Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 149 del 29/5/2002
Back Index Forward

Pag. 128


...
(Esame dell'articolo 11 - A.C. 2454)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2454 sezione 11).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.60, 11.61 e 11.80 della Commissione, invito al ritiro degli emendamenti Landi di Chiavenna 11.31, 11.32 e 11.33, Rivolta 11.47 e Sinisi 11.25 e 11.28 ed esprimo parere contrario su tutte le restanti proposte emendative presentate all'articolo 11.

PRESIDENTE. Il Governo?

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice, con alcune precisazioni.
Mi permetto di invitare al ritiro anche dell'emendamento Turco 11.11 perché superfluo. Il dato di fatto che viene in considerazione è la permanenza mentre il termine soggiorno è generico.
Mi pare, poi, che la Commissione abbia presentato l'emendamento 11.80, sul quale il Governo esprime parere favorevole.
Debbo esprimere il parere anche sugli articoli aggiuntivi?

PRESIDENTE. No, lo può fare dopo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bellillo 11.48, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 372
Votanti 371
Astenuti 1
Maggioranza 186
Hanno votato
157
Hanno votato
no 214).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 11.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).


Pag. 129

(Presenti e Votanti 392
Maggioranza 197
Hanno votato
163
Hanno votato
no 229).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Soda 11.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 410
Maggioranza 206
Hanno votato
171
Hanno votato
no 239).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bellillo 11.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 397
Maggioranza 199
Hanno votato
163
Hanno votato
no 234).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 11.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 405
Maggioranza 203
Hanno votato
169
Hanno votato
no 236).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 11.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 415
Maggioranza 208
Hanno votato
176
Hanno votato
no 239).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 11.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 415
Maggioranza 208
Hanno votato
176
Hanno votato
no 239).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 11.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 406
Votanti 405
Astenuti 1
Maggioranza 203
Hanno votato
170
Hanno votato
no 235).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 11.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).


Pag. 130

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 422
Maggioranza 212
Hanno votato
179
Hanno votato
no 243).

Sull'emendamento Turco 11.11, prendo atto che i presentatori non accolgono l'invito loro rivolto a ritirarlo.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turco 11.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 422
Maggioranza 212
Hanno votato
180
Hanno votato
no 242).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 11.60, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 435
Votanti 431
Astenuti 4
Maggioranza 216
Hanno votato
267
Hanno votato
no 164).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 11.61, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 422
Maggioranza 212
Hanno votato
275
Hanno votato
no 147).

Chiedo all'onorevole Landi di Chiavenna se acceda all'invito a ritirare il suo emendamento 11.31.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Sì, Presidente, lo ritiro e chiedo di parlare per spiegarne le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, il mio emendamento tendeva a scoraggiare chi, consapevolmente, trae ingiusto profitto dalla condizione di schiavitù o dalla coercizione fisico-morale in cui versa lo straniero, anche minore, e quindi prevede sanzioni da tre a sei anni e una multa da 5.164 a circa 15.000 euro.
Noi conosciamo, purtroppo, la reale situazione di molte realtà industriali, in molti distretti industriali (in particolare, per esempio, penso alle etnie cinesi). È purtroppo prassi sfruttare e tenere in stato di schiavitù molti connazionali che vengono utilizzati proprio - in questo caso sì - come merce di lavoro. Quindi, oltre ad una stigmatizzazione forte e violenta sul piano morale e sul piano etico - perché credo che sia inaccettabile ed inammissibile consentire o tollerare lo sfruttamento e lo stato di schiavitù di persone, anche di minori -, credo che anche sotto l'aspetto meramente economico sia opportuno scoraggiare queste pratiche che si sono venute a creare in determinate realtà (vedi Prato), in certi quartieri anche di Milano (dove sappiamo che esistono situazioni di questo genere), perché creano comunque concorrenza sleale. La tratta in schiavitù, lo sfruttamento di manodopera in forma di


Pag. 131

schiavitù, evidentemente, determina una concorrenza sleale anche nei confronti delle imprese italiane, quindi ritenevo che questo emendamento andasse a colpire una situazione, purtroppo nota, che dovrebbe essere affrontata in maniera forte e determinata. Ora il Governo esprime un parere diverso, quindi ritiro l'emendamento. Ho ritenuto però che fosse opportuno spiegare le motivazioni di questo emendamento.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, intervengo solo per manifestare apprezzamento nei confronti dell'intento, ma non devo ricordare al Parlamento che è in corso di discussione proprio in Parlamento un disegno di legge sulla tratta di esseri umani che si affianca ad altre disposizioni che vanno nella stessa direzione. Qui si tratta di non sovrapporre norme che hanno assolutamente lo stesso tenore e lo stesso obiettivo.

