CRI (2002) 4
Version italienne
Italian version
Commissione Europea contro il
Razzismo e l’Intolleranza
Secondo
rapporto sull’Italia
Adottato il 22 giugno 2001
Strasburgo, 23 aprile 2002
Per ulteriori informazioni riguardanti il
lavoro della Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza
(ECRI) ed altre attività del Consiglio d’Europa in questo campo,
si prega di rivolgersi a:
Segretariato
dell’ECRI
Direzione
Generale dei Diritti dell’Uomo– DG II
Consiglio
d’Europa
F - 67075
STRASBURGO Cedex
Tel: +33
(0) 3 88 41 29 64
Fax: +33
(0) 3 88 41 39 87
E-mail:
combat.racism@coe.int
Visitate
il nostro sito web : www.coe.int/ecri
SOMMARIO
B. Disposizioni
costituzionali ed altre disposizioni fondamentali.................... 7
D. Disposizioni
in materia di diritto civile ed amministrativo........................... 10
G. Educazione
e formazione/ sensibilizzazione................................................... 13
- Educazione
scolastica volta a lottare contro il razzismo e l’intolleranza..... 13
H. Accoglienza
e situazione giuridica dei non
cittadini................................... 13
- Clima
generale nei confronti degli immigrati................................................. 15
N. Comportamento
di alcune istituzioni essenziali............................................ 19
SEZIONE II:
QUESTIONI PARTICOLARMENTE PREOCCUPANTI........................ 21
P. Situazione
delle comunità Rom/Zingare......................................................... 21
Q. Sfruttamento
politico del razzismo e della xenofobia................................ 24
La
Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) è
un organo del Consiglio d’Europa, composto da membri indipendenti, cui
è stato affidato il compito di combattere il razzismo, la xenofobia,
l’antisemitismo e l’intolleranza a livello paneuropeo e sotto il
profilo della tutela dei diritti dell’uomo.
Uno
dei cardini del programma di lavoro dell’ECRI è costituito
dall’approccio paese per paese, mediante il quale effettua
un’analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e
all’intolleranza in ciascuno degli Stati membri del Consiglio
d’Europa e formula suggerimenti e proposte su come affrontare i problemi
individuati.
Alla
fine del 1998, l’ECRI ha concluso la prima serie di rapporti specifici
paese per paese relativi a tutti gli Stati membri. Il primo rapporto
dell’ECRI sull’Italia è datato 13 giugno 1997 (pubblicato
nel giugno 1998). La seconda fase del lavoro paese per paese, iniziata nel
gennaio 1999, prevede l’elaborazione di un secondo rapporto su ogni Stato
membro, allo scopo di procedere ad un monitoraggio delle proposte presentate
nel primo rapporto, di aggiornare le informazioni ivi contenute e di fornire
un’analisi maggiormente approfondita su certe problematiche che rivestono
un interesse particolare per il paese in questione.
Una
tappa importante dei lavori paese per paese dell’ECRI è
rappresentata dal dialogo confidenziale impostato con le autorità del
paese in questione prima dell’adozione definitiva del rapporto. Una nuova
procedura predisposta per la preparazione di questa seconda serie di rapporti
nazionali è costituita dall’organizzazione di una visita di
contatto dei relatori dell’ECRI prima della stesura del secondo rapporto.
La
visita di contatto in Italia si è svolta dal 28 al 31 maggio 2001. Nel corso di tale visita, i relatori
hanno potuto incontrare dei rappresentanti di vari ministeri ed amministrazioni
pubbliche responsabili per le questioni di competenza dell’ECRI.
Quest’ultima desidera esprimere i suoi più vivi ringraziamenti
alle autorità italiane per la loro totale cooperazione
nell’organizzazione e lo svolgimento di tale visita e in particolare a
tutti coloro che hanno incontrato i membri della sua delegazione ed hanno
fornito informazioni di grande valore. L’ECRI coglie inoltre l’occasione
per ringraziare il funzionario italiano di collegamento, la cui efficacia e
collaborazione sono state molto apprezzate dai suoi relatori.
L’ECRI
ringrazia inoltre tutti i rappresentanti delle organizzazioni non governative
che hanno incontrato i relatori nel corso della visita di contatto per il loro
contributo estremamente costruttivo ai suoi lavori.
Il
seguente rapporto è stato preparato dall’ECRI sotto la propria
responsabilità. Copre la
situazione fino al 22 giugno 2001 e qualsiasi eventuale sviluppo intervenuto
dopo tale data non viene trattato nell’analisi contenuta nel presente
rapporto, né viene preso in considerazione nelle conclusioni e nelle
proposte ivi formulate.
Dal
momento della pubblicazione del primo rapporto dell’ECRI,
l’Italia ha preso un certo numero di provvedimenti per combattere il
razzismo e l’intolleranza, tra cui l’adozione di un quadro
giuridico ed istituzionale volto a favorire l’integrazione, in vari
settori, della sua popolazione immigrata in continua crescita e
l’adozione di una legislazione per la tutela delle lingue e delle
culture delle minoranze nazionali. L’ECRI ha ugualmente preso nota con
interesse dell’adozione di disposizioni civili contro la
discriminazione e delle iniziative intraprese per contrastare il traffico di
esseri umani. Nondimeno,
persistono dei problemi di razzismo e di xenofobia, che riguardano in
particolare i cittadini extracomunitari – e specialmente Albanesi
– e i Rom/Zingari, italiani o meno. Tali problemi si manifestano in forme
diverse, comprendenti in particolare dei pregiudizi sociali, atti di
discriminazione ed episodi di violenza, talvolta anche da parte della
polizia. Viene sottolineato il ruolo svolto, nel determinare tale situazione,
dalla propaganda di provocazione razzista e xenofoba condotta da certi leader
politici. Si nota che non viene sempre applicata in modo adeguato la vigente
legislazione mirante a fronteggiare i fenomeni di discriminazione e di
manifestazioni razziste o xenofobe. Da notare ugualmente l’assenza di
una legge organica in materia di diritto d’asilo. Nel
presente rapporto, l’ECRI raccomanda alle autorità italiane di
prendere delle misure in un certo numero di settori. Tali raccomandazioni
riguardano, tra l’altro: l’urgente necessità di adottare
dei provvedimenti per migliorare la situazione delle comunità
Rom/Zingare in Italia; la necessità di opporsi allo sfruttamento del
razzismo e della xenofobia a dei fini politici; la necessità di
adeguare la legislazione relativa alla lotta al razzismo e alla discriminazione
e di garantirne un’applicazione più efficace; la
necessità di adottare con urgenza una legge organica sul diritto
d’asilo; e la necessità di compiere sforzi più incisivi
finalizzati ad un’integrazione reciproca delle popolazioni minoritarie
con le comunità di maggioranza in Italia, garantendo in particolare
l’effettiva utilizzazione delle possibilità esistenti in materia. |
SEZIONE
I: QUADRO DELLA SITUAZIONE
A. Strumenti legali internazionali
1. L’Italia
ha ratificato la maggior parte dei principali strumenti legali nel campo della
lotta al razzismo e all’intolleranza. L’ECRI esprime apprezzamento
per la firma da parte dell’Italia del Protocollo Addizionale N°12
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che estende in modo
generale la portata dell’applicazione dell’Articolo 14 della
Convenzione e contiene un elenco esemplificativo aperto di motivi di
discriminazione. L’ECRI è lieta di apprendere che il processo di
ratifica di tale strumento è ben avviato ed incoraggia le
autorità italiane a completarlo quanto prima.
2. Nel
suo primo rapporto, l’ECRI aveva raccomandato all’Italia di
ratificare la Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali e la
Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie. L’ECRI apprezza la ratifica da parte
dell’Italia della Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze
nazionali, avvenuta nel novembre 1997. Per quanto concerne la Carta europea
delle lingue regionali o minoritarie, l’ECRI prende nota che
l’Italia ha firmato tale strumento nel giugno 2000 e che ne ha avviato il
processo di ratifica. L’ECRI invita vivamente le autorità italiane
a completare quanto prima il processo di ratifica.
3. L’ECRI
prende ugualmente nota della firma da parte dell’Italia della Convenzione
europea sulla nazionalità nel novembre 1997 e ne incoraggia una rapida
ratifica da parte delle autorità italiane.
4. L’ECRI
osserva inoltre che al momento della ratifica della Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale,
l’Italia ha dichiarato che l’applicazione della Convenzione non si
sarebbe estesa al Capitolo C, relativo all’elettorato attivo e passivo
dei residenti stranieri. In linea con le raccomandazioni formulate qui appresso[1],
l’ECRI invita vivamente le autorità italiane ad estendere
l’applicazione della Convenzione al suo Capitolo C.
B. Disposizioni costituzionali ed altre disposizioni fondamentali
5. L’articolo
3 della Costituzione italiana afferma che “tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali”. Benché l’Articolo si riferisca
unicamente ai “cittadini”, il principio dell’uguaglianza si
applica ugualmente ai non cittadini, visto che l’Articolo 3 deve venir
interpretato alla luce dell’Articolo 2, che garantisce i diritti
inviolabili della persona umana. La Corte Costituzionale ha confermato tale interpretazione in
varie sentenze[2]. Inoltre,
l’Articolo 10, che stabilisce che l’ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute e che la condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge, in conformità con le norme e dei trattati internazionali,
implica un riferimento alle varie disposizioni e agli strumenti internazionali
che vietano la discriminazione. L’ECRI nota con piacere l’adozione
del Decreto Legislativo N° 286/98 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero [3]) ed
incoraggia le autorità italiane ad adottare tutti i provvedimenti
necessari per garantire espressamente l’uguaglianza di tutti gli
individui sottoposti alla giurisdizione italiana.
6. Per
quanto riguarda le minoranze linguistiche, l’Articolo 6 della
Costituzione prevede che “la Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche”. L’Articolo 6 della Costituzione venne
attuato mediante la Legge N° 482/1999 recante “Le norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche”. Si tratta di una
legge-quadro, che consente alle regioni e alle province autonome di promulgare
leggi nel campo della tutela e della promozione dello sviluppo della lingua e
della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene
e croate, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano,
il ladino, l’occitano ed il sardo. L’ECRI esprime apprezzamento per
l’adozione di questa legge, in quanto costituisce un mezzo per migliorare
la tutela e la promozione delle lingue e delle culture minoritarie. Nota,
tuttavia, che la popolazione Rom/Zingara non viene compresa nell’elenco
dei gruppi la cui lingua e cultura vengono protette e promosse dalla Legge. Un
riferimento specifico ai Rom/Zingari contenuto nel disegno di Legge venne
cancellato durante l’esame davanti al Parlamento, in base al fatto che
detta minoranza non è ricollegabile ad una parte specifica del
territorio italiano e ugualmente in vista dell’ipotesi che la tutela della
lingua e della cultura dei Rom/Zingari sarebbe stata oggetto di una legge
specifica. L’ECRI fa tuttavia osservare che, benché certi aspetti
della lingua e della cultura dei Rom/Zingari siano coperti dalla legislazione
regionale, non esiste a tutt’oggi nessuna legge organica a livello
nazionale relativa ai Rom/Zingari. L’ECRI invita pertanto le
autorità italiane a garantire che venga prevista una tutela ed una
promozione adeguata della lingua e della cultura Rom/Zingara nei testi
legislativi a livello nazionale.
- Legislazione sulla cittadinanza
7. La
cittadinanza italiana è regolata nel suo complesso dalla Legge
N°91/1992 ed è basata sul principio dell’ius sanguinis. I figli nati in Italia da
genitori stranieri ottengono automaticamente la cittadinanza italiana se ne fanno
richiesta tra i 18 e i 19 anni, purché abbiano risieduto in Italia senza
interruzione dalla nascita. I figli almeno uno dei cui genitori abbia ottenuto
la cittadinanza italiana e i figli che non acquistano la cittadinanza dei
genitori per nascita ottengono la cittadinanza italiana prima di aver compiuto
i 18 anni.
8. La
naturalizzazione in base alla residenza è possibile dopo dieci anni di
residenza regolare nel paese. Tale periodo viene ridotto a cinque anni per i
rifugiati e gli apolidi, a quattro anni per i cittadini dell’EU e a tre
anni per i discendenti di persone che erano cittadini italiani per nascita e
per gli stranieri nati in Italia. Altri requisiti richiesti dalla legge per
ottenere la naturalizzazione in base alla residenza comprendono un reddito
sufficiente e il pagamento delle imposte. Da notare, tuttavia, che, anche se
vengono soddisfatti tali criteri, la concessione della cittadinanza rimane un
atto discrezionale delle autorità italiane. Sebbene la conoscenza
dell’italiano non sia richiesta né per legge, né
nell’ambito dei regolamenti, si segnala che tale elemento viene preso in
considerazione nell’esercizio di tale potere discrezionale. La procedura
per la naturalizzazione in base alla residenza dura da uno a due anni.
9. L’ECRI
ritiene che un ulteriore miglioramento della legislazione italiana sulla
cittadinanza, mirante a permettere di acquistare più facilmente la
cittadinanza italiana sia per i figli nati o vissuti in Italia, che per i
residenti di lungo periodo sarebbe conforme all’impegno, espresso
ripetutamente dalle autorità italiane, e riconosciuto in altre leggi
vigenti, di facilitare l’integrazione della popolazione immigrata
residente legalmente in Italia.
