Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 149 del 29/5/2002
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(Ripresa esame dell'articolo 5 - A.C. 2454)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso riferite, precedentemente accantonate.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Soda 5.22.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, sull'emendamento Soda 5.22, che propone di sopprimere l'ultimo periodo del comma 1, lettera d), capoverso 3-ter, dell'articolo 5, il quale recita (e avevo già fatto un intervento al riguardo) «Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso», ho già posto la questione per cui questo tipo di formulazione mi pare assolutamente inaccettabile dal punto di vista giuridico, delle garanzie costituzionali e di una elementare certezza del diritto. Quindi, invito a votare a favore di questo emendamento soppressivo.
Tuttavia, le porrò una questione...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, quando lei viene qui, se parla qualcun altro, non posso ascoltarla: adesso è venuto il collega Cè.

MARCO BOATO. Presidente, io non ho neppure aperto bocca...

PRESIDENTE. No, ma lei mi ha guardato con un'aria di biasimo, come se fosse lesa maestà.

MARCO BOATO. No, signor Presidente: l'ho guardata con grande e intenso affetto! Solo che volevo attirare la sua attenzione.

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Boato, mi commuove questo affetto (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

MARCO BOATO. Il mio sguardo è stato sufficiente per preoccuparla, quindi non vorrei che fosse equivocato.
La maggioranza della Commissione, in relazione al capoverso 3-ter propone di sostituirlo - attraverso un emendamento che è stato elaborato dal Comitato dei nove - con l'espressione «il permesso è revocato immediatamente, nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente Testo unico». A me pare che, dal punto di vista giuridico, sia ancora peggio - in veneziano si direbbe «peso el tacon del buso», cioè peggio la toppa del buco (ho usato la lingua materna per esprimere ciò che Kohl poco fa diceva nella sala della Lupa) - fare un generico riferimento - dando così la possibilità dell'immediata revoca del permesso - alla violazione delle disposizioni del testo unico, cioè di tutto il testo unico sull'immigrazione, senza alcuna specificazione. Siamo all'interno del capoverso 3-ter che riguarda semplicemente il permesso pluriennale, il quale si può concedere al lavoratore stagionale che, da almeno due anni di seguito, abbia prestato lavoro. A me pare che in questo modo tale disposto risulti ancora più indeterminato (più generico, sottoposto ad una totale e assoluta discrezionalità) di quello che era il testo del periodo sul


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quale avevo sollevato un problema, sul quale era ben intervenuta la collega Finocchiaro e su cui il presidente di Alleanza nazionale, onorevole La Russa - che adesso non vedo presente in aula - aveva suggerito alla Commissione una pausa di riflessione.
In ogni caso, se la riflessione ha portato a questo esito, credo che l'unica soluzione sia quella di sopprimere semplicemente questo periodo, quindi di votare a favore dell'emendamento Soda 5.22. È certo, comunque, che non si può accogliere l'emendamento della Commissione che, addirittura, peggiora i rilievi critici sotto il profilo giuridico che avevo sollevato e che, mi pare, fossero stati condivisi anche da altri miei colleghi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, il presidente La Russa aveva chiesto l'accantonamento di questo emendamento sulla base del principio della indeterminatezza dei presupposti in presenza dei quali veniva revocato il permesso di soggiorno. Possiamo esaminare con calma la questione in oggetto, comunque credo che far riferimento a qualunque tipo di violazione (dolosa, colposa, lieve, grave) di ogni tipo di disposizione non sia corretto; guardate che il testo unico è enorme. Ad un lavoratore, che sta mantenendo la sua famiglia rimasta nel suo paese di origine, entrato legittimamente nel nostro paese può essere revocato il permesso per qualunque tipo di violazione, comunque commessa (accertata come, da chi, attraverso quale procedura?). Al limite gli conviene commettere un reato, almeno è più garantito.

FILIPPO ASCIERTO. In Italia non si delinque!

LUCIANO VIOLANTE. Capisco la difficoltà, sia ben chiaro, onorevole relatrice, di trovare una formula che risponda ad esigenze politiche, se non ideologiche, per la questione che abbiamo posto. A me, però, non pare che questo sia il modo per affrontare il problema. Noi mettiamo questo lavoratore - che, ripeto, è entrato legalmente in Italia con un permesso e che sta mantenendo se stesso e la famiglia - di fronte al fatto costituito dalla revoca di questo permesso - e poi sappiamo quali sono le conseguenze successive quando viene revocato il permesso - per una violazione di qualunque tipo, di qualunque livello, di qualunque disposizione di un enorme testo unico. Riflettiamoci un momento: è questo ciò che voglio dire; forse non siamo ancora pronti, d'altronde credo non finiremo di esaminare stasera il provvedimento. Cerchiamo di trovare una diversa formulazione che risponda meglio alle esigenze che, coraggiosamente, state cercando di affrontare, ma che non mi pare in questo testo vengano risolte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il principio di legalità e la necessaria determinatezza di ogni sanzione fanno sì che la norma, se dovesse essere così applicata, sarebbe ovviamente immediatamente censurata dalla Corte costituzionale. Prego quindi la Commissione di valutare una diversa formulazione, perché affermare che vi è una sanzione amministrativa per le violazioni del testo unico è come dire che esiste una sanzione per le violazioni del codice penale.

