Roma 2 aprile 2002

 

Oggetto: contributi COLF

 

 

 

Alle Strutture Regionali e

Comprensoriali FILCAMS-CGIL

 

Agli Uffici Vertenze Filcams e Confederali

 

L O R O   S E D I

 

 

In allegato Vi inviamo la circolare  INPS n° 56 del 22 marzo 2002 relativa ai nuovi importi dei contributi dovuti per il 2002 per il lavoro domestico.

Vi ricordiamo che  sono esclusi dal versamento Cuaf  i  rapporti di lavoro tra coniugi e tra parenti affini non oltre il terzo grado che siano conviventi (figli, fratelli o sorelle e nipoti affini: genero, nuora e cognati).

 Il versamento dei contributi va effettuato entro 10 gg. dalla scadenza del trimestre considerato, e cioè:

 Entro il 10 aprile per il versamento relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Entro il 10 luglio per il versamento relativo ai mesi di aprile, maggio, giugno.

Entro il 10 ottobre  per il versamento relativo ai mesi di luglio, agosto, settembre.

Entro il 10 gennaio per il versamento relativo ai mesi di ottobre, novembre, dicembre.

 

            Cogliamo l’occasione per inviarvi, inoltre, la circolare n. 59 del 25 marzo 2002 INPS che riguarda:

-       i salari medi convenzionali ai fini delle prestazioni economiche di malattia, maternità e t.b.c. per i lavoratori e le lavoratrici domestiche e  i lavoratori soci delle cooperative di cui al D.P.R. 602/70:

-        gli importi di riferimento per altre prestazioni (assegni di maternità per lavoratrici autonome, assegni maternità concessi dai Comuni e valore I.S.E., );

-        il limite di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale fruibile oltre i 6 mesi o dopo i tre anni di età del bambino.

 

 

Cordiali saluti.

 

                                                                                   p.la FILCAMS Nazionale

                                                                                            (M. Ioli)

 

 

All. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Contributi Lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2002

 

 

 

 

 

Retribuzione

Retribuzione

Contributo

Contributo

Effettiva

Oraria

Orario

Orario

 

convenzionale

con Cuaf

senza Cuaf

 Fino a 24 ore settimanali

Euro

Euro

Euro

 

 

 

 

 Fino a  Euro  6,15

5,46

1,18

1,01

 

 

(0,25)

(0,25)

 

 

 

 

Oltre     Euro 6,15 fino a 7,51

6,15

1,33

1,14

 

 

(0,29)

(0,29)

 

 

 

 

 Oltre    Euro  7,51

7,51

1,63

1,39

 

 

(0,35)

(0,35)

 

 

 

 

 Più 24 ore settimanali

3,97

0,86

0,74

 

 

(0,19)

(0,19)

Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore

 

 

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  

Circolare numero 59 del 25-3-2002

  

 

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

 Ai  Dirigenti centrali e periferici

 Ai  Direttori delle Agenzie

 Ai  Coordinatori generali, centrali

                                                                                           e periferici dei Rami professionali

                                                                                          Al  Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici

 

e, per conoscenza,

 

 Al  Presidente

 Ai  Consiglieri di Amministrazione

 Al  Presidente e ai Membri del Consiglio

 di Indirizzo e Vigilanza

 Al  Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 Al  Magistrato della Corte dei Conti delegato

 all’esercizio del controllo

 Ai  Presidenti dei Comitati amministratori

 di fondi, gestioni e casse

 Al  Presidente della Commissione centrale

 per l’accertamento e la riscossione

 dei contributi agricoli unificati

 Ai  Presidenti dei Comitati regionali

 

Allegati

 Ai

 Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

 Prestazioni economiche di malattia, maternità, tubercolosi e a favore degli handicappati. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2002.

 

 

SOMMARIO:

A.    Salari medi e convenzionali (anno 2002) da prendere a riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai seguenti lavoratori:

1)     Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 (malattia, maternità, tbc).

2)     Lavoratori agricoli a tempo determinato e piccoli coloni e compartecipanti familiari (malattia, maternità, tbc).

3)     Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari (malattia, maternità, tc).

4)     Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità).

5)     Lavoratrici commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole a titolo principale (maternità)

.B.      Importi (anno 2002) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni:

1)     Lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi (ricoveri, maternità)

2)      Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e parametro reddituale).

3)     Assegni di maternità dello Stato.

