(Sergio Briguglio 22/5/2002)
STUDENTI UNIVERSITARI STRANIERI
IL QUADRO NORMATIVO
VIGENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE
DEL TESTO UNICO
Ingresso per studio e accesso ai corsi.[1]
- Ammissione ai corsi di laurea nell'ambito delle
quote fissate dagli atenei, previo superamento di una prova di ammissione di
lingua italiana.
- Richiesta avanzata comunque presso la
Rappresentanza diplomatica italiana, salvo il caso di rifugiati, apolidi o
titolari di maturita' conseguita in Italia.
- Rilascio del visto condizionato alla dimostrazione
di sufficiente conoscenza dell'italiano e di disponibilita' di copertura
economica[2]
o, in casi eccezionali, di adeguata posizione economica della famiglia o di
garanzia da parte del governo del paese di appartenenza o di istituzioni
riconosciute.
- Esclusa la possibilita' di garanzia da parte di
privati[3].
- La candidatura ad una borsa di studio del Governo
italiano non costituisce copertura.
- Consentito l'accesso ai corsi di laurea anche ai
titolari[4]
di permesso per lavoro, studio, famiglia o motivi umanitari[5].
- Consentito l'accesso alle Scuole di
specializzazione non mediche[6]
ai titolari di laurea conseguita o riconosciuta (anche ai soli fini
dell'iscrizione) in Italia, nonche' di abilitazione, se richiesta.[7]
- Consentito l'accesso alle Scuole di
specializzazione mediche a tempo pieno
a) agli stranieri provenienti da PVS, titolari di
borsa del MAE;
b) ai titolari di laurea ed abilitazione conseguite
in Italia e di borsa[8]
del proprio governo o di istituzione riconosciuta;[9]
c) ai titolari di laurea conseguita o riconosciuta in
Italia e di abilitazione conseguita in Italia e iscritti all'ordine ai sensi
dell'articolo 10, comma 7, della legge 39/1990.
- In caso di appartenenza a piu' categorie,
necessaria la specificazione dela categoria prescelta. Tuttavia lo studente
proveniente da PVS e' ammesso solo se titolare di borsa del MAE; lo studente
non proveniente da PVS e' ammesso solo in presenza di accordo di reciprocita'
tra l'Italia e il paese di appartenenza.[10]
- Consentita l'ammissione in soprannumero[11]
ai corsi di dottorato agli stranieri in possesso di laurea o di titolo
equipollente conseguito all'estero.[12]
Permesso di soggiorno[13]
- Rilascio condizionato alla ulteriore dimostrazione
di copertura economica.
- In caso di trasferimento in altra citta', obbligo
di dichiarazione alla Questura, che rilascia altro permesso.[14]
- Rinnovo per l'anno successivo per gli studenti
effettivamente iscritti, condizionato a dimostrazione di ulteriore copertura
economica per sei mesi.
- Rinnovo dopo il primo biennio condizionato al
superamento di almeno tre esami. Rinnovi successivi condizionati al superamento
di almeno tre esami per anno.[15]
- Rinnovo consentito fino al secondo anno
fuori-corso.
Diritto allo studio, borse[16]
- Accesso ai servizi e alle provvidenze previsti per
il diritto allo studio subordinato all'esistenza di accordi di reciprocita',
salve eventuali norme in favore dei PVS.
- Apolidi e rifugiati equiparati agli italiani.
- Criteri economici (validi in caso di parita'
rispetto ai criteri di merito) definiti dalle Regioni e dalle Universita' in
modo da garantire l'uniformita' di trattamento con gli italiani, tenendo conto
delle condizioni economiche dei paesi di provenienza.
- Borse del MAE per studenti, specializzandi e
ricercatori stranieri assegnate a partire dal primo anno di corso su
indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane[17].
- Accesso alle borse per specializzandi previste per
gli italiani consentito solo agli iscritti all'ordine.
- Escluso l'accesso alle borse per dottorandi.
Sanita'[18]
- Assicurazione obbligatoria per la copertura delle
spese per cure urgenti.[19]
- Iscrizione volontaria al SSN per i residenti, con
contribuzione forfetaria.
Lavoro[20]
- Impedito di fatto l'accesso ad attivita'
lavorativa.[21]
- Impedita la conversione del permesso in permesso
per lavoro.[22]
- Richiesta la condizione di reciprocita' in modo
generico per l'iscrizione ad alcuni albi (giornalisti, ingegneri e
commercialisti), l'esistenza di precisi accordi di reciprocita' per le
professioni sanitarie (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, farmacisti,
ostetriche)[23],
la cittadinanza per altre professioni (notai, avvocati, procuratori, ...).
- Deroga ai requisiti relativi a cittadinanza e
reciprocita' per l'iscrizione agli albi degli stranieri titolari di laurea
conseguita o riconosciuta in Italia e di abilitazione conseguita in Italia.[24]
Famiglia[25]
- Esclusa, per lo studente, la possibilita' di
chiedere il ricongiungimento o la coesione familiare sul posto con familiari.
Riconoscimento dei titoli di studio[26]
- Il riconoscimento dei titoli universitari e'
effettuato dal Consiglio di Facolta', che indica gli eventuali esami da
sostenere. Necessaria la discussione della tesi.
- Ai soli fini dell'iscrizione al corso di laurea, la
corrispondenza del titolo di scuola secondaria conseguito all'estero e'
valutata dall'Universita'.
- Dichiarazione di corrispondenza dei titoli (ai soli
fini della dimostrazione di possesso di qualifiche professionali presso uffici
di collocamento o camere di commercio) effettuata dalla Direzione generale per
gli scambi culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.
- Riconoscimento dei dottorati conseguiti all'estero
effettuato dal Ministero della Pubblica istruzione, previo parere del Consiglio
Universitario Nazionale.
I PRINCIPALI CONTENUTI DEL TESTO UNICO E DEL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Nota: le disposizioni del Testo Unico sono marcate con T.U.; quelle del Regolamento
sono riportate con
indentazione e marcate con R.
Ingresso e soggiorno
T.U. Art. 39
Accesso ai corsi dell'universita'.
- Il rilascio di visti di ingresso per studenti
residenti all'estero e' disciplinato con decreto del Ministro degli affari
esteri sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.[27]
R. Art. 5 - Visti di ingresso.
- Il rilascio di visti di ingresso o transito e' di
competenza delle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane abilitate e,
salvo casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza
dello straniero.
- I requisiti per i vari tipi di visto sono disciplinati da istruzioni del MAE, emanate con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno, del lavoro, di grazia e giustizia e della solidarieta' sociale,
periodicamente aggiornate.[28]
- Le Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
assicurano la pubblicita' in relazione ai requisiti per l'ottenimento dei
visti.
- Alla domanda di visto deve essere allegata documentazione relativa a
a) la finalita' del viaggio;
b) l'indicazione dei mezzi di trasporto
utilizzati;
c) la disponibilita' di mezzi di
sostentamento sufficienti per durata
del viaggio e del soggiorno, secondo le direttive emanate, in base al Testo
unico, dal Ministro dell'interno, o la prestazione di garanzia in caso di
ingresso per inserimento nel mercato del lavoro[29];
d) la condizione di alloggio[30];
- Il visto e' rilasciato, di norma, entro novanta
giorni dalla richiesta.
