Allegato A
Seduta n. 150 del 30/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 15)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Procedura semplificata).

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche


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e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis, comma 4, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le


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commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.
Art. 1-sexies. - (Contributi) - 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3».


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2. Per la costruzione di nuovi centri di accoglienza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.
(Procedura semplificata).

Sopprimerlo.
*28. 1. Leoni, Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Sopprimerlo.
*28. 76. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossuta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*28. 77. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
28. 79. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 1-bis.
28. 112. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento del minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.
28. 114. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.
*28. 5. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.
*28. 90. Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.
*28. 90. Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque, non può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo, né dei richiedenti asilo entrati regolarmente nel territorio dello Stato, nonché dei richiedenti asilo presentatisi spontaneamente alle autorità competenti che manifestano, espressamente o implicitamente, l'intenzione di chiedere asilo.
*28. 100. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.
**28. 2. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.
**28. 6. Turco, Soda, Bielli Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Comunque in nessun caso può essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richiedenti asilo.
**28. 81. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: trattenuto aggiungere le seguenti solo nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
28. 101. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: trattenuto aggiungere le seguenti: previa convalida dell'autorità giudiziaria.
28. 113. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: per il tempo strettamente necessario fino alla fine del comma con le seguenti: solo nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per il tempo strettamente necessario. Il trattenimento non deve essere disposto nei seguenti casi:
a) minori non accompagnati;
b) richiedenti asilo entranti regolarmente sul territorio italiano;
c) richiedenti asilo che si siano presentati spontaneamente alle autorità competenti al fine di manifestare, implicitamente o esplicitamente, l'intenzione di chiedere asilo;
d) richiedenti asilo che possano provvedere autonomamente alla propria sistemazione purché facciano prontamente presente alle autorità competenti ogni loro spostamento o cambio di domicilio.
In ogni caso il trattenimento non deve essere superiore ai 30 giorni. Agli avvocati e ai rappresentanti di organismi e enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, deve essere consentito l'accesso ai centri di accoglienza per richiedenti asilo. I centri di accoglienza per richiedenti asilo devono rispettare gli standard minimi di accoglienza previsti dalla direttiva 2001/181.
28. 98. Mascia, Russo Spena.


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Al comma 1, alla lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo sostituire le parole da: strettamente necessario fino alla fine dell'articolo con le seguenti: , comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni, strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità e confermarne la minore età.
3. Il trattenimento può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni, nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata e inoltrata dallo straniero fermato per aver eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare. Gli stranieri che - pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano - si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
4. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 3, lettera a), e quello di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Per il trattenimento di cui al comma 3, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
6. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno fino al termine della procedura stessa.
Art. 1-ter. (Procedura semplificata).
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui


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all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all'articolo 1-bis, comma 4. Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applica l'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dai ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dal centro di cui all'articolo 1-bis, comma 4 equivale a rinuncia e comporta l'archiviazione della domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.
6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche, dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino


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all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti dal comma 3 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale - una volta rilasciato - non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.
Art. 1-quater. (Commissioni territoriali).
1. Presso gli uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 4, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli Affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande delle quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli Affari Esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono notificate al richiedente, unitamente all'informazione sulle modalità di impugnazione, con una traduzione in lingua a lui conosciuta.
3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
4. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente la commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

Art. 1-quinquies. (Commissione nazionale per il diritto d'asilo).
1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale» nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in


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servizio presso il dipartimento della libertà civile e dell'immigrazione e da un dirigente del dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e di aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter, comma 6, e 1-quater, comma 4.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 4, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali. I membri delle Commissioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che devono svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
Art. 1-sexies. (Contributi) - 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 4.
Art. 1-septies. (Norma transitoria) - 1. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 4, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali.
Art. 1-octies (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali) - 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali, laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare, o dei Carabinieri, hanno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
28. 35. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni,.
*28. 7. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni,.
*28. 80. Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera b), al capoverso Art. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque non superiore complessivamente a trenta giorni.
*28. 97. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni, .
**28. 3. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore a quarantacinque giorni, .
**28. 108. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 1-bis, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore a quarantacinque giorni, .
**28. 115. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: necessario aggiungere le seguenti: , e comunque complessivamente non superiore a sessanta giorni.
28. 8. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera a).
28. 117. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
*28. 9. Leoni, Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
*28. 10. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
*28. 11. Sinisi, Bellillo, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).
*28. 116. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
**28. 12. Turco, Soda, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
**28. 82. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
**28. 14. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
**28. 118. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
d)
per stabilire l'identità e la nazionalità nonché per confermare la minore età dei minori non accompagnati.
28. 15. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I minori non accompagnati possono essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne


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l'identità e la nazionalità, e confermarne la minore età.
*28. 16. Turco, Soda, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità, e per confermarne la minore età.
*28. 17. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità, e per confermarne la minore età.
*28. 83. Buemi, Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, al comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità, e la nazionalità, e per confermarne la minore età.
*28. 99. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: I minori non accompagnati possono essere trattenuti soltanto per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identità e la nazionalità e per confermarne la minore età.
*28. 110. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, sopprimere il comma 2.
28. 119. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 18. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 84. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 109. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, alinea, sostituire le parole: deve sempre essere disposto con le seguenti: può, altresì, essere disposto, durante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
*28. 120. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, alinea, dopo la parola: disposto aggiungere le seguenti: previa convalida dell'autorità giudiziaria.
28. 121. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).
*28. 21. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera a).
*28. 122. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: presentata con la seguente: inoltrata.
**28. 23. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), sostituire la parola: presentata con la seguente: inoltrata.
**28. 106. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: per avere eluso fino alla fine della lettera con le seguenti: in condizioni di soggiorno irregolare o per avere eluso il controllo di frontiera.
28. 123. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Subemendamento all'emendamento 28.250 della Commissione

All'emendamento 28.250, aggiungere, in fine, la parola: consapevolmente.
0. 28. 250. 1. Mascia, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), dopo le parole: per avere eluso aggiungere le seguenti: o tentato di eludere.
28. 250. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: o subito dopo fino alla fine della lettera.
28. 103. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: subito dopo, o, comunque,.
*28. 24. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: subito dopo, o, comunque.
*28. 25. Soda, Turco, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: subito dopo, o, comunque.
*28. 111. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per


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inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
**28. 27. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
**28. 87. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
**28. 124. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli stranieri che, pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano, si presentino spontaneamente alle autorità competenti per inoltrare la domanda di asilo possono essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
**28. 107. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 2, sopprimere la lettera b).
28. 125. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Agli stranieri che si presentano spontaneamente in questura per presentare domanda di asilo, benché in situazioni di soggiorno irregolare, non deve essere applicata la procedura semplificata.
28. 102. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, sopprimere il comma 3.
28. 126. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.
*28. 31. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera b), è attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.
*28. 127. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettera a).
28. 128. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centri di accoglienza per richiedenti asilo con le seguenti: centri di identificazione.
Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:
Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo con le seguenti: Nei centri di identificazione.

al capoverso Art. 1
-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centri di accoglienza per richiedenti asilo con le seguenti: centri di identificazione.
28. 251. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con regolamento con le seguenti: secondo le norme di apposito regolamento.
28. 252. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurato comunque il rispetto di quanto disposto all'articolo 31 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 in merito all'ingresso e al soggiorno irregolare dei richiedenti.
28. 104. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: In tali casi per il trattenimento si osservano comunque le norme dei commi 3, 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
28. 129. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, sopprimere il comma 4.
*28. 91. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, sopprimere il comma 4.
*28. 130. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, sopprimere il comma 5.
28. 131. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, comma 5, sostituire le parole da: allo straniero fino alla fine del comma con le seguenti: il questore rilascia allo straniero o all'apolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
28. 105. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattamento dei richiedenti asilo di cui al comma 4,


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deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.
*28. 33. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.
*28. 92. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.
*28. 96. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Sia nei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui al comma 3 che nei centri in cui viene disposto il trattenimento dei richiedenti asilo di cui al comma 4, deve comunque essere consentito l'accesso ai rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, agli avvocati, nonché agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore.
*28. 132. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 1-ter.
28. 133. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 1, sostituire le parole: alle lettere a) e b) con le seguenti: alla lettera b).
*28. 39. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 1, sostituire le parole: alle lettere a) e b) con le seguenti: alla lettera b).
*28. 135. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sopprimere il comma 2.
28. 140. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
*28. 41. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
*28. 139. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per la convalida del provvedimento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La convalida comporta la permanenza nei centri per i richiedenti asilo per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici giorni.
*28. 141. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 138. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), al capoverso Art. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 142. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), all'Art. 1-ter, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta


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del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
**28. 146. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconoscimento del diritto d'asilo la domanda, la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione necessaria. La commissione, entro quindici giorni successivi al ricevimento di tale domanda, provvede comunque a svolgere l'audizione del richiedente.
28. 137. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: entro quindici giorni aggiungere le seguenti: dalla data di ricezione della documentazione.
28. 253. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si dà comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 136. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si dà comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 143. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è premunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 143. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale, di cui si dà comunicazione all'interessato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 148. Buemi, Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: tre giorni con le seguenti: otto giorni.
28. 42. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sopprimere il comma 3.
28. 150. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le


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parole: 25 luglio 1998, n. 286 aggiungere i seguenti periodi: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
*28. 149. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: 25 luglio 1998, n. 286 aggiungere i seguenti periodi: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
*28. 151. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 3, primo periodo, dopo le parole: 25 luglio 1998, n. 286, aggiungere i seguenti periodi: Il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata trasmette copia degli atti al giudice unico entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il giudice unico, ove ritenga sussistere i requisiti di cui al presente articolo, convalida il provvedimento nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo per un periodo di complessivi trenta giorni. Su richiesta del questore il giudice unico può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni.
*28. 153. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: entro quindici giorni aggiungere le seguenti: dalla data di ricezione della documentazione.
28. 254. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il provvedimento di trattenimento del richiedente asilo deve essere convalidato dal giudice ordinario competente secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Costituzione italiana e dalle norme del codice di procedura civile. Durante l'audizione del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale deve essere garantita la presenza di un interprete, nonché di un avvocato di fiducia. La decisione adottata dalla commissione territoriale deve essere comunicata all'interessato con atto scritto e motivato, unitamente ad una traduzione integrale del medesimo, in una lingua conosciuta dall'interessato.
28. 152. Mascia, Pisapia.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sopprimere il comma 4.
*28. 156. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sopprimere il comma 4.
*28. 157. Mascia, Deiana.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sopprimere il comma 4.
*28. 158. Leoni, Sinisi, Bellillo, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 4, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 3.
28. 255. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: equivale alla rinuncia alla con le seguenti: comporta l'archiviazione della.
* 28. 155. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter, comma 4, sostituire le parole: equivale a rinuncia alla con le seguenti: comporta l'archiviazione della.
* 28. 160. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter al comma 4 sostituire le parole: equivale rinuncia alla con le seguenti: comporta l'archiviazione.
*28. 134. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 4, aggiungere il seguente periodo: Nel caso il richiedente asilo presenti nuova domanda e non sia in possesso di un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattamento nel centro di permanenza temporanea secondo i modi previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con l'attivazione della procedura accelerata prevista dall'articolo 1-ter.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
28. 159. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sopprimere il comma 5.
28. 161. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 5, sostituire le parole: di riconoscimento dello status di rifugiato con le seguenti: di asilo.
28. 162. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sopprimere il comma 6.
28. 45. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Avverso il diniego della commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso alla Commissione nazionale. Il ricorso può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della decisione assunta dalla commissione territoriale. Il ricorso alla Commissione nazionale ha in ogni caso effetto sospensivo in relazione all'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorso può essere presentato personalmente dall'interessato, o con l'assistenza di un difensore, ed è depositato presso la questura territorialmente competente che lo inoltra entro 48 ore alla Commissione nazionale; la questura rilascia al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
6-bis. Il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 1, ha diritto ad una audizione dinanzi alla Commissione nazionale; durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. La decisione è adottata dalla Commissione nazionale entro i successivi tre giorni con atto scritto e motivato notificato all'interessato unitamente ad una traduzione nella lingua in cui si è svolta l'audizione, unitamente alle modalità di impugnazione.
