Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 149 del 29/5/2002
Back Index Forward

Pag. 102

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 2454)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2454 sezione 6).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Turco. Ne ha facoltà.

LIVIA TURCO. Signor Presidente, l'articolo 6, relativo al contratto di soggiorno per lavoro subordinato, è una norma che avete sbandierato come una grande novità. Abbiamo, pertanto, bisogno di capire se si tratta di un'operazione di immagine, di una norma bandiera (già attualmente, ai sensi dell'articolo 22, comma 8 del decreto legislativo n.286 del 1998, nel nostro paese si può entrare con un contratto di lavoro sottoscritto ed inviato dal datore di lavoro all'immigrato prima del suo ingresso in Italia) o di una taglia pesante sull'immigrazione regolare (bisogna chiamare le cose con il loro nome se davvero lo vorrete applicare); è una taglia pesante sul datore di lavoro e sulle famiglie che vogliono sottoscrivere un normale contratto di lavoro. Infatti, tale contratto contiene la garanzia, da parte del datore di lavoro, di un'adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere.
Vorremmo sapere cosa si intende per garanzia, poiché non è indicato un soggetto terzo, garante del contratto? Il lavoratore sul quale ricade l'onere di un alloggio deve considerarsi anche la colf? Prevedete l'obbligo per il datore di lavoro di farsi garante, pena la nullità del contratto, dell'alloggio per l'immigrato e poi abolite una norma, l'articolo 24, che impegna gli enti locali a promuovere una politica abitativa nei confronti degli immigrati.
Il contratto, inoltre, che deve essere sottoscritto, prevede l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.
Faccio presente che questa norma era in vigore fino al 1986 e, successivamente, è stata cancellata poiché costituiva un onere improprio per il datore di lavoro, un impedimento all'ingresso regolare per lavoro.
Quale datore di lavoro dovrà pagare le spese di viaggio per il rientro, visto che è ovvio, data l'esperienza, che un lavoratore immigrato abbia diverse esperienze lavorative, passando, quindi, attraverso diversi datori di lavoro?
Vogliamo far notare inoltre - lo hanno fatto notare diverse associazioni, in particolare la Caritas, le associazioni degli immigrati, oltre che i datori di lavoro e gli stessi sindacati - che questo articolo introduce un meccanismo di ingresso specifico per il lavoratore straniero e ciò contraddice gli articoli 35 e 40 della nostra Costituzione e lede l'articolo 8 della Convenzione dell'OIL n. 143 che è stata ratificata dall'Italia ed è esecutiva.
Inoltre, questa norma è stata criticata pesantemente, chiedendosene il ritiro da parte di tutti i datori di lavoro e dai sindacati, perché comporta oneri impropri a carico del datore di lavoro che aumenteranno l'area delle irregolarità e del lavoro nero.
Mi sia inoltre consentito far notare come un contratto di lavoro che diventa ragione esclusiva del permesso di soggiorno fa sì che l'immigrazione non sia più regolata dalla triangolazione Stato, impresa, immigrato, ma che regolatori dell'immigrazione siano esclusivamente il datore di lavoro ed il mercato. Così come nel momento in cui presentiamo emendamenti abrogativi di questa norma, vogliano far riflettere sul fatto che l'Italia ha conosciuto bene e conosce nella sua esperienza di immigrazione cosa significhi essere lavoratore ospite; un'esperienza che ha visto negare diritti, disumana; non a caso la Chiesa italiana in particolare ha chiesto che sia modificato questo articolo. Insieme alla disumanità, vorrei sottolineare che si tratta anche di una norma che prescinde dall'interesse nazionale del nostro paese.
Infatti, il nostro paese, come emerge dal mercato del lavoro e come sostengono tutti i demografi, necessita di una componente di immigrazione stabile, qualificata