PRESIDENTE. Chiedo alla relatrice Bertolini di esprimere la sua posizione perché, se vi è una soluzione possibile, la auspico, in caso contrario vorrei sapere come si propone di procedere.

ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, io procederei alla votazione poiché credo che, rispetto alla dicitura estremamente generica con cui ci si riferiva al caso di abuso, abbiamo già circoscritto le ipotesi di violazione per cui si revoca il permesso di soggiorno.


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PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Soda 5.22, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 395
Votanti 394
Astenuti 1
Maggioranza 198
Hanno votato
166
Hanno votato
no 228).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 5.200 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 407
Votanti 406
Astenuti 1
Maggioranza 204
Hanno votato
243
Hanno votato
no 163).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo emendato.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 405
Votanti 403
Astenuti 2
Maggioranza 202
Hanno votato
236
Hanno votato
no 167).

Dobbiamo ora riprendere l'esame dell'articolo 6, precedentemente accantonato.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, vorrei sottoporle un problema riguardo ad un emendamento presentato dalla Commissione nell'ultima seduta del Comitato dei nove. Mi riferisco all'emendamento 6.50 della Commissione che, a mio parere, retroagisce sul testo nei confronti del quale l'Assemblea ha già deliberato. Si tratta di una proposta emendativa che aggiunge un comma all'articolo 6.
Ricordo, con riferimento a tale questione, che ci trovavamo nella fase della dichiarazione di voto sull'articolo 6; erano già intervenuti - così mi sembra di ricordare - tre colleghi e si stava per procedere alla sua votazione dell'articolo, quando il presidente della Commissione ha legittimamente chiesto la parola, rivolgendo a lei una richiesta (leggo testualmente dal resoconto stenografico) del seguente tenore: siccome vi è stata un'omissione nell'approvazione di un emendamento, le chiedo cortesemente, prima di votare l'articolo 6, di sospendere per dieci minuti la seduta, in modo che si possa riformulare anche l'emendamento riferito all'articolo 5.
Nulla quaestio per quanto riguarda questa seconda parte della richiesta poiché è stato fatto adesso. Il problema riguarda, invece, l'emendamento 6.50 della Commissione. Si tratta, al riguardo, di un emendamento che - ripeto - modifica una norma sulla quale l'Assemblea ha già deliberato, tant'è che lo stesso fa riferimento all'onere per la sistemazione alloggiativa di cui al comma 1 dell'articolo 6 (con riferimento alla lettera a) dell'articolo 5-bis del testo unico). Siamo, pertanto, di fronte ad una certa ipotesi: se dovesse essere posto in votazione, non avremmo un minimo di certezza per quanto riguarda le successive votazioni, perché, in questo modo, saremmo sempre in grado di rivedere il testo di norme anche a deliberazione


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avvenuta, a seguito di sospensioni, fino a che poi il provvedimento non abbia ricevuto il voto finale.
Con questo tipo di accorgimento, si potrebbe intervenire anche sull'ultimo articolo, rivedendo un articolo già votato in precedenza, nel corso dell'esame del disegno di legge e della procedura. Sinceramente, signor Presidente, rivolgo a lei l'invito a non procedere alla votazione dell'articolo in esame per riflettere tutti insieme circa l'ammissibilità di questo emendamento.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, siamo di fronte ad una questione di grande delicatezza sulla quale chiamo in causa non l'Assemblea (non credo che l'Assemblea sia chiamata a deliberare al riguardo) ma le sue prerogative. Come ha ricordato questa mattina, rispondendo ad un collega, lei ricopre il ruolo di garante del corretto andamento dei lavori di questa Assemblea.
La presentazione dell'emendamento 6.50 da parte della maggioranza della Commissione è, a mio parere, totalmente inammissibile. Ovviamente si tratta di un mio parere; dovrà poi decidere lei, come Presidente dell'Assemblea.
Le ragioni le ha poco fa spiegate l'onorevole Innocenti, ma io vorrei aggiungere qualche particolare, condividendo ciò che il collega Innocenti ha detto. Quando si è votato l'emendamento Landi di Chiavenna 6.13, che modificava la lettera a) del comma 1, dell'articolo 6, vi sono stati diversi interventi. Signor Presidente, continuo a guardarla con affetto, però devo essere ascoltato, se poi lei deve decidere.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la sto ascoltando!