4)     Limite di reddito er indennizzabilità congedo parentale fruibile oltre i 6 mesi o dopo i tre anni di età del bambino

 

A)    SALARI MEDI E CONVENZIONALI

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga validi per l’anno 2002, si portano a conoscenza gli importi sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi (1).

 

 

1)       LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4.

Il Decreto Legislativo 6.11.2001 n. 423, pubblicato nella G.U. n. 283 del 5.12.2001, (2) ha emanato, in attuazione dell’art. 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, disposizioni finalizzate all’adeguamento, da raggiungere entro un quinquennio, alla contribuzione dei lavoratori dipendenti da imprese, della contribuzione previdenziale ed assicurativa relativa ai soci lavoratori delle cooperative di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 602/1970 e successive modificazioni, che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 3.12.1999 (decreto che ha da ultimo aggiornato le attività lavorative alle quali sono applicabili le disposizioni del predetto D.P.R. n. 602/1970 – v. anche circ. n. 56 del 5.3.2000).

 

Al predetto scopo, senza modificare le forme assicurative attualmente vigenti per i lavoratori soci di cui trattasi (v. art. 1), il citato decreto legislativo ha introdotto un meccanismo che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un graduale superamento dello speciale regime basato sulle "retribuzioni convenzionali", applicato, agli effetti previdenziali e assistenziali, alle cooperative di cui trattasi.

 

In particolare, per il periodo iniziale di detto processo di equiparazione (gennaio – dicembre 2002), il decreto in esame stabilisce all’art. 2, titolato “omogeneizzazione delle retribuzioni imponibili”, che, per tutte le forme assicurative garantite ai lavoratori in argomento, la base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia determinata secondo il criterio stabilito per l’assicurazione IVS dal decreto ministeriale del 3.12.1999, operante dal 1°.1.2000.

 

In sostanza, anche la retribuzione giornaliera di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 602/1970, valida per il computo delle contribuzioni diverse dalla assicurazione IVS, va adeguata, a partire dal 1°.1.2002, a quella vigente per la IVS stessa, che risulta, per l’anno 2002, pari a Euro 26,18.

 

Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2002 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2002, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2002, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese, in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2002 (3) – sono da liquidare, nella misura percentuale prevista, sulla base del predetto importo di Euro 26,18 (4).

 

Le Sedi, nel dare notizia di quanto precede alle Società ed Enti Cooperativi interessati, disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni relativamente alle prestazioni di cui trattasi e, cioè, quelle di malattia, di maternità e di tubercolosi,  riferite ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell’anno 2002, eventualmente liquidate con le precedenti misure.

 

 2)       LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E PICCOLI COLONI E  COMPARTECIPANTI FAMILIARI.

In applicazione dell’art. 4 del decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, anche per l’anno 2002, relativamente agli operai agricoli a tempo determinato per i quali la contrattazione collettiva provinciale stabilisce, per la relativa qualifica di assunzione, una retribuzione pari o inferiore alla misura prevista dal salario medio convenzionale valido nella provincia per l’anno 1996 (quello, cioè, riportato nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996 – v. circ. n. 242/1997), il pagamento delle prestazioni in oggetto continua ad essere effettuato su tali salari medi del 1996.

 

Si ricorda, ad ogni buon conto, che, sempre a norma del citato art. 4 del decreto legislativo n. 146/97, per gli operai agricoli a tempo determinato appartenenti alle qualifiche con retribuzioni contrattuali più elevate rispetto alla relativa retribuzione convenzionale provinciale dell’anno 1996, le prestazioni in questione vanno liquidate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte dai datori di lavoro (v. circ. n. 182/1998).

 

Si rammenta altresì che le disposizioni del predetto art. 4 del D. Lgs. n. 146/97 non si applicano ai compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali il pagamento delle prestazioni di cui trattasi continua quindi ad essere effettuato sulla base dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/68. I relativi salari validi per l’anno 2002 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per il 2001 (v. circ. n. 202/2001).

 

 

3)       LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI.

Con D.M. 6.2.2002 (G.U. 13 febbraio 2002, n. 37) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.

 

Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche in oggetto per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2002, sono riportate in circolare a parte.

 

4)       LAVORATRICI COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.

Per l’indennità relativa al congedo di maternità spettante alle lavoratrici in argomento, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie, valevoli dal 1.1.2002 al 31.12.2002.

-   Euro     5,46  per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro  6,15

-   Euro     6,15  per  le  retribuzioni  orarie  effettive  superiori a Euro 6,15  e fino  a  Euro 7,51

-   Euro     7,51  per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro  7,51

-   Euro     3,97  per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

 

5)     LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE.

