(Sergio Briguglio 19/5/2002)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA CONCERNENTE GLI STUDENTI STRANIERI

 

1) Ingresso

 

-       Decreto annuale del Ministro degli affari esteri sulla base di disponibilita’ per ateneo e per corso di laurea

-       Richiesta di visto di ingresso:

a)  domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita’ di posti

b)  titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolarita’) ed eventuale idoneita’ per l’accesso all’universita’ nel paese di provenienza

c)   documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco.

-       Mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale (circa 350 euro mensili), corrispondenti a:

a)  fidejussione, bonifico o versamento;

b)  garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri;

c)   garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno

-       Borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi garantiti da soggetti pubblici o privati concorrono al computo dei mezzi disponibili.

-       Indicazione di un alloggio in Italia.

-       Somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

-       Copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico)

-       Accettazione delle domande con riserva per coloro che non abbiano ancora conseguito i titoli o l’idoneita’.

-       Prove di ammissione: lingua italiana ed eventuali prove per corsi a numero programmato; prove di accertamento supplementari per studenti provenienti da paesi in cui l’ammissione sia a numero chiuso.

-       Possibilita’, in caso di mancata selezione, di immatricolazione dello studente idoneo allo stesso corso in altro ateneo o a corso affine nello stesso o in altro ateneo, per i quali vi siano posti residui.

-       Esonero dalla prova di italiano e ammissione fuori quota per studenti in possesso di diploma di lingua e cultura italiana (Perugia, Siena), certificati di competenza al massimo livello in lingua italiana (Roma III, Perugia, Siena o Istituti italiani di cultura), titolo conseguito in Argentina con 5 anni di corso di italiano; esonero dalla prova di italiano in caso di certificato di competenza in lingua italiana agli altri livelli ed eventualmente in caso di attestato di frequenza a corsi di lingua di altre universita’.

-       Ammissione fuori quota per titolari di borse del MAE o dei governi stranieri.

 

2)  Soggiorno

 

-       Richiesta del permesso entro 8 gg.

-       Permesso temporaneo (> 3 mesi, tipicamente fino al 31/12).

-       Richiesta di rinnovo: almeno  30 gg. prima della scadenza.

-       Durata: un anno.

-       Primo rinnovo: immatricolazione.

-       Rinnovi successivi: almeno un esame per il primo anno, almeno due per i successivi (salvo seri e comprovati motivi); non oltre il terzo anno fuori corso (comunque).

-       Per ogni rinnovo: conferma del possesso dei requisiti previsti per il rilascio; i redditi da lavoro concorrono alla dimostrazione di mezzi.

 

3) Accesso alle provvidenze per il diritto allo studio

 

-       Parita’ con lo studente italiano, prescindendo da reciprocita’, per tutte le misure a sostegno del diritto allo studio (incluse borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi); problema del coefficiente di conversione del reddito e della “residenza lontana”.

-       Possibilita’ per regioni e universita’ di riservare quote agli studenti stranieri.

-       Possibilita’ per le regioni di assicurare servizi di mensa gratuiti a studenti stranieri in condizioni disagiate

-       Certificazione delle condizioni economiche da parte dell’autorita’ del paese di provenienza; traduzione da parte della Rappresentanza italiana (ovvero, rispettivamente, da parte della Rappresentanza del paese di provenienza in Italia e della prefettura).

 

4) Accesso alle scuole di specializzazione e ai dottorati

 

-       Rinnovo del permesso per conseguire il titolo di specializzazione o di dottorato (fino a un anno oltre la durata del corso).

-       Richiesta la laurea (ed eventualmente l’abilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dall’ateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi.

-       Richiesto il superamento delle prove di ammissione.

-       Per le scuole di specializzazione mediche (Nota Murst 26/10/2000, L. 4/99, art. 1, co. 7) iscrizione in soprannumero per titolari di borsa del governo straniero (disposizione impugnata davanti al Consiglio di Stato, perche’ in contrasto con l’equiparazione col cittadino italiano per lo straniero gia’ regolarmente soggiornante in Italia).

-       Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30; in mancanza di riconoscimento, il richiedente puo' appellarsi al MURST entro 60 giorni; il MURST puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato.

 

5) Accesso al lavoro

 

-       Possibilita’ di svolgere attivita’ di lavoro subordinato per un massimo di 1040 ore l’anno

-       Possibilita’ di svolgere attivita’ occasionali di lavoro autonomo (non esclusa)

 

6) Diritti

 

-       Ricongiungimento con coniuge, figli minori, genitori a carico, figli del coniuge, familiari entro il III grado (Bossi-Fini: figli maggiorenni) inabili al lavoro.

-       Possibile l’ingresso al seguito.

-       Assistenza sociale a parita’ con gli italiani (esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione inmateria di assistenza sociale).

-       Reingresso con semplice esibizione del permesso in corso di validita’.

 

7) Alloggio

 

-       Prevista l'erogazione di fondi per la ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazioni per titolari di permessi di lunga durata (incluso studio) per un congruo numero di anni (Bossi-Fini: soppresso)

-       Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica a parita’ con gli italiani, a condizione che esercitino un regolare rapporto di lavoro (Bossi-Fini: soppresso).

