Allegato A
Seduta n. 149 del 29/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, frane i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione


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di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato).

Sopprimerlo.
* 4. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 4. 12. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
* 4. 13. Buemi, Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Squeglia.

Sopprimerlo.
* 4. 14. Mascia, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fiduciarie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero per titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato. Non può essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e per la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.»
4. 3. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
*4. 4. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
*4. 16. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: l'autorità diplomatica o consolare comunica aggiungere le seguenti: con provvedimento scritto e motivato contenente le modalità di impugnazione e ad una traduzione.
4. 22. Mascia, Vendola.


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Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: l'autorità diplomatica o consolare comunica aggiungere le seguenti: con provvedimento scritto e motivato contenente le modalità di impugnazione.
*4. 7. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: l'autorità diplomatica o consolare comunica aggiungere le seguenti: con provvedimento scritto e motivato contenente le modalità di impugnazione.
*4. 15. Bellillo, Sinisi, Leoni, Buemi, Boato.

Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
4. 17. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
*4. 5. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
*4. 6. Soda, Turco.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
* 4. 18. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
* 4. 19. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
*4. 20. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il diniego del visto d'ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato.
4. 21. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, quinto periodo, sopprimere la parola: 23,
4. 24. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sesto periodo, sostituire le parole da: comporta automaticamente fino alla fine del periodo con le seguenti: non comporta la inammissibilità della domanda qualora il richiedente risulti estraneo ai fatti.
4. 14. Sinisi.

Al comma 1, capoverso, sesto periodo, dopo le parole: di documentazione falsa aggiungere le seguente: o contraffatta.
4. 8. Landi di Chiavenna.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 4, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al primo periodo dopo le parole: «per la durata del soggiorno» sono aggiunte le seguenti: «in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale»;

b)
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disponibilità dei mezzi di


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sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato».
3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento e l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
4. 9. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 4, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al primo periodo dopo le parole: «per la durata del soggiorno» sono aggiunte le seguenti: «in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale»;

b)
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato».
4. 10. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite».
4. 23. (Nuova formulazione - testo corretto)D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
(Approvato)