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, la Camera ha già votato un ordine del giorno che sollecita l'adozione di un provvedimento che recepisca il contenuto di questo emendamento; fu presentato da me quando si approvò la legge contro la schiavitù. Ogni volta che riaffiora questo problema resto stupefatto. Noi abbiamo leggi che puniscono chi fa la tratta, che puniscono coloro che organizzano la schiavitù...

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, mi scusi, ma l'emendamento Landi di Chiavenna 11.31 è stato ritirato. La voglio informare di questo.

TEODORO BUONTEMPO. La ringrazio, Presidente. Mi conceda almeno il diritto di terminare il mio intervento. Rifacendomi all'ordine del giorno votato dalla Camera, ho presentato anche una proposta di legge con la quale si stabiliva una corsia preferenziale per raggiungere questo obiettivo. Ora io devo capire come mai, ogni volta che si tenta di punire chi trae profitto da persona ridotta in schiavitù, sapendo che è in condizione di schiavitù, alla Camera non si riesca a far approvare un provvedimento del genere.
Abbiamo già votato un ordine del giorno. Caro sottosegretario, le chiedo scusa, qui è stato approvato un ordine del giorno e il Governo deve rispettare gli ordini del giorno. Si tratta di un'altra occasione che ci si presenta perché mentre parliamo ci sono migliaia di persone che sono costrette a lavorare a due lire al giorno senza alcuna condizione di salvaguardia né sanitaria né di previdenza.
Quindi, noi approviamo un provvedimento che potrebbe prevedere una nuova fattispecie di reato che non è quella della tratta, che non è quella della riduzione in schiavitù, che non è quella del commercio delle persone in schiavitù, ma che tende a punire chi pur non facendo la tratta, essendone a conoscenza, guadagna.
In Puglia abbiamo trovato casi di ragazzine pagate 100 mila lire al mese ed abbiamo trovato casi anche al nord, a Prato e altrove.
Questo emendamento è stato presentato da un collega che ha fatto un ottimo lavoro su questa legge. È possibile che ogni volta che si tenta di punire qualcuno che si arricchisce sulla disperazione e sullo sfruttamento, il Governo dice che presenterà...

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. No, è in discussione!

TEODORO BUONTEMPO. Va bene, è in discussione, ma la tratta è una cosa e questa è un'altra; qui non si parla di tratta. Qui c'è una persona che trae profitto, essendone a conoscenza, da persona ridotta in schiavitù.


Pag. 132

Una voce dai banchi del gruppo di Forza Italia: «Tempo»!

TEODORO BUONTEMPO. A me non risulta che nel testo di questo provvedimento sia prevista questa fattispecie; andrò a verificarlo perché non si presenti, un'altra volta, questo atteggiamento che a me non piace ed è equivoco.
Vorrei capire perché lei, onorevole Vito, che è già la terza volta che dice «tempo» non pensa piuttosto alla sostanza e non ai tempi!
Onorevole sottosegretario, spieghi all'Assemblea perché non si può approvare un provvedimento che punisca chi guadagna sulla pelle di persone ridotte in schiavitù (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 19,35)

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 11.31 ritirato dall'onorevole Landi di Chiavenna e che mi sembra l'onorevole Ruzzante stia per fare proprio a nome del gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, poiché il collega Buontempo è intervenuto in merito al ritiro dell'emendamento 11.31 dell'onorevole Landi di Chiavenna pensavo che il gruppo di Alleanza nazionale lo facesse proprio, ma il collega Buontempo ha chiarito che il suo era solo un intervento sui contenuti. Noi abbiamo presentato emendamenti di contenuto analogo a quello dell'onorevole Landi di Chiavenna e dunque facciamo nostro questo emendamento e chiediamo all'Assemblea di votare a favore.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo ha manifestato semplicemente rispetto per i lavori del Parlamento presso il quale è pendente un provvedimento che si occupa anche di questa materia. L'ultima cosa che il Governo intende fare è passare per complice o colluso degli schiavisti e di coloro che esercitano la tratta (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia). Se poi qualcuno non segue i lavori del Parlamento sono fatti suoi. Il Governo sicuramente ritirerebbe il parere negativo se si trattasse di mettere ai voti una questione che colpisce la tratta, ma si meraviglia che venga chiesto un voto di questo tipo dal momento che un provvedimento del genere, che tratta anche questo argomento, come sa tutta l'Assemblea, è attualmente pendente presso la sede opportuna.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Landi di Chiavenna 11.31, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Ruzzante a nome del gruppo dei Democratici di sinistra, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 404
Votanti 394
Astenuti 10
Maggioranza 198
Hanno votato
171
Hanno votato
no 223).


