TRADUZIONE

 

Documento di sessione

 

Suggerimenti per il testo della futura direttiva sulle procedure d’asilo

 

27 febbraio 2002

 

 

Disposizioni generali

 

 

 

 

Articolo primo

 

Finalità

 

La presente direttiva è finalizzata a stabilire norme minime relative alla procedura di concessione e ritiro dello status di rifugiato negli Stati membri.

 

Articolo 2

 

Definizioni

 

Ai fini della presente direttiva, con le seguenti espressioni si intende quanto segue:

 

a)          “convenzione di Ginevra”: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, completata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

b)         “domanda d’asilo”: la domanda di protezione internazionale presentata da un singolo presso uno Stato membro e che può essere considerata come una domanda presentata in ragione del fatto che il singolo è un rifugiato ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra. Si presume che qualsiasi domanda di protezione internazionale sia una domanda d’asilo, a meno che la persona interessata non solleciti esplicitamente un altro tipo di protezione che può essere oggetto di una domanda separata;

c)          “richiedente” o “richiedente asilo”: la persona che ha presentato una domanda d’asilo per la quale non è stata ancora presa alcuna decisione finale. E’ finale qualsiasi decisione contro la quale tutte le possibilità di ricorso siano state esaurite;

d)         “esame”: l’insieme delle misure d’esame, delle decisioni o dei giudizi espressi dalle autorità competenti su una domanda d’asilo negli Stati membri;

e)          “autorità responsabile della decisione”: qualsiasi organo giurisdizionale, semi-giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro, responsabile della valutazione dell’accettabilità o del merito delle domande d’asilo e competente nell’esprimere una prima decisione sulla documentazione presentata;

g)    “organo del riesame”: qualsiasi organo giurisdizionale, semi-giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro, indipendente e distinto dall’autorità responsabile della determinazione in questo stesso Stato membro e responsabile del riesame, di fatto e di diritto, delle decisioni emesse da quest’ultima;

h)     “rifugiato”: qualsiasi persona che risponda ai requisiti di cui all’articolo 1 A della Convenzione di Ginevra e previsti nella....direttiva del Consiglio/...(direttiva sulla definizione dei rifugiati);

i)      “Status di rifugiato”: lo status accordato da uno Stato membro ad una persona rifugiata che viene ammessa in quanto tale nel territorio di tale Stato membro;

j)      “minore non accompagnato”: un essere umano di età inferiore ai 18 anni che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che sia responsabile di tale minore, in base alla legge o alla prassi, e fin quando non viene effettivamente preso in carico da tale persona;

k)    il “rappresentante” è persona o organizzazione che rappresenta un minore non accompagnato in ragione della tutela giuridica, un’organizzazione nazionale che è responsabile della custodia e del benessere del minore non accompagnato o un altro rappresentante ritenuto adatto nominato per assicurare i migliori interessi del minore non accompagnato.

l)      “trattenimento”: qualsiasi misura di isolamento di un richiedente asilo da parte di uno Stato membro in una zona di accesso limitato all’interno della quale la sua libertà di circolazione è sensibilmente ridotta;

m)   “ritiro dello status di rifugiato”: la decisone con la quale una autorità competente ritira ad una persona il suo status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1C della Convenzione di Ginevra o dell’art. 33, par. 2, di detta Convenzione;

n)    “annullamento dello status di rifugiato”: la decisione con la quale una autorità competente annulla lo status di rifugiato concesso ad una persona in quanto alcune circostanze rendono chiaro che lo status di rifugiato non avrebbe mai dovuto essere riconosciuto inizialmente a detta persona.

 

Articolo 3

 

Raggio d’azione

 

1.     La presente direttiva si applicherà a qualsiasi persona che presenti una domanda di asilo alla frontiera, nelle zone di transito aeroportuale o di transito portuale, o nel territorio degli Stati membri.

2.     La presente direttiva non si applicherà invece alle domande di asilo diplomatiche o territoriali presentate presso le rappresentanze diplomatiche o consolari negli Stati membri.

3.     Gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della seguente direttiva alle procedure per il trattamento delle domande di un tipo di protezione diversa da quella derivante dalla Convenzione di Ginevra per quelle persone che non sono considerate rifugiate.

 

 

CAPITOLO II

 

 

Principi basilari e garanzie fondamentali

 

Articolo 4

 

Accesso alla procedura

 

1)         Gli Stati membri fanno in modo che le domande d'asilo non siano respinte o escluse dall'esame per la sola ragione che i richiedenti asilo sono tenuti a presentare la loro domanda al più presto.

 

2)         Gli Stati membri possono esigere che le domande d'asilo siano presentate di persona.

 

3)         Gli Stati membri possono, ciò nondimeno, prevedere per via legislativa che una richiesta d'asilo possa essere presentata anche da un richiedente asilo a nome di altre persone, in particolare a nome dei minori a suo carico, se lo desiderano esplicitamente.

 

In tali casi, il diritto nazionale stabilisce:

a)     l'età al di sotto della quale un minore non può fare una domanda a suo nome e quest'ultima deve essere presentata da un'altra persona a suo nome;

b)     fino a quale età la domanda di un minore non accompagnato deve essere presentata da un rappresentante conformemente all'articolo 10 (1).

 

Se una persona a carico presenta una domanda d'asilo a suo nome dopo aver acconsentito che un'altra domanda sia stata presentata a suo nome, detta domanda può essere respinta o essere esclusa in base all'esame della domanda che è stata presentata a suo nome.

 

4)         Fatto salvo l'articolo K, gli Stati membri garantiranno che le procedure, conformemente alla presente direttiva inizino quanto prima. Pertanto, gli Stati membri garantiranno che:

 

a)      tutte le autorità competenti cui il richiedente può rivolgersi alla frontiera o nel territorio dello Stato membro, ricevano istruzioni concernenti l'esame delle domande d'asilo, segnatamente l'istruzione di trasmettere le domande, complete di tutte le necessarie informazioni, all'autorità competente dell'esame;

 

b)     il personale di tali autorità abbia ricevuto la formazione necessaria sul modo di riconoscere una domanda d'asilo e sull'iter da seguire conformemente a tali istruzioni.

 

Articolo 5

 

Diritto di permanenza in attesa dell'esame della domanda

 

Fintanto che l'autorità responsabile dell'esame non abbia preso una decisione riguardo alla sua domanda d'asilo, il richiedente asilo potrà rimanere alla frontiera, nelle zone di transito aeroportuale o di transito portuale, o nel territorio dello Stato membro, dove la domanda d'asilo è stata presentata o è all'esame.

