ART. 6

 

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

 

                                                          Art. 6-bis.

 

1. Il permesso di soggiorno può essere concesso per motivi di studio ai minori stranieri che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso famiglie che si impegnino

ad ospitarli.

6. 9. Mascia, Russo Spena.

 

 

 

 

 

ART. 15

 

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

 

                                                         Art. 15-bis.

 

Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 25 1uglio 1998, n. 286, inserire il seguente:

 

                                                         Art. 18-bis.

 

In deroga ad ogni contraria normativa, il limite di anni 14 per l'ottenimento del visto di ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di

documentato percorso educativo in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore ai 90 giorni all'anno.

Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per la tutela dei minori stranieri del Ministero del lavoro e degli affari sociali, il quale, in ragione di

comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo superiore interesse, può derogare dai limiti sopraindicati solo nel caso di fratelli o sorelle.

15. 08. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

 

 

 

 

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

 

                                                         Art. 15-bis.

 

Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserire il seguente:

 

                                                        Art. 1. 18-bis.

 

1. Il limite di anni l4 previsto dalla normativa vigente per l'ottenimento del visto di ingresso per motivi di studio può essere abbassato fino a 11 anni, in caso di

documentato percorso educativo del minore in atto presso una famiglia da almeno due anni, per un periodo non inferiore ai 90 giorni dell'anno.

2. Il visto di ingresso è concesso previa autorizzazione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, il quale, in ragione di comprovate necessità sociali, affettive e familiari del minore e nel suo interesse, può esprimere parere favorevole alla deroga ai limiti previsti dal comma 1, ove il minore si ricongiunga a fratelli o

sorelle ovvero sussistano gravi motivi di salute.

15. 07. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

 

 

 

 

Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

 

                                                         Art. 15-bis.

 

Al testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998 sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Non è consentita l'espulsione, salvo nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni 14;

b) gli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) gli stranieri di origine italiana (ascendenti o discendenti) entro il 3o grado di parentela conviventi con cittadino italiano, ovvero con il coniuge, cittadino italiano,

sempreché venga accertata l'effettiva convivenza;

d) delle donne in gravidanza oltre il sesto mese ovvero anche prima di tale termine in caso di certificazione medica, rilasciata da presidi pubblici nei quali si attestino

patologie incompatibili con il rimpatrio. Non è altresì consentita l'espulsione nei tre mesi successivi al parto.

15. 06. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

 

 

 

 

 

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 15-bis.

 

All'articolo 19, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 262 del 1998 al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «diciotto» con «sedici».

15. 05.Di Luca, Saponara, Schmidt.

 

 

 

 

 

ART.22

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

                                                (Disposizioni a favore dei minori).

 

1. All'articolo 31 del Testo Unico n. 286 del 1998, comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo

unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari

limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dall'articolo 34, comma 1.

* 22. 024.Turco, Leoni.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

1. Dopo l'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere il seguente articolo

 

                                                         Art. 30-bis.

 

1. Il minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dalla presente legge,

rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari limitatamente

a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5, e dall'articolo 34, comma 1.

*22. 025.Mascia, Russo Spena.

 

 

 

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

All'articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo

unico, 6 rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per motivi familiari

limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dall'articolo 34, comma 1.

*22. 031.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

All'articolo 31 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-quater. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio detto stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno

previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al

Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o

autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

** 22. 032.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 31, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto

dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato

per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,

fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

** 22. 026. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

 

 

 

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente.

                                                         Art. 22-bis.

 

1. Al testo unico, di cui al decreto legislativo 286 del 1998 all'articolo 31, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Al minore straniero non accompagnato, comunque presente nel territorio dello Stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto

dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato

per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,

fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

**22. 01.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

                                                         Art. 22-bis.

 

1. All'articolo 31 del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma 2-bis:

Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal

presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per

i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i

requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

**22. 020.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

 

 

 

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.

286 del 1998, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto

dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato

per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,

fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituire la rubrica

con la seguente: Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore eta.

3. In fine all'articolo 32 del

testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma: 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un

permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento

lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea

documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.

4. All'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore età.

**22. 036.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

 

Art. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.

286 del 1998, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto

dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato

per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,

fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituire la rubrica

con la seguente: Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore eta.

3. In fine all'articolo 32 del

testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma: 2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un

permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento

lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva

 

partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è

domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.

4. All'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore

età.

**22. 33.Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

 

 

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis (Disposizioni concernenti i minori stranieri non accompagnati). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n.

286 del 1998, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto

dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato

per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,

fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni concernenti la conversione del

permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore eta.

3. In fine all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma: 2. Al compimento della maggiore età, allo

straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico,

formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai

sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale

è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.

4. All'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore età.

**22. 043.Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 31 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Al minore di anni 14 entrato nel territorio dello stato illegalmente privo di genitore o affidatario straniero regolarmente soggiornate in Italia, viene rilasciato un

permesso di soggiorno per minore età.

