Allegato A
Seduta n. 150 del 30/5/2002


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(A.C. 2454 ed abb. - Sezione 9)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2454 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Attività sportive).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso


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degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Attività sportive).

Sopprimerlo.
*21. 3. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Sopprimerlo.
*21. 4. Leoni, Bellillo, Boato, Buemi.
* Il deputato Leoni ha ritirato la propria firma.

Sopprimerlo.
*21. 5. Mascia, Mantovani.

Sopprimerlo.
*21. 6. Rizzo, Maura Cossutta, Sgobio.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, comma 1, lettera p), sono aggiunte, alla fine, le parole: «nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante».
**21. 2. Soda, Turco, Leoni, Bielli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 21. - 1 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, comma 1, lettera p), sono aggiunte, alla fine, le parole: «nell'ambito del limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve essere approvata dal Ministro vigilante».
**21. 7. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone


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non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno 12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio;».

b)
dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
21. 9. Turco, Leoni, Soda, Nigra.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
«r-bis) infermieri professionali assunti da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza a favore di persone non autonome;
r-ter) operatori di assistenza assunti da famiglie, da persone fisiche o giuridiche per compiti di assistenza domiciliare a favore di persone non autonome».

b)
dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
21. 8. Zanettin, Palma, Campa.

Al comma 1, sostituire le parole: dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente con le seguenti: sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. È consentito al datore di lavoro di assumere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori della categoria di cui alla lettera f) del comma 1, che presso lo stesso datore di lavoro abbiano svolto il periodo di addestramento o di formazione professionale e che abbiano completato, presso il paese di origine, il percorso scolastico o formativo adeguato»;

b)
dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
21. 1. Bielli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. - 1. Dopo l'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto il seguente:
«Art. 27-bis. (Istituzione dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari). - 1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20 comma 4 della legge 30 dicembre 1991 n. 4133, presso il Ministero delle Finanze è istituito l'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei cittadini extracomunitari - A.T.E.
2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.
3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 1.2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'Anagrafe Tributaria dei Cittadini Extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.
4. L'A.T.E. (Anagrafe Tributaria Cittadini Extracomunitari) assolve alla finalità di:
a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;
b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.


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5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l'A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:
a) permesso di soggiorno;
b) contratto di lavoro;
c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;
d) partite IVA;
e) posizione INPS/INAIL;
f) dichiarazioni dei redditi;
g) iscrizione ad albi;
h) ogni fonte di informazione a cui l'A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.

6. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.
7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.
8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario dovrà indicare all'A.T.E. un proprio conto corrente bancario e/o postale e/o valutano che lo stesso dovrà utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.
9. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché della presente legge, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi e/o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno».
21. 01. Landi di Chiavenna.