10. Per
quanto riguarda più particolarmente la naturalizzazione in base alla
residenza, nel suo primo rapporto l’ECRI aveva espresso rammarico per il
fatto che la Legge N°91/1992 avesse esteso il periodo di residenza
necessario per presentare una richiesta di naturalizzazione da cinque a dieci
anni. Pur riconoscendo che tale periodo di residenza è conforme alle
norme europee, l’ECRI incoraggia le autorità italiane a prendere
in esame la possibilità di ridurre tale periodo. Inoltre, al fine di
agevolare l’ottenimento della cittadinanza italiana e di ridurre i
fattori discrezionali in materia di concessione della naturalizzazione,
l’ECRI invita le autorità italiane a semplificare e a
standardizzare le procedure per la naturalizzazione e ad adottare dei
provvedimenti volti a chiarificare e semplificare la situazione per quanto riguarda
la conoscenza della lingua e della cultura italiane.
C. Disposizioni in materia di diritto penale
11. Le
principali disposizioni in materia di lotta al razzismo e
all’intolleranza si trovano contenute nella Legge N° 205/1993 che
prevede “misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e
religiosa”. Tale legge ha emendato la precedente Legge N° 654/1975,
adottata in attuazione della Convenzione internazionale per
l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. La Legge
N° 205/1993 vieta la diffusione d’idee fondate sulla
superiorità o sulla discriminazione razziale ed etnica e
l’incitamento a commettere un atto discriminatorio o qualsiasi atto
discriminatorio commesso per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Articolo
3(1) a. della Legge N° 654/1975 emendata dalla legge N° 205/1993).
Punisce inoltre chi incita a commettere o commette atti violenti o di
provocazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (Articolo 3(1)
b. della Legge N° 654/1975 emendata dalla Legge N° 205/1993). Contiene
altresi’ il divieto di istituire delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi il cui fine sia l’incitamento alla discriminazione o
all’odio razziale, come pure il divieto di partecipare o prestare
assistenza agli stessi (Articolo 3(2) della Legge N° 654/1975 emendata
dalla Legge N° 205/1993). Viene inoltre punito chi ostenta emblemi o
simboli di organizzazioni, associazioni o movimenti che incitano alla
discriminazione oppure alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, soprattutto se il fatto avviene nel corso di riunioni pubbliche o di
manifestazioni sportive (Articolo 2 della Legge N° 205/1993). Infine,
l’Articolo 3 della Legge N° 205/1993 introduce una circostanza aggravante
generale per qualsiasi reato commesso per finalità di discriminazione
fondata su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure per assistere
delle organizzazioni che perseguano le medesime finalità. La Legge
prevede ugualmente che si proceda d’ufficio per qualsiasi reato con
l’aggravante del motivo razziale.
12. Benché
esistano casi di applicazione di tali disposizioni, viene segnalato da certe
fonti che i casi portati dinanzi ai tribunali non riflettono il numero reale
degli atti razzisti verificatisi in Italia. Ciò si può spiegare
in parte con le difficoltà iniziali di far conoscere la legislazione. In
particolare, l’ECRI ritiene che dovrebbe venir migliorata
l’applicazione delle disposizioni secondo le quali la motivazione
razzista costituisce una circostanza aggravante, come pure di quelle relative
all’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi. A tal fine, l’ECRI incoraggia le
autorità italiane a predisporre una formazione supplementare in materia
per tutte le persone che operano nel quadro dell’ordinamento giudiziario
penale, che si tratti di agenti di polizia, di ufficiali del pubblico
ministero, oppure di giudici, al fine di sensibilizzarle maggiormente sulla
necessità di lottare in maniera incisiva contro i reati commessi per
motivi razziali e contro l’incitamento alla discriminazione e alla
violenza razziale. Nel contempo,
si dovrebbero prendere in esame i mezzi da mettere in atto per incoraggiare le
vittime di tali atti a denunciarli.
D. Disposizioni in materia di diritto civile ed amministrativo
13. La
Legge 40/1998 (Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
Norme sulla condizione dello straniero)[4]
contiene delle disposizioni in materia civile contro la discriminazione.
14. L’Articolo 41 della
suddetta legge riguarda la discriminazione diretta ed indiretta in base alla
razza, il colore, l’origine nazionale o etnica o la discendenza e le
convinzioni o le pratiche religiose. Vieta la discriminazione diretta nel campo
dell’accesso all’impiego, all’alloggio, all’istruzione,
alla formazione e ai servizi sociali e la discriminazione diretta da parte di
funzionari statali o di persone preposte ai servizi pubblici o da parte di
chiunque fornisca beni e servizi accessibili al pubblico. Vieta ugualmente la
discriminazione diretta ed indiretta da parte del datore di lavoro.
L’Articolo 42 stipula che su richiesta del querelante, il giudice possa
ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e adottare
provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione. Il giudice
può ugualmente stabilire il pagamento di danni per il pregiudizio
materiale o morale.
15. Tali disposizioni sono state
utilizzate fino ad ora in casi molto rari. L’ECRI nota a questo proposito
che la Legge 40/1998 prevede l’istituzione di osservatori regionali per
il monitoraggio e l’informazione, nonché l’assistenza legale
alle vittime di discriminazione.
Tuttavia, al momento della redazione del presente rapporto, non consta
che siano stati istituiti i suddetti osservatori. Pur riconoscendo la
difficoltà di istituire degli osservatori di questo tipo in
località che non hanno dei contatti con gli immigrati, l’ECRI
è persuasa che la creazione di tali organi potrebbe agevolare
l’applicazione delle disposizioni pertinenti e invita le autorità
italiane a garantirne la tempestiva istituzione in tutte le regioni
d’Italia. L’ECRI fa inoltre rilevare che le disposizioni contro la
discriminazione mirano a combattere dei comportamenti discriminatori “unicamente” basati
sulla razza, la religione e l’origine etnica o nazionale e sottolinea che
tale fatto potrebbe escludere quei comportamenti discriminatori di carattere
razziale fondati ugualmente su altri motivi. Per di più, le disposizioni
degli Articoli 41 e 42 della Legge non consentono l’inversione
dell’onere della prova a carico del convenuto dopo che l’attore
abbia fornito elementi di prova tendenti ad indicare l’esistenza di un
caso di discriminazione.
16. Nell’apprezzare
l’adozione di tali provvedimenti contro la discriminazione in quanto
strumenti atti a potenziare la tutela di certi gruppi di persone vulnerabili in
materia di discriminazione, l’ECRI incoraggia le autorità italiane
a prendere in esame l’adozione di un insieme più completo di
disposizioni civili ed amministrative in tutti i settori della vita, che
vietino la discriminazione in base alla razza, il colore, la religione, la
lingua, la nazionalità e l’origine etnica. Come indicato qui
appresso[5],
l’ECRI sottolinea il ruolo fondamentale che potrebbe venir svolto da un
organo specializzato nella lotta al razzismo e all’intolleranza nel
controllo dell’applicazione di tale legislazione contro la
discriminazione. Un tale organismo a livello nazionale potrebbe operare in
stretta collaborazione con gli osservatori regionali in fieri.
E. L’amministrazione della giustizia
17. Sono
stati denunciati casi in cui i Rom/Zingari e talvolta degli stranieri detenuti
in carcere non sono sempre stati trattati conformemente alle debite procedure,
compresa la possibilità di entrare immediatamente in contatto con un
legale. Inoltre, sebbene i convenuti che non parlano l’italiano abbiano
diritto ad una traduzione nella loro lingua materna degli atti giudiziari che
li riguardano e all’assistenza di un interprete, è stato segnalato
che gli stranieri non sempre comprendono il loro processo. L’ ECRI nota
che le autorità italiane hanno promosso l’istituzione di una
collaborazione con cooperative ed associazioni di mediatori e di traduttori
nelle lingue dei principali gruppi etnici ed invita le autorità a
vigilare per garantire che i diritti di tutte le persone ad una procedura
regolare, e segnatamente all’assistenza legale, siano pienamente
rispettati.
18. L’ECRI
nota che la proporzione di stranieri nella popolazione carceraria in Italia
è particolarmente elevata rispetto alla percentuale degli stranieri sul
totale della popolazione. Alcuni esposti denunciano una differenza di
trattamento tra le sentenze nei confronti di Rom/Zingari e di stranieri e
quelle nei confronti di italiani riconosciuti colpevoli di reati simili.
L’ECRI incoraggia le autorità italiane ad intraprendere la ricerca
su tali questioni.
19. Ogni
persona in Italia ha diritto all’assistenza di un difensore di sua
scelta, oppure ad essere assistita da un avvocato d’ufficio. Ai sensi
della legislazione italiana, ogni cittadino straniero, anche se non residente
legalmente nel paese, può ottenere il gratuito patrocinio a spese dello
Stato in base ad una autocertificazione sottoscritta dall’autorità
consolare. In pratica, tuttavia, sembrerebbe che la maggior parte degli
stranieri senza status legale non abbiano accesso al sistema del gratuito
patrocinio e che i loro difensori non vengano quindi retribuiti, fatto che può
avere un’incidenza negativa sulla qualità dei servizi che questi
ultimi forniscono ai loro assistiti. L’ECRI si dichiara preoccupata da
questa situazione, segnatamente perché riguarda tutti i casi penali e la
maggior parte dei casi non penali, ivi compresi quelli relativi ai mandati di
espulsione.
F. Organi specializzati ed altre istituzioni
20. L’ECRI
ritiene importante l’esistenza e il funzionamento di organi specializzati
che possano vigilare in modo efficace ed indipendente sulla situazione in un
determinato paese, (che si tratti della situazione dei diritti dell’uomo
in genere, oppure in modo più specifico di razzismo, discriminazione
razziale, xenofobia, antisemitismo e dei problemi connessi di intolleranza) e
possano assistere le vittime e fornire mezzi efficaci perché ottengano
riparazione. Pur notando l’esistenza degli ombudsmen regionali,
provinciali e comunali, l’ECRI, come già suggerito nel suo primo
rapporto, invita le autorità italiane ad istituire a livello nazionale
un organo specializzato per trattare di tali problemi. L’ECRI richiama
l’attenzione delle autorità italiane sulla sua raccomandazione di
politica generale N° 2 sugli organi specializzati nella lotta al
razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e all’intolleranza a
livello nazionale, che contiene dei suggerimenti particolareggiati sulle forme
che possono assumere tali enti. Come già indicato precedentemente[6],
l’ECRI ritiene che l’istituzione di tali organi a livello nazionale
dovrebbe ugualmente venir presa in esame nel quadro dell’adozione di una legislazione
contro la discriminazione più organica, dato il ruolo centrale che un
tale ente potrebbe svolgere per sorvegliare l’applicazione della suddetta
legislazione, e dell’istituzione degli osservatori regionali, previsti
dalla Legge 40/1998.
21. L’Articolo
44 della Legge 40/1998 istituisce la Commissione per l’integrazione degli
immigrati, un ente consultivo del Governo per le politiche relative
all’integrazione degli immigrati, per le politiche interculturali e per
la lotta al razzismo. La Commissione ha il compito di: preparare annualmente
una relazione da presentare al Parlamento sulla situazione attuale
dell’applicazione delle politiche per l’integrazione degli
immigrati; formulare delle proposte volte a migliorare le suddette politiche e
dare delle risposte a qualsiasi domanda del Governo su questioni di sua
competenza. La Commissione è composta da docenti universitari, esperti
dei problemi dell’immigrazione e rappresentanti delle amministrazioni
statali interessate dalle politiche per l’integrazione degli immigrati.
L’ECRI apprezza l’istituzione di tale Commissione. Incoraggia il
Governo italiano a continuare a sostenerne le attività e ad adoperarsi
per l’applicazione delle raccomandazioni formulate nelle sue relazioni annuali.
22. L’Articolo
40 (3) ha creato in seno al Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro un’Unità di coordinamento nazionale per le politiche locali
in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri. Compito principale
di tale organo è quello di esaminare le iniziative e le esperienze
locali di integrazione sociale degli stranieri e di individuare e promuovere le
buone pratiche in materia. L’Unità di coordinamento raggruppa dei
rappresentanti delle amministrazioni locali (comunali, provinciali e regionali),
dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali, come pure di associazioni
attive nel campo
dell’immigrazione e di associazioni di immigrati.
23. L’Articolo
40 (4) della Legge 40/1998 stabilisce l’istituzione, presso il Gabinetto
del Primo Ministro, di un Consiglio per i problemi dei lavoratori immigrati e
delle loro famiglie, che riunisce dei rappresentanti di vari settori ed
istituzioni, ivi compresi dei rappresentanti dell’Unità di
coordinamento nazionale, di associazioni che lavorano con gli immigrati, di
ministeri e delle parti sociali.
