22, al comma 2, lettera b), dopo le parole: lavoratore straniero, aggiungere le seguenti: secondo le modalità previste dall'articolo 5-bis del testo unico 286/98.
17. 15. Landi

Al comma 1, capoverso articolo 22, al comma 2 sopprimere le lettere c) e d).
17. 80.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, capoverso all'articolo 22, al comma 2, sopprimere la lettera c).
* 17. 16.Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Bressa.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 2, sopprimere la lettera c).
* 17. 34.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso articolo 22 , al comma 2 alla lettera c) sostituire la parola: soggiorno con le seguenti: di lavoro subordinato.
17. 82.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 22, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: , comprensiva fino alla fine della lettera.
* 17. 49.Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 2, sopprimere le parole da: comprensiva dell'impegno fino a: Paese di provenienza.
* 17. 35.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso Articolo 22, al comma 2 lettera C, dopo le parole: Paese di provenienza aggiungere le parole: secondo le modalità previste dall'articolo 5-bis del T.U. 286/98».
17. 17.Landi.

Al comma 1, capoverso articolo 22 comma 2, sopprimere la lettera d).
17. 50.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.
* 17. 119.Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 22 sopprimere il comma 3.
* 17. 83.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22 al comma 3 sopprimere le parole da: presentando fino a: del comma 2.
17. 84. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22 sopprimere il comma 4.
* 17. 85. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.
* 17. 118. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 22, sopprimere il comma 4.
* 17. 23.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso articolo 22, sopprimere il comma 4.
* 17. 36.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 4, sopprimere il primo periodo.
17. 111.Bressa.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 4, premettere le seguenti parole: Nel caso in cui, secondo i dati ISTAT per l'anno precedente, il tasso di disoccupazione nella provincia sia maggiore della media nazionale.
17. 108.Rivolta.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 4, secondo periodo, dopo le parole:


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disponibili inserire le seguenti: sui quotidiani nazionali e locali e.
17. 86. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 22, comma 4, dopo le parole: n. 181, inserire il seguente periodo: in occasione di eventuali decreti adottati nel corso dell'anno successivi al primo, i centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte come previsto dal presente comma, solo ai centri analoghi delle regioni confinanti.
17. 51.Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: decorsi venti giorni fino alla fine del comma.
* 17. 87. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 4, sopprimere le parole da: decorsi venti giorni fino alla fine del comma.
* 17. 135. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, nell'«Art. 22», comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: cinque giorni.
** 17. 52. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, nell'«Art. 22» richiamato, capoverso 4, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni, con le seguenti: cinque giorni.
** 17. 140. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, al comma 4, sopprimere le parole: nazionale o comunitario.
*** 17. 134. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: nazionale o comunitario.
*** 17. 88. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 22, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: o non comunitario regolarmente soggiornante.
*** 17. 133. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Lion, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, nel comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: o non comunitario regolarmente soggiornante.
*** 17. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: o non comunitario regolarmente soggiornante.
*** 17. 89. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, «Art. 22» ivi richiamato, capoverso 4, dopo le parole: nazionale o comunitario, aggiungere le seguenti: anche per via telematica.
**** 17. 143. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, dopo le parole: nazionale o comunitario, aggiungere le seguenti: anche per via telematica.
**** 17. 53. Turco, Soda, Leoni.


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Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: lavoratore nazionale o comunitario, aggiungere le seguenti: dopo aver verificato la disponibilità di lavoratori stranieri regolarmente in Italia iscritti come disoccupati alle liste di collocamento.
17. 54. Leoni, Soda, Turco.

Al capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: il centro trasmette all'ufficio territoriale, con le seguenti: il centro trasmette allo sportello unico.
17. 114.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 22 sopprimere il comma 5.
*17. 90. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 5.
*17. 125. Belillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta.
**17. 24.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso articolo 22 al comma 5 sopprimere le seguenti parole: nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta.
**17. 91. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22 al comma 5 sostituire le parole: quaranta giorni, con le seguenti: dieci giorni.
***17. 92. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso «Art. 22» comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni, con le seguenti: dieci giorni.
***17. 55.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 5, sostituire le parole: termine massimo di quaranta giorni, con le seguenti: termine massimo di venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 ovvero, di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2.
17. 56.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, capoverso articolo 22 al comma 5 sopprimere le seguenti parole: sentito il questore.
17. 93. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso all'articolo 22 comma 5 sopprimere le parole: ivi compreso il codice fiscale.
* 17. 25.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso all'articolo 22 comma 5 sopprimere le parole: ivi compreso il codice fiscale.
* 17. 94.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, capoverso all'articolo 22 comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.
17. 95.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso all'articolo 24 comma 5 è aggiunto il seguente periodo:
Sono fatte salve le intese nazionali stipulate tra il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, raggiunte sulla presente materia prima dell'entrata in vigore del presente disegno di legge.
19. 13.Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 6.
17. 124.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 16, nel comma 6 secondo periodo sostituire la parola: otto con la seguente: venti.
17. 115.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 16, nel comma 6 secondo periodo dopo le parole: consolare aggiungere le seguenti: , la questura.
17. 3.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 7.
* 17. 123.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 22, sopprimere il comma 7.
* 17. 96.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, articolo 22 sopprimere il comma 7.
* 17. 57.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso all'articolo 22, sopprimere il comma 7.
* 17. 27.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 8.
17. 122. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 9.
17. 121. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 9, primo periodo, dopo le parole: l'accesso al lavoro sopprimere le seguenti: e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti.
17. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 9 dopo le parole: lo scambio delle informazioni avviene aggiungere le seguenti: nel rispetto delle norme vigenti sulla protezione dei dati personali.
17. 97. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 10.
17. 129. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 11.
17. 127. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 11, primo periodo sostituire le parole: non costituisce motivo di con le seguenti: non comporta mai.
17. 98. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente residenti con le seguenti: per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno nel rispetto dell'articolo 8 della Convenzione n. 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158.
17. 58. Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: di revoca del premesso fino a: legalmente residenti con le seguenti: per privare il lavoratore straniero ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.
17. 99. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, Art. 22, comma 11, alla fine del primo periodo sostituire la parola: residenti con la seguente: soggiornanti.
17. 5. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, secondo periodo dopo le parole anche per dimissioni inserire le seguenti: o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
17. 6.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, secondo periodo, sostituire la parola può con le parole: ha diritto ad essere iscritto.
17. 8.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, secondo periodo, dopo la parola collocamento inserire le seguenti parole: , anche più volte.
17. 7.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da e comunque fino alla fine del periodo.
* 17. 100.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: e comunque fino alla fine del periodo.
* 17. 59.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e comunque.
17. 60.Leoni, Turco, Soda.


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Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le altre: un anno.
* 17. 136.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, alla fine del secondo periodo, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: un anno.
* 17. 9.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole sei mesi con le seguenti un anno.
* 17. 101.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le altre: un anno.
* 17. 61.Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, capoverso all'articolo 22, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
* 17. 28.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 11, sostituire le parole: per un periodo non inferiore a sei mesi con le seguenti: per un periodo non inferiore ad un anno.
17. 37.Soda, Leoni, Turco

Al comma 1, capoverso articolo 22, sopprimere il comma 12.
* 17. 126. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 22, sopprimere il comma 12.
* 17. 38.Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, dopo le parole: che occupa aggiungere la seguente: intenzionalmente.
17. 39.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, sostituire le parole: del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo con le seguenti: di carta di soggiorno, del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno inidoneo per l'accesso al lavoro.
17. 10. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, dopo la parola: scaduto, inserire le seguenti parole: e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.
17. 109.Il Relatore.

Al comma 12, sostituire le parole: è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 2.500 euro per ogni lavoratore impiegato con le seguenti: è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda di 6.000 euro per ogni lavoratore impiegato - se il numero dei lavoratori occupati supera il numero di 3 (tre) si procede al sequestro dell'azienda per un periodo non inferiore a 7 giorni lavoratori.
17. 18.Landi.

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, sostituire le parole: un anno e con l'ammenda con le seguenti: un anno o con l'ammenda.
17. 102. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio


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Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, le parole: con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda di 2.500 euro per ogni lavoratore impiegato, sono sostituite dalle seguenti: con la reclusione da sei mesi a due anni e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. È altresì disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dall'esercizio di impresa.
17. 112.Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso Articolo 22, dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. Gli imprenditori che presentino una dichiarazione di emersione relativa ai lavoratori non comunitari sono esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di mano d'opera priva di permesso di soggiorno in corso di validità; contestualmente ai lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
17. 31. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 13.
* 17. 130. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso articolo 22 sopprimere il comma 13.
* 17. 103. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, articolo 22, comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
17. 32. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, capoverso 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia sia regolata da convenzione internazionale, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorate del 5 per cento».

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
17. 139. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 22 comma 13 aggiungere infine il seguente periodo:
I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento.

Conseguentemente all'articolo 27 comma 1 lettera a) sostituire dalle parole utilizzo delle econome derivanti fino alla fine della lettera con le seguenti: corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del


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Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001.
17. 104. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 22, al comma 13 dopo le parole; accordo di reciprocità aggiungere le seguenti:
I lavoratori stranieri che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del cinque per cento.
17. 40. Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, capoverso articolo 22 comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia sia regolata da convenzione internazionale, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorate del 5 per cento.

Conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
17. 62. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 14.
17. 128. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 14, sostituire le parole: ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia con le seguenti: ai cittadini stranieri.
17. 11. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 15.
17. 131. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al capoverso Art. 22, al comma 15 aggiungere le seguenti parole: In particolare potra partecipare ai corsi di lingua italiana ed educazione civica e Costituzionale italiana ed europea che il governo si farà carico di promuovere attraverso le Regioni e l'intero sistema delle autonomie nonchè attraverso le fondazioni di origine bancaria.
17. 19.Pacini.

Al comma 1, capoverso Art. 22, dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:
15-bis. Dopo la scadenza del permesso di soggiorno per il lavoratore subordinato e in seguito al ritorno in un paese terzo, gli ex titolari del permesso di soggiorno per il lavoratore subordinato hanno il diritto di richiedere ed ottenere la restituzione dei contributi versati da loro e dal loro datore di lavoro al sistema previdenziale pubblico durante il periodo di validità del permesso, purchè:
a) il richiedente, quando risieda nel paese terzo, non abbia diritto al pagamento di alcuna pensione da pane dello Stato membro in forza della normativa nazionale o degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra;
b) il richiedente non possa, in forza della normativa nazionale o degli accordi indicati nella lettera a) del presente articolo,


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trasferire i suoi diritti a pensione nel sistema previdenziale del paese terzo in cui risiede;
c) il richiedente rinunci in modo assoluto a qualsiasi diritto o pretesa che abbia acquisito nell'ambito del sistema previdenziale pubblico dello Stato membro interessato;
d) la domanda sia presentata da un luogo situato nel paese terzo di cui trattasi.
17. 113.Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 16.
* 17. 13. Fontanini, Luciano Dussin, Cè.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 16.
* 17. 132. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso dell'articolo 22, il comma 16 è sostituito dal seguente:
16. Le funzioni di cui al presente articolo continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle valutazioni di competenza degli organi statali.
17. 20. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collé.

Al comma 1, capoverso dell'articolo 22, il comma 16 è sostituito dal seguente:
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione.
17. 21. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collé, Bressa.

Sopprimere il comma 2.
* 17. 12. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 2.
* 17. 63. Soda, Turco, Leoni.