 

Articolo 6

 

Norme riguardanti l'esame delle domande

 

1.          Gli Stati membri garantiranno che le decisioni rese sulle domande d'asilo da parte dell'autorità responsabile della determinazione siano prese previo opportuno esame. A tal riguardo, gli Stati membri garantiranno che:

 

(a)    le domande siano esaminate e le decisioni siano prese caso per caso, senza preconcetti e sulla base dei fatti del caso;

 

(b)   i richiedenti asilo e le autorità competenti s'impegnino in un reale sforzo di comprensione reciproca sui fatti che emergono dal fascicolo;

 

(c)    informazioni precise ed aggiornate provenienti da varie fonti, incluso l'ACNUR, sulla situazione generale esistente nei paesi d'origine dei richiedenti asilo ed, eventualmente, nei paesi attraverso i quali hanno transitato, siano messe a disposizione del personale incaricato d'esaminare le domande e di prendere decisioni;

 

(d)   il personale che esamina le domande e prende le relative decisioni, abbia le opportune conoscenze per quanto riguarda le norme relative al diritto d'asilo e ai rifugiati.

 

2.          Gli Stati membri garantiranno che non venga rifiutato agli organismi di revisione e ad altri organismi competenti ad esaminare e/o prendere decisioni sulle domande d'asilo nel sistema di chiamata legata all'asilo, l'accesso alle informazioni generali di cui al § 1 (c), necessarie all'adempimento della loro funzione. Gli Stati membri stabiliranno le condizioni necessarie.

 

 

Articolo 6A

 

Norme relative alle decisioni dell'autorità responsabile della determinazione

 

Gli Stati membri garantiranno che:

 

(a)    le decisioni sulle domande d'asilo siano espresse per iscritto;

 

(b)   se una domanda viene respinta, la decisione sia motivata di fatto e di diritto;

 

(c)    l'informazione sulle possibilità di ricorso contro una decisione negativa sia fornita per iscritto.

 

 

Articolo 7

 

Garanzie per i richiedenti asilo

 

1.          Per quanto riguarda le procedure di cui ai capitoli III e IV, gli Stati membri garantiranno che tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie:

 

(a)    i richiedenti devono essere informati della procedura da seguire e dei loro diritti e doveri nel corso della procedura, in una lingua che sia loro ragionevolmente comprensibile. Le informazioni sono fornite in tempo utile per consentire loro di esercitare le garanzie previste dalla presente direttiva e di rispettare i doveri di cui agli articoli 16(2) e F(1);

 

(b)   il servizio di un interprete per presentare i loro argomenti alle autorità competenti ogni volta che ciò sia ragionevole. Gli Stati membri considereranno il caso ragionevole se l'autorità responsabile della determinazione, invita il richiedente ad avere un colloquio personale prima di prendere una decisione sulla domanda. In tal caso ed in altri casi in cui le autorità competenti chiamano l'interprete, tali servizi devono essere pagati con i fondi pubblici;

 

(c)    non può essere negata loro la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) quando l'ACNUR è presente sul territorio dello Stato membro. La stessa disposizione si applica quando un'altra organizzazione lavora per conto dell'ACNUR nel territorio dello Stato membro in base ad un accordo con questo Stato membro;

 

(d)   la decisione presa sull'esame della domanda da parte di un'autorità responsabile della determinazione deve essere loro notificata entro un termine ragionevole ed in modo appropriato. Se un consulente legale o un altro consulente che assiste e/o rappresenta il richiedente rappresenta legalmente tale richiedente, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a tale consulente invece che al richiedente asilo;

 

(e)   devono essere informati di persona della decisione di un'autorità responsabile della determinazione in una lingua che sia loro ragionevolmente comprensibile nel caso in cui non siano rappresentati da un consulente legale o altro consulente. Le informazioni fornite comprenderanno informazioni sulle possibilità di ricorso avverso una decisione negativa.

 

2.          Ogni adulto a carico, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, sarà informato privatamente sulla possibilità di fornire informazioni alle autorità competenti sulla domanda d'asilo prima che l'autorità responsabile della determinazione prenda la sua decisione.

 

3.          Per quanto riguarda le procedure previste nel capitolo V, gli Stati membri garantiranno che tutti i richiedenti asilo godranno inoltre delle garanzie citate nel paragrafo 1(b), (c) e (d).

 

 

Articolo 8

 

Persone invitate ad un colloquio personale

 

1)         Fatto salvo il paragrafo 2, prima che l'autorità responsabile dell’esame renda la sua decisione, verrà data la possibilità al richiedente asilo di avere un colloquio personale sulla sua domanda d'asilo con una persona competente conformemente al diritto nazionale.

 

2)         Gli Stati membri potranno derogare al paragrafo 1 nei casi in cui, sulla base d'una valutazione individuale:

 

a)      l'autorità responsabile della determinazione può prendere una decisione positiva sulla base delle prove disponibili;

 

b)     l'autorità competente ritiene che il richiedente non possa o non sia in grado di assistere a tale colloquio per circostanze durature indipendenti dalla sua volontà;

 

c)      l'autorità competente non è in grado di fornire il servizio d'interpretariato conformemente all'articolo 8A, paragrafo 2(b) entro un termine ragionevole;

 

d)     l'autorità competente non è in grado di effettuare il colloquio personale poiché il richiedente asilo, senza un buon motivo, non ha rispettato l'invito a recarsi al colloquio.

 

3)         Gli Stati membri potranno stabilire per via legislativa o normativa che un colloquio non sia necessario per i minori al di sotto di una certa età.

 

4)         Gli Stati membri potranno esigere un certificato medico o psichiatrico per accertare le affermazioni del richiedente, se il richiedente dichiara di non essere in grado di partecipare ad un colloquio per ragioni psicologiche o mediche legate a circostanze durature, indipendenti dalla sua volontà.

 

5)         Nei casi previsti dai paragrafi 2(c)(d), 3 e 4, deve essere data la possibilità al richiedente di redigere una relazione a sostituzione del colloquio personale, eventualmente con l'intervento di un consulente legale o di un altro consulente e/o, nel caso di un minore, di un tutore legale.

 

Nel caso in cui il richiedente non possa avere un colloquio personale perché l'autorità competente non è in grado di mettere a disposizione, entro un termine ragionevole, un servizio d'interpretariato, conformemente all'articolo 8A, paragrafo 2(b), gli Stati membri forniranno l'assistenza gratuita di un consulente legale o di un altro consulente e/o, nel caso di un minore non accompagnato, di un rappresentante, prima che l'autorità responsabile della determinazione prenda una decisione e daranno la possibilità, invece del colloquio personale, di redigere una relazione a nome del richiedente.

