U.R.S.T. DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SERVIZIO PER
L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI
UFFICIO II
Prot. n. 1513 Roma,
7 maggio 2002
OGGETTO: IMMATRICOLAZIONI, PER L’ANNO ACCADEMICO 2002/2003, A
CORSI DI LAUREA DI DURATA TRIENNALE ED A CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO
UNICO PRESSO LE UNIVERSITA' ITALIANE STATALI (Università, Istituti
Universitari, Politecnici) E NON STATALI AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI AVENTI
VALORE LEGALE, DI CITTADINI:
· NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO;
· NON COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN
ITALIA;
· COMUNITARI OVUNQUE RESIDENTI;
· ITALIANI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO
ESTERO
Le presenti disposizioni sono state concordate con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle Politiche
Comunitarie), nonché con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno.
I N D I C E
PARTE PRIMA
Immatricolazioni degli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero pag. 5
CAPITOLO PRIMO: ADEMPIMENTI
DEI CANDIDATI
I.1 Presentazione della domanda pag
6.
I.2 Documentazione pag.6
I.3 Visto d'ingresso pag. 7 I.4 Adempimenti al momento dell'ingresso in Italia
pag. 8
I.5 Prove di ammissione pag. 8
I.6 Posti rimasti disponibili nell’ambito dei
singoli contingenti pag. 10
I.7 Iscrizione pag. 10
I.8 Proroga del permesso di soggiorno pag. 11
CAPITOLO SECONDO: ADEMPIMENTI DELE RAPPRESENTANZE ITALIANE
ALL'ESTERO
II.1 Accettazione
delle domande pag.
12
II.2 Inoltro delle domande
all’Università pag.
12
II.3 Notifica dei candidati ammessi alle prove e
rilascio dei visti d’ingresso pag.
13 II.4 Scioglimento della “riserva” pag.
15
CAPITOLO TERZO: ADEMPIMENTI DELLE UNIVERSITA'
III.1 Accettazione delle domande pag.
16 III.2 Notifica
dei candidati ammessi alle prove pag.
16
III.3 Prove
di ammissione pag.
17
III.4 Esiti
delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie pag.
17
III.5 Restituzione
documenti pag.
18
III.6 Notifica
degli esiti finali della procedura di iscrizione pag.
18
-----------------
PARTE SECONDA
Immatricolazioni : cittadini comunitari
ovunque residenti; cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti i
Italia; cittadini italiani con titolo di studio conseguito
all’estero pag. 19
CAPITOLO PRIMO:
1.1 Disposizioni generali pag. 20
I.2 Presentazione delle domande pag.
20
1.3 Documenti di studio pag.
20
!.4 Titolo
di soggiorno pag. 21
I.5 Cittadini italiani in possesso di titolo di
studio conseguito all’estero pag.
21
PARTE
TERZA
Disposizioni
per l’accesso alle Scuole di Specializzazione non mediche, ai corsi
di
perfezionamento di primo e di secondo livello, ai sensi dell’articolo 3,
comma 8
del
D.M. 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia
didattica
degli Atenei” ed ai corsi singoli pag. 22
CAPITOLO
PRIMO: Iscrizione alle scuole di
specializzazione non mediche e ai corsi di perfezionamento
di primo e di secondo livello, ai sensi
dell’articolo 3, comma 8
del
D.M. 3.11.1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia
didattica
degli Atenei” pag.23
I.1 Cittadini
Comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti
in
Italia, di cui all’art. 39, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998 pag.
23
I.2 Cittadini non comunitari residenti all'estero pag. 23
CAPITOLO SECONDO: Iscrizione a corsi singoli pag.
24
--------------
ALLEGATI
ALLEGATO 1
Titoli di studio esteri validi
per l’accesso alla formazione universitaria in Italia
1. Titoli conseguiti al termine di un periodo
scolastico di almeno 12 anni
2. Titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni
3. Titoli rilasciati da istituti universitari di
studi ecclesiastici con sede in Italia
approvati dalla Santa Sede
4. Titolo statunitense di High School
5. Titoli britannici
6. Titoli
greci “Apolityrion”
ALLEGATO 2
Diplomi di maturità
italiani ovvero titoli di studio di scuole straniere o internazionali
che consentono condizioni di
accesso agevolate
1. Disposizioni generali
2. Titoli conseguiti presso le scuole di frontiera
3.
Titoli conseguiti
presso le sezioni italiane delle scuole europee di cui alla
Legge 3.1.60 n.° 102 e alla Legge 19.5.65
n.° 577
4. Titoli conseguiti presso scuole britanniche,
francesi, spagnole, svizzere e
tedesche
operanti in Italia
5.
BaccellIerato
internazionale
6.
