Allegato A
Seduta n. 144 del 14/5/2002


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(A.C. 2608 - Sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1. Sinisi, Bressa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,


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approvato con decreto legislativo 25 luglio 1986, n. 286, sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento dei mezzi di trasporto in sequestro, l'autorità giudiziaria che procede ne dispone l'immediata distruzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 973, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono fissate le modalità di esecuzione».
1. 2. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso 8-bis, dopo la parola: affidamento aggiungere le seguenti: per mezzi di trasporto sequestrati.
1. 5. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere i capoversi 8-ter e 8-quater.
1. 4. Soda, Turco, Leoni, Rizzo, Bielli, Amici, Maura Cossutta, Caldarola, Sabattini, Marone, Bellillo, Montecchi, Pollastrini.

Al comma 1, capoverso 8-quinquies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero sono alienati o distrutti.
1. 6. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole «Ai commi 3» aggiungere la seguente: «, 4».
1. 10. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La distruzione delle imbarcazioni può avvenire tramite affondamento solo se le stesse vengano precedentemente e adeguatamente trattate in modo che non rilascino, anche nel tempo, sostanze inquinanti di alcun tipo che possano danneggiare l'ambiente marino. Tutte le procedure atte all'affondamento devono essere preventivamente concordate tra i diversi Ministeri competenti e i rappresentanti degli operatori del settore, in modo tale da salvaguardare l'habitat marino.»
1. 3. Realacci.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: il questore comunica fino alla fine del capoverso con le seguenti: l'accompagnamento coattivo è autorizzato, su richiesta del questore, dal giudice monocratico del tribunale competente per territorio.
2. 3. Sinisi, Bressa.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, sentito l'interessato e il suo difensore ed acquisiti i necessari elementi di prova, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. La decisione è ricorribile per cassazione.
2. 2. Mascia.

Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.
2. 1. Mascia.


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Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
2. 5. Soda, Turco, Leoni, Rizzo, Amici, Bielli, Maura Cossutta, Marone, Caldarola, Montecchi, Sabattini, Bellillo, Pollastrini.

Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: verificata la sussistenza dei requisiti, aggiungere le seguenti: sentito l'interessato cui è garantita comunque l'assistenza del difensore,
2. 4. Soda, Turco, Leoni, Rizzo, Bielli, Amici, Maura Cossutta, Marone, Caldarola, Sabattini, Bellillo, Montecchi, Pollastrini.