(Sergio Briguglio 20/5/2002)

 

 

STUDENTI STRANIERI

 

 

Ingresso e reingresso

Programmazione

T.U.: Decreto annuale del MAE sulla base di disponibilita’ per ateneo e per corso di laurea

R.: Ammissione in soprannumero dei titolari di borse del MAE o dei governi; subordinata al superamento delle eventuali prove di ammissione e alla ricettivita' degli atenei in caso di numero chiuso

Requisiti

C.: Domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilita’ di posti

titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolarita’) ed eventuale idoneita’ per l’accesso all’universita’ nel paese di provenienza

documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco.

C.: Mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale (circa 350 euro mensili), corrispondenti a fidejussione, bonifico o versamento; garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri; garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno

R.: Borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi garantiti da soggetti pubblici o privati concorrono al computo dei mezzi disponibili.

C.: Indicazione di un alloggio in italia.

R.: Somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

T.U.: Copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico)

C.: Accettazione delle domande con riserva per coloro che non abbiano ancora conseguito i titoli o l’idoneita’.

C.: Prove di ammissione: lingua italiana ed eventuali prove per corsi a numero programmato; prove di accertamento supplementari per studenti provenienti da paesi in cui l’ammissione sia a numero chiuso.

C.: Esonero dalla prova di italiano in caso di certificato di competenza in lingua italiana agli altri livelli ed eventualmente in caso di attestato di frequenza a corsi di lingua di altre universita’.

C.: Possibilita’, in caso di mancata selezione, di immatricolazione dello studente idoneo allo stesso corso in altro ateneo o a corso affine nello stesso o in altro ateneo, per i quali vi siano posti residui.

C.: Esonero dalla prova di italiano e ammissione fuori quota per studenti in possesso di diploma di lingua e cultura italiana (Perugia, Siena), certificati di competenza al massimo livello in lingua italiana (Roma III, Perugia, Siena o Istituti italiani di cultura), titolo conseguito in Argentina con 5 anni di corso di italiano.

Reingresso

T.U. e R.: Sufficiente, ai fini del reingresso, l'esibizione del permesso in corso di validita'; in mancanza (scadenza, smarrimento, sottrazione), necessario il visto di reingresso

 

Soggiorno

Permesso di soggiorno (rilascio, rinnovo, rifiuto e revoca)

T.U.: Richiesta del permesso entro 8 giorni dall'ingresso; disponibilita' di mezzi anche per il rimpatrio

R.: Scheda di richiesta utile per assolvimento degli obbighi sanitari (condizione per il rilascio)

C.: Primo permesso (per immatricolazione): durata > 3 mesi, tipicamente fino al 31/12

T.U.: Richiesta di rinnovo: almeno 30 giorni prima della scadenza; mai oltre 60 giorni dopo la scadenza (espulsione)

R.: Condizioni di rinnovo: un esame per il primo anno, due per i seguenti, salvo gravi e comprovati motivi; conferma del possesso dei requisiti previsti per il rilascio; autodichiarazione per la disponibilita' di reddito (inclusi eventuali redditi da lavoro)

R.: Diniego del rinnovo in caso di assenza dall'Italia per oltre 6 mesi, salvo che in presenza di gravi motivi

T.U.: Dal primo rinnovo: durata di un anno.

R.: Non rinnovabile oltre il terzo anno fuori corso.

C.: Possibile il rinnovo in caso di cambiamento di facolta’, corso o Istituto universitario autorizzato dalle autorita’ accademiche, ovvero in caso di iscrizione a corso universitario al termine del corso di studi medio-superiore.

T.U.: Rifiuto o revoca possibili in mancanza dei requisiti per il rilascio

R.: In caso di rifiuto o revoca, 15 giorni di tempo per lasciare spontaneamente l'Italia

Accesso al lavoro e conversione

R.: Lo studente puo' lavorare fino a un massimo di 1040 ore annue, salvo preclusione da accordi

T.U. e R.: In presenza di offerta documentata o di requisiti per lavoro autonomo, il permesso puo' essere convertito, prima della scadenza, in permesso per lavoro subordinato o autonomo, entro quote

Carta di soggiorno

T.U.: Rilasciata ai soggiornanti da 5 anni, in possesso di permesso indefinitamente rinnovabile, reddito adeguato, assenza di condanne o rinvii a giudizio 380 e 381 non colposi; rilasciata anche a coniuge e figli; revocabile per condanne

C.: Necessari 5 anni di possesso di permesso indefinitamente rinnovabile

R.: Reddito pari all'assegno sociale; in presenza di familiari, reddito e alloggio come per ricongiungimento