Pag. 133


Passiamo alla votazione dell'emendamento Mascia 11.58.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, ho chiesto di illustrare e di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento, presentato dalla collega Mascia e dal collega Alfonso Gianni, perché a me pare che si tratti di un emendamento che tende a ripristinare una regola fondamentale dello Stato di diritto, a fronte di una norma - vorrei sottoporla all'attenzione di tutte le colleghe e di tutti i colleghi, soprattutto di coloro che, anche nella maggioranza, si ritengono e si autodefiniscono garantisti - che da un lato, con un punto di vista giustizialista, crea un doppio binario giurisdizionale ma dall'altro rischia di far ricadere, poi, il binario giurisdizionale creato per e contro gli emigranti, su tutto lo Stato di diritto e tutta la giurisdizione italiana.
Si tratta di un caso molto simile a quello che abbiamo esaminato in riferimento all'articolo precedente per la definizione di abuso, in base al quale poi la stessa Commissione ha chiesto l'accantonamento, in quanto la non definizione, in qualche modo, veniva a ledere lo Stato di diritto.
In questo caso, la norma rappresenta una violazione palese della disciplina delle circostanze del reato (aggravanti ed attenuanti) e del loro giudizio di bilanciamento, così come previsto dagli articoli da 61 a 70 del codice penale (ho con me il codice penale in quanto ho voluto rivedere le norme una ad una). In particolare, non esistono in questo caso i presupposti per derogare alla disciplina già prevista per il bilanciamento delle circostanze del reato, in quanto alcune delle aggravanti introdotte non possono essere qualificate come aggravanti ad effetto speciale, cioè come quelle previste, se non sbaglio, dall'articolo 63 del codice penale, che sono le uniche che giustificherebbero un trattamento simile. Le aggravanti ad effetto speciale sono quelle che importano un aumento della pena superiore ad un terzo.
Vi è una seconda questione: invito a leggere il primo comma dell'articolo 63 del codice penale - «Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena» - che recita: «quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati (...), l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che fa aumentare o diminuire». Ebbene, il disegno di legge recita espressamente: «(...) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti». Chiedo al presidente della Commissione, a tutti i giuristi, nonché a tutti i colleghi e le colleghi presenti, come sia possibile questo degrado nel nostro diritto e nel nostro codice penale. Non mi sembra una richiesta da comunisti o da bolscevichi quella di approvare l'emendamento sopprimendo, pertanto, questa palese contraddizione giuridica e giurisdizionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, in questo caso non c'entra nulla né la passione civile né l'impegno politico nel chiedere che questo emendamento sia approvato. Ovviamente, insisterò anche affinché venga approvato l'emendamento 11.22 a mia firma. Il disegno di legge tende infatti ad introdurre una norma di imbarbarimento del nostro sistema processuale penale, ed incide su una norma del codice penale stravolgendo tutto il sistema di comparazione delle circostanze. Abbiamo proposto che solamente le circostanze generiche non possano essere ritenute nel giudizio di prevalenza o equivalenza, e già facendo questo siamo tornati agli anni cinquanta. Ciò sembra, almeno agli occhi di quanti erano giuristi a quell'epoca, un


Pag. 134

nostalgico ritorno. Andare addirittura oltre a quelle che erano le disposizioni relative al divieto di comparazione che era previsto negli anni cinquanta, ci sembra però che sia davvero un eccesso.
Voglio solamente far presente che operando in questo modo si esclude anche la possibilità di comparazione di un'attenuante, mentre ritengo che in casi di questo genere sia assai importante che l'attenuante di chi ha agito per ragioni di particolare importanza morale ed etica sia considerata. Anche di ciò non viene tenuto conto nel giudizio di comparazione, e ciò mi sembra, come detto, né una questione ideologica, né una questione politica, bensì uno sbaglio giuridico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 11.58 non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 414
Maggioranza 208
Hanno votato
186
Hanno votato
no 228).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 11.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, vi prego di votare ognuno per sé.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 413
Votanti 412
Astenuti 1
Maggioranza 207
Hanno votato
180
Hanno votato
no 232).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.80 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 404
Votanti 403
Astenuti 1
Maggioranza 202
Hanno votato
380
Hanno votato
no 23).

