REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – ha pronunciato la seguente

Sent. n.    961

Anno        2002

R.g. n.      348

Anno        2002

SENTENZA

sul ricorso n. 348/02 proposto da VUCAJ Erdit, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Mariella Console, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in Torino, via Assarotti, n. 11,

contro

il Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio,

per l’annullamento, previa sospensione,

del decreto di rimpatrio del Comitato per i minori stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4.1.2002, trasmesso al Comune di Torino con fax del 7.1.2002 e pervenuto al servizio sociale competente in data 18.1.2002, con il quale veniva disposto il rimpatrio assistito del ricorrente presso i suoi genitori in Albania, ex art.33, c. 2 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;

Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla Camera di Consiglio del 17 aprile 2002 il Primo Referendario Donatella Scala;

Udito l’avv. Console per il ricorrente;

Visto l’art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, “con sentenza succintamente motivata”, ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;

Considerato che il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto con cui l’intimato Comitato, previsto al Titolo IV, art. 33, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha disposto il rimpatrio assistito del medesimo presso i propri genitori;

Considerato che a mente dell’art. 1, comma 4, D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, per «rimpatrio assistito» si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorità giudiziaria ed allo stesso regolamento, dovendo il rimpatrio assistito essere finalizzato a garantire il diritto all'unità familiare del minore ed all’adozione delle conseguenti misure di protezione;

Osservato che, al medesimo Titolo IV, D.lgs. 286/1998, l’art. 30, 6° comma, prevede che contro i provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia, tra l’altro, di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede;

Ritenuto, dunque, che non sussiste, con riferimento alla presente controversia, la giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato che il patrono del ricorrente è stato avvertito circa l’eventualità di assunzione di decisione nel merito ai sensi degli artt. 3 e 9, legge 205/2000;

Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta inammissibilità del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m.;

Ritenuto di non disporre in merito alle spese di lite, stante la mancata costituzione giudizio dell’Amministrazione intimata;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino il 17 aprile 2002, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Luigi                               MONTINI                              Presidente

Italo                                CASO                                         Primo Referendario

Donatella                    SCALA                                      Primo Referendario, estensore

Il Presidente                                                                      L’Estensore

f.to Montini                                                                      f.to Scala

Il Direttore di Segreteria       Depositata in Segreteria a sensi di

f.to Ruggiero                                             Legge il 13 maggio 2002

                                                                  Il Direttore della Sezione

                                                                                                   f.to Ruggiero