Sopprimere il comma 2.
* 17. 33. Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, dopo le parole: la rappresentanza diplomatica o consolare aggiungere le seguenti: ovvero l'ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza rilasciano.
17. 107. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: È costituita presso il Ministero degli esteri una commissione tecnica, formata da cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero degli esteri, uno del lavoro e delle politiche sociali, uno delle attività produttive ed un altro della Conferenza unificata, allo scopo di supportare le ambasciate ed i consolati nella individuazione dei criteri professionali, dei lavoratori autonomi stranieri, necessari per esercitare in Italia le diverse attività imprenditoriali.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, cose come indirizzo nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
* 17. 137. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.


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Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: È costituita presso il Ministero degli esteri una commissione tecnica, formata da cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero degli esteri, uno del lavoro e delle politiche sociali, uno delle attività produttive ed un altro della Conferenza unificata, allo scopo di supportare le ambasciate ed i consolati nella individuazione dei criteri professionali, dei lavoratori autonomi stranieri, necessari per esercitare in Italia le diverse attività imprenditoriali.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, cose come indirizzo nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
17. 64.Leoni, Turco, Soda.

ART. 18.

Sopprimerlo
* 18. 16. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 18. 22. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.
18. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 18. 5. Soda, Leoni, Turco.

Sopprimerlo.
* 18. 3. Mascia, Russo Spena.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 18.

1. Nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
3-bis. Nell'ambito di un piano programmato dal Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all'ingresso sono rilasciate dalle Questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote, nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera e, dopo aver esaminato tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:
a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istituzione e di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate all'inserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese


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o con enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;
b) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;
c) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia il cui il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;
d) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di una società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall'articolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia.
** 18. 6. Leoni, Soda, Turco.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 18.

1. Nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 1. Nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
3-bis. Nell'ambito di un piano programmato dal Ministero dell'interno, d'intesa con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all'ingresso sono rilasciate dalle Questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote, nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera e, dopo aver esaminato tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:
a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istituzione e di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate all'inserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese o con enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;
b) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;
c) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia il cui il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;
d) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di


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una società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall'articolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia.
** 18. 28. Bellillo, Lion, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: Art. 23. - (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente: Art. 23-bis. - (Attività formativa nei Paesi di origine).
***18. 7.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: Art. 23. - (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è inserito il seguente: Art. 23-bis. - (Attività formativa nei Paesi di origine).
***18. 31.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1 sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il seguente: Art. 23-bis.
*18. 17. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, alinea, premettere la parola: Dopo e, conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: è sostituito dal seguente.
*18. 29. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sostituire le parole: Art. 23, con le seguenti: Art. 23-bis.
18. 32. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso articolo 23, comma 1, premettere il seguente comma:
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione verranno definite dal regolamento di attuazione del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione)».
18. 34. Sinisi, Bellillo, Lumia, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 23 sopprimere il comma 1.
18. 23. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 23, al comma 1 premettere il seguente:
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto d'ingresso. Le procedure di applicazione verranno definite dal regolamento di


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attuazione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
18. 18. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 23, premettere al comma 1 il seguente:
01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione verranno definite dal regolamento di attuazione del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione).
18. 9.Turco, Leoni, Soda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e della solidarietà sociale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
* 18. 30. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso articolo 23, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e della solidarietà sociale e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e d loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
* 18. 8.Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, capoverso all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro, inserire le seguenti: e dei lavoratori.
** 18. 26. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.


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Al comma 1, capoverso articolo 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro, inserire le seguenti: e dei lavoratori.
** 18. 10.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso articolo 23, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con possibile conclusione del processo formativo in Italia.
*** 18. 27. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso articolo 23, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con possibile conclusione del processo formativo in Italia.
*** 18. 11.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.
**** 18. 20. Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso articolo 23 sopprimere il comma 2
**** 18. 19. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 23, comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: attraverso la determinazione, quantitativa e per qualifica o mansione, di specifiche quote da concordare con le Regioni interessate, che integrino le quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4;.
18. 2.Stucchi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 3.
18. 21. Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 4.
18. 24. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, dopo il capoverso 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro presentando entro i 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
4-ter. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.
4-quater. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione il quale stabilisce in particolare


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il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4-quinquies. Trascorso il termine di sessanta giorni della pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: e prestazione di garanzia.
* 18. 25. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso 23, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro presentando entro i 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
4-ter. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.
4-quater. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4-quinquies. Trascorso il termine di sessanta giorni della pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: e prestazione di garanzia.
* 18. 12. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, capoverso Art. 23, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno


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straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro presentando entro i 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
4-ter. Il regolamento di cui al comma 4-bis prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.
4-quater. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4-quinquies. Trascorso il termine di sessanta giorni della pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
18. 4.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23, dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis
. Gli imprenditori, titolari, soci o rappresentanti legali, regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle Camere di commercio, che intendano farsi garanti dell'ingresso di uno straniero non comunitario, per assumerlo presso le proprie aziende o le consociate, devono presentare domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, richiesta nominativa presso lo sportello unico per l'immigrazione. A tale fine è destinata una percentuale adeguata della quota complessiva degli ingressi prevista in eventuali decreti per gli ingressi successivi a quello annuale.
18. 13.Soda, Leoni, Turco.

Sostituire il titolo della rubrica con il seguente: (Formazione professionale nei Paesi di immigrazione).
18. 14.Turco, Soda, Leoni.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro).

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate


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nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonché per la conferma annuale dell'iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
18. 01.Soda, Turco, Leoni.

ART. 19.

Sopprimerlo.
* 19. 9.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 19. 15.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimerlo.
* 19. 3. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
* 19. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Articolo 24 sopprimere il comma 1.
** 19. 14. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1 capoverso Articolo 24 sopprimere il comma 1.
** 19. 10. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, capoverso Articolo 24 sostituire la rubrica con la seguente: lavoro stagionale e di apprendistato.
19. 2. Landi.

ART. 19.

Al comma 1, capoverso Articolo 24, primo comma, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: italiani o comunitari.
* 19. 6. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso Articolo 24, comma l, secondo periodo, sopprimere le parole: italiani o comunitari.
* 19. 4. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1 capoverso Articolo 24, dopo le parole o comunitari aggiungere le seguenti o non comunitari regolarmente soggiornante.
19. 12. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 capoverso articolo 24, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: che verifica nel termine di cinque giorni, fino alla fine del periodo.
*19. 22. Sinisi, Buemi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1 capoverso articolo 24, comma 1, periodo sopprimere le parole da che secondo periodo sopprimere le parole da: che verifica nel termine di cinque giorni, fino alla fine del periodo.
*19. 11. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 24 sopprimere il comma 2.
19. 17. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 24 sopprimere il comma 3.
19. 18. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 24 sopprimere il comma 4.
19. 19. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 24, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. La mancata instaurazione del primo rapporto di lavoro comporta il rimpatrio del lavoratore; la tipologia del rapporto di lavoro non può essere modificata prima di un anno dall'instaurazione del rapporto stesso.
19. 8. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, capoverso Art. 24 sopprimere il comma 5.
19. 20. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 24, comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: maggiormente.
19. 5.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso Art. 24, sopprimere il comma 6.
19. 21. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 24, comma 6, dopo la parola: privi, e prima delle


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parole: del permesso di soggiorno, inserire le seguenti: di carta di soggiorno o. E di seguito, dopo le parole: per lavoro stagionale, e prima di: ovvero il, inserire le seguenti: o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro. Infine, sostituire le parole: comma 12, con le seguenti: comma 10.
19. 7.Leoni, Soda, Turco.

ART. 20.

Sopprimerlo.
*20. 10. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.
*20. 3.Soda, Leoni, Turco.

Sopprimerlo.
*20. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*20. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 20. 9.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, premettere il seguente:
Al T.U. di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti ulteriori lettere:
s) infermieri professionali assunti da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza a favore di persone non autonome;
t) operatori di assistenza assunti da famiglie, da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza domiciliare a favore di persone non
autonome.
20. 8.Zanettin.

Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole da: comporta fino alla fine del comma con le altre: comporta la pena accessoria della revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di sicurezza dell'espulsione.
20. 4.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: comporta la con le altre: può dar luogo alla e sopprimere le parole da: e l'espulsione fino alla fine del periodo.
20. 5.Turco, Soda, Leoni.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo non può essere convertito in lavoro subordinato prima di un anno dalla data del rilascio.
20. 6.D'Alia, Volontà, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Lavoro domestico e di cura).

1. All'articolo 27, comma i del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno


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o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;.
20. 01.Turco, Leoni, Soda.

ART. 21.

Sopprimerlo.
* 21. 10. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.
* 21. 5. Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
* 21. 8. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 21. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. 1 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 1, nella lettera p), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante.
* 21. 9. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 21.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 1, nella lettera p), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante».
* 21. 7.Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis
. È consentito al datore di lavoro di assumere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori della categoria di cui alla lettera f) del comma 1, che presso lo stesso datore di lavoro abbiano svolto il periodo di addestramento o di formazione professionale e che abbiano completato, presso il paese di origine, il percorso scolastico o formativo adeguato.
21. 2. Bielli.


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Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente: «r-bis) lavoratori operanti nel settore della moda, ivi compresi figuranti, indossatori, modelli, standisti se iscritti ad organizzazione sindacale di categoria che garantiscano il reddito minimo, idonea e certificata abitazione e contratti di lavoro, anche a tempo determinato, o collaborazioni continuative e coordinate.
b) Dopo il comma 1 inserire il seguente 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui alla lettera r-bis) del comma 1 presenti in Italia alla data del 28 febbraio 2002, che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui alla medesima lettera r-bis), possono richiedere, anche tramite l'associazione di categoria, alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, con la durata prevista dall'articolo 40, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. I lavoratori che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente comma, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.
21. 3. Arnoldi.

Al comma 1, premettere il seguente:
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti ulteriori lettere:
s) infermieri professionali assunti da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza a favore di persone non autonome;
t) operatori di assistenza assunti da famiglie, da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza domiciliare a favore di persone non autonome.
21. 900.D'Alia, Volontà, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

Art. 21-bis.

1. Dopo l'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il seguente articolo 27-bis:

«Art. 27-bis.
Istituzione dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari.

1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20 comma 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 4133, presso il Ministero delle Finanze è istituito l'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari - A.T.E.
2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.
3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 1.2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei Cittadini Extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.
4. L'A.T.E. (Anagrafe Tributaria Cittadini Extracomunitari) assolve alla finalità di:
a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi


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percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;
b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l'A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:
a) permesso di soggiorno;
b) contratto di lavoro;
c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;
d) partite IVA;
e) posizione INPS/INAIL;
f) dichiarazioni dei redditi;
g) iscrizione ad albi;
h) ogni fonte di informazione a cui l'A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.

6. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.
7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.
8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario dovrà indicare all'A.T.E. un proprio conto corrente bancario e/o postale e/o valutano che lo stesso dovrà utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.
9. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché della presente legge, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi e/o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno».
21. 4.Landi.

ART. 22.

