COMPARAZIONE TRA IL TESTO DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA IN MATERIA DI ACCOGLIENZA DELLA COMMISSIONE E IL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO GAI IN DATA 26/04/02

 

Ambito di applicazione:

            l L’ambito di applicazione della Direttiva include tutti i richiedenti asilo indipendentemente dallo stato e dal tipo di procedura. Non include per ora i richiedenti forme di protezione sussidiaria ma c’è un impegno politico di rivedere l’ambito di applicazione in futuro. Gli Stati membri, se vogliono, possono comunque farvi rientrare questa categoria.

 

Informazioni:

            l Gli Stati Membri hanno solo l’obbligo di informare i richiedenti asilo sui benefici a cui hanno diritto e sugli obblighi a cui sono tenuti, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di asilo, e non immediatamente come proposto dalla Commissione.

            l la Direttiva ha omesso la previsione dell’obbligo per gli Stati Membri di informare i richiedenti della possibilità di fare corsi di lingua, ove disponibili.

 

Residenza e libertà di movimento:

            l Nel caso in cui si ritiene necessario, gli Stati Membri possono decidere la residenza dei richiedenti per ragioni di pubblico interesse, ordine pubblico o per accelerare la procedura e il controllo delle istanze, e possono limitare [la residenza] dei richiedenti ad un particolare luogo in conformità alla propria legislazione nazionale. Il testo della Commissione era più positivo e dava maggiori garanzie contro la detenzione.

 

Documentazione:

            l I documenti rilasciati ai richiedenti asilo devono indicare se il richiedente è libero di muoversi in tutto o in parte del territorio nazionale. La Commissione ha proposto che i documenti dei richiedenti indichino ciò a cui il richiedente ha diritto in termini di assistenza sanitaria e psicologica, accesso al mercato del lavoro.

 

Scolarizzazione e educazione dei minori:

            l Può essere posposta di tre mesi in base alla nuova Direttiva, ed dilazionata fino ad un anno dove ci sono altri accordi in materia di educazione. Gli Stati Membri possono anche offrire altri accordi in materia di educazione dove la scolarizzazione convenzionale non è possibile a causa della specifica situazione del minore. In base al testo della Direttiva, gli Stati dovrebbero prevedere la scolarizzazione all’interno dei centri di accoglienza. Non c’è nessun riferimento espresso all’obbligo di fornire corsi di lingua ai minori, com’era invece nella Proposta della Commissione.

 

 

 

Lavoro:

            l Gli Stati Membri possono decidere il periodo di tempo, a partire dalla data in cui è stata depositata l’istanza, durante il quale il richiedente non ha accesso al mercato del lavoro, il quale però non potrà essere più lungo di un anno dal momento in cui l’istanza è stata depositata. Tuttavia, lo Stato membro deve stabilire le condizioni di accesso. La Commissione aveva proposto sei mesi. Inoltre, il Consiglio ha aggiunto la previsione che gli Stati Membri possono dare priorità nel mercato del lavoro ai cittadini dei paesi UE o di altri Paesi Terzi che già hanno un permesso di lavoro nello Stato Membro.

 

Corsi di formazione:

            l Nella proposta della Commissione, gli Stati Membri non potevano vietare l’accesso ai cosi di formazione oltre un periodo di sei  mesi. Il Consiglio propone che gli Stati Membri possano autorizzare i richiedenti asilo all’accesso [al mercato del lavoro] se così vogliono.

 

Condizioni materiale di accoglienza:

            l Il Consiglio propone che  condizioni materiali di accoglienza debbano essere disponibili per i richiedenti quando fanno la loro istanza. Inoltre, “gli Stati Membri devono assicurare uno standard di vita adeguato alla salute e alla sussistenza e al benessere del richiedente…” è stata sostituita da “ alla sussistenza del richiedente alla sussistenza del richiedente…”. Inoltre, gli Stati Membri possono garantire tutte o alcune delle condizioni di accoglienza a condizione che il richiedente non abbia mezzi sufficienti per pagarseli da solo e possono chiedere il rimborso di queste spese ( e di quelle dell’assistenza sanitaria) se si evince che questi può sostenerli.

 

Alloggio:

            l Rimane l’obbligo di fornire sia alloggio, sia vitto e vestiti qualora il richiedente asilo non abbia i mezzi finanziari. E’ stato eliminato il paragrafo in cui si garantiva un contributo finanziario o un voucher per consentire ai richiedenti di cercare un alloggio indipendente.. L’articolo autorizza inoltre gli Stati Membri a derogare dalle previsioni in materia di alloggio previste in questo articolo e di prevedere modalità di alloggio diverse da quelle stabilite, se considerato necessario. Tuttavia la deroga temporanea può essere solo per un periodo ragionevole, che deve essere il più corto possibile. Il Consiglio ha omesso la previsione che i minori non accompagnati possono stare con un familiare già residente nello Stato Membro.

 

Contributi e vouchers:

            l la previsione di vouchers per i richiedenti è stata eliminata

            l la Direttiva del Consiglio ha cancellato l’articolo che prevedeva che gli Stati Membri devono assicurare che l’ammontare totale del contributo o del voucher sia sufficiente a impedire che il richiedente e i membri della sua famiglia cadano in povertà, così come l’articolo che prevedeva il diritto del richiedente a presentare un reclamo contro le condizioni di accoglienza.

 

Assistenza sanitaria e psicologica:

            l il Consiglio ha proposto un articolo drasticamente ridotto –ora veramente vago e che può autorizzare dei “gap” nelle previsioni in materia di assistenza sanitaria, ad esempio durante la procedura di appello. Il nuovo articolo stabilisce:

1.     gli Stati Membri devo assicurare che i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, che deve includere, almeno, l’assistenza d’emergenza e il trattamento essenziale della malattia;

2.     gli Stati Membri devono prevedere l’assistenza medica necessaria o altro tipo di assistenza ai richiedenti con necessità speciali.

 

 

Minori:

            l In base alla nuova Direttiva, i minori non accompagnati che hanno superato i 16 anni possono essere alloggiati in un centro di accoglienza per adulti, e i fratelli saranno tenuti insieme solo là dove possibile. Come detto prima, la previsione in materia di obbligo degli Stati a fornire corsi di lingua ai bambini è stata omessa. La Proposta della Commissione era molto più positiva.

 

NGOs:

l gli articoli in materia di cooperazione e comunità locali sono stati cancellati dal Consiglio. Questi obbligavano gli Stati Membri ad assicurare un coordinamento tra le autorità competenti e gli altri attori, come le ONG, coinvolti nell’accoglienza dei richiedenti asilo così come a promuovere relazioni armoniose tra le comunità

 

Non discriminazione:

            l l’articolo che stabiliva che le richieste devono essere valutate su di una base non discriminatoria, ad es., di razza, sesso, nazionalità, religione etc… è stato cancellato nella nuova direttiva.

 

 

Bruxelles, 26/04/2002