Allegato A
Seduta n. 149 del 29/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore sul quale ricade il relativo onere;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato).

Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, capoverso ART. 22, comma 2, lettera c), sostituire la parola: soggiorno con la seguente: lavoro.
6. 1. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Sopprimerlo.
* 6. 9. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
* 6. 14. Buemi, Sinisi, Bellillo, Boato, Leoni, Squeglia.


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Sopprimerlo.
* 6. 15. Mascia, Mantovani.

Sopprimerlo.
* 6. 16. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere i commi 1 e 2.
** 6. 18. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere i commi 1 e 2.
** 6. 19. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con lo straniero il datore di lavoro concorda con la regione competente le soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base degli accordi stipulati tra Governo centrale e regione stessa.
2. È istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di residenza del lavoratore.
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
6. 3. Leoni, Turco, Soda, Amici, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 3, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

alla rubrica, sostituire le parole:
contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.
* 6. 11. Leoni, Turco, Soda, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 3, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.

alla rubrica, sostituire le parole:
contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: contratto di soggiorno con le seguenti: permesso di soggiorno.
* 6. 17. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
** 6. 4. Soda, Leoni, Turco, Amici, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
** 6. 20. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: di una adeguata fino alla fine della lettera con le seguenti: della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
6. 13. Landi di Chiavenna.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; il venir meno, nel periodo divalidità del rapporto, dell'adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non comporta la nullità del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
6. 21. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. È istituito presso ogni regione e provincia autonoma un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero non comunitario nel paese di provenienza.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
6. 7. Turco, Soda, Leoni, Amici.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
* 6. 5. Soda, Turco, Leoni, Amici, Nigra.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
* 6. 22. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
* 6. 23. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ragione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua. L'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili e il costo effettivo è anticipata dal datore di lavoro, che ne porta l'ammontare in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza.
6. 12. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al rapporto di lavoro stipulato con lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione convertito ai sensi dell'articolo 6.
6. 6. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 2.
* 6. 24. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 2.
* 6. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, comma 2, sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: di cui alla lettera a).
6. 10. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 3.
* 6. 8. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, sopprimere il comma 3.
* 6. 27. Boato, Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Nel caso in cui il datore di lavoro non rimanga lo stesso, deve comunque essere assicurata al lavoratore la garanzia di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
6. 28. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso ART. 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Nel caso in cui il datore di lavoro non rimanga lo stesso, deve comunque essere assicurata al lavoratore la garanzia di cui alla lettera a) del comma 1.
6. 29. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso Art. 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. L'onere per la sistemazione alloggiativa di cui al comma 1, lettera a), è a carico del lavoratore.
6. 50. La Commissione.