 

6)         Il fatto che non vi sia stato nessun colloquio personale per una delle ragioni contemplate dal paragrafo 2 e che non sia stata presentata nessuna relazione conformemente al paragrafo 5, non impedisce l'autorità responsabile della determinazione di prendere una decisione su una domanda d'asilo al fine di rispettare i termini stabiliti.

 

L'assenza di un colloquio personale per le ragioni di cui al paragrafo 2 o 5 non è un motivo sufficiente di per sé per invalidare la decisione dell'autorità responsabile della determinazione.

 

 

 

Articolo 8A

 

Norme relative al colloquio personale

 

1.          Il colloquio personale sul merito della domanda d'asilo dovrà svolgersi di norma in assenza di familiari.

 

2.          Gli Stati membri adotteranno le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano, ai richiedenti, di presentare tutti i motivi della loro domanda in maniera esaustiva. A tal fine, gli Stati membri:

 

a)      considereranno, al momento della scelta della persona che svolge il colloquio e dell'interprete, nella misura del possibile e per quanto l'autorità responsabile ne sia a conoscenza, le circostanze personali o generali che riguardano la domanda, quali l'origine culturale del richiedente o il suo stato di vulnerabilità.

 

b)     Sceglieranno un interprete che possa assicurare l'adeguata comunicazione tra il richiedente e la persona che svolge il colloquio. La comunicazione non deve necessariamente aver luogo nella lingua preferita dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che gli sia ragionevolmente comprensibile.

 

Articolo 8B

 

Norme per il colloquio personale nell’ambito della procedura

 

1)         Gli Stati membri garantiranno che i richiedenti abbiano un accesso tempestivo alla trascrizione del colloquio personale, sulla quale si fonda o si fonderà la decisione.

 

2)         Gli Stati membri potranno chiedere il consenso del richiedente sul contenuto della trascrizione del colloquio personale.

 

In tal caso, gli Stati membri garantiranno che il richiedente abbia l'occasione di chiedere o di proporre delle correzioni se costata degli errori di traduzione o dei malintesi.

 

3)         Il disaccordo del richiedente sul contenuto della trascrizione del colloquio personale non impedisce all'autorità responsabile della determinazione di prendere una decisione sulla domanda d'asilo.

 

 

Articolo 9

 

Assistenza legale e rappresentanza

 

1.          Gli Stati membri permetteranno a tutti i richiedenti asilo di consultare effettivamente un consulente legale o un altro consulente sugli argomenti riguardanti la loro domanda d'asilo in tutte le fasi della procedura.

 

2.          Gli Stati membri garantiranno che un consulente legale o un altro consulente che assiste e/o rappresenta un richiedente asilo ai sensi del diritto nazionale, abbia accesso al fascicolo di tale richiedente ed alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente che possono essere esaminate da un organo di ricorso.

 

Gli Stati membri possono limitare l'accesso all'assistenza legale secondo le disposizioni del presente articolo ai consulenti legali o ad altri consulenti specificatamente designati dal diritto interno per assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo, che possiedono le opportune qualifiche.

 

3.          Gli Stati membri garantiranno che tutti i richiedenti asilo abbiano la possibilità di contattare l'assistenza legale e/o un altro consulente quando l'autorità responsabile dell’esame ha deciso di respingere la domanda.

 

Gli Stati membri assicureranno che l'assistenza giuridica sia offerta gratuitamente in questa fase della procedura se un'autorità, indipendente dall'autorità responsabile della determinazione lo consideri ragionevole ed opportuno sulla base dei criteri già stabiliti nel diritto nazionale e conformemente ad una procedura prevista dal diritto nazionale.

 

Gli Stati membri potranno limitare l'accesso all'assistenza giuridica offerta gratuitamente, secondo le disposizioni del presente paragrafo, ai consulenti giuridici o ad altri consulenti specificatamente indicati dal diritto nazionale per assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo.

 

4.          Gli Stati membri assicureranno che un consulente legale o altri consulenti che assistono e/o rappresentano un richiedente asilo abbia accesso alle zone riservate per poter recarsi dal richiedente. Gli Stati membri potranno limitare il diritto di visita ai richiedenti in tali luoghi, con disposizioni stabilite dal diritto o dai regolamenti interni, a condizione che questi ultimi siano obiettivamente necessari alla sicurezza del settore o a garantire un esame efficace. Tali criteri non possono avere come effetto quello di rendere l'accesso impossibile e tradursi con l'annullamento di fatto o creare severe restrizioni del diritto di accesso del consulente legale o di altri consulenti che assistono e/o rappresentano un richiedente asilo.

 

5.          Gli Stati membri garantiranno che il consulente legale o altri consulenti del richiedente asilo siano informati del luogo e dell'ora del colloquio personale come previsto dall’art. 8 e siano invitati ad esservi presenti.

 

Gli Stati membri dovranno prevedere criteri sulla presenza del consulente legale o di altri consulenti a tutti gli altri colloqui previsti dalla procedura, fatto salvo il presente articolo e l'articolo 10(1)(b).

 

 

Articolo 10

 

Garanzie per i minori non accompagnati

 

1.          Per quanto riguarda tutte le procedure previste nella presente direttiva e fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 e 9, gli Stati membri assicureranno che ogni minore non accompagnato goda delle seguenti garanzie:

 

                   a)          la nomina, al più presto, di un rappresentante per assisterlo e/o rappresentarlo nell'ambito dell'esame della sua richiesta;

 

                   b)          il rappresentante designato deve avere la possibilità di assisterlo per prepararsi al colloquio personale. Gli Stati membri autorizzeranno il rappresentante ad essere presente al colloquio ed a porre domande o formulare osservazioni.

 

1.          Gli Stati membri garantiranno che

 

                   a)          se un minore non accompagnato ha un colloquio personale sulla sua domanda d'asilo di cui all'articolo 8, tale colloquio sia svolto da una persona che abbia le conoscenze necessarie riguardo alle particolari esigenze dei minori;

 

                   b)          la decisione su richiesta di un minore non accompagnato venga presa da un funzionario che conosca adeguatamente le particolari esigenze dei minori.

 

2.          Gli Stati membri che utilizzano esami medici per determinare l'età dei minori non accompagnati, garantiranno che:

 

                   a)          le organizzazioni competenti che effettuano gli esami medici per determinare l'età dei minori non accompagnati, utilizzeranno metodi di dignità umana sicura e di rispetto

 

il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della sua domanda e in una lingua che gli sia ragionevolmente comprensibile, della possibilità della determinazione dell'età per mezzo di un esame medico.

