Save the Children Italia

Caritas Italiana

Fondazione Migrantes della CEI (Conferenza Episcopale Italiana)

SCS/Cnos (Servizi Civili e Sociali del Centro Nazionale Opere Salesiane)

ACLI

Gruppi di Volontariato Vincenziano

Comunità di Sant’Egidio

Federsolidarietà/Confcooperative

Federazione Chiese Evangeliche Italiane – Servizio Rifugiati e Migranti

ARCI

Terre des Hommes Italia

ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)

CIES (Centro di Informazione ed Educazione allo Sviluppo)

Associazione La Provvidenza

A Buon Diritto – Associazione per le libertà

ICS

 

Alla cortese attenzione di:

 

On. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

 

On. Gianfranco Fini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

 

On. Carlo Giovanardi, Ministro per i Rapporti con il Parlamento

 

On. Roberto Maroni, Ministro del Lavoro e politiche sociali

 

On. Grazia Sestini, Sottosegretario al Lavoro e politiche sociali

 

On. Alfredo Mantovano, Sottosegretario all’Interno

 

p.c. On. Isabella Bertolini, Relatore in Commissione affari costituzionali

alla Camera dei Deputati sul Disegno di legge A.C. 2454 

 

Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati

 

Presidenti dei Gruppi parlamentari in Commissione affari costituzionali alla Camera dei Deputati

 

On. Maurizio Eufemi

 

On. Gianpaolo Landi di Chiavenna

 

On. Luciano Magnalbò

 

On. Livia Turco

 

On. Giannicola Sinisi

 

On. Marco Boato

 

On. Katia Bellillo

 

Dott.ssa Daniela Carlà, Presidente del Comitato per i minori stranieri

 

 

Roma, 2 Maggio 2002

 

 

Siamo venuti a conoscenza dai mezzi di informazione del fatto che il Governo intenderebbe presentare un emendamento al disegno di legge sull’immigrazione A.C. 2454 in base al quale potrebbero rinnovare il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età quei minori stranieri che siano entrati in Italia prima dei 14 anni e che siano in grado di dimostrare la possibilità di un proprio inserimento lavorativo.

 

Pur apprezzando il notevole sforzo compiuto in direzione di una maggiore tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, vorremmo però, in questa fase di definizione, esprimere la nostra preoccupazione circa gli effetti negativi che tale disposizione potrebbe produrre.

 

In primo luogo, la norma proposta lascerebbe sostanzialmente irrisolta la problematica situazione di quei minori attualmente presenti in Italia che, pur essendo pienamente inseriti in percorsi di integrazione (scuola, formazione professionale, lavoro) e pur non avendo ricevuto un provvedimento di rimpatrio,  non avrebbero la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro o per studio al compimento dei 18 anni.

 

E’ infatti noto che i minori stranieri non accompagnati ad oggi presenti nel nostro paese  sono in maggioranza entrati in Italia in un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, mentre i minori entrati prima dei 14 anni rappresentano solo un’esigua minoranza: in base ai dati del Comitato per i minori stranieri, infatti, dei 14.834 minori segnalati tra il 1 luglio 2000 e il 30 novembre 2001, ben 7.011 (pari al 47,3%) sono diventati maggiorenni nel periodo considerato, e l’80,6% dei restanti 7.823 risultava di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

 

La disposizione prevista dall’emendamento verrebbe quindi ad applicarsi esclusivamente ad una piccola porzione dei minori presenti, senza invece risolvere la situazione della  maggioranza  di essi.

 

 

Ma ciò che più ci preoccupa sono gli effetti che tale disposizione potrebbe creare  nel medio periodo.

E’ molto probabile, infatti, che tale norma possa costituire un incentivo a un’immigrazione in età ancora più precoce: se l’unica possibilità di restare regolarmente dopo la maggiore età sarà connessa ad un ingresso  nel nostro paese prima dei 14 anni, molti bambini e molti genitori saranno probabilmente spinti a non attendere i 15-16 anni, ma ad anticipare la migrazione verso l’Italia prima dei 14 anni. Di conseguenza, è facile ipotizzare che la proporzione di bambini infraquattordicenni tra i minori stranieri non accompagnati  aumenterebbe in modo significativo.

