Allegato A
Seduta n. 149 del 29/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 12)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Espulsione amministrativa).

1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa


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fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'arti-colo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente decreto»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato


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anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché, ove necessario, da un interprete»;
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con rito direttissimo»;
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Espulsione amministrativa).

Sopprimerlo.
* 12. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 12. 74. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 12. 110. Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Sopprimerlo.
* 12. 111. Mascia, Pisapia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - 1. All'articolo 13 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «L'espulsione è disposta dal prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione»;


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b) al comma 4, alinea, dopo le parole: «è eseguita dal questore» sono aggiunte le seguenti: «, previa convalida dell'autorità giudiziaria,»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il questore adotta la misura di cui all'articolo 14, comma 1, a carico dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto periodo che lo straniero medesimo si sottragga all'esenzione del provvedimento.»;
d) il comma 14 è sostituito dal seguente: «Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il giudice o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato. Il regolamento di attuazione del presente testo unico stabilisce le modalità per la cancellazione immediata, allo scadere di detto periodo, della segnalazione finalizzata alla non ammissione dello straniero dagli archivi del Sistema di Informazione Schengen, di cui al Titolo IV della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388»;
e) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: «15-bis. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie di comprovata affidabilità, predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo».
12. 3. Soda, Leoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - 1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali» sono aggiunte le seguenti: «valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati nei procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa»;

b)
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Qualora venga applicata allo straniero una misura cautelare, il giudice, con il provvedimento che decide sulla revoca o sulla estinzione, a qualsiasi titolo, della misura stessa, contestualmente dispone in ordine al rilascio dei nulla osta all'espulsione, secondo quanto previsto dal comma 3. Se l'espulsione non può essere immediatamente eseguita, il questore può adottare la misura di cui al comma 1.
3-ter. Il giudice che ha concesso il nulla osta alla espulsione, acquisita la prova dell'avvenuta esecuzione della stessa, dispone la sospensione del procedimento penale. Il relativo procedimento rimane sospeso per il termine di cinque anni. Decorso il termine, i reati per cui si procede vengono dichiarati estinti. Con il medesimo provvedimento il giudice dispone la confisca di quanto in sequestro ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Se lo straniero nei confronti del quale il procedimento penale è stato sospeso rientra illegalmente nel territorio dello stato prima dello scadere del termine di cinque anni, il giudice dispone la revoca del provvedimento di sospensione.
3-quater. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura


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penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico.»
* 12. 2. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - 1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali» sono aggiunte le seguenti: «valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati nei procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa»;

b)
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Qualora venga applicata allo straniero una misura cautelare, il giudice, con il provvedimento che decide sulla revoca o sulla estinzione, a qualsiasi titolo, della misura stessa, contestualmente dispone in ordine al rilascio dei nulla osta all'espulsione, secondo quanto previsto dal comma 3. Se l'espulsione non può essere immediatamente eseguita, il questore può adottare la misura di cui al comma 1.
3-ter. Il giudice che ha concesso il nulla osta alla espulsione, acquisita la prova dell'avvenuta esecuzione della stessa, dispone la sospensione del procedimento penale. Il relativo procedimento rimane sospeso per il termine di cinque anni. Decorso il termine, i reati per cui si procede vengono dichiarati estinti. Con il medesimo provvedimento il giudice dispone la confisca di quanto in sequestro ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale. Se lo straniero nei confronti del quale il procedimento penale è stato sospeso rientra illegalmente nel territorio dello stato prima dello scadere del termine di cinque anni, il giudice dispone la revoca del provvedimento di sospensione.
3-quater. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo unico.»
* 12. 69. Sinisi, Boato, Leoni, Buemi, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. - 1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, comma 7, le parole da: «e ad una traduzione» fino alla fine del comma sono soppresse.
12. 4. Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
01a) al comma 1, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse.
02a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'espulsione dello straniero può essere disposta dal prefetto al di fuori dei casi indicati nel comma 2 per motivi di ordine pubblico o di minaccia alla sicurezza dei cittadini».
12. 138. Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
01a) al comma 2, alinea, le parole: «L'espulsione è disposta dal prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione».
02a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici


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giorni. In questo caso, il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.
2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere 01a) e 02a), si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
* 12. 67. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
01a) Al comma 2, alinea, le parole: «L'espulsione è disposta dal prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione».
02a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.
2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettere 01a) e 02a), si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
* 12. 112. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
01a) al comma 2, alinea, le parole: «L'espulsione è disposta dal prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione».
02a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di


