(Sergio Briguglio 22/5/2002)

 

 

STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI

 

 

IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE

DEL TESTO UNICO

 

 

Ingresso per studio e accesso ai corsi.[1]

- Ammissione ai corsi di laurea nell'ambito delle quote fissate dagli atenei, previo superamento di una prova di ammissione di lingua italiana.

- Richiesta avanzata comunque presso la Rappresentanza diplomatica italiana, salvo il caso di rifugiati, apolidi o titolari di maturita' conseguita in Italia.

- Rilascio del visto condizionato alla dimostrazione di sufficiente conoscenza dell'italiano e di disponibilita' di copertura economica[2] o, in casi eccezionali, di adeguata posizione economica della famiglia o di garanzia da parte del governo del paese di appartenenza o di istituzioni riconosciute.

- Esclusa la possibilita' di garanzia da parte di privati[3].

- La candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce copertura.

- Consentito l'accesso ai corsi di laurea anche ai titolari[4] di permesso per lavoro, studio, famiglia o motivi umanitari[5].

- Consentito l'accesso alle Scuole di specializzazione non mediche[6] ai titolari di laurea conseguita o riconosciuta (anche ai soli fini dell'iscrizione) in Italia, nonche' di abilitazione, se richiesta.[7]

- Consentito l'accesso alle Scuole di specializzazione mediche a tempo pieno

a) agli stranieri provenienti da PVS, titolari di borsa del MAE;

b) ai titolari di laurea ed abilitazione conseguite in Italia e di borsa[8] del proprio governo o di istituzione riconosciuta;[9]

c) ai titolari di laurea conseguita o riconosciuta in Italia e di abilitazione conseguita in Italia e iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 39/1990.

- In caso di appartenenza a piu' categorie, necessaria la specificazione dela categoria prescelta. Tuttavia lo studente proveniente da PVS e' ammesso solo se titolare di borsa del MAE; lo studente non proveniente da PVS e' ammesso solo in presenza di accordo di reciprocita' tra l'Italia e il paese di appartenenza.[10]

- Consentita l'ammissione in soprannumero[11] ai corsi di dottorato agli stranieri in possesso di laurea o di titolo equipollente conseguito all'estero.[12]

 

Permesso di soggiorno[13]

- Rilascio condizionato alla ulteriore dimostrazione di copertura economica.

- In caso di trasferimento in altra citta', obbligo di dichiarazione alla Questura, che rilascia altro permesso.[14]

- Rinnovo per l'anno successivo per gli studenti effettivamente iscritti, condizionato a dimostrazione di ulteriore copertura economica per sei mesi.

- Rinnovo dopo il primo biennio condizionato al superamento di almeno tre esami. Rinnovi successivi condizionati al superamento di almeno tre esami per anno.[15]

- Rinnovo consentito fino al secondo anno fuori-corso.

 

Diritto allo studio, borse[16]

- Accesso ai servizi e alle provvidenze previsti per il diritto allo studio subordinato all'esistenza di accordi di reciprocita', salve eventuali norme in favore dei PVS.

- Apolidi e rifugiati equiparati agli italiani.

- Criteri economici (validi in caso di parita' rispetto ai criteri di merito) definiti dalle Regioni e dalle Universita' in modo da garantire l'uniformita' di trattamento con gli italiani, tenendo conto delle condizioni economiche dei paesi di provenienza.

- Borse del MAE per studenti, specializzandi e ricercatori stranieri assegnate a partire dal primo anno di corso su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane[17].

- Accesso alle borse per specializzandi previste per gli italiani consentito solo agli iscritti all'ordine.

- Escluso l'accesso alle borse per dottorandi.

 

Sanita'[18]

- Assicurazione obbligatoria per la copertura delle spese per cure urgenti.[19]

- Iscrizione volontaria al SSN per i residenti, con contribuzione forfetaria.

 

Lavoro[20]

- Impedito di fatto l'accesso ad attivita' lavorativa.[21]

- Impedita la conversione del permesso in permesso per lavoro.[22]

- Richiesta la condizione di reciprocita' in modo generico per l'iscrizione ad alcuni albi (giornalisti, ingegneri e commercialisti), l'esistenza di precisi accordi di reciprocita' per le professioni sanitarie (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti, ostetriche)[23], la cittadinanza per altre professioni (notai, avvocati, procuratori, ...).

- Deroga ai requisiti relativi a cittadinanza e reciprocita' per l'iscrizione agli albi degli stranieri titolari di laurea conseguita o riconosciuta in Italia e di abilitazione conseguita in Italia.[24]

 

Famiglia[25]

- Esclusa, per lo studente, la possibilita' di chiedere il ricongiungimento o la coesione familiare sul posto con familiari.

 

Riconoscimento dei titoli di studio[26]

- Il riconoscimento dei titoli universitari e' effettuato dal Consiglio di Facolta', che indica gli eventuali esami da sostenere. Necessaria la discussione della tesi.

- Ai soli fini dell'iscrizione al corso di laurea, la corrispondenza del titolo di scuola secondaria conseguito all'estero e' valutata dall'Universita'.

- Dichiarazione di corrispondenza dei titoli (ai soli fini della dimostrazione di possesso di qualifiche professionali presso uffici di collocamento o camere di commercio) effettuata dalla Direzione generale per gli scambi culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.

- Riconoscimento dei dottorati conseguiti all'estero effettuato dal Ministero della Pubblica istruzione, previo parere del Consiglio Universitario Nazionale.

 

 

 

I PRINCIPALI CONTENUTI DEL TESTO UNICO E DEL

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

 

Nota: le disposizioni del Testo Unico sono marcate con T.U.; quelle del Regolamento

sono riportate con indentazione e marcate con R.

 

 

Ingresso e soggiorno

 

T.U. Art. 39

Accesso ai corsi dell'universita'.

- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero e' disciplinato con decreto del Ministro degli affari esteri sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.[27]

 

R. Art. 5 - Visti di ingresso.

- Il rilascio di visti di ingresso o transito e' di competenza delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane abilitate e, salvo casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero.

- I requisiti per i vari tipi di visto sono disciplinati da istruzioni del MAE, emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, del lavoro, di grazia e giustizia e della solidarieta' sociale, periodicamente aggiornate.[28]

- Le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane assicurano la pubblicita' in relazione ai requisiti per l'ottenimento dei visti.