Titoli conseguiti presso sezioni “italiane“ di scuole straniere
Contingente riservato
ai cittadini non comunitari residenti all’estero
consultabile
sul sito web all’indirizzo: http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco/
--------------
ALLEGATI MODELLI A, B, C, D, E
PARTE PRIMA
IMMATRICOLAZIONI STUDENTI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL'ESTERO
************************************************************************************************
Le
presenti disposizioni si applicano anche per l'accesso alle UNIVERSITA’
NON STATALI AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI AVENTI VALORE LEGALE salvo per
quanto attiene alle date e alla natura delle prove di ammissione, aspetti
per i quali le Rappresentanze e gli interessati possono assumere informazioni
presso le segreterie di dette Università.
Le presenti disposizioni non si applicano – salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l’accesso ed i relativi atti consolari – ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di protocolli esecutivi di Accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui iscrizioni sono regolate dalle specifiche disposizioni diramate dalla D.G.P.C.C. Uff. VI e dalla D.G.C.S. Uff. IX del Ministero degli Affari Esteri, nonché agli studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell’ambito di accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati.
Tali categorie di studenti accedono ai corsi universitari in soprannumero ai sensi dell’art. 46, c. 1 del D.P.R. 31.08.1999, n. 364.
Per
l’accesso ai corsi programmati, sia a livello nazionale, sia dalle
singole Università, i medesimi studenti sostengono le relative prove unitamente agli altri studenti
.
N.B. :
I cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, sono equiparati ai cittadini comunitari in attuazione dei Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché del Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72; l’iscrizione universitaria dei medesimi è, pertanto, regolamentata nella Parte Seconda delle presenti disposizioni.
Sono
parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della SVIZZERA,
all’atto dell’entrata in vigore dello specifico accordo bilaterale
sottoscritto in data 21.6.1999,
che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati
(attualmente in fase di ratifica, come da comunicazione del Ministero degli
Affari Esteri D.G.I.E. – Ufficio I in data 8 aprile 2002, prot.
1828). L’iscrizione
universitaria dei medesimi cittadini è, pertanto, regolamentata nella
Parte Seconda delle presenti disposizioni.
CAPITOLO PRIMO
ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI
I.1 Presentazione della domanda
a)
Gli studenti che siano in possesso di
uno dei titoli di studio, di cui all'allegato 1,
entro le date del 9 maggio –
8 giugno 2002 producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione (Modello A) esclusivamente ad un solo corso di laurea scelto tra quelli per i quali le singole Università riservano uno specifico “contingente” di posti (consultabile sul sito web all’indirizzo: http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco/)
L’elenco che riporta i predetti posti è pubblicizzato sia dalle Università sia delle Rappresentanze italiane all’estero e può essere consultato anche sul sito web del MAE (http://www.esteri.it/ politica estera/promozione cultura/università). |
Vengono accolte “con riserva” le domande di preiscrizione dei candidati che al momento della presentazione frequentino l’ultimo anno di scolarità e debbano ancora sostenere gli esami finali. Entro il 31 luglio 2002 tali candidati devono presentare od inviare alla Rappresentanza italiana competente il titolo finale o l’attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, al fine di ottenere lo scioglimento della riserva.
b) Gli studenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all’estero - oppure di uno dei titoli finali di Scuola Secondaria, (allegato n.2) presentano la domanda di iscrizione, al di fuori dello specifico contingente riservato dalle Università, per il tramite della competente Rappresentanza italiana all'estero, almeno un mese prima della scadenza prevista per la presentazione diretta all'Università da parte dei candidati italiani.
In casi particolari, i candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l’accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.
I.2 Documentazione
Alla domanda (Modello “A”), redatta in originale e duplice copia, vanno allegati i seguenti documenti:
a) titolo finale degli studi secondari in originale, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
b) certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica che fosse prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli corsi o facoltà a numero chiuso;
c)
certificato attestante gli studi
accademici parziali già compiuti,
qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine
di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità e, pertanto, rientri
nella categoria di cui all'allegato 1 o si richieda abbreviazione di corso ( in
quest’ultimo caso, il certificato dovrà specificare gli esami
superati ed essere corredato da documentazione ufficiale circa i programmi
degli esami stessi), ovvero titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario.
Relativamente a quanto indicato nei punti a), b) e c), i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro “Apostille” previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176. |
d) diplomi di lingua e cultura italiana conseguiti presso le Università per stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico purché in possesso di uno dei titoli di studio di cui allegato 1, ovvero eventuali certificati di competenza in lingua italiana rilasciati da una delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli Studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia e Università per Stranieri di Siena, ovvero certificati di competenza in lingua italiana delle medesime Università, rilasciati presso gli istituti italiani di Cultura all’estero, sulla base di specifica Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni. Tali certificazioni, sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati). Gli studenti interessati possono rivolgersi direttamente alle predette Università ovvero agli Istituti Italiani di Cultura all’estero, al fine di conoscere le modalità per ottenere tali certificazioni.
e) due fotografie (di cui una verrà autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).
Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati e, nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori locali, sarà confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione. I candidati che si trovino temporaneamente in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali o giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatico- consolari, operanti in Italia, del Paese ove il documento è stato rilasciato).
La Rappresentanza italiana restituirà agli interessati i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e Convenzioni internazionali - e di “dichiarazione di valore in loco”, inoltrando all’Università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi.
I.3 Visto di
ingresso
A partire dal 31 luglio 2002, il candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove, anche se “con riserva” (v. cap.Secondo, pag. 13) può richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio, previa documentazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alla garanzia economica, il visto d’ingresso per motivi di “studio” al fine di poter sostenere l’esame di ammissione alla Università per l’anno accademico 2002/ 2003.
La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano e intendano fare domanda di immatricolazione anche ai sensi delle presenti disposizioni, devono produrre un documento di copertura economica, al pari degli altri candidati. |
Verrà contestualmente rilasciata all’interessato una dichiarazione che attesti in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato concesso il predetto visto.
A coloro che risultino ammessi “con riserva” il visto d’ingresso potrà essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma degli studi secondari oppure l’attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l’attestato di idoneità accademica.
Gli interessati devono presentare tale visto alla competente Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno
Per quanto riguarda la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno), lo studente straniero dovrà dimostrarne il possesso all’atto della richiesta sia del visto, sia del permesso di soggiorno.
Entro otto giorni dal loro arrivo i candidati devono presentarsi alla Questura della città in cui intendono stabilire la propria dimora al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il rilascio del permesso di soggiorno , comunque, è subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste dalla normativa vigente, avallata dalla dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.
Qualora il candidato intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio, per frequentare corsi di lingua italiana), egli dovrà presentarsi entro 15 giorni alla Questura di detta città per la obbligatoria dichiarazione di variazione di domicilio.
I.5 Prove di ammissione
Entro il 31 luglio 2002 sono affissi all’albo di ciascuna
Rappresentanza italiana gli elenchi dei candidati ammessi alle prove forniti
dalle diverse Università (v.cap. Secondo, pag. 13). Negli elenchi figurano anche i candidati ammessi “con
riserva”, per i quali le Università non abbiano ancora ricevuto il
titolo finale della Scuola Secondaria - destinato a sostituire l'attestato di
frequenza dell'ultimo anno - e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica
nei casi previsti.
I candidati si presentano alle prove d'esame presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno.
I candidati provenienti dai Paesi nei quali l’iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso, debbono superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti, come precisato dall’art. 3 della Legge 19.7.1956, n. 901 di Ratifica della Convenzione Europea sull'equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 Dicembre 1953. |
La prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per tutti i corsi universitari, si svolge il 4 settembre 2002 presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato.
Gli studenti interessati all’immatricolazione ai corsi di studio afferenti alla classe 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in architettura (Tab. XXX O.D.U.), sostengono la prova di lingua italiana contestualmente al previsto esame di ammissione.
Non può
essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando
previste – chi non abbia superato la prova di lingua italiana |
Sono
esonerati dall'esame preliminare di lingua italiana alle prescritte condizioni, ove indicate, e sono iscritti al
di fuori del contingente specifico dei posti riservati:
a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o anche quadriennale, se conseguito presso le scuole italiane all'estero - oppure di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all’allegato 2.
b) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza da parte degli stessi di un corso di studi comprensivo dell’insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell’1.7.1999) che ratifica l’Accordo con l’Argentina del 3.12.1997, entrato in vigore il 28.12.1999;
c) gli studenti che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena, al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico;
d) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel livello più elevato, rilasciate dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nel livello più elevato, dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, rilasciate presso gli Istituti italiani di Cultura all’estero, sulla base di specifica Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri;
Sono, altresì, esonerati dalla prova di lingua italiana, ma, comunque, sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all’estero:
f) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nei restanti livelli, rilasciate dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
g) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei restanti livelli, dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena, rilasciate presso gli Istituti italiani di Cultura all’estero, sulla base di specifica Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri;
h) sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi ai sensi dell'art.46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.
I candidati indicati alle
lettere dalla c) alla h) debbono
comunque essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’allegato
1.
Ulteriori esami, che i candidati dovranno sostenere insieme agli studenti comunitari dopo le prove di lingua italiana, sono obbligatori per l’accesso ai seguenti corsi:
· Corsi afferenti alla classe 4S direttamente finalizzati alla formazione di architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE, ovvero ai corsi di laurea in Architettura (Tab. XXX O.D.U.) ( 4 settembre 2002);
· Corso di laurea in Medicina e Chirurgia ( 5 settembre 2002 );
· Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ( 6 settembre 2002);
· Corso di laurea in Medicina Veterinaria ( 9 settembre 2002);
· Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie ( 10 settembre 2002)
· Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria ( 11 settembre 2002);
Sono
altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi i cui accessi sono
programmati dalle Università. Le date delle relative prove sono rese
note nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei. I siti dei
vari Atenei possono risultare utili per specifiche informazioni.