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espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 dell'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.
2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi per un positivo reinserimento in patria degli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei provvedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ricavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo unico».
12. 109. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a)
al comma 2, alinea, le parole: «L'espulsione è disposta dal prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione».
* 12. 6. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a)
al comma 2, alinea, le parole: «L'espulsione è disposta dal prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «Il prefetto può disporre l'espulsione».
* 12. 113. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a)
al comma 2, alinea, la parola: «prefetto» è sostituita dalla seguente: «questore».
12. 7. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «territorio dello Stato» sono aggiunte le seguenti «privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità o».
12. 137. Di Luca, Saponara, Schmidt.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6, 9 dell'articolo 5 o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.«
* 12. 9. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non rilevi la necessità di adottare un provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6, 9 dell'articolo 5 o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso il questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero. Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne dispone l'espulsione.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.«
* 12. 114. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 12. 10. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 12. 70. Sinisi, Bellillo, Boato, Leoni, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 12. 75. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il primo periodo.
12. 76. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: immediatamente esecutivo fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:
Il decreto è comunicato, entro ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica e al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale sede della prefettura per la convalida. Il giudice provvede alla convalida o alla revoca nelle successive quarantotto ore, previa audizione dell'interessato, cui è garantita comunque l'assistenza del difensore. Il decreto convalidato è immediatamente esecutivo.
12. 11. Soda.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: immediatamente esecutivo fino alla fine del periodo.
12. 12. Turco, Leoni, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: immediatamente con la seguente: provvisoriamente.
12. 136. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quando lo straniero è testimone o parte offesa in un procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria competente.
12. 140. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quando lo straniero è testimone in un procedimento penale, il questore, prima di


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eseguire l'espulsione, richiede all'autorità giudiziaria competente il nulla osta, che può essere concesso solo dopo che è stata emessa sentenza di primo grado.
12. 142. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Quando lo straniero è testimone in un procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria competente. Se lo straniero è indicato dalla difesa, il nulla osta deve essere chiesto dal giudice competente.
12. 141. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quando lo straniero è parte offesa in un procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria competente.
12. 139. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Quando lo straniero è parte offesa in un procedimento penale, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede all'autorità giudiziaria il nulla osta, che può essere negato solo ove sussistano inderogabili esigenze di carattere processuale.
12. 115. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: sottoposto fino a: esigenze processuali con le seguenti: parte offesa o testimone in un procedimento penale e quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria; l'autorità giudiziaria comunica alla questura territorialmente competente la sussistenza di inderogabili esigenze processuali che ostino all'espulsione dello straniero.
12. 143. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: sottoposto fino a: esigenze processuali con le seguenti: parte offesa in un procedimento penale e quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si rova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria; l'autorità giudiziaria comunica alla questura territorialmente competente la sussistenza di inderogabili esigenze processuali che ostino all'espulsione dello straniero.
12. 144. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: in carcere.
12. 13. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: il questore fino a: esigenze processuali con le seguenti: l'autorità giudiziaria comunica alla questura territorialmente competente la sussistenza di inderogabili esigenze processuali che ostino all'espulsione dello straniero.
12. 14. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che aggiungere le seguenti: , sentito l'interessato,
* 12. 15. Turco, Soda, Leoni, Marone.


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Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che aggiungere le seguenti: , sentito l'interessato,
* 12. 77. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: negarlo solo fino alla fine del capoverso con le seguenti: negarlo: a) se l'indagato o l'imputato avvisato del provvedimento di espulsione chiede di essere interrogato o, nel caso in cui sia stato disposto il decreto di citazione a giudizio, chiede di essere sottoposto ad esame; b) se sussistono esigenze processuali relative all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa; c) se il fatto per cui si procede non appare manifestamente irrilevante in relazione alle modalità esecutive e alle conseguenze dannose o pericolose. Il nulla osta o il diniego devono essere motivati e il relativo provvedimento deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente. È sempre esclusa la concessione del nulla osta quando lo straniero assume la qualità di persona offesa dal reato.
12. 116. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole ricorra una delle ragioni con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.
12. 16. Leoni, Soda, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: valutate in relazione all'accertamento delle responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e nell'interesse della persona offesa.
12. 78. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, incluso il caso in cui l'offeso sia lo straniero stesso.
12. 17. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, la lettera a), capoverso, sopprimere il quinto periodo.
12. 79. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
* 12. 18. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
* 12. 71. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 12. 80. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-bis.
12. 81. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: il giudice, aggiungere le seguenti: , sentito l'interessato,
* 12. 21. Leoni, Soda, Turco, Marone.