6-ter. Avverso la decisione negativa della Commissione nazionale può essere presentato ricorso al tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
6-quater. Il tribunale adito giudica sull'ammissibilità dell'effetto sospensivo entro i quindici giorni successivi dal deposito del ricorso, dandone comunicazione al difensore del ricorrente ed al questore del luogo ove quest'ultimo risulta domiciliato.
6-quinquies. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.
6-sexies. In caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva di cui al comma 3, al ricorrente è rilasciato dal questore territorialmente competente un permesso di soggiorno per «richiesta di asilo», rinnovabile fino alla definizione del giudizio di merito da parte del tribunale adito.
6-septies. La sentenza di accoglimento del ricorso riconosce al ricorrente il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.
6-octies. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente è notificata al ricorrente e comunicata alla questura competente; la questura dispone il ritiro del permesso di soggiorno intimando allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, salvo che l'interessato non disponga di altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
6-nonies. In caso di mancato rispetto dell'intimazione di cui al comma 8, salvo i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
6-decies. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste nella sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione nazionale la quale ha facoltà di depositare in Cancelleria copia gli atti in suo possesso e almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione ogni contro deduzione.
*28. 46. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Avverso il diniego della commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso alla Commissione nazionale. Il ricorso può essere presentato entro 15 giorni dalla notifica della decisione assunta dalla commissione territoriale. Il ricorso alla Commissione nazionale ha in ogni caso effetto sospensivo in relazione all'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il ricorso può essere presentato personalmente dall'interessato, o con l'assistenza di un difensore, ed è depositato presso la questura territorialmente competente che lo inoltra entro 48 ore alla Commissione nazionale; la questura rilascia al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.
6-bis. Il ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 1, ha diritto ad una audizione dinanzi alla Commissione nazionale; durante lo svolgimento dell'audizione, è presente, su richiesta, un interprete o un mediatore linguistico-culturale e un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. La decisione è adottata dalla Commissione nazionale entro i successivi tre giorni con atto scritto e motivato notificato all'interessato unitamente ad una traduzione nella lingua in cui si è svolta l'audizione, unitamente alle modalità di impugnazione.
6-ter. Avverso la decisione negativa della Commissione nazionale può essere presentato ricorso al tribunale ordinario del luogo di domicilio eletto dal richiedente, con contestuale richiesta di sospensiva. Il ricorso è presentato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
6-quater. Il tribunale adito giudica sull'ammissibilità dell'effetto sospensivo entro i quindici giorni successivi dal deposito del ricorso, dandone comunicazione al difensore del ricorrente ed al questore del luogo ove quest'ultimo risulta domiciliato.
6-quinquies. Nelle more della decisione sull'istanza di sospensiva il ricorrente non può essere allontanato dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.
6-sexies. In caso di accoglimento dell'istanza di sospensiva di cui al comma 3, al ricorrente è rilasciato dal questore territorialmente competente un permesso di soggiorno per «richiesta di asilo», rinnovabile fino alla definizione del giudizio di merito da parte del tribunale adito.
6-septies. La sentenza di accoglimento del ricorso riconosce al ricorrente il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, in attuazione dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione.
6-octies. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente è notificata al ricorrente e comunicata alla questura competente; la questura dispone il ritiro del permesso di soggiorno intimando allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera, salvo che l'interessato non disponga di altro titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.
6-nonies. In caso di mancato rispetto dell'intimazione di cui al comma 8, salvo i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
6-decies. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste nella sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione nazionale la quale ha facoltà di depositare in Cancelleria copia gli atti in suo possesso e almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione ogni contro deduzione.
*28. 164. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Avverso la decisione negativa della commissione territoriale è ammesso ricorso


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al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro dieci giorni, con connessa istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi dieci giorni, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora l'istanza di sospensione sia accolta la misura del trattenimento dello straniero nel centro di permanenza è interrotta.
28. 173. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Subemendamenti all'emendamento 28. 256 della Commissione

All'emendamento 28.256, sopprimere le parole: commissione territoriale, integrata da un componente della.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere le parole da: di cui è disposto fino alla fine dell'emendamento.
0. 28. 256. 1. Mascia, Boato.

All'emendamento 28.256, sopprimere le parole: commissione territoriale, integrata da un componente della.
*0. 28. 256. 2. Mascia.