24. L’Articolo
33 del Decreto Legge N° 286/98 ha istituito presso il Gabinetto del Primo
Ministro un comitato interministeriale per i minori non accompagnati, che si
prefigge essenzialmente lo scopo di tutelarli, assisterli e trovare per loro
un’accoglienza ottimale, in vista del loro ricongiungimento, ove
possibile, con i genitori.
G. Educazione e formazione/ sensibilizzazione
- Educazione scolastica volta a lottare contro il razzismo e l’intolleranza
25. Fin
dall’inizio degli anni ’90, l’Italia ha introdotto il
concetto di educazione interculturale per tutti gli allievi. Tale concetto si
riflette nella riforma della pubblica istruzione attualmente in corso in
Italia, che prevede l’insegnamento dei principi della tolleranza e del
rispetto della differenza (cittadinanza democratica ), in quanto parte
dell’insegnamento del programma di studi sociali, un corso obbligatorio
nelle scuole elementari. I principi della cittadinanza democratica sono
ugualmente oggetto di progetti specifici e costituiscono dei principi
orizzontali in base ai quali si stanno riesaminando tutte le materie
scolastiche.
26. L’ECRI,
nell’esprimere apprezzamento per l’introduzione del concetto di
educazione interculturale, ritiene che siano necessari notevoli sforzi
ulteriori perché quest’ultima possa essere realizzata nella
pratica. A tal proposito, l’ECRI fa notare che l’applicazione
concreta di tale principio varia in modo significativo da una scuola
all’altra, soprattutto a causa dei diversi sistemi di gestione. Dal
momento che l’educazione interculturale non è una materia di
studio separata, ma piuttosto un’impostazione che dovrebbe compenetrare
l’insieme dei programmi scolastici, i metodi di insegnamento e le relazioni
all’interno delle scuole, l’ECRI è convinta
dell’importanza di una formazione mirata dei professori, che possa
prepararli ad impartire tale educazione; ritiene altresi’ importante che
gli attuali sistemi di valutazione regolare degli insegnanti garantiscano che
tale approccio sia preso completamente in considerazione nella loro pratica e
nei loro metodi di insegnamento.
27. L’ECRI
nota anche che, nel campo dell’educazione interculturale, le
autorità italiane hanno prevalentemente concentrato i loro sforzi
sull’insegnamento elementare. L’ECRI sollecita le autorità
italiane a procurare che tale concetto venga progressivamente integrato
nell’insegnamento secondario, ivi compreso mediante l’insegnamento
obbligatorio dei diritti dell’uomo.
H. Accoglienza e situazione giuridica dei non cittadini
28. Verificatosi
principalmente nel corso degli ultimi vent’anni, il fenomeno
dell’immigrazione verso l’Italia è relativamente recente. Il
forte aumento dell’immigrazione è il risultato di esodi di massa
di popolazioni, spesso a seguito di situazioni di emergenza, quali guerre,
pulizia etnica e relative persecuzioni, come pure di persistenti gravi
condizioni economiche e sociali in certi paesi. L’ECRI si rammarica che la disperazione di tali
popolazioni sia stata sfruttata ed abbia condotto ad un aumento internazionale
dei fenomeni di criminalità organizzata, traffico di esseri umani e di
tutti gli abusi ad essi collegati.
29. Al
momento, gli stranieri residenti legalmente in Italia si aggirano intorno a
1.500.000 persone, cioè a poco più del 2,5 % della popolazione
totale. Sono inoltre presenti in Italia degli stranieri senza uno status legale
(“clandestini” o “irregolari”), il cui numero è
generalmente stimato tra le 200.000 e le 300.000 persone. Da notare, tuttavia,
che la maggior parte dei clandestini che entrarono in Italia nell’ultimo
decennio hanno ottenuto lo status legale. Il Governo stabilisce una quota annua
di lavoratori extracomunitari cui autorizza l’ingresso in Italia per
soddisfare le domande del mercato del lavoro italiano.
30. La
Legge 40/1998 (Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
Norme sulla condizione dello straniero) incorporata nel Testo Unico[7]
contiene delle disposizioni che disciplinano degli aspetti riguardanti, per
esempio, l’ingresso degli stranieri, il permesso di soggiorno, il
controllo alle frontiere e le espulsioni, il ricongiungimento familiare,
l’occupazione, l’educazione, le attività professionali, la
sanità, l’alloggio, l’assistenza sociale, e, come indicato
precedentemente[8], la lotta
alla discriminazione. La Legge stabilisce una distinzione netta tra gli
stranieri residenti legalmente in Italia e quelli che non hanno uno status
legale e mira a facilitare l’integrazione dei membri del primo gruppo, ma
anche a frenare gli ingressi illegali e a procedere all’espulsione degli
immigrati clandestini.
- Immigrati senza status legale
31. In
considerazione dell’aumento dell’immigrazione clandestina,
soprattutto via mare negli ultimi anni, l’ECRI rileva che è
notevolmente aumentato negli ultimi tempi il numero delle espulsioni
dall’Italia di immigrati senza status legale. La Legge 40/1998 istituisce
la creazione di Centri di accoglienza permanente e temporanea nei quali gli
immigrati clandestini possono essere detenuti in attesa di espulsione, per un
periodo non superiore ai 30 giorni. L’ECRI si dichiara preoccupata dalle
informazioni secondo le quali le
condizioni in alcuni dei suddetti centri sarebbero molto dure ed invita le
autorità italiane a fornire un livello accettabile di condizioni di vita
per le persone detenute in tali centri, conformemente alle istruzioni del
Ministero dell’Interno del 30 agosto 2000, che contengono ugualmente una
Carta dei diritti delle persone detenute nei Centri di accoglienza permanente e
temporanea. Il collocamento degli stranieri nei suddetti centri deve essere
confermato da un giudice entro 48 ore. L’ECRI incoraggia le
autorità italiane a garantire che il controllo giudiziario su tali
detenzioni sia effettivo e comprenda la possibilità di presentare
ricorso in tutti i casi.
32. Per
combattere gli ingressi illegali, l’Italia ha concluso degli accordi di
riammissione con un certo numero di paesi di origine degli immigrati senza
status legale. L’ECRI è stata informata del fatto che, più
recentemente, alcuni di tali accordi sono stati affiancati da disposizioni
volte, tra l’altro, a favorire l’ingresso legale in Italia dei
cittadini degli Stati firmatari e il loro accesso al mercato del lavoro
italiano. L’ECRI prende nota del fatto che tali iniziative sono state
accolte con favore da alcuni gruppi della società civile impegnati
nell’assistenza e nella tutela degli immigrati.
33. Per
quanto riguarda il traffico di esseri umani, l’ECRI nota con interesse
che l’Articolo 16 della legge 40/1998 prevede il rilascio di un permesso
temporaneo di soggiorno per motivi di protezione sociale per le vittime della
tratta di esseri umani. Inoltre, è stata creata una Commissione
interministeriale con il compito di gestire i fondi per delle iniziative locali
volte a contrastare tale traffico. L’ECRI incoraggia il Governo a
continuare a sostenere tali iniziative, ivi compreso potenziandone il
finanziamento.
34. L’ECRI
nota inoltre che i bambini stranieri non accompagnati, la cui espulsione non
è consentita, ottengono le misure di tutela e di assistenza necessarie,
compreso il diritto all’educazione e alle cure sanitarie.
35. La
Legge 40/1998 garantisce agli immigrati legali la maggior parte dei diritti nel
campo sociale e civile in condizioni di parità con gli Italiani.
Contiene inoltre una serie di
provvedimenti miranti a facilitarne l’integrazione nella società,
che coinvolgono le autorità italiane ad ogni livello e la società
civile e comprendono dei corsi di lingua, la valorizzazione delle culture
straniere, l’istituzione di mediatori interculturali, la diffusione di
informazioni e dei corsi di formazione imperniati sulla lotta al razzismo e
alla xenofobia. L’ECRI esprime apprezzamento per tali opportunità
ed incoraggia vivamente le autorità italiane a garantire che vengano
sfruttate al massimo nella pratica.
36. I
cittadini dell’Unione Europea (UE) che risiedono in Italia hanno il
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali. L’ECRI
si rammarica che l’estensione di tali diritti ai cittadini extracomunitari,
prevista nel disegno di legge 40/1998, non sia stata adottata dal Parlamento.
Come già indicato nel suo primo rapporto, l’ECRI raccomanda alle
autorità italiane di estendere il diritto di voto alle elezioni comunali
ai cittadini extracomunitari residenti di lungo periodo[9].
- Richiedenti asilo e profughi
37. Al
momento, l’Italia non ha ancora adottato una normativa sull’asilo
politico. L’Articolo 1 della Legge 39/1990, e la Convenzione di
Ginevra, che è parte integrante della legislazione italiana, sono le
basi giuridiche per le questioni riguardanti l’asilo in Italia. Un nuovo
disegno di legge organica sull’asilo e la protezione umanitaria era in
attesa di esame dinanzi al Parlamento dell’ultima legislatura. I
richiedenti asilo devono rivolgere istanza alla polizia di frontiera,
benché sia ugualmente accettata la possibilità di presentare
istanza presso le sedi della polizia locale. Una Commissione interministeriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato ha il compito di prendere le decisioni
di primo grado relative al rilascio o al rifiuto dello status di rifugiato
38. L’ECRI
raccomanda vivamente alle autorità italiane di adottare una legge
organica sull’asilo e di
collaborare strettamente con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati (ACNUR) e con le associazioni che forniscono assistenza ai
richiedenti asilo per controllarne l’applicazione. Nell’attesa,
l’ECRI invita le autorità italiane a garantire che vengano messi a
disposizione dei richiedenti asilo un’adeguata assistenza legale e dei
mezzi di sussistenza sufficienti nell’attesa della decisione. Tenendo
conto del fatto che interpreti di buona qualità non sembrano essere
sempre disponibili per i richiedenti asilo, l’ECRI invita le autorità
italiane a prendere dei provvedimenti in materia. L’ECRI fa inoltre
rilevare la necessità di una supplementare formazione delle forze di
polizia che hanno i primi contatti con i richiedenti asilo, al fine di
garantire che tali contatti iniziali si svolgano nel pieno rispetto dei diritti
dell’uomo e che i richiedenti asilo vengano trattati in condizioni di
parità dalla polizia, indipendentemente dal loro paese di origine.
- Clima generale nei confronti degli immigrati
39. L’ECRI
si dichiara inquieta per il clima piuttosto negativo che esiste in Italia nei
confronti dei cittadini extracomunitari. I sondaggi di opinione indicano che le
questioni relative all’immigrazione extracomunitaria sono sempre
più tra le preoccupazioni principali della popolazione italiana. L’ECRI
è convinta che tale situazione sia strettamente collegata alla presenza
diffusa nei dibattiti pubblici di stereotipi e di false affermazioni e, in
certi casi, di discorsi provocatori contro gli extracomunitari. L’ECRI
ritiene che gli esponenti di certi partiti politici abbiano una particolare
responsabilità in questo senso[10].
Si deve d’altronde rilevare che anche altri esponenti e leader pubblici
hanno rilasciato delle dichiarazioni deplorevoli, che contribuiscono
ugualmente, secondo l’ECRI, ad instaurare tale clima. L’ECRI è del parere che
tale tendenza ostacoli gli sforzi per sviluppare una cultura della tolleranza e
del rispetto della differenza in Italia.
I. Accesso ai servizi pubblici
- Accesso ai servizi sociali, quali l’assistenza sanitaria, la protezione sociale e l’alloggio
40. L’accesso
all’alloggio viene ritenuto uno dei settori maggiormente problematici per
gli immigrati extracomunitari e per i Rom/Zingari in Italia. La discriminazione
da parte dei proprietari di alloggi e delle agenzie immobiliari private, ma
anche quella, soprattutto indiretta, del settore dell’edilizia pubblica
sembrano svolgere un ruolo fondamentale in questo campo. In molti casi, perfino
gli immigrati con un’occupazione regolare hanno delle difficoltà
ad alloggiarsi in condizioni adeguate. Quando trovano un alloggio, spesso
è di peggiore qualità o più caro di quello accessibile
agli italiani della stessa fascia di reddito. L’ECRI invita vivamente le
autorità italiane a porre rimedio a tale situazione applicando in modo
effettivo le vigenti disposizioni contro la discriminazione (e l’ECRI
rileva, a tal proposito, che uno dei rari casi di applicazione delle nuove
disposizioni contro la discriminazione riguarda precisamente il settore
dell’accesso all’alloggio), ma ugualmente predisponendo delle
iniziative di sensibilizzazione della popolazione e di diffusione delle buone
pratiche esistenti a livello locale.
41. Si
richiama ugualmente l’attenzione delle autorità italiane sui casi
che sono stati segnalati di rifiuto discriminatorio di accesso a luoghi aperti
al pubblico, in particolare nei confronti di Rom/Zingari e di stranieri.
42. L’ECRI
nota che uno degli obiettivi del Progetto Sanitario nazionale 1998/2000
è quello di includere gli immigrati legali nel sistema sanitario
nazionale con gli stessi diritti e le stesse condizioni dei cittadini italiani.
Gli immigrati in situazione irregolare
hanno diritto alle cure sanitarie d’urgenza, ma anche alle cure
essenziali o preventive necessarie per tutelare le loro condizioni di salute.