R. Art. 6 - Visti per ricongiungimento familiare.
- Per gli ingressi per ricongiungimento familiare, il richiedente deve munirsi di nulla-osta della
questura, indicando le generalita' delle persone per le quali e' richiesto il
ricongiungimento e presentando
a) il titolo di soggiorno (carta o permesso) che consente di richiedere il
ricongiungimento, o documentazione attestante la cittadinanza italiana o di un
Paese dell'Unione europea;
b) la documentazione attestante la disponibilita'
di reddito;
c) la documentazione attestante la disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo
unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato
dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL.
- La questura rilascia ricevuta della domanda e della
documentazione presentata con timbro datario.
- Il consolato, ricevuto il nulla-osta o trascorsi novanta
giorni senza che sia stato
comunicato il diniego del nulla-osta, rilascia il visto, previa esibizione del
passaporto e della documentazione di viaggio.
R. Art. 7 - Ingresso nel territorio dello Stato.
- L'ingresso e' comunque subordinato ai controlli previsti dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, a quelli doganali e
valutari, a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di
profilassi internazionale.
- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il
timbro di ingresso con l'indicazione della data.
Art. 8 - Uscita dal territorio dello Stato e
reingresso.
- Sul passaporto e' apposto obbligatoriamente il timbro
di uscita con data.
- Il reingresso dello straniero regolarmente soggiornante e' consentito previa esibizione
del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validita'.
- In mancanza (per scadenza da non piu' di sessanta
giorni) del permesso di soggiorno, lo straniero deve munirsi di visto di
reingresso, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana,
previa esibizione del permesso scaduto.
- In mancanza (per smarrimento o sottrazione) del
permesso o della carta di soggiorno, lo straniero deve chiedere visto di
reingresso, accludendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, alla
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, che rilascia il visto dopo
aver accertato l'effettiva titolarita' di un documento di soggiorno da parte
dello straniero.
T.U.
Art. 5
Permesso
di soggiorno
-
La durata del permesso per studio non puo' comunque essere superiore a un anno.[31]
R. Art. 9 - Richiesta del permesso di soggiorno.
- La richiesta di permesso di soggiorno, da presentare al questore entro otto giorni lavorativi dall'ingresso, deve essere corredata da
quattro copie di foto in formato tessera. Deve riportare l'indicazione
a) delle generalita' del richiedente e dei figli di
eta' inferiore a quattordici anni conviventi da iscrivere nel permesso di
soggiorno;
b) del luogo dove l'interessato intende soggiornare;
c) del motivo del soggiorno.
- All'atto della richiesta deve essere esibito
a) il passaporto con il visto di ingresso (se
richiesto);
b) per soggiorni per motivi diversi dal lavoro,
documentazione attestante la disponibilita' di mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.
Puo' essere richiesta inoltre, quando occorre
verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Testo unico, la
dimostrazione
a) dell'esigenza di un soggiorno della durata richiesta;
b) della disponibilita' di mezzi di sostentamento per la durata del soggiorno rapportata al numero di
persone a carico, secondo le direttive di cui al comma 3 dell'articolo 4 del
Testo unico;
c) della disponibilita' dell'alloggio o delle altre risorse prescritte dal Testo unico o
dal presente regolamento.
- Allo straniero e' rilasciata scheda della domanda
di permesso corredata di foto, con l'indicazione della data utile per il ritiro
del permesso[32]
e con l'avvertenza che all'atto del ritiro dovra' essere prodotta la
documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi relativi
all'assicurazione in materia sanitaria.
R. Art. 10 - Richiesta del permesso di soggiorno
in casi particolari.
- Per soggiorni in convivenze religiose, in ospedali
o in altri luoghi di cura, la richiesta e il ritiro del permesso puo' essere
effettuata da chi presiede le case, gli ospedali o le altre comunita' in cui lo
straniero e' ospitato.
R. Art. 11 - Rilascio del permesso di soggiorno.
- Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando
ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto di
ingresso o dal Testo unico.
- Il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del
codice fiscale dello straniero, anche ai fini dell'Archivio anagrafico dei
lavoratori stranieri.
- La documentazione attestante l'assolvimento
degli obblighi relativi all'assistenza sanitaria deve essere esibita al momento del ritiro del
permesso di soggiorno.
R. Art. 12 - Rifiuto o revoca del permesso di
soggiorno.
- In caso di rifiuto, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno, salvi i casi in cui debbano o possano essere disposti il
respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera
ovvero possa si possa applicare la misura di trattenimento di cui al comma 1
dell'articolo 14 del Testo unico,
lo straniero e' avvisato che, sussistendone i presupposti, si procedera'
a espulsione nei suoi confronti. Allo straniero e' concesso un termine non
superiore a otto giorni lavorativi
per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare
volontariamente il territorio dello Stato.
- Nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero,
anche fuori dai casi di espulsione, allo straniero puo' essere consegnato il
foglio di via obbligatorio, o concesso un termine non superiore a dieci giorni
per lasciare il territorio dello Stato dal valico indicato.
R. Art. 13 - Rinnovo del permesso di soggiorno.
- Ai fini del rinnovo, la disponibilita' di un
reddito da fonte lecita, sufficiente
al sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi a carico, puo'
essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato.
- La richiesta di rinnovo e' presentata in duplice
copia. Una delle due copie e' rilasciata al richiedente, con l'avvertenza che
l'esibizione di tale copia alla ASL e' condizione necessaria per la continuita'
dei servizi sanitari.
- Il permesso di soggiorno non puo' essere rinnovato
o prorogato in caso di interruzione del soggiorno per un periodo superiore a
sei mesi o, per permessi di durata almeno biennale, per un periodo continuativo
di durata superiore alla meta' di quella del permesso, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla
necessita' di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati
motivi.
T.U.
Art. 6
Facolta'
e obblighi inerenti al soggiorno
-
Il permesso rilasciato per motivi di studio o formazione puo' essere convertito
in permesso per lavoro entro le quote definite dalla programmazione annuale.[33]
R. Art. 13 - Conversione del permesso di
soggiorno.
- Il permesso per studio consente l'instaurazione di rapporti di lavoro
subordinato per un ammontare massimo di venti ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane (per un
totale annuo di 1040 ore).
- Salvo che sia diversamente stabilito da eventuali
accordi in base ai quali lo straniero e' stato ammesso agli studi in Italia, il
permesso per studio o formazione
puo' essere convertito, prima
della scadenza, in permesso per lavoro nei limiti delle quote fissate dai decreti di programmazione dei flussi,
previa documentazione del rapporto di lavoro subordinato o, in caso di lavoro autonomo, previa dimostrazione dei requisiti previsti dal
Testo unico (autorizzazioni, adempimenti, disponibilita' finanziarie).[34]
T.U.
Art. 7
Carta
di soggiorno
-
Lo straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni[35],
titolare di un permesso di soggiorno per il quale e' previsto un numero
indeterminato di rinnovi[36]
e di un reddito sufficiente al sostentamento proprio e della propria famiglia
puo' ottenere una carta di soggiorno di durata illimitata, per se', per il coniuge
e per i figli conviventi.[37]
R. Art. 16 - Richiesta della carta di soggiorno.
- All'atto della richiesta di rilascio della carta di
soggiorno lo straniero deve indicare:
a) le generalita';
b) il luogo o i luoghi dove l'interessato ha dimorato
nei cinque anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito e il rispettivo ammontare.