All'emendamento 28.256, sopprimere le parole: commissione territoriale, integrata da un componente della.
*0. 28. 256. 3. Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

All'emendamento 28.256, sostituire le parole: centri di identificazione con le seguenti: centri di accoglienza per richiedenti asilo.
0. 28. 256. 4. Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, premettere il seguente periodo: La commissione territoriale, integrata da un componente della commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui all'articolo 1-bis, comma 2. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.
28. 256. (Testo così modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del comma con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisione sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o


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acquisito d'ufficio. Per tutto il tempo della procedura il richiedente è trattenuto nel centro di accoglienza.
28. 48. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del comma con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisone sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere alla audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisone sul ricorso è comunque presa collegialmente anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
*28. 49. Leoni, Turco, Soda.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del comma con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale fino alla decisone sul ricorso da parte della commissione nazionale. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione nazionale - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere alla audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisone sul ricorso è comunque presa collegialmente anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale, dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
*28. 163. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: dal richiedente asilo alla commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro tre giorni dalla notifica della decisione. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio. Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale e il richiedente rimane per il tempo necessario nel centro di accoglienza.
28. 51. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale in composizione monocratica fino alla fine del periodo con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione.


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Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, primo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
*28. 50. Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: al tribunale in composizione monocratica fino alla fine del periodo con le seguenti: dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione.
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, primo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
*28. 170. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: quindici giorni fino alla fine del comma con le seguenti: otto giorni. Contestualmente alla presentazione del ricorso il ricorrente può chiedere a detto tribunale la sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato. Il tribunale decide sulla richiesta di sospensione entro le successive quarantotto ore. Fino alla scadenza di tale termine, si dà luogo al prolungamento del trattenimento del richiedente. Ove la richiesta di sospensione sia accolta, il questore rilascia allo straniero un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato in seguito a decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutivo.
28. 53. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: anche dall'estero fino alla fine del comma con le seguenti: Il ricorso sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. La previsione del riesame della domanda di asilo, da parte di un organo gerarchicamente superiore alle commissioni territoriali non preclude la competenza del giudice ordinario in materia di ricorso avverso provvedimento negativo dell'istanza di asilo. In ogni caso l'intera procedura di riesame deve attenersi a quanto disposto dagli articoli 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.
28. 165. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lerttera b), capoverso Art. 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche dall'estero fino, al secondo periodo, a: allontanamento dal territorio nazionale.
28. 262. Pisapia, Mascia.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il ricorso fino a: dal territorio nazionale.
28. 54. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
**28. 55. Turco, Soda, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
**28. 56. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con le seguenti: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, secondo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
*28. 57. Soda, Turco, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con le seguenti: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, secondo periodo, si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
*28. 172. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: il richiedente fino alla fine del comma con le seguenti: Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione


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nazionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione - tramite almeno uno dei suoi membri - può procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso è comunque presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio.
28. 171. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola prefetto con la seguente: giudice.
*28. 61. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: prefetto con la seguente: giudice.
*28. 169. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso con le seguenti: nel centro di trattenimento fino all'esito del ricorso. Il prefetto emette la decisione entro i successivi 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La domanda ha effetto sospensivo del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato..
28. 60. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale - una volta rilasciato - non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.
6-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie..
28. 63. Turco, Soda, Leoni, Bielli, Amici, Marone, Caldarola, Sabattini, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente


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entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale - una volta rilasciato - non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.
28. 174. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione nazionale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso.
6-ter. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse pervenire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al loro scadere cessa il trattenimento e al richiedente verrà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo della validità di un mese, rinnovabile fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territoriale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale - una volta rilasciato - non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno senza giustificato motivo verrà considerata decaduta.
28. 64. Diliberto, Rizzo, Bellillo Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Il regolamento di cui al comma 3 determina modalità di accesso ai centri di accoglienza di cui al medesimo comma e ai centri di permanenza temporanea e assistenza di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per gli stranieri che abbiano presentato richiesta di asilo, di rappresentanti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati o di persone da questi delegate o appartenenti a organizzazioni non governativeper la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali.
28. 65. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 1-quater.
28. 175. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso Art. 1-quater con il seguente:
Art. 1-quater. (Commissioni territoriali). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio


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dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato,con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o da un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 176. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso Art. 1-quater con il seguente:
Art. 1-quater. (Commissioni territoriali). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione


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e per la cessazione dello status di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 182. Sinisi, Leoni, Buemi, Bellillo, Boato.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso Art. 1-quater con il seguente:
Art. 1-quater. (Commissioni territoriali). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze sono istituite delle commissioni, di seguito denominate territoriali, gerarchicamente subordinate alla Commissione nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni sono ciascuna composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione e da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di vice-questore, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive, o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del Presidente.
2. Nell'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni territoriali, devono comunque tenere conto delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e degli atti adottati dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri ed alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato ed alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione le commissioni territoriali si avvalgono di mediatori linguistico-culturali o di interpreti. All'audizione è presente, su richiesta dell'interessato, un avvocato di fiducia del richiedente asilo. Del colloquio con il richiedente asilo viene redatto verbale. I richiedenti asilo di sesso femminile hanno facoltà di essere assistiti da mediatori linguistico-culturali del loro stesso sesso e di tale opportunità devono esserne informate. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse vengono comunicate al richiedente, unitamente alle indicazioni sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il tutto deve essere consegnato nella lingua in cui si è svolta l'audizione.
*28. 191. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli uffici territoriali con le seguenti: le prefetture - uffici territoriali.
28. 257. La Commissione.
(Approvato)


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e due rappresentanti degli enti o associazioni maggiormente rappresentative del settore.
28. 177. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: I componenti le commissioni territoriali, nonché i loro supplenti, devono essere nominati sulla base di competenze acquisite in materia di diritto internazionale, di diritto europeo e di diritti umani.
28. 189. Mascia, Mantovani.

Subemendamento all'emendamento 28. 258 della Commissione

All'emendamento 28. 258, aggiungere, in fine, le parole: con competenza in materia di diritto internazionale e diritti umani e con qualifica non inferiore a vice questore per quanto riguarda gli appartenenti al corpo della Polizia di Stato.
0. 28. 258. 1. Mascia, Boato.

Al comma 1. lettera b), capoverso articolo 1-quater, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione dì distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.
28. 258. (Nuova formulazione) . La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, sopprimere il comma 2.
28. 178. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater sopprimere il comma 3.
28. 179. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valutano le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848. Qualora un richiedente asilo non venga riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontri impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
3-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
28. 185. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quater, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere


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il seguente: Alle audizioni del richiedente asilo davanti alla commissione territoriale è sempre garantita la presenza di un mediatore linguistico-culturale e di un avvocato di fiducia del richiedente asilo.
28. 188. Mascia, Mantovani.

Al comma 1 lettera b), capoverso 1-quater, comma 3, terzo periodo dopo le parole: scritto e motivato aggiungere le seguenti integralmente tradotto in una lingua conosciuta dall'interessato.
28. 187. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diriiti dell'uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
28. 259. (Testo corretto)La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, sopprimere il comma 4.
28. 180. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, comma 4, sostituire le parole da: al tribunale ordinario fino alla fine del comma con le seguenti: alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospensivo.

Conseguentemente, al capoverso 1-quinquies, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, aggiungere il seguente periodo: La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite agli articoli 1-ter, comma 6 e 1-quater, comma 4.
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 2 del capoverso 2-quinquies si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
28. 186 (Nuova formulazione) Sinisi, Boato, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, comma 4, sostituire le parole: al tribunale ordinario territorialmente competente con le seguenti: alla commissione nazionale.
*28. 184. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater comma 4, sostituire le parole: al tribunale ordinario territorialmente competente con le seguenti: alla commissione nazionale.
*28. 192. D'Alia, Volontè, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, comma 4, sopprimere le parole: che decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
28. 181. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
*28. 183. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e in particolare dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato, e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
*28. 193. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Qualora a un richiedente asilo non venisse riconosciuto lo status di rifugiato e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validità di un anno rinnovabile.
28. 190. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 1-quinquies.
28. 194. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 1-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dirigente in servizio fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.
3. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato


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delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun armo stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività; tenendo in considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.
4. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni armo di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.
6. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori molo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.
*28. 195. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso Art. 1-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dirigente in servizio fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.
3. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun armo stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività; tenendo in