 

Questo avrebbe gravi conseguenze sia rispetto alla tutela dei diritti dei minori, in quanto trovarsi senza i propri genitori in un paese straniero è evidentemente causa di assai più grave pregiudizio per un bambino di meno di 14 anni che non per un ragazzo di 16-17 anni; sia rispetto ai costi per la società italiana, in quanto l’assistenza e la tutela di minori infraquattordicenni implica costi significativamente  superiori rispetto all’accoglienza di ragazzi più grandi.

 

Comprendiamo pienamente la difficoltà di stabilire norme che tutelino i diritti dei minori stranieri entrati irregolarmente in Italia senza nel contempo produrre un “effetto richiamo”.

Tuttavia, siamo convinti che porre la condizione dell’ingresso prima dei 14 anni non diminuirebbe in modo rilevante questo “effetto richiamo” e di conseguenza il numero di ingressi di minori stranieri non accompagnati, ma si limiterebbe a modificare la composizione di questo flusso aumentando la proporzione degli infraquattordicenni rispetto agli ultraquattordicenni, con le preoccupanti conseguenze già  menzionate.

 

 

 

 

 

*****

 


 

E’ a nostro avviso possibile una diversa definizione dei presupposti per la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età – si veda la proposta di emendamenti allegata – che da una parte ponga condizioni stringenti ed eviti qualsiasi automatismo, riducendo in questo modo l’“effetto richiamo”, ma che dall’altra parte non escluda la maggior parte dei minori attualmente presenti e non produca effetti perversi e assolutamente più onerosi, nel medio periodo.

 

Nel primo emendamento proposto si introduce la disciplina legislativa del permesso di soggiorno per minore età: ricordiamo che tale norma è già prevista dall’art. 28 del Regolamento di attuazione n. 394/99, e non implicherebbe quindi alcuna modifica in senso “lassista” della normativa, limitandosi a regolare tale materia con fonte primaria invece che con fonte secondaria, e consentendo di disciplinare i diritti e doveri connessi a tale permesso.

 

Nello stesso emendamento si dispone che il permesso per minore età consente di iscriversi alle liste di collocamento e di svolgere attività lavorativa quando siano trascorsi 90 giorni dalla segnalazione al Comitato per i minori stranieri, in modo da conciliare il più possibile gli aspetti connessi alla titolarità del permesso di soggiorno con quelli connessi al procedimento relativo al rimpatrio.

Il periodo previsto è di 90 giorni in quanto a) 60 giorni è il termine stabilito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 9.4.2001 perché il Comitato per i minori stranieri avvii le indagini nel paese d'origine; b) un periodo di ulteriori 30 giorni è un termine ragionevole perché il Comitato assuma una decisione.

Prevedere che la possibilità di lavorare scatti dopo un determinato periodo di tempo, invece che immediatamente, consente di evitare che la norma venga utilizzata strumentalmente da minori stranieri entrati clandestinamente appena prima del compimento della maggiore età.

Inoltre, si definisce un lasso di tempo – durante il quale il Comitato dovrebbe decidere in merito al rimpatrio del minore – in cui il minore, pur avendo garantiti tutti i diritti connessi all'accoglienza temporanea (diritto all'assistenza, alla salute, all'istruzione ecc.), non può avviare un rapporto di lavoro, che implicherebbe una prospettiva di integrazione più duratura nella società italiana.

Si concilia in questo modo la concezione di “accoglienza temporanea” connessa al permesso di soggiorno per minore età, con il principio di non discriminazione (vietare indefinitamente al minore straniero in età da lavoro di svolgere attività lavorativa costituisce un’evidente discriminazione rispetto al minore italiano) e con l’esigenza di proteggere i minori stranieri dai rischi di coinvolgimento in attività devianti o di sfruttamento nell’ambito del lavoro nero.

 

Nel terzo emendamento proposto si prevede che la conversione del permesso per minore età al compimento della maggiore età non sia automatica, bensì condizionata alla partecipazione a un progetto di integrazione sociale.

Tale norma da una parte incentiverebbe i minori a seguire effettivamente i progetti di integrazione sociale, sottraendoli ai gravi rischi di devianza cui oggi, in mancanza di ogni prospettiva di un possibile inserimento legale nel nostro paese, sono sottoposti: sarebbe possibile, cioè, proporre al minore una patto chiaro di legalità tale per cui, se il minore partecipa al progetto di integrazione, può avere una speranza di restare regolarmente in Italia.