L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.

 

Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale: Euro 32,31, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2001 per gli operai agricoli a tempo indeterminato (v. tab. A allegata alla circolare n. 33 del 8.2.2001), con riferimento alle nascite avvenute nel 2002 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2001).

 

Artigiane: Euro 33,22, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2002 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 36 del 8.2.2002), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2002.

 

Commercianti: Euro 29,11, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2002 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 36 del 8.2.2002), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2002.

 

 

B)    IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI

 

 

1)       LAVORATRICI ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI

 

In attesa della emanazione del decreto ministeriale, attuativo dell’art. 80, comma 12, della legge 23.12.2000, n. 388, il quale ha stabilito che la tutela prevista dall’art. 59, comma 16, della legge 449/1997 relativamente alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente, la prestazione di maternità dovrà essere liquidata secondo i criteri riportati nella circ. n. 56 del 2.3.2000.

 

Si fa presente comunque che il contributo annuo richiesto dal 1° gennaio 2002, comprensivo dell’aliquota dello 0,5% prevista per la tutela della maternità e dell’ANF,  è pari al 14% e che per l’accreditamento di un contributo mensile nel 2002, considerato che per tale anno è stato stabilito un minimale di reddito pari a Euro 12.312,00, (v. circ. n. 40 del 22.2.2002), occorre un versamento di almeno Euro 143,64 (14% di 12.312,00 = 1.723,68, diviso 12 = 143,64) (5).

 

2)       ASSEGNI DI MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI E VALORE  I.S.E.

Con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 32 del 7.2.2002 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2002 è pari a 2,7%.

 

Pertanto, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2002 al 31.12.2002, è pari a Euro 265,20 (= £. 513.500) per complessivi Euro 1.326 (= £. 2.567.500).

 

Il suddetto Ministero ha reso noto altresì che il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tener presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2002 al 31.12.2002, è pari a Euro 27.644,94 (= £. 53.528.061,6).

 

Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2001 al 31.12.2001 continuano ad applicarsi i seguenti valori: importo dell’assegno mensile di maternità = Euro 258,23 (£. 500.000) per complessivi Euro 1291,14 (£. 2.500.000); indicatore della situazione economica con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 26.918,15 (£. 52.120.800) (6).

 

 

3)       ASSEGNI DI MATERNITA’ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS.

L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, spettante nella misura intera, per le nascite avvenute nel 2002, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2002, è pari a Euro 1632,58 (= £. 3.161.106), tenuto conto che l’incremento ISTAT per il 2002 è risultato pari a 2,7%.

 

Con l’occasione si fa presente che l’importo in Euro (corrispondente a £. 3.000.000) riportato nella circ. 143 del 16.7.2001, lett. C), 1° c.p.v., riferito agli eventi avvenuti dal 2 luglio 2000 al 31.12.2000 è pari a Euro 1549,37 e non 1.548,58.

 

 

4)       LIMITE DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. 151/200I.

In base al decreto del 20.11.2001 (G.U. n. 283 del 5.12.2001) che stabilisce nella misura del 2,7% l’aumento di perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2002, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2002 è pari a Euro 5.104,97.

 

Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D. Lgs. 151/2001 (v. circolare n. 109/2000).

 

Pertanto, il richiedente, nel 2002, periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo di pensione, e, cioè, a Euro 12.762,43 (= 5.104,97 x 2,5).

 

Si fa riserva di comunicare il valore definitivo dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2002, qualora risulti diverso da quello provvisorio sopra riportato.

 

 

 Per IL DIRETTORE GENERALE

 

F.to PRAUSCELLO

 

 

 

__________________________

 

1)      Relativamente all’indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tbc, si rammenta che le prestazioni vanno commisurate alla misura fissa.

 

2)      V. anche circolare n. 33 del 4.2.2002.

 

3)      V. circolare n. 134386 AGO/83 del 6 aprile 1982.

 

4)      V. anche circolare n. 36 dell'8.2.2002.

 

5)      Per il 2001 il  minimale di reddito era di £. 23.243.896 (Euro 12.004,47), con contributo annuo del 13% pari a £. 3.021.706 (Euro 1.560,58) e contributo mensile pari a £. 251.809 (Euro 130,65).

 

6)      Il dato riportato nella G.U. è di Euro 26.818,15; trattasi di un evidente errore di trascrizione e verrà rettificato.

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE CENTRALE

DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 22 marzo 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 56

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Nuovi importi dei contributi dovuti per l'anno 2002 per i lavoratori domestici.