Le domande di coloro che intendano iscriversi a tali corsi costituiscono documento utile anche ai fini dell’ammissione alle citate prove.
Il mancato
conseguimento del titolo finale degli studi secondari e/o
dell’idoneità negli specifici esami locali di ammissione rende
nulla la prova di ammissione eventualmente sostenuta con riserva. |
Ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264 - art. 4, comma 1 - entro 15 giorni dallo svolgimento delle prove di accesso ai corsi universitari programmati, sia a livello nazionale, sia a livello di università sono affissi all’albo di ciascuna Università le graduatorie - una per ogni corso di studi – dei candidati che abbiano superato le prove, con l’indicazione dei vincitori dei posti disponibili.
Entro la stessa data sono pubblicate anche le graduatorie dei candidati che hanno superato la selezione operata dalle Università, in rapporto ai corsi non programmati.
I. 6 Posti rimasti disponibili nell'ambito
dei singoli contingenti
Il candidato che abbia partecipato alle prove e che, pur risultando idoneo, non si sia classificato utilmente in graduatoria rispetto ai posti stabiliti, sulla base del contingente dei posti rimasti disponibili per ogni corso universitario, elaborato dagli Atenei mediante procedura informatizzata entro il 14 ottobre 2002 e dagli stessi pubblicizzato, può presentare domanda di:
a) ammissione ad un corso universitario affine presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio posseduto risulti dalla dichiarazione di valore in loco valido anche per tale corso);
b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario, oppure per altro affine, ad altra sede.
Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate entro il 21 ottobre 2002 dai candidati al Rettore dell’Università prescelta, nonché al Rettore dell’Università dove si è sostenuto l’esame di ammissione, il quale provvederà ad attestare il superamento delle prove ed il relativo punteggio.
Ciascun candidato idoneo potrà presentare una sola domanda. |
Ogni Ateneo stabilisce i propri criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse.
I. 7 Iscrizione
I candidati che abbiano superato tutte le prove previste e che rientrino nei diversi contingenti stabiliti, possono immatricolarsi sulla base delle informazioni da acquisire presso ciascuna sede universitaria.
I. 8 Proroga del permesso di soggiorno
Gli studenti stranieri, successivamente
all’immatricolazione ad un corso
universitario per l'anno accademico 2002/2003, devono richiedere al Questore della Provincia
in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno
2003, almeno trenta giorni prima della scadenza.
In occasione di tale rinnovo, l’interessato deve essere in possesso della copertura economica di cui alla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000 ( v. cap.Secondo, pag. 13) e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche". Lo stesso comma stabilisce che "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio".
Dopo
l'assegnazione definitiva degli
idonei, i candidati
che non avranno superato le prove o che, pur idonei, non avranno ottenuto né
l'ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad
altra sede, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del
permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di
rimanere legalmente in Italia oltre tale data. |
Tutti i candidati risultati esclusi possono ritirare presso la segreteria dell’Ateneo prescelto la documentazione a suo tempo presentata o chiederne la restituzione a mezzo posta.
CAPITOLO SECONDO
II. 1 Accettazione delle domande
Ciascuna Rappresentanza riceve entro l’8 giugno 2002 le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non comunitari residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e duplice copia sul Mod.“A” e corredate della documentazione prescritta.
In casi particolari, il Capo della Rappresentanza può accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circoscrizione di propria competenza, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.
Vengono accolte “con riserva” le domande dei candidati che conseguono il titolo finale degli studi secondari o che sostengono - ove previsto dall’ordinamento locale - uno speciale esame di idoneità accademica dopo la presentazione della domanda.
II. 2 Inoltro delle domande alle Università
- Entro il 1 luglio 2002 le Rappresentanze provvedono a:
· inoltrare alle sedi universitarie prescelte dai singoli candidati per assicurata (per il tramite dell’Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri, con la dicitura “posta in transito”) le domande di preiscrizione accolte, autenticate della firma e della fotografia, allegando alle stesse fotocopia autenticata dei titoli di studio – corredata di traduzione e di dichiarazione di valore(Mod..E). - e restituendone gli originali legalizzati all’interessato;
·
inoltrare a ciascuna sede universitaria
gli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande, divisi per
corso universitario inviando copia degli stessi, per conoscenza, al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione, il Coordinamento e gli Affari economici - S.A.U.S. Ufficio II
(Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma);
·
inoltrare al Ministero degli Affari
Esteri – D.G.P.C.C. Ufficio VI, Settore Titoli (Piazzale della Farnesina,
1 – 00194 Roma) ed al Ministero dell’Interno – Dipartimento
Pubblica Sicurezza – Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera - (Via Cavour, 6 – 00184 Roma) gli elenchi dei candidati di cui
sono state trasmesse le domande con l'indicazione del corso universitario e
della sede prescelta;
Entro i termini autonomamente stabiliti per i cittadini italiani dalle singole università, le Rappresentanze trasmettono alle stesse le domande, corredandole della documentazione di studio in copia autenticata, dei cittadini stranieri in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’allegato n. 2, dopo aver munito, nei casi previsti, i documenti di studio dei prescritti atti di legalizzazione e dichiarazione di valore in loco. I titoli originali sono restituiti all’interessato per la consegna diretta all’Ateneo.
