PROCURA DELLA REPUBBLICA

 

presso il Tribunale Ordinario di P a d o v a

 

      N. Mod. 45

     Padova,

 

Il Procuratore della Repubblica

 

Vista la comunicazione del Questore di Padova relativa all'accompagnamento

alla frontiera del cittadino rumeno FARCAS Petre, trasmessa con fax alle ore

12,33 del 20 aprile 2002, ai sensi dell'art. 2 D.L. 4/04/2002 nr. 51;

Considerato che :

  a.. come stabilito dalla citata disposizione, il Procuratore della

Repubblica convalida, verificata la sussistenza dei requisiti, il

provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera dello

straniero entro le quarantotto ore successive alla comunicazione;

  b.. come previsto e consentito dalla clausola di "immediata esecutività"

conferitagli dall'ultimo periodo dello stesso articolo 2, il provvedimento

in questione e' già in corso di esecuzione;

  c.. prospettandosi dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni

sopra richiamate ed essendo la relativa questione rilevante nel presente

procedimento di convalida, si ravvisano sussistenti le condizioni per

sollevare d'ufficio la questione stessa avanti alla competente Corte

Costituzionale, con conseguente sospensione del procedimento in corso;

Visto l'art. 23 L. 11/03/1953 nr. 87;

 

O S S E R V A

 

Sulla legittimazione del P.M.

 

Con diverse pronunzie la Corte Costituzionale ha finora negato al pubblico

ministero la legittimazione a proporre questioni di costituzionalità di

leggi o di atti aventi forza di legge sul presupposto della sua qualità di

"parte" , non di titolare della potestas judicandi.

Tuttavia, nel contesto delineato dall'art. 2 D.L. nr. 51/2002 (che introduce

il comma V bis nel corpo dell'art. 13 D.Lgs. nr. 286/1998), sembra evidente

che il P.M. è chiamato a disporre la convalida del provvedimento di

accompagnamento alla frontiera non quale "parte" ma quale organo di

controllo della legalità di un atto amministrativo incidente sulla libertà

personale che, ai sensi dell'art. 13 I e II comma Cost., è "inviolabile" e

non ammette forma alcuna di restrizione "se non per atto motivato dell'

autorità giudiziaria".

Il potere del P.M. che, vegliando come custode imparziale sull'osservanza

della legge e specificamente assolvendo, a presidio della libertà personale,

al ruolo di unico garante dei requisiti di merito e di legittimità di un

atto coercitivo come l'accompagnamento alla frontiera (unico, perché l'

eventuale ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del P.M. è

di per sé proponibile, in conformità al principio sancito dall'art. 111,

comma 7 Cost., solo "per violazione di legge"), è un potere assimilabile, in

diritto ed in fatto, a quello riconosciuto, per analoghe finalità, al

giudice nel contesto disciplinato dall'art. 14 D.Lgs. nr. 286/1998. Un

potere afferente, propriamente, alla sfera giurisdizionale ed

eccezionalmente conferito al P.M., in deroga alla regola che riconduce a

tale organo iniziative, poteri e facoltà di parte.

 

Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

D.L. nr. 51/2002

 

L'articolo in questione, nella parte in cui stabilisce che il Procuratore

della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il

provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero entro il

termine di quarantotto ore successive alla comunicazione di esso e nella

parte in cui conferisce a tale provvedimento immediata esecutività, dà

luogo, come appresso si esporrà, a dubbi di costituzionalità non

manifestamente infondati, la cui pregiudiziale risoluzione condiziona

manifestamente l'esame dei presupposti di legalità dell'atto coercitivo e,

in definitiva, l'esito del giudizio di convalida.

 

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

 

La disposizione dell'art. 2 D.L. nr. 51/2002, inserita come comma V bis nel

testo dell'art. 13 D. Lgs. nr. 286/1998, appare in contrasto con l'art. 3

Cost. nella parte in cui non appresta allo straniero, pur statuendo la

coercizione della sua libertà personale, la stessa tutela, piena ed

effettiva, che al predetto è assicurata nella situazione di fatto,

sostanzialmente identica, contemplata dal successivo art. 14.