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considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.
4. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni armo di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.
6. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori molo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.
*28. 196. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 1-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: dirigente in servizio fino alla fine dell'articolo con le seguenti: dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata, da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto, da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali. La Commissione Nazionale è rinnovata ogni tre anni; la nomina a Presidente della Commissione Nazionale è rinnovabile una sola volta consecutivamente per la medesima durata. I componenti della Commissione Nazionale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima e sono rieleggibili non consecutivamente.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi. La Commissione Nazionale ha, inoltre, potere di riesame sulla richiesta di asilo in caso di ricorso su diniego da parte di una Commissione Territoriale.
3. Nell'ambito della Commissione Nazionale è istituito il Consiglio di Presidenza, composto dai presidenti delle singole commissioni territoriali e dal presidente della Commissione Nazionale che lo presiede. Partecipano al Consiglio di Presidenza un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o un suo delegato nominato fra gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e fondamentali e un esperto in materia di diritti civili e umani designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Presidenza all'inizio di ciascun armo stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle richieste di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle commissioni territoriali di cui coordina le attività; tenendo in considerazione le raccomandazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, determinando le modalità di mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione Nazionale dei delegati e del personale assegnato.
4. La Commissione Nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni armo di funzionamento, rendono pubblici e relazionano al Parlamento sui


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risultati delle loro attività, relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione Nazionale e territoriali.
6. Il presidente e gli altri membri delle commissioni sono collocati fuori molo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.
*28. 197. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 1 sostituire le parole da: e da un dirigente del Dipartimento fino a: alle riunioni partecipa un rappresentante con le seguenti: da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza e da un rappresentante.
28. 198. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dell'ACNUR aggiungere le seguenti: e due rappresentati degli enti ed associazioni maggiormente rappresentative del settore.
28. 199. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, sopprimere il comma 2.
28. 200. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.
*28. 70. Soda, Turco.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.
*28. 201. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione nazionale, inoltre, decide sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commissione territoriale secondo le modalità stabilite all'articolo 1-ter comma 6.
*28. 202. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, sopprimere il comma 3.
28. 203. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria


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struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
28. 206. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
*28. 71. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
*28. 204. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I membri delle Commissioni sono selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e vengono adeguatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni sono, altresì, dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attività legate al processo decisionale.
*28. 207. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La Commissione nazionale e le singole commissioni territoriali, al termine di ogni armo di funzionamento rendono pubblici e relazionano alle Commissioni parlamentari competenti i risultati delle loro attività relativamente al numero e all'esito delle domande esaminate secondo il principio di trasparenza.
28. 208. Mascia, Mantovani.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-quinquies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È vietata l'espulsione e il respingimento di un richiedente asilo o di un rifugiato verso le frontiere di luoghi in cui la sua vita o le sue libertà sarebbero messe in pericolo, ovvero verso uno Stato nel quale vi sarebbero rischi di essere sottoposto a tortura e/o a trattamenti disumani e degradanti.
28. 209. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso Art. 1-sexies.
28. 210. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.


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Subemendamenti all'emendamento 28. 260 della Commissione

Al capoverso articolo 1-sexies sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
0. 28. 260. 5. La Commissione.
(Approvato)

All'emendamento 28. 260, capoverso Art. 1-sexies, comma 3, sopprimere le parole: e nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies,
0. 28. 260. 1. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

All'emendamento 28. 260, capoverso Art. 1-sexies, comma 3, sopprimere le parole: in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
0. 28. 260. 2. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

All'emendamento 28. 260, capoverso Art. 1-sexies, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministero dell'interno assicura, ai richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e non accolti all'interno di strutture di accoglienza dello Stato o territoriali, adeguate misure di sostentamento sino alla decisione sulla richiesta medesima e comunque per un termine non superiore a sei mesi.
0. 28. 260. 3. Sinisi, Bressa, Leoni, Bellillo, Boato.