Pag. 103

ed integrata, mentre invece con questo articolo 6, insieme agli articoli 5 e 17, voi consentirete un'immigrazione precaria, dequalificata che contraddice le esigenze del nostro paese, oltre ad essere profondamente disumana. Per questo, il gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo esprime voto contrario in ordine a questo articolo e tutti i nostri emendamenti hanno infatti natura abrogativa. Nell'esprimere la nostra contrarietà, ci sentiamo forti delle opinioni che su questo punto specifico, oltre che sulle altre norme, sono state espresse dai sindacati, dalle associazioni, dalla Chiesa e dei datori di lavoro.
Ci auguriamo pertanto che anche voi possiate, una volta tanto, riflettere (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti perché il contingentamento dei tempi ci impedirà di votare i nostri specifici emendamenti. Questi tuttavia riproducono sostanzialmente gli emendamenti presentati dai colleghi del centrosinistra che noi voteremo.
La nostra contrarietà a questo articolo deriva da due ragioni: una di merito, più articolata, legata al fatto che si introducono norme tese a complicare la vita in primo luogo degli stranieri che chiedono di poter essere ospitati nel nostro paese, ma persino di coloro che vorrebbero offrire loro dei posti di lavoro. Aumentano i costi, si aggravano tutte le procedure burocratiche, si complica la vita per tutti.
L'altra ragione è legata ad un aspetto di principio su cui noi avevamo presentato un'eccezione di costituzionalità e riguarda il fatto che in questo articolo si istituisce il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Attraverso questo contratto si determina una discriminazione: il possesso di una determinata cittadinanza è assunto quale fattore discriminante della disciplina dei contratti individuali, perché si predispone per legge un tipo di rapporto contrattuale applicabile soltanto agli immigrati extracomunitari.
È del tutto evidente che la validità dei contratti è sottoposta a parametri che non esistono in nessun altro contesto, per quanto riguarda i cittadini e i lavoratori italiani, e che sono in contrasto con gli articoli della nostra Costituzione, in particolare con gli articoli 35,36,37, 38, 39 e 40, nonché con le convenzioni internazionali.
Per questa ragione, noi chiediamo anche, nei nostri emendamenti, la soppressione di questo articolo, tentando anche di apportare qualche correzione che speriamo possa essere accolta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ISABELLA BERTOLINI, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Landi di Chiavenna 6.13, mentre invita al ritiro degli emendamenti Landi di Chiavenna 6.12 e Zeller 6.28 e 6.29, sui quali altrimenti il parere è contrario. Il parere è invece contrario sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

ALFREDO MANTOVANO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 399
Maggioranza 200
Hanno votato
176
Hanno votato
no 223).


Pag. 104


Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 6.14, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 387
Votanti 386
Astenuti 1
Maggioranza 194
Hanno votato
168
Hanno votato
no 218).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 6.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 388
Votanti 387
Astenuti 1
Maggioranza 194
Hanno votato
169
Hanno votato
no 218).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Leoni 6.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Onorevole Giuseppe Drago, per chi sta votando?

GIUSEPPE DRAGO. Votavo per l'onorevole Volontè...

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè farà fatica, ma può votare da solo!

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 391
Votanti 389
Astenuti 2
Maggioranza 195
Hanno votato
174
Hanno votato
no 215).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Soda 6.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 400
Maggioranza 201
Hanno votato
174
Hanno votato
no 226).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Landi di Chiavenna 6.13.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lumia. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, anche l'emendamento Landi di Chiavenna 6.13 è collegato con una cosa che, più la leggo, più risulta strana. Non vorrei usare altre parole, ma vorrei che poi, insieme, la potessimo definire.
L'onorevole Turco ha spiegato bene, per quanto riguarda la lettera a), la difficoltà di definire la garanzia: quale soggetto deve fornire la garanzia? Si dice che la garanzia deve essere fornita - ma non si sa come, in quali termini, come deve essere regolamentata - «da parte del datore di lavoro». Poi si afferma una cosa a mio avviso abbastanza interessante: «di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore». Mi pare una cosa buona, giusta, perché il lavoratore immigrato deve avere giustamente un'adeguata sistemazione alloggiativa. Ma a questo punto state attenti ad una cosa che mi pare possa


