Allegato A
Seduta n. 150 del 30/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 5)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).

1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;


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d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.


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10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 2.500 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione».

2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo).

Sopprimerlo.
*17. 1. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*17. 80. Mascia, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.
*17. 81. Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi, Squeglia.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)
al comma 1, le parole: «all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «allo sportello unico per l'immigrazione istituito presso l'ufficio territoriale del Governo competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del datore di lavoro»;

b)
i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di autorizzazioni al lavoro al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornante, il centro trasmette all'ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro ovvero qualora la richiesta riguardi un lavoro domestico o un lavoro di assistenza a persone non autosufficienti ovvero qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si siano presentati entro i successivi dieci giorni o non abbiano accettato l'offerta di assunzione ovvero qualora il centro per l'impiego abbia positivamente confermato la dichiarazione motivata del datore di lavoro che dichiara i lavoratori avviati dal centro stesso non idonei per il lavoro richiesto, lo sportello unico procede ai sensi del comma 4.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, l'autorizzazione al lavoro nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. L'autorizzazione al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di rilascio.
5. L'ufficio consolare italiano del paese di residenza o di origine dello straniero, dopo aver compiuto gli altri accertamenti previsti dalle norme vigenti, provvede a rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di visto con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro per la firma del contratto che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'ufficio consolare che ha rilasciato il visto, alla questura competente ed al centro per l'impiego competente.
6. Il datore di lavoro che presenta domanda di autorizzazione al lavoro deve esibire copia del contratto di lavoro stipulato in via preliminare con lo straniero che deve recare le condizioni di lavoro offerte che non possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 520 a 2600 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni


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anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un »archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari«, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
8. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo delle autorizzazioni al lavoro rilasciate secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3 comma 4»;

c)
al comma 9, ultimo periodo, le parole: «alla direzione provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ai centri per l'impiego»;

d)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 2600 euro per ogni lavoratore impiegato».

i)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese agli stranieri che svolgano un'attività lavorativa in Italia».
17. 57. Leoni, Turco, Soda, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 1.
17. 2. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 1, sostituire le parole: la prefettura - ufficio territoriale del Governo con le seguenti: i centri provinciali dell'impiego.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: la prefettura-ufficio territoriale con le seguenti: l'ufficio territoriale.
*17. 3. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 1, sostituire le parole: la prefettura - ufficio territoriale del Governo con le seguenti: i centri provinciali dell'impiego.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: la prefettura ufficio territoriale con le seguenti: l'ufficio territoriale .
*17. 83. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 1, sostituire le parole: la prefettura - ufficio territoriale con le seguenti: gli uffici territoriali.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: la prefettura-ufficio territoriale con le seguenti: l'ufficio territoriale.
17. 58. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 1, sostituire le parole: la prefettura - ufficio territoriale del Governo con le seguenti: il centro provinciale dell'impiego.
17. 38. Sinisi, Bressa.


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Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 1, le parole: prefettura-ufficio territoriale del Governo sono sostituite dalle seguenti: le commissioni provinciali per l'impiego.
17. 82. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 1, sostituire le seguenti parole: la prefettura - ufficio territoriale con le seguenti: l'ufficio territoriale.
17. 60. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 2.
17. 4. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 2, sopprimere le lettere b), c) e d).
17. 84. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 2, sopprimere la lettera b).
17. 63. Turco, Soda, Leoni, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , secondo le modalità previste dall'articolo 5-bis.
17. 54. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 2, sopprimere la lettera c).
*17. 47. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 2, sopprimere la lettera c).
*17. 85. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: , comprensiva dell'impegno fino alla fine della lettera.
17. 41. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , secondo le modalità previste dall'articolo 5-bis.
17. 55. Landi di Chiavenna.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 2, sopprimere la lettera d).
17. 65. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 2, lettera d), sostituire le parole: ogni variazione concernente il con le seguenti: la cessazione del.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, sostituire le parole: qualunque variazione con le seguenti: la cessazione.
17. 86. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 3.
*17. 5. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 3.
*17. 87. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 4.
**17. 6. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 4.
**17. 52. Soda, Leoni, Turco.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 4.
**17. 88. Boato, Bellillo, Leoni, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 4.
**17. 89. Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, sopprimere il primo periodo.
17. 39. Bressa.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, primo periodo, premettere le parole: Nel caso in cui, secondo i dati ISTAT per l'anno precedente, il tasso di disoccupazione nella provincia sia maggiore della media nazionale,
*17. 53. Craxi, Milioto.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, primo periodo, premettere le parole: Nel caso in cui, secondo i dati ISTAT per l'anno precedente, il tasso di disoccupazione nella provincia sia maggiore della media nazionale,
*17. 90. Rivolta.

Al comma 1, capoverso 22, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In occasione di eventuali decreti adottati nel corso dell'anno successivi al primo, il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte, come previsto dal presente comma, solo ai centri analoghi delle regioni confinanti.
17. 66. Turco, Leoni, Soda, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, sopprimere il terzo periodo ed il quarto periodo.
*17. 7. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, sopprimere il terzo periodo ed il quarto periodo.
*17. 92. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, sopprimere il terzo periodo ed il quarto periodo.
*17. 93. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: cinque giorni.
**17. 8. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: cinque giorni.
**17. 94. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: nazionale o comunitario.
*17. 9. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: nazionale o comunitario.
*17. 40. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.