Copia conforme delle domande e di tutta la documentazione deve essere
conservata agli atti d’ufficio della Rappresentanza per cinque anni, a disposizione delle Amministrazioni centrali.
- Entro il termine massimo del 31 dicembre 2002 le domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni devono essere restituite agli interessati con i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, salvo che l'interessato non chieda prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi.
II. 3 Notifica dei candidati ammessi alle
prove e rilascio dei visti d'ingresso
- - Entro il 31 luglio 2002 vengono affisse all’albo della Rappresentanza e comunque pubblicizzate le seguenti informazioni ricevute per fax da ogni Università:
· elenchi dei candidati ammessi alle prove;
· data, orario e indirizzo della sede d’esame, sia per le prove di lingua italiana, sia per eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali;
· scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione;
· elenco dei candidati non ammessi alle prove per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata.
A partire dalla stessa data (31 luglio 2002), la Rappresentanza può rilasciare al candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove – anche se “con riserva” - il visto d’ingresso per motivi di studio al fine di consentire al richiedente di sostenere l’esame di ammissione all’università.
Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo “D” (nazionale), con validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l’eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario) e, ove possibile, con validità fino al 31.12.2002.
A coloro che risultino ammessi “con riserva” il visto d’ingresso può essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma di maturità e/o l’attestato di idoneità accademica.
La dimostrazione da parte dello studente straniero della disponibilità dei mezzi di sostentamento sufficienti (come stabilito dall’art. 39 del T.U. 25.07.1998, n. 286), deve essere comprovata mediante:
1)
esibizione di fidejussione bancaria o
polizza fidejussoria assicurativa o titolo di credito equivalente (lettera di
credito bancario utilizzabile in Italia), ovvero con titoli di servizio
prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito
nel territorio nazionale (mediante bonifico o versamento proveniente
dall’estero), per un importo non inferiore ad euro 350,57, per ogni mese di
durata fino al 31.12.2003 (art. 46, comma 2 e art. 34, comma 2 del D.P.R.
394/1999; D.I. del 20 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 283 del
5.12.2001).
2) garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
3) garanzia di copertura economica da parte di Enti italiani (di seguito specificati) o da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, mediante fidejussione o polizza assicurativa (art. 39 del T.U. e art. 34 del DPR n. 394 del 31.08.2000):
Prestazione di garanzia di copertura economica
Chi può prestare la garanzia:
¨ un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno;
¨ le associazioni professionali e sindacali , gli Enti ed associazioni di volontariato;
¨ Istituzioni operanti nel settore culturale di accertato credito.
¨ le Regioni, Enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni.
1- Se la garanzia è prestata da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua, al momento della richiesta non inferiore ad un anno è necessario che:
a) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti in materia di ricongiungimento familiare, dall’art.29, comma 3, lett. b) del Testo Unico sull’immigrazione (l’importo annuo dell’assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto dalla citata norma è attualmente pari a lire 4557,41);
b) sia immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti l’immigrazione clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del Codice di procedura penale.
La garanzia
può essere prestata per non più di due stranieri. Per ciascuno
straniero la garanzia deve riguardare la prestazione di mezzi di sussistenza in
misura non inferiore all’importo mensile dell’assegno sociale
(euro 350,57) per l’ingresso di uno straniero, rapportato al numero dei
mesi del permesso di soggiorno richiesto. |
La documentazione relativa alla fidejussione o alla polizza assicurativa sottoscritta dal garante deve essere inviata allo studente straniero il quale avrà cura di esibirla alla Rappresentanza diplomatico – consolare ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso.
Ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso in Italia lo studente straniero deve indicare, ai sensi dell’art. 2 della citata Direttiva del Ministero dell’Interno sui mezzi di sussistenza, l’esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale, nonché la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti e alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio.
La semplice candidatura
ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di
copertura economica. Coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto
una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di
iscrizione anche ai sensi delle presenti disposizioni devono produrre un
documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 2002 come gli
altri candidati |
Per la copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri, sono ammesse le seguenti formule:
a) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
b) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
c) polizza
assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto
Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Sanità una
apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o
società diversi dall’I.N.A. la polizza dovrà essere
accompagnata da una dichiarazione dell’ente assicuratore che specifichi
l’assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il
ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda, ovvero optare per l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.
II.
4 Scioglimento della "riserva"
Le Rappresentanze fanno pervenire alle Università, a completamento delle domande e della documentazione già
inviate “con riserva”, gli ulteriori documenti di studio muniti
dei prescritti atti prima dello svolgimento delle prove di ammissione.
Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, i candidati interessati sono ammessi alle prove stesse “con riserva”. Le Rappresentanze, in questo specifico caso, devono comunque dare conferma entro e non oltre il 25 settembre 2002 - anche con copia anticipata per fax - direttamente alle Università dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie.
La relativa documentazione in originale deve essere
inoltrata dalle Rappresentanze alle Università entro e non oltre il 19 ottobre 2002.
Gli indirizzi
aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del
CINECA al seguente indirizzo: htpp://sito.cineca.it/strutture/struttura.html
CAPITOLO TERZO
ADEMPIMENTI DELLE UNIVERSITA'
- A decorrere dal 1 luglio 2002 le Università accolgono le domande dei candidati non comunitari residenti all’estero inviate dalle Rappresentanze. Le domande di coloro che intendono iscriversi ai corsi programmati, costituiscono documento utile anche ai fini della ammissione alle relative prove.
Vengono accettate “con riserva” le domande di coloro che frequentino l’ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall’ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce.
III. 2 Notifica dei candidati ammessi alle
prove
- Entro il 31 luglio 2002, ogni Università, dopo verifica della correttezza della documentazione, provvede a:
· compilare gli elenchi - divisi per Rappresentanza - dei candidati ammissibili alle prove e ad inviarli, via fax o con altro mezzo idoneo, alle rispettive Rappresentanze, indicando, per ogni corso universitario, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per le prove di lingua italiana che per eventuali ulteriori prove di ammissione o attitudinali. Viene apposta l'annotazione "con riserva" accanto ai nominativi degli studenti per i quali ancora non siano pervenuti il titolo finale della Scuola Secondaria - destinato a sostituire l'attestato di frequenza dell'ultimo anno - e/o l'eventuale attestazione di idoneità accademica nei casi previsti;
· inviare alle Rappresentanze l'elenco dei candidati che non possono essere ammessi all'esame per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata;
· trasmettere alle Rappresentanze una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione, per opportuna informazione degli studenti interessati. Tale scheda è contestualmente pubblicizzata nella stessa data con l’esposizione all’albo di ciascuna Università.
Gli indirizzi aggiornati delle Rappresentanze italiane
all’estero con relativi fax, e-mail e telefono sono disponibili sul
sito web del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it
voce: rappresentanze diplomatiche - voce: ambasciate e consolati. |
- Entro il 26 agosto 2002 ciascuna Università
provvede a:
· inviare copia di tutti gli elenchi al Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Ufficio II (Piazza Kennedy 20 - 00144 Roma), al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Uff. VI – Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma), ed alla locale Questura;
· pubblicizzare date e luoghi delle specifiche prove di ammissione per l’accesso ai corsi universitari programmati sia a livello nazionale, sia dalle Università;
· pubblicizzare le date in cui si terranno le prove attitudinali previste per i candidati provenienti dai Paesi nei quali l’iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso, i quali - al fine di ottenere l’ammissione alle Università ed agli Istituti Universitari - debbono superare presso le singole Facoltà due distinte prove dirette ad accertare, rispettivamente, la conoscenza della lingua italiana e la preparazione idonea a seguire gli studi prescelti, come precisato dall’art. 3 della Legge 19.7.1956, n. 901 di ratifica della Convenzione Europea sull’equipollenza dei diplomi per l'ammissione all'Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.
III. 3 Prove di ammissione
La prova di conoscenza della lingua
italiana, obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero previsti al capitolo
Primo si svolge il 4 settembre
2002.
Le Università ammettono alle prove soltanto i candidati che siano in possesso di passaporto con specifico visto d’ingresso per studio e di permesso di soggiorno.
III. 4 Esiti delle prove di ammissione e
formazione delle graduatorie
- Entro quindici giorni dallo svolgimento
delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato,
sia a livello nazionale, sia a
livello di università, secondo quanto previsto dalla legge 2 agosto
1999, n. 264, art. 4, c. 1, sulla base degli esiti delle stesse e/o dell'eventuale valutazione dei
certificati di competenza in lingua italiana, ciascuna Università elabora ed espone in visione agli
interessati le graduatorie (una per ogni corso universitario) dei candidati che
abbiano superato le prove, con l’indicazione dei vincitori dei posti
disponibili nel contingente di cui all’allegato…….
Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del titolo finale di Scuola Secondaria, la traduzione in centesimi del voto o del giudizio del titolo di studio estero sarà effettuata dall'Università nei seguenti modi:
a) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi comunitari, secondo i criteri matematici indicati nella tabella di corrispondenza elaborata a suo tempo da parte del M.U.R.S.T.;
b) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi non comunitari, in base alle informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o il giudizio del titolo stesso.
(A tal fine, le Università possono utilmente riferirsi alle disposizioni emanate dal M.P.I. per la conversione in 100.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani - D.M. 20.7.78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80).