- La domanda deve essere corredata da
a) copia del passaporto o del documento di identificazione rilasciato dall'autorita' italiana da cui risultino nazionalita', anno e luogo di nascita del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi (o del
modulo 101)[38]
per l'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo
dell'assegno sociale;
c) certificato del casellario giudiziale e
certificato delle iscrizioni in procedimenti penali in corso;
d) foto-tessera in quattro esemplari;
e) marca da bollo, se prescritta.
- Quando la richiesta riguardi anche i familiari
dello straniero richiedente, deve essere prodotta anche la documentazione
comprovante
a) lo stato di coniuge o di figlio minore (rilasciata
dall'autorita' dello Stato estero e autenticata dall'autorita' consolare
italiana);
b) la disponibilita' di alloggio che soddisfi i requisiti previsti in relazione al
ricongiungimento familiare (la prova essendo rappresentata dalla certificazione
prescritta dal presente regolamento per il rilascio del visto di ingresso);
c) il reddito, nella misura stabilita per il
ricongiungimento familiare, tenuto
anche conto dei redditi dei familiari conviventi non a carico.
- Se la carta e' richiesta in relazione a coniuge,
genitore convivente o figlio minore di cittadino italiano o comunitario, nella
richiesta devono essere indicate le generalita' di entrambi i congiunti
interessati. In caso di richiesta per il figlio minore, la richiesta stessa
deve essere effettuata da chi esercita la potesta' sul minore. I vincoli di
parentela devono essere provati con opportuna certificazione.
- All'atto della richiesta viene rilasciata ricevuta
con l'indicazione della data utile per il ritiro della carta. La ricevuta non
sostituisce la carta.
R. Art. 17 - Rilascio e rinnovo della carta di
soggiorno.
- La carta di soggiorno e' rilasciata entro novanta
giorni dalla richiesta a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti.
- La carta di soggiorno e' soggetta a vidimazione, su
richiesta dell'interessato, entro dieci anni dal rilascio. La carta di
soggiorno costituisce documento di identita' personale per cinque anni dal rilascio o dal rinnovo. Il rinnovo del documento e' effettuato su
richiesta dell'interessato, corredata da nuove fotografie.
Studio
T.U. Art. 39
Accesso ai corsi dell'universita'.
- E' assicurata la parita' in materia di accesso allo
studio e di interventi per il diritto allo studio tra studenti stranieri e
studenti italiani.[39]
- Il regolamento definisce
a) i requisiti per il rilascio del visto di ingresso
e del permesso di soggiorno per studio, anche in relazione alle modalita' di
prestazione di garanzia in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi;
b) i requisiti per il rinnovo del permesso e le
condizioni per l'accesso degli studenti ad attivita' lavorativa subordinata o
autonoma;
c) l'erogazione di borse di studio e sussidi, anche a
partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con le
disposizioni vigenti sulle provvidenze a sostegno del diritto allo studio e
senza obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione delle condizioni
economiche ai fini della assegnazione delle provvidenze;
e) l'istituzione di corsi di lingua italiana per gli
studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all'estero.[40]
- Il rilascio di visti di ingresso per studenti
residenti all'estero e' disciplinato con decreto del Ministro degli affari
esteri sulla base delle disponibilita' comunicate dalle Universita'.[41]
- L'accesso ai corsi universitari e' comunque
consentito agli stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso per lavoro,
motivi familiari, asilo politico o umanitario, motivi religiosi, o agli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.[42]
R. Art. 1 - Reciprocita'.
- L'accertamento della condizione di reciprocita' e' richiesto, dai responsabili del procedimento
amministrativo che ammette lo straniero al godimento di diritti in materia
civile attribuiti al cittadino, al MAE, nei soli casi previsti dal Testo unico
o da Convenzioni internazionali.
- L'accertamento non e' richiesto per i titolari di
carta di soggiorno o di permesso per lavoro subordinato o autonomo, e per i
relativi familiari, per l'esercizio di una impresa individuale.
R. Art. 46 - Accesso degli stranieri alle
universita'.
- Il numero di studenti stranieri ammessi all'immatricolazione
e' definito da ciascun ateneo entro il 31 dicembre di ogni anno in armonia con
gli orientamenti comunitari in materia e in coerenza con le esigenze della
politica estera di cooperazione allo sviluppo. Sono ammessi in soprannumero gli studenti stranieri beneficiari di borse di
studio assegnate, per tutta la
durata del corso, dal MAE o dai governi
dei paesi di provenienza. In caso di
corsi a numero chiuso, l'ammissione e' comunque subordinata alla verifica delle
capacita' ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove
di ammissione.[43]
- Ai fini del rilascio del visto di ingresso la sufficienza dei mezzi di sostentamento e' valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita' di cui all'articolo 34 del presente regolamento, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri
soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le Amministrazioni stesse o
gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a
norma del comma 5 del presente articolo (accesso agli interventi per il diritto
allo studio).
- Sono istituiti corsi di lingua italiana ai quali
sono ammessi gli studenti entrati con visto di ingresso per studio, nell'ambito
delle quote programmate, o che rientrino nelle categorie che possono accedere
all'iscrizione universitaria (articolo 39, comma 5, del Testo unico) e che non
siano in possesso di certificazione attestante una adeguata conoscenza della
lingua. Al termine dei corsi e' rilasciato un attestato di frequenza.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno per studio e' condizionato al superamento di un
esame per il primo anno, di due
per i successivi. Il permesso non
puo' essere rinnovato oltre il terzo anno fuori corso. Per gravi e documentati motivi di salute o di
forza maggiore, il permesso puo'
essere rinnovato anche allo studente che abbia superato un solo esame in anni successivi al primo, fermo restando il
limite del terso anno fuori corso. Il permesso puo' essere ulteriormente
rinnovato per il conseguimento del titolo di specializzazione o di dottorato, fino a un anno oltre la durata dei corrispondenti corsi.[44]
- Gli studenti stranieri accedono ai servizi e agli
interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 390/91 a parita' con gli studenti italiani.
- Per la concessione di borse di studio, prestiti
d'onore e servizi abitativi si
applicano le disposizioni del D.P.C.M. emanato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 390/91. Regioni e Universita' possono comunque destinare una percentuale
di posti agli studenti stranieri.
- Per l'accertamento delle condizioni economiche degli studenti stranieri si applicano le
disposizioni del suddetto decreto. La certificazione e' effettuata dalle
competenti autorita' del paese
dove i redditi sono stati prodotti; la corrispondente documentazione e'
tradotta in lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane competenti. Qualora esistano particolari difficolta', attestate
dall'Ambasciata italiana, per il rilascio della documentazione, la
certificazione puo' essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o
consolare estera in Italia ed e'
legalizzata dalla Prefettura.
- Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
rilasciano, ai fini dell'accesso ai servizi e agli interventi per il diritto
allo studio, le dichiarazioni di
valore, per l'accesso agli studi
universitari, dei titoli di scuola secondaria conseguiti all'estero, fornendo
informazioni sul sistema di valutazione cui fa riferimento il giudizio annotato
sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dell'universita', di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri,
sono determinate le tabelle di corrispondenza tra la valutazione adottata
all'estero e quella adottata in Italia.
- Le regioni possono consentire l'accesso gratuito
alle mense universitarie allo
studente straniero in condizioni (documentate) di disagio economico.
R. Art. 48 - Riconoscimento dei titoli di studio
universitari conseguiti all’estero.
- Il riconoscimento dei titoli di accesso
all'istruzione superiore, dei
periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti
all'estero, e' effettuato, nell'ambito della loro autonomia, dalle universita' e dagli istituti di istruzione universitari, nel
rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.