All'emendamento 28. 260, capoverso Art. 1-sexies, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: , nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-septies,
0. 28. 260. 4. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Boato.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso Art. 1-sexies con i seguenti:
Art. 1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). - 1. Il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza, ove non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter, può essere accolto nell'ambito dei servizi territoriali di accoglienza di cui al comma 2.
2. Il Ministero dell'interno sostiene gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria.
3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 2, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
4. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3 stabilisce:
a) le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo


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1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 2.
5. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni italiani.
6. Il servizio provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la dffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 2;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
7. Le spese di funzionamento e di gesione del servizio sono finalizzate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies.
Art. 1-septies. (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo). 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati profughi e rifugiati» - cap. 2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,160 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001, 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28. 260. (Testo così modificato nel corso della seduta)La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 1-sexies, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di accoglienza


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dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul territorio, nonché per organizzare misure di rimpatrio volontario e per potenziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative in materia, promuove l'attivazione di un Cento di coordinamento nazionale, con sede presso l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
1-ter. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali d'accoglienza gestiti dagli enti locali favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione. Provvede altresì a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.
1-quinquies. Per il funzionamento delle attività del Centro nazionale e per gli interventi territoriali attivati dagli enti locali è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per le politiche sull'asilo.
1-sexies. I progetti territoriali dei comuni di cui al comma 1-quinquies sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo per le politiche sull'asilo.
1-septies. In fase di prima applicazione, per il triennio 2002-2004, si provvede al finanziamento dal Fondo di cui ai precedenti commi 1-quinquies e 1-sexies con le risorse, devolute alla diretta gestionale statale, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, per un importo non superiore a 21 milioni di euro.
1-octies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
28. 211. Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-sexies, è aggiunto il seguente:
Art. 1-septies. (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
*28. 74. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-sexies, è aggiunto il seguente:
Art. 1-septies. (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni


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Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
*28. 212. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-sexies, è aggiunto il seguente:
Art. 1-septies. (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
*28. 213. Mascia, Vendola.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso Art. 1-sexies, è aggiunto il seguente:
Art. 1-septies. (Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali). 1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragionevole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autorità di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della Marina militare o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestivamente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati affinché sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto direttamente o attraverso persona od porganizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
*28. 214. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 2, sostiuire le parole: centri di accoglienza con le seguenti: centri di identificazione.
28. 261. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. 1. Fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di diritto di asilo, al fine di razionalizzare ed ottimizzare i costi del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e monitorarne la permanenza sul territorio nazionale nonché per organizzare misure di rimpatrio e per potenziare interventi di integrazione di rifugiati e di altri stranieri con permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno d'intesa con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, sentite le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative nella materia, promuove l'attivazione, presso l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, di un Centro di coordinamento nazionale.
2. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico dei progetti territoriali di accoglienza gestiti dagli enti locali, direttamente o con il concorso delle organizzazioni specializzate nella materia, favorendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città, definisce, con proprio decreto, le modalità organizzative e di funzionamento del Centro di coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi necessari per un monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale, anche attraverso la creazione di una banca dati degli stranieri inseriti nel sistema di protezione.
4. Per il finanziamento delle attività del Centro nazionale e degli interventi territoriali


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attivati, con appositi progetti, dagli enti locali, è istituito presso il Ministero dell'interno un «Fondo nazionale per le politiche dell'asilo».
5. La dotazione del Fondo è stabilita in lire 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 utilizzando, in parte, le risorse del capitolo 2359 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno u.p.b.5.1.l.0. Al Fondo affluiscono, altresì, le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e da organismi dell'Unione europea e, più in particolare, le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati ivi comprese quelle già acquisite al Fondo di rotazione. Tali somme sono versate nel conto entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate al Fondo di cui al comma 4.
6. I progetti territoriali degli enti locali di cui al precedente comma 2 sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo di cui al comma 4.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
28. 01. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis. 1. Dopo l'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 aggiungere il seguente:
«Art. 46-bis. 1. È istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il difensore civico nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, carenze o disfunzioni nell'operato di tali amministrazioni nei confronti degli stranieri presenti sul territorio nazionale.
2. Il difensore civico nazionale invia ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta e sugli eventuali abusi, carenze o disfunzioni riscontrati.
3. L'ufficio del difensore civico nazionale dei diritti dello straniero è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è dotato del personale e dei mezzi previsti con il Regolamento di attuazione del presente testo unico. L'ufficio provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche attraverso Internet, di tutte le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri nonché delle indicazioni necessarie all'ottemperamento di dette disposizioni, e predispone modalità di comunicazione al difensore civico, anche per via telematica, degli eventuali abusi, carenze o disfunzioni di cui al comma 1.
28. 02. Soda, Turco, Leoni.