Sopprimerlo.
* 22. 18.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 22. 29. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.
* 22. 3.Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
* 22. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 22. 5. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 22. 30. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 22. 9. Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 22. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: 1) dopo la lettera b) fino alle parole: invalidità totale.
22. 6. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera a) capoverso b-bis sostituire le parole: figli maggiorenni con le seguenti: altri familiari entro il terzo grado di parentela.
* 22. 20. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a) capoverso b-bis sostituire le parole: figli maggiorenni con le seguenti: altri familiari entro il terzo grado di parentela.
* 22. 32. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1 lettera a) capoverso b-bis), sopprimere le parole da , qualora fino alla fine del periodo.
22. 19.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 2) e il punto 3).
22. 4.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 2).
* 22. 22.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 2).
* 22. 10.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 2).
* 22. 17.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

All'articolo 22 comma 1, lettera a) sopprimere le parole da 2) alla lettera c) fino a o di provenienza.
* 22. 7.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera a) punto 2, dopo le parole altri figli, aggiungere le seguenti che provvedano al loro mantenimento.
** 22. 34.Bellillo, Sinisi, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera a) punto 2, dopo le parole altri figli, aggiungere le seguenti che provvedano al loro mantenimento.
** 22. 21.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), punto 2, dopo la parola: figli è aggiunta la seguente: che possano provvedere al loro sostentamento.
22. 16. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera A) sopprimere le parole: 3) la lettera d) è abrogata.
* 22. 8. Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 3).
* 22. 23. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 3.
* 22. 36. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.


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Al comma 1 lettera a) dopo il punto 3 inserire il seguente:
4) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:
«È consentito il ricongiungimento dei fratelli minori o maggiori ritenuti invalidi secondo la legge italiana, in caso in cui l'immigrato soggiornante in Italia sia l'unico parente diretto in grado di provvedere al sostentamento di questi.
22. 27. Rivolta.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9, può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari previsti al comma 1, dei genitori a carico anche qualora abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana.
* 22. 35. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9, può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari previsti al comma 1, dei genitori a carico anche qualora abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana.
* 22. 11. Soda, Turco, Leoni.

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:
c) è fatto carico allo Sportello Unico, utilizzando anche i servizi comunali e le forze di polizia locali, di verificare la veridicità dei documenti presentati come richiesto dal comma a).
22. 26. Rivolta.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
* 22. 24.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
* 22. 31.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, la lettera b), sostituire le parole commi 7, 8 e 9, con le seguenti commi 7 e 8 e conseguentemente sopprimere il comma 9.
22. 12.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 lettera b), capoverso 7 sopprimere le parole da compresa quella attestante fino a autorità consolare italiana.
22. 25.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, sopprimere le seguenti parole: presso la prefettura l'ufficio territoriale di governo e.
22. 13.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, sostituire le parole: la Prefettura l'ufficio territoriale di Governo con le seguenti: l'Ufficio territoriale del Governo.
22. 13.Soda, Turco, Leoni.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Lo straniero cui sia stata rilasciata la carta di soggiorno ai sensi dell'articolo


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9 può chiedere il ricongiungimento, oltre che dei familiari previsti al comma 1, dei genitori a carico anche qualora abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza e dei parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana.
22. 15.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5 prima delle parole «In caso di separazione», aggiungere le seguenti: «In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e».
22. 06.Soda, Leoni, Turco.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. All' articolo 31, comma I del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983. n. 184» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione ed istruzione.
22. 05.Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998 al comma 2, dopo le parole «affidatario» sono inserite le seguenti: ovvero inserito in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, o ammesso in un progetto di integrazione sociale svolto a cura di associazioni, enti e organismi privati di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole «4 maggio 1983, n. 1984» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 52 dei decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
26. 026.Turco, Soda, Leoni.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al primo comma dopo le parole «legge 4 maggio 1983, n. 184,» aggiungere le seguenti «ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado idonei a provvedere al suo mantenimento» e dopo le parole «dello straniero al quale è affidato» aggiungere le seguenti «o alla cui tutela è sottoposto», e inoltre, al secondo comma, sostituire la parola «affidatario» con le seguenti «a cui è affidato o alla cui tutela è sottoposto».
22. 07.Soda, Leoni, Turco.

Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.

L'articolo 31, comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla


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condizione dello straniero» è sostituito dal seguente:
2 Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario ovvero dagli Enti di cui all'articolo 32 è rilasciato permesso di soggiorno per motivi famigliari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
22. 023. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

L'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» è sostituito dal seguente:
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero del minore affidatario ad ente pubblico o privato o inserito in un progetto di integrazione civile e sociale gestito dagli enti di cui all'articolo 32 è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età ovvero una carta di soggiorno.».
22. 022. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

L'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» è sostituito dal seguente:
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età del minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario ovvero degli enti di cui all'articolo 32 è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi famigliari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
22. 021. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n 286 del 1998, all'articolo 31, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, 6 rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dell'articolo 34, comma 1.
* 22. 027. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

All'articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma 2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso


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di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dall'articolo 34, comma 1.
* 22. 042. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dell'articolo 31, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, e rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dell'articolo 34, comma 1.
* 22. 019.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni a favore dei minori).

1. All'articolo 31 del Testo Unico n. 286 del 1998, comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dall'articolo 34, comma 1.
* 22. 024.Turco, Leoni.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Dopo l'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere il seguente articolo

Art. 30-bis.

1. Il minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dalla presente legge, rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1.
*22. 025.Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

All'articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, 6 rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dall'articolo 34, comma 1.
*22. 031.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

All'articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-quater. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio detto stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, 6 rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Alto scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
** 22. 032.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 31, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
** 22. 026. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente.

Art. 22-bis.

1. Al testo unico, di cui al decreto legislativo 286 del 1998 all'articolo 31, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Al minore straniero non accompagnato, comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
**22. 01.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.

1. All'articolo 31 del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma 2-bis:
Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
**22. 020.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.


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Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:
«Art. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. 2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore eta. 3. In fine all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma: 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.
4. All'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore età.
**22. 036.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Art. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. 2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore eta. 3. In fine all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma: 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva


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partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.
4. All'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore
età.
**22. 33.Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
Art. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore eta.
3. In fine all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma: 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.
4. All'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore età.
**22. 043.Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 31 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Al minore di anni 14 entrato nel territorio dello stato illegalmente privo di genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornate in Italia, viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età.
Viene informato il Tribunale per i minorenni del collocamento temporaneo presso una struttura segnalata dall'ente locale. La conferma della collocazione non costituisce titolo per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per affidamento. Al raggiungimento del 14o anno di età qualora non sia stato possibile il ricongiungimento del minore con i familiari nel paese di origine o di stabile dimora è dichiarato lo stato di abbandono, contestualmente il Tribunale con proprio decreto dispone l'affidamento ex articolo 2 legge 184/92.
22. 018.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.


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Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.

All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere i seguenti:
5. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, di età accertabile non superiore ad anni sedici, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente T.U., può essere rilasciato un permesso di soggiorno per minore età a seguito di apposito accertamento da effettuarsi ad opera del Comitato per i minori stranieri di cui al successivo articolo 33. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dall'articolo 34 comma.
6. Per i minori di età accertabile superiore ad anni 16 viene disposto un apposito programma di istruzione e formazione professionale finalizzato, in sede di rientro nel Paese di origine in seguito al compimento della maggiore età, alla facilitazione dell'inserimento lavorativo.
22. 037.Saponara.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-quater.

All'articolo 32 del decreto legislativo 286/98, sostituire la rubrica con «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età.
* 22. 033. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.

All'articolo 32 del Testo Unico n. 286/98, sostituire la rubrica con «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età.
* 22. 014. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 32, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età.
* 22. 029. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.

Sostituire l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 con il seguente:

«Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 5 e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, cosi come modificato dalla legge 29 marzo 2001 n. 149, può essere rilasciato un permesso di soggiorno nell'ambito della normativa prevista dal presente T.U. In tali casi non Si applicano le disposizioni previste dal sesto comma dell'articolo 22.
22. 039. Saponara.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. L'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero» è sostituito dal seguente:

1. I minori di età non inferiore a 14 anni che si trovino sul territorio nazionale


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alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano fatto richiesta di essere trasmessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante forme di attuazione del testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) potranno chiedere il permesso di soggiorno a sensi del successivo comma 3.
2. L'ente gestore dei progetti dovrà garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del soggetto straniero di cui al comma 1, che l'interessato ha seguito il progetto, ha la disponibilità di un alloggio di abitazione e svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
3. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 e 2, ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e ai minori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 del testo unico.».
22. 016. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

All'articolo 32 del decreto legislativo 286/98, aggiungere il seguente comma:
comma 1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.
* 22. 034. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 32, aggiungere il seguente comma:
2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico e da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.
* 22. 028. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.


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Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis
(Disposizioni a favore dei minori).

All'articolo 32, del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».
* 22. 011.Leoni, Soda, Turco.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis

1. Al testo di cui al decreto legislativo 286/98 all'articolo 32, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, numero 394 (Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.»
* 22. 02.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.

All'articolo 32 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere il seguente comma 2:
Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.
* 22. 015.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.


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Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis
(Disposizioni a favore dei minori).

All'articolo 32, del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto».
* 22. 040.Boato, Sinisi, Bellillo, Lion, Buemi.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis

All'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 2-bis sono aggiunte infine le parole: «Il minore straniero non accompagnato per il quale non si sia proceduto al rimpatrio entro sessanta giorni dal momento in cui la sua condizione è stata segnalata al Tribunale per i minorenni è equiparato al minore straniero di cui al comma 2 dell'articolo 31 ai fini dello svolgimento di attività lavorativa. Si applicano, al compimento della maggiore età, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32».
22. 08.Leoni, Turco.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, sono stati ammessi per un periodo non inferiore a tre anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
3. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 2, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di quattro anni, che ha seguito il progetto per non meno di tre anni, ha la disponibilità di un alloggio e svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
22. 038.Saponara.


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Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni a favore dei minori).

All'articolo 34, al comma 1, lettera b), del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere infine le seguenti parole: , per minore età.
* 22. 041.Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni a favore dei minori).

All'articolo 34, al comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere infine le seguenti parole: , per minore età.
* 22. 012.Soda, Turco, Leoni.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

1. Al Testo unico di cui al decreto legislativo 286/98, all'articolo 34, comma 1, lettera b), aggiungere alla fine del periodo le parole: per minore età.
* 22. 03.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

Al testo unico di cui al decreto legislativo n 286 del 1998, all'articolo 34, comma 1, lettera b) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: per minore età.
* 22. 030.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis.

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore età.
* 22. 013.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

All'articolo 34 del decreto legislativo 286/98, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore età.
* 22. 035.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo, all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle nozioni di base della cultura civica e costituzionale italiana e europea»;
b) al comma 5, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'apprendimento dei principi generali di educazione civica e costituzionale italiana e europea»;
c) al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la realizzazione dei corsi di lingua italiana e di educazione civica e costituzionale italiana e europea».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 38 con la seguente: Educazione degli stranieri minori e adulti, educazione civica, costituzionale e interculturale.
22. 04.Pacini.


Pag. 167

ART. 23.

Sopprimerlo.
*23. 1.Soda, Turco, Leoni.

Sopprimerlo.
*23. 2.Leoni, Soda, Turco.

Sopprimerlo.
*23. 7. Boato, Bellillo, Leoni, Sinisi, Buemi.

Sopprimerlo.
*23. 3.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le seguenti parole: da almeno un anno.
23. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: titolo di studio superiore conseguito in Italia aggiungere le seguenti: o, se conseguito all'estero, equipollente.
23. 5. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: il giudice può, su istanza di parte, ordinare sono sostituite dalle seguenti: il giudice, su istanza di parte, ordina.
23. 01.Sinisi, Bressa.