Pag. 105

essere definita in termini abbastanza negativi: «sul quale» - lavoratore immigrato - «ricade il relativo onere». Pensate: il datore di lavoro deve garantire una casa, un appartamento. Lui, naturalmente, prima deve stabilire il prezzo di questo affitto e poi il lavoratore si deve far carico del prezzo dell'affitto stabilito dal datore di lavoro. Ricordate cosa si faceva nell'ottocento? Il datore di lavoro imponeva ai lavoratori di andare a comprare il cibo per alimentarsi negli spacci di cui era proprietario lui stesso. Guardate che questa cosa, a mio avviso, non solo è scandalosa, ma è ignobile!
Non si può stabilire per legge che, a priori, senza contrattare questo onere, questo di per sé vada a ricadere sulle spalle del lavoratore. Guardate che qui c'è un contenuto di ingiustizia così ignobile che dovrebbe farci riflettere tutti! Penso che, in questo caso, come per la questione dell'abuso, dovrebbe esserci un sussulto di dignità e di attenzione, nei confronti soprattutto di un soggetto debole come l'immigrato lavoratore, tale da farci rivedere questa posizione.
Quindi, chiedo al sottosegretario se può accettare una norma di questo tipo. Chiedo alla relatrice se sia d'accordo con una norma di questo tipo, che ha dell'incredibile. Relatrice, vorrei che la commentasse e la definisse lei, come ritiene questa norma che fa gravare sul lavoratore immigrato l'onere del pagamento dell'affitto con il prezzo stabilito dal datore di lavoro. Mi dica lei che norma è mai questa!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è presente in tribuna l'ex Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, Helmut Kohl. A lui vogliamo rivolgere un grande saluto a nome della Camera dei deputati (Vivi e generali applausi - L'Assemblea e i membri del Governo si levano in piedi).
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Landi di Chiavenna 6.13, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 421
Votanti 419
Astenuti 2
Maggioranza 210
Hanno votato
231
Hanno votato
no 188).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Rizzo 6.21.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bellillo. Ne ha facoltà.

KATIA BELLILLO. Signor Presidente, con l'emendamento al nostro esame vorremmo limitare gli effetti, già molto penalizzanti, dell'articolo 6. Esso disciplina il cosiddetto contratto di soggiorno per lavoro subordinato, stipulato fra un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, ed un cittadino straniero.
La stipula del contratto di soggiorno è indispensabile per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno. Anche la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello rilasciato per motivi di lavoro viene subordinata alla stipulazione del contratto di soggiorno. Il datore di lavoro, dunque, deve corredare la domanda, oltre che con la documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa, anche con una proposta di contratto di soggiorno, specificando le relative condizioni, naturalmente compreso l'impegno al pagamento, da parte dello stesso da datore di lavoro, delle spese di ritorno dello straniero nel paese d'origine. Credo, cari colleghi, che si tratti di una delle misure più strumentali e - permettetemi di aggiungere - propagandistiche della Casa delle libertà. Mi chiedo quali libertà. Probabilmente, si tratta dei privilegi di pochi e non delle libertà di tutti, come si evince da questo provvedimento.
Vi chiedo quale datore assumerà un lavoratore che non conosce. Con tali misure - lo sostengo con forza, occorre che tutti lo sappiano - si incentiverà l'immigrazione


