Allegato A
Seduta n. 149 del 29/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Permesso di soggiorno).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, e in corso di validità,»;
b) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «non rilasciato per motivi di lavoro»;
c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;


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d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale»;
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno»;
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque contraffà o altera un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero


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contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Permesso di soggiorno).

Sopprimerlo.
*5. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*5. 83. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*5. 63. Mascia, Deiana.

Sopprimerlo.
*5. 130. Sinisi, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al lavoratore stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno valido per più anni consecutivi, non superiore a cinque anni, su conforme richiesta del datore di lavoro.
3-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno può essere subordinato al deposito di una cauzione ovvero alla prestazione di idonea garanzia anche fideiussoria relativa al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero nel paese di provenienza.»

b)
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.»
**5. 49. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al lavoratore stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno valido per più anni consecutivi, non superiore a cinque anni, su conforme richiesta del datore di lavoro.3-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno può essere subordinato al deposito di una cauzione ovvero alla prestazione di idonea garanzia anche fideiussoria relativa al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero nel paese di provenienza.»


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b)
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di veri ovvero redige documenti falsi o ne altera di veri al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 25.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.»
**5. 72. Leoni, Sinisi, Buemi, Bellillo, Boato.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 5, dopo le parole: «irregolarità amministrative sanabili» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la prova delle seguenti circostanze:

a)
disponibilità di idonea sistemazione di alloggio;

b)
disponibilità di una somma non inferiore all'importo dell'assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c)
la disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valido per territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.»
5. 2. Soda, Leoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. (Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno). - 1. Dopo il comma 9 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'ufficio territoriale del governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento di attuazione del presente testo unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
9-ter. La disponibilità dei mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno si considera comunque provata nei casi in cui lo straniero e i familiari conviventi a carico non abbiano fatto ricorso alle misure di assistenza pubblica previste per gli indigenti per un periodo di durata complessiva superiore a tre mesi negli ultimi dodici mesi.»
5. 3. Turco, Leoni, Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5. 5. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5. 84. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*5. 64. Mascia, Titti De Simone.


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Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fatte salve le ipotesi di cui al comma 1, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto».
5. 65. Mascia, Alfonso Gianni.

Subemendamenti all'emendamento 5. 110 della Commissione

All'emendamento 5.110, sopprimere la lettera a-bis).
0. 5. 110. 1. Mascia.

All'emendamento 5.110, sopprimere la lettera e-bis).
0. 5. 110. 2. Mascia.

All'emendamento 5.110, aggiungere la seguente parte consequenziale:
«Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, all'articolo 36, comma 3, alinea, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono».»
0. 5. 110. 3. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-
bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici».
5. 110. (Testo corretto) La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5. 7. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5. 85. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5. 73. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*5. 66. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**5. 9. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**5. 67. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**5. 74. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**5. 86. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis)
al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) superiore ad un anno per permesso di soggiorni relativo a richiesta di ricerca di lavoro;».
5. 10. Craxi, Milioto.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5. 11. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5. 75. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*5. 87. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti, con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.
3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare, ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 7 dell'articolo 22«
**5. 12. Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti, con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.
3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagionale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del familiare ne dà immediata comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 7, dell'articolo 22».
**5. 62. Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi 3- bis, 3-ter, 3-quater e 3-sexies.
5. 13. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis.
*5. 14. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis.
*5. 61. Mascia, Russo Spena.


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Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis.
*5. 76. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis.
*5. 88. Diliberto, Rizzo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, alinea, primo periodo, sostituire le parole: stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis con le seguenti: concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, tenuto conto del contratto già firmato dai contraenti prima dell'ingresso.
5. 16. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Leoni, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, alinea, primo periodo, sostituire le parole: stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis con le seguenti: concessione del visto di ingresso per lavoro subordinato, considerando il contratto stipulato con il datore di lavoro prima dell'ingresso.
5. 60. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per il territorio di una specifica regione o provincia autonoma.
5. 82. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: è quella prevista dal contratto di soggiorno e.
5. 17. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
a)
in relazione ad un contratto di lavoro stagionale, la durata di nove mesi. Scaduto il periodo massimo di nove mesi il lavoratore rientra nel paese d'origine. Nello stesso anno può entrare con un nuovo permesso di lavoro stagionale di sei o nove mesi, anche a cavallo dell'anno solare.
5. 81. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè, Olivieri.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
*5. 18. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, lettera c), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
*5. 71. Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis.01. Il permesso di soggiorno al fine di ricerca di lavoro è rilasciato a seguito del versamento, da parte di cittadino italiano che ne ha fatto richiesta, di una fideiussione bancaria a favore del Ministero dell'interno pari a 20.000 euro o a 40.000 euro in proporzione alla durata del permesso concesso, che può essere di sei o di dodici mesi. La domanda va presentata presso lo sportello unico della provincia competente e comprende una dichiarazione di assunzione delle responsabilità civili e dell'onere di eventuali costi sanitari, che possono anche eccedere la fideiussione versata. La suddetta fideiussione è automaticamente riscossa dal Ministero dell'interno in caso di responsabilità accertata e per la cifra corrispondente all'esigenza creatasi. Tale formula di permesso di soggiorno non è rinnovabile.
5. 19. Craxi, Milioto.