ART. 24.

Sopprimerlo.
*24. 11.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo.
*24. 3.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*24. 1.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*24. 2.Mascia, Giovanni Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**24. 4.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**24. 12.Bellillo, Leoni, Boato, Boemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**24. 5.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
***24. 13.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al capoverso lettera b), comma 1-bis, sostituire la parola: decreto con la seguente: testo unico.
24. 10.Il Relatore.


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Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*24. 6.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*24. 16.Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Sinisi, Leoni, Boato, Boemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*24. 14.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**24. 7.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
**24. 15.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 6, sostituire le parole almeno biennale e con le seguenti che sono iscritti nelle liste di collocamento o.
24. 8.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 6, sopprimere le seguenti parole: nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni.
*24. 9.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 6, sopprimere le seguenti parole: nel limite del 5 per cento degli alloggi e delle agevolazioni.
*24. 17.Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 6, sostituire le parole nel limite del 5 per cento con le parole: nel limite del 50 per cento.
24. 2.Landi.

ART. 25.

Sopprimerlo.
*25. 2.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*25. 5.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimere il comma 1.
25. 6.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, sostituire le parole: prefettura-ufficio territoriale del governo , con le seguenti parole: centro provinciale dell'impiego.
*25. 8.Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sostituire le parole: prefettura-ufficio territoriale del governo , con le seguenti parole: centro provinciale dell'impiego.
*25. 1.Leoni, Turco, Soda.

Sopprimere il comma 2.
**25. 3.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.
**25. 7.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.


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Sopprimere il comma 3.
***25. 4.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimere il comma 3.
***25. 9.Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

ART. 26.

Sopprimerlo.
*26. 8.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*26. 10.Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Sopprimerlo.
*26. 3.Soda, Turco, Leoni.

Sopprimerlo.
*26. 2.Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.
*26. 1.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento dei matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.
26. 9.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.
*26. 6.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituirlo con il seguente:
1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.
*26. 11.Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: sia accertato aggiungere le seguenti: con provvedimento del tribunale, adottato in Camera di Consiglio su richiesta del Procuratore della Repubblica.
26. 4.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: sia accertato aggiungere le seguenti: con sentenza.
26. 5.Soda, Turco, Leoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Alla fine dell'articolo 116 del codice civile è aggiunto il seguente comma:
«L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere immediatamente al pubblico ministero le richieste di pubblicazione relative al matrimonio del cittadino di paese


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non appartenente all'Unione europea presente in Italia sprovvisto di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. In tal caso il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi sessanta giorni dopo che sia compiuta la pubblicazione ed entro tale termine il pubblico ministero può presentare al tribunale opposizione al matrimonio anche quando risultano elementi concreti che vi è simulazione o che il consenso di uno dei nubendi è viziato da violenza o errore; in presenza dell'opposizione del pubblico ministero, che deve essere comunicata anche all'ufficiale dello stato civile, la celebrazione del matrimonio è sospesa fino a che il tribunale abbia rimosso l'opposizione.
Se l'opposizione del pubblico ministero al matrimonio dello straniero è accolta il tribunale ne dà immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di sua competenza».
26. 7.Turco, Leoni, Soda.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).

1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di 80 unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del residente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma i si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, aggiungere le seguenti parole:
«All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 26 bis, primo comma, valutato in euro 1.515.758 per il 2002, e in euro 3.031.517 per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni anzidetti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
26. 01.Landi.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: «il giudice può, su istanza di parte, ordinare» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, su istanza di parte, ordina».
*26. 04.Mascia, Russo Spena.


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Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: «il giudice può, su istanza di parte, ordinare» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, su istanza di parte, ordina».
*26. 06.Leoni, Soda, Turco.

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.

1. All'articolo 44 del testo unico di cui al.decreto legislativo n. 286 del 1998, aI comma 10, secondo periodo, la parola: «articolo» è sostituita dalla seguente: «comma».
**26. 08.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

Art. 26-bis.

1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 10, secondo periodo, la parola: «articolo» è sostituita dalla seguente: «comma».
**26. 07.Turco, Soda, Leoni.

ART. 27

Sopprimerlo.
*27. 1.Boato, Pecoraro Scanio, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*27. 4.Soda, Turco, Leoni.

Sopprimerlo.
*27. 8.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:
«Art. 27. - Domanda di asilo e permesso di soggiorno per i richiedenti asilo.
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, è sostituito dal seguente:
La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. Hanno diritto di asilo, nel territorio dello Stato:
a) lo straniero o l'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla convenzione di Ginevra relativo allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 24 luglio 1954 n. 722, di seguito denominato Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1870 n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di quel Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) lo straniero o l'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alle propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esempio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non


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legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato non coniugato o legalmente separato.
La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dalla autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una completa e corretta presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a fondamento della stessa. Il richiedente asilo deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze mediante o affermate nella domanda. Sta altresì diritto di essere posto in condizioni di servire nella lingua che conosce e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia.
La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale.
I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai richiedenti l'asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le danno richiedenti asilo, ove possibile, se avvalgono di una assistenza adeguata da parte di personale appartenente al loro sesso.
Il richiedente ha diritto di ottenere immediatamente, con l'indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo con il visto dell'autorità che l'ha ricevuto ovvero copia del verbale.
2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 1989 n. 416 convertito dalla legge n. 282 1990 n. 39 è sostituito dal seguente: Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».
27. 5.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, premettere il seguente periodo:
«Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può dispone nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli


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stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da pane di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono esser informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».
*27. 9.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, premettere il seguente:
«1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:
«5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».
*27. 11.Buemi, Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 1 premettere il seguente periodo:
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
«5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in


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condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda é formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».
*27. 2.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, premettere il seguente:
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:
«5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».
*27. 6.Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, dopo le parole ... sostituito dal seguente: e prima delle parole: Il questore territorialmente competente... è inserito il seguente testo:
La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo


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è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.
*27. 7.D'Alia, Volonté, Mazzoni, Di Giandomenico.

All'articolo 27, comma 1, dopo le parole ...sostituite dal seguente: e prima delle parole il questore territorialmente competente... è inserito il seguente testo:
«La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».
*27. 10.Zanettin.


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ART. 28.

Sopprimerlo.
*28. 52.Soda, Leoni, Turco.

Sopprimerlo.
*28. 111.Rizzo, Bellillo, Maura Cossuta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*28. 24.Mascia, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989 n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento). - Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessaria - e comunque complessivamente non superiore al quarantacinque giorni - alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.
2. Il trattenimento deve sempre può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni, nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata inoltrata dallo straniero fermato per aver eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare. Gli stranieri che - pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano - si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 1-bis.
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2 lettera a), e quello di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà


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comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela del rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2 lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli stessi sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno fino al termine della procedura stessa.

Art. 1-ter.
(Procedura semplificata).

1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dai ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dal centro di cui all'articolo 1-bis comma 4 equivale a rinuncia alla comporta l'archiviazione della domanda.
5. Lo stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche, dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il


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ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso.
La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quarter. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quate, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale - una volta rilasciato - non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

Art. 1-quater..
(Commissioni territoriali).

1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento, dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (AGNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli Affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, ivi relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande delle quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli Affari Esteri. In caso ti parità, prevale il voto del Presidente.
2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta.
3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare


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dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
4. (Procedura ordinaria). - a) entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni;
b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente la commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

Art. 1-quinquies.
(Commissione nazionale per il diritto d'asilo).

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale" nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La commissione è presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il dipartimento della libertà civili e dell'immigrazione e da un dirigente del dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e di aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6 e 1-quarter comma 4 b).
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali. I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.

Art. 1-sexies.
(Contributi).

1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-bis comma 3.

Art. 1-septies.
(Norma transitoria).

1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali.

Art. 1-octies.
(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali).

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere


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la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
28. 53.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
28. 112.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) sopprimere capoverso articolo 1-bis.
*28. 113.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: Comunque in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.
*28. 54.Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: Comunque in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.
*28. 228.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole:
Comunque in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento del minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentati si spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.
**28. 115.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), al capoverso articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata, aggiungere il seguente periodo:
Comunque, non potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.
**28. 192.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, primo periodo dopo le parole non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata, aggiungere il seguente periodo:
Comunque, non potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.
**28. 104.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, primo periodo dopo le parole non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo


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presentata." aggiungere il seguente periodo:
Comunque, non potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.
**28. 240.Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1 lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da Esso può tuttavia essere trattenuto solo nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per il tempo strettamente necessario.
Il trattenimento non deve essere disposto nei seguenti casi:
a) minori non accompagnati;
b) richiedenti asilo entranti regolarmente sul territorio italiano;
c) richiedenti asilo che si siano presentati spontaneamente alle autorità competenti al fine di manifestare, implicitamente o esplicitamente, l'intenzione di chiedere asilo;
d) richiedenti asilo che possano provvedere autonomamente alla propria sistemazione purché facciano prontamente presente alle autorità competenti ogni loro spostamento o cambio di domicilio.

In ogni caso il trattenimento non deve essere superiore ai 30 giorni. Agli avvocati e ai rappresentanti di organismi e enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, deve essere consentito l'accesso ai centri di accoglienza per richiedenti asilo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo devono rispettare gli standard minimi di accoglienza previsti dalla direttiva COMIM 2001 181.
28. 25.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole Esso può, tuttavia, essere trattenuto inserire le seguenti solo nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
28. 26.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b) capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo dopo la parola trattenuto, inserire le seguenti: previa convalida dell'autorità giudiziaria.
28. 114.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) al capoverso articolo 1-bis, al comma 1, secondo periodo dopo la parola tempo strettamente necessario, inserire le seguenti: e comunque complessivamente non superiore a sessanta giorni.
28. 16.Landi.

Al comma 1, lettera b) capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole tempo strettamente necessario aggiungere le seguenti: e comunque complessivamente non superiore a quarantacinque giorni.
*28. 116.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) capoverso articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole tempo strettamente necessario e prima delle parole alla definizione, è inserito il seguente inciso: e comunque complessivamente non superiore a quarantacinque giorni.
*28. 168.Zanettin.


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Al comma 1, lettera b) capoverso articolo 1-bis, comma 1, alinea secondo periodo dopo le parole tempo strettamente necessario aggiungere le seguenti: e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni.
*28. 1.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b) capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole tempo strettamente necessario è inserito il seguente inciso: e comunque complessivamente non superiore a quarantacinque giorni.
*28. 100.D'Alia, Volonté, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per il tempo strettamente necessario, inserire le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a 30 giorni.
**28. 55.Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: essere trattenuto per il tempo strettamente necessario aggiungere le parole: e comunque non superiore complessivamente a 30 giorni.
**28. 239.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per il tempo strettamente necessario, inserire le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a 30 giorni.
**28. 233.Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera b), al capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: essere trattenuto per il tempo strettamente necessario, aggiungere le parole: e comunque non superiore complessivamente a 30 giorni.
**28. 193.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), al capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: essere trattenuto per il tempo strettamente necessario, aggiungere le parole: e comunque non superiore complessivamente a 30 giorni.
**28. 106.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1 sopprimere la lettera a).
28. 117.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
*28. 230.Sinisi, Bellillo, Lion, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
*28. 56.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1 sopprimere la lettera b).
28. 118.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
**28. 119. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
**28. 57.Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
**28. 229.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) per stabilire l'identità e la nazionalità nonché per confermare la minore età dei minori non accompagnati.
28. 2.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.
*28. 232.Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.
*28. 58.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, dopo le parole: territorio dello stato, aggiungere il seguente paragrafo:
I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.
*28. 169.Zanettin.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, al comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.
*28. 27.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, lettera c) è aggiunto il seguente periodo:
I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.
*28. 99.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, sopprimere il comma 2.
28. 120.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole: deve sempre, con le seguenti:
può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 170.Zanettin.


