Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego

Servizio per i problemi dei lavoratori
immigrati extracomunitari
e delle loro famiglie

  

   Prot. n. 73/SDGI/02

   CIRCOLARE N.  12/2002

  Allegati n. 3

Roma, 27 febbraio 2002

Alle Direzioni  Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Loro Sedi 

Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Loro Sedi

Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano

Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l’Impiego
Trieste 

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

e, p.c.
Assessorati al lavoro Regionali e
Provinciale e delle Province Autonome
Loro Sedi 

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
Roma

Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro -  Roma

INPS–Direzione Generale Roma

OGGETTO: misure di accompagnamento al decreto ministeriale del 4 febbraio 2002.

Al fine di accelerare le procedure relative ai 33.000 ingressi per lavoratori stagionali non comunitari, per l’anno 2002, previsti dal decreto ministeriale del 04/02/2002 e per attuare meccanismi che assicurino  la certezza del rientro dei suddetti lavoratori alla scadenza del permesso di soggiorno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Previdenziali, in collaborazione con il Ministero degli Esteri e il Ministero dell’Interno, ha individuato alcune misure di accompagnamento (vedi allegato) al suddetto decreto.

In particolare sono stati individuati strumenti di semplificazione amministrativa e modalitư di trasferimento dei dati che conferiscono alle Direzioni Provinciali del Lavoro un ruolo decisivo nella gestione delle suddette misure di accompagnamento.

A tal fine si dispone quanto segue.

Le Direzioni Provinciali, nel ricevere la documentazione relativa alle richieste di autorizzazione al lavoro stagionale, devono:

1)       assicurare completa attuazione all’istituto dell’autocertificazione (di cui al TU n.445 del 2000 sulla documentazione amministrativa);

2)       accettare l’eventuale lista, su supporto informatico, contenente i nominativi dei lavoratori richiesti presentata in duplice copia dalle associazioni dei datori di lavoro o dai singoli imprenditori;

3)       trasmettere immediatamente (prima della verifica della documentazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni) uno delle due liste su supporto informatico alla Questura territorialmente competente per il rilascio del nulla osta provvisorio, per consentire l’esame in parallelo delle richieste di autorizzazione al lavoro e di nulla osta provvisorio.

Al momento del rilascio delle autorizzazioni al lavoro stagionale, le Direzioni Provinciali devono consegnare alle associazioni dei datori di lavoro o ai singoli imprenditori anche le relative liste su supporto informatico integrate con l’indicazione delle autorizzazioni concesse.

Le liste di cui sopra, aggiornate con i dati relativi ai nulla osta provvisori concessi dalla Questura, sono riconsegnate  (a cura delle associazioni dei datori di lavoro o dei singoli imprenditori) alle Direzioni Provinciali che provvedono ad inoltrarle per via telematica al sistema informativo centrale della Direzione Generale per l’impiego del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e previdenziali.

                                                                                                                                                                                        firmato                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                     
Dott.ssa Lea Battistoni

Allegato 1
Sveltimento delle procedure d’ingresso dei lavoratori stranieri stagionali e certificazione della loro uscita.

Allegato 2
Misure di accompagnamento al Decreto ministeriale 4 febbraio 2002 (lavoratori stagionali extracomunitari)