Allegato A
Seduta n. 149 del 29/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Politiche migratorie).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un termine più breve».
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Politiche migratorie).

Sopprimerlo.
*3. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Sopprimerlo.
*3. 41. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Squeglia.

Sopprimerlo.
*3. 42. Mascia, Pisapia.

Sopprimerlo.
*3. 43. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti commissioni parlamentari, determina ogni anno le previsioni dei flussi immigratori e, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, stipula accordi di programma con le singole Regioni, al fine di individuare strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate e programmi di inserimento professionale, culturale e sociale degli stranieri».
3. 44. Mascia, Mantovani.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, premettere le parole: Entro il 31 ottobre di ogni anno le commissioni provinciali per l'impiego comunicano il fabbisogno per lavoro stagionale e lavoro a tempo determinato e indeterminato.
3. 57. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: che in ogni caso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso è adottato,
*3. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: che in ogni caso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso è adottato,
*3. 4. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
3. 6. Leoni, Turco.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con le seguenti: con l'accordo delle regioni e delle province autonome, sentite.
3. 7. Leoni, Soda, Turco, Amici.


Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti indicati al comma 1,
*3. 5. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Conferenza unificata di


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cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti indicati al comma 1,
*3. 47. Sinisi, Boato, Buemi, Bellillo, Leoni.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,
**3. 8. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,
**3. 49. Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari aggiungere le seguenti: sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente dalle regioni,
**3. 50. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e gli enti e le associazioni maggiormente rappresentative del settore.
3. 48. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: definite con la seguente: pubblicate.
3. 10. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20.
*3. 11. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20.
*3. 52. Mascia, Giordano.

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: , tenuto conto con le seguenti: ; le stesse non sono comprensive.
3. 51. Mascia, Deiana.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È prevista una percentuale pari al 5 per cento della quota d'ingresso prefissata annua per gli stranieri che entrano in Italia, su richiesta di un cittadino italiano e al fine di ricerca di lavoro, garantiti dallo stesso cittadino italiano che ne ha fatto richiesta allo sportello unico della provincia di appartenenza.
3. 32. Craxi, Milioto, Buemi, Realacci, Leoni, Mantini, Spini, Cento, Duilio, Nigra.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti, che provvede


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al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
*3. 12. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti, che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
*3. 54. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro venti giorni affinché il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia emanato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti, che provvede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
*3. 55. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Squeglia.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Qualora se ne ravvisi l'opportunità, aggiungere le seguenti: e comunque allorché il numero di autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superi del cinquanta per cento il numero delle quote previste per l'anno in corso.
3. 14. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, dopo la parola: opportunità aggiungere le seguenti: anche sulla base del parere degli enti e delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. 56. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: l'opportunità aggiungere le seguenti: e l'urgenza.
3. 15. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche senza l'acquisizione dei pareri previsti.
3. 16. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 2, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le quote massime degli stranieri da ammettere nel territorio dello Stato sono inoltre aumentate di un numero pari ad almeno il cinquanta per cento delle autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote nell'anno precedente.
3. 17. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei visti previsti per l'inserimento nel mercato


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del lavoro tramite la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 23.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 23. (Prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa al di fuori dall'ambito delle quote stabilite, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sci mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma».
*3. 18. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei visti previsti per l'inserimento nel mercato del lavoro tramite la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di cui all'articolo 23.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«Art. 23. (Prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso


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viene concessa al di fuori dall'ambito delle quote stabilite, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre seimesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per Un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma».
*3. 61. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nelle province nelle quali le richieste di nulla-osta al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con uno straniero residente all'estero superino del dieci per cento la quota massima di stranieri da ammettere nella provincia, lo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del presente decreto legislativo rilascia il permesso di soggiorno per lavoro, con un incremento massimo non superiore al venti per cento della quota assegnata alla provincia, in attesa del successivo decreto.
3. 60. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
*3. 20. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
*3. 63. Mascia, Valpiana.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
*3. 64. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 2, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
*3. 65. Diliberto, Rizzo.

Al comma 2, capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza di tale decreto automaticamente è prorogato quello dell'anno precedente.
3. 58. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole da: del decreto di programmazione annuale fino alla fine del comma, con le seguenti: dei decreti di


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programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.
*3. 21. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole da: del decreto di programmazione annuale fino alla fine del comma, con le seguenti: dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.
*3. 66. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: del decreto di programmazione annuale aggiungere le seguenti: nel termine di cui sopra, nei quindici giorni successivi.
3. 39. Sinisi.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: , nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
*3. 23. Soda, Leoni, Turco, Amici.