- Alla domanda di visto deve essere allegata documentazione relativa a

a) la finalita' del viaggio;

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

c) la disponibilita' di mezzi di sostentamento sufficienti per durata del viaggio e del soggiorno, secondo le direttive emanate, in base al Testo unico, dal Ministro dell'interno, o la prestazione di garanzia in caso di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro[29];

d) la condizione di alloggio[30];

- Il visto e' rilasciato, di norma, entro novanta giorni dalla richiesta.

 

R. Art. 6 - Visti per ricongiungimento familiare.

- Per gli ingressi per ricongiungimento familiare, il richiedente deve munirsi di nulla-osta della questura, indicando le generalita' delle persone per le quali e' richiesto il ricongiungimento e presentando

a) il titolo di soggiorno (carta o permesso) che consente di richiedere il ricongiungimento, o documentazione attestante la cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea;

b) la documentazione attestante la disponibilita' di reddito;

c) la documentazione attestante la disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL.

- La questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata con timbro datario.

- Il consolato, ricevuto il nulla-osta o trascorsi novanta giorni senza che sia stato comunicato il diniego del nulla-osta, rilascia il visto, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.

 

R. Art. 7 - Ingresso nel territorio dello Stato.

- L'ingresso e' comunque subordinato ai controlli previsti dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, a quelli doganali e valutari, a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale.

- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di ingresso con l'indicazione della data.

 

Art. 8 - Uscita dal territorio dello Stato e reingresso.

- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro di uscita con data.

- Il reingresso dello straniero regolarmente soggiornante e' consentito previa esibizione del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validita'.

- In mancanza (per scadenza da non piu' di sessanta giorni) del permesso di soggiorno, lo straniero deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, previa esibizione del permesso scaduto.

- In mancanza (per smarrimento o sottrazione) del permesso o della carta di soggiorno, lo straniero deve chiedere visto di reingresso, accludendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che rilascia il visto dopo aver accertato l'effettiva titolarita' di un documento di soggiorno da parte dello straniero.

 

T.U. Art. 5

Permesso di soggiorno

- La durata del permesso per studio non puo' comunque essere superiore a un anno.[31]

 

R. Art. 9 - Richiesta del permesso di soggiorno.

- La richiesta di permesso di soggiorno, da presentare al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, deve essere corredata da quattro copie di foto in formato tessera. Deve riportare l'indicazione

a) delle generalita' del richiedente e dei figli di eta' inferiore a quattordici anni conviventi da iscrivere nel permesso di soggiorno;

b) del luogo dove l'interessato intende soggiornare;

c) del motivo del soggiorno.

- All'atto della richiesta deve essere esibito

a) il passaporto con il visto di ingresso (se richiesto);

b) per soggiorni per motivi diversi dal lavoro, documentazione attestante la disponibilita' di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

Puo' essere richiesta inoltre, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Testo unico, la dimostrazione

a) dell'esigenza di un soggiorno della durata richiesta;

b) della disponibilita' di mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno rapportata al numero di persone a carico, secondo le direttive di cui al comma 3 dell'articolo 4 del Testo unico;

c) della disponibilita' dell'alloggio o delle altre risorse prescritte dal Testo unico o dal presente regolamento.

- Allo straniero e' rilasciata scheda della domanda di permesso corredata di foto, con l'indicazione della data utile per il ritiro del permesso[32] e con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere prodotta la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi all'assicurazione in materia sanitaria.

 

R. Art. 10 - Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari.

 

- Per soggiorni in convivenze religiose, in ospedali o in altri luoghi di cura, la richiesta e il ritiro del permesso puo' essere effettuata da chi presiede le case, gli ospedali o le altre comunita' in cui lo straniero e' ospitato.

 

R. Art. 11 - Rilascio del permesso di soggiorno.

- Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto di ingresso o dal Testo unico.

- Il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del codice fiscale dello straniero, anche ai fini dell'Archivio anagrafico dei lavoratori stranieri.

- La documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi all'assistenza sanitaria deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

R. Art. 12 - Rifiuto o revoca del permesso di soggiorno.

- In caso di rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, salvi i casi in cui debbano o possano essere disposti il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera ovvero possa si possa applicare la misura di trattenimento di cui al comma 1 dell'articolo 14 del Testo unico,  lo straniero e' avvisato che, sussistendone i presupposti, si procedera' a espulsione nei suoi confronti. Allo straniero e' concesso un termine non superiore a otto giorni lavorativi per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato.

- Nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, anche fuori dai casi di espulsione, allo straniero puo' essere consegnato il foglio di via obbligatorio, o concesso un termine non superiore a dieci giorni per lasciare il territorio dello Stato dal valico indicato.

 

R. Art. 13 - Rinnovo del permesso di soggiorno.

- Ai fini del rinnovo, la disponibilita' di un reddito da fonte lecita, sufficiente al sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi a carico, puo' essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato.

- La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice copia. Una delle due copie e' rilasciata al richiedente, con l'avvertenza che l'esibizione di tale copia alla ASL e' condizione necessaria per la continuita' dei servizi sanitari.

- Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato o prorogato in caso di interruzione del soggiorno per un periodo superiore a sei mesi o, per permessi di durata almeno biennale, per un periodo continuativo di durata superiore alla meta' di quella del permesso, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

T.U. Art. 6

Facolta' e obblighi inerenti al soggiorno

- Il permesso rilasciato per motivi di studio o formazione puo' essere convertito in permesso per lavoro entro le quote definite dalla programmazione annuale.[33]

 

R. Art. 13 - Conversione del permesso di soggiorno.

- Il permesso per studio consente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato per un ammontare massimo di venti ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane (per un totale annuo di 1040 ore).

- Salvo che sia diversamente stabilito da eventuali accordi in base ai quali lo straniero e' stato ammesso agli studi in Italia, il permesso per studio o formazione puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso per lavoro nei limiti delle quote fissate dai decreti di programmazione dei flussi, previa documentazione del rapporto di lavoro subordinato o, in caso di lavoro autonomo, previa dimostrazione dei requisiti previsti dal Testo unico (autorizzazioni, adempimenti, disponibilita' finanziarie).[34]

 

T.U. Art. 7

Carta di soggiorno

- Lo straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni[35], titolare di un permesso di soggiorno per il quale e' previsto un numero indeterminato di rinnovi[36] e di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e della propria famiglia puo' ottenere una carta di soggiorno di durata illimitata, per se', per il coniuge e per i figli conviventi.[37]

 

R. Art. 16 - Richiesta della carta di soggiorno.

- All'atto della richiesta di rilascio della carta di soggiorno lo straniero deve indicare:

a) le generalita';

b) il luogo o i luoghi dove l'interessato ha dimorato nei cinque anni precedenti;

c) il luogo di residenza;

d) le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.

