Allegato A
Seduta n. 150 del 30/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 13)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero).

Sopprimerlo.
*26. 1. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*26. 7. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Sopprimerlo.
*26. 8. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*26. 9. Mascia, Deiana.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passata in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli».
**26. 2. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che


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pronunzia l'annullamento dei matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.
**26. 10. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituirlo con il seguente:
1-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari è revocato qualora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.
**26. 11. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: sia accertato aggiungere le seguenti: con provvedimento del tribunale, adottato in camera di consiglio su richiesta del Procuratore della Repubblica.
26. 4. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: sia accertato aggiungere le seguenti: con sentenza.
26. 5. Soda, Turco, Leoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 116 del codice civile, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
3-bis. «L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere immediatamente al pubblico ministero le richieste di pubblicazione relative al matrimonio del cittadino di paese non appartenente all'Unione europea presente in Italia sprovvisto di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità. In tal caso il matrimonio non può essere celebrato prima che siano trascorsi sessanta giorni dopo che sia compiuta la pubblicazione ed entro tale termine il pubblico ministero può presentare al tribunale opposizione al matrimonio anche quando risultano elementi concreti che vi è simulazione o che il consenso di uno dei nubendi è viziato da violenza o errore; in presenza dell'opposizione del pubblico ministero, che deve essere comunicata anche all'ufficiale dello stato civile, la celebrazione del matrimonio è sospesa fino a che il tribunale abbia rimosso l'opposizione. Se l'opposizione del pubblico ministero al matrimonio dello straniero è accolta il tribunale ne dà immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di sua competenza».
26. 6. Turco, Leoni, Soda, Bielli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: «il giudice può, su istanza di parte, ordinare» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, su istanza di parte, ordina».
*26. 07. Giordano, Mascia.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: «il giudice può, su istanza di parte, ordinare» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, su istanza di parte, ordina».
*26. 01. Leoni, Soda, Turco, Bielli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1 le parole: «il giudice può, su istanza di parte, ordinare» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, su istanza di parte, ordina».

*26. 05. Sinisi, Bressa.


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Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. 1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 10, secondo periodo, la parola: «articolo» è sostituita dalla seguente: «comma».
26. 02. Turco, Soda, Leoni, Bielli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di 80 unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Conseguentemente all'articolo 32, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 26 bis, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per il 2002, e in euro 3.031.517 per il 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni anzidetti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
26. 03. Landi di Chiavenna.
(Approvato)

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano clandestini). - 1. Il presente articolo 1 è inteso al recepimento della Direttiva 2001/51/CE del Consiglio Europeo del 28 giugno 2001, integranti le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen si applicano anche quando l'ingresso è negato al cittadino di un paese terzo in transito, qualora:
a) il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo;
b) le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato membro attraverso ii quale e transitato.

3. Le sanzioni applicabili ai vettori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Schengen sono determinate a che l'importo


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massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili non sia inferiore a 5000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 agosto 2001 per persona trasportata.
4. Il presente articolo non osta a che vengano mantenute, nei confronti dei vettori che non ottemperano agli obblighi risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen e dell'articolo 2 della Direttiva 2001/51/CE del Consiglio Europeo del 28 giugno 2001, altre misure che comportino sanzioni di altro tipo quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto o ancora la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.
5. Sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano diritti di difesa e di impugnazione effettivi per i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni.
26. 04. Sinisi.

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:
Art. 26-bis. 1. 1. All'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1, dopo le parole «le convinzioni e le pratiche religiose» sono aggiunte le seguenti: «il sesso e l'orientamento sessuale».
26. 09. Titti De Simone, Mascia, Grillini.