Pag. 106

clandestina. Forse, il vero scopo di questo provvedimento è proprio quello di avere lavoratori clandestini da poter sfruttare a piacimento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 17,40)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzo 6.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 418
Votanti 417
Astenuti 1
Maggioranza 209
Hanno votato
188
Hanno votato
no 229).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Turco 6.7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, vorrei esprimere la mia opinione sull'emendamento al nostro esame, in particolare, e sull'articolo 6, in generale. Lo farò brevemente, poiché, sia la collega Turco sia gli altri colleghi prima di lei, hanno ben spiegato il significato - a nostro avviso assai negativo - dell'intero articolo 6, ed in particolare delle lettere a) e b).
L'articolo 6, istituendo il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e rendendo obbligatorio il contratto di soggiorno per poter avere il permesso di soggiorno, vanifica sostanzialmente la portata di questo provvedimento sotto il profilo della regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari e quindi della sacrosanta lotta contro l'immigrazione clandestina.
Dal combinato disposto del contratto di soggiorno, di cui all'articolo 6, precondizione per il permesso di soggiorno, e delle condizioni previste alla lettera a), che così come modificata dall'emendamento Landi di Chiavenna 6.13, da poco approvato (la nuova formulazione della lettera a) recita: la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), si evince che, se non ricorre questa precondizione, nei termini di cui all'emendamento ancora più restrittivo, approvato, poco fa, dalla maggioranza, e se non vi è, come è stabilito dalla lettera b) dell'articolo 6, l'impegno al pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio del rientro del lavoratore nel paese di provenienza, non è consentito rilasciare il permesso di soggiorno connesso contratto di lavoro.
Al solo enunciare le menzionate condizioni, appare chiaro - come, del resto, è apparso chiaro alle organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato e del commercio ascoltate in Commissione (alcune al Senato, altre qui alla Camera), le quali, nessuna esclusa, hanno contestato tale normativa - che con queste disposizioni viene sostanzialmente vanificata la possibilità di regolarizzazione del lavoro extracomunitario in Italia, si accresce la precarizzazione e, di conseguenza, non solo si incentiva, in modo assai grave, l'immigrazione clandestina o la permanenza in clandestinità nel nostro paese, ma si sospingono anche gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti e le piccole imprese ad utilizzare sempre di più il lavoro nero, anziché il lavoro regolare!
Eterogenesi perversa dei fini di questo disegno di legge: mentre si proclama, Urbi et orbi, che il disegno di legge deve mettere fine alla clandestinità e deve assicurare la regolarizzazione del lavoro (in precedenza) clandestino, con questa norma si pongono le premesse per un'ulteriore clandestinizzazione, in alcuni casi persino del lavoro che, forse, era già regolare o regolarizzato!


Pag. 107

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, questo emendamento ci fornisce un'ulteriore conferma che questo disegno di legge ignora del tutto la lotta all'immigrazione clandestina, mentre si accanisce contro i lavoratori regolarmente soggiornanti nel nostro paese.
Si prevede che il datore di lavoro debba fornire la disponibilità di un alloggio che, per effetto dell'approvazione dell'emendamento Landi di Chiavenna 6.13, deve rientrare nei parametri minimi dell'edilizia residenziale pubblica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo problema l'abbiamo già conosciuto ed affrontato e ci siamo resi conto che, ogni qual volta abbiamo ritenuto di fare del bene specificando in maniera così netta le caratteristiche da osservare, di fatto, l'operazione si rivelava assai negativa e contraria. Noi abbiamo indicato nel regolamento alla legge Turco-Napolitano che dovesse essere garantita un'idonea sistemazione alloggiativa; ma la previsione che l'alloggio debba essere conforme ai parametri minimi dell'edilizia residenziale pubblica mi pare spropositata. Per rendere l'idea, vi chiedo: se un operaio ad alta specializzazione viene accolto in un albergo a cinque stelle, gli verrà per caso rifiutato il permesso di soggiorno? Questo è il paradosso in cui state incorrendo!
Vi sembra normale alterare i rapporti contrattuali di lavoro introducendo a carico del datore di lavoro un onere aggiuntivo? Se occuperà un italiano, il datore di lavoro dovrà pagare il salario; se occuperà uno straniero, dovrà pagare il salario ed anche il biglietto aereo per il ritorno del lavoratore nel paese di origine. Questa è un'incongruenza assoluta, che altera le dinamiche del lavoro e che non fa altro che accanirsi nei confronti del sistema delle imprese, che ha bisogno di questi lavoratori! Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. A lei!
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turco 6.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 420
Maggioranza 211
Hanno votato
182
Hanno votato
no 238).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Soda 6.5 e Zeller 6.23, non accettati dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 421
Maggioranza 211
Hanno votato
184
Hanno votato
no 237).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Landi di Chiavenna 6.12.
Chiedo al presentatore se intenda accedere all'invito a ritirarlo.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Sì, signor Presidente, lo ritiro e chiedo di parlare per illustrarne le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, la finalità e la ratio del mio emendamento 6.12, che dichiaro di ritirare, sono ben chiare (e mi auguro che il Governo possa rimediare in sede regolamentare).


