(Sergio Briguglio 13/5/2002)

 

CONVERSIONE DEL PERMESSO PER MINORE ETA’

AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

 

 

L’ipotesi di consentire la conversione del permesso solo a coloro che siano entrati in Italia prima del compimento dei 14 anni rischia di produrre due effetti indesiderati:

 

a)     privare di prospettive, senza possibilita’ di appello, un’intera fascia di minori stranieri gia’ presenti in Italia, col rischio concreto di indurli ad abbandonare i programmi di inserimento e a dileguarsi prima del compimento dei diciotto anni;

b)    indurre una migrazione (oggi non particolarmente rilevante) di infra-quattordicenni.

 

Per evitare questi due effetti e’ necessario introdurre, accanto al criterio “freddo” relativo all’eta’ di ingresso, una condizione sufficiente per la conversione fondata su un criterio comportamentale – tale cioe’ da incentivare, premiandoli, comportamenti positivi da parte del minore.

 

Una soluzione che rispetti questa esigenza senza pero’ introdurre automatismi riguardo alla conversione capaci di esercitare un “effetto richiamo” potrebbe essere  concepita nel modo seguente.

 

Al compimento della maggiore eta’ sia consentita la conversione al titolare di permesso per minore eta’ che abbia dato prova (opportunamente certificata) di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro di cui all’art. 42 T.U., e per il quale sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

 

a)     la partecipazione abbia avuto durata non inferiore a tre anni (come da proposta del Governo);

b)    il minore risulti iscritto a un corso di studi pluriennale nell’ambito del quale abbia superato almeno una prova di accertamento annuale di profitto;

c)     il minore abbia stipulato un contratto di soggiorno;

d)    sussistano rilevanti ragioni umanitarie per la continuazione del soggiorno in Italia del minore.

 

 

In subordine, la disposizione potrebbe essere formulata in modo da spostare il limite di eta’ utile per la conversione da 14 a 16 anni.