L’ECRI rileva che gli stranieri e gli operatori sanitari non sono sempre
al corrente di tali diritti. In tal contesto, l’ECRI apprezza le
iniziative intraprese dal Ministero della Sanità, intese a
sensibilizzare sia la popolazione immigrata che gli operatori sanitari sui
diritti della popolazione immigrata nel campo della sanità ed incoraggia
le autorità italiane ad estendere i loro sforzi in materia. L’ECRI
nota ugualmente che gli immigrati irregolari possono usufruire dei servizi
sanitari senza timore di venir denunciati alla polizia.
43. La
presenza di bambini stranieri nelle scuole elementari italiane ha registrato un
netto aumento nell’ultimo decennio.
L’accesso all’istruzione è garantito a tutti i
bambini stranieri (che abbiano uno status legale o meno) presenti sul
territorio italiano. L’ECRI riconosce gli sforzi compiuti da parte delle
autorità italiane, come pure delle organizzazioni non governative, per
fornire a questi bambini un insegnamento dell’italiano come seconda lingua,
sforzi compiuti soprattutto nel campo della formazione degli insegnanti e della
preparazione del materiale didattico. Ciononostante, l’ECRI ritiene che
siano necessari altri sforzi significativi in questo campo ed invita le
autorità italiane a stanziare i fondi sufficienti. Incoraggia inoltre degli sforzi
destinati a fornire ai bambini stranieri, accanto all’insegnamento
dell’italiano, un insegnamento nella loro lingua materna.
44. Gli
stranieri costituiscono attualmente oltre il 3% della manodopera in Italia.
Molti stranieri, tuttavia, anche se sono residenti legali e svolgono un lavoro
regolare da un certo periodo, continuano ancora ad essere utilizzati
nell’economia sommersa. D’altronde,
come si verifica nella maggior parte degli altri paesi europei, il numero di
immigrati che svolgono un lavoro poco qualificato è sproporzionatamente
elevato. Benché tale situazione dipenda da più fattori, ivi
compresi in alcuni casi i diversi livelli di istruzione, delle forme dirette ed
indirette di discriminazione contribuiscono ugualmente in modo significativo a
determinare il carattere modesto delle occupazioni dei lavoratori stranieri sul
mercato del lavoro in Italia.
45. L’ECRI
sollecita le autorità italiane ad affrontare tale situazione mediante
una vasta gamma di misure, che dovrebbero evidentemente comprendere
l’applicazione effettiva delle disposizioni contro la discriminazione nel
campo dell’occupazione. In tal contesto, viene fatto rilevare che
l’inversione parziale dell’onere della prova si è dimostrata
uno strumento efficace in parecchi paesi per contrastare la discriminazione
razziale in materia occupazionale. L’ECRI è stata informata che il
Ministero del Lavoro, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale
del Lavoro intende avviare delle attività di monitoraggio e di
sensibilizzazione nel campo della discriminazione in ambito lavorativo.
L’ECRI esprime apprezzamento per tale iniziativa ed incoraggia le
autorità italiane ad estendere tale tipo di misure in futuro. Per quanto
riguarda le possibilità di formazione per i lavoratori stranieri,
l’ECRI fa notare che la qualità delle iniziative di formazione e
la loro disponibilità variano molto tra una regione e l’altra.
L’ECRI incoraggia le autorità italiane a verificare accuratamente
l’efficacia delle iniziative di formazione lanciate a livello locale e a
garantire che siano condotte in tutto il paese. L’ECRI pone ugualmente
l’accento sul fatto che il governo italiano sta promuovendo le competenze
tecniche e la formazione dei lavoratori stranieri per dei settori specifici
mediante una serie di accordi bilaterali[11].
K. Razzismo nel corso di eventi di massa
46. L’ECRI
è seriamente preoccupata dalla frequenza di manifestazioni allarmanti di
razzismo e di antisemitismo durante le partite di calcio negli stadi italiani,
in cui hanno ugualmente fatto la loro comparsa slogan, canti ed emblemi
razzistici ed antisemitici. L’ ECRI è del parere che si dovrebbe,
innanzitutto, applicare nei confronti delle persone responsabili la vigente legislazione
penale prevista per questo tipo di comportamenti. L’ECRI prende nota
delle iniziative da parte delle organizzazioni di controllo dello sport e delle
misure autodisciplinari adottate dalle federazioni calcistiche e dai giocatori.
Altre disposizioni appropriate dovrebbero venir prese in esame dalle
autorità italiane. Pur apprezzando le iniziative di sensibilizzazione
del pubblico e le misure di prevenzione nei confronti dei tifosi estremisti,
l’ECRI ritiene che sarebbe auspicabile una risposta più incisiva
da parte delle autorità italiane a tali manifestazioni, che possa
rispecchiare in modo concreto la priorità accordata al rispetto della
dignità umana.
La
presente sezione tratta di certi gruppi minoritari che possono essere
particolarmente vulnerabili ai problemi del razzismo, della discriminazione e
dell’intolleranza nel paese preso in esame. Non intende fornire un quadro
esauriente della situazione di tutti i gruppi minoritari nel paese, e non
implica che altri gruppi non espressamente citati in questa sezione siano
esenti da problemi di razzismo e di discriminazione.
47. L’ECRI
tratta della situazione delle comunità Rom/Zingare nella Sezione II del
rapporto.
48. Gli
Albanesi sono una delle comunità immigrate più numerose in
Italia. Anche se molti Albanesi risiedono legalmente in Italia, sono tuttavia
ugualmente rappresentati tra la popolazione immigrata che vive clandestinamente
nel paese. L’ECRI nota che, per proporre delle alternative agli ingressi
clandestini in Italia e per soddisfare le richieste di manodopera del mercato,
le autorità italiane promuovono dei programmi di formazione in Albania.
Nel contempo, l’ECRI si dichiara inquieta per il crescente sentimento
anti-Albanese che si è intensificato con l’aumento del numero
della popolazione albanese residente in Italia. Tale atteggiamento negativo nei
confronti degli Albanesi viene in particolare alimentato dalle notizie che
riferiscono episodi di criminalità commessi da alcuni membri di tale
comunità. L’ECRI teme che la situazione possa condurre sempre
più l’opinione pubblica in genere a convincersi che gli Albanesi,
o una gran parte di essi, abbiano delle tendenze criminali. L’ECRI pensa
che i media e le dichiarazioni di certe personalità abbiano svolto un
ruolo determinante nel creare tale situazione e sollecita le autorità a
prendere dei provvedimenti in materia, come è già stato
sottolineato in altre parti di questo rapporto[12].
L’ECRI esorta inoltre le autorità italiane ad adottare dei provvedimenti
per sensibilizzare il vasto pubblico su questi pregiudizi e sui problemi e gli
inconvenienti che provocano.
49. La
maggior parte degli incidenti antisemiti sono costituiti da lettere di insulti
o di minacce inviate a dei membri o dei rappresentanti della comunità
ebraica e da scritte sui muri. In alcuni casi, le persone responsabili sono
state identificate. I libri e le pubblicazioni di tendenza antisemita, come
pure i documenti negazionisti sembrano essere in aumento nelle librerie. Gli
atti antisemiti si manifestano anche, in modo particolare, sotto forma di
vandalismo negli stadi e di propaganda via internet. L’ECRI è
stata informata del fatto che le autorità italiane stanno controllando
la situazione in merito alla presenza di materiale antisemitico sui siti web
locali. L’ECRI richiama l’attenzione delle autorità italiane
sulla sua raccomandazione di politica generale N° 6 sulla «Lotta contro la diffusione di materiale razzista,
xenofobo ed antisemita via Internet». Come indicato qui sopra[13],
l’ECRI è convinta che siano necessarie ancora delle iniziative per
contrastare il fenomeno di slogan razzisti ed antisemiti negli stadi durante le
partite di calcio.
50. L’ECRI
prende nota delle recenti iniziative adottate per migliorare
l’insegnamento sull’Olocausto ed esorta le autorità italiane
a continuare e ad estendere tali iniziative.
N. Comportamento di alcune istituzioni essenziali
51. Sono
stati riferiti dei casi di comportamento abusivo da parte di alcuni agenti
delle forze dell’ordine, come per esempio dei controlli discriminatori,
un linguaggio insultante ed ingiurioso, maltrattamenti e violenza, compreso in
alcuni casi l’uso indebito di armi da fuoco. L’ECRI è
inquieta del fatto che certi gruppi di persone, tra cui in particolare i
Rom/Zingari, gli stranieri e i cittadini italiani di origine immigrata siano
particolarmente espote al rischio di divenire le vittime di tali comportamenti.
52. Benché
a seguito di tali incidenti generalmente le vittime non sporgano denuncia,
risulta che ci siano poche indagini da parte della polizia su tali casi e poca
trasparenza per quanto concerne i loro risultati. Secondo le informazioni
disponibili, si segnala che vengono frequentemente intentate o minacciate delle
azioni giudiziarie per rappresaglia contro coloro che manifestano
l’intenzione di denunciare i maltrattamenti subiti da parte delle forze
dell’ordine. L’ECRI sottolinea la necessità urgente di
migliorare la risposta prevista dai meccanismi di controllo interni ed esterni
in materia di denunce per comportamenti abusivi della polizia nei confronti di
membri di gruppi minoritari. A tal fine, invita le autorità italiane a
prendere in esame l’istituzione di una commissione indipendente preposta
alle indagini su tutte le presunte violazioni dei diritti umani da parte della
polizia.
53. L’ECRI
prende nota del fatto che, conformemente a quanto suggerito nel suo primo
rapporto, sono state promosse delle iniziative per migliorare la formazione in
materia di diritti umani dei membri delle forze dell’ordine. Incoraggia
nondimeno le autorità italiane a potenziare i loro sforzi per fornire
una formazione iniziale e continua della polizia in materia di diritti
dell’uomo e di norme contro la discriminazione.
54. La
cittadinanza italiana è necessaria per potersi arruolare nelle forze
dell’ordine. In considerazione del fatto che il numero di cittadini
italiani di origine immigrata è in aumento, l’ECRI invita le
autorità italiane a cominciare a prendere in esame dei metodi volti ad
incoraggiare i membri delle minoranze etniche a partecipare alle procedure per
il reclutamento in questo settore. Inoltre, potrebbe venir ulteriormente
incoraggiata l’utilizzazione di mediatori culturali per agevolare la
comunicazione tra le autorità delle forze di polizia e le
comunità immigrate.
- L’amministrazione penitenziaria
55. Come
indicato precedentemente[14],
la popolazione carceraria in Italia conta una proporzione molto elevata di
stranieri. L’ordinamento penitenziario vieta la discriminazione dei
detenuti per motivi di nazionalità, razza, condizioni economiche e
sociali, opinioni politiche e convinzioni religiose. L’ECRI nota tuttavia
che gli immigrati si sono spesso lamentati di maltrattamenti nelle carceri
italiane. E’ stato inoltre riscontrato che gli immigrati hanno raramente
accesso a misure sostitutive delle pene di detenzione. Benché le
autorità spieghino tale fatto indicando che gli immigrati non soddisfano
i requisiti necessari per l’ottenimento di tali misure, l’ECRI
esorta le autorità italiane a studiare in modo più
particolareggiato questo aspetto, al fine di eliminare gli ostacoli diretti od
indiretti che si frappongono all’ottenimento di tali misure.
56. L’ECRI
nota che le autorità italiane hanno intrapreso un certo numero di
iniziative per migliorare la situazione degli stranieri in carcere. Tali
provvedimenti comprendono: una migliore integrazione degli stranieri nelle
istituzioni penitenziarie mediante l’utilizzazione di mediatori
culturali; dei provvedimenti volti a sensibilizzare i detenuti stranieri sui
loro diritti; una migliore formazione del personale carcerario, al fine di
procurare che disponga di conoscenze sulle lingue e le culture straniere e in
genere sulla situazione dei detenuti stranieri; delle iniziative intese a
garantire il libero esercizio delle pratiche religiose, e delle misure per
evitare che si verifichino dei maltrattamenti, come per esempio dei registri
sotto il controllo delle autorità giudiziarie. L’ECRI apprezza
tali iniziative, ed incoraggia le autorità italiane a valutarle e ad
estenderle.
57. L’ECRI
nota che i media spesso ricorrono all’uso di titoli e cronache
sensazionali quando riferiscono episodi riguardanti degli immigrati e dei
Rom/Zingari. La maggior parte delle informazioni comunicate dai media italiani
relative agli immigrati oppure all’immigrazione sembra essere collegata
alla criminalità. Preoccupata dai pregiudizi e dall’erronea
concezione che tale tipo di informazione alimenta nella società,
l’ECRI esorta i professionisti dei media italiani ad adottare dei codici
di autoregolazione o delle carte, intese a contrastare il razzismo, la
xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza e a promuovere il
pluralismo culturale e le pari opportunità. Tali codici dovrebbero
comprendere delle linee guida relative al modo di presentare i fatti, ma anche,
tra l’altro, un impegno a rispecchiare il pluralismo culturale in tutti i
settori e a rispettare la dignità umana di tutte le persone. Si
potrebbero ugualmente compiere sforzi per migliorare la presenza dei membri dei
gruppi minoritari nei mass media.