- La domanda deve essere corredata da

a) copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato dall'autorita' italiana da cui risultino nazionalita', anno e luogo di nascita del richiedente;

b) copia della dichiarazione dei redditi (o del modulo 101)[38] per l'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni in procedimenti penali in corso;

d) foto-tessera in quattro esemplari;

e) marca da bollo, se prescritta.

- Quando la richiesta riguardi anche i familiari dello straniero richiedente, deve essere prodotta anche la documentazione comprovante

a) lo stato di coniuge o di figlio minore (rilasciata dall'autorita' dello Stato estero e autenticata dall'autorita' consolare italiana);

b) la disponibilita' di alloggio che soddisfi i requisiti previsti in relazione al ricongiungimento familiare (la prova essendo rappresentata dalla certificazione prescritta dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso);

c) il reddito, nella misura stabilita per il ricongiungimento familiare, tenuto anche conto dei redditi dei familiari conviventi non a carico.

- Se la carta e' richiesta in relazione a coniuge, genitore convivente o figlio minore di cittadino italiano o comunitario, nella richiesta devono essere indicate le generalita' di entrambi i congiunti interessati. In caso di richiesta per il figlio minore, la richiesta stessa deve essere effettuata da chi esercita la potesta' sul minore. I vincoli di parentela devono essere provati con opportuna certificazione.

- All'atto della richiesta viene rilasciata ricevuta con l'indicazione della data utile per il ritiro della carta. La ricevuta non sostituisce la carta.

 

R. Art. 17 - Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno.

- La carta di soggiorno e' rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.

- La carta di soggiorno e' soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato, entro dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identita' personale per cinque anni dal rilascio o dal rinnovo. Il rinnovo del documento e' effettuato su richiesta dell'interessato, corredata da nuove fotografie.

 

 

Studio

 

T.U. Art. 39

Accesso ai corsi dell'universita'.

- E' assicurata la parita' in materia di accesso allo studio e di interventi per il diritto allo studio tra studenti stranieri e studenti italiani.[39]

- Il regolamento definisce

a) i requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per studio, anche in relazione alle modalita' di prestazione di garanzia in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi;

b) i requisiti per il rinnovo del permesso e le condizioni per l'accesso degli studenti ad attivita' lavorativa subordinata o autonoma;

c) l'erogazione di borse di studio e sussidi, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con le disposizioni vigenti sulle provvidenze a sostegno del diritto allo studio e senza obbligo di reciprocita';

d) i criteri per la valutazione delle condizioni economiche ai fini della assegnazione delle provvidenze;

e) l'istituzione di corsi di lingua italiana per gli studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.[40]

- Il rilascio di visti di ingresso per studenti residenti all'estero e' disciplinato con decreto del Ministro degli affari esteri sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.[41]

- L'accesso ai corsi universitari e' comunque consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro, motivi familiari, asilo politico o umanitario, motivi religiosi, o agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.[42]

 

R. Art. 1 - Reciprocita'.

- L'accertamento della condizione di reciprocita' e' richiesto, dai responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento di diritti in materia civile attribuiti al cittadino, al MAE, nei soli casi previsti dal Testo unico o da Convenzioni internazionali.

- L'accertamento non e' richiesto per i titolari di carta di soggiorno o di permesso per lavoro subordinato o autonomo, e per i relativi familiari, per l'esercizio di una impresa individuale.

 

R. Art. 46 - Accesso degli stranieri alle universita'.

- Il numero di studenti stranieri ammessi all'immatricolazione e' definito da ciascun ateneo entro il 31 dicembre di ogni anno in armonia con gli orientamenti comunitari in materia e in coerenza con le esigenze della politica estera di cooperazione allo sviluppo. Sono ammessi in soprannumero gli studenti stranieri beneficiari di borse di studio assegnate, per tutta la durata del corso, dal MAE o dai governi dei paesi di provenienza. In caso di corsi a numero chiuso, l'ammissione e' comunque subordinata alla verifica delle capacita' ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.[43]

- Ai fini del rilascio del visto di ingresso la sufficienza dei mezzi di sostentamento e' valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita' di cui all'articolo 34 del presente regolamento, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le Amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5 del presente articolo (accesso agli interventi per il diritto allo studio).

- Sono istituiti corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli studenti entrati con visto di ingresso per studio, nell'ambito delle quote programmate, o che rientrino nelle categorie che possono accedere all'iscrizione universitaria (articolo 39, comma 5, del Testo unico) e che non siano in possesso di certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.

- Il rinnovo del permesso di soggiorno per studio e' condizionato al superamento di un esame per il primo anno, di due per i successivi. Il permesso non puo' essere rinnovato oltre il terzo anno fuori corso. Per gravi e documentati motivi di salute o di forza maggiore, il permesso puo' essere rinnovato anche allo studente che abbia superato un solo esame in anni successivi al primo, fermo restando il limite del terso anno fuori corso. Il permesso puo' essere ulteriormente rinnovato per il conseguimento del titolo di specializzazione o di dottorato, fino a un anno oltre la durata dei corrispondenti corsi.[44]

- Gli studenti stranieri accedono ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 390/91 a parita' con gli studenti italiani.

- Per la concessione di borse di studio, prestiti d'onore e servizi abitativi si applicano le disposizioni del D.P.C.M. emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 390/91. Regioni e Universita' possono comunque destinare una percentuale di posti agli studenti stranieri.

- Per l'accertamento delle condizioni economiche degli studenti stranieri si applicano le disposizioni del suddetto decreto. La certificazione e' effettuata dalle competenti autorita' del paese dove i redditi sono stati prodotti; la corrispondente documentazione e' tradotta in lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti. Qualora esistano particolari difficolta', attestate dall'Ambasciata italiana, per il rilascio della documentazione, la certificazione puo' essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia ed e' legalizzata dalla Prefettura.

- Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rilasciano, ai fini dell'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio, le dichiarazioni di valore, per l'accesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria conseguiti all'estero, fornendo informazioni sul sistema di valutazione cui fa riferimento il giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'universita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri, sono determinate le tabelle di corrispondenza tra la valutazione adottata all'estero e quella adottata in Italia.

- Le regioni possono consentire l'accesso gratuito alle mense universitarie allo studente straniero in condizioni (documentate) di disagio economico.

 

R. Art. 48 - Riconoscimento dei titoli di studio universitari conseguiti all’estero.

- Il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti all'estero, e' effettuato, nell'ambito della loro autonomia, dalle universita' e dagli istituti di istruzione universitari, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.

- Le universita' e gli istituti di istruzione universitari si pronunciano sulla richiesta di riconoscimento entro novanta giorni, salva la necessita' di una fase istruttoria ulteriore della durata di trenta giorni.

- In caso di rigetto della domanda o di superamento dei termini prescritti, il richiedente puo' presentare ricorso al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per questo, istanza al M.U.R.S.T., che, entro venti giorni, se ritiene l'istanza motivata, invita l'universita' a riesaminare la richiesta o a pronunciarsi in merito. L'universita' si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. In caso di ulteriore rigetto o di assenza, nei termini previsti, dell'invito al riesame, e' ammesso il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

- Il riconoscimento dei titoli di studio di istruzione superiore per finalita' diverse da quelle previste al comma 1[45] e' operato in attuazione dell'articolo 387[46] del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' dalle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

R. Art. 34 - Prestazione di garanzia.[47]

- Possono prestare garanzia i cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, che dispongano di risorse economiche adeguate e per le quali non sussista alcuno dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione al lavoro.

- La garanzia puo' essere prestata per non piu' di due stranieri per anno. Deve riguardare

a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

b) la disponibilita' di alloggio;

c) la prestazione di mezzi di sostentamento in misura non inferiore all'importo dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del Testo unico;

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

- La garanzia relativa ai punti a), c) e d) deve essere prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo e' depositato in questura all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso. Il titolo e' restituito a seguito del diniego dell'autorizzazione o del visto, o a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

- La garanzia relativa all'alloggio puo' essere certificata mediante impegno di chi ne ha la disponibilita', corredato dalla documentazione relativa all'idoneita' prevista dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

- La garanzia puo' essere prestata anche da associazioni professionali e sindacali e da associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, a condizione che

a) sussistano le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'articolo 52 e seguenti;

b) non sussistano a carico dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al lavoro;

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dell'ordinamento dell'associazione.

- Regioni, enti locali e comunita' montane possono prestare garanzia nei limiti delle risorse deliberate dai rispettivi ordinamenti.

- In caso di garanzia prestata dalle associazioni, la domanda di autorizzazione all'ingresso deve essere corredata da copia autentica della deliberazione relativa alla prestazione di garanzia e della documentazione attestante la disponibilita' di risorse, tenuto conto delle garanzie gia' prestate. In caso di garanzia prestata da enti locali o comunita' montane e' sufficiente la copia autentica della deliberazione.

 

R. Art. 52 - Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' in favore degli immigrati.

- Il registro tenuto presso il Dipartimento affari  sociali della Presidenza del Consiglio e' diviso in tre sezioni:

a) ...

b) enti e associazioni ammesse alla prestazione di garanzia (articolo 23 del Testo unico);

c) ...

- Non possono essere iscritti nel registro enti o associazioni i cui responsabili siano stati colpiti da misure di prevenzione o siano sottoposti a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal Testo unico o dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., ovvero siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno degli stessi reati.

 

R. Art. 53 - Condizioni per l'iscrizione nel Registro.

- Possono iscriversi nella sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) del presente regolamento enti e associazioni che possano provare

a) disponibilita' di strutture alloggiative;

b) disponibilita' economiche adeguate alla prestazione di garanzia e all'eventuale rimpatrio dello straniero (per il sostentamento dello straniero si fa riferimento all'importo dell'assegno sociale, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, dello stesso importo aumentato del settantacinque per cento per ciascuno di essi; il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, del presente regolamento indica il numero massimo di garanzie che possono essere presentate in relazione alla disponibilita' patrimoniale e alloggiativa).

 

R. Art. 54 - Iscrizione nel Registro.

- I soggetti iscritti nel registro inviano ogni anno, entro il 30 gennaio, una relazione dell'attivita' svolta e segnalano ogni cambiamento sostanziale intervenuto in relazione a ciascuno dei requisiti richiesti. Il Dipartimento affari sociali provvede all'aggiornamento annuale del registro, anche dietro effettuazione di controlli e richiesta di ulteriore documentazione.

- L'elenco degli iscritti e' comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

 

Professioni

 

T.U. Art. 37

Attivita' professionali

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso dei titoli professionali, legalmente riconosciuti in Italia, abilitanti all'esercizio delle professioni, possono accedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge,  all'iscrizione negli albi professionali (o, in mancanza, in appositi elenchi da istituirsi presso i ministeri competenti) e all'esercizio della professione (anche con rapporto di lavoro subordinato), in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza. Sono esclusi quanti siano stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione, salvo che siano autorizzati dal Governo del Paese di appartenenza.[48]

- Il regolamento definisce i criteri per il riconoscimento dei titoli abilitanti.[49]

- Trascorso il primo anno dall'entrata in vigore della legge, l'iscrizione agli albi e lo svolgimento della professione e' autorizzato, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, solo nell'ambito di quote fissate dal decreto di programmazione.[50]

 

R. Art. 47 - Abilitazione all'esercizio della professione.

- Specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno possono essere rilasciati allo straniero laureato in Italia ai fini dell'espletamento degli esami di abilitazione professionale.

- Il superamento di tali esami e l'adempimento delle altre condizioni previste dalla legge consente l'iscrizione negli albi professionali, anche in mancanza del requisito di possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 29/1993[51]. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni costituisce titolo di priorita' rispetto agli altri cittadini stranieri.[52]

 

R. Art. 49 - Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione.

- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi in Ordini, Collegi o elenchi speciali nell'ambito delle quote definite dai decreti di programmazione dei flussi, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione conseguito in un paese non appartenente all'Unione europea, possono chiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia della professione corrispondente.