- Sono, inoltre, pubblicate anche le graduatorie dei candidati che hanno superato la selezione operata dalle Università, in rapporto ai corsi non programmati.
- Entro il 14 ottobre 2002 ogni sede universitaria fornisce i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso universitario, utilizzando la stessa procedura informatizzata attraverso la quale ha indicato a suo tempo il numero dei posti riservati, che per la circostanza viene riattivata.
Dalla
stessa data, ogni Università provvede alla
pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere
agli eventuali idonei che non si
siano classificati in graduatoria utilmente rispetto ai posti disponibili di
presentare domanda di:
a) ammissione ad un corso universitario affine presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso);
b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro affine, ad altra sede.
- Entro il 21 ottobre 2002 ciascun Ateneo riceve le domande stesse e provvede a trasmettere all’Università interessata l’attestazione del superamento delle prove da parte del candidato con l’indicazione del punteggio riportato.
Ciascun candidato idoneo può
presentare una sola domanda |
Ogni Ateneo stabilisce i propri criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventualmente altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi.
Le comunicazioni relative all'assegnazione degli idonei ad altra sede e/o ad altro corso universitario e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA, al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C., Uff. VI, Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 ROMA) e alle Rappresentanze italiane che hanno inoltrato le domande, nonché alle Questure interessate, con l’indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.
III. 5 Restituzione dei documenti.
La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati su loro richiesta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.
III. 6 Notifica degli esiti finali della procedura di
iscrizione.
- Entro il 26 febbraio 2003, gli Atenei trasmettono al Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Uff. II - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma, i dati riguardanti la situazione definitiva delle immatricolazioni.
- Entro la stessa data gli Atenei inviano al Ministero degli Affari Esteri D.G P.C.C., Uff. VI – Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma) - nonché alle Rappresentanze italiane all'estero ed alle competenti Questure, gli elenchi degli studenti (con indicazione della cittadinanza) che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi.
Per qualsiasi
comunicazione riguardante i candidati
stranieri non comunitari residenti all’estero al momento della
presentazione della domanda gli Atenei si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico -
consolari italiane competenti, i cui indirizzi
sono disponibili sul
sito internet del Ministero degli Affari Esteri (http://www.esteri.it
voce: la farnesina – voce: rappresentanze diplomatiche – voce
ambasciate e consolati).
PARTE SECONDA
IMMATRICOLAZIONI:
-
CITTADINI COMUNITARI OVUNQUE
RESIDENTI;
-
CITTADINI NON COMUNITARI REGOLARMENTE
SOGGIORNANTI IN ITALIA;
-
CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI
STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO.
***********************************************************************************
Ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA, e LIECHTENSTEIN, ai quali con decorrenza, rispettivamente, 1 gennaio 1994 e 1 maggio 1995, vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71, 1612/68, a seguito dell’intervenuta ratifica da parte dei predetti Paesi dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, nonché il Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle norme contenute nei precedenti Regolamenti.
Sono
parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della SVIZZERA,
all’atto dell’entrata in vigore dello specifico accordo bilaterale
sottoscritto in data 21.6.1999,
che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati
(attualmente in fase di ratifica, come da comunicazione del Ministero degli
Affari Esteri D.G.I.E. – Ufficio I in data 8 aprile 2002, prot. 1828).
Le presenti disposizioni si applicano altresì a:
-
rifugiati
politici, che potranno richiedere l’assistenza necessaria al Servizio
Sociale Internazionale (Via Veneto, 96 – 00187 ROMA);
-
personale in
servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi
internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato
italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a
coniugi e figli.
I. 1
Disposizioni
generali
I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286 (1), possono accedere alla formazione universitaria in Italia senza limitazioni di contingente purché abbiano conseguito un titolo di studio valido (allegati n.1 e n.2 ) e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso universitario prescelto.
Gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica, per candidarsi all'iscrizione presso le locali Università presentano, oltre al titolo finale degli studi secondari, anche la certificazione attestante l'idoneità conseguita tramite tale esame (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti in singoli corsi a numero chiuso.
I. 2 Presentazione
delle domande
I candidati presentano la domanda di iscrizione (con l’indicazione di un solo corso universitario) direttamente all’Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta.
Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti web: http://www.miur.it/Rubrica.asp?cf=2&Categoria=371 e http://www.esteri.it/ politica estera/promozione cultura/università e possono comunque essere richieste alle Università stesse.
I candidati residenti all’estero possono rivolgersi alle Rappresentanze italiane per informazioni di carattere generale.
I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, (2), nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” (Mod.E) a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio (3).
***************
(1) “E’ comunque consentito l’accesso ai
corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
agli stranieri titolari
di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico,
per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito
in Italia o, se conseguito all’estero, equipollente.”
