Allegato A
Seduta n. 150 del 30/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 10)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Accesso ai corsi delle università).

1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Accesso ai corsi delle università).

Sopprimerlo.
*23. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Sopprimerlo.
*23. 3. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Sopprimerlo.
*23. 6. Mascia, Titti De Simone.

Sopprimerlo.
*23. 7. Boato, Bellillo, Leoni, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: da almeno un anno.
23. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: titolo di studio superiore conseguito in Italia aggiungere le seguenti: o, se conseguito all'estero, equipollente.
23. 5. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.