 

                   b)          La decisione di respingere una domanda d'asilo di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi ad un esame medico, non si fondi unicamente su tale rifiuto.

 

 

Articolo F[1]

 

Determinazione dei fatti nella procedura

 

1)         Gli Stati membri adotteranno misure adeguate per consentire al richiedente asilo di rispettare i suoi doveri di cooperazione, al fine di aiutare le autorità competenti a stabilire i fatti in questione.

 

Si ritiene che un richiedente abbia rispettato tale dovere se ha presentato tutti i fatti relativi all'esame, in modo più completo possibile e se li ha dimostrati con tutte le prove disponibili, con diligenza, per consentire all'autorità responsabile della determinazione di prendere una decisione.

 

2)         Si ritiene che un richiedente asilo abbia comunicato tutti i fatti che lo riguardano se ha fornito informazioni sulla sua età, il suo passato, la sua identità, la sua nazionalità ed il suo itinerario, in possesso di documenti d'identità e di titoli di viaggio ed abbia altresì indicato le ragioni che giustificano il suo timore di essere perseguitato.

 

3)         Dopo che il richiedente si è impegnato a dimostrare le sue dichiarazioni relative ai fatti che lo riguardano con tutti gli strumenti di prova di cui dispone ed ha dato una spiegazione soddisfacente in assenza di prove, l'autorità responsabile della determinazione valuterà la sua attendibilità sul timore di persecuzioni e valuterà gli strumenti di prova.

 

4)         Gli Stati membri garantiranno che l'autorità responsabile della determinazione, nel caso che alcune dichiarazioni del richiedente non siano provate, conceda a quest'ultimo il beneficio del dubbio, quando vi siano tutte le seguenti condizioni:

 

(a)    il richiedente si è realmente impegnato a dimostrare le sue affermazioni;

 

(b)   tutti gli elementi di prova disponibili sono stati raccolti e verificati;

 

(c)    l'esaminatore ritiene che le dichiarazione del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono contraddette da fatti noti riguardanti il suo caso.

 

 

Articolo 11

 

Trattenimento prima che l'autorità responsabile della determinazione abbia preso una decisione

 

1)         Gli Stati membri non possono trattenere un richiedente asilo per la sola ragione che la sua domanda d'asilo richiede un esame prima che l'autorità responsabile della determinazione prenda una decisione.

 

Possono tuttavia trattenere un richiedente asilo durante l'esame della domanda, conformemente ad una procedura prevista dal diritto nazionale.

 

Gli Stati membri possono trattenere un richiedente asilo se ciò si rivelasse necessario per le seguenti ragioni:

 

a)     al fine di stabilire o verificare la sua identità o la sua nazionalità, se vi siano ragionevoli dubbi a tal riguardo e non possa essere presa una decisione senza trattenerlo;

 

b)    vi sono buone ragioni per pensare che non rispetterebbe i suoi doveri citati negli articoli 16(2) e/o F(1) della presente direttiva ed il trattenimento impedisce di scomparire o di effettuare un soggiorno non autorizzato;

 

c)     vi sono buone ragioni per pensare che senza un valido motivo non ha presentato prima la domanda d'asilo, mentre ne aveva ampiamente l'opportunità, ed il trattenimento gli impedisce di ritardare ulteriormente o di ostacolare l'applicazione di una decisione precedente o imminente che si risolverebbe con il suo allontanamento;

 

d)    il richiedente è entrato nel territorio degli Stati membri illegalmente e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità immediatamente tenuto conto delle circostanze del suo ingresso ed il trattenimento gli impedisce di scomparire o di effettuare un soggiorno non autorizzato.

 

Le decisioni si fonderanno unicamente sulla condotta personale dell’individuo in questione.

 

2.     Gli Stati membri potranno inoltre trattenere un richiedente asilo durante l'esame della sua domanda se vi sono validi motivi per ritenere che la decisione della sua domanda debba essere rapida e che la limitazione della sua libertà di circolazione sia necessaria a prendere rapidamente una decisione. Il trattenimento per tale ragione non supera le due settimane.

 

3.          Gli Stati membri dovranno prevedere la possibilità di un riesame iniziale e di successivi riesami periodici della decisione di trattenimento dei richiedenti asilo trattenuti ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

 

Gli Stati membri garantiranno che

 

(a)   l'autorità responsabile del riesame della decisione di trattenimento sia indipendente dall'autorità che ha preso la decisione del trattenimento;

 

(b)   detta autorità possa riesaminare il trattenimento in conformità con le disposizioni del presente articolo.

 

4)         Il presente articolo non pregiudica le prerogative degli Stati membri per trattenere le persone:

 

(a)    la cui domanda d'asilo è stata respinta, al fine di facilitarne l'allontanamento;

 

(b)   che rappresentano una seria minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;

 

(c)    al fine di eseguire una sentenza penale.

 

 

Articolo 11A

 

Trattenimento dopo l'accettazione di presa in custodia (Dublino II)

 

1)         Nonostante l'articolo 11, gli Stati membri potranno trattenere il richiedente per impedirgli di scomparire o di effettuare un soggiorno non autorizzato, a partire dal momento in cui un altro Stato membro ha accettato di prenderlo a carico o di riammetterlo conformemente alla normativa …/… [del Consiglio che stabilisce i criteri ed i meccanismi per determinare lo Stato membro responsabile…] fino al momento in cui il richiedente viene trasferito nell'altro Stato membro. Il trattenimento così motivato non supererà il periodo di un mese.

 

2)         Gli Stati membri garantiranno che l'autorità invitata a riesaminare la decisione di trattenimento sia competente per esaminare anche la legalità di detto trattenimento, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 12

 

Strumenti amministrativi per un esame efficace delle domande

 

1)         Gli Stati membri valuteranno periodicamente le esigenze di personale e di risorse materiali di tutte le autorità competenti, affinché queste siano in grado di svolgere il loro compito conformemente alla presente direttiva.

 

2)         Gli Stati membri adotteranno le opportune misure al fine di soddisfare tali esigenze.

 

Articolo 15

 

Riservatezza dei dati

 

1)         Gli Stati membri adotteranno le opportune misure per garantire la riservatezza delle informazioni relative a ciascuna domanda d'asilo.

 

2)         Gli Stati membri non dovranno divulgare né condividere le informazioni di cui al paragrafo 1 con le autorità del Paese d'origine del richiedente asilo.