Pag. 108


La dizione dell'articolo 6, che fa riferimento al semplice impegno al pagamento da parte del datore di lavoro, mi sembra molto generica e, fra le altre cose, espone il primo datore di lavoro all'obbligo di rilasciare questo impegno.
Non si capisce se questo impegno sarà una garanzia fideiussoria, una garanzia bancaria o una semplice dichiarazione (in tale ultima ipotesi, quindi, con effetti francamente molto limitati e relativi). Formulo evidentemente l'auspicio che il Governo - cui mi rivolgo a tale riguardo - possa, in sede regolamentare, migliorare e rendere, forse, anche più intelligibile l'intervento. Infatti, per fare un esempio molto pratico, nel testo si prevede che il primo datore di lavoro - nel momento in cui stipula il contratto di soggiorno - debba impegnarsi per il pagamento, appunto da parte del datore di lavoro, di queste spese. Ma noi sappiamo che molti prestatori d'opera extracomunitari hanno, per fortuna, una buona mobilità sul territorio. Quindi, mi chiedo a tale punto, per quale motivo il primo datore di lavoro dovrebbe impegnarsi all'atto della stipula del contratto e l'ultimo datore di lavoro, invece, non avrebbe alcun tipo di impegno. Alla correzione di ciò era volto il mio emendamento, che prevedeva una trattenuta sulla busta paga del lavoratore del 3 per cento fino all'accantonamento complessivo del costo del biglietto di rientro. Il Governo esprime una valutazione difforme; ritiro, dunque, l'emendamento ma invito, ovviamente, il Governo a migliorare la dizione e la formulazione della lettera b) perché così come è impostata mi sembra sia una mera petizione di principio e che non ottenga il risultato che ci vogliamo prefiggere; rendere effettivamente operativo dal punto di vista economico-patrimoniale il rientro del prestatore d'opera al momento in cui si esaurisce il contratto di lavoro. Quindi, a tale punto, lo ritiro ma invito il Governo a trovare una soluzione in sede regolamentare che renda più intellegibile tale tipo di provvedimento. (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PIERLUIGI MANTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

PIERLUIGI MANTINI. Intervengo per far mio l'emendamento Landi di Chiavenna 6.12.

PRESIDENTE. Per farlo proprio, onorevole, è necessaria la volontà espressa di un capogruppo o di un delegato del capogruppo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Soda 6.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 422
Maggioranza 212
Hanno votato
188
Hanno votato
no 234).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Soda 6.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 414
Maggioranza 208
Hanno votato
184
Hanno votato
no 230).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boato 6.27.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, l'emendamento che votiamo adesso è finalizzato


