Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.5.2001, di programmazione dei flussi per il 2001, che ha autorizzato lingresso di n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in particolare, ha disposto, allarticolo 1, comma 2, di ammettere in Italia, " per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti allestero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di n. 33.000 persone" ed allarticolo 2, comma 1, lettera b) di consentire lingresso in Italia per lavoro autonomo di 3000 lavoratori stranieri non comunitari;
Visto il proprio decreto in data 12 luglio 2001 che ha consentito lingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, di una quota massima di 6.400 cittadini stranieri non comunitari;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, e successive modifiche, ed in particolare larticolo 3, comma 4, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote Ë disciplinata in conformitý con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nellanno precedente";
Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2002 che ha determinato per lanno 2002 la quota massima di ingresso di 33.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari;
Considerato che vi Ë la necessitý di autorizzare lingresso, in conformitý a quanto previsto per lanno 2001, di unulteriore quota di 6.400 lavoratori subordinati stagionali stranieri non comunitari e di una quota di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attivitý professionali provenienti da qualsiasi Paese non comunitario;
Ritenuto di stabilire che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi indicati dallarticolo 1, comma 2 del proprio decreto in data 4 febbraio 2002 altresÏ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellanno 2001;
decreta
Art. 1.
1. E consentito lingresso in Italia per lanno 2002 di unulteriore quota massima di 6.400 lavoratori subordinati stagionali non comunitari, ripartita tra le Regioni di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
2. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui al comma 1, nonchÈ quelle indicate allarticolo 1, comma 1, del proprio decreto 4 febbraio 2002, riguardano, oltre ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi previsti dallarticolo 1, comma 2 del citato decreto 4 febbraio 2002, altresÏ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nellanno 2001.
3. E stabilita per lanno 2002 una quota massima di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attivitý professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario.
Roma, 12 marzo 2002
Firmato
Il
Ministro
Roberto
Maroni
R E G I O N E |
|
UMBRIA | 189 |
ABRUZZO | 302 |
MOLISE | 170 |
CAMPANIA | 753 |
PUGLIA | 3.009 |
BASILICATA | 753 |
CALABRIA | 1.129 |
SICILIA | 57 |
SARDEGNA | 38 |
T O T A L E | 6.400 |