58. Si
incoraggiano inoltre vivamente le autorità italiane a promuovere delle
campagne di sensibilizzazione nei media sui pericoli rappresentati dal razzismo
e dall’intolleranza e sulla necessità di rispettare il principio
dell’uguaglianza e della dignità umana.
SEZIONE II: QUESTIONI PARTICOLARMENTE PREOCCUPANTI
In
questa sezione dei rapporti paese per paese, l’ECRI intende richiamare
l’attenzione su un numero limitato di questioni che, a suo avviso,
richiedono un’attenzione speciale ed urgente da parte del paese in
questione. Nel caso dell’Italia, l’ECRI richiama l’attenzione
sulla situazione delle comunità Rom/Zingare e sullo sfruttamento del
razzismo e della xenofobia a dei fini politici.
P. Situazione delle comunità Rom/Zingare
59. Le
cifre ufficiali indicano che ci sono attualmente in Italia circa 120.000
Rom/Zingari, di cui circa i due terzi hanno la cittadinanza italiana. Fonti non
ufficiali tendono a dare stime leggermente più elevate della popolazione
Rom/Zingara, ma con pari proporzioni di cittadini italiani e stranieri. Gli
Zingari italiani sono generalmente dei Rom, presenti soprattutto
nell’Italia del Sud, e dei Sinti, tradizionalmente presenti nel Nord. I
Rom/Zingari che non hanno la nazionalità italiana comprendono delle
persone nate al di fuori dell’Italia, provenienti in gran parte dalla
regione dei Balcani o delle persone nate in Italia da genitori stranieri.
60. Circa
un terzo della popolazione Rom/Zingara in Italia, comprendente sia i cittadini
italiani (prevalentemente Sinti) e i non italiani, vive attualmente in
accampamenti autorizzati o meno, ai margini della società italiana. A
parte la questione delle condizioni
di vita in tali accampamenti, di cui si tratterà qui appresso,
l’ECRI si preoccupa per il fatto che tale situazione di segregazione
effettiva dei Rom/Zingari in Italia sembra riflettere l’atteggiamento
generale delle autorità italiane che tendono a considerare i Rom/Zingari
come nomadi, desiderosi di vivere
in accampamenti. Tale rappresentazione dei Rom/Zingari in quanto nomadi sembra
ugualmente strettamente collegata alla percezione generale che si ha in Italia
dei membri delle comunità Rom/Zingare, considerati come
“stranieri” benché, in realtà solo una parte della
popolazione Rom/Zingara vivente ancora negli accampamenti non abbia la
cittadinanza italiana. Tale percezione viene avvalorata dal fatto che le
questioni relative ai Rom/Zingari sono di competenza di uffici amministrativi
per “nomadi”, oppure “per nomadi e stranieri”.
L’ECRI è fermamente convinta che uno dei primi passi necessari che
dovrebbero intraprendere le autorità italiane sia quello di affrontare
tutte le questioni riguardanti i membri delle comunità Rom/Zingare, di
nazionalità italiana o meno, abbandonando il presupposto che tutti i
Rom/Zingari siano dei nomadi. L’ECRI ritiene che abbiano migliori
possibilità di successo le politiche basate su un attento esame da parte
delle autorità delle reali aspirazioni delle comunità interessate.
Pertanto, l’ECRI esorta le autorità italiane ad istituire una
stretta consultazione con i membri delle comunità interessate a tutti i
livelli, centrale, regionale o locale, al momento dell’esame delle
questioni riguardanti le comunità Rom/Zingare. D’altronde, sempre
dal punto di vista di un’impostazione generale, l’ECRI ritiene che
la politica dello Stato dovrebbe ugualmente rispecchiare più chiaramente
il fatto che i Rom/Zingari e la loro cultura costituiscono una parte integrante
della popolazione e della cultura italiane.
61. Come
indicato precedentemente, le condizioni di vita negli accampamenti delle
famiglie Rom/Zingare sono estremamente disagiate, a causa dell’assenza di
infrastrutture e di impianti di base, in particolar modo l’energia
elettrica, il riscaldamento e l’illuminazione, la rete fognaria,
nonché di attrezzature per lavare e lavarsi e per lo smaltimento dei
rifiuti, il drenaggio dei siti e i servizi di urgenza. Benché si debba
rilevare che la situazione è particolarmente preoccupante negli
accampamenti non autorizzati, le condizioni di vita in molti accampamenti
autorizzati non sono sensibilmente migliori. L’ECRI ritiene questa
situazione profondamente preoccupante.e pensa che, a media e lunga scadenza, le
autorità italiane dovrebbero attuare delle misure per far cessare la
segregazione di cui sono vittime, nella pratica, le comunità Rom/Zingare
d’Italia nel settore dell’alloggio, e in particolar modo rinunciare
a relegare automaticamente i membri delle comunità Rom/Zingare in
accampamenti per nomadi. Come indicato precedentemente, le iniziative intese a
cambiare l’orientamento della politica dell’alloggio dovrebbero
venir studiate ed applicate in stretta consultazione con i membri delle
comunità interessate. Come provvedimento urgente a breve scadenza,
l’ECRI esorta le autorità italiane a garantire che gli
accampamenti in cui vivono i membri delle comunità Rom/Zingare
soddisfino, almeno, le norme minime di abitabilità.
62. Molti
Rom/Zingari stranieri non godono di alcuno status legale in Italia e molti di
coloro che risiedono legalmente in Italia dispongono unicamente di permessi di
soggiorno validi per brevi periodi. Sembrerebbe che i Rom/Zingari abbiano
usufruito relativamente meno di altri gruppi delle varie possibilità di
regolarizzazione, in parte a causa della mancata conoscenza di tali
possibilità e in parte anche perché molti di loro non disponevano
dei documenti necessari validi del loro paese di origine. Le difficoltà
incontrate da membri delle comunità Rom/Zingare per ottenere il rilascio
di permessi di soggiorno incidono d’altra parte sulle loro
possibilità di riuscire ad ottenere la cittadinanza italiana, per la
quale è necessaria un’attestazione di effettiva residenza[15].
L’ECRI invita le autorità italiane ad esaminare con urgenza la
questione dell’accesso dei Rom/Zingari al permesso di soggiorno e alla
cittadinanza italiana.
63. L’esclusione
di fatto delle comunità Rom/Zingare dalla vita sociale e politica
tradizionale italiana si riflette in quasi tutti i settori, ed in particolare
l’istruzione, la sanità e l’occupazione. Nel campo
dell’istruzione, l’ECRI prende atto di certe iniziative sostenute
dalle autorità italiane con il duplice scopo di migliorare
l’accesso dei bambini Rom/Zingari nelle scuole, per esempio mediante
l’istituzione di mediatori culturali, e di adattare il contenuto della
pubblica istruzione ad una realtà multiculturale. L’ECRI nota
tuttavia che tali sforzi hanno dato risultati limitati, in particolare a causa
dell’assenza di una politica nazionale globale integrata, volta a
migliorare la situazione delle comunità Rom/Zingare in tutti i settori.
L’ECRI sottolinea la difficoltà di garantire una scolarizzazione
regolare e riuscita per i bambini Rom/Zingari, dal momento che le loro famiglie
vivono in condizioni di estrema povertà, hanno problemi di
disoccupazione, di sanità e devono lottare contro i pregiudizi e la
discriminazione dell’intera società. Pertanto, mentre da un lato
la frequentazione della scuola dell’obbligo da parte dei bambini
Rom/Zingari è in aumento, sembra che solo una parte di tali bambini
assista regolarmente alle lezioni. L’ECRI prende nota delle iniziative
adottate dalle autorità italiane in questo campo. Nondimeno, le
incoraggia vivamente ad intensificare i loro sforzi perché tutti i bambini
Rom/Zingari possano usufruire pienamente della scuola dell’obbligo e ad
adottare dei provvedimenti atti ad agevolare l’accesso di studenti
Rom/Zingari all’insegnamento superiore.
64. L’assenza
di istruzione e di formazione incide negativamente sulle possibilità
occupazionali dei membri delle comunità Rom/Zingare. Tali
possibilità sono ulteriormente diminuite dai pregiudizi e dalla
discriminazione che sono ampiamente diffusi presso i datori di lavoro
potenziali, come pure da altri fattori handicappanti, quali il fatto che i
Rom/Zingari vivano spesso in accampamenti. L’ECRI ritiene che
l’occupazione debba essere un altro settore prioritario per gli
interventi governativi al fine di migliorare la situazione di questo gruppo
svantaggiato. Pur osservando che esistono in Italia delle possibilità di
formazione a livello regionale sia per i cittadini Italiani, che per gli
stranieri, l’ECRI constata che i membri delle comunità Rom/Zingare
hanno generalmente delle difficoltà ad accedere a tali
possibilità. L’ECRI esorta le autorità italiane ad adottare
delle iniziative intese ad agevolare l’accesso dei Rom/Zingari al mercato
del lavoro, tra cui delle iniziative per garantire ai Rom/Zingari un accesso
effettivo alle possibilità di formazione e ad altre possibilità disponibili
generalmente, comprese quelle di finanziamento esistenti a livello nazionale ed
internazionale. Le autorità
italiane potrebbero ugualmente prendere in esame lo stanziamento di fondi
speciali per finanziare dei progetti nel campo occupazionale destinati ai
Rom/Zingari.
65. La
situazione sanitaria dei membri delle comunità Rom/Zingare è
ugualmente una dimostrazione delle loro condizioni generalmente svantaggiate.
Tale svantaggio è dovuto a parecchi fattori, tra cui la povertà e
le condizioni di vita insalubri, ma rispecchia ugualmente
l’incapacità del sistema sanitario di soddisfare le
necessità specifiche di tali comunità ed, in alcuni casi, i
pregiudizi degli operatori incaricati di fornire tali servizi. Il tasso di mortalità infantile
in queste comunità è notevolmente più elevato, come pure
quello di certe patologie negli adulti. L’ECRI esorta le autorità
italiane ad intraprendere con urgenza delle iniziative volte ad agevolare
l’accesso effettivo dei
Rom/Zingari alle cure mediche.
66. L’ECRI
si dichiara inoltre seriamente preoccupata per il comportamento di certi
rappresentanti delle forze dell’ordine nei confronti dei membri delle
comunità Rom/Zingare viventi in Italia. Sono stati riferiti numerosi
casi di espulsioni di famiglie Rom/Zingare da accampamenti non autorizzati,
effettuate generalmente di notte o
all’alba, nel corso delle quali i rappresentanti delle forze
dell’ordine si sono comportati in modo violento ed abusivo. Si riferiscono
casi di utilizzazione abusiva di armi da fuoco, di maltrattamenti, o
trattamenti umilianti, di distruzione arbitraria di beni e di confisca o
distruzione di documenti. Inoltre,
viene segnalato da più fonti che i Rom/Zingari sarebbero sottoposti a
controlli sproporzionatamente frequenti. In certi casi in cui i Rom/Zingari
sono stati vittime di attacchi razzisti, si segnala che la reazione delle forze
dell’ordine è stata inadeguata. L’ECRI si dichiara
profondamente preoccupata da tali informazioni. Conformemente alle osservazioni
formulate in altre parti di questo rapporto[16],
l’ECRI esorta le autorità italiane ad indagare in modo
approfondito su tutti i casi presunti di comportamento scorretto da parte della
polizia e a deferire all’autorità giudiziaria gli agenti ritenuti
responsabili. Al riguardo, l’ECRI sottolinea l’importanza di
disporre di mezzi affidabili ed adeguatamente conosciuti dal pubblico, che
consentano di segnalare dei comportamenti abusivi della polizia nei confronti
delle comunità Rom/Zingare.
In maniera più generale, l’ECRI esorta le autorità
italiane a garantire un’attuazione più efficace delle disposizioni
penali in vigore contro gli atti razzisti. L’ECRI si dichiara ugualmente
preoccupata da rapporti di espulsioni collettive di Rom/Zingari
dall’Italia ed invita vivamente le autorità ad indagare su tali
informazioni.
67. L’ECRI
prende d’altra parte nota con inquietudine di segnalazioni secondo le
quali i Rom/Zingari non sarebbero trattati dalle autorità giudiziarie
italiane in condizioni di parità con altre persone, e in particolare che
verrebbe preso nei loro confronti nel complesso un numero maggiore di
provvedimenti di carcerazione preventiva e che verrebbero inflitte delle pene
più severe a membri delle comunità Rom/Zingare. Si segnala
inoltre che non sono rari i casi di affido di bambini Rom/Zingari
all’assistenza pubblica e che in circostanze simili, tale provvedimento
viene preso più rapidamente per i bambini Rom/Zingari piuttosto che per
altri bambini. Come suggerito precedentemente[17],
l’ECRI esorta le autorità italiane ad effettuare delle indagini
approfondite su tali questioni e ad adottare tutti i provvedimenti correttivi
necessari, segnatamente mediante azioni di sensibilizzazione e di formazione
dei giudici.