Passiamo ora all'esame dell'emendamento Landi di Chiavenna 11.32.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 11.32 ed 11.33.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo inoltre atto che anche l'emendamento Rivolta 11.47 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Leoni 11.13 e Sinisi 11.23.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Minniti. Ne ha facoltà.

MARCO MINNITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la lettera d) dell'articolo 11 si introduce una novità particolarmente seria e, a mio avviso, particolarmente grave ed è giusto che, prima di votare, il Parlamento rifletta bene su ciò che sta facendo. Con la lettera d) si introduce il principio secondo cui le navi della marina militare possono concorrere in operazioni di polizia.

DARIO GALLI. Finalmente!

MARCO MINNITI. Così recita il testo. Ciò può voler dire due cose. Innanzitutto, le navi della marina possono partecipare ad azioni di pattugliamento, di osservazione


Pag. 135

e di controllo nelle acque territoriali italiane e al di fuori delle stesse. Ciò è possibile e, d'altro canto, già sta avvenendo.
Vi è, invece, un'altra possibilità, ossia che le navi della marina italiana assumano un ruolo, per così dire, più attivo. A tal proposito, il comma 9-bis precisa quale sarebbe il compito della Marina militare: fermare e sottoporre ad ispezione le navi che trasportano migranti.
Vedete, ci troviamo di fronte ad una normativa che introduce un principio che affida alla marina militare compiti di polizia (bisogna chiamare le cose con il loro nome!): ciò costituisce una scelta grave, di dubbio profilo costituzionale e, in ogni caso, un'evidente violazione dei compiti istituzionali della marina stessa.
Ci troviamo, quindi, di fronte ad una scelta, in linea di principio, particolarmente grave e, in linea di fatto, pericolosa. Cosa significa fermare una nave e in che modo è possibile farlo?
Per fermare una nave - come è noto - bisogna affiancarla, abbordarla oppure occorre fare entrambe le cose. Comprenderete come questa operazione sia non soltanto particolarmente rischiosa ma anche particolarmente pericolosa, sia per coloro che la pongono in essere sia per gli innocenti che si trovano all'interno delle navi in condizioni di non libertà perché trasportati dai mercanti di uomini.
Vorrei ricordare con molta semplicità quanto riferito da un comandante di una nostra unità navale quando, di recente, si è verificata una grave disgrazia ed una nave di migranti è affondata al largo di Lampedusa. Il comandante della nave - chiedo all'onorevole Mantovano di seguire con attenzione questo particolare - ci ha spiegato che non è potuto intervenire in funzione di soccorso perché il solo affiancamento di un'unità navale maggiore nei confronti di un'unità più piccola avrebbe comportato l'affondamento di quest'ultima. Il Governo ha ritenuto questa affermazione - che considero del tutto plausibile - talmente valida da proporla all'attenzione di questa Camera.
Chiedo, pertanto, al Governo: se addirittura non è possibile effettuare un'operazione di affiancamento a fini di soccorso da parte di un'unità maggiore nei confronti di una minore, come si pensa di poter utilizzare navi della marina militare per effettuare affiancamenti o abbordaggi di navi e di carrette che trasportano migranti (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo)?
La vicenda della Sibilla è una ferita per tutto il paese e per questo Parlamento e vorrei che quest'ultimo, prima di decidere in merito a tali materie, ci riflettesse (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo - Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)! Lo dico io che, in quel momento, stavo dalla parte di coloro che governavano il paese.
Signor Presidente, stiamo parlando di questioni fin troppo serie e chiederei soltanto di essere ascoltato.
Esiste anche una seconda questione che riguarda il pasticcio che si rinviene nella lettera d) dell'articolo 11; tale lettera d) prevede che quest'opera della marina militare possa essere svolta nelle acque territoriali e nelle zone contigue alle nostre acque territoriali; tenendo conto che per zona contigua si intende quella parte posta oltre le 12 miglia dalla costa e che si estende per altrettante miglia in direzione dei confini di un altro paese. Pertanto, è evidente il problema che si pone nel momento in cui introduciamo un principio giuridico che non è riconosciuto e non è riscontrabile in nessun altro paese, proprio perché il principio di contiguità è un principio reciproco. Tale principio non è stato riconosciuto dagli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo così come non è riconosciuto da parte di quei paesi che si affacciano sull'Adriatico anche perché è noto che tale principio di contiguità si riferisce tra l'altro a questioni di sovranità che riguardano anche le attività economiche, prima fra tutte la pesca (Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia). Conseguentemente, ci troviamo di fronte