- Le universita' e gli istituti di istruzione
universitari si pronunciano sulla richiesta di riconoscimento entro novanta
giorni, salva la necessita' di una fase istruttoria ulteriore della durata di
trenta giorni.
- In caso di rigetto della domanda o di superamento dei termini prescritti, il richiedente puo' presentare ricorso
al Tar o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine
previsto per questo, istanza al M.U.R.S.T., che, entro venti giorni, se ritiene
l'istanza motivata, invita l'universita' a riesaminare la richiesta o a
pronunciarsi in merito. L'universita' si pronuncia entro i successivi sessanta
giorni. In caso di ulteriore rigetto o di assenza, nei termini previsti,
dell'invito al riesame, e' ammesso il ricorso al TAR o il ricorso straordinario
al Capo dello Stato.
- Il riconoscimento dei titoli di studio di
istruzione superiore per finalita'
diverse da quelle previste al comma
1[45]
e' operato in attuazione dell'articolo 387[46]
del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' dalle disposizioni vigenti in
materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici
impieghi.
R. Art. 34 - Prestazione di garanzia.[47]
- Possono prestare garanzia i cittadini italiani o
stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di permesso di soggiorno di durata
residua non inferiore a un anno, che
dispongano di risorse economiche adeguate e per le quali non sussista alcuno
dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione al lavoro.
- La garanzia puo' essere prestata per non piu' di
due stranieri per anno. Deve riguardare
a) l'assicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
b) la disponibilita' di alloggio;
c) la prestazione di mezzi di sostentamento in misura
non inferiore all'importo dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'articolo 29, comma 3,
lettera b) del Testo unico;
d) il pagamento delle spese di rimpatrio.
- La garanzia relativa ai punti a), c) e d) deve
essere prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo e' depositato in questura all'atto
della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso. Il titolo e'
restituito a seguito del diniego dell'autorizzazione o del visto, o a seguito
del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- La garanzia relativa all'alloggio puo' essere certificata mediante impegno di chi
ne ha la disponibilita', corredato
dalla documentazione relativa all'idoneita' prevista dal presente regolamento
per il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
- La garanzia puo' essere prestata anche da associazioni professionali e sindacali e da associazioni di
volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, a
condizione che
a) sussistano le condizioni patrimoniali e
organizzative previste dall'articolo
52 e seguenti;
b) non sussistano a carico dei legali rappresentanti
e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo motivi ostativi
al rilascio dell'autorizzazione al lavoro;
c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma
dell'ordinamento dell'associazione.
- Regioni, enti locali e comunita' montane possono prestare garanzia nei limiti delle risorse
deliberate dai rispettivi ordinamenti.
- In caso di garanzia prestata dalle associazioni, la domanda di autorizzazione all'ingresso deve essere corredata da copia autentica della deliberazione relativa alla prestazione di garanzia e della documentazione attestante la disponibilita' di risorse, tenuto conto delle garanzie gia' prestate. In caso di garanzia prestata da enti locali o comunita' montane e' sufficiente la copia autentica della deliberazione.
R. Art. 52 - Registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attivita' in favore degli immigrati.
- Il registro tenuto presso il Dipartimento
affari sociali della Presidenza
del Consiglio e' diviso in tre sezioni:
a) ...
b) enti e associazioni ammesse alla prestazione di
garanzia (articolo 23 del Testo
unico);
c) ...
- Non possono essere iscritti nel registro enti o
associazioni i cui responsabili siano stati colpiti da misure di prevenzione o
siano sottoposti a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal Testo
unico o dagli artt. 380 e 381 del c.p.p., ovvero siano stati condannati, anche
con sentenza non definitiva, per uno degli stessi reati.
R. Art. 53 - Condizioni per l'iscrizione nel
Registro.
- Possono iscriversi nella sezione di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b) del presente regolamento enti e associazioni che possano provare
a) disponibilita' di strutture alloggiative;
b) disponibilita' economiche adeguate alla prestazione di garanzia e
all'eventuale rimpatrio dello straniero (per il sostentamento dello straniero
si fa riferimento all'importo dell'assegno sociale, ovvero, per un numero di
ospiti superiore a cinque, dello stesso importo aumentato del settantacinque
per cento per ciascuno di essi; il decreto di cui all'articolo 54, comma 1, del
presente regolamento indica il numero massimo di garanzie che possono essere
presentate in relazione alla disponibilita' patrimoniale e alloggiativa).
R. Art. 54 - Iscrizione nel Registro.
- I soggetti iscritti nel registro inviano ogni anno,
entro il 30 gennaio, una relazione dell'attivita' svolta e segnalano ogni
cambiamento sostanziale intervenuto in relazione a ciascuno dei requisiti
richiesti. Il Dipartimento affari sociali provvede all'aggiornamento annuale
del registro, anche dietro effettuazione di controlli e richiesta di ulteriore
documentazione.
- L'elenco degli iscritti e' comunicato annualmente
alle regioni e alle province autonome.
Professioni
T.U. Art. 37
Attivita' professionali
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti, in
possesso dei titoli professionali, legalmente riconosciuti in Italia,
abilitanti all'esercizio delle professioni, possono accedere, entro un anno
dall'entrata in vigore della legge,
all'iscrizione negli albi professionali (o, in mancanza, in appositi
elenchi da istituirsi presso i ministeri competenti) e all'esercizio della
professione (anche con rapporto di lavoro subordinato), in deroga alle
disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza. Sono esclusi quanti
siano stati ammessi in soprannumero ai corsi di laurea o di specializzazione,
salvo che siano autorizzati dal Governo del Paese di appartenenza.[48]
- Il regolamento definisce i criteri per il
riconoscimento dei titoli abilitanti.[49]
- Trascorso il primo anno dall'entrata in vigore
della legge, l'iscrizione agli albi e lo svolgimento della professione e'
autorizzato, per gli stranieri regolarmente soggiornanti, solo nell'ambito di
quote fissate dal decreto di programmazione.[50]
R. Art. 47 - Abilitazione all'esercizio della
professione.
- Specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno possono essere rilasciati allo straniero laureato
in Italia ai fini dell'espletamento
degli esami di abilitazione
professionale.
- Il superamento di tali esami e l'adempimento delle
altre condizioni previste dalla legge consente l'iscrizione negli albi
professionali, anche in mancanza del requisito di possesso della cittadinanza
italiana, salvo che questa sia
richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 29/1993[51].
L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni costituisce
titolo di priorita' rispetto agli altri cittadini stranieri.[52]
R. Art. 49 - Riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio della professione.
- I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia che intendono iscriversi in Ordini, Collegi o elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite dai decreti di programmazione dei flussi, se
in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione conseguito in un paese non appartenente all'Unione
europea, possono chiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia
della professione corrispondente.
- Per il riconoscimento dei titoli abilitanti
all'esercizio della professione conseguiti in un paese straniero si applicano
le disposizioni dei decreti legislativi 115/92 e 319/94.[53]
- Ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di misure
compensative, il Ministro competente
cui e' presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei
servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 115/92 e all'articolo 14
del decreto legislativo 319/94, puo' disporre, con decreto, che il
riconoscimento sia subordinato al superamento di una prova attitudinale.[54]
Con il medesimo decreto sono definite le modalita' di svolgimento della prova,
i contenuti della formazione aggiuntiva[55] e le sedi dove la stessa deve essere acquisita. Le
stesse disposizioni si applicano ai fini del riconoscimento di titoli
abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della
Comunita' europea.[56]
R. Art. 50 - Disposizioni particolari per gli
esercenti le professioni sanitarie.
- Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi
speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o
collegio professionale.
- Per l'iscrizione e la cancellazione da tali elenchi speciali si applicano le disposizioni del Capo I del D.P.R. 221/50 e successive integrazioni e modificazioni.
- Il Ministro della sanita' pubblica ogni anno gli
elenchi speciali e gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il
riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria.
- L'iscrizione in albi o elenchi speciali e' disposta
previo accertamento della conoscenza della lingua e delle principali
disposizioni che regolano lo svolgimento della professione in Italia.
L'accertamento e' effettuato dagli ordini e collegi professionali e dal
Ministero della sanita', con oneri a carico dell'interessato.
- Presidi e istituzioni sanitarie pubblici o privati
comunicano il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro
tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.
- Il Ministero della sanita' provvede anche al
riconoscimento, ai fini dello svolgimento di attivita' professionale
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale,
complementari[57] di titoli abilitanti all'esercizio di una
professione o arte sanitaria, conseguiti in paesi non appartenenti all'Unione
europea.
- La dichiarazione di equipollenza dei titoli
accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione
agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, e' limitata dal rispetto delle quote
programmate per l'accesso all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A
tal fine deve essere acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero
della sanita'.
R. Art. 39 - Disposizioni relative al lavoro
autonomo.
- Oltre a quanto previsto dagli articoli 47, 48 e 49
del presente regolamento, per le attivita' che richiedono l'accertamento di
specifiche idoneita' professionali o tecniche il Ministero (o altro organismo)
competente per materia provvede al riconoscimento dei titoli di studio o delle attestazioni di capacita' professionali
rilasciati all'estero.
Diritti
T.U. Art. 28
Diritto all'unita' familiare
- Il diritto a mantenere o ricostituire l'unita'
familiare con familiari stranieri e' garantito anche allo straniero titolare di
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno per motivi di studio.[58]
T.U. Art. 29
Ricongiungimento familiare
- Lo straniero puo' richiedere il ricongiungimento
per[59]
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico non coniugati, ovvero
legalmente separati, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, a
condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il consenso;
c) genitori a carico;[60]
d) parenti entro il terzo grado a carico, inabili al
lavoro secondo la legislazione italiana.[61]
- Ai fini del ricongiungimento, si considerano minori
i figli di eta' inferiore a diciotto anni, e i minori adottati o affidati o
sottoposti a tutela sono equiparati a figli.
- Salvo che si tratti di rifugiato, il richiedente
deve dimostrare di disporre di alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, e di reddito commisurato al numero di familiari da ammettere (pari
almeno all'importo dell'assegno sociale per un familiare, al doppio
dell’assegno sociale per due o tre familiari, al triplo per quattro o
piu’ familiari). Ai fini della determinazione del reddito concorrono i
redditi da lavoro dei familiari conviventi. [62]
- E' consentito l'ingresso al seguito dei familiari,
in presenza dei requisiti per il ricongiungimento, anche in caso di titolare di
permesso di soggiorno per motivi di studio.[63]
- E' consentito anche l'ingresso del figlio minore di
eta' inferiore a quattordici anni al seguito del genitore straniero, anche a
prescindere dalla disponibilita' di alloggio, purche' il titolare dell'alloggio
dove il minore dimorera' abbia dato il proprio consenso.[64]
- E’ consentito l’ingresso, per
ricongiungimento con il figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilita’ di alloggio e di reddito.[65]
- Il Questore ha novanta giorni di tempo per
concedere o negare il nulla-osta al ricongiungimento, trascorsi i quali il
nulla-osta si intende concesso.[66]
R. Art. 5 - Visti di ingresso.
- Alla domanda di visto di ingresso
per familiari al seguito, devono
essere allegati i seguenti documenti aggiuntivi:
a) la documentazione relativa a vincoli di
parentela, condizioni di inabilita'
al lavoro (se richiesta) e convivenza, con autenticazione dell'autorita'
consolare italiana attestante la fedelta' della traduzione all'originale
rilasciato dall'autorita' locale;
b) il nulla-osta della questura al ricongiungimento, utile anche per l'accertamento
della disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al
Testo unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato
dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL, e della disponibilita' dei
mezzi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del Testo unico.[67]
R. Art. 6 - Visti per ricongiungimento familiare.
- Per gli ingressi per ricongiungimento familiare, il richiedente deve munirsi di nulla-osta della
questura, indicando le generalita' delle persone per le quali e' richiesto il
ricongiungimento e presentando
a) il titolo di soggiorno (carta o permesso) che consente di richiedere il
ricongiungimento, o documentazione attestante la cittadinanza italiana o di un
Paese dell'Unione europea;
b) la documentazione attestante la disponibilita'
di reddito;
c) la documentazione attestante la disponibilita' di alloggio, con certificazione dei requisiti di cui al Testo
unico, o, in sostituzione, con certificato di abitabilita' rilasciato
dall'Ufficio tecnico del Comune, o di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL.
- La questura rilascia ricevuta della domanda e della
documentazione presentata con timbro datario.
- Il consolato, ricevuto il nulla-osta o trascorsi novanta
giorni senza che sia stato
comunicato il diniego del nulla-osta, rilascia il visto, previa esibizione del
passaporto e della documentazione di viaggio.
T.U. Art. 30
Permesso di soggiorno per motivi familiari
- Il permesso per motivi familiari puo' essere
rilasciato anche
a) agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno
un anno che abbiano sposato in Italia cittadini italiani o comunitari o
stranieri regolarmente soggiornanti;
b) al familiare straniero regolarmente soggiornante
per il quale possa essere richiesto il ricongiungimento da cittadino
regolarmente presente in Italia; la conversione del permesso va chiesta entro
un anno dalla scadenza.[68]
T.U. Art. 34
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
sanitario nazionale
- Lo straniero titolare di permesso per studio deve
stipulare assicurazione privata contro il rischio di malattie, infortunio e
maternita'[69]
o iscriversi al Servizio sanitario nazionale[70]
con contribuzione forfetaria di importo determinato con decreto del Ministro
della sanita'.[71]
La contribuzione non e' valida per i familiari a carico.[72]
- Lo straniero assicurato presso il Servizio
sanitario nazionale e' iscritto nella USL del Comune di dimora.
R. Art. 41 - Assistenza agli stranieri iscritti al
Servizio sanitario nazionale.[73]
- Lo straniero per il quale valga l'obbligo di
iscriversi al Servizio sanitario nazionale e' iscritto, con i familiari a
carico, nella ASL del territorio in cui dimora abitualmente. Per dimora
abituale si intende la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, il domicilio che figura sul permesso di soggiorno. La dimora da oltre tre mesi in un centro
di accoglienza e' considerata
abituale.
- L'iscrizione vale per la durata del permesso di
soggiorno e per i successivi rinnovi.
- Nell'iscrizione e' indicata la data di scadenza del
permesso di soggiorno. L'iscrizione non richiede rinnovo.
- L'iscrizione e' revocata in caso di scadenza, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, comunicati alla ASL dalla questura, salvo il caso di esibizione, entro trenta giorni, della
documentazione comprovante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso, il rilascio del permesso rinnovato o la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti pregiudizievoli adottati.