68. Più
generalmente, l’ECRI si dichiara convinta dell’urgenza di mettere
in atto una politica globale per affrontare la situazione della popolazione
Rom/Zingara, che tenga conto in modo integrato di tutti i settori della vita, e
specialmente di quelli sottolineati qui sopra. Tale politica, coordinata a
livello centrale, dovrebbe consentire di combinare delle iniziative nazionali
con specificità locali. Come indicato precedentemente, l’ECRI
ritiene che la partecipazione delle comunità Rom/Zingare nelle varie
fasi dell’elaborazione, dell’attuazione e della valutazione di tale
politica sia essenziale per la sua riuscita. Conformemente alla sua
raccomandazione di politica generale N° 3 su «La lotta al razzismo e
all’intolleranza nei confronti dei Rom/Zingari», l’ECRI
incoraggia pertanto le autorità italiane a sviluppare dei mezzi istituzionali
per favorire un ruolo attivo e la partecipazione delle comunità
Rom/Zingare al processo decisionale, attraverso meccanismi consultivi
nazionali, regionali e locali e a dare la priorità al concetto di
partnership realizzata in condizioni di parità. In modo più
generale, viene richiamata l’attenzione delle autorità italiane su
tutti i suggerimenti contenuti nella raccomandazione di politica generale
N° 3 dell’ECRI, che propone ai governi una serie di misure
legislative e politiche.
69. A
più breve scadenza, tra i provvedimenti che potrebbero adottare le
autorità italiane, l’ECRI pensa che dovrebbe figurare
l’estensione alla comunità Rom/Zingara della legislazione
finalizzata a tutelare e a promuovere le lingue e le culture minoritarie, come
suggerito precedentemente[18].
Inoltre, l’ECRI ritiene che una vasta campagna di sensibilizzazione sulla
situazione reale delle comunità Rom/Zingare in Italia e sui problemi che
incontrano potrebbe dare buoni risultati per contribuire a lottare contro i
pregiudizi nei loro confronti cosi’ fortemente radicati
nell’opinione pubblica.
70. L’ECRI
nota con rammarico come tali pregiudizi sociali ampiamente diffusi contro I
Rom/Zingari vengano sfruttati e avvalorati da dichiarazioni provocatorie
rilasciate da certi responsabili politici nei loro confronti. L’ECRI
affronta questa questione in maniera più approfondita nella seguente
sezione.
Q. Sfruttamento politico del razzismo e della xenofobia
71. L’ECRI è
preoccupata dal diffuso utilizzo di propaganda razzista e xenofoba da parte di
esponenti di certi partiti politici in Italia. Tale propaganda si focalizza
essenzialmente sugli immigrati extracomunitari, soprattutto quelli che non
hanno uno status legale, ma anche su membri di altri gruppi minoritari. Queste
persone vengono generalmente presentate come responsabili del degrado delle
condizioni di sicurezza in Italia, in base soprattutto a delle generalizzazioni
circa la loro partecipazione allo spaccio della droga e alla prostituzione, e
come responsabili della disoccupazione e dell’aumento della spesa
pubblica, oppure come una minaccia per la difesa dell’identità
nazionale o locale italiana. L’ECRI è seriamente preoccupata per
le conseguenze negative che questo tipo di propaganda può avere sulla
percezione che ha degli extracomunitari la maggior parte della popolazione e
per il clima generale di intolleranza e di xenofobia che contribuisce a
mantenere.
72. La propaganda razzista e
xenofoba viene diffusa attraverso l’uso di materiale scritto come posters
e volantini, ma è anche presente in modo significativo nei discorsi di
certe personalità pubbliche, compresi dei sindaci ed altri
rappresentanti eletti. Nella maggior parte dei casi, gli immigrati
extracomunitari sono designati con termini stereotipati, stigmatizzanti ed
umilianti; vengono riferiti
tuttavia anche dei casi in cui certi responsabili politici avrebbero tenuto dei
discorsi volti ad incoraggiare un comportamente violento o discriminatorio nei
confronti di membri di tali gruppi, e in particolare degli immigrati illegali e
dei Rom/Zingari. A tal proposito, l’ECRI esorta le autorità
italiane a vigilare sulla piena applicazione delle vigenti disposizioni penali
contro l’incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
73. Gli esponenti della Lega Nord
hanno fatto un uso particolarmente intenso della propaganda razzista e
xenofoba, quantunque si debba notare che anche dei membri di altri partiti
hanno ugualmente utilizzato un discorso politico xenofobo od in altra maniera
intollerante. L’ECRI esprime la propria inquietudine di fronte
all’influenza esercitata da tali partiti su tutta la sfera politica. Teme
a tal proposito che i politici, nella speranza di ottenere il sostegno di fasce
importanti della popolazione ritenute ostili agli stranieri, possano essere
tentati di allontanarsi sempre di più dal concetto di società
basata sui principi della giustizia e della solidarietà per tutti i suoi
membri. Tale fatto potrebbe favorire l’adozione di politiche e di pratiche
non sempre rispettose dei diritti dell’uomo e del principio
dell’uguaglianza di trattamento. Pertanto l’ECRI è allarmata
dalla partecipazione alle coalizioni governative di partiti politici i cui
membri hanno avuto ricorso alla propaganda xenofoba ed intollerante e a tal
proposito si dichiara preoccupata per la nuova coalizione di governo costituita
in Italia nel giugno 2001.
74. L’ECRI sottolinea che i
partiti politici dovrebbero resistere alla tentazione di affrontare la
questione dell’immigrazione in un modo che rischia di provocare dei
comportamenti razzistici, xenofobi o discriminatori di tutta la società
nei confronti di certi gruppi minoritari. I partiti politici dovrebbero invece
sottolineare il contributo positivo dei vari gruppi minoritari alla
società, all’economia e alla cultura italiana. L’ECRI è del parere che
tutti i partiti politici dovrebbero inoltre adottare una posizione risoluta
contro ogni forma di razzismo, di discriminazione e di xenofobia, nel quadro di
un impegno più generale in materia di rispetto e di protezione dei
diritti dell’uomo. Per sensibilizzare gli ambienti politici a tali
questioni, si potrebbe organizzare in Parlamento un dibattito annuo sul tema
del razzismo e dell’intolleranza e sui vari handicap che devono affrontare
i membri delle comunità immigrate e di altre minoranze viventi in
Italia.
75. L’ECRI esorta le
autorità italiane a compiere ogni sforzo per contrastare lo sfruttamento
politico del razzismo e della xenofobia. Come già indicato, l’ECRI
insiste in proposito sull’importanza di garantire un’effettiva
attuazione delle vigenti disposizioni penali contro l’incitamento
all’odio razziale e alla discriminazione. Nel contempo, l’ECRI
ritiene che le autorità potrebbero ugualmente adottare dei provvedimenti
ad hoc più espressamente mirati a lottare contro l’uso di discorsi
provocatori di tipo razzista o xenofobo da parte di esponenti di partiti
politici.
Questa bibliografia fornisce
l’elenco delle principali fonti di informazione pubblicate che sono state
utilizzate durante l’esame della situazione in Italia: non la si deve
considerare un elenco esauriente di tutte le fonti di informazione messe a
disposizione dell’ECRI durante la preparazione del rapporto.
1. CRI
(98) 48: Report on Italy, European Commission against Racism and Intolerance,
Council of Europe, June 1998
2. CRI
(96) 43: ECRI general policy recommendation n° 1: Combating racism,
xenophobia, antisemitism and intolerance, European Commission against Racism
and Intolerance, Council of Europe, October 1996
3. CRI
(97) 36: ECRI general policy recommendation n° 2: Specialised bodies to
combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at national level,
European Commission against Racism and Intolerance, Council of Europe, June
1997
4. CRI
(98) 29: ECRI general policy recommendation n° 3: Combating racism and
intolerance against Roma/Gypsies, European Commission against Racism and
Intolerance, Council of Europe, March 1998
5. CRI
(98) 30: ECRI general policy recommendation n° 4: National surveys on the
experience and perception of discrimination and racism from the point of view
of potential victims, European Commission against Racism and Intolerance,
Council of Europe, March 1998
6. CRI
(2000) 21: ECRI general policy recommendation n° 5: Combating Intolerance
and Discrimination against Muslims, European Commission against Racism and
Intolerance, Council of Europe, April 2000
7. CRI
(2001) 1: ECRI general policy recommendation n° 6: Combating the
dissemination of racist, xenophobic and antisemitic material via the Internet,
December 2000
8. CRI
(98) 80: Legal measures to combat racism and intolerance in the members States
of the Council of Europe, Council of Europe, Strasbourg 1998
9. Information
supplied by the Italian authorities on issues arising directly out of ECRI's
first report
10. Report
submitted by Italy pursuant to Article 25 paragraph 1 of the Framework
Convention for the Protection of National Minorities
11. Report
of the Italian government on recent problems of discrimination and intolerance,
Interministerial Committee of Human Rights, May 2000
12. European
Social Charter, Committee of Independent Experts, Conclusions
13. CDMG
(97) 17 rev. : « Recent developments in policies relating to
migration and migrants », European Committee on Migration, Council
of Europe, January 1998
14. CDMG
(99) 7 final : « Recent developments in policies relating to
migration and migrants », European Committee on Migration, Council
of Europe, 1999
15. CERD/C/317/Add.1:
Tenth and eleventh periodic reports of Italy, United Nations
16. CERD/C/SR/1316:
Summary record of the 1316th meeting: Italy 04/05/1999, United Nations, 1999
17. CERD/C/304/Add.68:
«Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial
Discrimination: Italy», United Nations, 1999
18. «First
report on the integration of immigrants in Italy – Summary»
Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati», 2000
19. «Second
report on the integration of immigrants in Italy – Summary»
Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati», 2001
20. «A
briefing for the UN Committee against torture», Amnesty International,
EUR 30/02/1999, May 1999
21. International
Helsinki Federation, Annual Report 1999
22. International
Helsinki Federation, Annual Report 2000
23. « Extremism
in Europe » coordinated by Jean-Yves Camus – CERA 1998
24. «Campland
- Racial Segregation of Roma in Italy», European Roma Rights Centre,
Country Report Series N°9, October 2000
25. «General
information for asylum seekers at the Italian border», CIR-ONLUS,
December 2000
Il seguente allegato non costituisce parte integrante
dell’analisi e delle proposte dell’ECRI relative alla situazione in
Italia.
L’ECRI ricorda che l’analisi contenuta
nel suo secondo Rapporto sull’Italia è datata 22 Giugno 2001
e che qualsiasi sviluppo intervenuto successivamente non viene preso in
considerazione.
Conformemente
alla procedura “Paese per Paese” dell’ECRI, un agente di
collegamento nazionale è stato designato dalle autorità italiane
per dare avvio ad un processo di dialogo confidenziale con l’ECRI sul
progetto di testo sull’Italia preparato dalla stessa e un certo numero di
sue osservazioni è stato preso in considerazione dall’ECRI, che le
ha inserite nel suo rapporto.
Nonostante
ciò, al termine del dialogo, le autorità governative italiane
hanno espressamente richiesto che siano allegate al rapporto dell’ECRI le
seguenti osservazioni:
Osservazioni
presentate dalle autorita’ Italiane
sul
rapporto dell’ ECRI sull’ITALIA
“ Osservazioni
generali
L’Italia conferma il suo pieno impegno a combattere la
discriminazione razziale a livello sia nazionale che internazionale.
La legislazione italiana si ispira al principio secondo cui
combattere il razzismo e la discriminazione razziale a livello globale
significa innanzitutto dare ad ogni persona che vive nel nostro paese
l’opportunità di essere integrata a tutti i livelli nella
società italiana, pur nel rispetto della propria identità
culturale.
Una vera società multiculturale, come evidenziato nel
motto della Conferenza Europea contro il razzismo di Strasburgo del Novembre
2000, “ Tutti Diversi, tutti Uguali”, è per l’Italia
sia una sfida che una risorsa per arricchire la società.
A livello internazionale, l’Italia coopera appieno con
tutte le Organizzazioni Internazionali, Istituzioni e meccanismi per i Diritti
Umani che operino in questo
importante settore.
Conformemente al suo profondo impegno a contrastare ogni
forma di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza,
l’Italia ha attivamente collaborato con il Segretariato del Consiglio
d’Europa , durante il Semestre della Presidenza Italiana del Consiglio,
all’organizzazione della Conferenza di Strasburgo contro il razzismo. Con
lo stesso spirito costruttivo
abbiamo partecipato alla Conferenza di Durban contro il razzismo , dove
il ruolo chiave dell’Italia è stato riconosciuto con
l’elezione come Presidente del “Main Committee”.
Sforzi per migliorare ulteriormente la lotta contro il
razzismo sono sempre necessari e l’Italia riconosce pienamente
l’importante ruolo dell’ECRI al riguardo. L’Italia
considererà le raccomandazioni dell’ECRI come un valido strumento
per migliorare , ove necessario, la situazione e farà pervenire il testo
finale a tutte le competenti sedi pubbliche e private in Italia.
Nell’inserire l’allegato del Governo Italiano al
Rapporto II, l’Italia ha fiducia nel fatto che l’ECRI
eviterà generalizzazioni immotivate e che sarà portato alla sua
attenzione ogni caso particolare che l’ECRI possa considerare non essere
stato trattato secondo gli standards
interni e internazionali per combattere il razzismo e
l’intolleranza.