Pag. 136

ad una disposizione che stabilisce che le navi della marina militare possano operare in acque contigue soltanto che, al riguardo, si pone il «piccolo» problema che l'acqua contigua non esiste giuridicamente.
Infine, si pone anche un terzo problema; con il capoverso 9-quater del comma 1, lettera d), si stabilisce che le navi della marina militare possano assolvere a funzioni di polizia fuori dalle acque territoriali del nostro paese. In questo caso, a mio parere, ci troviamo di fronte al punto di massima disinvoltura dato che operare fuori dalle acque territoriali significa che i mezzi della marina militare italiana possono compiere soltanto funzioni di soccorso.

PRESIDENTE. Onorevole Minniti, mi scusi Lei aveva a disposizione cinque minuti per il suo intervento ma, pur avendo già parlato per otto minuti, si innervosisce se la interrompo.

MARCO MINNITI. Concludo, signor Presidente. Come stavo dicendo, se i mezzi della nostra marina militare effettuano quelle operazioni, finiranno per svolgere funzioni di pirateria internazionale. Per queste ragioni sosteniamo che il provvedimento alla nostra attenzione è inutile, dannoso e rischioso. Pertanto, vi invitiamo a votare contro questi emendamenti (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, l'onorevole Minniti ha riassunto tutte le perplessità che sono state sollevate finora su queste disposizioni; mi permetto semplicemente di invitare alla lettura obiettiva delle norme, che consente di dipanare tutti i dubbi e tutte le perplessità.
Nella lettera d) del capoverso 9-bis, con riferimento alla nave italiana in servizio di polizia che incontri una nave che si ha fondato motivo di ritenere sia adibita al trasporto illecito di immigrati, si prevede che l'unità navale italiana possa fermarla; il potere, in questo caso, incontra il limite obiettivo di ciò che rientra nel buonsenso, prima ancora che nelle convenzioni internazionali, e cioè la tutela delle persone che si trovino in altre imbarcazioni. Il che significa, come già accaduto in tante altre circostanze fino a questo momento, che la nave che svolgerà un compito di questo tipo se si trova di fronte (Commenti del deputato Minniti)... Onorevole Minniti, l'ho ascoltata con attenzione senza interromperla, mi consenta almeno di risponderle, anche se poi lei non sarà soddisfatto. Come dicevo, la nave che svolgerà un compito di questo tipo incontrerà il limite delle condizioni del mare e delle condizioni in cui si trova l'imbarcazione che intercetta, e così via.
Nel capoverso 9-quater, comma 1, lettera d), si fa riferimento esplicito alla legge ed anche al diritto internazionale e agli accordi bilaterali o multilaterali; tra questi ultimi ricordo - non è l'unico preso in considerazione - l'accordo di Montegobay del 1982, che il nostro paese ha ratificato nel 1994 così come hanno fatto tanti altri paesi che si affacciano nel Mediterraneo, che consente alla nave che svolge una funzione di intercettazione di trasportare la nave intercettata nel porto più vicino (non quindi in un porto della nazione di provenienza della nave intercettata), sempre che ci siano le condizioni per farlo.
Questo, ovviamente, scoraggia fortemente coloro che organizzano questo tipo di traffici.
L'ultimo comma, il 9-quinquies, è un comma di cui vi è assoluta necessità. Il coordinamento è affidato ad un decreto interministeriale Difesa-Interno e sarà definito nel dettaglio nel rispetto delle competenze di ciascuna realtà istituzionale. Si tratta di garantire quello che finora è avvenuto con una certa difficoltà, cioè un