Infatti, a differenza di quanto quest'ultima disposizione (letta in

conformità alla sentenza interpretativa della Corte Costituzionale nr.

105/2001) prevede per lo straniero colpito da decreto di espulsione e

trattenuto in un centro di permanenza e assistenza, la disposizione qui

impugnata non stabilisce che lo straniero, raggiunto da un provvedimento di

espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, possa :

  a.. essere sentito sui fatti e sui motivi dell'espulsione prima dell'

emissione della convalida del P.M.;

  a.. permanere sul territorio dello Stato, evitando di subire la definitiva

esecuzione dell'espulsione, fino alla notifica dell'atto motivato del P.M..

E' indubbio infatti che, nel caso (qui ricorrente) di espulsione già in

corso di esecuzione, l'eventuale mancata convalida della misura coercitiva

dell'accompagnamento sarebbe data inutiliter e configurerebbe, in realtà,

una garanzia meramente apparente del fondamentale diritto di libertà

violato.

A tanto si aggiunga che l'ambito limitato, addirittura angusto, dei poteri

riconosciuti al P.M. quale organo deputato all'accertamento e al controllo

di legalità del provvedimento amministrativo di accompagnamento finisce per

realizzare irragionevolmente, essendo sostanzialmente identiche le

corrispondenti situazioni di fatto, un sistema di tutela del diritto di

libertà dello straniero differenziato e sensibilmente più debole rispetto a

quello assicurato con l'attribuzione di poteri ben più ampi ed incisivi al

giudice nell'ambito del giudizio di convalida disciplinato dall'art. 14.

E ciò sotto almeno due profili :

  a.. il P.M. non può esaminare, al di fuori del provvedimento di espulsione

e di quello di accompagnamento, altri atti o documenti ad eventuale

riscontro delle ragioni in essi addotte (mentre al giudice deve essere

trasmessa dal questore, ai fini della convalida, "copia degli atti");

  a.. il P.M. non può sentire, come già detto, l'interessato e neppure

assumere sommarie informazioni per la verifica dei fatti posti a fondamento

dei citati provvedimenti amministrativi (mentre l'una e l'altra facoltà sono

riconosciute al giudice).

Dal quadro su esposto sembra emergere, in contraddizione (ripetesi

irragionevole) con la tutela apprestata dall'art. 14 allo straniero

raggiunto da misura coercitiva analoga a quella sancita dall'art. 13, un

profilo di tutela soltanto burocratico, cartolare, privo di effettività dell

'inviolabile diritto di libertà personale di cui, su un piano di uguaglianza

con i cittadini, gli stranieri debbono essere riconosciuti titolari.

 

Per i motivi sopra illustrati lo scrivente Procuratore della Repubblica

solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

D.L. nr. 51/2002, in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della

ingiustificata disparità di disciplina e di tutela giurisdizionale del bene

della libertà personale dello straniero in situazioni caratterizzate dalla

vigenza di analoghe misure di coercizione del medesimo bene) :

 

  1.. nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di

accompagnamento alla frontiera sia emessa:

  - previo esame degli atti e documenti su cui esso si fonda;

 - previa assunzione, occorrendo, di sommarie informazioni;

  - previa audizione della persona cui il provvedimento si riferisce;

 

  b.. nella parte in cui non prevede che la detta convalida sospende l'

esecuzione dell'accompagnamento alla frontiera sì da garantire, per la

verifica dei presupposti e la delibazione di legalità della misura, l'

audizione della persona a questa sottoposta.

A tal fine,

 

D I S P O N E

 

  a.. l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

 

  b.. la sospensione del procedimento di convalida in corso.

 

Manda alla segreteria per la notifica del presente ricorso al Questore di

Padova ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai

Presidenti dei due rami del Parlamento.

 

Il Procuratore della Repubblica

 

- dott.

 

Il Procuratore della Repubblica

 

- dott. Pietro CALOGERO -