Resoconto
generale
A. L’Italia
ritiene utile evitare di fare riferimento nel resoconto generale a qualsiasi
gruppo etnico o nazionale.
Per questa ragione, l’Italia propone di cancellare
“…e specialmente Albanesi” (seconda linea del secondo
paragrafo).
B. Pur riconoscendo
che non esiste una legge organica sull’asilo, l’Italia sottolinea che
l’intera tematica è regolata da varie disposizioni, comprese
alcune della Costituzione. Inoltre, il Governo e il Parlamento stanno
considerando la possibilità di migliorare le regole vigenti.
Rassegna
della situazione
A. Strumenti legali
internazionali
1. L’Italia
attribuisce una grande importanza ai contenuti del Protocollo n° 12
dell’ECHR ed è orgogliosa di aver attivamente contribuito alla
definizione del testo e al fatto che sia stato aperto alla firma durante il
periodo della Presidenza Italiana del Consiglio d’Europa.
B. Disposizioni
costituzionali e altre disposizioni fondamentali
Legislazione sulla cittadinanza
7. I bambini
che non acquisiscono la nazionalità dei loro genitori ottengono la nazionalità
italiana sin dalla nascita.
8. Per quanto
riguarda l’attribuzione della cittadinanza italiana, la quarta frase
dovrebbe essere formulata come segue: “…l’attribuzione della
cittadinanza rimane un atto discrezionale delle autorità italiane,
contro il quale è possibile appellarsi alle competenti Autorità
Giudiziarie”
9.
L’Italia prenderà in considerazione la proposta dell’ECRI
secondo cui la legge vigente sulla cittadinanza potrebbe essere ulteriormente
migliorata. Nonostante ciò, è da rilevare che le disposizioni
della legge n° 91/1992 sono tra le più avanzate e favorevoli ai
bambini e ai residenti stabili.
I bambini nati o cresciuti in Italia ottengono
automaticamente e con effetto immediato la cittadinanza italiana attraverso una
semplice dichiarazione effettuata tra i 18 e i 19 anni d’età, come
riportato nel paragrafo 7.1 del Rapporto ECRI.
C. Disposizioni
del Codice Penale
12. Deve essere rilevato
che la considerazione secondo la quale il numero di procedimenti penali davanti
alle Corti è inferiore al reale numero di atti di razzismo che si
verificano in Italia è infondata e non sufficientemente supportata da
elementi fattuali o da dati statistici.
In Italia vige il principio legale secondo cui
l’azione legale è obbligatoria quando le violazioni siano
particolarmente gravi. In tutti gli altri casi l’azione giudiziaria ha
luogo a seguito di espressa domanda delle persone offese. Nel corso degli
ultimi anni i crimini commessi per motivazioni razziste da individui o gruppi
appartenenti a organizzazioni estremiste sono stati scrupolosamente sottoposti
a indagine e perseguiti.
E. Amministrazione
della giustizia
17. La legge che dà
attuazione all’articolo 111 della Costituzione dispone, nel suo testo
attuale, che ogni persona, fin dal suo primo contatto con le autorità
giudiziarie, deve essere informata dei suoi diritti nella lingua che
conosce. A tale riguardo , a
titolo di esempio, alleghiamo i formulari utilizzati dalle autorità
giudiziarie nelle fase delle indagini preliminari e delle udienze preliminari.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui ogni atto
giudiziario riguardante l’indagato e/o l’imputato sarà nullo
e non valido se non è stato tradotto nella madrelingua di questi ultimi.
18. Il numero degli
stranieri nelle prigioni italiane è dovuto al fatto che molti immigrati
illegali sono più facilmente coinvolti in attività criminali. Il
nostro sistema legale è basato sul principio per cui la pena deve essere
proporzionata alla gravità dell’atto e deve essere presa in
considerazione la capacità del criminale di commettere un crimine
(articolo 133 del Codice Penale Italiano). Dunque non può esserci alcuna
differenza in una sentenza riguardante un cittadino italiano o un non italiano
per una stessa violazione.
Gratuito patrocinio
19. La legge n° 217 del 30
Luglio 1990, come integrata dalla legge n°134 del 23 Marzo 2001, prevede
che ad ogni cittadino straniero , anche se non legalmente residente nel Paese,
sia garantito il gratuito patrocinio a spese dello Stato, senza eccezione,
sulla base di una semplice autocertificazione confermata
dall’Autorità Consolare. Ogni reclamo in materia riceve la dovuta
attenzione dalle competenti Autorità Italiane. Gli avvocati difensori
del gratuito patrocinio non devono
essere scelti da una lista speciale di avvocati, bensì qualunque
avvocato scelto può essere incaricato e la sua parcella sarà a
carico dello Stato sulla base della lista delle parcelle dei professionisti.
H. Accoglienza
e status dei non cittadini
28-30 Il
Governo Italiano sta discutendo possibili modifiche alla Legge
sull’Immigrazione 286/98, prendendo in considerazione:
-
l’evoluzione
del fenomeno dell’immigrazione in Italia e in Europa
-
Il
dibattito in corso su una direttiva UE, al momento in fase di negoziazione
nell’ambito del Consiglio dell’UE
Immigrati senza status legale
31. Per quanto riguarda le
condizioni di vita nei Centri di permanenza e assistenza temporanea, deve
essere sottolineato che tutte le strutture in cui alloggiano gli immigrati in
attesa di decisioni sul loro futuro, rispettano gli standards stabiliti dalla Direttiva Ministeriale del 30
Agosto 2000 e dalla connessa Carta dei Diritti delle persone detenute. Per
connessione, deve essere sottolineato che tali centri sono gestiti da associazioni
o agenzie con consolidata esperienza nei campi della solidarietà e
dell’assistenza (soprattutto la Croce Rossa Italiana). In questi
centri la libertà di
comunicazione con l’esterno è garantita essendo permesso il libero
uso di dispositivi di telefonia cellulare e attraverso la distribuzione di
carte telefoniche e francobolli.
E’ anche possibile ricevere visite in ore prefissate.
In tutti i Centri sono disponibili servizi di nursing e
attrezzature per il tempo libero e lo sport, così come luoghi di culto
per permettere agli immigrati di osservare i riti delle loro religioni.
Una cura speciale è riservata alla preparazione del
cibo, per il rispetto dei principi religiosi praticati dai detenuti stranieri.
Anche le iniziative culturali, l’interpretariato e i
servizi di patrocinio legale forniti da associazioni volontarie sono
disponibili in ogni Centro.
Le misure di sicurezza , sia attive che passive, sono
imposte non solo al fine di prevenire ogni fuga degli immigrati, come
esplicitamente previsto dalla Legge n° 40 del 1998, ma anche al fine di
proteggere tutte le persone che vivono nei Centri. Queste misure sono applicate
al fine di evitare il sorgere di possibili situazioni conflittuali, che possono
essere favorite dalle condizioni di permanenza forzata, tra immigrati membri di
gruppi etnici con differenti retroterra culturali, religiosi e di tradizioni.
Per quanto riguarda il controllo giudiziario sulle misure di
detenzione adottate dai Questori, l’articolo 12 , paragrafo 4 della Legge
n° 40 del 1998 esplicitamente dispone la loro decadenza in caso di mancata
conferma del giudice entro 48 ore. Il controllo giudiziario è, di
conseguenza, sempre efficace e la protezione giurisdizionale degli immigrati
è assicurata sia nel primo grado di giudizio che nel grado di appello.
33. Il 9 Agosto 2001 il
Governo Italiano ha approvato un
decreto che prevede misure adeguate contro la grave forma di criminalità
legata alla tratta di persone e specialmente alla “tratta di
donne”.
Il decreto mira a risolvere i problemi che sorgono
dall’implementazione delle regole esistenti e – sulla scia dell
Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la lotta al commercio di
persone, discusso nella Conferenza di Palermo (12 Dicembre 2001)- a stabilire
una linea di condotta volta a considerare l’organizzazione e
l’attuazione della tratta di esseri umani come un crimine specifico ed
indipendente.
Inoltre, alle vittime della tratta sono garantiti:
-
assistenza
e protezione
-
documenti
che testimoniano lo status di vittima e altri necessari per il rimpatrio nel
loro paese nativo
Per quanto riguarda la tratta di esseri umani,
l’articolo 16 della legge n° 40/1998 e il conseguente articolo 18 del
“Testo Unico” (D.L. 286/98) prevedono il rilascio di uno speciale
permesso temporaneo di residenza per le persone che sono vittime della tratta.
Queste norme si avvalgono di finanziamenti e iniziative che
si stanno sviluppando a livello locale.
Nell’anno 1999/2000 sono stati promossi 49 differenti
programmi di azione per un totale di 16.500.000.000 lire italiane.
Risultati delle iniziative di protezione durante il periodo
01/04/2000 – 30/0672000:
Numero totale di persone
interessate
7242
Persone indirizzate ai Servizi
Pubblici
1338
Persone in programmi di
protezione 354
Persone con permesso legale
temporaneo di residenza 156
Persone in assistenza
temporanea
604
Persone in programmi di
tirocinio
192
Persone impiegate
161
Un nuovo Progetto di Legge che prende in considerazione le
norme del Protocollo contro la tratta di esseri umani (addizionale alla
Convenzione contro il crimine transnazionale organizzato) è al momento
all’esame del Parlamento.
Questo Progetto di Legge sanzionerà come un crimine
specifico ed autonomo l’organizzazione e la messa in atto della tratta di
esseri umani.
Richiedenti l’asilo e rifugiati
37. Le autorità italiane
sono consapevoli dell’utilità di una legge organica
sull’asilo. Come dato di fatto, durante la precedente legislatura , il
Governo aveva già introdotto un decreto che, purtroppo, non ha
completato il suo iter prima della naturale scadenza delle Camere. Il presente
Governo ritiene che una disciplina organica avrebbe il vantaggio di riunire in
un’unica legge le diverse regole già esistenti.
Per quanto riguarda l’assistenza e gli interventi in
favore dei richiedenti l’asilo, dovrebbe essere sottolineata la continua
e fruttifera cooperazione tra le Autorità italiane e l’UNHCR. Un rappresentante dell’UNHCR è membro di
pieno diritto del Comitato
Speciale incaricato del riconoscimento dello status di rifugiato. E’ da aggiungere che,
in stretta cooperazione con l’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e
con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), il Ministero
dell’Interno ha recentemente
lanciato un piano di assistenza speciale per i richiedenti l’asilo che
permette un’estensione degli interventi dopo il termine di 45 giorni,
previsto dalla legislazione esistente. Questo è uno straordinario
rafforzamento dell’attività di assistenza fornita dallo Stato Italiano ai
richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato ed è mirato ad
assicurare mezzi finanziari per un minimo di 180 giorni (alimentazione,
alloggio, cura della salute, educazione e avviamento professionale).
Clima generale riguardante gli immigrati
39. Deve essere chiaro che
il clima negativo, sottolineato dall’ECRI, non può essere riferito
agli immigrati in generale ma al grande numero di immigrati illegali che, a
causa delle loro condizioni, sono più facilmente coinvolti in
attività criminali
Settore privato
J. Occupazione
44-45. Al fine di affrontare i problemi, messi in
luce dall’ECRI, e al fine di
ridurre la debolezza del mercato del lavoro degli stranieri, l’Italia ha
concluso e intende concludere accordi bilaterali con i Paesi di provenienza, in
modo da offrire, tra le altre cose, migliori opportunità di impiego,
adeguate alle qualifiche professionali possedute dagli stranieri.
K. Razzismo
ed eventi di massa
46. Il Governo Italiano ha
affrontato il problema del comportamento violento durante gli eventi sportivi.
Nel caso delle partite di calcio, la sicurezza del grande
pubblico di tifosi è messa in pericolo da limitate frange di persone
violente.
La violenza negli stadi richiede una risposta da parte del
Governo che non può consistere solo nell’aggravare le sanzioni
penali, ma anche nell’aumentare i livelli di sicurezza e nel coinvolgere
i leaders più ragionevoli delle organizzazioni dei tifosi.
Vale la pena notare che, per affrontare questa situazione,
il Governo sta utilizzando circa 11.000 poliziotti ogni domenica negli stadi.
I Ministeri competenti (Interno, Giustizia e Sport) hanno
sottolineato il bisogno di colmare il vuoto - nella prevenzione e nella
repressione - delle attuali linee
guida.
Il 20 Agosto 2001 il Governo ha approvato un Decreto
speciale mirato a prevenire e punire gli atti di violenza commessi in occasione
di eventi sportivi e , tra le altre cose, a punire le azioni, le espressioni e
le dichiarazioni scritte con connotati di razzismo e di intolleranza:
-
La
Polizia può arrestare i responsabili di atti di violenza contro persone
e cose, anche se non colti in flagrante (ma in ogni caso entro 48 ore), quando
l’identificazione dei colpevoli sia stata possibile attraverso foto,
riprese video o servizi televisivi.