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Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole: deve sempre essere disposto, con le seguenti:
può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 121.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole: deve sempre essere disposto, con le seguenti:
può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 3.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole: deve sempre essere disposto, con le seguenti:
può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 98.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: deve sempre essere disposto, con le seguenti:
può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 60.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole: deve sempre essere disposto, con le seguenti:
può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 225.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sostituire le parole: deve sempre essere disposto, con le seguenti parole:
può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 207.Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, dopo la parola: disposto, aggiungere le seguenti: previa convalida dell'autorità giudiziaria.
28. 122.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).
*28. 61.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).
*28. 123.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).
*28. 223.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.


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Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente.
a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato in condizioni di soggiorno irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera.
*28. 124.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, lettera a) sostituire la parola: presentata, con l'altra: inoltrata.
**28. 62.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, lettera a) sostituire la parola: presentata, con l'altra: inoltrata.
**28. 97.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, lettera a) sostituire la parola: presentata, con l'altra: inoltrata.
**28. 226.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, lettera a) dopo le parole: per avere eluso, inserire le seguenti: o tentato di eludere.
28. 180.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, lettera a) sopprimere le parole: o subito dopo o comunque in condizioni di soggiorno irregolare.
28. 28.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: subito dopo o comunque.
*28. 63.Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: subito dopo o comunque.
*28. 4.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: subito dopo, o, comunque.
*28. 96.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, dopo le parole: di soggiorno irregolare, aggiungere il seguente periodo:
gli stranieri che - pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
**28. 64.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, alla fine aggiungere il seguente periodo:
gli stranieri che - pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
**28. 5.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:
gli stranieri che - pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1;
**28. 125.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, alla fine della lettera a) dopo le parole: di soggiorno irregolare, è aggiunto il seguente periodo:
gli stranieri che - pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1;
**28. 171.Zanettin.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, lettera a) è aggiunto il seguente periodo:
gli stranieri che - pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1;
**28. 95.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, dopo le parole: di soggiorno irregolare, aggiungere il seguente periodo:
gli stranieri che - pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1;
**28. 231.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, alla fine della lettera a) dopo le parole: di soggiorno irregolare, aggiungere il seguente periodo:
gli stranieri che - pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1;
**28. 202.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera b).
28. 126.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgorbio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. gli stranieri che si presentano spontaneamente in questura per presentare domanda di asilo, benché in situazioni di soggiorno irregolare non devono vedersi applicata la procedura semplificata.
28. 29.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, sopprimere il comma 3.
28. 127.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgorbio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il trattamento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.
*28. 65.Leoni, Soda, Turco.


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Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il trattamento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.
*28. 128.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il trattamento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.
*28. 224.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 3, sostituire le parole: di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, con l'altra: inoltrata.
28. 129.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgorbio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centri di accoglienza per richiedenti asilo, con le seguenti: centri di identificazione.
28. 186.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con regolamento, con le seguenti: secondo le norme di apposito regolamento.
28. 185.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 3, aggiungere, infine le seguenti parole: È assicurato comunque il rispetto di quanto disposto all'articolo 31 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 in merito all'ingresso e al soggiorno irregolare dei richiedenti.
28. 31.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo:
in tali casi per il trattenimento si osservano comunque le norme dei commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 14 di cui al testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
28. 130.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 2, sopprimere il comma 4.
*28. 66.Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis sopprimere il comma 4.
*28. 131. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, sopprimere il comma 4.
*28. 220. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, sopprimere il comma 5.
28. 132. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole: allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa, con le seguenti: il Questore rilascia allo straniero o all'apolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
28. 32.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.
*28. 133. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis. dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattamento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.
*28. 107. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), al capoverso: art. 1-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.
*28. 194.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), all'art. 1-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.
*28. 238. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso art. 1-ter.
28. 134. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 1, sostituire le parole: alle lettere a) e b), con le altre: alla lettera b).
*28. 67.Soda, Leoni, Turco.


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Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 1, sostituire le parole: alle lettere a) e b) con le altre: alla lettera b).
*28. 219. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, sopprimere il comma 2.
28. 135. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, sostituire le parole: dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, con le seguenti: dei centri di identificazione.
28. 188.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), all'art. 1-ter, comma 2, primo periodo dopo le parole: dispone il trattamento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 1-bis, comma 3, aggiungere i seguenti periodi:
Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
28. 235. Buemi, Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1-bis, comma 3, aggiungere il seguente periodo:
Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
*28. 6. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 2, dopo le parole: di cui all'art. 1-bis, comma 3, aggiungere il seguente periodo:
Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3, 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
*28. 136. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, tra il primo e il secondo periodo, inserire il seguente:
Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), e 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta


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del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
*28. 68. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
*28. 94. D'Alia, Volonté, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
*28. 221. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, secondo dopo le parole: di cui all'articolo 1-bis, comma 3, inserire i seguenti periodi:
Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3), 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
*28. 172.Zanettin.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 2, dopo le parole: di cui all'art. 1-bis, comma 3, aggiungere il seguente periodo:
Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 137. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 2, dopo le parole: di cui all'art. 1-bis, comma 3, aggiungere il seguente periodo:
Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di


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procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 242. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dispone il trattamento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 1-bis, comma 3, aggiungere i seguenti periodi:
Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 108. Boato, Pecorario Scanio, Bulgarelli Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), al capoverso art. 1-ter, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'art. 1-bis, comma 3, aggiungere i seguenti periodi:
Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 195.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 3, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere il seguente periodo:
Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
Il giudice unico ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successivo. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 244. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), al capoverso art. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo


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14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere i seguenti periodi:
Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
Il giudice unico ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successivo. La convalida la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 197.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), all'art. 1-ter, comma 3, dopo le parole: dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere i seguenti periodi:
Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
Il giudice unico ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successivo. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 237.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 3, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere i seguenti periodi:
Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
Il giudice unico ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successivo. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 141. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: dispone il trattamento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere i seguenti periodi:
Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
Il giudice unico ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non si convalidato nelle quarantotto ore successivo. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il


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giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 110.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b) capoverso art. 1-ter, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d'asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La Commissione entro quindici giorni successivi al ricevimento di tale domanda, provvede comunque a svolgere l'audizione del richiedente.
28. 138. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), al capoverso art. 1-ter, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: che, entro quindici giorni provvede all'audizione, aggiungere i seguenti periodi: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si da comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 196.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: che, entro quindici giorni provvede all'audizione, aggiungere i seguenti periodi: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si da comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 109. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente periodo: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si da comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 139. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: entro quindici giorni provvede all'audizione, aggiungere il seguente periodo: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si da comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 243. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), all'art. 1-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: che, entro quindici giorni provvede all'audizione, aggiungere i seguenti periodi: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si da comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 234. Buemi, Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato.


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Al comma 1, lettera b), al capoverso Art. 1-ter, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: entro quindici giorni, inserire le seguenti: dalla data di ricezione della documentazione.
28. 181.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), al capoverso art. 1-ter, comma 2 sostituire le parole, La decisione è adottata entro i successivi tre giorni, con le seguenti: La decisione è adottata entro i successivi otto giorni.
28. 17.Landi.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, sopprimere il comma 3.
28. 140. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), al capoverso Art. 1-ter, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: entro quindici giorni, inserire le seguenti: dalla data di ricezione della documentazione.
28. 182.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. Il provvedimento di trattenimento del richiedente asilo deve essere convalidato dal giudice ordinario competente secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Costituzione italiana e dalle norme del Codice di procedura civile. Durante l'audizione del richiedente asilo davanti alla Commissione territoriale deve essere garantita la presenza di un interprete, nonché di un avvocato di fiducia.
La decisione adottata dalla Commissione territoriale deve essere comunicata all'interessaro con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione integrale del medesimo, in una lingua conosciuta dall'interessato.
28. 36.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), all'art. 1-ter sopprimere il comma 4.
*28. 236. Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sopprimere il comma 4.
*28. 105. Boato, Pecorario Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), al capoverso art. 1-ter, sopprimere il comma 4.
*28. 198.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, sopprimere il comma 4.
*28. 142. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale alla rinuncia della domanda di asilo. Nel caso il richiedente asilo presenti nuova domanda, e non sia in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattamento nel centro di permanenza temporanea secondo i modi previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con l'attivazione della procedura accelerata prevista dall'articolo 1-ter.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78,


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comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
**28. 69.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 3, equivale alla rinuncia della domanda di asilo. Nel caso il richiedente asilo presenti nuova domanda, e non sia in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattamento nel centro di permanenza temporanea secondo i modi previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con l'attivazione della procedura accelerata prevista dall'articolo 1-ter.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
**28. 217. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 4, sostituire la parola: comma 4, con la seguente: comma 3.
28. 179.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: equivale a rinuncia alla, con le seguenti: comporta l'archiviazione della.
*28. 70.Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 1-ter, comma 4, sostituire le parole: equivale alla rinuncia alla, con le seguenti: comporta l'archiviazione della.
* 28. 143. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: equivale a rinuncia alla, con le seguenti: comporta l'archiviazione della.
*28. 218. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b) capoverso 1-ter al comma 4 sostituire le parole: equivale a rinuncia alla con le seguenti: comporta l'archiviazione della.
*28. 7.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter al comma 4 sostituire le parole: equivale rinuncia alla domanda con le seguenti: comporta l'archiviazione della domanda.
*28. 93.D'Alia, Volontà, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sopprimere il comma 5.
28. 144.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 5, sostituire le parole: domande di riconoscimento dello status di rifugiato con le seguenti: domande di asilo.
28. 145.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sopprimere il comma 6.
28. 146.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6 sostituirlo con i seguenti:
6. Avverso il diniego della Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso alla Commissione nazionale. Il ricorso può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della decisione assunta dalla Commissione territoriale. Il ricorso alla Commissione nazionale ha in ogni caso effetto sospensivo in relazione all'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorso può essere presentato personalmente dall'interessato, o con l'assistenza di un difensore, ed è depositato presso la questura territorialmente competente che lo inoltra entro 48 ore alla Commissione nazionale; la questura rilascia al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
6-bis. Il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 1, ha diritto ad una audizione dinanzi alla Commissione nazionale; durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale, e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. La decisione è adottata dalla Commissione nazionale entro i successivi tre giorni con atto scritto e motivato notificato all'interessato unitamente ad una traduzione nella lingua in cui si è svolta l'audizione, unitamente alle modalità di impugnazione.
6-ter. Avverso la decisione negativa della Commissione nazionale può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, 6-quater. Il Tribunale adito giudica sulla ammissibilità dell'effetto sospensivo entro i quindici giorni successivi dal deposito del ricorso, dandone comunicazione al difensore del ricorrente ed al Questore del luogo ove quest'ultimo risulta domiciliato.
6-quinquies. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.
6-sexies. In caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva di cui al comma 3, al ricorrente è rilasciato dal questore territorialmente competente un permesso di soggiorno per «richiesta di asilo», rinnovabile fino alla definizione del giudizio di merito da parte del Tribunale adito.
6-septies. La sentenza di accoglimento del ricorso riconosce al ricorrente il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.
6-octies. La sentenza del Tribunale che rigetta il ricorso del richiedente è notificata al ricorrente e comunicata alla Questura competente; la Questura dispone il ritiro del permesso di soggiorno intimando allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, salvo che l'interessato non disponga di altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
6-novies. In caso di mancato rispetto dell'intimazione di cui al comma 8, salvo i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
6-decies. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste nella sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione nazionale la quale ha facoltà di depositare in Cancelleria copia di tutti


