I Commissione - Resoconto di mercoledÏ 20 marzo 2002


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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 marzo 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.05.

Donato BRUNO, presidente, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 19 marzo 2002, è stato predisposto il seguente programma dei lavori per il periodo marzo-maggio 2002:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE (MARZO-MAGGIO 2002)

Marzo

Sede referente:
Seguito esame ddl 2356 e pdl abb. Costituzione e funzionamento del CSM;
Seguito esame pdl 1427 e abb. istitutive della Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e economico-finanziario e sull'uso politico della giustizia;
Seguito dell'esame della pdl 2121 (approvata dal Senato) ed abb. Istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «Dossier Mitrokin»;
Seguito esame delle proposte di legge costituzionale di modifica o abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (184 Boato, 363 Germanà, 465 Prestigiacomo, 783 Consiglio regionale del Piemonte, 876 Selva, 1166 Buontempo, 1256 Trantino, 1294 Pepe, 1439 Collè, 1575 Amoruso e 2288 sen. Bucciero approvato dal Senato);
Esame ddl C. 2454 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (rel. Bertolini);
Seguito dell'esame della pdl Cost. 1436 e abb. Modifica all'articolo 27 della Costituzione (rel. Boato);
Seguito dell'esame pdl Deiana 1639 Identificazione delle forze di polizia (rel. Carrara);


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Esame pdl cost. 2218 Cè ed altri - Modifica dell'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
Seguito dell'esame delle proposte di legge in tema di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (C. 531 Carboni, 940 Rotundo, 1173 Merlo ed altri, 1755 Bianco ed altri, 1994 Mancini ed altri) (rel. Bertolini).

Atti del Governo:
Esame schema di decreto legislativo recante disciplina del servizio civile nazionale.

Indagini conoscitive:
Indagine conoscitiva sul funzionamento del Servizio civile nazionale.

Aprile

Sede referente:
Seguito dell'esame degli argomenti iscritti in programma per il mese precedente e non conclusi;
Esame del disegno di legge 1696-B Riordino della dirigenza (rel. Oricchio) (ove trasmesso dal Senato);
Disegno di legge C 1534-B Riforma dell'organizzazione del governo (rel. Carrara) (ove trasmesso dal Senato);
Esame del disegno di legge S. 776 legge di semplificazione annuale (ove trasmesso dal Senato);
Pdl 2451 Vitali ed altri - Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali;
Pdl 1723 Ratifica Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;
Pdl 2271 Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche;
Ddl 1786 disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a Statuto speciale;
Pdl 2284 modifiche alla normativa in tema di incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.

Atti di indirizzo:
Esame risoluzione Dussin n. 7-00055 sulla distribuzione territoriale delle forze di polizia;
Esame risoluzione Bielli n. 7-00082 sui lavoratori extracomunitari stagionali.

Audizioni:
Seguito audizione Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, on. Bossi.

Maggio

Sede referente:
Seguito dell'esame degli argomenti iscritti in programma per i mesi precedenti e non conclusi;
Esame del disegno di legge S. 1094 Attuazione dell'articolo 122 della Costituzione (ove trasmesso dal Senato);
Pdl 1675 Montecchi - Disposizioni per la promozione della parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive;
Pdl 1676 Montecchi - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in materia di sistema elettorali dei comuni e di uguaglianza nell'accesso degli uomini e delle donne ai mandati elettivi per il decennio 2001 - 2011;
Pdl 2224 Nuove norme in materia di Autorità di garanzia, regolazione e vigilanza;


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Pdl 2447 - modifica agli articolo 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Pdl cost. 1852 Modifiche all'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra;
Pdl cost. 2320 Procedura per la modifica degli Statuti delle regioni a statuto speciale;
Proposta di legge costituzionale C. 1458 Anedda Statuto speciale per la Sardegna;
Proposta di legge C. 1596 Zeller Integrazione della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Proposta di legge costituzionale C. 572 Landi Modifiche agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione;
Proposta di legge C. 1576 Spini ed altri Libertà religiosa e culti ammessi.