- L'iscrizione e' revocata anche nei casi in cui vengano meno le condizioni di appartenenza alle categorie obbligatoriamente
iscritte.
- La parita' con i cittadini italiani e' estesa all'assistenza
riabilitativa e protesica.
T.U. Art. 40
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.
-
Le regioni concedono contributi per il risanamento di alloggi da destinare ad
abitazione, per un numero di anni non inferiore a un minimo predeterminato, di
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di lunga durata
(incluso quello per motivi di studio).[74]
- I titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
che esercitino regolarmente attivita' di lavoro subordinato o autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento hanno accesso, in condizioni di parita' con
il cittadino italiano, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e alle
altre facilitazioni per l'acquisto o la locazione della prima casa.[75]
T.U.
Art. 41
Assistenza
sociale.
-
Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione di tutte le
provvidenze e le prestazioni di assistenza sociale.[76]
I PRINCIPALI ELEMENTI
CONTENUTI NELLE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NELL’AMBITO DEL
PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE
- Visto
“nazionale” anziche’ valido in tutta l’Unione europea
(per il momento).
- Requisiti per
l’ingresso:
a)
Possesso di un passaporto valido.
b)
Preiscrizione (anche con riserva) in un corso inserito di provata
serieta’.
c)
Mezzi sufficienti dimostrabili in vari modi (incluse borse, prestiti
d’onore, garanzie, ospitalita’); dal secondo anno, concorrono anche
i redditi da lavoro.
d)
Eventuale copertura assicurativa per cure e ricoveri.
e)
Non essere un pericolo per la sicurezza, l’ordine o la salute pubblica.
f)
Prova del pagamento delle tasse di iscrizione.
- Possibile chiedere il
permesso sul posto (senza che questo dia un diritto automatico al prolungamento
del soggiorno).
- La richiesta potrebbe
essere avanzata e garantita (ordine, sicurezza e salute pubblica a parte) dalle
universita’ per conto di studenti meritevoli di sostegno.
- 90 gg. di tempo per gli
Stati per rispondere alle richieste di rilascio o di rinnovo.
- Durata del permesso:
tipicamente un anno.
- Rinnovo condizionato al
mantenimento dei requisiti per il rilascio, al progresso negli studi (sentite
le autorita’ accademiche) e all’assenza di rapporti di lavoro
incompatibili con lo studio.
- Accesso al lavoro part-time
(max: 18 ore settimanali), purche’ compatibile e dichiarato
preventivamente; redditi da lavoro non dichiarato preventivamente non accettati
per la dimostrazione di disponibilita’ di mezzi; possibilita’ di
condizionare l’accesso al lavoro ad adeguati progressi nello studio.
- Studenti stranieri non
equiparati ai cittadini ai fini del godimento di borse o sussidi.
- Possibilita’ di
chiedere di proseguire lo studio in altro Stato membro: domanda presentata
entro 7 gg. dall’ingresso, nell’ambito della libera circolazione di
breve periodo, con obbligo di risposta da parte dello Stato membro entro due
mesi.
- Per studenti che
beneficino di programmi comunitari, richiesta la dichiarazione (anziche’
la prova) relativa alla disponibilita’ di mezzi.
Proposta di direttiva su ingresso e soggiorno per
lavoro
- Possibilita’ di accesso sul posto a un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, in presenza dei presupposti.
[1]Circolare MAE 19/3/1996; Circolari
MURST 1/7/1996 e 15/7/1996; DPR 382/80.
[2]Nella misura di £. 1000000 al
mese fino alla fine dell'anno.
[3]In contrasto con l'articolo 3, comma
6, della legge 39/1990.
[4]Purche' iscritti al SSN e in
possesso di titolo di scuola superiore conseguito dopo almeno 12 anni di
studio.
[5]Purche' utilizzabile per studio o
lavoro.
[6]Nonche' mediche a tempo parziale,
non soppresse.
[7]Si applicano, per il resto le
disposizioni valide per l'ammissione ai corsi di laurea.
[8]Eventualmente subordinata
all'ammissione.
[9]Tali soggetti sono ammessi in
soprannumero nei limiti della ricettivita' dell'ateneo.
[10]Disposizioni incomprensibilmente in
contrasto con la classificazione precedente. Probabilmente va interpretata come
applicabile a quanti non rientrino nelle categorie sopra definite.
[11]Entro il limite di meta' dei posti
istituiti.
[12]L'equipollenza del titolo e'
dichiarata dal collegio dei docenti.
[13]Circolare MAE 19/3/1996.
[14]Disposizione in contrasto con le
norme dell'articolo 4 della Legge
39/1990: l'obbligo non sussiste per chi sia iscritto all'anagrafe, ne'
e' previsto che la Questura rilasci altro permesso.
[15]L'art. 20, comma 5, della legge
390/1991 fa riferimento a requisiti di merito definiti ogni tre anni con un
D.P.C.M.. L'art. 3, comma 6 del D.P.C.M. 13/4/1994 stabilisce come criterio il
superamento di almeno due esami per anno accademico.
[16]Legge 390/1991, art. 20; Legge
87/1977; Legge 49/1987; DPR 382/80.
[17]Con rischio di influenza negativa
dei governi dei paesi di provenienza, in caso di studenti invisi a tali
governi.
[18]Circolari Min. Interno 443/201 del
25/7/1983 e 745/5/15 del 27/7/1983; Legge 833/1978, art. 6, comma 1, lettera
a), e art. 63; Legge 33/1980, art. 5; D.M. 8/10/1986.
[19]Tramite stipula di polizza
assicurativa in Italia o all'estero.
[20]Circolare MAE 19/3/1996; Legge
39/1990; Legge 943/1986; Art. 16 Preleggi.
[21]In contrasto con l'articolo 6, comma
3, della legge 943/1986 e con l'articolo, l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 9,
comma 3, della legge 39/1990.
[22]Disposizione, contenuta nella
Circolare MAE 19/3/1996, in contrasto con l'articolo 2, comma 4, lettera c),
della legge 39/1990.
[23]Art. 9, comma 2, D. Lgs CPS
233/1946.
[24]Art. 10, comma 7, della legge
39/1990. Sebbene la formulazione sembri riferirsi allo straniero in generale,
il Consiglio di Stato ha chiarito (parere del 5/5/1995) che la disposizione ha
solo carattere transitorio: si applica cioe' solo agli stranieri presenti al
31/12/1989. Una successiva sentenza della Corte di Cassazione (3 luglio - 3
ottobre 1997, n. 9655) ha stabilito pero' (con lettura della norma piu' ampia
di quella prospettata dal Consiglio di Stato) che l'iscrizione e' consentita
anche a coloro che, presenti alla data del 31/12/1989, abbiano conseguito
successivamente i titoli richiesti.
[25]Legge 943/1986, art. 4.
[26]D.P.R. 382/1980, art. 74. Il D.P.R.
previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 39/1990 non e' mai stato
emanato.
[27]Art. 39, comma 4. In base alle norme
previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base
delle disponibilità comunicate dalle università, è
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’interno, il numero
massimo dei visti di ingresso e
dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. Lo schema di
decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi
trenta giorni.
