Allegato A
Seduta n. 150 del 30/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 6)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Titoli di prelazione).

1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi approvati, an


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che su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Titoli di prelazione).

Sopprimerlo.
*18. 13. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*18. 24. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi, Sinisi.

Sopprimerlo
*18. 25. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*18. 26. Mascia, Mantovani.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - 1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nell'ambito di un piano programmato dal Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all'ingresso sono rilasciate dalle questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera, dopo l'esame di tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:
a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istituzione e di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate all'inserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei


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paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese o con enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;
b) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;

c)
gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia il cui il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;

d)
gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di una società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall'articolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia».
**18. 4. Leoni, Soda, Turco, Nigra.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. - 1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nell'ambito di un piano programmato dal Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri, le autorizzazioni all'ingresso sono rilasciate dalle questure anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero, sono idonei a consentire di svolgere attività lavorativa in determinati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determinazione delle quote nei quali si verifica una persistente e generalizzata carenza di manodopera, dopo l'esame di tutte le domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di priorità:
a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istituzione e di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate all'inserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese o con enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;
b) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupazione sia inferiore al quattro per cento;
c) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da soggetto garante che risiede in una provincia il cui il


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tasso di disoccupazione sia inferiore alla media nazionale;
d) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta sulla base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la comprovata disponibilità a farsi carico per un anno dalla data di ingresso delle attività di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di una società di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel registro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito dall'articolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia».
**18. 13-bis. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: Art. 23. - (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente: Art. 23-bis. - (Attività formativa nei Paesi di origine).
*18. 14. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: Art. 23. - (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente: Art. 23-bis. - (Attività formativa nei Paesi di origine).
*18. 27. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è sostituito dal seguente: Art. 23. - (Titoli di prelazione), con le seguenti: Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è aggiunto il seguente: Art. 23-bis. - (Attività formativa nei Paesi di origine).
*18. 29. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, alcomma 1, premettere il seguente:
«01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
**18. 31. Mascia, Deiana.

Al comma 1, capoverso Art. 23, al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
**18. 32. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 23, al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda


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farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.
*18. 2. Sinisi, Bellillo, Lumia, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'in gresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.
*18. 7. Turco, Leoni, Soda, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 23, al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto d'ingresso. Le procedure di applicazione sono definite dal regolamento di attuazione del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e titoli di prelazione.
*18. 15. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine;
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero


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dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
**18. 5. Soda, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
**18. 17. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono organizzare attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto per l'anno 2002 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo diminuendo proporzionalmente l'accantonamento di ciascun ministero, al netto delle regolazioni debitorie.
**18. 33. Bellillo, Leoni, Boato, Buemi, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, dopo le parole: organizzazioni nazionali aggiungere le seguenti: e territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali.
18. 34. Colasio, Fistarol, Bimbi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.
*18. 18. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.
*18. 35. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro aggiungere le seguenti: e dei lavoratori.
*18. 36. Mascia, Alfonso Gianni.


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Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con possibile conclusione del processo formativo in Italia.
**18. 19. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con possibile conclusione del processo formativo in Italia.
**18. 37. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sopprimere il comma 2.
*18. 20. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sopprimere il comma 2.
*18. 38. Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sopprimere il comma 2.
*18. 39. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sopprimere il comma 3.
**18. 21. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sopprimere il comma 3.
**18. 40. Leoni, Bellillo, Boato, Sinisi, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sopprimere il comma 4.
*18. 22. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sopprimere il comma 4.
*18. 41. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, presentando entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.


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7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce, in particolare, il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
8. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e prestazione di garanzia.
**18. 23. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, presentando entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.
7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce, in particolare, il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
8. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e prestazione di garanzia.
**18. 42. Boato, Sinisi, Bellillo, Leoni, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 23, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno


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tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, presentando entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la garanzia.
7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce, in particolare, il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
8. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e prestazione di garanzia.
**18. 43. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso Art. 23, sostituire la rubrica con la seguente: Formazione professionale nei Paesi di immigrazione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Formazione professionale nei Paesi di immigrazione.
18. 12. Turco, Soda, Leoni, Nigra

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Gli imprenditori, titolari, soci o rappresentanti legali, regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle camere di commercio, che intendano farsi garanti dell'ingresso di uno straniero non comunitario, per assumerlo presso le proprie aziende o le consociate, devono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con richiesta nominativa presso lo sportello unico per l'immigrazione. A tale fine è destinata una percentuale adeguata della quota complessiva degli ingressi prevista in eventuali decreti per gli ingressi successivi a quello annuale.
18. 11. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). 1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa,


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alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in un'apposita lista tenuta presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione calcolata a partire dalla prima iscrizione del lavoratore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di iscrizione, per posta ordinaria o per via informatica, in detta lista, nonché per la conferma annuale dell'iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
18. 01. Soda, Turco, Leoni.