Il Presidente si riserva di inserire nel calendario dei lavori i progetti di legge, assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, i disegni di legge di conversione di decreti legge e gli altri atti dovuti, nonché lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 marzo 2002. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
C. 2454 Governo, approvato dal Senato, C. 11 d'iniziativa popolare, C. 16 d'iniziativa popolare, C. 387 Volontè, C. 457 Cento, C. 1413 La Russa, C. 1692 Buemi e C. 1792 Sinisi.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Isabella BERTOLINI (FI), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, già esaminato dal Senato ed approvato da quel ramo del Parlamento lo scorso 28 febbraio a seguito di un iter che ha condotto all'approvazione di un testo recante svariate modificazioni e integrazioni rispetto a quello originario.
Ricorda che il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria ha raggiunto negli ultimi decenni considerevoli dimensioni, investendo tutti i paesi dell'Europa occidentale ed in particolare l'Italia, dove il numero degli stranieri, secondo un rapporto dell'OCSE, è raddoppiato negli ultimi dieci anni.
Il fenomeno dell'immigrazione presenta un carattere strutturale per fattori demografici, economici, geopolitici e tende, pertanto, a diventare stabile, come emerge chiaramente dalla ripetitività dei permessi di soggiorno, dalla percentuale di residenti di lunga durata, dall'elevata presenza di permessi per motivi familiari, dalla domanda crescente di ricongiungimenti familiari, dall'aumento dei matrimoni e di minori giunti o nati nel nostro paese.
Il fenomeno deve essere inquadrato in una dimensione europea, ai cui obiettivi occorre riferirsi, dando avvio al quadro giuridico comunitario che è ancora in corso di definizione.
Deve inoltre essere considerato come una importante opportunità, che offre la prospettiva di creare una società composita al passo con le sfide della globalizzazione e di una sempre maggiore integrazione europea. È proprio di un paese civile e democratico, quale è l'Italia, saper coniugare valori di solidarietà e capacità di


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accoglienza nei confronti di persone che giungono in cerca di un lavoro, per sfuggire alla miseria, alla disperazione, alla guerra e spesso alla persecuzione di regimi illiberali.
La ricerca del lavoro è il motivo fondamentale del progetto migratorio e rappresenta, contestualmente, la condizione che sta alla base di un positivo inserimento nel paese dove si ricerca l'accoglienza.
Non si deve, poi, sottacere che in Italia lo squilibrio demografico e la scarsa propensione a svolgere determinati lavori, oltre alla difficoltà oggettiva a reperire mano d'opera nazionale rispetto alla domanda che proviene dal mercato del lavoro, fanno dell'immigrazione una necessità economica per lo sviluppo produttivo e per il mantenimento dei livelli di protezione sociale del nostro paese.
L'Italia, quindi, per governare un fenomeno generale ed irreversibile, ha cercato di darsi norme che potessero, da una parte, assicurare l'immigrazione regolare e, dall'altra, contrastare con fermezza quella clandestina. Tali obiettivi non sono, però, stati pienamente raggiunti, poiché l'applicazione della legge Turco-Napolitano ha registrato, dal 1998 ad oggi, notevoli ritardi nell'attuazione di molti strumenti, non è stata oggetto di un adeguato monitoraggio e non è stata in grado di fronteggiare adeguatamente le emergenze.
Scarsamente efficaci sono risultate in particolare le politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, che contribuisce ad aumentare il fenomeno del lavoro sommerso e a rendere molte persone vittime dello sfruttamento criminale, con il conseguente aggravarsi della situazione dell'ordine pubblico nazionale. Un ulteriore aspetto critico riguarda l'efficienza della programmazione e l'ordinato governo dell'ingresso, finalizzato al lavoro, di stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, rispetto alle reali esigenze del mercato del lavoro (sia in senso quantitativo che qualitativo), alla semplificazione ed alla tempestività delle procedure amministrative per la cittadinanza legale, alla compatibilità con le capacità di accoglienza e di integrazione locali.
Il disegno di legge in esame risponde, quindi, alla necessità di rivedere alcune parti della normativa vigente in tema di immigrazione, in particolare il Testo unico sull'immigrazione, la cosiddetta la legge Turco-Napolitano, la n. 286 del 1998, e la normativa sul diritto d'asilo contenuta nella legge Martelli n. 39 del 1990.
L'obiettivo primario del Governo, attraverso il provvedimento in esame, è quello di assicurare una immigrazione regolare e ben commisurata alle esigenze ed alla capacità di accoglienza del nostro paese.
Gli elementi qualificanti dell'iniziativa governativa incidono sostanzialmente sulle modalità di accoglienza e di integrazione dei lavoratori extracomunitari, assicurando loro opportunità vere di lavoro e reali condizioni di integrazione sociale, nonché sulla necessità di contrastare gli ingressi dei clandestini, attraverso regole che garantiscano l'ordine e la sicurezza di tutti i cittadini.
Innanzitutto si prevede di orientare la cooperazione internazionale ed i relativi aiuti, facendo obbligo al Governo, in sede di adozione o revisione dei relativi programmi bilaterali, di tenere conto della collaborazione prestata dai paesi interessati nell'opera di contrasto alla criminalità organizzata, operante nei campi dell'immigrazione clandestina, dello sfruttamento della prostituzione, del traffico di stupefacenti o di armi (articolo 1, secondo comma).
Sono, poi, previste agevolazioni fiscali volte a favorire elargizioni di carattere umanitario nei paesi non appartenenti all'OCSE. Cittadini, enti e società possono usufruire di sgravi fiscali laddove vadano a garantire contributi umanitari di questo tipo (articolo 1, primo comma).
L'articolo 2 prevede il coordinamento ed il monitoraggio della normativa sull'immigrazione, attraverso l'istituzione di un apposito Comitato nazionale, definendone la composizione e le attribuzioni. Ad esso