(2) Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di
traduzione ufficiale in lingua italiana fatta eseguire a cura degli interessati
che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona, ovvero a traduttori
ufficiali giurati, o anche alle Rappresentanze diplomatico consolari, operanti
in Italia, del Paese ove il documento è stato rilasciato. Nel caso di traduzioni rilasciate da
traduttori operanti nel Paese di provenienza dei candidati, la traduzione
sarà confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio,
alla quale i medesimi devono
rivolgersi per ogni informazione.
(3) Nei casi in cui il titolo
di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello
del Paese in cui il candidato
risieda (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento
britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero
che studi in Kenia in una scuola ad ordinamento britannico), il titolo deve
comunque essere munito di legalizzazione e di “dichiarazione di
valore” della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento
appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi
del Consolato Generale d'Italia in Londra).
I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali.
Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione
dell’Aja del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro
“Apostille” previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle
competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i
Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987
(Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda)
ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania in
virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla
legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge
12 aprile 1973, n. 176.
I candidati i cui documenti di studio non siano stati già perfezionati devono richiedere il perfezionamento stesso alla Rappresentanza italiana competente per territorio, utilizzando gli appositi Modelli “C” o “D” - disponibili presso le Rappresentanze e le Università, nonché sui menzionati siti internet - in una delle seguenti forme:
- se residenti all’estero, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi all’uopo delegati;
- se residenti in Italia, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito" - a restituire agli interessati gli originali perfezionati.
I. 4 Titolo
di soggiorno
I candidati richiedono alla questura competente per il luogo in cui i medesimi si trovano il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 (Testo B), dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53, (Testo C) e dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo A), pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 – Serie generale.
I. 5 Cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
L'iscrizione universitaria di cittadini italiani in possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente ad un diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado dal competente Centro Servizio Amministrativo ai sensi delle norme in vigore, è regolata dall'art. 147 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore”.
I predetti cittadini possono chiedere l'iscrizione universitaria nelle forme precedentemente indicate. La domanda di iscrizione potrà essere accolta soltanto se il titolo di studio sarà accompagnato anche dalla certificazione consolare attestante, sulla base di idonea documentazione, l'effettivo compimento degli studi in istituzioni scolastiche situate all'estero.
Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo
che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza
sopra citata - le indicazioni riguardanti i titoli di studio statunitensi e
britannici , nonché quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su
meno di 12 anni complessivi di scolarità e quelli che comportano nei sistemi
locali un successivo esame di idoneità accademica (allegato n. 1).
Entro
il 26 febbraio 2003, gli
Atenei italiani trasmettono al Ministero dell’Istruzione,
dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - S.A.U.S., Uff. II -
Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma, i
dati riguardanti la situazione definitiva delle immatricolazioni.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI PER
L’ACCESSO:
· ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON
MEDICHE;
· AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO DI PRIMO E DI
SECONDO LIVELLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL D.M. 3.11.1999, n.
509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei” (1);
· AI CORSI SINGOLI.
*********************************
(1) “…In particolare, in attuazione
dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici
di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente
e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea
specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello”
CAPITOLO
PRIMO
Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di perfezionamento di primo e
di secondo livello ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del D.M. 3.11.1999,
n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei”;
I.1
Cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 39, comma 5, del
decreto legislativo n. 286/1998.
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio.
I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati con gli atti consolari sopra descritti e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all’estero che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura “posta in transito”.
Possono domandare l’iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico comparabile alla laurea “propedeutico o affine” ai corsi prescelti. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell’iscrizione nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.
I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto.
I. 2
Cittadini non comunitari residenti all’estero
I candidati residenti all’estero presentano, entro il 26 agosto 2002, la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università entro il successivo 16 settembre.
Possono domandare l’iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico comparabile alla laurea “propedeutica o affine” ai corsi prescelti, che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell’iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.
I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto.
Informazioni
specifiche sui corsi attivati possono essere assunte direttamente presso le
singole sedi.
Gli indirizzi
aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito del
CINECA al seguente indirizzo: htpp://sito.cineca.it/strutture/struttura.html
CAPITOLO
SECONDO
Iscrizione ai corsi singoli
I cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art.39, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998 che intendono frequentare uno o più corsi singoli o “stage” possono iscriversi presentando il libretto universitario o altro documento dell’Ateneo estero tradotto e legalizzato.
I cittadini non comunitari residenti all’estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o
“stage” possono iscriversi presentando la domanda alle
rappresentanze Diplomatiche italiane entro il 31 agosto 2002; le medesime Rappresentanze dovranno far pervenire alle istituzioni
universitarie la documentazione e la domanda entro il 30 settembre 2002, stante
l’inizio dei corsi in alcune sedi universitarie, a decorrere
dall’inizio del mese di ottobre 2002.
In nessun caso i corsi singoli o “stage” possono essere valutati ai fini dell’iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.
LE PRESENTI DISPOSIZIONI, IDENTICHE NEL
TESTO, SONO DIRAMATE DAL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ALLE UNIVERSITA’, DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ALLE
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI,
DAL MINISTERO DELL’INTERNO ALLE QUESTURE