 

 

SOMMARIO:

Importo dei contributi domestici dovuti per l'anno 2002.

Denuncia dei lavoratori domestici all'INAIL

Permessi di soggiorno.                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

1.  NUOVI IMPORTI DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2002 PER I LAVORATORI DOMESTICI.

 

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2000 - dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 è risultata pari al 2,7%.

 

Di conseguenza sono state rideterminate le fasce di reddito utili ai fini del calcolo dei contributi orari per i lavoratori domestici. Nella tabella di seguito riportata sono indicate le nuove fasce di reddito nonché gli importi dei contributi orari dovuti per l’anno 2002.

 

 

 

 

Contributi Lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2002

 

 

 

 

Retribuzione

Retribuzione

Contributo

Contributo

Effettiva

Oraria

Orario

Orario

 

convenzionale

con Cuaf

senza Cuaf

 Fino a 24 ore settimanali

Euro

Euro

Euro

 

 

 

 

 Fino a  Euro  6,15

5,46

1,18

1,01

 

 

(0,25)

(0,25)

 

 

 

 

Oltre     Euro 6,15 fino a 7,51

6,15

1,33

1,14

 

 

(0,29)

(0,29)

 

 

 

 

 Oltre    Euro  7,51

7,51

1,63

1,39

 

 

(0,35)

(0,35)

 

 

 

 

 Più 24 ore settimanali

3,97

0,86

0,74

 

 

(0,19)

(0,19)

Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore

 

 

 

Si fa presente, inoltre, che le aliquote contributive non sono cambiate, per cui i coefficienti di ripartizione sono gli stessi dell'anno 2001 (vedi circolare n. 71 del 22 marzo 2001).  In allegato vengono riportate, come di consueto, le tabelle analitiche dei contributi orari.

                     

 

 

2. DENUNCIA DEI LAVORATORI DOMESTICI ALL'INAIL.

 

Il decreto legislativo n. 38/2000, all’art. 14, c. 2,  ha previsto l’obbligo per i datori di lavoro della denuncia dell’assunzione all’INAL (DNA) entro le 24 ore successive. Tale disposizione trova applicazione anche per l’assunzione di collaboratori domestici, fermo restando che il contributo dovuto all'INAIL continua ad essere riscosso dall'INPS.

 

In considerazione che la predetta norma obbliga i datori di lavoro a comunicare all’INAIL l'assunzione entro le 24 ore, si ritiene opportuno, per un maggior controllo della veridicità della sussistenza del rapporto di lavoro, che le Sedi  richiedano agli interessati copia della ricevuta di detta denuncia  o la data ed il numero dell'operatore per le denunce fatte per telefono al numero verde ed in caso negativo dovranno segnalare al predetto Istituto i nominativi, con i relativi codici fiscali, per i provvedimenti di  competenza (applicazione della sanzione amministrativa  di 51,65 euro).

 

 

 

3. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORATORI EXTRA COMUNITARI.

                       

            Fermo restando il termine di presentazione della  denuncia del rapporto di lavoro, entro il  decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione,  si precisa che per i lavoratori extra comunitari la denuncia deve essere presentata unitamente al  permesso di soggiorno in corso di validità.

 

In attesa della ridefinizione del nuovo quadro normativo di cui al disegno di legge n. 2454/C, avente per oggetto “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera dei deputati, con particolare riguardo alla prevista possibilità di regolarizzazione di  rapporti di lavoro domestici con persone di origine extracomunitaria, si ritiene utile richiamare l’attuale normativa in materia di permessi di soggiorno.

 

L'art. 22, comma 10, del DLGS del 25 luglio 98 n° 286 prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1032,91 a euro 3098,74.

 

La violazione di tale articolo non fa venire meno, in virtù dell'art. 2126 del c.c., l'obbligo dello stesso datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, correlativamente, quello di versare i contributi riguardanti  le assicurazioni sociali per il periodo in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente prestata.

 

Pertanto nel caso di presentazione della domanda di iscrizione con permesso di soggiorno  scaduto o non valido, la domanda dovrà essere accettata e,  prima della definizione della stessa, dovrà essere fatta  immediata segnalazione alla Questura per i provvedimenti di competenza.

 

Nel frattempo sulle ricevute della presentazione della domanda dovrà essere apposta la dicitura "LA PRESENTE RICEVUTA NON COMPROVA LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO”. 

 

 

 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE F.to PRAUSCELLO