Allegato A
Seduta n. 150 del 30/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 14)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

Art. 27.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

ART. 27.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).

Sopprimere il capo II.
*27. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimere il capo II.
*27. 5. Soda, Leoni, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Sopprimerlo.
**27. 2. Soda, Turco, Leoni.

Sopprimerlo.
**27. 7. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
**27. 9. Mascia, Russo Spena.


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Sopprimerlo.
**27. 10. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti: «La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. Hanno diritto di asilo, nel territorio dello Stato:
a) lo straniero o l'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla convenzione di Ginevra relativo allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di quel Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) lo straniero o l'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alle propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato non coniugato o legalmente separato.
La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una completa e corretta presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a fondamento della stessa. Il richiedente asilo deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze indicate o affermate nella domanda. Ha altresì diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella lingua che conosce e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di una assistenza adeguata da parte di personale appartenente al loro sesso. Il richiedente ha diritto di ottenere immediatamente, con l'indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo con il visto dell'autorità che l'ha ricevuto ovvero copia del verbale».


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Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Domanda di asilo e permesso di soggiorno per i richiedenti asilo).
27. 1. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, premettere il seguente periodo:
«Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:
5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può dispone nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da pane di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono esser informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».
*27. 13. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, premettere il seguente:
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente testo:
«5. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di


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prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».
*27. 12. Buemi, Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, ed ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».
*27. 8. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, ed ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere,


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mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».
*27. 14. D'Alia, Volonté, Mazzoni, Di Giandomenico.