MARCO BOATO. Quando abbiamo votato - ricordo bene - uno dei successivi emendamenti, cioè l'emendamento Turco 6.7, sono intervenuto, ne fa fede il resoconto stenografico riprendendo l'intera materia di questo primo comma dell'articolo 6 e addirittura testualmente leggendo - il resoconto stenografico ne fa fede - come la lettera a) del comma 1, dell'articolo 6, fosse stata modificata attraverso l'emendamento Landi di Chiavenna 6.13, tanto che mi riferivo implicitamente al collega Lumia che aveva contestato la formulazione originaria della lettera a). Ma io, leggendo il testo della lettera a), come risultava a seguito dell'emendamento, da me non condiviso, dell'onorevole Landi di Chiavenna - anche se l'Assemblea in quel momento non lo avesse capito - ho testualmente detto come la lettera a) veniva modificata.
Se vuole, signor Presidente, posso rifarlo, ma per brevità non lo faccio. Ho dunque preso la lettera a), ho visto dove incideva l'emendamento Landi di Chiavenna già approvato dall'Assemblea, l'ho letto e ho sottolineato la gravità di questo insieme di disposizioni. Parlavo infatti su un successivo emendamento, l'emendamento Turco 6.7.
Esaurita la fase relativa agli emendamenti all'articolo 6, siamo giunti alle dichiarazioni di voto sull'articolo - ne sono state formulate tre -, tanto che io, come altri colleghi presidenti di gruppo, ho lasciato l'aula per andare nella sala della Lupa in cui si teneva la conferenza dell'ex Cancelliere Kohl.
Tornando in aula, constato che la Commissione che doveva riunirsi soltanto per modificare l'ultimo periodo del capoverso 3-ter del primo comma dell'articolo 5, era uscita dal Comitato dei nove, a mio parere illegittimamente, con una modifica all'articolo 6, avendo il presidente Bruno - lo ho appreso dal resoconto stenografico, non essendo in quel momento presente in aula -, in fase di dichiarazione di voto sull'articolo (dopo che tre colleghi avevano già parlato), affermato che vi è era stata un'omissione nell'approvazione di un emendamento. Non v'è stata nessuna omissione!
L'Assemblea ha votato l'emendamento Landi di Chiavenna che ha modificato la


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lettera a) del comma 1 dell'articolo 6. Non sono più d'accordo? Se la vedranno al Senato, come mille altre volte si è fatto: si modificherà quella norma. Dico «non sono» perché la maggioranza ha fatto e disfatto tutto.
Non chiedo che l'Assemblea deliberi, perché è lei, signor Presidente, il garante dei lavori dell'Assemblea. Non era presente in quel momento e per questo glielo chiedo adesso: non è accettabile che sia posto in votazione questo emendamento quando eravamo già in fase di dichiarazione di voto sull'articolo. Credo che le dichiarazioni di voto sull'articolo siano tutt'uno con la votazione.
Quando infatti il regolamento, all'articolo 86, comma 5, afferma che la Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo, è chiaro che, nel momento in cui siamo in fase di dichiarazione di voto, siamo in fase di votazione. Non è possibile che, esaurite le dichiarazioni di voto, qualcuno presenti un emendamento. Sarebbe una follia! La fase di dichiarazione di voto e quella del voto sono un tutt'uno, tant'è che non sospendiamo mai la seduta quando siamo in fase di dichiarazione di voto.
Le chiedo pertanto - mi è chiarissimo il regolamento - di non accettare questa forzatura perché è assolutamente indebita. Siamo stati noi, con i nostri interventi, a far capire all'Assemblea la questione. Ho detto ai colleghi della maggioranza: voterete tutto questo, però rendetevi conto di ciò che state votando. Ebbene, successivamente ci hanno ripensato ed in fase di dichiarazione di voto hanno presentato un emendamento.
Non è ammissibile da parte del Presidente. Le chiedo che il rigore che lei giustamente ha adottato nel dichiarare l'inammissibilità di molti emendamenti, come ha fatto in alcuni casi, per esempio con le proposte emendative del collega D'Alia e di altri, nel corso dell'approvazione di questa legge, sia adottato anche in questo caso (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo).

GIANNICOLA SINISI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo per dire che l'argomento è stato oggetto di discussione e in maniera specifica che, con riferimento all'emendamento Landi di Chiavenna 6.12, che riportava l'onere a carico del lavoratore, vi è stato un espresso invito al ritiro.
Ma io credo che la cosa migliore sia rimettersi alle sue decisioni, signor Presidente, nel senso che, qualsiasi sia la decisione che lei assumerà, sarà quella che noi riterremo giusta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il problema è molto chiaro. Nella sua difficoltà di soluzione, il problema è chiaro. Il regolamento prevede - come è stato giustamente riportato dall'onorevole Boato - che la Commissione e il Governo possano presentare emendamenti «fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo». Questo significa che si deve intervenire prima che la votazione sia stata indetta. Tuttavia, in questo caso, l'onorevole Boato ci richiama al fatto che erano già in corso delle dichiarazioni di voto sull'articolo.
È ovvio che un ordinato svolgimento dei lavori richiederebbe che la Commissione e il Governo presentassero tempestivamente le loro proposte di modifica. Però, a che cosa è ispirata questa disposizione regolamentare? Onorevole Boato, mi segua.

