REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

Sent. n. 952

Anno    2002

R.g. n.  820

Anno    2001

SENTENZA

sul ricorso n. 820/01 proposto da HASOUN El Arbi, rappresentato e difeso dall’avv. Flavio Campagna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Torino, piazza Statuto n. 14,

contro

la Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliata per legge,

per l'annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento in data 5 febbraio 2001 con cui è stata rigettata l’istanza tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Vista l’ordinanza n. 620/01 di accoglimento della domanda cautelare;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il dott. Bernardo Massari;

Comparso, alla pubblica udienza del 18 aprile 2002, l’avv. Vitale, in sostituzione dell’avv. Campagna, per la parte ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con istanza dell’8 gennaio 2001 il ricorrente, già titolare del permesso di soggiorno riservato ai minori di età ex art. 19 del d.lgs n. 286/1998, inoltrava al Questore di Torino la domanda per il conseguimento del titolo di soggiorno per motivi di attesa occupazione, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 32 del medesimo decreto legislativo.

In data 12 marzo 2001, con il provvedimento in epigrafe, veniva notificato al richiedente il rigetto di tale istanza.

Contro tale atto ricorre il sig. Hasoun chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1.  Violazione di legge con riferimento agli artt. 5, comma 5, 19, comma 2, lett. a), 31 e 32 del d.lgs. n. 286/1998 e agli artt. 12 e 28, comma 1, lett. a) del DPR n. 394/1999.

2.  Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Con ordinanza n. 620 depositata il 7 giugno 2001 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2002 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Viene impugnato l’atto, sopra rubricato, con cui il Questore di Torino ha rigettata l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Il sig. Hasoun, di nazionalità marocchina, aveva già ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 19, comma 2, lett. a) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in forza del quale è fatto divieto di procedere all’espulsione degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi.

Al compimento della maggiore età l’interessato inoltrava perciò istanza per il conseguimento di un titolo di soggiorno stabile, ai fini della ricerca di un’occupazione.

L’Amministrazione resistente, ritenuta l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 e valutata l’assenza di seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, respingeva la domanda.

Il ricorrente si duole, in particolare, dell’errata interpretazione assegnata dall’Autorità competente alle norme che regolano la fattispecie, nonché dell’insufficiente valutazione dei presupposti di fatto nei quali la questione trova riferimento.

Questa Sezione ha già avuto modo, in sede cautelare, di rilevare che, alla luce del principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, dettati dall’art. 3 della Costituzione e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 2 della stessa Carta fondamentale, non si palesa giustificata un’interpretazione dell’art. 32 del suddetto d.lgs. n. 286 che discrimini tra i soggetti ai quali, al compimento della maggiore età, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio o accesso al lavoro in quanto rientranti nelle categorie previste dall’art. 31, commi 1 e 2, ovvero trattandosi di minori comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della l. 4 maggio 1983 n. 184, e coloro per i quali durante il periodo della minore età è stata esclusivamente disposta la tutela ai sensi delle disposizioni contenute nel Libro I, Titolo X, capo I del Codice civile.

Se, infatti, è agevole comprendere, con riferimento ai valori tutelati dagli artt. 29-31 della Costituzione, il trattamento differenziato assegnato ai minori conviventi con i genitori regolarmente soggiornanti e titolari di un permesso di soggiorno ex art. 31, d.lgs. n. 286/98, non altrettanto è possibile fare con riferimento ai minori comunque affidati in forza dell’art. 2 della l. 4 maggio 1983 n. 184 per i quali non è dato rinvenire la ratio dello scostamento rispetto alla condizione riservata ai minori semplicemente soggetti a tutela.

Non si può inoltre fare a meno di osservare che l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286, escluso ogni automatismo, impone all’Autorità competente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno una valutazione complessiva e ponderata di tutte le circostanze che riguardano lo straniero istante al fine di verificare che non sussistano “seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, ciò che, al di là dell’uso della formula di rito, non pare nella circostanza sia avvenuto.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18 aprile 2002, con l'intervento dei signori:

Luigi Montini                              Presidente

Bernardo Massari                                 Primo referendario, estensore

Paolo Corciulo                            Referendario

Il Presidente                               L’Estensore
f.to Montini                                f.to Massari

Il Direttore di Segreteria       Depositata in Segreteria a sensi di

f.to Ruggiero                                             Legge il 13 maggio 2002

                                                                  Il Direttore della Sezione

                                                  f.to Ruggiero