Dall’altra parte, consentirebbe di evitare di dare un segnale di apertura indiscriminata, in quanto la possibilità di restare in Italia dopo il compimento della maggiore età non sarebbe automatica, ma sottoposta a precise condizioni.

 

Nell’emendamento si prevede che il progetto possa essere gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro previsto dall’art. 52 del Regolamento di attuazione n. 394/99, così come era stato proposto nell’emendamento presentato dal Senatore Eufemi.

In quell’emendamento, tuttavia, si prevedeva che l’ente privato gestore del progetto di integrazione dovesse non solo essere iscritto nel registro ma anche avere una rappresentanza nazionale: questo escluderebbe di fatto numerosi minori inseriti in progetti di integrazione, in quanto molti degli enti che gestiscono progetti di integrazione volti a minori stranieri non hanno una rappresentanza nazionale. Considerato che l’affidabilità di un ente non è connessa alla circostanza di avere una rappresentanza nazionale, è da ritenersi sufficiente la verifica attuata al momento dell’iscrizione nel registro.

 

Infine, nel quarto emendamento si prevede l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale del minore titolare di permesso di soggiorno per minore età. Il Testo Unico n. 286/98, infatti, presenta in tal senso una grave lacuna, in quanto il permesso di soggiorno per minore età è stato introdotto, dal Regolamento di attuazione, solo successivamente. L’obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è attualmente previsto dalla circolare del Ministero della Sanità del 24.3.2000, ma sarebbe necessaria una garanzia legislativa del diritto alla salute dei minori.

 

Auspicando che queste osservazioni possano contribuire costruttivamente alla discussione in corso, restiamo in attesa di un cenno di riscontro.

 

 

Distinti saluti,

 

Save the Children Italia

Caritas Italiana

Fondazione Migrantes della CEI (Conferenza Episcopale Italiana)

SCS/Cnos (Servizi Civili e Sociali del Centro Nazionale Opere Salesiane)

ACLI

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Federazione Chiese Evangeliche Italiane – Servizio Rifugiati e Migranti

ARCI

Terre des Hommes Italia

ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione)

CIES (Centro di Informazione ed Educazione allo Sviluppo)

Associazione La Provvidenza

A Buon Diritto – Associazione per le libertà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per comunicazioni si prega di fare riferimento a:

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via Gaeta 19 - 00185 Roma   

tel. +39 06 474 03 54  

fax +39 06 478  83 182

email:info@savethechildren.it  

www.savethechildren.it


PROPOSTA DI EMENDAMENTI

 

 

1) All’art. 31 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere il seguente comma 2-bis:

 

Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

 

 

2) All’art. 32 del Testo Unico n. 286/98, sostituire la rubrica con “Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a minori, al compimento della maggiore età”

 

 

3) All’art. 32 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere il seguente comma 2:

 

Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell’ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall’ente gestore del progetto.

 

 

4) Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 34 del Testo Unico n. 286/98, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, per minore età.”

 

 

 

 

 

 


TESTO UNICO N. 286/98 MODIFICATO DAGLI EMENDAMENTI PROPOSTI

 

 

Art. 31

(Disposizioni a favore dei minori)

 

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

 

2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

 

2-bis. Al minore straniero non accompagnato comunque presente nel territorio dello stato, al quale non possa essere rilasciato altro permesso di soggiorno previsto dal presente Testo unico, è rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Allo scadere dei 90 giorni dal momento in cui il minore è stato segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età consente l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

 

 

Art. 32

(Disposizioni concernenti la conversione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero minorenne, al compimento della maggiore età)

 

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

 

2. Al compimento della maggiore età, allo straniero cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età e che abbia dato prova di partecipazione a un progetto di integrazione sociale (scolastico, formativo, o di inserimento lavorativo) gestito da un ente pubblico o da un ente privato iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione) si applicano le disposizioni di cui al comma 1. L’effettiva partecipazione dello straniero al progetto di integrazione sociale è certificata, con idonea documentazione, dai servizi sociali dell’ente locale ove lo straniero è domiciliato ovvero dall’ente gestore del progetto.

 

 

 

Art. 34

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per minore età.