CIR

 

CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI

 

Ente morale - Onlus

 

Presidente

GIOVANNI CONSO

 

Vice Presidente

ANNEMARIE DUPRE’

 

Direttore

CHRISTOPHER HEIN

 

Membri del

Comitato Direttivo

 

ACLI

 

ACNUR

 

ARCI

 

AWR

 

CARITAS ITALIANA

 

CENTRO ASTALLI

 

CGIL

 

CISL

 

COMUNITA’ S.EGIDIO

 

FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE

 

FONDAZIONE FRANCO VERGA

 

FONDAZIONE MIGRANTES (CEI)

 

UIL

 

UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

MASSIMO GHIRELLI

 

MASSIMO SARAZ

 

BRUNO TRENTIN

____________________

 

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00186 Roma

 

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COMUNICAZIONE

                                                                                                    

 

22.03.2002

 

 

SOSPESO IL RESPINGIMENTO DI 52 CURDI

 

 

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati esprime viva soddisfazione per l’ordinanza del 20 marzo 2002 con cui il il TAR di Lecce ha accolto il ricorso presentato dal CIR Puglia per la sospensione del decreto di respingimento emesso nei confronti dei 52 cittadini turchi di etnia curda, sbarcati insieme ad un gruppo di oltre 400 persone lo scorso 31 gennaio al Porto di Gallipoli.

Il provvedimento di respingimento era stato disposto dalla Questura di Lecce lo scorso 16 febbraio. I 52 curdi erano stati trattenuti nel Centro di permanenza temporanea “Regina Pacis”.

 

In loro favore, l’ordinanza del 20 marzo ha disposto il rilascio di “permessi di soggiorno temporaneo in Italia da valere sino alla definizione delle procedure amministrative ed eventualmente dei rimedi giurisdizionali concernenti la loro richiesta di riconoscimento dello status di rifugiati”.

 

Dagli atti è emerso, in base alle dichiarazioni rese dai richiedenti asilo agli operatori del Consiglio Italiano per i Rifugiati, che si tratta di persone vittime di “attività persecutorie e di vere e proprie torture da parte degli organi di polizia del loro paese d’origine”, come risulta da certificati medici e documentazione fotografica.

Il TAR ha anche  evidenziato il fatto che le notificazioni dei provvedimenti di diniego dello status di rifugiato emesse dalla Commissione centrale il 13-14 febbraio, non potevano essere accettate, in quanto redatte solo in lingua italiana e non anche nella lingua dei richiedenti asilo.

 

L’ordinanza del 20 marzo conferma sostanzialmente la decisione con cui il  TAR, lo scorso 8 marzo, accoglieva la possibilità di ricorrere in forma cumulativa per un intero gruppo di persone, e riconosceva in via cautelare la necessità di proteggerle dal rientro forzoso in patria “per motivi di carattere umanitario”.

 

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