[28]Decreto del Ministro degli affari
esteri 12/7/2000. La parte relativa all’ingresso per studio e’ la
seguente:
“16. Visto per
"studio" (V.S.U. o V.N.). Il visto per studio consente l'ingresso in
Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma a tempo
determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari ai sensi
dell'art. 39 del testo unico n. 286/1998 e dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, corsi di studio o di formazione
professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo
straniero che sia chiamato a svolgere attivita' culturali e di ricerca. Il
visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo necessario, allo
straniero che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999. I requisiti e le
condizioni per l'ottenimento del visto sono: a) documentate garanzie circa il
corso di studio, formazione professionale o attivita' culturale da svolgere; b)
adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo
stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma
3 del testo unico n. 286/1998; c) polizza assicurativa per cure mediche e
ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza
sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo
Paese; d) eta' maggiore di anni 14. Per quanto concerne le attivita' di studio
che comportano l'esercizio di attivita' sanitarie e' richiesto il preventivo
riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio professionale da
parte del Ministero della sanita'.”
[29] Direttiva del Ministro
dell’interno. La parte d’interesse per lo studente e’ la
seguente:
“Art.1.
...
3. La disponibilità dei mezzi di
sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o
fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito
equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la
disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale.
4. Gli importi monetari fissati nella
presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei
parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall’ISTAT e
calcolata in base all'indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti
alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.
Art.2
1. Salvo che le norme del Testo Unico o
del Regolamento dispongano diversamente, lo straniero deve indicare
l’esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la
disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile
anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
...
Art.5
1. Oltre la disponibilità della
somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale o l’esibizione di specifica polizza
assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari
alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte
dello studente o del garante previsto dall’art.39, comma 3 del Testo
Unico, necessari per il rilascio del visto e dell’ingresso per motivo di
studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall’art.34 del
Regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.
2. La documentazione
attestante l’ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni
previste dall’art. 46 del Regolamento è sufficiente, se di importo
pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a
comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.”
[30] In base alla Direttiva del Ministro
dell’interno citata nella nota precedente, e’ sufficiente
l’indicazione “dell’esistenza di idoneo alloggio”.
[31]Art. 5, comma 3: “La durata del permesso di
soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso, nei limiti
stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
(...) c) superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione
debitamente certificata; il
permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali; (...)”.La Nota MIUR 7/5/2002 relativa alle immatricolazioni
per l’anno accademico 2002/2003 chiarisce che inizialmente il permesso
per studio viene rilasciato per consentire l’accesso alle prove di ammissione,
con scadenza fissata, tipicamente al 31 dicembre dell’anno in corso. Il
rinnovo di tale permesso temporaneo e’ concesso, con durata pari a un
anno, a condizione che lo studente sia stato effettivamente immatricolato e che
siano soddisfatti gli usuali requisiti (disponibilita’ di mezzi di
sostentamento e alloggio e copertura assicurativa).
[32] Entro 20 gg., ai sensi
dell’art. 5, co. 9 del Testo Unico – norma che, pero’, non
prevede sanzioni a carico dell’Amministrazione in caso di violazione.
[33]Art. 6, comma 1: Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e
familiari può essere utilizzato anche per le altre attività
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può
essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito
delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione.
[34] Il disegno di legge
“Bossi-Fini” modifica questa previsione ponendo come requisiti,
rispettivamente, la stipula del contratto di soggiorno (che addossa al datore
di lavoro anche l’onere delle spese di rimpatrio) e la certificazione da
parte della Rappresentanza italiana dei requisiti per il soggiorno per lavoro
autonomo (cosa che rende piu’ ardua la conversione sul posto).
[35] Il disegno di legge
“Bossi-Fini” modifica questa previsione fissando un limite di sei
anni di soggiorno pregresso.
[36]La circolare del Ministero dell’interno
23/10/2000 esclude dal novero dei permessi la cui titolarita' consente di
accedere alla carta di soggiorno quello per studio: “Analoghe considerazioni (in merito all’esclusione,
ndr) devono essere svolte per gli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, ivi compreso
quello rilasciato per studi religiosi. Tale titolo, infatti, consente il
soggiorno in Italia per il periodo corrispondente alla durata del corso di
studi intrapreso dall'interessato, fatta salva, per gli studenti universitari,
la possibilità. che non invalida le citate considerazioni di ottenerne
una limitata proroga per non più di tre anni oltre detta durata, ovvero
il rinnovo finalizzato al conseguimento dell'eventuale titolo di
specializzazione. come previsto dall'ar146. comma 4, del D.P.R.394/99.”.
La stessa circolare chiarisce, in probabile contrasto con lo spirito della
disposizione di legge, come sia richiesto il possesso continuativo di un
permesso illimitatamente rinnovabile.
[37]Art. 9, comma 1: “Lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per
il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il
rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo
indeterminato.”. Il disegno di legge “Bossi-Fini” eleva a sei
anni la soglia per l’accesso alla carta di soggiorno.
[38] La circolare del Ministero
dell’interno 23/10/2000 chiarisce che ove non sia obbligatoria la
dichiarazione dei redditi (es.: lavoro domestico) il reddito possa essere
dimostrato con altri mezzi idonei (buste paga, ricevute versamenti INPS, etc.)
[39]Art. 39, comma 1: In materia di
accesso all’istruzione universitaria e di relativi interventi per il
diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui
al presente articolo.
[40]Art. 39, comma 3. Con il regolamento di attuazione
sono disciplinati :
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di
studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di
copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della
dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da
parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno
per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività di
lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l’erogazione di borse di studio, sussidi e
premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al
primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell’uniformità di trattamento
in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per
gli stranieri che intendono accedere all’istruzione universitaria in
Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all’estero.
[41]Art. 39, comma 4. In base alle norme
previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base
delle disponibilità comunicate dalle università, è
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro dell’interno, il numero
massimo dei visti di ingresso e
dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero. Lo schema di
decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi
trenta giorni.
[42]Art. 39, comma 5: “E’
comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per
asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o,
se conseguito all’estero,
equipollente.”. Il disegno di legge “Bossi-Fini”
modifica l’ultima parte di questa norma nel modo seguente: “ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da
almeno un anno in possesso di titolo
di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri,
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in
Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali
per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l’ingresso per studio.”.
[43] La Nota MIUR 7/5/2002 relativa alle immatricolazioni
per l’anno accademico 2002/2003 chiarisce che, ai fini
dell’immatricolazione, e’ necessario che la richiesta di visto di
ingresso sia corredata da: a) domanda di preiscrizione ad un determinato corso
per il quale vi sia disponibilita’ di posti; b) titolo finale di studio
tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12
anni di scolarita’) ed eventuale idoneita’ per l’accesso
all’universita’ nel paese di provenienza; c) documenti tradotti e
legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero), e muniti della
dichiarazione consolare di valore in loco. Prevede inoltre l’accettazione
con riserva delle domande di coloro che non abbiano ancora conseguito i titoli
o l’idoneita’. Le prove di ammissione consistono in una prova
diconoscenza della lingua italiana e in eventuali prove per corsi a numero
programmato; prove di accertamento supplementari sono previste per studenti provenienti
da paesi in cui l’ammissione sia a numero chiuso. In caso di mancata
selezione, e’ possibile l’immatricolazione dello studente idoneo
allo stesso corso in altro ateneo o a corso affine nello stesso o in altro
ateneo, purche’ vi siano posti residui. E’ previsto l’esonero
dalla prova di italiano e l’ammissione fuori quota per studenti in
possesso di diploma di lingua e cultura italiana (Perugia, Siena), certificati
di competenza al massimo livello in lingua italiana (Roma III, Perugia, Siena o
Istituti italiani di cultura), titolo conseguito in Argentina con 5 anni di
corso di italiano; nonche’ l’esonero dalla prova di italiano in
caso di certificato di competenza in lingua italiana agli altri livelli ed
eventualmente in caso di attestato di frequenza a corsi di lingua di altre
universita’.