 

Studio universitario

Accesso

T.U.: Entrati con visto per studio; titolari di carta di soggiorno o di permesso per lavoro, famiglia, asilo, motivi religiosi, o stranieri regolarmente soggiornanti con titolo conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente

Diritto allo studio

T.U. e R.: Parificazione con lo studente italiano, senza obbligo di reciprocita', per le provvidenze a sostegno del diritto allo studio, incluse borse, prestiti d'onore, servizi abitativi

R.: Dichiarazione di valore per l'accesso all'universita' dei titoli ai fini dell'accesso alle provvidenze effettuato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane; tabelle di equivalenza dei giudizi definite con decreto del MURST

R.: Condizioni di reddito certificate dall'autorita' del paese e tradotte dalla rappresentanza italiana; in caso di impossibilita' certificata dalla rappresentanza italiana, condizioni certificate dalla rappresentanza in Italia e legalizzate in Prefettura; problema del coefficiente di conversione del reddito e del privilegio per studenti che abbiano “residenza lontana”

R.: Regioni e universita' possono riservare posti a stranieri; le Regioni possono concedere l'accesso gratuito alle mense agli studenti in documentate condizioni di necessita'

Borse di studio

T.U.: Borse di studio anche a partire da anni successivi al primo

Riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi

R.: Il riconoscimento e' effettuato, in autonomia, dagli atenei, entro 90 giorni, piu' eventuali 30; in mancanza di riconoscimento, il richiedente puo' appellarsi al MURST entro 60 giorni; il MURST puo' sollecitare la decisione o la sua revisione; sempre possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato

R.: Il riconoscimento dei titoli finalizzato a scopi diversi dalla prosecuzione degli studi o dall'esercizio delle professioni (quali?) deve essere disciplinato con D.P.R.

Accesso alle scuole di specializzazione e ai dottorati

R.: Rinnovo del permesso per conseguire il titolo di specializzazione o di dottorato (fino a un anno oltre la durata del corso).

C.: Richiesta la laurea (ed eventualmente l’abilitazione) conseguita in Italia o riconosciuta dall’ateneo ai fini della sola iscrizione ai corsi.

C.: Richiesto il superamento delle prove di ammissione.

C.: Per le scuole di specializzazione mediche (Nota Murst 26/10/2000, L. 4/99, art. 1, co. 7) iscrizione in soprannumero per titolari di borsa del governo straniero (disposizione impugnata davanti al Consiglio di Stato, perche’ in contrasto con l’equiparazione col cittadino italiano per lo straniero gia’ regolarmente soggiornante in Italia).

 

Professioni

Accesso agli albi

R.: Laureati in Italia ammessi all’abilitazione (anche se soggiornanti all’estero: visto e permesso di soggiorno appositi); conveniente il riconoscimento dello studio effettuato ai fini della prosecuzione: laurea in Italia dopo esami integrativi e tesi, e conseguente accesso all’esame di abilitazione.

T.U.: Per il primo anno di applicazione, consentito l'accesso ad albi, registri o elenchi speciali (da istituirsi per le professioni non coperte da ordine o collegio) a tutti coloro che abbiano titoli abilitanti conseguiti o riconosciuti in Italia; successivamente, solo entro quote (extra quota per laureati e abilitati in Italia o solo precedenza per soggiornanti da almeno 5 anni?)

C.: Iscrizione extra quota agli albi per professioni sanitarie per gli stranieri gia’ in possesso dei titoli e regolarmente soggiornanti alla data del 27/3/1998 (circ. Min. Sanita’ 4/4/2000)

R.: Per le professioni sanitarie, necessaria la conoscenza dell'italiano e delle disposizioni sullo svolgimento della professione

R.: Iscrizione degli stranieri abilitati nel proprio paese (senza riconoscimento del titolo) in sezioni speciali dell'albo per l'esercizio occasionale delle professioni sanitarie (es.: luminari stranieri), previa autorizzazione del Ministero della sanita'

R.: Precluso lo svolgimento di funzioni che comportino l’esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell’interesse nazionale

Riconoscimento dei titoli ai fini dell'esercizio delle professioni

R.: Si applicano le disposizioni del DL 115/92 e del DL 319/94: responsabile per il riconoscimento il ministero vigilante sulla tenuta dell'albo, registro o elenco; richiesta esperienza professionale (due anni negli ultimi dieci) aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni); misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale), a scelta del richiedente, disposte con decreto del ministro, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale; valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante; titoli muniti di traduzione della rappresentanza italiana

R.: Sembra esclusa la possibilita' di tirocinio; cumulabili prova attitudinale e formazione aggiuntiva