Pag. 109

a sopprimere il comma 3 dell'articolo; tale comma prevede che le previsioni recate dai commi precedenti siano condizionanti per la possibilità che il contratto di soggiorno venga stipulato e vi sia, quindi, anche, il permesso di soggiorno. Ora, con l'intervento svolto poco fa dal collega Landi - svolto con garbo, anche perché fa parte della maggioranza, appartiene allo stesso partito del sottosegretario - si è spiegato, in sostanza, a quest'Assemblea che è inconcepibile quanto è stato inserito nella lettera b) del comma 1. Lo ha detto - devo darne atto al collega Landi - ragionando su quello che sarà il modo concreto in cui opererà la disposizione, là dove possa operare, perché - ripeto - entrare in questi meccanismi particolari della legge sarà sempre più difficile e, invece, sarà sempre più probabile la clandestinità. Il collega Landi ha lealmente spiegato che si mette in carico al primo datore di lavoro il pagamento del rientro futuro dell'eventuale immigrato nel paese di origine che potrebbe avvenire anni dopo, quando è già passato attraverso altri datori di lavoro e via dicendo.
È un meccanismo perverso, e quando si fanno delle leggi con dei meccanismi perversi, che tutte le organizzazioni imprenditoriali e di categoria hanno tempestivamente denunciato nelle settimane, nei mesi e anche nei giorni scorsi, si realizza uno degli effetti criminogeni della legge; nel senso che - i giuristi sanno bene il termine criminogeno cosa vuol dire - si inseriscono nella legge delle norme che hanno un effetto controproducente e che invece di combattere il crimine lo incentivano. Questo è ciò che potrà accadere con questo provvedimento, anche se più che di crimine parlerei d'illegalità, di clandestinità. Con queste norme così rigide, così pesanti, si incentiveranno i comportamenti volti ad evitare di incorrere nei meccanismi di questo provvedimento e, ovviamente, si cercheranno strade alternative, che saranno quelle del lavoro nero e del lavoro illegale. Guardate che questo verrà messo in atto non tanto - o non soltanto - dal lavoratore, ma, con questo articolo, soprattutto dal datore di lavoro. Sarà il datore di lavoro che sarà spinto a non incorrere nelle sanzioni o nelle previsioni di questo provvedimento. Per questo, invitiamo a votare a favore di questo emendamento e, poiché non voglio prendere la parola troppo frequentemente, annuncio anche un voto negativo sull'intero articolo 6, invitando l'Assemblea a votare nello stesso modo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boato 6.27, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 411
Maggioranza 206
Hanno votato
179
Hanno votato
no 232).

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro degli emendamenti Zeller 6.28 e 6.29.

SIEGFRIED BRUGGER. No, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zeller 6.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 407
Maggioranza 204
Hanno votato
182
Hanno votato
no 225).


Pag. 110


Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Zeller 6.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 417
Maggioranza 209
Hanno votato
181
Hanno votato
no 236).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfiero Grandi. Ne ha facoltà.

ALFIERO GRANDI. Signor Presidente, l'onorevole Turco nell'intervento che ha svolto sull'articolo e sul complesso degli emendamenti, oltre ad aver manifestato un dissenso politico, aveva chiesto anche dei chiarimenti. Ovviamente, alla fine della discussione possiamo constatare che la maggioranza - relatore e Governo - hanno ritenuto che questi emendamenti non ci dovessero essere. E questa è una prima ragione di voto negativo. Ma c'è una seconda ragione, di natura tecnica. Vorrei pregare l'onorevole Mantovano, che vedo impegnato al telefono, di ascoltare un attimo (so che in genere è persona molto attenta). Questa mattina, nel rispondere, ad un certo punto ha fatto riferimento ad una direttiva europea. Ora, grazie anche agli uffici, mi sono procurato la direttiva ed ho scoperto che non di direttiva si tratta, ma di proposta di direttiva. Quindi, in primo luogo, non siamo di fronte a norme cogenti di natura europea, poi, se andiamo a vedere bene, l'articolo 2 della bozza di direttiva, alla lettera d), parla di permesso di soggiorno - lavoratore subordinato; cioè, in sostanza, cosa vuol dire?
Anche chi ha redatto questo documento a nome dell'Unione europea (il gruppo di lavoro tecnico per capirci) non ha parlato, come si dice nell'articolo 6, di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, che è tutto un altro ragionamento, qui semplicemente vengono legati insieme due aspetti: il permesso di soggiorno ed il carattere di lavoratore subordinato lasciando, evidentemente, alle leggi nazionali la soluzione del problema in termini più propri.
Il terzo elemento di valutazione contraria riguarda però la sostanza di questo articolo che, come ha già detto il collega Sinisi prima, è, innanzitutto, un accanimento nei confronti di chi lavora. È stato detto che occorre frenare l'immigrazione clandestina ed occorre evitare problemi dal punto di vista della legalità, ma la verità è che in questo modo si complica, e non poco, la vita ai lavoratori stranieri che vengono in Italia e per di più ci vengono sulla base di una prospettiva di lavoro. A questi lavoratori viene, in sostanza, proposto di essere lavoratori di altra natura e aveva ragione chi diceva, nel corso della discussione, che, in questo modo, si aggiunge una ulteriore fattispecie di contratto di lavoro che crea, per coloro che dovrebbero venire nel nostro paese ed essere oggetto, semmai, di una politica di integrazione, al contrario, una discriminazione. Questo è molto grave perché se qualcuno pensa, con reti, barriere o non so cos'altro, di bloccare, effettivamente, l'immigrazione clandestina, fa un colossale errore e raccoglierà la tempesta che ha seminato col vento di molte di queste norme. Se, invece, si vuole, effettivamente, regolamentare la situazione dobbiamo evitare che al lavoratore straniero che venga in Italia sia applicato non solo questo articolo 6 ma anche l'articolo 7 (che riguarda i lavoratori stagionali e su cui, oggi, i giornali si diffondono ampiamente perché sono successe - potremmo dire così visto che parliamo di lavoratori stranieri - cose turche) a fronte del fatto che sono state respinte le richieste delle regioni che hanno bisogno di questi lavoratori.
Per questi lavoratori viene creato un contratto di natura speciale, diverso dagli altri che, per di più, li fa soggiacere, sostanzialmente, al ricatto del datore di


