Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Impiego

Servizio per i problemi dei lavoratori
immigrati extracomunitari
e delle loro famiglie

  

   Prot. n. 797 - 13 marzo 2002

   CIRCOLARE N.  15/2002

  Allegati n. 1

 

Roma, 13 marzo 2002

Alle Direzioni  Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Loro Sedi 

Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Loro Sedi

Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano

Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l’Impiego
Trieste 

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

e, p.c.
Assessorati al lavoro Regionali e
Provinciale e delle Province Autonome
Loro Sedi 

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto del Ministro
Roma

Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro -  Roma

INPS–Direzione Generale Roma

 

OGGETTO: determinazione per l’anno 2002 di un’ulteriore quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri non comunitari e di una quota massima di ingresso di lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo. 

Si comunica che Ë in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l’allegato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12.3.2002, con il quale Ë stata fissata, per l’anno 2002, un’ulteriore quota di 6.400 ingressi per lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale, nonchÈ una quota massima di 3.000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attivitý professionali, proveniente da qualsiasi paese non comunitario.

Il decreto ha previsto una ripartizione di 6.400 lavoratori stagionali fra le Regioni del Centro Sud, come da prospetto allegato; ha stabilito altresÏ che le quote di lavoratori stagionali non comunitari di cui al decreto stesso, nonchÈ quelle indicate dal decreto 4.2.2002, riguardano:

Ai fini dell’immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.

Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l’avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

In conformitý a quanto previsto dalla circ. 4/2002 di questo Servizio, a partire dalla data della presente, Ë consentita l’acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale, che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali, nei limiti quantitativi fissati dal d.m. in oggetto e riguardanti esclusivamente le nazionalitý sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno nell’anno 2001.

Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.  

Si precisa che, fermo restando quanto disposto con la predetta circ. 4/2002, su espressa richiesta del datore di lavoro interessato, Ë da considerare valida la documentazione presentata prima dell’adozione del d.m. in oggetto.

Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto giý definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attivitý lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell’ambito del periodo massimo stagionale di 6 o 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell’esaurimento della quota massima sopraindicata.

Si ricorda, come giý disposto con la circ. 69/2001 di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attivitý lavorativa.

Infine, si precisa che devono essere applicate anche le disposizioni contenute nella circolare n. 12 del 2002 relative alla semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri stagionali ed alla certificazione della loro uscita.

Il decreto ministeriale 12.3.2002 ha, inoltre, previsto l’ingresso in Italia, su tutto il territorio nazionale, per l’anno 2002, di una quota massima di 3.000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attivitý professionale proveniente da qualsiasi paese non comunitario.                      

                                                                          
                                                                                             Il Direttore Generale
                                                                                             D.ssa Lea Battistoni