- Per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio della professione conseguiti in un paese straniero si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 115/92 e 319/94.[53]

- Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di misure compensative, il Ministro competente cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 115/92 e all'articolo 14 del decreto legislativo 319/94, puo' disporre, con decreto, che il riconoscimento sia subordinato al superamento di una prova attitudinale.[54] Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della prova, i contenuti della formazione aggiuntiva[55] e le sedi dove la stessa deve essere acquisita. Le stesse disposizioni si applicano ai fini del riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Comunita' europea.[56]

 

R. Art. 50 - Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie.

- Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

- Per l'iscrizione e la cancellazione da tali elenchi speciali si applicano le disposizioni del Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni.

- Il Ministro della sanita' pubblica ogni anno gli elenchi speciali e gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

- L'iscrizione in albi o elenchi speciali e' disposta previo accertamento della conoscenza della lingua e delle principali disposizioni che regolano lo svolgimento della professione in Italia. L'accertamento e' effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal Ministero della sanita', con oneri a carico dell'interessato.

- Presidi e istituzioni sanitarie pubblici o privati comunicano il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

- Il Ministero della sanita' provvede anche al riconoscimento, ai fini dello svolgimento di attivita' professionale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari[57] di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in paesi non appartenenti all'Unione europea.

- La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, e' limitata dal rispetto delle quote programmate per l'accesso all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A tal fine deve essere acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero della sanita'.

 

R. Art. 39 - Disposizioni relative al lavoro autonomo.

- Oltre a quanto previsto dagli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento, per le attivita' che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita' professionali o tecniche il Ministero (o altro organismo) competente per materia provvede al riconoscimento dei titoli di studio o delle attestazioni di capacita' professionali rilasciati all'estero.

 

 

Diritti

 

T.U. Art. 28

Diritto all'unita' familiare

- Il diritto a mantenere o ricostituire l'unita' familiare con familiari stranieri e' garantito anche allo straniero titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per motivi di studio.[58]

 

T.U. Art. 29

Ricongiungimento familiare

- Lo straniero puo' richiedere il ricongiungimento per[59]

a) coniuge non legalmente separato;

b) figli minori a carico non coniugati, ovvero legalmente separati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il consenso;

c) genitori a carico;[60]

d) parenti entro il terzo grado a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.[61]

- Ai fini del ricongiungimento, si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni, e i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati a figli.

- Salvo che si tratti di rifugiato, il richiedente deve dimostrare di disporre di alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e di reddito commisurato al numero di familiari da ammettere (pari almeno all'importo dell'assegno sociale per un familiare, al doppio dell’assegno sociale per due o tre familiari, al triplo per quattro o piu’ familiari). Ai fini della determinazione del reddito concorrono i redditi da lavoro dei familiari conviventi. [62]

- E' consentito l'ingresso al seguito dei familiari, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento, anche in caso di titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio.[63]

- E' consentito anche l'ingresso del figlio minore di eta' inferiore a quattordici anni al seguito del genitore straniero, anche a prescindere dalla disponibilita' di alloggio, purche' il titolare dell'alloggio dove il minore dimorera' abbia dato il proprio consenso.[64]

- E’ consentito l’ingresso, per ricongiungimento con il figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita’ di alloggio e di reddito.[65]

- Il Questore ha novanta giorni di tempo per concedere o negare il nulla-osta al ricongiungimento, trascorsi i quali il nulla-osta si intende concesso.[66]

 

R. Art. 5 - Visti di ingresso.

- Alla domanda di visto di ingresso per familiari al seguito, devono essere allegati i seguenti documenti aggiuntivi:

a) la documentazione relativa a vincoli di parentela, condizioni di inabilita' al lavoro (se richiesta) e convivenza, con autenticazione dell'autorita' consolare italiana attestante la fedelta' della traduzione all'originale rilasciato dall'autorita' locale;

b) il nulla-osta della questura al ricongiungimento, utile anche per l'accertamento della disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL, e della disponibilita' dei mezzi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del Testo unico.[67]

 

R. Art. 6 - Visti per ricongiungimento familiare.

- Per gli ingressi per ricongiungimento familiare, il richiedente deve munirsi di nulla-osta della questura, indicando le generalita' delle persone per le quali e' richiesto il ricongiungimento e presentando

a) il titolo di soggiorno (carta o permesso) che consente di richiedere il ricongiungimento, o documentazione attestante la cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione europea;

b) la documentazione attestante la disponibilita' di reddito;

c) la documentazione attestante la disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL.

- La questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata con timbro datario.

- Il consolato, ricevuto il nulla-osta o trascorsi novanta giorni senza che sia stato comunicato il diniego del nulla-osta, rilascia il visto, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.

 

T.U. Art. 30

Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Il permesso per motivi familiari puo' essere rilasciato anche

a) agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano sposato in Italia cittadini italiani o comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti;

b) al familiare straniero regolarmente soggiornante per il quale possa essere richiesto il ricongiungimento da cittadino regolarmente presente in Italia; la conversione del permesso va chiesta entro un anno dalla scadenza.[68]

 

T.U. Art. 34

Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale

- Lo straniero titolare di permesso per studio deve stipulare assicurazione privata contro il rischio di malattie, infortunio e maternita'[69] o iscriversi al Servizio sanitario nazionale[70] con contribuzione forfetaria di importo determinato con decreto del Ministro della sanita'.[71] La contribuzione non e' valida per i familiari a carico.[72]

- Lo straniero assicurato presso il Servizio sanitario nazionale e' iscritto nella USL del Comune di dimora.

 

R. Art. 41 - Assistenza agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.[73]

- Lo straniero per il quale valga l'obbligo di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e' iscritto, con i familiari a carico, nella ASL del territorio in cui dimora abitualmente. Per dimora abituale si intende la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, il domicilio che figura sul permesso di soggiorno. La dimora da oltre tre mesi in un centro di accoglienza e' considerata abituale.

- L'iscrizione vale per la durata del permesso di soggiorno e per i successivi rinnovi.

- Nell'iscrizione e' indicata la data di scadenza del permesso di soggiorno. L'iscrizione non richiede rinnovo.