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Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario aggiungere le seguenti: o non comunitario regolarmente soggiornante.
**17. 10. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario aggiungere le seguenti: o non comunitario regolarmente soggiornante.
**17. 96. Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: dopo aver verificato la disponibilità di lavoratori stranieri regolarmente in Italia iscritti come disoccupati nelle liste di collocamento,
17. 69. Leoni, Soda, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: anche per via telematica,
*17. 11. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: anche per via telematica,
*17. 68. Turco, Soda, Nigra.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: o comunitario, aggiungere le seguenti: anche per via telematica,
*17. 97. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: all'ufficio territoriale con le seguenti: allo sportello unico.
17. 149. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 5.
**17. 12. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 5.
**17. 98. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta,
17. 99. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni dalla presentazione della richiesta con le seguenti: venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3, ovvero di dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2.
17. 71. Leoni, Soda, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: dieci giorni.
17. 70. Leoni, Soda, Turco, Nigra.


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Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , ivi compreso il codice fiscale,
17. 100. Mascia, Valpiana.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 6.
*17. 13. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 6.
*17. 101. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: otto giorni con le seguenti: venti giorni.
17. 14. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 6, secondo periodo, dopo la parola: consolare aggiungere le seguenti: , alla questura.
17. 15. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 7.
*17. 16. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 7.
*17. 102. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 7.
*17. 103. Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 8.
**17. 17. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 8.
**17. 104. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 9.
17. 18. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV.
17. 19. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 10.
*17. 20. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 10.
*17. 42. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 11.
**17. 21. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 11.
**17. 106. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.


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Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 11, primo periodo, sostituire la parola: residenti con la seguente: soggiornanti.
17. 22. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 11, secondo periodo, dopo le parole: anche per dimissioni aggiungere le seguenti: o per conclusione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
17. 23. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: può con le seguenti: ha diritto ad.
17. 24. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 11, secondo periodo, dopo la parola: collocamento aggiungere le seguenti: , anche più volte,
17. 25. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
*17. 26. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole sei mesi con le seguenti: un anno.
*17. 107. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
*17. 108. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 12.
**17. 28. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 12.
**17. 109. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 12, sostituire le parole: del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo con le seguenti: di carta di soggiorno, del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro.
17. 29. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 12, dopo la parola: scaduto aggiungere le seguenti: e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.
17. 150. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 12, sostituire le parole da: l'arresto fino alla fine del comma con le seguenti: la reclusione da sei mesi a due anni e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. È altresì disposto il sequestro temporaneo per quindici giorni dell'impresa.
17. 43. Sinisi, Bressa.


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Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 12, sostituire la parola: 2500, con la seguente: 5000.
17. 56 (Nuova formulazione) .Landi di Chiavenna.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 22, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Gli imprenditori che presentino una dichiarazione di emersione relativa ai lavoratori non comunitari sono esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di mano d'opera priva di permesso di soggiorno in corso di validità; contestualmente ai lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
17. 110. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 13.
*17. 30. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22 sopprimere il comma 13.
*17. 44. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia sia regolata da convenzione internazionale, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
**17. 31. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia sia regolata da convenzione internazionale, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.
**17. 113. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso, Art. 22, comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
17. 112. Alfonso Gianni, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 14.
*17. 32. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22 sopprimere il comma 14.
*17. 45. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.


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Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 14, sostituire le parole da: ai lavoratori fino alla fine del comma con le seguenti: ai cittadini stranieri.
17. 33. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 15.
*17. 34. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 15.
*17. 115. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Dopo la scadenza del permesso di soggiorno per il lavoratore subordinato e in seguito al ritorno in un paese terzo, gli ex titolari del permesso di soggiorno per il lavoratore subordinato hanno il diritto di richiedere ed ottenere la restituzione dei contributi versati da loro e dal loro datore di lavoro al sistema previdenziale pubblico durante il periodo di validità del permesso, purché:

a)
il richiedente, quando risieda nel paese terzo, non abbia diritto al pagamento di alcuna pensione da parte dello Stato membro in forza della normativa nazionale o degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l'Unione europea o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi dall'altra;

b)
il richiedente non possa, in forza della normativa nazionale o degli accordi indicati nella lettera a) del presente articolo, trasferire i suoi diritti a pensione nel sistema previdenziale del paese terzo in cui risiede;

c)
il richiedente rinunci in modo assoluto a qualsiasi diritto o pretesa che abbia acquisito nell'ambito del sistema previdenziale pubblico dello Stato membro interessato;

d)
la domanda sia presentata da un luogo situato nel paese terzo di cui trattasi.
17. 46. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sopprimere il comma 16.
*17. 35. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 16.
*17. 116. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 22, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Le funzioni di cui al presente articolo continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione, nel rispetto delle valutazioni di competenza degli organi statali.
17. 117. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collé.

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 16, sostituire le parole: ai sensi degli statuti e delle relative con le seguenti: compatibilmente con i rispettivi statuti e.
17. 118. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collé

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Sino all'entrata in funzione dello sportello unico sono applicate le modalità previste dall'articolo 22 del testo


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unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 precedentemente alle modificazioni apportate dalla presente legge.
17. 61. Turco, Soda, Leoni, Nigra.

Sopprimere il comma 2.
*17. 36. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 2.
*17. 78. Soda, Turco, Leoni, Nigra.

Sopprimere il comma 2.
*17. 119. Mascia, Giordano.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È costituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione tecnica, formata da cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero delle attività produttive e da un rappresentante della Conferenza unificata, allo scopo di supportare le ambasciate ed i consolati nell'individuazione dei criteri professionali dei lavoratori autonomi stranieri, necessari per esercitare in Italia le diverse attività imprenditoriali.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 2 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
**17. 37. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È costituita presso il Ministero degli affari esteri una commissione tecnica, formata da cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero delle attività produttive e da un rappresentante della Conferenza unificata, allo scopo di supportare le ambasciate ed i consolati nell'individuazione dei criteri professionali dei lavoratori autonomi stranieri, necessari per esercitare in Italia le diverse attività imprenditoriali.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 2 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
**17. 120. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.