Pag. 137

raccordo fra le unità navali della marina militare e le unità navali delle nostre forze di polizia che non sempre è avvenuto e che in virtù di questa norma primaria e della norma secondaria che farà seguito sarà, invece, garantito. Ciò avverrà nel rispetto delle norme internazionali e, quindi, anzitutto della tutela della vita in mare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, voglio ricordare all'Assemblea che durante la discussione sulle linee generali che si è svolta su questo disegno di legge l'onorevole Mascia ha espresso l'adesione di molte parlamentari dell'opposizione all'appello lanciato da un gruppo di donne perché venissero ricordati in aula i morti e le morte nel naufragio di Lampedusa e perché venisse osservato un minuto di silenzio per ognuno di quei morti e di quelle morte (forse 60, ma non lo sappiamo con certezza).
Avvertiamo fortissima l'esigenza di parlare del problema dell'immigrazione come di un problema che voi costruite come tale, spogliandolo di tutti gli aspetti di umanità, di socialità, di diritto alla luce dei quali dovrebbe essere affrontato. Si tratta del diritto di vivere in condizioni migliori, in un mondo globalizzato. E noi, come occidente, abbiamo responsabilità gravissime nei processi di saccheggio, di deprivazione, di guerra e di violenza a cui moltissime parti sono condannate esattamente per causa delle politiche occidentali.
Il comma ricordato anche nell'intervento dell'onorevole Minniti assegna alle navi della marina militare il compito di pattugliare in forme completamente estranee alle regole della solidarietà e dell'accoglienza a cui la marina militare dovrebbe essere consegnata facendo diventare l'Italia protagonista di una nuova guerra, quella contro gli esclusi.
Vi sono nuove forme di schiavitù del lavoro e di deprivazione dei diritti di cittadinanza, mentre si dovrebbe reinventare una cittadinanza nel mondo globalizzato di oggi proprio per sfuggire agli odi, alle violenze, al terrorismo. Voi proponete di rendere istituzionali i mari di morte e i cimiteri marini di Stato. Vorrei qui riportare l'esigenza di questo minuto di silenzio e chiedo al Presidente Casini, così appassionatamente in colloquio, di proporre all'Assemblea perlomeno un minuto di silenzio complessivo per tutti i morti e le morte nei nostri mari di queste popolazioni migranti (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Onorevole Deiana, non accetto che vi sia un uso strumentale dei morti da parte di alcuno (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale). Lei sa che il primo in casi del genere a chiedere alla Camera un minuto di silenzio è il Presidente. Però, per favore, in questo momento stiamo discutendo di un provvedimento. Evitiamo di tirare in ballo fatti che hanno toccato profondamente la sensibilità nostra e di tutti gli italiani.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, credo che l'onorevole Deiana non intendesse strumentalizzare i morti in questo contesto...

GIULIO CONTI. Che ne sai?

LUANA ZANELLA. ...ma dare seguito ad un appello e ad una manifestazione che si è effettuata a Milano qualche settimana fa e che, in questa sede, le parlamentari hanno inteso riprendere. In riferimento agli identici emendamenti Leoni 11.13 e Sinisi 11.23 al nostro esame volevo fare un'osservazione. È un dato inquietante che in questo provvedimento non vengano specificate le misure che saranno adottate nel caso di controlli a navi straniere, limitandosi a parlare di generiche misure di contrasto e di verifiche delle regolarità del mezzo di trasporto e delle persone che esso trasborda.


Pag. 138


In ogni caso, ci troveremo di fronte ad uno stravolgimento dello stesso concetto di frontiera, così com'è stato osservato anche dall'onorevole Minniti, estesa indefinitamente e in modo arbitrario, con l'aggravante che i controlli di polizia sarebbero esercitati da militari italiani su cittadini stranieri e al di fuori del territorio italiano e, quindi, secondo le normative vigenti, giustificati dallo status di nemico - o, forse, di prigioniero - di guerra, in questo caso attribuito ai migranti.
L'ultima annotazione dal carattere drammatico e paradossale riposa sulla considerazione che i migranti intercettati dovrebbero essere ritenuti, in primo luogo, dei richiedenti asilo, rifugiati o, comunque, soggetti bisognosi di aiuto e di assistenza. Ma a chi dovrebbero inoltrare, una volta intercettati in alto mare, la domanda di asilo? Non certo ai militari italiani che non stazionano a presidio di una frontiera ma, in questo caso, operano al di fuori delle acque e, quindi, del territorio italiano. In sostanza, qual è la condizione giuridica in cui vengono a trovarsi le persone fermate dalla marina italiana (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo)?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, un autorevole ufficiale dell'Arma dei carabinieri mi insegnò qualche anno fa che per fare attività di pubblica sicurezza ci vogliono tre requisiti: equipaggiamento, addestramento e motivazione. Non ho dubbi che la nostra Marina militare abbia addestramento e motivazione ma chiedo a tutti quanti voi se l'equipaggiamento per fare attività di pubblica sicurezza possa essere una nave della marina militare e, se mi permettete di fare un paragone ancora più avanzato, immaginate di andare in piazza a fare ordine pubblico, invece che con i manganelli, con i carri armati.