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Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: , sentito l'interessato,
* 12. 82. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole da: rilascia il nulla osta fino a: una delle ragioni con le seguenti:, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'atto dell'ordinanza di cui all'articolo 391, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che ricorrano le esigenze processuali.
** 12. 20. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole da: rilascia il nulla osta fino a: una delle ragioni con le seguenti:, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'atto dell'ordinanza di cui all'articolo 391, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che ricorrano le esigenze processuali.
** 12. 117. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: in carcere.
12. 22. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: ricorra una delle ragioni con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.
* 12. 24. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: ricorra una delle ragioni con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.
* 12. 83. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: ricorra una delle ragioni con le seguenti: ricorrano le esigenze processuali.
* 12. 118. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-ter.
12. 84. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in carcere.
12. 135. Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: l'estinzione della misura, aggiungere le seguenti: sentito l'interessato,
* 12. 26. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: l'estinzione della misura, aggiungere le seguenti: sentito l'interessato,
* 12. 119. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione con le seguenti: , sentito


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l'interessato, rilascia il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione salvo che ricorrano le esigenze processuali.
** 12. 28. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione con le seguenti: , sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'esecuzione dell'espulsione salvo che ricorrano le esigenze processuali.
** 12. 120. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, ultimo periodo, sopprimere la parola: immediatamente.
12. 85. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-quater.
12. 86. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, primo periodo, sostituire le parole da: il giudice fino alla fine del capoverso con le seguenti: è sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.
* 12. 29. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, primo periodo, sostituire le parole da: il giudice fino alla fine del capoverso con le seguenti: è sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.
* 12. 121. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-quinquies.
** 12. 31. Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-quinquies.
** 12. 87. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quinquies, sopprimere il secondo periodo.
12. 88. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-sexies.
12. 89. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 12. 32. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 12. 33. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
* 12. 72. Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 12. 90. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
4. Il provvedimento amministrativo di espulsione è eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ad eccezione dei casi


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di cui al comma 5. In tutti i casi in cui un provvedimento amministrativo di espulsione deve essere eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera il questore presenta al giudice del tribunale del luogo in cui lo straniero si trova la richiesta scritta e motivata di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso e contestualmente, in attesa della decisione del giudice, se sussistono elementi concreti ed attuali che facciano ritenere che lo straniero possa rendersi irreperibile o comunque sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione, adotta nei confronti dello straniero stesso, che non sia già sottoposto a custodia cautelare in carcere, il provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 14. Quando sussista una delle cause ostative all'esecuzione materiale dell'accompagnamento indicate nel comma 1 dell'articolo 14, il questore invia contestualmente al giudice l'ulteriore richiesta motivata che, qualora autorizzi l'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso, disponga altresì il provvedimento di ulteriore trattenimento di costui per la durata massima indicata nell'articolo 14. Il questore con la richiesta invia al giudice procedente, non oltre le quarantotto ore dall'emanazione del trattenimento, anche il provvedimento di trattenimento consegnato allo straniero, il provvedimento amministrativo di espulsione e l'eventuale nulla osta all'espulsione concesso dall'autorità competente o la relativa richiesta presentata da più di quindici giorni, e contestualmente consegna allo straniero trattenuto copia di tale documentazione inviata al giudice e, qualora ne sia sprovvisto, provvede a nominare un difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 14. Il giudice entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, sentito l'interessato e il suo difensore, con unico decreto provvede a disporre, se sussistono i requisiti previsti dalla legge, nell'ordine, la convalida del trattenimento temporaneo disposto dal questore, l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera e il provvedimento di ulteriore trattenimento dello straniero per uno dei motivi e per i termini indicati nell'articolo 14. In ogni caso il giudice rigetta tali provvedimenti se non sussistono i presupposti previsti dalla legge per adottare il provvedimento amministrativo di espulsione o per la sua esecuzione con accompagnamento alla frontiera ovvero se lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo unico e in tali casi annulla il provvedimento di espulsione e dispone che il questore rilasci i titoli di soggiorno previsti dalle norme vigenti. La decisione del giudice è immediatamente esecutiva anche in pendenza di un ricorso per Cassazione ed è immediatamente comunicata anche per le vie brevi al competente questore, nonché, con la necessaria traduzione, all'interessato.
12. 34. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a)
è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b)
è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.»
* 12. 36. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:
«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a