Pag. 111

lavoro creando una condizione che è politicamente ed eticamente inaccettabile, perciò non possiamo che votare contro.
Ecco la ragione per cui su questo articolo ci sono dissensi sul comportamento della maggioranza; non ci sono le risposte; ci sono dissensi sul merito delle norme perché non c'è nulla, oggi, in Europa, che ci obblighi ad approvare una norma di questo tipo e c'è dissenso nei confronti dell'ispirazione di questa norma che crea due tipi di lavoratori e due tipi di contratto aggiungendo una fattispecie di serie B a quella che, già oggi, è la tanto difficile condizioni dei lavoratori subordinati (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Detomas. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE DETOMAS. Signor Presidente, non posso che condividere le considerazioni dell'onorevole Grandi ma accanto a queste voglio aggiungere anche le difficoltà, per chi ha bisogno di manodopera straniera, create dagli oneri cui andrà incontro chi ha la necessità di rivolgersi a questo tipo di mercato del lavoro per risolvere problemi di produttività e di prospettive economiche della propria azienda. Accanto a quelle, sicuramente importanti ed evidentemente predominanti, considerazioni svolte dall'onorevole Grandi volevo, dunque, sottolineare anche queste difficoltà che, sicuramente, creeranno problemi al rilancio della nostra economia perché, naturalmente, la manodopera rappresenta una risorsa fondamentale per il progresso economico del nostro paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, noi voteremo contro l'articolo 6. Abbiamo già accennato ad alcune ragioni. Troviamo stravagante, per usare un termine cortese ed eufemistico, l'introduzione di un contratto di soggiorno, trentaduesima fattispecie dei contratti di lavoro atipici, secondo la stima ISTAT; troviamo più che ipocrita, frutto di una concezione di tipo coloniale, l'idea delle garanzie della sistemazione alloggiativa secondo i criteri del datore di lavoro; troviamo rispondente ad una concezione di padroni del mondo, l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il ritorno del lavoratore nel paese di provenienza.
Vogliamo sottolineare come coloro che hanno redatto questo disegno di legge e coloro che lo sostengono intendano invece far apparire tali misure - che per questo vanno fortemente demistificate - come una sorta di generosa concessione, di assicurazione delle condizioni di lavoro, mentre esse equivalgono all'esatto contrario.
La situazione del mercato del lavoro, naturalmente, è molto più avanzata rispetto al presente disegno di legge. Ho ricordato più di una volta, ed altrettanto hanno fatto altri colleghi e colleghe, come nelle zone dove le forze politiche che sostengono questo disegno di legge traggono la loro maggiore forza, la società civile sia molto più avanti rispetto a tale norma e, appunto, rispetto a coloro che la appoggiano.
Non è una notizia statistica, ma ricordo un articolo comparso sul massimo quotidiano italiano un anno fa, in cui erano riportate alcune considerazioni sui dati relativi all'accensione dei contratti di lavoro (quindi parlo di contratti di lavoro regolari) nella provincia di Vicenza: nel trimestre considerato, risultava che la maggioranza di tali contratti era stata stipulata con lavoratori extracomunitari e che pure nello stesso periodo e nella stessa provincia la maggioranza dei nati non era figlia di cittadini comunitari. Dunque, ci troviamo di fronte ad una società che, pure con molta fatica e con molte difficoltà, soprattutto per chi viene da fuori, si trasforma. Lo fa a prezzo di uno sfruttamento subito, di un'alienazione dal lavoro, di un'ostilità patita, però si trasforma, allo stesso modo con cui si trasformò, in fondo,