- L'iscrizione e' revocata in caso di scadenza, revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, comunicati alla ASL dalla questura, salvo il caso di esibizione, entro trenta giorni, della documentazione comprovante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso, il rilascio del permesso rinnovato o la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti pregiudizievoli adottati.

- L'iscrizione e' revocata anche nei casi in cui vengano meno le condizioni di appartenenza alle categorie obbligatoriamente iscritte.

- La parita' con i cittadini italiani e' estesa all'assistenza riabilitativa e protesica.

 

T.U. Art. 40

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.

- Le regioni concedono contributi per il risanamento di alloggi da destinare ad abitazione, per un numero di anni non inferiore a un minimo predeterminato, di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di lunga durata (incluso quello per motivi di studio).[74]

- I titolari di carta di soggiorno e gli stranieri che esercitino regolarmente attivita' di lavoro subordinato o autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento hanno accesso, in condizioni di parita' con il cittadino italiano, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle altre facilitazioni per l'acquisto o la locazione della prima casa.[75]

 

T.U. Art. 41

Assistenza sociale.

- Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione di tutte le provvidenze e le prestazioni di assistenza sociale.[76]

 

 

 

I PRINCIPALI ELEMENTI CONTENUTI NELLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE

 

 

Discussion paper su ingresso e soggiorno per studio, formazione e altri motivi

- Visto “nazionale” anziche’ valido in tutta l’Unione europea (per il momento).

- Requisiti per l’ingresso:

a) Possesso di un passaporto valido.

b) Preiscrizione (anche con riserva) in un corso inserito di provata serieta’.

c) Mezzi sufficienti dimostrabili in vari modi (incluse borse, prestiti d’onore, garanzie, ospitalita’); dal secondo anno, concorrono anche i redditi da lavoro.

d) Eventuale copertura assicurativa per cure e ricoveri.

e) Non essere un pericolo per la sicurezza, l’ordine o la salute pubblica.

f) Prova del pagamento delle tasse di iscrizione.

- Possibile chiedere il permesso sul posto (senza che questo dia un diritto automatico al prolungamento del soggiorno).

- La richiesta potrebbe essere avanzata e garantita (ordine, sicurezza e salute pubblica a parte) dalle universita’ per conto di studenti meritevoli di sostegno.

- 90 gg. di tempo per gli Stati per rispondere alle richieste di rilascio o di rinnovo.

- Durata del permesso: tipicamente un anno.

- Rinnovo condizionato al mantenimento dei requisiti per il rilascio, al progresso negli studi (sentite le autorita’ accademiche) e all’assenza di rapporti di lavoro incompatibili con lo studio.

- Accesso al lavoro part-time (max: 18 ore settimanali), purche’ compatibile e dichiarato preventivamente; redditi da lavoro non dichiarato preventivamente non accettati per la dimostrazione di disponibilita’ di mezzi; possibilita’ di condizionare l’accesso al lavoro ad adeguati progressi nello studio.

- Studenti stranieri non equiparati ai cittadini ai fini del godimento di borse o sussidi.

- Possibilita’ di chiedere di proseguire lo studio in altro Stato membro: domanda presentata entro 7 gg. dall’ingresso, nell’ambito della libera circolazione di breve periodo, con obbligo di risposta da parte dello Stato membro entro due mesi.

- Per studenti che beneficino di programmi comunitari, richiesta la dichiarazione (anziche’ la prova) relativa alla disponibilita’ di mezzi.

 

Proposta di direttiva su ingresso e soggiorno per lavoro

- Possibilita’ di accesso sul posto a un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, in presenza dei presupposti.



[1]Circolare MAE 19/3/1996; Circolari MURST 1/7/1996 e 15/7/1996; DPR 382/80.

[2]Nella misura di £. 1000000 al mese fino alla fine dell'anno.

[3]In contrasto con l'articolo 3, comma 6, della legge 39/1990.

[4]Purche' iscritti al SSN e in possesso di titolo di scuola superiore conseguito dopo almeno 12 anni di studio.

[5]Purche' utilizzabile per studio o lavoro.

[6]Nonche' mediche a tempo parziale, non soppresse.

[7]Si applicano, per il resto le disposizioni valide per l'ammissione ai corsi di laurea.

[8]Eventualmente subordinata all'ammissione.

[9]Tali soggetti sono ammessi in soprannumero nei limiti della ricettivita' dell'ateneo.

[10]Disposizioni incomprensibilmente in contrasto con la classificazione precedente. Probabilmente va interpretata come applicabile a quanti non rientrino nelle categorie sopra definite.

[11]Entro il limite di meta' dei posti istituiti.

[12]L'equipollenza del titolo e' dichiarata dal collegio dei docenti.

[13]Circolare MAE 19/3/1996.

[14]Disposizione in contrasto con le norme dell'articolo 4 della Legge  39/1990: l'obbligo non sussiste per chi sia iscritto all'anagrafe, ne' e' previsto che la Questura rilasci altro permesso.

[15]L'art. 20, comma 5, della legge 390/1991 fa riferimento a requisiti di merito definiti ogni tre anni con un D.P.C.M.. L'art. 3, comma 6 del D.P.C.M. 13/4/1994 stabilisce come criterio il superamento di almeno due esami per anno accademico.

[16]Legge 390/1991, art. 20; Legge 87/1977; Legge 49/1987; DPR 382/80.

[17]Con rischio di influenza negativa dei governi dei paesi di provenienza, in caso di studenti invisi a tali governi.

[18]Circolari Min. Interno 443/201 del 25/7/1983 e 745/5/15 del 27/7/1983; Legge 833/1978, art. 6, comma 1, lettera a), e art. 63; Legge 33/1980, art. 5; D.M. 8/10/1986.

[19]Tramite stipula di polizza assicurativa in Italia o all'estero.

[20]Circolare MAE 19/3/1996; Legge 39/1990; Legge 943/1986; Art. 16 Preleggi.

[21]In contrasto con l'articolo 6, comma 3, della legge 943/1986 e con l'articolo, l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 9, comma 3, della legge 39/1990.

[22]Disposizione, contenuta nella Circolare MAE 19/3/1996, in contrasto con l'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 39/1990.

[23]Art. 9, comma 2, D. Lgs CPS 233/1946.