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mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:

a)
è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b)
è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.»
* 12. 122. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, premettere i periodi: Il provvedimento di espulsione è sempre comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza all'autorità giudiziaria competente per territorio per la convalida entro le successive quarantotto ore. Se non interviene la convalida il provvedimento si intende revocato e privo di qualunque effetto. Nel caso in cui lo straniero espulso sia detenuto, l'autorità giudiziaria procedente provvede alla convalida.
12. 123. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: eseguita dal questore aggiungere le seguenti: , previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria,
** 12. 37. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: eseguita dal questore aggiungere le seguenti: , previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria,
** 12. 91. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole eseguita dal questore aggiungere le seguenti , previa convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
** 12. 124. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso a seguito del provvedimento di espulsione da eseguire con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, il questore trasmette copia degli atti al tribunale territorialmente competente, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice, ove ritenga sussistenti i presupposti, convalida il provvedimento del questore, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive.
12. 38. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 12. 40. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 12. 92. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
* 12. 125. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole sessanta giorni con le parole: trenta giorni.
12. 41. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: il rinnovo aggiungere le seguenti: ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.
* 12. 42. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo le parole: il rinnovo aggiungere le seguenti: ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.
* 12. 93. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: otto giorni.
12. 43. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
12. 94. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
12. 44. Turco, Soda, Leoni, Marone.

Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tali casi il questore dispone l'accompagnamento alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
12. 95. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, dopo la parola: prefetto aggiungere le seguenti: , tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo,
12. 96. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 12. 45. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 12. 97. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 12. 126. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
** 12. 46. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione è stato comunicato allo straniero.
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
** 12. 98. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: del


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provvedimento di espulsione con le seguenti: di comunicazione di espulsione allo straniero.
12. 128. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Il tribunale in composizione monocratica aggiungere le seguenti: , sentito l'interessato,
** 12. 48. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Il tribunale in composizione monocratica aggiungere le seguenti: , sentito l'interessato,
** 12. 127. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana.
12. 49. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito l'interessato nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
* 12. 50. Leoni, Turco, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera e), capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito l'interessato nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
* 12. 99. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Se lo straniero formula riserva di impugnazione in calce all'originale del provvedimento notificato, questo è immediatamente sospeso e può essere eseguito solo dopo la scadenza del termine di sessanta giorni. A tale scopo, in calce al provvedimento, il destinatario è avvisato di tale facoltà.
12. 129. Mascia, Pisapia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice il quale dichiara estinto il giudizio.
* 12. 51. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il decreto di espulsione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4, l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comunicato dall'autorità di pubblica sicurezza al giudice il quale dichiara estinto il giudizio.
* 12. 100. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
** 12. 52. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
** 12. 101. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1 sopprimere la lettera f).
** 12. 130. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 12. 55. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 12. 102. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 12. 131. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 13 con il seguente:
13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presentata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizzazione è rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno, se lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo, o dal competente magistrato di sorveglianza, se lo straniero era stato espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicurezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di espulsione violato è nuovamente eseguito dal questore con accompagnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4.
12. 56. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: da due mesi a sei mesi.
12. 57. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sostituire le parole: da sei mesi ad un anno con le seguenti: da tre mesi a sei mesi.
12. 103. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, la lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sopprimere le parole: ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
12. 104. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso 13-bis.
12. 105. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il trasgressore fino alla fine del capoverso con le seguenti: al trasgressore che commetta nuovamente un reato non colposo si applica sempre l'aumento di un terzo della pena.
12. 58. Turco, Leoni, Soda, Marone.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-bis, primo periodo, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da tre a sei anni.
12. 59. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera g), capoverso 13-ter, primo periodo, sostituire le parole: è consentito il fermo con le seguenti: si procede con l'arresto in flagranza.
12. 60. Landi di Chiavenna.


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Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 12. 62. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 12. 106. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 12. 132. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 12. 133. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso con il seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo massimo di cinque anni, salvo che il giudice o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato.»
12. 63. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso con il seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni, salvo che il giudice determini un termine più breve, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.»
12. 107. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: breve, in ogni caso non inferiore con le seguenti: ampio, non superiore comunque a.
12. 64. Soda, Leoni, Turco, Marone.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
* 12. 66. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
* 12. 108. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera h), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni.
* 12. 134. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.