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viene affiancato, per le questioni di sua competenza, un gruppo tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno. In considerazione della complessità della normativa del Testo unico, la creazione di un tavolo di lavoro, diviso nei livelli politico ed amministrativo, è considerata dal Governo uno strumento necessario per dirimere problemi e per facilitare la collaborazione tra le diverse amministrazioni interessate.
Obiettivo primario è l'integrazione del cittadino extracomunitario, fondata sul reale inserimento nel mondo del lavoro. Da questo punto di vista e in armonia con la proposta di direttiva europea al vaglio del Consiglio europeo, viene prevista la nuova figura del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, caratterizzato dalla prestazione da parte del datore di lavoro di una garanzia di adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, nonché dall'impegno dello stesso datore di lavoro al pagamento delle spese di rientro del lavoratore.
Tale contratto diviene requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (articolo 6). Qualora esso non contenga le due clausole indicate, non può costituire titolo valido per il rilascio del permesso medesimo.
La norma è finalizzata a garantire all'immigrato non comunitario condizioni di vita e di lavoro decorose e non la mera iscrizione nelle liste di collocamento, inserendolo e mantenendolo in un circuito di legalità che riduca i rischi di un suo eventuale reclutamento da parte della criminalità.
La stipula del contratto di soggiorno avviene presso lo sportello unico per l'immigrazione, appositamente istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo (articolo 17, primo comma, che riformula l'articolo 22 della legge del 1998), per facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, ma anche per snellire i relativi adempimenti burocratici.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro viene commisurata alla durata del relativo contratto di soggiorno per lavoro (articolo 5).
La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in quello per motivi di lavoro è subordinata alla stipulazione del contratto di soggiorno (articolo 7).
L'articolo 8 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di violazione del già vigente obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'ospitalità concessa allo straniero o della sua assunzione.
L'articolo 9 eleva da cinque a sei anni il periodo di regolare soggiorno dello straniero necessario per ottenere la carta di soggiorno, documento che consente agli stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia di passare da una condizione di temporaneità ad una di maggiore stabilità.
Sono previste, poi, innovazioni relativamente alle quote di ingresso.
L'articolo 3 modifica la disciplina del decreto che definisce annualmente le quote massime di ingresso di extracomunitari per lavoro subordinato e per lavoro autonomo, prevedendo, tra l'altro, il previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, fissando come termine per l'adozione del decreto il 30 novembre dell'anno precedente e disponendo che, in caso di mancata emanazione, esso sia sostituito da un decreto del Presidente del Consiglio, adottato in via transitoria.
La determinazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro viene predisposta anche con decreti infrannuali in base ai dati sull'effettiva richiesta di lavoro, prevedendo, tra l'altro, quote riservate ai lavoratori di origine italiana residenti in paesi non comunitari (articolo 16).
Viene soppresso l'istituto dello sponsor (articolo 18), ovvero del prestatore di garanzia a favore di uno straniero che intenda entrare in Italia per la ricerca di un lavoro, poiché nella sua attuazione, non ha