GRAZIELLA MASCIA. Ci siamo quasi arrivati!

GIANNICOLA SINISI. Questo è il risultato tecnico che voi rischiate di raggiungere con questa norma. Ma sussiste una seconda questione che esporrò brevemente. Abbiamo sentito un ammiraglio della marina militare ed un alto ufficiale della Guardia di finanza che ci hanno detto semplicemente che, qualora si trovassero in una situazione del genere, in base agli obblighi sulla salvaguardia della vita umana in mare, non potrebbero far altro che accompagnare e dare soccorso a queste persone. Cosicché, proprio sulla base della Convenzione di Montego Bay che ha citato il sottosegretario, se loro applicassero questa norma, sarebbero loro accusati di pirateria perché sarebbe un atto illegittimo. Signor Presidente, se vogliamo rispettare le leggi - credo che questa sia un'abitudine non trascurabile per un paese civile - abbiamo sottoscritto a Palermo una Convenzione contro il traffico degli esseri umani e insieme a questa c'era anche un protocollo aggiuntivo.
Solo quando entrerà in vigore quel protocollo aggiuntivo sarà possibile - in parte e solo fra paesi che lo consentano entrambi - realizzare queste previsioni, altrimenti è vietato. Esponiamo le nostre forze di polizia al ridicolo e anche a delle sanzioni gravi sotto il profilo diplomatico ed internazionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Leoni 11.13 e Sinisi 11.23, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 372
Maggioranza 187
Hanno votato
161
Hanno votato
no 211).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento


Pag. 139

Sinisi 11.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 388
Votanti 387
Astenuti 1
Maggioranza 194
Hanno votato
168
Hanno votato
no 219).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 11.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 388
Maggioranza 195
Hanno votato
165
Hanno votato
no 223).

Prendo atto che l'onorevole Sinisi non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 11.25, formulato dalla Commissione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 11.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 396
Maggioranza 199
Hanno votato
170
Hanno votato
no 226).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 11.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 402
Maggioranza 202
Hanno votato
174
Hanno votato
no 228).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Rizzo 11.41 e Boato 11.16, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 403
Maggioranza 202
Hanno votato
173
Hanno votato
no 230).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 11.26, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 397
Maggioranza 199
Hanno votato
169
Hanno votato
no 228).


Pag. 140


Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 11.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 403
Votanti 402
Astenuti 1
Maggioranza 202
Hanno votato
174
Hanno votato
no 228).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turco 11.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 399
Votanti 398
Astenuti 1
Maggioranza 200
Hanno votato
170
Hanno votato
no 228).

Prendo atto che l'onorevole Sinisi non accede all'invito al ritiro del suo emendamento 11.28, formulato dalla Commissione.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 11.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 411
Votanti 410
Astenuti 1
Maggioranza 206
Hanno votato
174
Hanno votato
no 236).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sinisi 11.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 412
Votanti 411
Astenuti 1
Maggioranza 206
Hanno votato
177
Hanno votato
no 234).