[24]Art. 10, comma 7, della legge 39/1990. Sebbene la formulazione sembri riferirsi allo straniero in generale, il Consiglio di Stato ha chiarito (parere del 5/5/1995) che la disposizione ha solo carattere transitorio: si applica cioe' solo agli stranieri presenti al 31/12/1989. Una successiva sentenza della Corte di Cassazione (3 luglio - 3 ottobre 1997, n. 9655) ha stabilito pero' (con lettura della norma piu' ampia di quella prospettata dal Consiglio di Stato) che l'iscrizione e' consentita anche a coloro che, presenti alla data del 31/12/1989, abbiano conseguito successivamente i titoli richiesti.

[25]Legge 943/1986, art. 4.

[26]D.P.R. 382/1980, art. 74. Il D.P.R. previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 39/1990 non e' mai stato emanato.

[27]Art. 39, comma 4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’interno, il numero massimo  dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

[28]Decreto del Ministro degli affari esteri 12/7/2000. La parte relativa all’ingresso per studio e’ la seguente:

“16. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.). Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari ai sensi dell'art. 39 del testo unico n. 286/1998 e dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attivita' culturali e di ricerca. Il visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono: a) documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attivita' culturale da svolgere; b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998; c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese; d) eta' maggiore di anni 14. Per quanto concerne le attivita' di studio che comportano l'esercizio di attivita' sanitarie e' richiesto il preventivo riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio professionale da parte del Ministero della sanita'.”

[29] Direttiva del Ministro dell’interno. La parte d’interesse per lo studente e’ la seguente:

Art.1.

...

3. La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale.

4. Gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall’ISTAT e calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.

Art.2

1. Salvo che le norme del Testo Unico o del Regolamento dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l’esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

...

Art.5

1. Oltre la disponibilità della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o l’esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall’art.39, comma 3 del Testo Unico, necessari per il rilascio del visto e dell’ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall’art.34 del Regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.

2. La documentazione attestante l’ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall’art. 46 del Regolamento è sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.”

[30] In base alla Direttiva del Ministro dell’interno citata nella nota precedente, e’ sufficiente l’indicazione “dell’esistenza di idoneo alloggio”.

[31]Art. 5, comma 3: “La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

 (...) c)  superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;  il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali; (...)”.La Nota MIUR 7/5/2002 relativa alle immatricolazioni per l’anno accademico 2002/2003 chiarisce che inizialmente il permesso per studio viene rilasciato per consentire l’accesso alle prove di ammissione, con scadenza fissata, tipicamente al 31 dicembre dell’anno in corso. Il rinnovo di tale permesso temporaneo e’ concesso, con durata pari a un anno, a condizione che lo studente sia stato effettivamente immatricolato e che siano soddisfatti gli usuali requisiti (disponibilita’ di mezzi di sostentamento e alloggio e copertura assicurativa).

[32] Entro 20 gg., ai sensi dell’art. 5, co. 9 del Testo Unico – norma che, pero’, non prevede sanzioni a carico dell’Amministrazione in caso di violazione.

[33]Art. 6, comma 1: Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalità previste dal regolamento di attuazione.

[34] Il disegno di legge “Bossi-Fini” modifica questa previsione ponendo come requisiti, rispettivamente, la stipula del contratto di soggiorno (che addossa al datore di lavoro anche l’onere delle spese di rimpatrio) e la certificazione da parte della Rappresentanza italiana dei requisiti per il soggiorno per lavoro autonomo (cosa che rende piu’ ardua la conversione sul posto).

[35] Il disegno di legge “Bossi-Fini” modifica questa previsione fissando un limite di sei anni di soggiorno pregresso.

[36]La circolare del Ministero dell’interno 23/10/2000 esclude dal novero dei permessi la cui titolarita' consente di accedere alla carta di soggiorno quello per studio: “Analoghe considerazioni (in merito all’esclusione, ndr) devono essere svolte per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, ivi compreso quello rilasciato per studi religiosi. Tale titolo, infatti, consente il soggiorno in Italia per il periodo corrispondente alla durata del corso di studi intrapreso dall'interessato, fatta salva, per gli studenti universitari, la possibilità. che non invalida le citate considerazioni di ottenerne una limitata proroga per non più di tre anni oltre detta durata, ovvero il rinnovo finalizzato al conseguimento dell'eventuale titolo di specializzazione. come previsto dall'ar146. comma 4, del D.P.R.394/99.”. La stessa circolare chiarisce, in probabile contrasto con lo spirito della disposizione di legge, come sia richiesto il possesso continuativo di un permesso illimitatamente rinnovabile.

[37]Art. 9, comma 1: “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.”. Il disegno di legge “Bossi-Fini” eleva a sei anni la soglia per l’accesso alla carta di soggiorno.

[38] La circolare del Ministero dell’interno 23/10/2000 chiarisce che ove non sia obbligatoria la dichiarazione dei redditi (es.: lavoro domestico) il reddito possa essere dimostrato con altri mezzi idonei (buste paga, ricevute versamenti INPS, etc.)

[39]Art. 39, comma 1: In materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.

[40]Art. 39, comma 3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

c) l’erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento  con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario  e senza obbligo di reciprocità;

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell’uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all’istruzione universitaria in Italia;

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero.

[41]Art. 39, comma 4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’interno, il numero massimo  dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

[42]Art. 39, comma 5: “E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo,  per motivi familiari,  per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all’estero,  equipollente.”. Il disegno di legge “Bossi-Fini” modifica l’ultima parte di questa norma nel modo seguente: “ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.”.

[43] La Nota MIUR 7/5/2002 relativa alle immatricolazioni per l’anno accademico 2002/2003 chiarisce che, ai fini dell’immatricolazione, e’ necessario che la richiesta di visto di ingresso sia corredata da: a) domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita’ di posti; b) titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolarita’) ed eventuale idoneita’ per l’accesso all’universita’ nel paese di provenienza; c) documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco. Prevede inoltre l’accettazione con riserva delle domande di coloro che non abbiano ancora conseguito i titoli o l’idoneita’. Le prove di ammissione consistono in una prova diconoscenza della lingua italiana e in eventuali prove per corsi a numero programmato; prove di accertamento supplementari sono previste per studenti provenienti da paesi in cui l’ammissione sia a numero chiuso. In caso di mancata selezione, e’ possibile l’immatricolazione dello studente idoneo allo stesso corso in altro ateneo o a corso affine nello stesso o in altro ateneo, purche’ vi siano posti residui. E’ previsto l’esonero dalla prova di italiano e l’ammissione fuori quota per studenti in possesso di diploma di lingua e cultura italiana (Perugia, Siena), certificati di competenza al massimo livello in lingua italiana (Roma III, Perugia, Siena o Istituti italiani di cultura), titolo conseguito in Argentina con 5 anni di corso di italiano; nonche’ l’esonero dalla prova di italiano in caso di certificato di competenza in lingua italiana agli altri livelli ed eventualmente in caso di attestato di frequenza a corsi di lingua di altre universita’.