 

3)         Gli Stati membri adotteranno le opportune misure per garantire che nessuna informazione, ai fini dell'esame del fascicolo di un richiedente, possa essere ottenuta dalle autorità del Paese d'origine di tale richiedente tramite metodi che consentirebbero a dette autorità di apprendere che la persona in questione ha presentato domanda d'asilo.

 

4)         La presente disposizione non pregiudica l'accesso all'informazione di cui dispone l'ACNUR, conformemente all'articolo 17, di questa direttiva.

 

Articolo 16

 

Procedura da seguire in caso di ritiro implicito della domanda

 

1)         Gli Stati membri potranno autorizzare l'autorità competente ad interrompere o sospendere l'esame di una domanda, se:

 

(a)   il richiedente asilo ritira la sua domanda di asilo per iscritto o di persona o

(b)   si può ragionevolmente supporre che il richiedente abbia rinunciato alla sua domanda.

 

2)         Gli Stati membri potranno supporre che il richiedente abbia rinunciato alla sua domanda, se

 

(a)    si stabilisce che non abbia rispettato l'obbligo di presentarsi alle autorità o al colloquio personale conformemente all'articolo 8;

 

(b)   si stabilisce che, in qualsiasi modo, sia scomparso o abbia lasciato senza autorizzazione il luogo in cui ha vissuto o era trattenuto e non ha contattato l'autorità competente,

 

e il richiedente non abbia fornito buone ragioni per questo comportamento.

Articolo 16A

 

Riapertura del caso dopo il ritiro

 

1)    Gli Stati membri garantiranno che l'autorità responsabile della determinazione riprenda l'esame di una domanda interrotta o sospesa, se il richiedente si mette a sua disposizione dopo che l'interruzione o la sospensione sia stata effettuata o se sia stata ripresa dallo Stato membro responsabile conformemente alle disposizioni del regolamento del Consiglio …[che stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro responsabile…].

 

2)    Gli Stati membri potranno autorizzare l'autorità responsabile della determinazione a riprendere l'esame nella fase in cui la domanda è stata interrotta o sospesa. Tale esame può comprendere l'esame dei validi motivi del richiedente che non aveva rispettato l'obbligo della sua volontaria messa a disposizione delle autorità.

 

3)    Gli Stati membri garantiranno che il richiedente non sia allontanato dal territorio verso il suo Paese di origine prima di stabilire che il richiedente non ha nessun fondato timore di essere perseguitato secondo la Convenzione di Ginevra.

 

 

Articolo 16 C

Respingimento della domanda

 

Nelle situazioni di cui all'Articolo 16, gli Stati membri possono prevedere il respingimento di una domanda invece di un'interruzione o di una sospensione, se l'autorità di determinazione è in grado, in casi particolare, di respingere la domanda in quanto non ammissibile o di stabilire che il richiedente non abbia nessun timore fondato di persecuzione secondo la Convenzione di Ginevra.

 

 

Articolo 16 D

Ritiro di ricorso

 

Gli Stati membri stabiliranno per quali motivi e a quali condizioni si potrà presumere che un richiedente asilo abbia ritirato il suo ricorso o appello come previsto dall'Articolo G.

 

 

Articolo 17

 

Il ruolo dell'ACNUR

 

1.     Gli Stati membri consentiranno che l'ACNUR:

 

a)          abbia accesso ai richiedenti asilo, inclusi coloro che sono trattenuti e che si trovano nelle zone di transito portuale o aeroportuale;

b)         abbia accesso alle informazioni riguardanti ogni domanda di asilo, durante la procedura, salvo che il richiedente asilo vi acconsenta;

c)          possa presentare dei pareri, nel compimento della funzione di controllo conferitagli dall'art. 35 della Convenzione di Ginevra, presso ogni autorità competente per quanto riguarda ogni domanda d'asilo e in qualsiasi fase della procedura.

 

2.     Il paragrafo 1 si applica se, invece dell'ACNUR, un'altra organizzazione lavora nel territorio dello Stato membro per conto dell'ACNUR, conformemente ad un accordo con lo Stato membro.

 

 

CAPITOLO III

 

Procedure accelerate

 

Sezione I

 

Articolo A

Lo scopo delle procedure accelerate

 

Gli Stati membri possono mantenere o adottare una procedura accelerata al fine di

a.          esaminare domande di asilo considerate inammissibili conformemente alle disposizioni della sezione II;

b.          esaminare domande di asilo considerate manifestamente infondate, conformemente alle disposizioni della sezione III;

c.          esaminare nuove domande di asilo nell'ambito delle disposizioni citate nella sezione IV;

d.          prendere una decisione sull'ingresso dei richiedenti asilo nel territorio di uno Stato membro fatte salve le disposizioni citate nella sezione V.

 

 

Articolo B[2]

Ambito di procedura per una procedura accelerata

 

1. Gli Stati membri garantiranno che sarà presa una decisione con procedura accelerata entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

 

2.     Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di tre mesi laddove necessario per un appropriato esame della domanda.

 

3.     In caso di non rispetto dei termini previsti dal presente articolo, la domanda di asilo sarà esaminata con procedura normale di cui al capitolo IV.

 

4.     Una proroga dei termini per un caso particolare è valida soltanto se l'esame è fatto sul richiedente e/o sul consulente legale o un altro consulente che lo aiuta e/o lo rappresenta.

 

5.     Il presente articolo non si applica più a partire dal momento in cui gli Stati membri invitano un altro Stato a prendere a carico un richiedente conformemente all'art. …. del …. di regolamento del Consiglio … [che stabilisce i criteri ed i meccanismi per determinare lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo].

 

 

Sezione II

 

Articolo C[3]

 

Domande inammissibili

 

Gli Stati membri possono respingere una domanda d'asilo come inammissibile:

a.     se spetta ad un altro Stato membro [Norvegia o Islanda] esaminare la domanda in base ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo presentata dal cittadino di un Paese terzo o da un apolide in uno degli Stati membri;

b.     se, sulla base dell'art. 20, un Paese che non è Stato membro è considerato dal richiedente come Paese di primo asilo;

c.     se, sulla base degli artt. 21 e 22, un Paese che non è uno Stato membro è considerato dal richiedente come Paese terzo sicuro;

d.     se un altro Paese diverso dal Paese di origine del richiedente abbia presentato un'istanza di estradizione e detto Paese è un altro Stato membro o un Paese che può essere considerato come Paese terzo sicuro conformemente ai principi di cui all'allegato I, a condizione che l'estradizione verso quel Paese sia legale;

e.     un Tribunale Penale Internazionale abbia emesso un atto di accusa.

