Allegato A
Seduta n. 150 del 30/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 7)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Lavoro stagionale).

1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.


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2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Lavoro stagionale).

Sopprimerlo.
*19. 4. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*19. 12. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Sopprimerlo.
*19. 13. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sopprimerlo.
*19. 15. Mascia, Giordano.

Al comma 1, capoverso Art. 24, sopprimere il comma 1.
**19. 5. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 24, sopprimere il comma 1.
**19. 17. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1 capoverso Art. 24, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: , che verifica nel termine di cinque giorni fino alla fine del periodo.
*19. 2. Sinisi, Buemi, Bellillo, Leoni, Boato.


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Al comma 1 capoverso Art. 24, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: , che verifica nel termine di cinque giorni fino alla fine del periodo.
*19. 6. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1 capoverso Art. 24, comma 1, secondo periodo sopprimere le parole da: , che verifica nel termine di cinque giorni fino alla fine del periodo.
*19. 19. Diliberto, Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 24, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: italiani o comunitari.
**19. 8. Soda, Leoni, Turco, Nigra.

Al comma 1, capoverso Art. 24, comma l, secondo periodo, sopprimere le parole: italiani o comunitari.
**19. 21. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1 capoverso Art. 24, comma l, secondo periodo, dopo le parole: o co munitari aggiungere le seguenti: o non comunitari regolarmente soggiornanti.
19. 22. Diliberto, Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, capoverso Art. 24, sopprimere il comma 2.
*19. 3. Sinisi, Bellillo, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, capoverso Art. 24, sopprimere il comma 2.
*19. 9. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 24, sopprimere il comma 3.
19. 24. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 24, sopprimere il comma 4.
19. 25. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 24, sopprimere il comma 5.
19. 27. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 24, comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: maggiormente.
19. 28. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso Art. 24, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le intese nazionali stipulate tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, raggiunte sulla presente materia prima dell'entrata in vigore della presente legge.
19. 10. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso Art. 24, sopprimere il comma 6.
19. 29. Buemi, Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi.

Al comma 1, capoverso Art. 24, alla rubrica, dopo la parola: stagionale aggiungere le seguenti: e di apprendistato.
19. 11. Landi di Chiavenna.