Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 149 del 29/5/2002
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(Esame dell'articolo 10 - A.C. 2454)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2454 sezione 10).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Tidei. Ne ha facoltà.

PIETRO TIDEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, hanno fatto bene alcuni colleghi a proporre la soppressione dell'intero articolo 10 del provvedimento in esame, in quanto la predetta attività di controllo e coordinamento del ministro dell'interno appare del tutto superflua ed inutile rispetto alla legislazione nazionale vigente ed alla normativa europea, che già prevede organi di controllo, vigilanza e monitoraggio in materia di immigrazione.
Infatti, non solo la legge 30 settembre 1993, n. 388, prevede un comitato di controllo sull'attuazione e il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ma addirittura agli articoli 131 e 132 della convenzione medesima, stipulata il 14 giugno 1985, è espressamente previsto un comitato esecutivo per l'applicazione della medesima.
Nel comitato è prevista, peraltro, la presenza del ministro, in rappresentanza dello Stato membro, e di tecnici esperti della materia. L'articolo di cui trattasi appare ancora più inutile rispetto al dettato della legge di ratifica 23 marzo 1998, n. 93, che rende esecutiva la Convenzione Europol, firmata dai 15 Stati membri dell'Unione europea il 26 luglio 1995. Come il Governo ben sa, Europol ha iniziato a svolgere in pieno la propria attività dal 1o luglio 1999, dopo l'entrata in vigore di tutti gli atti previsti nell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione istitutiva.
Vorrei ricordare, signor Presidente, che le sfere di competenza attribuite ad Europol dalla Convenzione riguardano l'immigrazione, in primo luogo - ivi compresa quella clandestina -, il traffico di stupefacenti, la tratta degli esseri umani, il riciclaggio, e così via. Europol, oltre ad avere un consiglio di amministrazione, ha come controllore l'autorità comune di controllo, il comitato per la sicurezza, nonché il SIS, il Sistema informativo Schengen. In quella sede, quindi, va ricercato il coordinamento unificato, di cui all'articolo 10, dei controlli sulle frontiere; tale aggiunta, invece, non serve ad alcunché, ma, al contrario, sicuramente, tende a complicare. Dunque, ciò esiste già, anche se il Governo italiano probabilmente presta poca attenzione ad un organismo a cui ha contribuito fortemente, ma al quale sicuramente non attinge a piene mani, contrariamente ad altre nazioni, come la Francia e la Germania.
Francamente, ci sembra che con questo articolo si voglia da una parte disconoscere il ruolo e la funzione che l'Accordo di Schengen e la Convenzione istitutiva di Europol hanno voluto attribuire all'Europa nel suo complesso, dall'altro tentare, da parte del ministro dell'interno, di sfuggire a regole e norme chiare, a livello europeo, e di attribuirsi poteri di polizia del tutto arbitrari e di cui i contenuti, allo stato, non è dato conoscere.
Mi avvio alla conclusione, evidenziando due mastodontiche sviste contenute negli articoli 2 e 10. Infatti, l'attività di coordinamento, il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto non possono non essere legislativamente collegate agli organismi di controllo previsti dalle leggi n. 388 del 1993 e n. 93 del 1998. Mi sembra assurdo che da una parte si facciano leggi per istituire un organismo e dall'altra se ne approvino altre per non rispettarlo.
Con riferimento allo stesso articolo 10, infine, nel caso dovesse essere respinto l'emendamento soppressivo e, in via subordinata,


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in sede di coordinamento formale del testo, vi suggerisco di aggiungere, almeno nell'accordo di Schengen, la legge n. 93 del 1998, istitutiva di Europol, la polizia europea con competenze in materia immigrazione. Un consiglio, Presidente: sopprimete questo articolo inutile e pericoloso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate. Ricordo che l'emendamento 10.7 della Commissione è stato ritirato.

PRESIDENTE. Sì, già risulta ritirato.
Il Governo?

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bellillo 10.4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, interloquisco con il rappresentante del Governo, in questo momento, che, nell'esercizio delle sue funzioni, dovrebbe avere una qualche sensibilità rispetto all'argomento che sto per introdurre, riguardante le funzioni del ministro dell'interno. L'articolo 10, non soltanto è inutile, ma introduce degli elementi di equivocità e delle formulazioni atecniche e trasforma il ministro dell'interno da organo politico di Governo ad organo tecnico operativo.
Mi spiego: stabilire che il ministro dell'interno emana le misure significa immaginare che il ministro dell'interno si muove allo stesso modo in cui lo farebbe un questore; invece, il ministro dell'interno formula orientamenti ed indirizzi attraverso un provvedimento tecnico amministrativo, ma di rango politico, che è la direttiva. Di direttive si parla, nella legge Turco-Napolitano, nel successivo comma 3 dell'articolo 11, là dove si dice che i prefetti organizzano il coordinamento a livello territoriale nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal ministro dell'interno che, quindi, esercita il coordinamento marittimo e terrestre di tutte le forze impiegate nel contrasto all'immigrazione clandestina. Ma v'è di più: si parla di un coordinamento unificato, ma debbo dire che, a mia conoscenza, il coordinamento o è unificato oppure, se è diviso, tale non è. Si tratta, dunque, di espressione assolutamente atecnica.
Allora, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, questa norma non solo non serve a nulla, ma abbassa il rango politico e di Governo del ministro dell'interno e lo riduce ad una sorta di questore nazionale. Questo è un errore di impostazione del ruolo e della funzione del ministro dell'interno perché, attraverso misure tecniche, gli si attribuiscono compiti che il ministro dell'interno non può e non deve avere e, per di più, si introduce un elemento di equivoco rispetto a funzioni che il ministro esercita attraverso le direttive indirizzate a tutti i prefetti della Repubblica italiana, facendo uso di una previsione della legge Turco-Napolitano che, evidentemente, non si è voluto vedere.
In conclusione, credo di avere esplicato, con una chiarezza che spero sia stata sufficiente, quali ragioni inducano a sopprimere l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bellillo 10.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 401
Votanti 399
Astenuti 2
Maggioranza 200


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Hanno votato
167
Hanno votato
no 232).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Soda 10.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 406
Maggioranza 204
Hanno votato
173
Hanno votato
no 233).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 426
Votanti 425
Astenuti 1
Maggioranza 213
Hanno votato
241
Hanno votato
no 184).

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