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gli atti in suo possesso e almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione ogni contro deduzione.
* 28. 147.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, il comma 6 sostituirlo con i seguenti:
1. Avverso il diniego della Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso alla Commissione nazionale. Il ricorso può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della decisione assunta dalla Commissione territoriale. Il ricorso alla Commissione nazionale ha in ogni caso effetto sospensivo in relazione all'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorso può essere presentato personalmente dall'interessato, o con l'assistenza di un difensore, ed è depositato presso la questura territorialmente competente che lo inoltra entro 48 ore alla Commissione nazionale; la questura rilascia al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
2. Il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 1, ha diritto ad una audizione dinnanzi alla Commissione nazionale. Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale, e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. La decisione è adottata dalla Commissione nazionale entro i successivi tre giorni con atto scritto e motivato notificato all'interessato unitamente ad una traduzione nella lingua in cui si è svolta l'audizione, unitamente alle modalità di impugnazione.
3. Avverso la decisione negativa della Commissione nazionale può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Il Tribunale adito giudica sulla ammissibilità dell'effetto sospensivo entro i quindici giorni successivi dal deposito del ricorso, dandone comunicazione al difensore del ricorrente ed al Questore del luogo ove quest'ultimo risulta domiciliato.
5. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.
6. In caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva di cui al comma 3, al ricorrente è rilasciato dal questore territorialmente competente un permesso di soggiorno per «richiesta di asilo», rinnovabile fino alla definizione del giudizio di merito da parte del Tribunale adito.
7. La sentenza di accoglimento del ricorso riconosce al ricorrente il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.
8. La sentenza del Tribunale che rigetta il ricorso del richiedente è notificata al ricorrente e comunicata alla Questura competente; la Questura dispone il ritiro del permesso di soggiorno intimando allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, salvo che l'interessato non disponga di altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
9. In caso di mancato rispetto dell'intimazione di cui al comma 8, salvo i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
10. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le nonne previste nella sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione nazionale la quale ha facoltà di depositare in


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Cancelleria copia di tutti gli atti in suo possesso e almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione ogni contro deduzione.
*28. 103.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso articolo 1-ter, sostituire il comma 6 con i seguenti:
6.
Avverso il diniego della Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso alla Commissione nazionale. Il ricorso può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della decisione assunta dalla Commissione territoriale. Il ricorso alla Commissione nazionale ha in ogni caso effetto sospensivo in relazione all'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorso può essere presentato personalmente dall'interessato, o con l'assistenza di un difensore, ed è depositato presso la questura territorialmente competente che lo inoltra entro 48 ore alla Commissione nazionale; la questura rilascia al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
6-bis. Il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 1, ha diritto ad una audizione dinnanzi alla Commissione nazionale; durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale, e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. La decisione è adottata dalla Commissione nazionale entro i successivi tre giorni con atto scritto e motivato notificato all'interessato unitamente ad una traduzione nella lingua in cui si è svolta l'audizione, unitamente alle modalità di impugnazione.
k6-ter. Avverso la decisione negativa della Commissione nazionale può essere presentato ricorso al Tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
6-quater. Il Tribunale adito giudica sulla ammissibilità dell'effetto sospensivo entro i quindici giorni successivi dal deposito del ricorso, dandone comunicazione al difensore del ricorrente ed al Questore del luogo ove quest'ultimo risulta domiciliato.
6-quinquies. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.
6-sexies. In caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva di cui al comma 3, al ricorrente è rilasciato dal questore territorialmente competente un permesso di soggiorno per «richiesta di asilo», rinnovabile fino alla definizione del giudizio di merito da parte del Tribunale adito.
6-septies. La sentenza di accoglimento della sospensiva, di cui al comma 4, riconosce al ricorrente il diritto di permanere nel territorio della Repubblica, fino alla definizione del procedimento, ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 10 comma 3 della Costituzione.
6-octies. La sentenza del Tribunale che rigetta il ricorso del richiedente è notificata al ricorrente e comunicata alla Questura competente; la Questura dispone il ritiro del permesso di soggiorno intimando allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, salvo che l'interessato non disponga di altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
6-novies. In caso di mancato rispetto dell'intimazione di cui al comma 8, salvo i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
6-decies. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste nella sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni mezzo di prova. Il


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ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione nazionale la quale ha facoltà di depositare in Cancelleria copia di tutti gli atti in suo possesso e almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione ogni contro deduzione.
*28. 199.Mascia, Giovanni Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale adottato con la procedura semplificata è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro il termine di quarantotto ore dalla notificazione o comunicazione della decisione della Commissione. La decisione di rigetto della domanda d'asilo è immediatamente comunicata al Questore e all'interessato. In tal caso il Prefetto adotta nei confronti dello straniero che non sia stato già respinto o espulso il provvedimento di espulsione, che è eseguito con accompagnamento alla frontiera. L'interessato deve presentare il ricorso contro la decisione della Commissione contestualmente al ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione. I ricorsi possono essere presentati personalmente anche per le vie brevi. Nelle more del termine per la presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e fino alla notificazione della sentenza del tribunale, il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento dello straniero. Il Questore, entro quarantotto ore, deve inviare al competente tribunale copia della decisione della Commissione territoriale e del provvedimento di trattenimento, nonché la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera e l'eventuale ricorso presentato dallo straniero o dall'apolide, e contestualmente provvede a nominare il difensore d'ufficio, qualora lo straniero sia privo di un difensore di fiducia. Copia del ricorso deve essere inviata alla commissione territoriale e alla competente Avvocatura dello Stato. Il tribunale, sentito l'interessato e il suo difensore dispone la convalida del trattenimento o la proroga dello stesso, e, se non è stato presentato ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo, il tribunale si pronuncia entro il termine perentorio dei successivi venti giorni e la sentenza del tribunale deve essere notificata entro tre giorni, anche per le vie brevi, all'interessato, alla Commissione territoriale e al competente questore. La decisione di rigetto è immediatamente esecutiva e comporta l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera o, qualora il tribunale accerti la sussistenza di uno dei presupposti previsti all'articolo 14 del decreto legislativo 24 luglio 1986, n. 286, una ulteriore proroga del trattenimento per un periodo di trenta giorni.
Conseguentemente:
a decorrere dal 1o gennaio 2003 l'accisa sui tabacchi è aumentata del 10 per cento;
a decorrere dal 1o gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;
l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
28. 8.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. li ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale - tramite almeno uno del suoi membri - può procedere all'audizione


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del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche al sensi dei comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
*28. 173.Zanettin.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La commissione nazionale - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quarter. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
*28. 9.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisone sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La commissione nazionale - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere alla audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisone sul ricorso è comunque presa collegialmente anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
*28. 72.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la commissione nazionale decide entro selle giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quarter. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni


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altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
*28. 92.D'Alia, Volontà, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Avverso alla decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro dieci giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi dieci giorni, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora l'istanza di sospensione sia accolta la misura del trattenimento dello straniero nel centro di permanenza è interrotta.
**28. 222.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Avverso alla decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro dieci giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi dieci giorni, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora l'istanza di sospensione sia accolta la misura del trattenimento dello straniero nel centro di permanenza è interrotta.
**28. 71.Soda, Turco, Leoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, premettere il seguente periodo:
La Commissione territoriale può procedere entro dieci giorni al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero.
28. 167.Saponara.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, primo periodo, le parole: al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche all'estero tramite le rappresentanze diplomatiche sono sostituite dalle seguenti: dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro tre giorni dalla notifica della decisione. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e il richiedente rimane per il tempo necessario nel centro di accoglienza. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
28. 20.Landi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro 15 giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione.


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Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
*28. 216.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro 15 giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
*28. 73.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: quindici giorni fino alla fine del comma con le seguenti: otto giorni. Contestualmente alla presentazione del ricorso il ricorrente può chiedere a detto tribunale la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si dà luogo al prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutivo.
28. 151.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, sostituire le parole da: anche dall'estero fino alla fine del comma con le seguenti: Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. La previsione del riesame della domanda di asilo, da parte di un organo gerarchicamente superiore alle Commissioni territoriali, non preclude la competenza del giudice ordinario in materia di ricorso avverso provvedimento negativo dell'istanza di asilo. In ogni caso l'intera procedura di riesame deve attenersi a quanto disposto dagli articoli 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.
28. 39.Mascia, Giovanni Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il ricorso fino a: nazionale.
28. 148.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
*28. 152.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere la seguente parole: non.
*28. 74.Turco, Soda, Leoni.


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Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con il seguente periodo: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
**28. 215.Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con il seguente periodo: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
**28. 75.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con il seguente periodo: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
*28. 76.Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con il seguente periodo: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del


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verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
*28. 214.Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, le parole da: il richiedente asilo sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere nel centro di trattenimento fino all'esito del ricorso. Il Prefetto emette la decisione entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
La domanda ha effetto sospensivo del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
28. 18.Landi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: prefetto con la seguente: giudice.
*28. 77.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, terzo periodo, sostituire la parola prefetto con la seguente: giudice.
*28. 149.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: prefetto con la seguente: giudice.
*28. 213.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale - una volta rilasciato - non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.
*28. 10.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento


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dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al Prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso e immediatamente esecutiva.
8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale - una volta rilasciato - non si presenta per il rinnovo del permesso di Soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.
*28. 174.Zanettin.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale - una volta rilasciato - non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.
*28. 91.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale - una volta rilasciato - non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78,


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comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
28. 78.Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 6, aggiungere infine il seguente:
6-bis. Il regolamento di cui al comma 3 determina modalità di accesso ai centri di accoglienza di cui al medesimo comma e ai centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per gli stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo, di rappresentanti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati o di persone da questi delegate o appartenenti a organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali.
28. 150.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso articolo 1-quater.
28. 153.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso articolo 1-quater con il seguente:
Art. 1-quater. (Commissioni territoriali). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informare. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del resto unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione


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dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 241.Sinisi, Leoni, Buemi, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso articolo 1-quater, con il seguente:

Art. 1-quater.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai moli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con finzioni consultive, o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela del diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 154.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'articolo 1-quater, con il seguente:

Art. 1-quater.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione Nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai moli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni


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Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1993, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 101.Boato, Pecoraio Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire capoverso articolo 1-quater, con il seguente:

Art. 1-quater.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai moli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le


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stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 200.Mascia, Giovanni Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, comma 1, sostituire le parole: gli uffici territoriali del Governo con le seguenti: le prefetture-uffici territoriali del Governo.
28. 178.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, comma 1, primo periodo dopo le parole: dell'ACNUR aggiungere le seguenti: e due rappresentanti degli enti o associazioni maggiormente rappresentative del settore.
28. 155.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: I componenti le Commissioni territoriali, nonché i loro supplenti, devono essere nominati sulla base di competenze acquisite in materia di diritto internazionale, di diritto europeo e di diritti umani.
28. 41.Mascia, Giovanni Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le Commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo.
28. 181.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater sopprimere il comma 2.
28. 156.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater sopprimere il comma 3.
28. 157.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1.-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valutano le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. Qualora un richiedente asilo non venga riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontri impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile».