R.: Riconoscimento di titoli complementari (es.: specializzazioni) in campo sanitario ai fini dello svolgimento di attivita’ nell’ambito del SSN

 

Famiglia

Diritto al ricongiungimento

T.U.: ammesso il ricongiungimento con coniuge, figli minori, genitori a carico, figli del coniuge, minori affidati, congiunti entro il terzo grado (es.: zio, nipote) inabili al lavoro e a carico

T.U.: possibile l'ingresso al seguito

Requisiti

T.U. e R.: alloggio (requisiti minimi legge regionale edilizia pubblica, o idoneita' igienico-sanitaria o abitabilita'), e reddito (assegno sociale per un familiare, doppio per due o tre, triplo per quattro o piu')

T.U.: Richiesta di nulla-osta: silenzio-assenso dopo 90 giorni

Coesione familiare

T.U.: Consentita per lo straniero regolarmente soggiornante da piu' di un anno che abbia sposato un italiano, un comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante, e per lo straniero titolare di permesso con durata residua non inferiore a un anno (interpretazione dubbia) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante

 

Sanita'

Assicurazione obbligatoria

T.U.: Assicurazione obbligatoria contro il rischio di malattia, infortunio, maternita'

Iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale

T.U.: Iscrizione facoltativa con pagamento forfetario (determinato annualmente con decreto del Ministro della sanita'); non valida per familiari (i familiari ricongiunti sono iscritti obbligatoriamente a parita' con gli italiani!)

R. e C.: Obbligo di esibizione, in fase di rinnovo, della scheda di richiesta di rinnovo o del permesso rinnovato, identificazione della ASL di appartenenza sulla base del domicilio indicato sul permesso; parita' (incluse protesi e riabilitazione) con gli italiani

 

Assistenza e alloggio

Diritto al godimento delle forme di assistenza sociale

T.U.: Parificazione dei titolari di permesso di durata non inferiore a un anno e dei minori iscritti sul permesso ai fini del godimento di tutte le prestazioni di assistenza sociale

F.: Esclusi assegno sociale e provvidenze che costituiscano diritti soggettivi ai sensi della legislazione inmateria di assistenza sociale

Fondi per la ristrutturazione di alloggi

T.U.: Prevista l'erogazione di fondi per la ristrutturazione di alloggi da destinare ad abitazioni per titolari di permessi di lunga durata (incluso studio) per un congruo numero di anni.

 

Armonizzazione europea

Discussion paper su ingresso e soggiorno per studio, formazione e altri motivi

Visto “nazionale” (per il momento).

Requisiti:

Possesso di un passaporto valido.

Preiscrizione (anche con riserva) in un corso inserito di provata serieta’.

Mezzi sufficienti dimostrabili in vari modi (incluse borse, prestiti d’onore, garanzie, ospitalita’); dal secondo anno, concorrono anche i redditi da lavoro.

Eventuale copertura assicurativa per cure e ricoveri.

Non essere un pericolo per la sicurezza, l’ordine o la salute pubblica.

Prova del pagamento delle tasse di iscrizione.

Possibile chiedere il permesso sul posto (senza che questo dia un diritto automatico al prolungamento del soggiorno).

La richiesta potrebbe essere avanzata e garantita (ordine, sicurezza e salute pubblica a parte) dalle universita’ per conto di studenti meritevoli di sostegno.

90 gg. di tempo per gli Stati per rispondere alle richieste di rilascio o di rinnovo.

Durata: tipicamente un anno.

Rinnovo condizionato al mantenimento dei requisiti per il rilascio, al progresso negli studi (sentite le autorita’ accademiche) e all’assenza di rapporti di lavoro incompatibili con lo studio.

Accesso al lavoro part-time (max: 18 ore settimanali), purche’ compatibile e dichiarato preventivamente; redditi da lavoro non dichiarato preventivamente non accettati per la dimostrazione di disponibilita’ di mezzi; possibilita’ di condizionare l’accesso al lavoro ad adeguati progressi nello studio.

Studenti stranieri non equiparati ai cittadini ai fini del godimento di borse o sussidi.

Possibilita’ di chiedere di proseguire lo studio in altro Stato membro: domanda presentata entro 7 gg. dall’ingresso, nell’ambito della libera circolazione di breve periodo, con obbligo di risposta da parte dello Stato membro entro due mesi.

Per studenti che beneficino di programmi comunitari, richiesta la dichiarazione (anziche’ la prova) relativa alla disponibilita’ di mezzi.

Proposta di direttiva su ingresso e soggiorno per lavoro

Possibilita’ di accesso sul posto a un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, in presenza dei presupposti.