Tribunale per i Minorenni di Trento

                                                                                                                      166 Cron.

 

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona di:

Dr CA. Agnoli                        Presidente

Dr L. Spina                             Giudice rel.

Dr.ssa A. Cubello                   Giudice on.

Dr G. Stringari                         Giudice on.

 
 

 

 

 

 

 


ha emesso il seguente

D E C R E T O

 

nel procedimento n. 28/2002 C.C.., nell'interesse del minore N- B-, n. S- (Albania ) il -- -- ----.

 

 

Letti gli atti del procedimento in favore della minore in oggetto ed in particolare i ricorsi dell'avv  G- D-  per conto di N- B- e del P.M. sede , entrambi per proporre reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare di Trento dd 30. 1 2000, che aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza proposta dal minore volta ad ottenere il rilascio da parte del tutore del decreto di rimpatrio emesso nei suoi confronti dal Comitato per i Minori Stranieri e valutare l'opportunità di nominare un nuovo tutore al fine di procedere all'impugnazione di tale decreto e rappresentarlo nell'eventuale giudizio:

 

considerato e ritenuto:

 

- che il reclamo proposto dall'avv. D- per conto del minore deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire del ricorrente per minore età;

 

- che, quanto al  ricorso del P.M. ~i osserva che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per i seguenti motivi:

 

 per il minore in oggetto è stata aperta procedura di adottabilità con provvedimento di questo Ufficio dd 25.7.2000 e nell'ambito di tale procedura è stato disposto l'affidamento educativo  assistenziale del B- al competente Servizio Sociale con mandato di collocamento dello stesso presso idonea struttura residenziale e di formulare un progetto (se fattibile ) volto all'integrazione del minore nella realtà locale;

 

- con lo stesso provvedimento di apertura della procedura della dichiarazione dello stato di adottabilità è stato nominato al B- un tutore provvisorio, individuato nel responsabile del Servizio Sociale affidatario:

 

- secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità" ... l'esercizio delle funzioni

di direzione e dì controllo del tutore provvisoriamente nominato dal tribunale per i  minorenni al minore dichiarato in stato di adottabilità (art. 15, ultimo comma, l. 4 maggio 1983, n. 184), nonché del tutore successivamente confermato dallo stesso giudice (ex art. 19, ultimo comma, l. cit.) spetta, anche con riguardo agli aspetti attinenti alla sola sfera patrimoniale della tutela, al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il minore, e non al giudice tutelare, data l'assenza di una norma di rinvio alla disciplina del codice civile in ordine alla tutela dei minori e tenuto conto della permanenza, successivamente alla nomina del tutore, delle ragioni che giustificano l’attribuzione al detto tribunale dei poteri di nomina e di revoca del tutore stesso (cfr, ex multis, Cass., 08-11-1989, 4696/1989 Foro it., Rep. [990, voce Adozione, n. 93);

 

- conseguentemente, la richiesta formulata dal minore al (3.1. di Trento é stata indirizzata ad un organo incompetente a decidere (per quanto quell'organo non abbia rilevato la propria incompetenza ), atteso che la stessa doveva essere indirizzata a questo Tribunale per i minorenni;

 

- questo Ufficio, peraltro, investito della questione relativa alla richiesta di sostituzione del tutore come organo preposto alla gestione della tutela provvisoria rileva che la stessa debba essere accolta; invero, deve essere valutata l'opportunità di impugnare il provvedimento di rimpatrio assistito nell'interesse del minore , atteso che la vicenda personale e familiare del B- presenta delle caratteristiche tali che non fanno pensare che sia nel suo migliore interesse il rientro in Albania; tale valutazione e la conseguente relazione con possibili difetti del provvedimento, va comunque compiuta da un tutore che non sia in una forma di conflitto di interessi , come nella specie il responsabile del Servizio Sociale del Comune di Trento, che deve svolgere da una parte l'interesse del minore e , dall'altra, quella dell'organo istituzionale preposto a dare attuazione ai decreto di rimpatrio (il Comune di Trento ) l'eventuale ricorso che il nuovo tutore valuterà di presentare dinanzi al giudice amministrativo dovrà comunque essere autorizzato da questo tribunale ( art. 374 n. 5 codice civile, in relazione a quanto disposto dalla disciplina della procedura di adottabilità in materia di tutela provvisoria);

 

- va infine accolta la richiesta del P.M. di revoca del nulla osta al rimpatrio assistito del minore, stante la necessità  di risolvere pregiudizialmente la  questione relativa all'impugnazione dello stesso provvedimento;

 

P.Q.M.

 

visti gli artt. 737 e ss., 45 disp.att. C.C., I e ss 1. 184/83

 

DICHIARA

 

Non luogo a procedere in ordine al reclamo proposto dall'avv. G. D-, per conto del minore N- B-, per carenza di legittimazione;

DICHIARA

 

Inammissibile il reclamo proposto dal Pubblico Ministero per incompetenza del Giudice Tutelare a provvedere sull'istanza presentata da N- B-;

 

DISPONE

 

La revoca del tutore provvisorio nominato  con il provvedimento di questo Ufficio dd 25.7.2000, nominando in sua sostituzione la persona deIl'avv. A- R- P- del foro

di Trento;

 

REVOCA

 

il nulla osta al rimpatrio del minore N- B-.

 

DICHIARA  IL   PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 741 ULT. COMMA C.P.C.

 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti (comunicazione ai Comitato per i Minori Stranieri, al P.M. sede e al Giudice Tutelare; notifica al ricorrente).

 

Cosi deciso in Trento il 26.3/2002

 

Il Cancelliere                                      Il Giudice est.                                     Il Presidente

   Luca Liberi                                     (dott. La Spina)                      (dott. Carlo Agnoli)