Pag. 112

la società urbana torinese quando l'immigrazione dal sud d'Italia era assai ingente, e così come si sono trasformati altri paesi che hanno accolto - ricordo che l'Italia ha esportato 60 milioni di suoi cittadini all'estero, al punto che abbiamo una doppia nazione nel globo terrestre - i nostri lavoratori, i nostri cittadini, le nostre persone (perché innanzitutto sono persone, prima di diventare, di qualificarsi come lavoratori).
In questo caso siamo di fronte ad un articolo che dimostra il carattere ipocrita di questo disegno di legge, la sua radice xenofoba e punitiva, la sua lontananza dai meccanismi reali della vita economica e civile, la sua ostilità nei confronti dei diritti dei lavoratori e delle persone e, naturalmente, la sua assoluta incapacità di affrontare il grande tema che, nel nuovo millennio, si apre per tutti, quello di un diritto di cittadinanza senza frontiere, che è anche legato, naturalmente, a quei processi di globalizzazione che vanno sottratti alla volontà capitalistica e restituiti alla libera circolazione delle persone, da qualunque parte provengano, all'interno di questo paese chiamato terra.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, siccome vi è stata un'omissione nell'approvazione di un emendamento, le chiedo cortesemente, prima di votare l'articolo 6, di sospendere per dieci minuti la seduta, in modo che si possa riformulare anche l'emendamento riferito all'articolo 5. In tal modo, alla ripresa della seduta potremmo votare il nuovo emendamento all'articolo 5, lo stesso articolo, nonché una proposta emendativa che la Commissione si appresta ad esaminare e, successivamente, l'articolo 6.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, ritengo senz'altro che si possa accogliere la proposta avanzata dal presidente Bruno.
Sospendo pertanto brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,10, è ripresa alle 18,25.

PRESIDENTE. Presidente Bruno, vuole comunicarci, per favore, l'esito della riunione della Commissione?

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, la Commissione ha ritenuto di formulare gli ulteriori emendamenti 5.200 e 6.50, il primo riferito all'articolo 5 ed il secondo all'articolo 6. Pertanto, se verrà posto in votazione l'emendamento riferito all'articolo 6, poi si potrà votare l'articolo 6. Parimenti, dopo aver posto in votazione l'emendamento riferito all'articolo 5, si potrà passare alla votazione di quest'ultimo; dopodiché, si potrà riprendere con l'esame dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Credo, però, che si debba consentire ai colleghi di conoscere il contenuto degli emendamenti.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Forse, è sufficiente che lei ne dia lettura.

PRESIDENTE. Vorrei, però, concedere tempo ai colleghi che intendano esaminare gli emendamenti per presentare eventuali subemendamenti. Essendovi questa espressa richiesta, credo si debba accantonare l'esame dell'articolo 6 e distribuire il testo degli emendamenti; nel frattempo possiamo passare all'esame dell'articolo 7.
Credo che sia sufficiente mezz'ora di tempo per l'esame dei suddetti emendamenti; poi ci consulteremo per fissare i termini finali.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Eventualmente, qualora ve


Pag. 113

ne fosse la necessità da parte dei colleghi, si potrebbe fissare alle ore 20 il termine per la presentazione dei subemendamenti, come è accaduto in altre occasioni.

PRESIDENTE. Prendo atto che non vi sono obiezioni e, pertanto, accantoniamo l'ulteriore esame dell'articolo 6 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Back Index Forward