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
*28. 79.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valutano le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti


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dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. Qualora un richiedente asilo non venga riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontri impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile».

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2 004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
*28. 209.Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: alle audizioni del richiedente asilo davanti alla Commissione territoriale è sempre garantita la presenza di un mediatore linguistico-culturale e di un avvocato di fiducia del richiedente asilo.
28. 44. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-quater, comma 3, secondo periodo dopo la parole: scritto e motivato aggiungere le seguenti integralmente tradotto in una lingua conosciuta dall'interessato.
28. 45. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3-ter. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo».

Conseguentemente, al comma 2 del capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite agli articoli 1-ter, comma 6 e 1-quater, comma 3-ter».
Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
*28. 80.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b), articolo 1-quater, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3-ter. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo».


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Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente periodo: «La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite agli articoli 1-ter, comma 6 e 1-quater, comma 3-ter.
Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004» di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
*28. 210.Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al capoverso articolo 1-quater, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848.
28. 191.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo l-quater sopprimere il comma 4.
28. 158.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 1-quarter, comma 4, le parole: al tribunale ordinario territorialmente competente sono sostituite dalle seguenti: alla Commissione nazionale.
*28. 175.Zanettin.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, al comma 4, le parole: al tribunale territorialmente competente sono sostituite dalle seguenti: alla commissione nazionale.
*28. 11.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, comma 4 sostituire le parole: al tribunale ordinario territorialmente competente con le parole: alla commissione nazionale.
*28. 81.Leoni, Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater comma 4, sostituire le parole: al tribunale ordinario territorialmente competente con le seguenti: alla commissione nazionale.
*28. 90.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, comma 4 sostituire le parole: al tribunale ordinario territorialmente competente con le parole: alla commissione nazionale.
*28. 203.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater comma 4 sopprimere le seguenti parole: che decide al sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
28. 159.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso articolo 1-quater, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Nell'esaminare la domanda d'asilo le Commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali


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di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
*28. 176.Zanettin.

Al comma 1, lettera b), all'articolo 1-quater, è aggiunto il seguente comma:
5. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
*28. 12.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Al Comma 1, lettera b), capoverso «all'articolo 1-quater», è aggiunto il seguente comma 5:
5. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
*28. 89.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, è aggiunto il seguente comma 5:
5. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
*28. 206.Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quater, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Qualora a un richiedente asilo non venisse riconosciuto lo status di rifugiato e la Commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente otterrà un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
28. 46.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso articolo 1-quinquies.
28. 160.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b) sostituire l'Art. 1-quinquies con il seguente:
«Art. 1-quinquies
1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione Nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale»


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nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
2. La Commissione Nazionale è presieduta da un prefetto e composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.
3. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.
4. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio del Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività, tenendo in considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.
5. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.
7. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.
*28. 102.Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'articolo 1-quinquies con il seguente:

Art. 1-quinques.
(Commissione nazionale per il diritto d'asilo)

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica


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15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione Nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale» nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
2. La Commissione Nazionale è presieduta da un prefetto e composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un sub delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela del diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.
3. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da pane di una Commissione Territoriale.
4. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività, tenendo in considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.
5. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.
7. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.
*28. 245.Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso articolo 1-quinquies con a seguente:

Art. 1-quinquies. 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,


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n. 136, è trasformata in Commissione Nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale» nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
2. La Commissione Nazionale è presieduta da un prefetto e composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.
3. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da pane di una Commissione Territoriale.
4. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività, tenendo in considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.
5. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni anno di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.
7. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.
*28. 161.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Articolo 28, comma 1, sostituire capoverso «Art. 1-quinquies», con il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Commissione nazionale per il diritto d'asilo).

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista


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dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione Nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale» nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri.
2. La Commissione Nazionale è presieduta da un prefetto e composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.
3. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.
4. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun armo stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività; tenendo in considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.
5. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni armo di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.
7. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori molo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.
*28. 201.Mascia, Russo Spera.

Al comma 1, lettera b capoverso 1-quinqiues, comma 1, terzo periodo sopprimere le parole: alle riunioni partecipa.
28. 47.Mascia, Russo Spena.


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Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quinquies, comma 1 dopo le parole Acnur, aggiungere le seguenti: e due rappresentati degli enti ed associazioni maggiormente rappresentative del settore.
28. 162.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quinquies sopprimere il comma 2.
28. 163.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies al comma 2 alla fine aggiungere il seguente periodo:
«La Commissione nazionale, inoltre, deciderà richiedenti asilo avverso le decisioni della secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.
*28. 13.Boato, Pecoraio Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma, capoverso articolo 1-quinques, comma 2, dopo le parole: cessazione dello status concessi è aggiunto il seguente periodo:
«La Commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6».
*28. 177.Zanettin.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quinquies, comma 2 dopo le parole: cessazione dello status concessi aggiungere il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.
*28. 82.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, al comma 2, dopo le parole: cessazione dello status concessi è aggiunto il seguente periodo:
La commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.
*28. 88.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quinquies, comma 2 dopo le parole: cessazione dello status concessi aggiungere il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, deciderà sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.
*28. 204.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quinquies sopprimere il comma 3.
28. 164.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), articolo 1-quinquies capoverso comma 3 dopo le parole: e di quelle territoriali aggiungere i seguenti periodi:
I membri delle commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
*28. 14.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quinquies comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:
I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
*28. 165.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al terzo comma al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-quinquies», dopo le parole: e di quelle territoriali è aggiunto il seguente testo: I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
*28. 87.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quinquies, comma 3, dopo le parole: e di territoriali aggiungere le seguenti:
I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
*28. 19.Landi.

Al comma 1, lettera b), capoverso dell'articolo 1-quinquies, comma 3 dopo le parole: è di quelle territoriali. è aggiunto il seguente testo:
I membri delle commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
*28. 227.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso nell'articolo 1-quinquies, terzo comma, aggiungere il seguente periodo: I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
**28. 83.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, nell'articolo 1-quinquies, comma 3, aggiungere il seguente periodo: I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni


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verranno, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
**28. 211.Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quinquies, aggiungere infine il seguente comma:
1-bis. La Commissione nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni armo di funzionamento rendono pubblici e relazionano alle Commissioni parlamentari competenti i risultati delle loro attività relativamente al numero e al l'esito delle domande esaminate secondo il principio di trasparenza».
28. 48.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-quinquies, aggiungere infine il seguente comma:
3-bis. È vietata l'espulsione e il respingimento di un richiedente asilo o di un rifugiato verso le frontiere di luoghi in cui la sua vita o le sue libertà sarebbero messe in pericolo, ovvero verso uno Stato nel quale vi sarebbero rischi di essere sottoposto a tortura e/o a trattamenti disumani e degradanti».
28. 49.Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso articolo 1-sexies.
28. 166. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-sexies, comma 1, sostituire le parole: presso i centri di accoglienza con le seguenti presso i centri di identificazione.
28. 189. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b) capoverso 1-sexies, al comma 2 sostituire le parole: nuovi centri di accoglienza con le seguenti: nuovi centri di identificazione.
28. 190.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b) capoverso articolo 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul territorio, nonché per organizzare misure di rimpatrio volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia, promuove l'attivazione di un Centro di coordinamento nazionale, con sede presso l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
1-ter. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico del progetti territoriali d'accoglienza gestiti dagli enti locali favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione.
Provvede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro


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dell'interno, sentita la Conferenza unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.
1-quinquies. Per il funzionamento delle attività del Centro nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli enti locali è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per le politiche sull'asilo.
1-sexies. I progetti territoriali dei comuni di cui al comma 1-quinquies sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo per le politiche sull'asilo.
1-septies. In fase di prima applicazione, per il triennio 2002-2004, si provvede al finanziamento dal Fondo di cui al precedente comma S con le risorse, devolute alla diretta gestionale statale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, per un importo non superiore a 21 milioni di euro.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
*28. 84.Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-sexies, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul territorio, nonché per organizzare misure di rimpatrio volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia, promuove l'attivazione di un Cento di coordinamento nazionale, con sede presso l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
1-ter. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali d'accoglienza gestiti dagli enti locali favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione. Provvede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.
1-quinquies. Per il funzionamento delle attività del Centro nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli enti locali è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per le politiche sull'asilo.
1-sexies. I progetti territoriali dei comuni di cui al comma 1-quinquies sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo per le politiche sull'asilo.
1-septies. In fase di prima applicazione, per il triennio 2002-2004, si provvede al finanziamento dal Fondo di cui al precedente comma S con le risorse, devolute alla diretta gestionale statale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, per un importo non superiore a 21 milioni di euro.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-


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2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
*28. 212.Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 1-sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 1-septies.
(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali).

In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
*28. 22.Landi.

Al comma 1, lettera b), dopo l'articolo 1-sexies, è aggiunto il seguente capoverso:

Art. 1-septies.
(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali).

In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
*28. 15.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 1-septies.
(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali).

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata ai richiedenti asilo.
*28. 85.Turco, Soda, Leoni.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 1-sexies, è aggiunto il seguente:

Art. 1-septies.
(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali).

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire


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supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
*28. 86.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 1-septies.
(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali).

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata ai richiedenti asilo.
*28. 208.Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo l'articolo 1-sexies, è aggiunto il seguente capoverso:

Art. 1-septies.
(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali).

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, l'autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado di fornire supporto, direttamente o attraverso persona o organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
*28. 51.Mascia, Giovanni Russo Spena.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

1. Fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di diritto di asilo, al fine di razionalizzare ed ottimizzare i costi del sistema di accoglienza del richiedenti asilo e monitorarne la permanenza, sul territorio nazionale nonché per organizzare misure di rimpatrio e per potenziare interventi di integrazione di rifugiati e di altri stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative nella materia, promuove l'attivazione, presso l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, di un Centro di coordinamento nazionale.
2. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali di accoglienza gestiti dagli enti locali, direttamente o con il concorso delle organizzazioni specializzate nella materia, favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città, definisce, con proprio decreto, le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi necessari per un monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale, anche attraverso la creazione di una banca dati degli stranieri inseriti nel sistema di protezione.
4. Per il finanziamento delle attività del Centro nazionale e degli interventi territoriali attivati, con appositi progetti, dagli enti locali, è istituito presso il Ministero dell'interno un «Fondo nazionale per le politiche dell'asilo».


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5. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 utilizzando, in parte, le risorse del capitolo 2359 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno u.p.b.5.1.l.0. Al Fondo affluiscono, altresì, le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e da organismi dell'Unione europea e, più in particolare, le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati ivi comprese quelle già acquisite al Fondo di rotazione. Tali somme sono versate nel conto entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo di cui al comma 4.
6. I progetti territoriali degli enti locali di cui al precedente comma 2 sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo di cui al comma.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
**28. 205.Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.

1. Fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di diritto di asilo, al fine di razionalizzare ed ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorarne la permanenza sul territorio nazionale nonché per organizzare misure di rimpatrio e per potenziare interventi di integrazione di rifugiati e di altri stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative nella materia, promuove l'attivazione, presso l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, di un Centro di coordinamento nazionale.
2. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali di accoglienza gestiti dagli enti locali, direttamente o con il concorso delle organizzazioni specializzate nella materia, favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città, definisce, con proprio decreto, le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi necessari per un monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale, anche attraverso la creazione di una banca dati degli stranieri inseriti nel sistema di protezione.
4. Per il finanziamento delle attività del Centro nazionale e degli interventi territoriali attivati, con appositi progetti, dagli enti locali, e istituito presso il Ministero dell'interno un «Fondo nazionale per le politiche dell'asilo».
5. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 utilizzando, in parte, le risorse del capitolo 2359 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno u.p.b.5.1.1.0. Al Fondo affluiscono, altresì, le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e da organismi dell'Unione europea e, più in particolare, le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati ivi comprese quelle già acquisite al Fondo di rotazione. Tali somme sono versate nel conto entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo di cui al comma 4.


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6. I progetti territoriali degli enti locali di cui al precedente comma 2 sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo di cui al comma.

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di parte corrente per ciascun Ministero, così come indicati nella Tabella A richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale dell'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza degli oneri conseguenti.
**28. 02.Leoni, Soda, Turco.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Dopo l'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis. 1.È istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il difensore civico nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, carenze o disfunzioni nell'operato di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti sul territorio nazionale.
2. Il difensore civico nazionale invia ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta e sugli eventuali abusi, carenze o disfunzioni riscontrati.
3. L'ufficio del difensore civico nazionale del diritti dello straniero è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è dotato del personale e dei mezzi previsti con il Regolamento di attuazione del presente Testo unico. L'ufficio provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche attraverso Internet, di tutte le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri nonché delle indicazioni necessarie all'ottemperamento di dette disposizioni, e predispone modalità di comunicazione al difensore civico, anche per via telematica, degli eventuali abusi, carenze o disfunzioni di cui al comma 1.
28. 01.Soda, Turco, Leoni.

ART. 29.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Chiunque alla data di entrata in vigore della legge ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria adibendolo ad attività di assistenza a componenti della propria famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ovvero alla cura e assistenza di anziani bisognosi presso centri di assistenza o case di riposo e cura può denunciare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura - ufficio territoriale del governo competente per territorio, della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo.
La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare e a non più di tre per centri di cura, riposo e assistenza purché legalmente riconosciuti.
29. 15.Landi.

Al comma 1 dopo le parole: occupato alle proprie dipendenze aggiungere le seguenti: per un periodo almeno di 12 mesi.
29. 16.Di Luca, Saponara, Schmidt.


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Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attività fino a: bisogno familiare.
*29. 32.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: adibendolo ad attività di assistenza fino a: di sostegno al bisogno familiare.
*29. 28.Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
29. 6.Fontanini, Luciano Dussin, Cè.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, aggiungere le seguenti: di persone anziane ultrasessantacinquenni o di famiglie nelle quali entrambi i coniugi abbiano un'occupazione lavorativa.
29. 7.Fontanini, Luciano Dussin, Cè.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mediante presentazione inserire le seguenti: attraverso invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
29. 41.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
*29. 1.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*29. 33.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo, rispettivamente, alle due categorie di personale indicate.
29. 40.Zanettin.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
29. 8.Fontanini, Luciano Dussin, Cè.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: con riguardo fino alla fine del comma con le seguenti: con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare alle condizioni di cui al precedente periodo e una unità con riguardo all'attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.
29. 9.Fontanini, Luciano Dussin, Cè.

Alla fine del comma 1, dopo le parole: con riferimento al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, aggiungere le seguenti: ed a due unità per nucleo familiare con riferimento ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.
29. 39.Saponara.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
l-bis. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, in periodo precedente il 1o gennaio 2002, occupando alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari, possono denunciare, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge. La sussistenza del rapporto di lavoro mediante presentazione alla prefettura, ufficio territoriale di Governo competente per territorio, della dichiarazione


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di emersione nelle forme previste dal presente articolo. Tale disposizione non si applica con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente al comma 8 dopo le parole del comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis.
29. 2.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. 1. Le imprese anche individuali, che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e dell'articolo 21 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 24 novembre 2001, n. 409, dichiarano i lavoratori subordinati non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato, accedono alle agevolazioni previste.
2. I lavoratori di cui al comma 1, hanno diritto ad un permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale, tenuto conto della tipologia del rapporto di lavoro emerso e usufruiscono anche essi delle agevolazioni previste.
3. I datori di lavoro privati possono regolarizzare i rapporti di lavoro domestico dei lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge, sia scaduto o sia stato revocato.
4. Le imprese ed i datori di lavoro privati, di cui ai commi 1 e 3, sono esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato.
5. I lavoratori di cui al comma 2 sono esonerati dalle sanzioni previste per l'ingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato.

Conseguentemente:
a decorrere dal 1o gennaio 2003 l'accisa sui tabacchi è aumentata del 5 per cento;
a decorrere dal 1o gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;
l'articolo 13 della legge 18 dicembre 2001, n. 383, è soppresso.
29. 3.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, aggiungere dopo la lettera d) la seguente lettera:
e) la data d'inizio effettivo del rapporto di lavoro.
29. 17.Di Luca, Saponara, Schmidt.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente al comma 6 sopprimere il terzo periodo.
29. 34.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali e interessi;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 250 euro da destinare ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno per il finanziamento di nuovi centri di permanenza e assistenza temporanea;
c) copia del contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico n. 286/98 e stipulato nelle forme previste dalla presente legge.


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La mancata allegazione dei documenti di cui ai punti a) b) c) determina la irricivibilità della domanda di emersione.
29. 18.Landi.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato con le seguenti: al doppio dell'importo dei contributi fiscali dovuti, nel periodo forfettario di 12 mesi.
29. 20.Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola trimestrale con la seguente annuale.
29. 11.Fontanini, Dussin, Cè.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola trimestrale con la seguente semestrale.
29. 10.Fontanini, Dussin, Cè.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato con le seguenti parole: all'importo quadrimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato.
29. 19.Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: e) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore.
29. 12.Fontanini, Dussin, Cè.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) attestazione della sussistenza di un rapporto di lavoro per i coniugi della famiglia presso cui si svolge il lavoro domestico.
29. 13.Fontanini, Dussin, Cè.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) certificazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
29. 14.Fontanini, Dussin, Cè.

Al comma 4, le parole venti giorni sono sostituite dalle seguenti: sessanta giorni.
29. 21.Landi.

Al comma 4 sostituire le parole da un permesso fino alla fine del comma con le seguenti: un permesso per lavoro subordinato della durata determinata in base all'articolo 4 del testo unico n. 286 del 1998.
29. 35.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 4, sostituire le parole da: , della durata di un anno a: della manodopera occupata con le seguenti: di soggiorno per motivi di lavoro della durata prevista dall'articolo 5, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, rinnovabile ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del citato testo unico.
*29. 27.Mascia, Russo Spena.

Al comma 4 primo periodo sostituire le parole da , della durata di un anno fino a della manodopera occupata. Con le seguenti di soggiorno per motivi di lavoro della durata prevista dall'articolo 5, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, rinnovabile ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del citato testo unico.
*29. 29.Soda, Turco, Leoni.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
29. 4.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Sopprimere il comma 5.
*29. 5.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 5.
*29. 22.Landi.

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.
29. 36.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
5-bis. La tipologia del rapporto di lavoro non può essere modificata prima di un anno dall'instaurazione del rapporto stesso.
Il datore di lavoro o i datori di lavoro debbono esibire documentazione attestante le proprie capacità economiche, e comunque non inferiori all'importo annuo dell'assegno sociale secondo i parametri previsti dall'articolo 22 comma 3 lettera b).
29. 31.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 6 sostituire le parole: al 1o gennaio 2002 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.
29. 23.Landi.

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
29. 37.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 7 dopo le parole sia stato emesso aggiungere le seguenti: entro il 1o gennaio 2002.
29. 24.Landi.

Al comma 7, primo periodo sostituire le parole per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno con le seguenti per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 13 comma 2, lettere a) e b) del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
29. 30.Soda, Turco, Leoni.

Al comma 7, sostituire le parole: per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno con le seguenti: ai sensi del comma 10 del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del testo unico di cui al legislativo n. 286 del 1998.
29. 38.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Chiunque presenti una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1 su falsi presupposti, conoscendone la non veridicità al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge è punito, solo per questo, con la pena da 12 a 24 mesi di reclusione.
29. 25.Landi.

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente Art. 29-bis.

1. Dopo l'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il seguente:

Art. 45-bis.

1. È istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministero dell'interno di concetto con il Ministero degli esteri, il Fondo di Garanzia per l'integrazione e la Cooperazione. Tale fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che


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nei Paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno. nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro provenienza.
3. Le aree di attività del Fondo comprendono:
a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;
b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire l'inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socio-economico nazionale;
c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;
d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;
e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario professionale, infrastrutturale di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari.

4. L'emanando regolamento di cui al presente articolo indicherà dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.
5. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 5 nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.
6. Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso. la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno le organizzazioni di volontariato le Organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le Fondazioni no profit, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell'economia stipulerà con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali queste ultime si obbligheranno ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente «conto corrente integrazione» e «conto corrente cooperazione».
7. Il danaro depositato su ciascuno di tali conti correnti è vincolato, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi e verrà utilizzato per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficeranno di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei Buoni Ordinari del tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell'11 per cento in più in valore assoluto.
8. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente avrà durata di 3 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.
9. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cesserà al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:
a) il ritorno al paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro stato;
b) il decorso di un periodo di 6 anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

10. Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o extracomunitario


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avrà in pari quota diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare che verranno costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.
11. Gli interessi su base annuale (o semestrale) possono essere liberamente prelevati dal correntista.
12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui Titoli di Stato.
13. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del sopra indicato maggior tasso di interessi, il Ministero corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.
14. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai precedenti comma 7 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'Economia che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al precedente comma 12.
15. Durante i sei mesi successivi all'accensione di ciascun conto corrente «integrazione» e «cooperazione», le banche utilizzano le somme depositate su detto/i conto/i. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell'economia che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dell'economia riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 7.
29. 26.Landi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

art. 29-bis.
(Limite massimo dei permessi di soggiorno).

1. La disciplina prevista dall'articolo 29 è applicabile esclusivamente alla regolarizzazione dei lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione di lavoro regolare entro il termine stabilito dalla legge.
2. Il numero complessivo di lavoratori di origine extracomunitaria che possono essere oggetto della regolarizzazione ai sensi dell'articolo 29 non può in ogni caso superare in ambito nazionale le 100 mila unità. La presentazione delta dichiarazione di emersione di cui all'articolo 29, della quale sia stata verificata l'ammissibilità, determina, anche in caso di reiezione delle richieste di permesso in esubero, la non punibilità del datore di lavoro ai sensi del comma 6 dell'articolo 29. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità operative per assicurare il rispetto del limite massimo di permessi rilasciabili, per la reiezione delle eventuali richieste in esubero e per la restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario in caso di reiezione delle richieste di permesso in esubero.
29. 01.Di Luca, Saponara, Schmidt.