 

8) Accesso alle professioni

 

-       Laureati in Italia ammessi all’abilitazione (anche se soggiornanti all’estero: visto e permesso di soggiorno appositi); conveniente il riconoscimento dello studio effettuato ai fini della prosecuzione: laurea in Italia dopo esami integrativi e tesi; accesso all’esame di abilitazione.

-       Riconoscimento di titoli abilitanti conseguiti all’estero come da DL 115/92 o 319/94: eventuali misure integrative (tirocinio con valutazione finale o prova attitudinale).

-       Iscrizione agli albi e conseguente svolgimento delle professioni (lavoro subordinato o autonomo): entro quote annuali (extra quota per laureati e abilitati in Italia o solo precedenza per soggiornanti da almeno 5 anni?).

-       Iscrizione extra quota agli albi per professioni sanitarie per gli stranieri gia’ in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. Sanita’ 4/4/2000).

-       Precluso lo svolgimento di funzioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale.

 

9) Accesso allo studio universitario per titolari di altri permessi

 

-       Accesso a tutti i corsi, a parita’ con i cittadini italiani (fuori quota), per stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo in possesso di titolo di scuola superiore conseguto in Italia o di titolo equipollente, se conseguito all’estero (Bossi-Fini:

a)  per stranieri regolarmente soggiornanti per lavoro, famiglia, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi;

b)  per stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno e in possesso di titolo di scuola superiore conseguto in Italia;

c)   per stranieri ovunque soggiornanti in possesso dei requisiti per l’ingresso per studio e di titolo conseguito in scuola italiana all’estero o in scuola riconosciuta nell’ambito di accordi)

 

10)             Conversione del permesso di soggiorno e carta di soggiorno

 

-       Conversione prima della scadenza in permesso per lavoro subordinato o autonomo entro quote (senza precedenza) previa documentazione del rapporto di lavoro o, rispettivamente, dei requisiti previsti per il soggiorno per lavoro autonomo (Bossi-Fini: previa stipula contratto di soggiorno o, rispettivamente, attestazione da parte della Rappresentanza italiana dei requisiti previsti per il soggiorno per lavoro autonomo).

-       Carta di soggiorno:

a)  cinque anni (Bossi-Fini: 6 anni) di soggiorno legale;

b)  permesso illimitatamente rinnovabile (circolare Mininterno: per tutto il periodo);

c)   reddito (assegno sociale e relativo moltiplicatore in caso di coniuge e figli);

d)  alloggio (per coniuge e figli);

e)  mancanza di condanne o rinvii a giudizio per reati non colposi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.

 

11)             Armonizzazione europea: Discussion paper su ingresso e soggiorno per studio, formazione e altri motivi, e Proposta di direttiva su ingresso e soggiorno per lavoro

 

-       Visto “nazionale” (per il momento).

-       Requisiti:

a)  Possesso di un passaporto valido.

b)  Preiscrizione (anche con riserva) in un corso inserito di provata serieta’.

c)   Mezzi sufficienti dimostrabili in vari modi (incluse borse, prestiti d’onore, garanzie, ospitalita’); dal secondo anno, concorrono anche i redditi da lavoro.

d)  Eventuale copertura assicurativa per cure e ricoveri.

e)  Non essere un pericolo per la sicurezza, l’ordine o la salute pubblica.

f)    Prova del pagamento delle tasse di iscrizione.

-       Possibile chiedere il permesso sul posto (senza che questo dia un diritto automatico al prolungamento del soggiorno).

-       La richiesta potrebbe essere avanzata e garantita (ordine, sicurezza e salute pubblica a parte) dalle universita’ per conto di studenti meritevoli di sostegno.

-       90 gg. di tempo per gli Stati per rispondere alle richieste di rilascio o di rinnovo.

-       Durata: tipicamente un anno.

-       Rinnovo condizionato al mantenimento dei requisiti per il rilascio, al progresso negli studi (sentite le autorita’ accademiche) e all’assenza di rapporti di lavoro incompatibili con lo studio.

-       Accesso al lavoro part-time (max: 18 ore settimanali), purche’ compatibile e dichiarato preventivamente; redditi da lavoro non dichiarato preventivamente non accettati per la dimostrazione di disponibilita’ di mezzi; possibilita’ di condizionare l’accesso al lavoro ad adeguati progressi nello studio.

-       Studenti stranieri non equiparati ai cittadini ai fini del godimento di borse o sussidi.

-       Possibilita’ di chiedere di proseguire lo studio in altro Stato membro: domanda presentata entro 7 gg. dall’ingresso, nell’ambito della libera circolazione di breve periodo, con obbligo di risposta da parte dello Stato membro entro due mesi.

-       Per studenti che beneficino di programmi comunitari, richiesta la dichiarazione (anziche’ la prova) relativa alla disponibilita’ di mezzi.

-       Possibilita’ di accesso sul posto a un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, in presenza dei presupposti.