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Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:
«3-bis.01 Il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis è rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di tre anni, su presentazione alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato alla medesime condizioni contrattuali».
5. 59. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: due anni di seguito con le seguenti: per due ingressi di seguito.
5. 115. Zeller, Brugger; Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: due anni di seguito con le seguenti: per due stagioni di seguito.
5. 112. Zeller, Brugger; Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
5. 20. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire la parola: anno con le seguenti: due anni.
5. 89. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
*5. 21. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
*5. 22. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
*5. 55. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera d) capoverso 3-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
*5. 90. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-ter, ultimo periodo, sostituire le parole: in caso di abuso con le seguenti: nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
5. 200. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
**5. 23. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: della certificazione competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
**5. 91. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quater, primo periodo, dopo le parole: consolare


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italiana aggiungere le seguenti: o dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza.
5. 92. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quater, primo periodo, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), capoverso:
al primo periodo, sostituire la parola:
decreto con le seguenti: testo unico;

al secondo periodo, sostituire la parola:
decreto con le seguenti: testo unico.
Conseguentemente,:
all'articolo 11, comma 1, lettera
a), capoverso, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico;

all'articolo 11, comma 1, lettera
b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico;

all'articolo 12, comma 1, lettera
b), capoverso 3-sexies, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico;

all'articolo 13, comma 1, lettera
b), capoverso 5-quater, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico;

all'articolo 15, comma 1, capoverso ART. 16, comma 1, sostituire la parola:
decreto con le seguenti: testo unico;

all'articolo 24, comma 1, lettera
b), capoverso, sostituire la parola: decreto con le seguenti: testo unico.
5. 111. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
*5. 24. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
*5. 58. Mascia, Deiana.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-quinquies.
5. 93. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-sexies.
*5. 25. Soda, Leoni, Turco, Amici.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-sexies.
*5. 56. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, sostituire le parole: a due anni con le seguenti: alla residua durata del permesso di soggiorno del congiunto, salvo l'ottenimento da parte di chi si ricongiunge di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro di durata superiore a quello di chi ha richiesto il ricongiungimento.
5. 26. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*5. 27. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*5. 57. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*5. 77. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.


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Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*5. 94. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) al comma 4, le parole: «almeno trenta giorni prima della scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «entro i sessanta giorni successivi alla scadenza».
5. 28. Soda, Leoni, Turco, Amici.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso con il seguente:
4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile per un periodo di tre anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per una durata pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo determinato.
5. 29. Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: permesso di soggiorno, aggiungere le seguenti: , che si intende tacitamente concesso sino alla scadenza del contratto di lavoro nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c).
5. 95. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: risiede con le seguenti: si trova.
*5. 30. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: risiede con le seguenti: si trova.
*5. 68. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: risiede con la seguente: dimora.
5. 31. Soda, Leoni, Turco.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, sopprimere le parole: novanta giorni prima della scadenza di cui al comma 3-bis, lettera c).
5. 96. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: novanta giorni prima della scadenza fino a: e trenta giorni nei restanti casi con le seguenti: trenta giorni prima della scadenza.
*5. 32. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: novanta giorni prima della scadenza fino a: e trenta giorni nei restanti casi con le seguenti: trenta giorni prima della scadenza.
*5. 70. Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quindici giorni.
5. 98. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
5. 33. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: dieci giorni.
5. 99. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
5. 34. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: sessanta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 3-bis, lettera c).
5. 97. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinque giorni.
5. 100. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.
5. 101. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: pari al doppio di.
*5. 36. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le parole: non superiore con le seguenti: pari al doppio di.
*5. 37. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: non superiore a con le seguenti: di norma pari e comunque non superiore al doppio di.
5. 35. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: a quella con le seguenti: al triplo di quella.
5. 38. Soda, Leoni, Turco,.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le parole: a quella stabilita con le seguenti: al doppio della durata concessa.
5. 131. Sinisi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: a quella con le seguenti: al doppio di quella.
5. 39. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello sportello unico per l'immigrazione.
*5. 40. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano inoltrati al questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello sportello unico per l'immigrazione.
*5. 102. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera e), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ricevuta di richiesta di rilascio, rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno è valida a tutti gli effetti come permesso di