Viene informato il Tribunale per i minorenni del collocamento temporaneo presso una struttura segnalata dall'ente locale. La conferma della collocazione non

costituisce titolo per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per affidamento. Al raggiungimento del 14o anno di età

qualora non sia stato possibile il ricongiungimento del minore con i familiari nel paese di origine o di stabile dimora è dichiarato lo stato di abbandono,

contestualmente il Tribunale con proprio decreto dispone l'affidamento ex articolo 2 legge 184/92.

22. 018.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

 

 

                                                          

 

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere i seguenti:

5. Al minore straniero comunque presente nel territorio dello Stato, di età accertabile non superiore ad anni sedici, al quale non possa essere rilasciato altro

permesso di soggiorno previsto dal presente T.U., può essere rilasciato un permesso di soggiorno per minore età a seguito di apposito accertamento da effettuarsi

ad opera del Comitato per i minori stranieri di cui al successivo articolo 33. Il permesso di soggiorno per minore età è equiparato al permesso di soggiorno per

motivi familiari limitatamente a quanto disposto dall'articolo 30, commi 2 e 5 e dall'articolo 34 comma.

6. Per i minori di età accertabile superiore ad anni 16 viene disposto un apposito programma di istruzione e formazione professionale finalizzato, in sede di rientro nel

Paese di origine in seguito al compimento della maggiore età, alla facilitazione dell'inserimento lavorativo.

22. 037.Saponara.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

 

                                                        Art. 22-quater.

 

All'articolo 32 del decreto legislativo 286/98, sostituire la rubrica con «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al

compimento della maggiore età.

* 22. 033. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

 

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

 

 

 

                                                         Art. 22-bis.

 

All'articolo 32 del Testo Unico n. 286/98, sostituire la rubrica con «Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al

compimento della maggiore età.

* 22. 014. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

 

 

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 32, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni concernenti la conversione del permesso

di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età.

* 22. 029. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

Sostituire l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 con il seguente:

 

«Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 5 e ai minori comunque

affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, cosi come modificato dalla legge 29 marzo 2001 n. 149, può essere rilasciato un permesso di

soggiorno nell'ambito della normativa prevista dal presente T.U. In tali casi non Si applicano le disposizioni previste dal sesto comma dell'articolo 22.

22. 039. Saponara.

 

 

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

1. L'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nonne sulla condizione

dello straniero» è sostituito dal seguente:

 

1. I minori di età non inferiore a 14 anni che si trovino sul territorio nazionale

alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano fatto richiesta di essere trasmessi in un progetto di integrazione civile e sociale gestito da un ente

pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai

sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante forme di attuazione del testo Unico delle disposizioni

concernenti la disciplina della immigrazione) potranno chiedere il permesso di soggiorno a sensi del successivo comma 3.

2. L'ente gestore dei progetti dovrà garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del soggetto straniero di cui al

comma 1, che l'interessato ha seguito il progetto, ha la disponibilità di un alloggio di abitazione e svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità

previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

3. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 e 2, ai minori comunque affidati ai

sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e ai minori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, può essere rilasciato un

permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per

accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 del testo unico.».

22. 016. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

All'articolo 32 del decreto legislativo 286/98, aggiungere il seguente comma:

comma 1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di

partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel

registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma

1. L'effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo

straniero è domiciliato ovvero dall'ente gestore del progetto.

* 22. 034. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

 

 

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 32, aggiungere il seguente comma:

2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un

progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico e da un ente privato iscritto nel registro istituito presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n 394 (Regolamento recante norme di

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello

straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente

gestore del progetto.

* 22. 028. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

 

 

 

 

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

 

                                                          Art. 22-bis

                                                (Disposizioni a favore dei minori).

 

All'articolo 32, del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a

un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante

norme di attuazione del testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva

partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente ove lo straniero è domiciliato

ovvero dall'ente gestore del progetto».

* 22. 011.Leoni, Soda, Turco.

 

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

 

                                                          Art. 22-bis

 

1. Al testo di cui al decreto legislativo 286/98 all'articolo 32, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un

progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso

la Presidenza del consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, numero 394 (Regolamento recante

norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione

dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero

dall'ente gestore del progetto.»

* 22. 02.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

All'articolo 32 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere il seguente comma 2:

Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un

progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva partecipazione dello

straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall'ente

gestore del progetto.

* 22. 015.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

 

 

 

                                                           Pag. 165

 

 

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

 

                                                          Art. 22-bis

                                                (Disposizioni a favore dei minori).

 

All'articolo 32, del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a

un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante

norme di attuazione del testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L'effettiva

partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell'ente ove lo straniero è domiciliato

ovvero dall'ente gestore del progetto».

* 22. 040.Boato, Sinisi, Bellillo, Lion, Buemi.