 

 

 

Articolo 12

 

Strumenti amministrativi per un esame efficace delle domande

 

3)         Gli Stati membri valuteranno periodicamente le esigenze di personale e di risorse materiali di tutte le autorità competenti, affinché queste siano in grado di svolgere il loro compito conformemente alla presente direttiva.

 

4)         Gli Stati membri adotteranno le opportune misure al fine di soddisfare tali esigenze.

 

Articolo 15

 

Dati riservati

 

5)         Gli Stati membri adotteranno le opportune misure per garantire la riservatezza delle informazioni relative a ciascuna domanda d'asilo.

 

6)         Gli Stati membri non dovranno divulgare né condividere le informazioni di cui al paragrafo 1 con le autorità del Paese d'origine del richiedente asilo.

 

7)         Gli Stati membri adotteranno le opportune misure per assicurarsi che nessuna informazione ai fini dell'esame del fascicolo di un richiedente possa essere ottenuta presso autorità del Paese d'origine di tale richiedente tramite metodi che consentirebbero


Articolo D4

 

Condizioni per l’applicazione del concetto di 1° Paese d’asilo

 

Un Paese potrà essere considerato come il Paese di primo asilo per un richiedente asilo se quest’ultimo vi è stato ammesso in qualità di rifugiato o per altre ragioni che giustificano la concessione di protezione e se può ancora avvalersi di tale protezione.

 

Articolo E5

 

Determinazione di quei Paesi che vengono considerati Paesi terzi sicuri

 

1.     Gli Stati membri potranno ritenere che un Paese terzo sia un Paese terzo sicuro ai fini dell’esame delle domande d’asilo, esclusivamente sulla base dei principi definiti all’Allegato I della presente Direttiva.

 

2.     Gli Stati membri potranno mantenere o adottare delle disposizioni che permettano di designare per legge o per regolamento i Paesi terzi sicuri. Tali disposizioni non pregiudicheranno quelle contenute all’Articolo F.

 

3.     Gli Stati membri che, alla data d’entrata in vigore della presente Direttiva, applicheranno delle disposizioni legislative o regolamentari che indicano alcuni Paesi come Paesi terzi sicuri, e che desidereranno conservare dette disposizioni, notificheranno quest’ultime alla Commissione entro sei mesi dall’adozione della presente Direttiva, e, il più rapidamente possibile, notificheranno altresì tutte le modifiche apportate ulteriormente.

Gli Stati membri notificheranno alla Commissione il più rapidamente possibile l’introduzione di qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare che determini quei Paesi considerati come Paesi terzi sicuri dopo l’adozione della presente direttiva, così come qualsiasi modifica in materia apportata ulteriormente.

 

Articolo F6

 

Condizioni per l’applicazione del concetto di Paese terzo sicuro

 

1.     Un Paese che è considerato un Paese terzo sicuro in base ai principi definiti all’Allegato I, può essere considerato tale per un richiedente asilo soltanto se, fatta salva l’eventuale lista:

a.     il richiedente ha un rapporto o dei legami stretti con il Paese o ha avuto l’opportunità, durante un precedente soggiorno in quel Paese, di beneficiare della protezione delle sue autorità;

b.     ci sono motivi per pensare che il richiedente in questione verrà riammesso nel suo territorio;

c.     non ci sono motivi per ritenere che il Paese non sia un Paese terzo sicuro in ragione della situazione personale del richiedente.

 

2.     Quando si realizza una decisione basata su quest’articolo, gli Stati membri potranno fornire al richiedente un documento redatto nella lingua del Paese terzo, che informi le autorità di quel Paese che la domanda non è stata esaminata nella sostanza7.

 

Sezione III

 

Articolo G8

 

Domande manifestatamente infondate

 

1.     Gli Stati membri garantiranno che una domanda d’asilo venga respinta come manifestatamente infondata soltanto in seguito al fatto che l’autorità responsabile dell’esame stabilisca che il richiedente non abbia timore fondato di essere perseguitato ai sensi della Convenzione di Ginevra.

 

Gli Stati membri possono soltanto respingere una domanda d’asilo in quanto manifestamente infondata in virtù del presente paragrafo se una o più delle seguenti indicazioni vengono applicate:

 

a.     il richiedente ha, senza una buona ragione, indotto in errore le autorità per quanto concerne la propria identità e/o nazionalità, presentando false informazioni o nascondendo le informazioni necessarie che potrebbero avere avuto un impatto negativo sulla decisione;

b.     il richiedente non ha prodotto informazioni per stabilire con un grado di certezza ragionevole la sua identità o la sua nazionalità e sussistono motivi fondati per pensare che il richiedente abbia in malafede distrutto o si sia disfatto dei documenti d’identità o dei titoli di viaggio che avrebbero potuto aiutare a stabilire la sua identità o la sua nazionalità;

c.     il richiedente, nel presentare e motivare la sua domanda, ha sollevato soltanto argomenti che non hanno alcun rapporto con la Convenzione di Ginevra;

d.     il richiedente ha espresso deliberatamente delle rimostranze false o fuorvianti di natura materiale o sostanziale in rapporto agli elementi prodotti a sostegno della sua domanda d’asilo;

e.     il richiedente proviene da un Paese d’origine sicuro ai sensi degli articoli ….. della presente direttiva;

f.      il richiedente ha presentato una nuova domanda in cui non invoca alcun fatto nuovo pertinente in rapporto alla sua situazione personale o alla situazione del suo Paese d’origine ;

g.     il richiedente si è astenuto senza motivo ragionevole dal presentare prima la sua domanda d’asilo quando ne aveva l’occasione e presenta la sua domanda per ostacolare l’applicazione di una decisione precedente o imminente che potrebbe portare ad un suo allontanamento.

h.     è constatato formalmente agli articoli 16 e F della presente direttiva che il richiedente non ha adempiuto agli obblighi;

j.      il richiedente è entrato illegalmente o ha prolungato illegalmente il suo soggiorno nel territorio dello Stato membro e, senza una buona ragione, non si è presentato alle autorità immediatamente date le circostanze del suo ingresso;

k.     il richiedente rientra con tutta evidenza nel contesto dell’articolo 1F della Convenzione di Ginevra;

l.      il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro o per la comunità di quello Stato in quanto è condannato da una sentenza definitiva per un reato particolarmente grave;

 

Articolo H9

 

Determinazione di quei Paesi considerati come Paesi d’origine sicuri

 

1.     Gli Stati membri possono ritenere un Paese terzo un Paese d’origine sicuro ai fini dell’esame delle domande d’asilo esclusivamente sulla base dei principi definiti all’Allegato II di tale Direttiva.

