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1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, frane i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione
di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera».
Sopprimerlo.
* 4. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Sopprimerlo.
* 4. 12. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.
Sopprimerlo.
* 4. 13. Buemi, Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Squeglia.
Sopprimerlo.
* 4. 14. Mascia, Vendola.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consente l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fiduciarie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero per titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato. Non può essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e per la libera circolazione delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.»
4. 3. Soda, Leoni, Turco.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
*4. 4. Turco, Leoni, Soda.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
*4. 16. Mascia, Alfonso Gianni.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: l'autorità diplomatica o consolare comunica aggiungere le seguenti: con provvedimento scritto e motivato contenente le modalità di impugnazione e ad una traduzione.
4. 22. Mascia, Vendola.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: l'autorità diplomatica o consolare comunica aggiungere le seguenti: con provvedimento scritto e motivato contenente le modalità di impugnazione.
*4. 7. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, dopo le parole: l'autorità diplomatica o consolare comunica aggiungere le seguenti: con provvedimento scritto e motivato contenente le modalità di impugnazione.
*4. 15. Bellillo, Sinisi, Leoni, Buemi, Boato.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
4. 17. Mascia, Mantovani.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
*4. 5. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
*4. 6. Soda, Turco.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
* 4. 18. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
* 4. 19. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
*4. 20. Mascia, Pisapia.
Al comma 1, capoverso, sostituire il quinto periodo con il seguente: Il diniego del visto d'ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato.
4. 21. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.
Al comma 1, capoverso, quinto periodo, sopprimere la parola: 23,
4. 24. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso, sesto periodo, sostituire le parole da: comporta automaticamente fino alla fine del periodo con le seguenti: non comporta la inammissibilità della domanda qualora il richiedente risulti estraneo ai fatti.
4. 14. Sinisi.
Al comma 1, capoverso, sesto periodo, dopo le parole: di documentazione falsa aggiungere le seguente: o contraffatta.
4. 8. Landi di Chiavenna.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 4, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «per la durata del soggiorno» sono aggiunte le seguenti: «in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disponibilità dei mezzi di
sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato».
3. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2003 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento e l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
4. 9. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 4, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «per la durata del soggiorno» sono aggiunte le seguenti: «in misura proporzionalmente non inferiore all'importo dell'assegno sociale»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o privato».
4. 10. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite».
4. 23. (Nuova formulazione - testo corretto)D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.
(Approvato)