Al comma 2, capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: , nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.
*3. 62. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, qualora sia superiore, nel limite della metà del numero delle richieste di autorizzazione al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote previste per l'anno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che devono esprimersi entro venti giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce soltanto al periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto annuale.
3. 24. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. È fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato, di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1».
*3. 26. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. È fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino necessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso motivato, di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo i termini definiti al comma 1».
*3. 53. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. La fissazione di quote massime di stranieri da ammettere, a qualunque titolo, nel territorio italiano, deve tenere conto del processo di integrazione degli stranieri già precedentemente ammessi. In modo particolare il comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, anche avvalendosi del gruppo tecnico di lavoro previsto dal


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comma 3 del medesimo articolo 2-bis, deve valutare il rapporto tra numero di stranieri ammessi, tempo trascorso dalla loro ammissione e concentrazione di essi in determinate zone del territorio nazionale, al fine di prevenire sintomi di disadattamento o di contrapposizione sociale tra autoctoni, stranieri già integrati e nuovi arrivi».
**3. 67. Craxi, Milioto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. La fissazione di quote massime di stranieri da ammettere, a qualunque titolo, nel territorio italiano, deve tenere conto del processo di integrazione degli stranieri già precedentemente ammessi. In modo particolare il comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, anche avvalendosi del gruppo tecnico di lavoro previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2-bis, deve valutare il rapporto tra numero di stranieri ammessi, tempo trascorso dalla loro ammissione e concentrazione di essi in determinate zone del territorio nazionale, al fine di prevenire sintomi di disadattamento o di contrapposizione sociale tra autoctoni, stranieri già integrati e nuovi arrivi».
**3. 68. Rivolta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. I flussi di immigrazione sono determinati sulla base di un'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'intesa determina altresì le modalità di monitoraggio e di integrazione delle politiche migratorie con le politiche del lavoro, dei servizi sociali, della casa, della formazione professionale, della istruzione».
3. 27. Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. Il decreto di cui al comma 4 non si applica in quelle regioni in cui, tra Governo, regione, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro, anche pluriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, che assicuri la gestione controllata degli ingressi senza limiti di quote predefinite ma in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia regionale, purché sostenibile sul piano delle risorse del territorio. L'accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale dell'immigrato. Con il medesimo accordo sono altresì disciplinate le responsabilità per l'attuazione del programma, le procedure di conciliazione e i poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze».
3. 29. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. Il decreto di cui al comma 4 può essere integrato in quelle regioni in cui, tra Governo, Regioni, province ed enti locali, sentiti gli organismi regionali di coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, sia intervenuto un accordo di programma quadro anche pluriennale, ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni,


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in base al quale le parti contraenti si impegnano a realizzare un programma esecutivo che assicuri la gestione controllata degli ingressi in misura da soddisfare le esigenze di sviluppo dell'economia regionale. L'accordo di programma quadro individua funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure quali la determinazione dei flussi, la realizzazione di servizi di selezione e di formazione nei paesi di origine, le attività di prima accoglienza, le soluzioni abitative adeguate ed i programmi di inserimento professionale, culturale e sociale del cittadino straniero».
3. 69. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. Le singole regioni e il Governo definiscono in maniera congiunta, attraverso la stipula di una specifica intesa, gli impegni per la realizzazione di una politica di integrazione in materia di alloggio, servizi ed assistenza per i lavoratori stranieri previsti in ingresso dal decreto annuale di ammissione e dagli eventuali altri decreti aggiuntivi».
Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 28. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. Il Governo può stipulare accordi di programma con le regioni che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di rappresentanza locali. Con tali accordi di programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri, anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento».
*3. 30. Ruzzante, Cazzaro, Martella, Vianello, Cima.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. Il Governo può stipulare accordi di programma con le regioni che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di rappresentanza locali. Con tali accordi di programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri, anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento».
*3. 34. Landi di Chiavenna.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. Il Governo può stipulare accordi di programma con le regioni che abbiano attivato, in materia di immigrazione, apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli enti e delle associazioni di rappresentanza locali. Con tali accordi di programma si individuano funzioni, strumenti e risorse finanziarie per l'attuazione di misure, quali l'indicazione e gestione dei flussi di ingresso per lavoro degli stranieri, anche attraverso la predisposizione, da parte delle regioni, di programmi e servizi di accompagnamento».
*3. 71. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico, D'Agrò.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«4-bis. Il Governo può siglare accordi di programma con le regioni che abbiano


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specifiche procedure e modalità concertative con enti e associazioni locali al fine di individuare funzioni, strumenti e risorse finanziarie per la definizione e la gestione dei flussi di ingresso per il lavoro degli stranieri, anche tramite la predisposizione, da parte delle regioni di specifici programmi e servizi di accompagnamento.»
3. 70. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Partecipazione delle regioni). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. (Partecipazione delle regioni). - 1. Il Governo e le Regioni possono sottoscrivere accordi di programma finalizzati alla definizione ed alla gestione del fabbisogno annuo dei potenziali nuovi ingressi di lavoratori stranieri nelle regioni stesse. Tali accordi devono contenere - oltre alla determinazione dei flussi - le politiche, le azioni e le risorse definite con apposite procedure e strumenti di coinvolgimento e di responsabilizzazione delle associazioni di rappresentanza locali che siano già state attivate dalle regioni in materia di immigrazione».
3. 01. Zanettin, Palma, Campa, Fratta Pasini, Milanato.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Partecipazione delle regioni). - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. (Partecipazione delle regioni). - 1. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
3. 02. Zanettin, Palma, Campa, Fratta Pasini, Milanato, D'Alia.