 

2.     Gli Stati membri possono mantenere o adottare delle disposizioni che permettano di designare per legge o in base a dei regolamenti i Paesi d’origine sicuri. Tali disposizioni non pregiudicano quanto contenuto nell’Articolo I.

 

3.     Gli Stati membri che, alla data dell’entrata in vigore della presente direttiva, applicano disposizioni legislative o regolamentari che designano alcuni Paesi come Paesi d’origine sicuri e auspicano di mantenere dette disposizioni o regolamenti, li notificheranno alla Commissione entro sei mesi dall’adozione della presente direttiva e, il più rapidamente possibile, anche tutte le modifiche pertinenti apportate ulteriormente. Gli Stati membri notificheranno alla Commissione, il più rapidamente possibile, l’introduzione di qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare che designi alcuni Paesi come Paesi d’origine sicuri dopo l’adozione della presente direttiva, così come le modifiche pertinenti apportate ulteriormente.

 

Articolo I10

 

Condizioni per l’applicazione del concetto di Paese d’origine sicuro

 

Un Paese ritenuto Paese d’origine sicuro in base ai principi di cui all’Allegato II può essere considerato tale per un richiedente asilo soltanto se quest’ultimo è cittadino di quel Paese o, se è un apolide, quando si tratta del Paese della sua precedente residenza abituale e non sussistono motivi per considerare tale Paese un Paese d’origine non sicuro in ragione della situazione personale del richiedente.

 

Sezione IV

 

Articolo J

Procedure per le nuove domande

(Occorre esaminare la proposta tedesca in questo contesto)

 

1)

 

1)

 

1)

 

 

            (a)

 

            (a)

 

            (a)

 

 

 

1)

 

 

1)

 

 

Sezione V

 

Articolo K

Procedure che si applicano alle frontiere

 

1.     In base alle disposizione del presente articolo, gli Stati membri possono mantenere o adottare una procedura specifica al fine di decidere alla frontiera sull’ingresso nel territorio dei richiedenti asilo che sono arrivati e che hanno presentato la loro domanda presso tale frontiera. Questa procedura può applicarsi altresì ai richiedenti asilo che arrivano nelle zone di transito dei porti e degli aeroporti.

 

 

SONO ARRIVATA QUI

 

 

 

 

2.     Gli Stati membri elaboreranno norme concernenti la procedura di cui al paragrafo 1 per quanto concerne i requisiti per l’esame delle domande di asilo e la decisione, l’accesso all’assistenza giuridica, la procedura, la durata e le condizioni di trattenimento, nonché tutte le scadenze previste, fatti salvi gli Articoli 4, 5, 7, 9(1), 9(5), 11 (5) e 17 della presente Direttiva.

 

3.     Gli Stati membri garantiranno che la decisione di rifiutare l’ingresso nel territorio di uno Stato membro per una ragione concernente la domanda d'asilo verrà presa entro due settimane con la possibilità di una estensione della scadenza per non più di altre due settimane concordata da un organo giudiziario competente secondo una procedura definita per legge.

 

La non osservanza delle scadenze previste in questo paragrafo farà sì che al richiedente asilo venga concesso l’ingresso nel territorio di uno Stato membro in modo tale che la sua domanda venga esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente Direttiva.

 

4.     Gli Stati membri garantiranno che i richiedenti asilo cui viene rifiutato l’ingresso, conformemente a tale procedura, godano delle garanzie di cui agli Articoli G e I (appello + diritto di chiedere di restare nel Paese in attesa di un appello non sospensivo)

 

5.     Il rifiuto di ingresso nel territorio non può sostituire la decisione  relativa alla domanda di asilo, a meno che non sia basata su un rifiuto della domanda di asilo dopo un esame in base a dei fatti del caso da parte delle autorità competenti del settore della giurisprudenza in materia di asilo e rifugiati.

 

 

CAPITOLO IV

Procedure regolari

 

Articolo L11

 

Quadro procedurale per la procedura regolare

 

1)

 

1)

 

1)

 

 

            (a)

 

            (a)

 

            (a)

 

 

 

1)

 

 

1)

 

 

 

Articolo M12

 

Ritiro o annullamento dello status di rifugiato

 

1)    Gli Stati membri garantiranno che l’autorità responsabile dell’esame di una domanda possa iniziare ad esaminarla in vista del ritiro o dell’annullamento dello status di rifugiato di un individuo quando emergeranno informazioni che indicano che ci sono buone ragioni per prendere di nuovo in considerazione la validità del suo status di rifugiato.

 

3)    Se in uno Stato membro l’autorità responsabile dell’esame di una domanda riconsidera la qualifica di rifugiato, l’annullamento o il ritiro dello status di rifugiato sarà esaminato nel quadro di una procedura regolare, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

 

Se in uno Stato membro un organo di revisione riconsidera la qualifica di rifugiato, l’annullamento o il ritiro dello status di rifugiato verrà esaminato alle stesse condizioni dell’esame delle decisioni prese secondo la procedura regolare.

 

4)    Gli Stati membri possono derogare agli Articoli 7 e 8 quando è fisicamente impossibile per l’autorità competente osservare dette disposizioni.

 

CAPITOLO V

Procedure degli appelli

 

Vedere le due opinioni esposte nell’Allegato A

 

 


ALLEGATO I

 

Principi che consentono di definire uno Stato “Paese terzo sicuro”

 

I.               Criteri di definizione

 

Uno Stato può essere definito “Paese terzo sicuro” se rispetta, nei confronti dei cittadini stranieri o degli apolidi  per i quali si potrebbe applicare la definizione, i seguenti due criteri:

 

A.    osservazione costante dei principi di diritto internazionale relativi alla protezione dei rifugiati;

B.    osservazione costante dei principi fondamentali del diritto internazionale relativi ai Diritti dell'Uomo, principi inderogabili anche in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione.