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, tento un ragionamento pacato e mi rivolgo in particolare al sottosegretario Mantovano che ha seguito come me la questione durante gli ultimi anni della scorsa legislatura. Quando nel 1998 il testo della legge Turco-Napolitano venne redatto e poi entrò in vigore, eravamo ancora ad uno stadio della conoscenza del fenomeno, da una parte del traffico di migranti e dall'altra del traffico di esseri umani, non compiutamente definito nelle analisi che ne venivano fatte nelle sedi e negli organismi internazionali, oltre che in sede nazionale.
Credo che per questa ragione l'articolo 12 della legge Turco-Napolitano, poi riprodotto nell'attuale articolo 11 del provvedimento in esame, prevedesse un'ipotesi secondo la quale l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni che lo regolavano, veniva commesso a fine di lucro da tre o più persone in concorso tra loro, prevedendo l'aggravante del fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione,


Pag. 141

allo sfruttamento sessuale oppure alle attività illecite, in particolare con riguardo ai minori.
Negli anni seguenti e sino alla convenzione di New York, siglata a Palermo nell'ottobre del 2000, molto è cambiato nello scenario e nelle analisi svolte dagli organismi internazionali e dentro questo Parlamento, non soltanto in occasione dell'approvazione all'unanimità del testo del provvedimento contro la tratta, oggi all'attenzione del Senato, ma anche nei lavori della Commissione antimafia. Per intenderci, cosa si è definito alla fine? Per un più efficace contrasto, esiste la necessità di distinguere due fenomeni diversi. Uno è quello che gli atti internazionali chiamano smuggling: si tratta esattamente dell'ingresso nel territorio di uno Stato da parte di stranieri, al di fuori delle condizioni previste dalle leggi che lo regolano, effettuato da singoli oppure anche in maniera organizzata da associazioni di natura criminale; l'ingresso in Italia, però, avviene da parte di questi soggetti volontariamente. Le navi cariche di disperati che incontriamo sulle nostre coste sono popolate di soggetti che, facendo tragici ed enormi sacrifici, hanno pagato per essere trasportati in Italia.
Quando invece ci riferiamo al traffic of human being ci riferiamo al traffico di esseri umani, di soggetti che con minaccia, con violenza e con inganno, vengono tratti nel nostro territorio per essere sottoposte a sfruttamento sessuale, a lavoro forzato, ad accattonaggio, a traffico di organi o ad altre attività illecite. Le raccomandazioni sulla necessità di tenere distinti questi due fenomeni si succedono in particolare nel corso degli anni 2000 e 2001, sino a condurre in sede ONU, oltre che in sede di Consiglio d'Europa, ad adottare atti distinti per due fenomeni distinti.
Anche nell'elaborazione del provvedimento sulla tratta, abbiamo sperimentato la difficoltà di distinguere l'ambito delle norme vigenti e di costruire misure che valessero a mettere ordine, per una serie di ragioni che innanzitutto riguardano la necessità di disporre di disposizioni e di approcci investigativi e repressivi efficaci.
Abbiamo inciampato nella norma della legge Turco-Napolitano, che fu salvifica all'epoca, nel momento in cui il nostro ordinamento non aveva altri strumenti, ma che oggi rischia di interferire sovrapponendo norme che sono studiate sullo smuggling, cioè sul traffico di migranti, sul trattamento penale della riduzione in schiavitù e della tratta, anche perché le analisi effettuate, anche da questo Parlamento, sulla scorta di pareri espressi ovviamente dagli esperti, anche a seguito di un'iniziativa che venne adottata in un convegno importante del Ministero dell'interno, hanno dimostrato che esiste una terza forma di manifestazione. Mi riferisco a quella della persona che entra in Italia avendo richiesto volontariamente l'ingresso, ma qui viene soggetta a forme di coartazione tali da renderla soggetta al trasportatore o all'organizzazione a quello collegato sì da configurare una situazione di riduzione in schiavitù.
Dico questo per spiegare quali sono le ragioni, tra le altre che sono state esposte, che ci spingono a votare contro quest'articolo 11. Ritengo che abbia ragione l'onorevole Mantovano quando tende a tener distinto e a valorizzare il lavoro del Parlamento per la parte riguardante il traffico di esseri umani. Io ritengo che, approvando la norma in questa maniera, rischieremmo di lasciare nell'ordinamento una formulazione che non consentirà una risposta davvero efficace. Sarebbe assai più saggio lasciare intatta la previsione dell'articolo 12 della legge Turco-Napolitano e tornarvi su nel momento in cui avremo definito ambiti e obiettivi della legge sulla tratta (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).


Pag. 142


(Presenti 386
Votanti 383
Astenuti 3
Maggioranza 192
Hanno votato
228
Hanno votato
no 155).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Sinisi 11.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 388
Maggioranza 195
Hanno votato
159
Hanno votato
no 229).

Back Index Forward