MARCO BOATO. Sto seguendo.

PRESIDENTE. È ispirata al principio di autotutela nei confronti di eventuali errori. È ovvio che questa è la motivazione per cui il regolamento stabilisce questa griglia.

MARCO BOATO. Non c'è stato un errore, c'è stata una scelta!

PRESIDENTE. Questa finalità è tesa a consentire di apportare modificazioni al


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testo fino all'ultimo momento possibile, momento che risulta quello dell'apertura della votazione. D'altronde, il presidente Violante ricorderà che la questione venne esattamente affrontata dall'onorevole Elio Vito e dal Presidente Violante in un precedente della scorsa legislatura che ho davanti a me. E davanti alle proteste dell'onorevole Vito, il Presidente di allora - l'onorevole Violante - disse: «la Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono. La votazione dell'articolo» - era una fattispecie analoga - «non è cominciata. Inizierà quando dichiarerò aperta la votazione sull'articolo 2». È un precedente che io ho qui davanti a me, perché non c'è dubbio che anche io sono in imbarazzo davanti ad una decisione di questo tipo, ma questo è il precedente unico a cui posso rifarmi perché, onestamente, non trovo altre stelle polari che possano indirizzarmi. Anche perché quello che è capitato è ovvio, qui siamo in una sede politica.
Circa quello che è capitato, onorevole Boato, potrei, forse, da un certo punto di vista, anche darle ragione. Ma oggi c'è un dato: la votazione non era iniziata ed è stato presentato questo emendamento. Se volete, possiamo congelare la questione e, per riguardo e rispetto verso i colleghi che mi hanno sottoposto la questione, posso anche convocare la Giunta per il regolamento, al fine di avere un ulteriore approfondimento.

MARCO BOATO. Glielo chiedo io!

PRESIDENTE. Lo faccio volentieri, per rispetto verso l'Assemblea e, pertanto, vi chiedo di accantonare questo articolo. Ma le dico fin d'ora che ho questa perplessità e questa difficoltà di orientamento, davanti a dei precedenti, che è chiaro che rappresentano una forzatura, perché rappresenta una forzatura l'aver dichiarato che l'apertura formale della votazione era condicio sine qua non... Se il regolamento prevedesse tutte le concrete fattispecie che si possono delineare in aula, sarebbe più semplice per tutti.
Chiedo alla Commissione di consentire ad accantonare questo articolo e di procedere oltre. Domani mattina alle 9 convocherò la Giunta per il regolamento per esaminare la questione. Mi sembra la cosa più rispettosa che io possa fare nei confronti di tutti
Se non vi sono obiezioni, ritengo che possa rimanere così stabilito.

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, per una corretta informazione all'Assemblea, devo fare questa precisazione. La legge recante misure contro la tratta delle persone, che adesso è al Senato, non comprende affatto l'ipotesi di reato che era prevista dall'emendamento Landi di Chiavenna 11.31 presentato in aula.
Poiché è stato affermato che non si seguono i lavori parlamentari e, quindi, che non si sarebbe a conoscenza dei fatti, vorrei precisare che, su questo provvedimento, vi è stato un dibattito nell'aula di Montecitorio. Spero, dunque, che, per il futuro, si possa giungere a definire questo reato.
Il provvedimento giacente al Senato prevede la punizione per chi riduce o chi mantiene in schiavitù una persona. Non è previsto invece il reato di chi...

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, ho capito la questione, ma non posso ora...

TEODORO BUONTEMPO. Mi meraviglio che abbia compreso, apprezzo la sua generosità. È stata data all'Assemblea un'informazione che ho rettificato, corretto, spiegando lo stato dei fatti. L'ipotesi di reato con riferimento alla quale si è votata una proposta emendativa all'articolo 11 riguarda una persona che non riduce e non mantiene in schiavitù, ma che semplicemente trae profitto da individui


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ridotti in schiavitù. Mi riferisco, in particolare, a certi imprenditori del nord, del sud, del centro che traggono profitto da una situazione di schiavitù cui sono ridotte le persone a causa di altri individui. Questa è un'ipotesi di reato. Non corrisponde al vero ciò che il collega Mantovano ha affermato, ossia che questo reato è compreso nel provvedimento giacente al Senato. Invito qualcuno a dimostrarmi il contrario.

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