 

 

 

 

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

 

                                                          Art. 22-bis

 

All'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 2-bis sono aggiunte infine le parole: «Il minore straniero non accompagnato per

il quale non si sia proceduto al rimpatrio entro sessanta giorni dal momento in cui la sua condizione è stata segnalata al Tribunale per i minorenni è equiparato al

minore straniero di cui al comma 2 dell'articolo 31 ai fini dello svolgimento di attività lavorativa. Si applicano, al compimento della maggiore età, le disposizioni di cui

al comma 1 dell'articolo 32».

22. 08.Leoni, Turco.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che, al compimento della maggiore età, semprechè non sia

intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, sono stati ammessi per un periodo non inferiore a tre anni in un progetto di

integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

3. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al

comma 2, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di quattro anni, che ha seguito il progetto per non meno di tre anni, ha la disponibilità di un

alloggio e svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora

iniziato.

22. 038.Saponara.

 

 

 

 

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

                                                (Disposizioni a favore dei minori).

 

All'articolo 34, al comma 1, lettera b), del testo unico n. 286 del 1998, aggiungere infine le seguenti parole: , per minore età.

* 22. 041.Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

 

 

 

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

                                                (Disposizioni a favore dei minori).

 

All'articolo 34, al comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, aggiungere infine le seguenti parole: , per minore età.

* 22. 012.Soda, Turco, Leoni.

 

 

 

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

1. Al Testo unico di cui al decreto legislativo 286/98, all'articolo 34, comma 1, lettera b), aggiungere alla fine del periodo le parole: per minore età.

* 22. 03.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

 

 

 

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

Al testo unico di cui al decreto legislativo n 286 del 1998, all'articolo 34, comma 1, lettera b) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: per minore età.

* 22. 030.Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore età.

* 22. 013.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

 

 

 

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

 

                                                         Art. 22-bis.

 

All'articolo 34 del decreto legislativo 286/98, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per minore età.

* 22. 035.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

 

 

 

 

 


ART. 28.

 

Sostituirlo con il seguente:

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989 n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;

b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento). - Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia,

essere trattenuto per il tempo strettamente necessaria - e comunque complessivamente non superiore al quarantacinque giorni - alla definizione delle autorizzazioni

alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello

Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

 

I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.

[…]

28. 53.Soda, Leoni, Turco.

 

 

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: Comunque in nessun caso potrà essere

disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

*28. 54.Turco, Soda, Leoni.

 

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: Comunque in nessun caso potrà essere

disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.

*28. 228.Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

 

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole:

Comunque in nessun caso potrà essere disposto il trattenimento del minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel

territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentati si spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione

di chiedere asilo.

**28. 115.Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

 

Al comma 1, lettera b), al capoverso articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la

domanda di asilo presentata, aggiungere il seguente periodo:

Comunque, non potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello

Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere

asilo.

**28. 192.Mascia, Russo Spena.

 

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, primo periodo dopo le parole non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di

asilo presentata, aggiungere il seguente periodo:

Comunque, non potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello

Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere

asilo.

**28. 104.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

 

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, primo periodo dopo le parole non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di

asilo presentata." aggiungere il seguente periodo:

Comunque, non potrà essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello

Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere

asilo.

**28. 240.Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

 

Al comma 1 lettera b), capoverso articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da Esso può tuttavia essere trattenuto solo nei casi previsti

rispettivamente dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per il tempo strettamente necessario.

Il trattenimento non deve essere disposto nei seguenti casi:

a) minori non accompagnati;

b) richiedenti asilo entranti regolarmente sul territorio italiano;

c) richiedenti asilo che si siano presentati spontaneamente alle autorità competenti al fine di manifestare, implicitamente o esplicitamente, l'intenzione di chiedere asilo;

d) richiedenti asilo che possano provvedere autonomamente alla propria sistemazione purché facciano prontamente presente alle autorità competenti ogni loro

spostamento o cambio di domicilio.

 

In ogni caso il trattenimento non deve essere superiore ai 30 giorni. Agli avvocati e ai rappresentanti di organismi e enti di tutela dei rifugiati con esperienza

consolidata nel settore, deve essere consentito l'accesso ai centri di accoglienza per richiedenti asilo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo devono rispettare gli

standard minimi di accoglienza previsti dalla direttiva COMIM 2001 181.

28. 25.Mascia, Russo Spena.

 

 

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) per stabilire l'identità e la nazionalità nonché per confermare la minore età dei minori non accompagnati.

28. 2.Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

 

 

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne

minore età.

*28. 232.Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.

 

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne

minore età.

*28. 58.Leoni, Turco, Soda.

 

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, dopo le parole: territorio dello stato, aggiungere il seguente paragrafo:

I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.

*28. 169.Zanettin.

 

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, al comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne

minore età.

*28. 27.Mascia, Russo Spena.

 

Al comma 1, lettera b), capoverso: Art. 1-bis, comma 1, lettera c) è aggiunto il seguente periodo:

I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e confermarne minore età.

*28. 99.D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.