-
Ulteriori
disposizioni rinforzeranno l’ammissione negli stadi e l’obbligo di
firma nei Posti di Polizia nei giorni degli eventi sportivi per quelle persone
fermate per precedenti atti di violenza.
Tutte queste misure sono contenute in un decreto “ad
hoc” presentato dal Consiglio dei Ministri insieme con un altro decreto
che regola:
-
l’utilizzo
di circuiti TV chiusi
-
la
vendita di biglietti e il loro controllo all’entrata negli stadi,
-
le
relative sanzioni amministrative per i casi di violazione
M. Antisemitismo
49. L’Italia prende in
considerazione il suggerimento dell’ECRI di prestare attenzione alla sua
Raccomandazione n° 6 e dispiega ogni sforzo per combattere la diffusione di
materiale razzista, xenofobo e antisemita, in accordo con la legislazione
italiana
N. Funzionari per
l’applicazione della legge
51-52 Per quanto riguarda il cattivo comportamento
dei funzionari preposti all’applicazione della legge, ogni reclamo
inoltrato da una possibile vittima è scrupolosamente sottoposto a
indagini e i risultati di queste indagini sono portati davanti alla Corte
competente
L’Italia riserva una particolare attenzione alla
formazione dei funzionari preposti all’applicazione della legge che
operano nel campo della salvaguardia dei diritti umani, come sottolineato in
particolare nell’opuscolo allegato “Attività del Corpo dei
Carabinieri nel campo dei diritti umani”, redatto dal Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
54. Riguardo alla mediazione
linguistico-culturale con alcune comunità di immigrati, il Dipartimento
per la Sicurezza Pubblica, attraverso la sua Direzione Centrale di Autostrada, Confine e Posto
di Polizia, ha sottoscritto una Convenzione con la ONG C.I.E.S. per la messa in
atto di un servizio di mediazione linguistico-culturale presso gli Uffici per
l’Immigrazione e le Minoranze.
La Convenzione prevede anche un modulo
di formazione per gli operatori di Polizia appartenenti alla Polizia di
Confine, come completamento dei corsi di specializzazione del personale di
Confine, svolti a Duino (Italia Nord-Est), il cui programma è qui
allegato.
Amministrazione penitenziaria
55. Non ci sono rapporti di
maltrattamenti collegati alle caratteristiche personali dei prigionieri,
connesse a razza, gruppo etnico, nazionalità, lingua, religione,
opinioni politiche o condizioni economiche e sociali dei detenuti stessi.
Il fatto che le lamentele sopra menzionate non possono
essere riferite alla condizione di “non-nazionale” è
confermato dal fatto che le lamentele presentate sono, in media, nella stessa
misura di quelle presentate da detenuti italiani.
Dall’altro lato, il numero di lamentele non è
elevato e gli episodi accertati di maltrattamento sono estremamente rari.
Comunque, va evidenziato che ogni violazione della legge- in
termini di violenza, abuso di potere, o abuso sessuale verso qualunque
prigioniero (sia nazionale che non nazionale)- è un’infrazione
disciplinare. Ha sempre come conseguenza una sanzione disciplinare (fino alla
rimozione dalla carica) oltre a causare l’intervento di una Corte
criminale laddove i fatti siano considerati crimini.
È anche importante notare che, proprio per prevenire
tali eventi, la formazione fondamentale e permanente della Polizia
Penitenziaria così come dell’intero staff penitenziario è
incentrata sull’educazione alla legalità, sia “interna”
(la Costituzione e le leggi ordinarie), che internazionale (le Convenzioni
ratificate dall’Italia sulla protezione dei diritti umani e contro le
discriminazioni).
Di conseguenza, si può dire che la formazione sia
fortemente orientata a combattere ogni atteggiamento di intolleranza, razzismo
o xenofobia.
Inoltre,
deve essere sottolineato che, al fine di prevenire ogni atto di violenza verso
qualunque detenuto (sia straniero che italiano) e per facilitare il
perseguimento di ogni atto di violenza perpetrato, alcune circolari speciali,
la prima del Giugno 1998, redatte per dar corso a quanto il Comitato Europeo
per la Prevenzione della Tortura e di Trattamenti o Pene inumane e Degradanti
(CPT) auspicava, dispongono:
a)
Quando
il medico della prigione, durante qualsiasi esame medico, accerta che il soggetto
interessato presenta delle lesioni, egli deve inserire nel Registro
“modello 99” (registro degli esami, divieti e proposte del medico)
sia il risultato oggettivo dell’esame sia quanto il soggetto esaminato
possa dichiarare sulle circostanze della violenza subita e sulle persone che
hanno commesso la violenza. Il medico deve anche scrivere la sua valutazione se
le ferite siano compatibili con le relative cause dichiarate dal soggetto
interessato;
b)
In
tutti i casi di lesioni riscontrate durante un qualunque esame medico che il
detenuto e l’internato subiscono, gli appunti scritti dal medico nel
Registro modello 99 devono essere immediatamente mandati dal Direttore della
Prigione all’Autorità Giudiziaria per ogni possibile provvedimento.
Al fine di facilitare
la piena applicazione dei principi stabiliti nelle circolari sopra menzionate,
è stata stilata una nuova versione del Registro “modello
99”. A differenza del precedente modello, ogni pagina del registro nella
nuova versione è divisa in numerose colonne: data e ora
dell’esame, dati personali del prigioniero, esame oggettivo, diagnosi e
prognosi, proposte e istruzioni, dichiarazioni del prigioniero, valutazione del
medico sulla compatibilità delle dichiarazioni del detenuto con i risultati
dell’esame oggettivo.
Nell’ultima colonna il Direttore della Prigione annota
le sue decisioni personali.
La nuova struttura del Registro Modello 99, e nello
specifico l’introduzione di elementi specifici riguardanti le
“dichiarazioni” del detenuto e la valutazione del medico, serve
proprio per richiamare l’attenzione del medico sull’obbligo di
scrivere nel registro, ogni volta che trova delle ferite sul
prigioniero/internato durante l’esame, tutti gli elementi di sua
competenza, in modo che l’Autorità Giudiziaria a cui ci si rivolge
possa accertare i fatti.
c)
Per
quanto riguarda l’affermazione secondo la quale “gli immigrati
hanno raramente accesso alle misure alternative di detenzione”, si
ribadisce, come già fatto presente durante l’incontro con i
rappresentanti dell’ECRI, che misure alternative alla detenzione (come
gli arresti domiciliari o il permesso di lasciare la prigione durante il giorno
per un lavoro all’esterno) non sono facilmente applicabili alle persone
prive di un alloggio permanente,
prive di occupazione e con fragili relazioni sociali e familiari, come
è nel caso della grande maggioranza degli stranieri in prigione che
vivono in condizioni di clandestinità.
Dall’altro lato, i benefici della prigione sono
garantiti o negati in Italia in base a una decisione presa da magistrati
indipendenti, poiché nel
sistema legale italiano solo un giudice può decidere in merito ai
benefici per i detenuti, quindi, si può tranquillamente affermare che,
nelle stesse condizioni, i benefici sarebbero negati anche a un cittadino
italiano.
Comunque,
l’invito dell’ECRI a monitorare costantemente e attentamente la
situazione, al fine di rimuovere ogni ostacolo diretto o indiretto al riguardo,
è ben accetta.
56. Per quanto riguarda il punto
56, come notato dall’ECRI, l’Amministrazione penitenziaria ha
provveduto alla traduzione (in Inglese, Francese, Tedesco, Croato e Arabo) di
alcuni estratti di regole penitenziarie e di un opuscolo relativo ai principali
diritti dei detenuti (in Francese, Inglese, Spagnolo e Arabo);
l’Amministrazione ha anche stilato una convenzione con il CIES (una
organizzazione non governativa per la mediazione e l’integrazione
linguistico-culturale) mirata a facilitare i processi di integrazione degli
stranieri, in particolare delle persone extra-comunitarie.
P. Situazione dei
Rom / Comunità Gitane
60. Quando si parla dei
Rom/Gitani presenti in Italia è improprio definirli come un gruppo che
è praticamente segregato dal resto della popolazione, poiché la
legislazione italiana prevede specifiche misure a loro favore, compresa
l’iscrizione nell’ufficio dello Stato Civile, la libertà di
movimento, i permessi di lavoro e l’educazione.
61. In conformità
alle leggi regionali esistenti e in cooperazione con i Comuni, con mediatori
culturali e società di volontariato, una quantità di Regioni ha
preso iniziative per creare dei campi e delle aree di transito attrezzate in
modo speciale all’interno dei campi autorizzati. Inoltre, le leggi
regionali prevedono iniziative mirate a migliorare le loro condizioni di vita,
comprese salute, alloggio,
educazione e lavoro; queste disposizioni assumono grande importanza in
sé stesse, poiché provano che i Gitani sono riconosciuti come una
minoranza etnica con la loro cultura e la loro lingua.
69. Per quanto riguarda la
proposta di proteggere e riconoscere la popolazione dei Rom/Gitani come una
minoranza linguistica, vale la pena menzionare che il Parlamento ha dedicato la
sua attenzione a questo particolare argomento che è stato materia di un
lungo dibattito durante le procedure legislative per l’adozione della
Legge n° 482 del 15 Febbraio 1999, recante “Disposizioni per la
protezione delle minoranze linguistiche storiche”. Tenendo conto della
particolare importanza delle comunità Rom/Gitane, il Parlamento e il Governo
stanno considerando la
possibilità di approvare una legge speciale su tale materia.
Q. Sfruttamento del
razzismo e della xenofobia in politica
Osservazioni
generali
L’Italia è uno dei paesi di più recente
immigrazione d’Europa. Fino a
circa 20 anni fa “esportava” più lavoratori di quanti
non ne “importasse”. Oggi,
gli immigrati formano
ancora solo circa il 2.8 % della
popolazione, la più bassa percentuale in Europa.
L’anno scorso, i sondaggi hanno mostrato che
l’opinione pubblica italiana ha iniziato ad accettare i nuovi immigrati
come una soluzione necessaria per far fronte alla domanda di manodopera.
Alcuni inconvenienti sono in relazione
all’assorbimento della forza
di lavoro straniera da parte delle comunità locali. In poche parole
l’impatto sociale dell’immigrazione sulle comunità locali ha
bisogno di essere monitorato e migliorato costantemente.
Alcuni casi isolati di intolleranza da parte di alcuni
cittadini e leaders locali sono
stati apertamente condannati. In ogni caso essi non rappresentano il punto di
vista ufficiale di alcun partito politico italiano. Nessun partito politico in
Italia, nel suo programma o nel
suo comportamento, si ispira all’intolleranza razziale e xenofoba.
Quindi, una nuova formulazione dei paragrafi 71-72-73, come
indicato sotto, potrebbe meglio riflettere la situazione italiana:
para 71:
“L’ECRI è preoccupata dal diffuso utilizzo di propaganda
razzista e xenofoba da parte di alcuni individui e di alcuni leaders locali in
Italia…”
para 72:
“La propaganda razzista e xenofoba viene diffusa attraverso l’uso
di materiale scritto come posters e volantini, però nella maggior parte
dei casi è stata rilevata in alcuni discorsi di pochi rappresentanti
pubblici a livello locale…”.
: “… umilianti; comunque, ci sono state anche
notizie di casi in cui politici locali avrebbero fatto ricorso a discorsi tali
da incoraggiare atteggiamenti violenti o discriminatori…”.
para 73:
“ E’ stato riportato che alcuni membri di partiti politici locali
hanno fatto uso di discorsi politici xenofobi o comunque intolleranti.
L’ECRI registra qui la sua preoccupazione per l’influenza che
queste persone politiche potrebbero esercitare sull’intera arena
politica. A tale riguardo l’ECRI teme che in un tentativo di ottenere…”
[1] Accoglienza e
situazione giuridica dei non cittadini - immigrati con status legale
[2] Si vedano le
sentenze n °120 del 15/11/1967, 104 del 19/06/1969 e l’ordinanza
n°215 del 01/07/1983.
[3] « Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero » (G .U. 18 agosto
1998, N°191)
[4] Si
veda qui appresso. Accoglienza e situazione giuridica dei non cittadini
[5] Organi
specializzati ed altre istituzioni
[6] Disposizioni
in materia di diritto civile ed amministrativo
[7] Si
veda qui sopra, Disposizioni costituzionali e altre disposizioni fondamentali
[8] Disposizioni
in materia di diritto civile ed amministrativo
[9] Si
veda precedentemente, Strumenti legali internazionali
[10] Si
veda la seguente Sezione II, Sfruttamento politico del razzismo e della
xenofobia
[11] Si
veda qui sopra, Immigrati illegali
[12] Si
veda Media, Sfruttamento politico del razzismo e della xenofobia.
[13] Razzismo
nel corso di eventi di massa
[14] Amministrazione
della giustizia
[15] Si
veda qui sopra. Disposizioni costituzionali ed altre disposizioni fondamentali
– Legislazione sulla cittadinanza
[16] Si
veda Disposizioni in materia di diritto penale e Comportamento delle forze
dell’ordine
[17] Amministrazione
della giustizia
[18] Disposizioni
costituzionali ed altre disposizioni fondamentali