[44] La circolare del Ministero dell’interno n.300/C./2001/1951/P/12.214.39/1^Div. del 31 Gennaio 2001 chiarisce come il cambiamento di facolta’, corso o Istituto universitario autorizzato dalle autorita’ accademiche non debba essere considerato motivo ostativo al rinnovo. La cicolare n.300/C./2001/1951/P/12.214.39/1^Div. del 16 Gennaio 2002 dello stesso Ministero chiarisce come sia altresi’ consentito il rinnovo in caso di iscrizione a corso universitario al termine del corso di studi medio-superiore. Al di fuori di queste ipotesi, non e’ invece consentito il rinnovo previa iscrizione a corso diverso da quello per il quale si e’ ottenuto il rilascio del permesso.

[45]Non e’ chiaro quali siano tali finalita’.

[46]L'articolo in questione si limita a stabilire che il riconocimento e' disciplinato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformita' con la normativa comunitaria.

[47] Le disposizioni contenute nella Nota MIUR 7/5/2002 relativa alle immatricolazioni per l’anno accademico 2002/2003 estendono la possibilita’ di prestazione di garanzia a istituzioni operanti nel settore culturale di accertato credito. Nella determinazione degli impegni a carico del garante, poi, si limitano a far riferimento ai mezzi di sostentamento, restando l’onere del rimpatrio e della copertura assicurativa in materia sanitaria possibilmente a carico dello studente, ed essendo limitata la questione “alloggio” alla semplice indicazione di esistenza (come da Direttiva del Ministro dell’interno). Nella stessa Nota, infine, si chiarisce come, anche in assenza di prestazione di garanzia in base all’art. 34 del Regolamento, altre garanzie economiche fornite da istituzioni o enti italiani (di accertato credito) o stranieri (considerati affidabili dalla Rappresentanza italiana), ovvero da Governi stranieri possano concorrere alla dimostrazione della disponibilita’ di mezzi di sostentamento.

[48]Art. 37, comma 1: “Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,  è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.”. La circolare del Ministero della Sanita’ 4/4/2000 ha stabilito che l’iscrizione extra quota agli albi per professioni sanitarie valesse comunque per gli stranieri gia’ in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998.

[49]Art. 37, comma 2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni  e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

[50]Art. 37, comma 3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

[51] Resta cioe’ precluso lo svolgimento di funzioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale.

[52] La formulazione e’ ambigua: sembra stabilire (recependo cosi’ una raccomandazione data dalla Commisisone affari costituzionali della Camera in sede di esame dello schema di regolamento) che i laureati in Italia, dopo aver superato l’esame di abilitazione, possano iscriversi negli albi professionali ed esercitare la professione prescindendo dal rispetto delle quote annuali; tuttavia definisce un criterio di precedenza che risulterebbe inutile se l’interpretazione corretta fosse quella appena data. Qualora lo fosse, risulterebbe senz’altro conveniente, per il laureato all’estero, la richiesta di riconoscimento dello studio effettuato all’estero ai fini della prosecuzione: consentirebbe infatti di conseguire, a valle del superamento di esami integrativi e dell’esame di laurea, la laurea in Italia, con conseguente accesso all’esame di abilitazione e all’iscrizione all’albo.

[53]E' da notare che i decreti legislativi di riferimento si riferiscono a titoli conseguiti in Stati membri dell'Unione europea, e mal si adattano a disciplinare il riconoscimento di titoli conseguiti in Stati non appartenenti allUnione europea.

[54]Sembra esclusa la possibilita' di scelta, ad opera del richiedente, tra prova attitudinale e tirocinio.

[55]Nei decreti legislativi di riferimento la formazione aggiuntiva e' prevista solo in collegamento con il tirocinio.

[56]I decreti legislativi di riferimento non si applicano ai fini del riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Comunita' europea.

[57] Es.: le specializzazioni mediche.

[58]Art. 28, comma 1: Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

[59] Art. 29, comma 1.

[60] Il disegno di legge “Bossi-Fini” limita questa possibilita’ al caso in cui i genitori non abbiano altri figli nel paese di provenienza.

[61] Il disegno di legge “Bossi-Fini” limita questa possibilita’ al caso di figli maggiorenni totalmente invalidi.

[62]Testo unico, Art. 29, comma 3: Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:   

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

[63]Art. 29, comma 4: E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

[64] Testo unico, Art. 29, comma 3, lettera a).

[65] Testo unico, Art. 29, comma 6.

[66] Testo unico, Art. 29, commi 7 e 8.

[67] Vedi nota piu’ sopra.

[68]Art. 30, comma 1. “Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

(...)                                    

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;       

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare; (...).” Nota: l’espressione “entro un anno dalla scadenza” si deve intendere: “prima di entrare nell'ultimo anno di validita' del permesso”?

[69]Art. 34, comma 3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale (...).

[70]Art. 34, comma 4: L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;

(...)

[71]Art. 34, comma 5: I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario  negli importi e secondo  le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.

[72]Art. 34, comma 6: Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.

[73]Attenzione: le disposizioni riportate si riferiscono agli stranieri obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario nazionale. Non e' ovvio che si estendano al caso degli studenti (iscritti facoltativamente).

[74]Art. 40, comma 5: “Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l’imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull’alloggio all’ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L’assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.”. Il disegno di legge “Bossi-Fini” sopprime questa disposizione.

[75] Il disegno di legge “Bossi-Fini” limita questa previsione ai titolari di carta di soggiorno e ai titolari di permesso di durata almeno biennale che esercitino regolare attivita’ lavorativa (il titolare di permesso per studio e’ quindi escluso). Inoltre restringe l’accesso in condizioni di parita’ ad un massimo del cinque per cento degli alloggi e delle facilitazioni previste.

[76]Art. 41, comma 1: Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.