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raggiunto l'obiettivo di favorire l'effettivo ingresso nella realtà lavorativa dei lavoratori stranieri.
Il nuovo testo dell'articolo è finalizzato ad incentivare la frequenza, da parte di lavoratori stranieri, di corsi di formazione professionale nei paesi di origine, sulla base di programmi di formazione professionale approvati da enti e pubbliche amministrazioni italiane, da poter eventualmente impiegare in aziende italiane presenti sia nel territorio nazionale sia nello Stato dove è svolta la formazione, ovvero nel quadro dello sviluppo di attività produttive o imprenditoriali autonome nel medesimo Stato.
Si intende inoltre attuare una razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari, prevista all'articolo 22 (modificato al Senato), eliminando la possibilità per lo straniero di ricorrere all'istituto del ricongiungimento familiare per i parenti entro il terzo grado (come prevedeva l'articolo 29 del Testo unico).
L'articolo 26 introduce anche una speciale ipotesi di revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari, al fine di impedire la pratica dei matrimoni contratti solo per eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello straniero.
L'articolo 29, introdotto al Senato, reca una misura di carattere straordinario diretta all'emersione ed alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, che svolgono «attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap, che ne limitano l'autosufficienza», o adibite «al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare» - le cosiddette badanti e colf -, sprovvisti di permesso di soggiorno, entro i limiti ed in presenza di requisiti specificamente individuati.
L'articolo 24, modificato al Senato, disciplina in modo più rigoroso le condizioni per l'accesso, da parte degli immigrati, ai servizi abitativi e a quelli volti a favorire il loro inserimento sociale. La norma sopprime, tra l'altro, la facoltà del sindaco di offrire, in situazioni di emergenza, alloggio e sostentamento nei centri di accoglienza agli stranieri non in regola. Tale facoltà è mantenuta transitoriamente in vita dall'articolo 30, fino al completamento di un'adeguata rete di centri di permanenza temporanea e di assistenza.
Sul fronte della lotta alla clandestinità, sono state introdotte diverse modifiche. Particolarmente significative sono le norme in materia di immediata operatività dell'espulsione dell'irregolare, con accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica. La norma vigente, che prevede un provvedimento preventivo di intimazione a lasciare il territorio dello Stato, si è infatti tradotta in una modalità per eludere sostanzialmente l'effettiva espulsione.
L'articolo 12 incide in misura significativa sull'attuale disciplina relativa all'espulsione in via amministrativa dello straniero. Il decreto di espulsione, fermo restando l'obbligo di motivazione, è ora dichiarato immediatamente esecutivo, anche se impugnato dall'interessato, ed è sempre eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (ad eccezione della scadenza del permesso di soggiorno da oltre sessanta giorni senza richiesta di rinnovo). La norma reca inoltre una nuova disciplina del ricorso contro il decreto di espulsione. All'espulsione si accompagna il divieto di rientrare nel territorio dello Stato per un periodo fissato, di norma, a dieci anni, anziché cinque. Sono inoltre inasprite le conseguenze penali derivanti dalla violazione al divieto di reingresso.
L'articolo 13, primo comma, prevede nuove norme sull'esecuzione dell'espulsione, prolungando tra l'altro il periodo massimo di permanenza nei centri di permanenza temporanea ed assistenza dagli attuali trenta giorni (venti più eventuali dieci di proroga) a sessanta (trenta più eventuali trenta di proroga). Trascorsi i termini di permanenza senza che sia stata eseguita l'espulsione o il respingimento (o quando non si sia potuto operare il trattenimento), il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello


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Stato entro cinque giorni. Il mancato rispetto dell'intimazione è sanzionato penalmente.
L'articolo 14, introdotto al Senato, consente l'esecuzione dell'espulsione dello straniero colpito da provvedimento di custodia cautelare o da sentenza definitiva di condanna a pena detentiva.
L'articolo 15 integra il contenuto dell'articolo 16 del Testo unico, ove si disciplina l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, affiancando all'ipotesi di espulsione giudiziaria a titolo di sanzione sostitutiva, irrogata dal giudice che pronuncia la condanna, quella a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, applicata dal magistrato di sorveglianza.
L'articolo 10 interviene in materia di potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera, dettando norme organizzative volte a contrastare il fenomeno degli ingressi clandestini di stranieri. L'articolo 11, modificato ampiamente dal Senato, novella ed integra le norme penali contro le immigrazioni clandestine recate dal Testo unico. Si prevede anche - lettera d) del primo comma - che le navi (ma la disciplina, in quanto compatibile, si estende anche agli aerei), che si ha fondato motivo di ritenere coinvolte nel traffico illecito di migranti possano essere fermate, ispezionate e, se del caso, sequestrate dalle navi italiane in servizio di polizia o anche da navi della Marina militare. Ciò può avvenire anche fuori dalle acque territoriali, nei limiti consentiti dalla legge e dal diritto internazionale.
La legge prevede, infine, la revisione della cosiddetta legge Martelli, in materia di diritto d'asilo, introducendo una procedura semplificata per il riconoscimento di tale diritto, che garantisca la tutela da discriminazioni di qualsiasi tipo, ma al tempo stesso possa evitare che l'asilo sia impropriamente utilizzato per aggirare le disposizioni sull'immigrazione (articoli 27 e 28).
Si è voluto in tal modo porre mano ad un vecchio problema ancora irrisolto, in attesa di una disciplina organica in materia di diritto di asilo, rinviata a quando saranno definite le procedure minime, uguali per tutta l'Unione europea ed attualmente in discussione a Bruxelles, nel rispetto dei princìpi della direttiva comunitaria ancora in itinere.
Con queste norme si vuole almeno risolvere il grave problema delle domande di asilo realmente strumentali, presentate al solo scopo di sfuggire all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ormai imminente.
Ricorda che la legge Martelli impone la sospensione del provvedimento di allontanamento, ma anche la concessione obbligatoria di un permesso di soggiorno provvisorio in attesa del giudizio della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, che in moltissimi casi è destinato a non essere concesso, mentre i presentatori di queste domande strumentali nel frattempo fanno perdere le loro tracce. Viceversa, la disciplina in esame stabilisce - per quelle domande che si ritengono manifestamente infondate - una procedura semplificata, che deve concludersi entro i tempi previsti per il trattenimento nei centri di permanenza temporanea.
L'articolo 31, introdotto al Senato, estende le competenze del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol: l'organismo parlamentare assume anche funzioni di indirizzo e vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di immigrazione e diritto di asilo, sui relativi accordi internazionali e, più specificamente, sull'attuazione delle norme contenute nel disegno di legge in esame.

Carlo LEONI (DS-U) , intervenendo sui lavori della Commissione, evidenzia l'opportunità di svolgere preliminarmente una serie di audizioni volte ad approfondire la materia oggetto del provvedimento, di cui sottolinea la delicatezza.


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I deputati Marco BOATO (Misto-Verdi-U) e Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) si associano alla richiesta del deputato Leoni.

Donato BRUNO, presidente, fa presente che nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato sono state svolte numerose audizioni, dei cui atti ha già sollecitato l'acquisizione. Considerata l'inopportunità di porre in essere inutili duplicazioni, si riserva di valutare in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi eventuali richieste di ulteriori audizioni.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), ai fini dell'ulteriore prosieguo dei lavori della Commissione, informa che parteciperà, presumibilmente insieme ad altri colleghi, alla manifestazione, già promossa dal comune di Roma, che avrà luogo in serata presso il Campidoglio. Tale manifestazione, a seguito dell'uccisione del professor Marco Biagi, verrà intesa come iniziativa unitaria contro il terrorismo.

Donato BRUNO, presidente, preso atto di tale circostanza ed in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle 13.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 11 della Costituzione in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
C. 2218 cost. Cè.

Commissione d'inchiesta sul «Dossier Mitrokhin».
C. 2121.

Modifica all'articolo 27 della Costituzione.
C. 1436 Boato, C. 2110 Pisapia e C. 2351 Zanettin.

Identificazione delle forze di polizia.
C. 1639 Deiana.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina del servizio civile nazionale.
Atto n. 85.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 131 del 14 marzo 2002, a pagina 12, prima colonna, alla trentacinquesima riga, le parole: «istruttorio del provvedimento in tempi utili per l'esame dello stesso in Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «del provvedimento in tempi rapidi».