Allegato A
Seduta n. 149 del 29/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 11)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.


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3-quinquies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,»;
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Sopprimerlo.
* 11. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 11. 34. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 11. 48. Bellillo, Sinisi, Leoni, Buemi, Boato, Squeglia.

Sopprimerlo.
* 11. 49. Mascia, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - 1. A1l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate quando il reato è commesso:
a) esponendo la persona a trattamento inumano o degradante;
b) esponendo la persona a pericolo per la sua vita o la sua incolumità.
3-ter. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono aggiunte


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le seguenti: »nonché all'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
** 11. 2. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - 1. A1l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate quando il reato è commesso:
a) esponendo la persona a trattamento inumano o degradante;
b) esponendo la persona a pericolo per la sua vita o la sua incolumità.
3-ter. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "nonché all'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».
** 11. 50. Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. - 1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il fatto riguarda persone destinate alla prostituzione e allo sfruttamento di essa, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di venticinquemila euro per ogni straniero di cui è stata favorita la permanenza in violazione del presente testo unico. In questo caso è sempre disposto l'arresto in flagranza»;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il comandante del settore abbia dato, senza indugio, ove possibile, segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera».
11. 30. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 11. 3. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 11. 35. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 11. 51. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
* 11. 52. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
** 11. 5. Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
** 11. 53. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 11. 18. Sinisi, Bellillo, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 11. 6. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 11. 36. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 11. 54. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto.»

Conseguentemente, alla lettera c):
sopprimere il capoverso 3-bis;
capoverso 3-quater, sostituire le parole: ai commi 3-bis e 3-ter con le seguenti: al comma 3-ter;
capoverso 3-quinquies, sostituire le parole: commi 3, 3-bis e 3-ter con le seguenti: commi 3 e 3-ter.
** 11. 8. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento a qualsiasi titolo, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto.»

Conseguentemente, alla lettera c):
sopprimere il capoverso 3-bis;
capoverso 3-quater, sostituire le parole: ai commi 3-bis e 3-ter con le seguenti: al comma 3-ter;
capoverso 3-quinquies, sostituire le parole: commi 3, 3-bis e 3-ter con le seguenti: commi 3 e 3-ter.
** 11. 19. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: anche indiretto.
11. 20. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 11. 10. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 11. 21. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.


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Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 11. 37. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera a), dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti: o il soggiorno.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
alla lettera
b), dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti: o il soggiorno;

alla lettera
c), dopo le parole: l'ingresso aggiungere le seguenti: o il soggiorno.
11. 11. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera a), dopo la parola: permanenza aggiungere la seguente: illegale.
11. 60. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, lettera c), dopo la parola: permanenza aggiungere la seguente: illegale.
11. 61. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Chi, consapevolmente, trae ingiusto profitto dalla condizione in stato di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versi lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 5.164,57 a 15.493,71 euro.
11. 31. Landi di Chiavenna, Quartiani.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-quater.
11. 58. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-quater, sostituire le parole: , diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale con le seguenti: generiche di cui all'articolo 62-bis del codice penale.
11. 22. Sinisi.

All'articolo 11, comma 1 lettera c), dopo il comma 3-quater, inserire il seguente:
3-quater.1. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite sino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
11. 80. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-quinquies.
11. 59. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-quinquies.1. La mancata esibizione di un documento di identificazione a richiesta di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni costituisce a tutti gli effetti reato ai sensi dell'articolo 651 del codice penale.
11. 32. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che abbiano notizia, anche per indizio, della presenza in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi


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abitazione di stranieri in posizione irregolare con le norme di soggiorno nello Stato, procedono a perquisizione. Della perquisizione è redatto apposito verbale che deve essere trasmesso entro le successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che ne dispone la convalida entro le successive quarantotto ore.
11. 33. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-quinquies, aggiungere il seguente:
3-sexies. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza hanno l'obbligo di identificare e verificare i requisiti di soggiorno nel territorio dello Stato di tutti gli stranieri che svolgono attività le quali, in relazione alle modalità o al luogo di svolgimento, inducono negli ufficiali od agenti un ragionevole sospetto circa l'irregolarità del soggiorno degli stranieri medesimi. In particolare, tale obbligo sussiste nei confronti dei soggetti che esercitano attività di:
a) accattonaggio;
b) prestazione di lavori manuali e/o commercio di beni in luogo pubblico diverso dai locali e spazi appositamente predisposti e comunque autorizzati;
c) prostituzione;
d) contrabbando.
11. 47. Rivolta.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 11. 12. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 11. 13. Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 11. 23. Sinisi, Bellillo, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 11. 38. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-bis.
11. 39. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sopprimere le parole o nella zona contigua.
11. 24. Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: nel trasporto illecito di migranti con le seguenti: in attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato di cui al comma 3.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: un traffico di migranti con le seguenti: attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato.
11. 15. Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sopprimere la parola: fermarla,
11. 40. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: un traffico di migranti con le parole: un traffico di essere umani.
11. 25. Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, sostituire le parole: sequestrarla con le seguenti: sottoporla a sequestro, da convalidarsi nelle successive ventiquattro ore da parte dell'autorità giudiziaria,
11. 14. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai cittadini extracomunitari trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
* 11. 41. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai cittadini extracomunitari trasportati illecitamente si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
* 11. 16. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-ter.
11. 42. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-ter, aggiungere, in fine, le parole: qualora i mezzi impiegati siano proporzionati rispetto all'attività che sono chiamati a compiere.
11. 26. Sinisi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quater.
* 11. 27. Sinisi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quater.
* 11. 43. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-quater, sopprimere le parole: la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero.
11. 17. Turco, Leoni, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-quinquies.
11. 44. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-quinquies, sostituire le parole: intervento delle navi della marina militare nonché quelle di accordo con le attività svolte dalle altre unità navali con le seguenti: accordo operativo e informativo delle navi della Marina militare con le attività svolte dalle altre unità navali.
11. 28. Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
11. 45. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 9-sexies.
11. 46. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-sexies, sostituire le parole: di cui ai commi 9-bis e 9-quater con le seguenti: concernenti i controlli in mare.
11. 29. Sinisi.


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Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 12-bis. (Accertamento dell'identità personale o della nazionalità). - 1. Se vi è ragionevole dubbio sull'identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla documentazione esistente, è comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al casellario giudiziale e all'autorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta l'identità della persona condannata è comunicata all'ufficio dello Stato civile per il conseguenti rettifiche.
Art. 12-ter. (Operazioni simulate). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-quater. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro). - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
* 11. 01. Sinisi, Bellillo, Buemi, Leoni, Boato, Squeglia.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. - 1. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 12-bis. (Accertamento dell'identità personale o della nazionalità). - 1. Se vi è ragionevole dubbio sull'identità personale o sulla nazionalità dell'imputato, anche ai fini degli articoli 133 e 164 del codice penale, il giudice dispone gli accertamenti anche a mezzo della polizia giudiziaria. L'esito degli stessi, se difforme dalla documentazione esistente, è comunicato dalla stessa polizia giudiziaria al


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casellario giudiziale e all'autorità competente per il rilascio dei documenti di identità. La sentenza che accerta l'identità della persona condannata è comunicata all'ufficio dello Stato civile per il conseguenti rettifiche.
Art. 12-ter. (Operazioni simulate). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti indicati nel presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle operazioni specificamente disposte e nei limiti delle autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori di acquisire elementi di prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle attività criminose dirette a favorire l'immigrazione clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte, anche ai fini del coordinamento, d'intesa con il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, per il personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di competenza, dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12-quater. (Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro). - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo 12-ter, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per indagini al quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei citati provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
* 11. 02. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.