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soggiorno fino alla decisione sulla richiesta da parte dell'amministrazione competente.
5. 105. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo è considerata sufficiente la dimostrazione di:
a) disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa;
b) disponibilità di una somma non inferiore all'assegno sociale per il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si richiede il rinnovo,;
c) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno».
5. 103. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il cittadino straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto ai sensi del presente testo unico deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) Il cittadino straniero che richiede il permesso di soggiorno a seguito di dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 29 deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. 6. Buemi, Nigra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Il cittadino straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto ai sensi dell'articolo 49, comma 1-bis, del presente testo unico deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.»
5. 114. Buemi, Nigra.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) al comma 5, dopo le parole: «che ne consentano il rilascio» sono aggiunte le seguenti: « , inclusa la rilevazione di una frazione non utilizzata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente.»
5. 41. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*5. 42. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*5. 78. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**5. 43. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.


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Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**5. 79. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
**5. 104. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera g), capoverso, primo periodo, dopo le parole: Chiunque contraffà o altera aggiungere le seguenti: un visto di ingresso o reingresso.
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: il rilascio di un permesso di soggiorno aggiungere le seguenti: , di un visto di ingresso o di reingresso.
5. 45. (Testo corretto) Soda, Leoni, Turco, Amici.
(Approvato)

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole da: è punito fino alla fine del comma, con le seguenti: è punito con le pene previste dagli articoli 476, 477, 478, 482, 485 del codice penale.
5. 69. Mascia, Russo Spena

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
5. 46. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, lettera g), capoverso 8-bis, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nell'esercizio delle sue funzioni.
5. 132. Sinisi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) al comma 9, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
5. 47. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»
*5. 106. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi


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dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»
*5. 48. Leoni, Soda, Turco, Amici.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26 da parte dell'ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validità o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»
*5. 133. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. È in ogni caso rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro allo straniero nei confronti del quale è accertata la sussistenza, nel territorio dello Stato, di fatto, di un rapporto di lavoro subordinato. L'accertamento della sussistenza di fatto del rapporto di lavoro subordinato instaurato con lo straniero equivale al contratto di soggiorno di cui al successivo articolo 5-bis e comporta a carico del datore di lavoro l'assunzione degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 5-bis
5. 50. Soda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attività lavorativa per almeno nove mesi nell'arco di dodici mesi, se lo svolgimento dell'attività lavorativa è inferiore al periodo di due anni, o per almeno sei mesi nell'arco di dodici mesi nel caso di periodo superiore ai due anni.»
5. 51. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Allo straniero nato in Italia che dimostri una permanenza continuativa nel paese negli ultimi dieci anni, nonché a coloro che abbiano dichiarato di acquisire la cittadinanza italiana o che abbiano presentato la richiesta di riconoscimento dello stato di apolide, fino alla comunicazione dell'esito dell'istanza dell'autorità competente, è rilasciato un permesso di soggiorno per ricognizione dello status di cittadinanza. Il permesso di cui al precedente periodo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per acquisire comunicazione dell'esito dell'istanza. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e


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attività lavorative. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato con le modalità previste per tale motivo. Tale permesso di soggiorno può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
5. 80. Battaglia, Labate, Detomas.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordinato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo nei modi ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Verificata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2, allo straniero viene rilasciata l'autorizzazione per l'avviamento al lavoro, contestualmente al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'autorizzazione è rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a)
della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori;
impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso più datori di lavoro;

b)
a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre 1984, n. 863;

c)
per lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, se impiegati in attività in misura inferiore alle 24 ore settimanali.
4. Alla regolarizzazione prevista al comma 3 consegue la revoca di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi nei confronti dello straniero per i motivi di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. 52. Soda, Leoni, Turco, Amici.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Gli stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, che non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva e che siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 53. Soda, Leoni, Turco, Amici.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgevano un rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, che non siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna e che siano in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono richiedere allo


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sportello per l'immigrazione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2 è subordinato alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio.
5. 54. Turco, Leoni, Soda, Amici.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il cittadino straniero che richiede il permesso di soggiorno a seguito di dichiarazione di emersione di lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 29 della presente legge deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. 113. Buemi, Nigra.