[44] La circolare del Ministero
dell’interno n.300/C./2001/1951/P/12.214.39/1^Div. del 31 Gennaio 2001
chiarisce come il cambiamento di facolta’, corso o Istituto universitario
autorizzato dalle autorita’ accademiche non debba essere considerato
motivo ostativo al rinnovo. La cicolare n.300/C./2001/1951/P/12.214.39/1^Div.
del 16 Gennaio 2002 dello stesso Ministero chiarisce come sia altresi’
consentito il rinnovo in caso di iscrizione a corso universitario al termine
del corso di studi medio-superiore. Al di fuori di queste ipotesi, non e’
invece consentito il rinnovo previa iscrizione a corso diverso da quello per il
quale si e’ ottenuto il rilascio del permesso.
[45]Non e’ chiaro quali siano tali
finalita’.
[46]L'articolo in questione si limita a
stabilire che il riconocimento e' disciplinato con Decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, in conformita' con la normativa comunitaria.
[47] Le disposizioni contenute nella
Nota MIUR 7/5/2002 relativa alle immatricolazioni per l’anno accademico
2002/2003 estendono la possibilita’ di prestazione di garanzia a
istituzioni operanti nel settore culturale di accertato credito. Nella determinazione
degli impegni a carico del garante, poi, si limitano a far riferimento ai mezzi
di sostentamento, restando l’onere del rimpatrio e della copertura
assicurativa in materia sanitaria possibilmente a carico dello studente, ed
essendo limitata la questione “alloggio” alla semplice indicazione
di esistenza (come da Direttiva del Ministro dell’interno). Nella stessa
Nota, infine, si chiarisce come, anche in assenza di prestazione di garanzia in
base all’art. 34 del Regolamento, altre garanzie economiche fornite da
istituzioni o enti italiani (di accertato credito) o stranieri (considerati
affidabili dalla Rappresentanza italiana), ovvero da Governi stranieri possano
concorrere alla dimostrazione della disponibilita’ di mezzi di
sostentamento.
[48]Art. 37, comma 1: “Agli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle
professioni, è consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.”. La circolare
del Ministero della Sanita’ 4/4/2000 ha stabilito che l’iscrizione
extra quota agli albi per professioni sanitarie valesse comunque per gli
stranieri gia’ in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla
data del 27/3/1998.
[49]Art. 37, comma 2. Le
modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e
per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in
Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il
riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto
con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria
interessate.
[50]Art. 37, comma 3. Gli stranieri di
cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono
iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote
definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di
impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione.
[51] Resta cioe’ precluso lo
svolgimento di funzioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri o
che attengano alla tutela dell’interesse nazionale.
[52] La formulazione e’ ambigua:
sembra stabilire (recependo cosi’ una raccomandazione data dalla
Commisisone affari costituzionali della Camera in sede di esame dello schema di
regolamento) che i laureati in Italia, dopo aver superato l’esame di
abilitazione, possano iscriversi negli albi professionali ed esercitare la
professione prescindendo dal rispetto delle quote annuali; tuttavia definisce
un criterio di precedenza che risulterebbe inutile se l’interpretazione
corretta fosse quella appena data. Qualora lo fosse, risulterebbe
senz’altro conveniente, per il laureato all’estero, la richiesta di
riconoscimento dello studio effettuato all’estero ai fini della
prosecuzione: consentirebbe infatti di conseguire, a valle del superamento di
esami integrativi e dell’esame di laurea, la laurea in Italia, con
conseguente accesso all’esame di abilitazione e all’iscrizione
all’albo.
[53]E' da notare che i decreti
legislativi di riferimento si riferiscono a titoli conseguiti in Stati membri
dell'Unione europea, e mal si adattano a disciplinare il riconoscimento di
titoli conseguiti in Stati non appartenenti allUnione europea.
[54]Sembra esclusa la possibilita' di
scelta, ad opera del richiedente, tra prova attitudinale e tirocinio.
[55]Nei decreti legislativi di
riferimento la formazione aggiuntiva e' prevista solo in collegamento con il
tirocinio.
[56]I decreti legislativi di riferimento
non si applicano ai fini del riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio
di professioni regolate da specifiche direttive della Comunita' europea.
[57] Es.: le specializzazioni mediche.
[58]Art. 28, comma 1: Il diritto a
mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari
stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
[59] Art. 29, comma 1.
[60] Il disegno di legge
“Bossi-Fini” limita questa possibilita’ al caso in cui i
genitori non abbiano altri figli nel paese di provenienza.
[61] Il disegno di legge
“Bossi-Fini” limita questa possibilita’ al caso di figli
maggiorenni totalmente invalidi.
[62]Testo unico, Art. 29, comma 3: Salvo che si tratti di
rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la
disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della
determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo
dei familiari conviventi con il richiedente.
[63]Art. 29, comma 4: E' consentito
l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un
visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non
inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o
per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
[64] Testo unico, Art. 29, comma 3,
lettera a).
[65] Testo unico, Art. 29, comma 6.
[66] Testo unico, Art. 29, commi 7 e 8.
[67] Vedi nota piu’ sopra.
[68]Art. 30, comma 1. “Fatti salvi i casi di
rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per
motivi familiari è rilasciato:
(...)
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un
anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero
regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea
residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di
soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta
entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde
dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
(...).” Nota: l’espressione “entro un anno dalla
scadenza” si deve intendere: “prima di entrare nell'ultimo anno di
validita' del permesso”?
[69]Art. 34, comma 3. Lo straniero
regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1
e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e
maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto
assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale (...).
[70]Art. 34, comma 4: L’iscrizione volontaria al
servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di
permesso di soggiorno per motivi di studio;
(...)
[71]Art. 34, comma 5: I soggetti di cui
al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l’iscrizione al servizio
sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale
forfettario negli importi e
secondo le modalità
previsti dal decreto di cui al comma 3.
[72]Art. 34, comma 6: Il contributo per
gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i
familiari a carico.
[73]Attenzione: le disposizioni riportate
si riferiscono agli stranieri obbligatoriamente iscritti al Servizio sanitario
nazionale. Non e' ovvio che si estendano al caso degli studenti (iscritti
facoltativamente).
[74]Art. 40, comma 5: “Le regioni
concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali
pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di
loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta
soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano l’imposizione, per un numero determinato di anni, di un
vincolo sull’alloggio all’ospitabilità temporanea o alla
locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L’assegnazione e il
godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata
sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge
regionale.”. Il disegno di legge “Bossi-Fini” sopprime questa
disposizione.
[75] Il disegno di legge
“Bossi-Fini” limita questa previsione ai titolari di carta di
soggiorno e ai titolari di permesso di durata almeno biennale che esercitino
regolare attivita’ lavorativa (il titolare di permesso per studio
e’ quindi escluso). Inoltre restringe l’accesso in condizioni di
parita’ ad un massimo del cinque per cento degli alloggi e delle
facilitazioni previste.
[76]Art. 41, comma 1: Gli stranieri
titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono
affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi
civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.