 

A.    Principi di diritto internazionale relativi alla protezione dei rifugiati

 

1)    E’ considerato Paese terzo sicuro qualsiasi Paese che abbia ratificato la Convenzione di Ginevra, osservi le disposizioni della stessa per quanto riguarda i diritti delle persone riconosciute e ammesse in qualità di rifugiati e disponga, nei confronti delle persone richiedenti il riconoscimento o l’ammissione in qualità di rifugiati, di una procedura d’asilo che rispetti i seguenti principi:

 

·      la procedura d’asilo è disciplinata dalla legge;

 

·      le decisioni relative alla richieste d’asilo sono prese su basi obiettive ed imparziali;

 

·      i richiedenti sono autorizzati a rimanere alla frontiera o nel territorio del Paese fin quando non sia stata presa una decisione sulla loro domanda d’asilo;

 

·      i richiedenti asilo hanno il diritto ad un colloquio personale, eventualmente con l’assistenza di un’interprete;

 

·      non viene rifiutato ai richiedenti asilo di mettersi in contatto con l’ACNUR o con altri organismi che agiscono a nome dell’ACNUR ai sensi dell’accordo con il Paese in questione;

 

·      possibilità di presentare un ricorso ^^amministrativo^^ ad un’autorità amministrativa di livello superiore oppure un ricorso giudiziario avverso le decisioni relative alle richieste d’asilo; oppure effettiva possibilità di ottenere la revisione della decisione;

 

·      ai sensi di un accordo con il Paese in questione, l’ACNUR, o altri organismi che agiscono a nome dello stesso, possono, di norma, mettersi in contatto con i richiedenti asilo e le autorità per chiedere informazioni sulle singole richieste, sullo stato di avanzamento della procedura nonché sul contenuto della decisione e, nell’espletamento delle loro funzioni di sorveglianza di cui all’articolo 35 della Convenzione di Ginevra, possono intervenire presso dette autorità riguardo a singole richieste d’asilo.

 

2)    A prescindere dalle suddette considerazioni, un Paese che non ha ratificato la Convenzione di Ginevra può tuttavia essere considerato Paese terzo sicuro se rispetta almeno uno dei seguenti criteri:

 

·      osservazione costante  del principio di non respingimento sancito nella Convenzione dell’OUA[4] del 10 settembre 1969 che disciplina gli aspetti peculiari dei problemi dei rifugiati in Africa e istituzione, per quanto riguarda i richiedenti asilo, di una procedura conforme ai suddetti principi;

 

·      attuazione delle conclusioni della Dichiarazione di Cartagena sui Rifugiati (19-22 novembre 1984) volta a garantire che le disposizioni legislative e normative nazionali siano ispirate ai principi e ai criteri della Convenzione di Ginevra e che sia previsto un trattamento minimo dei rifugiati;

 

·      osservazione costante delle disposizioni della Convenzione di Ginevra in materia dei diritti delle persone che necessitano di una protezione internazionale ai sensi di detta Convenzione e esistenza di una procedura applicabile alle persone che richiedono detta protezione, conforme ai suddetti principi;

 

·      come dimostrato dall’ACNUR, lo Stato risponde in altro modo alla richiesta di protezione internazionale di dette persone, sia cooperando con l’ACNUR o con altri organismi che possono agire a nome dell’ACNUR, che con qualsiasi altro mezzo di norma ritenuto, da parte dell’ACNUR, adeguato a tale fine.

 

Ai fini della parte A, Paese terzo sicuro è anche il Paese che ha ratificato la Convenzione di Ginevra e, pur non avendo (ancora) istituito la procedura di cui ai principi previsti al paragrafo 1), osserva tuttavia costantemente nella pratica le disposizioni stabilite dalla Convenzione di Ginevra in materia di diritti delle persone che necessitano di protezione internazionale ai sensi di detta Convenzione come dimostrato dall’ACNUR.

 

 

B. Norme fondamentali di diritto internazionale relative ai diritti umani

 

1.     Tutti i Paesi che abbaino ratificato la Convenzione Europea di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 (qui di seguito chiamata “Convenzione Europea”), o la Convenzione Internazionale del 1966 relativa ai diritti civili e politici (qui di seguito chiamata “Convenzione Internazionale”) e la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti (qui di seguito chiamata “Convenzione contro la tortura”) e osservino costantemente le norme in esse contenute per quanto concerne il diritto alla vita, la libertà dalla tortura e dai trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la libertà dalla schiavitù, la proibizione di leggi penali che abbiano effetto retroattivo, il diritto ad essere riconosciuto come persona davanti alla legge, l’interdizione di imprigionare un individuo per la sola ragione che non è in grado di adempiere ad un obbligo contrattuale ed il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

 

2.     Tra le norme da prendere in considerazione per designare un Paese come Paese terzo sicuro c’è l’esistenza, in tale Paese, di vie di ricorso effettive che garantiscano che i cittadini stranieri o gli apolidi non vengano allontanati in violazione dell’Articolo 3 della Convenzione Europea o dell’Articolo 7 della Convenzione Internazionale o dell’Articolo 3 della Convenzione contro la tortura.

 

II. Procedura di designazione

 

Tutte le valutazioni generali che mirano a determinare se un Paese osserva alcune norme per poterlo considerare come un Paese terzo sicuro in generale o rispetto ad alcuni cittadini stranieri o apolidi in particolare devono essere basate su una molteplicità di fonti di informazione, inclusi eventuali rapporti da rappresentanze diplomatiche, da organizzazioni internazionali e non governative e relazioni della stampa. Gli Stati membri, in particolare, possono tenere conto delle informazioni dell’ACNUR. Il rapporto relativo alla valutazione generale sarà di dominio pubblico.

 

Quando gli Stati membri in una decisione individuale valutano soltanto la sicurezza di un Paese di origine in relazione ad un particolare richiedente, tale decisione non dovrà essere motivata sulla base di una valutazione generale come previsto sopra.

 


ALLEGATO II

 

 

Principi che permettono di designare un Paese come Paese di origine sicuro

 

1. Criteri di designazione

 

Un Paese è considerato Paese di origine sicuro se osserva costantemente le norme fondamentali del diritto internazionale relative ai diritti umani per le quali non sarà ammessa alcuna deroga in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione e:

 

A.   Se dispone di strutture democratiche e rispetta costantemente i seguenti diritti: il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto alla libertà di espressione, il diritto di riunirsi pacificamente, il diritto alla libertà di associazione, ivi compreso quello di costituire sindacati e di aderirvi, il diritto di prender parte alla gestione degli affari pubblici o direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente;

 

B     Se permette alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative di controllare il rispetto dei diritti umani;

 

C     Se è governato dal principio dello stato di diritto e se in esso sono rispettati costantemente i seguenti principi: il diritto alla libertà ed alla sicurezza personale, il diritto di essere riconosciuto come persona davanti alla legge ed il diritto all’uguaglianza davanti alla legge;

 

D     Se fornisce misure generalmente efficaci contro le violazioni dei diritti civili e politici e, ove necessario, rimedi straordinari;

 

E      Se si tratta di un Paese stabile.

 

II. Procedure di designazione

 

Tutte le valutazioni generali che mirano a determinare se un Paese osserva alcune norme per considerarlo come un Paese d’origine sicuro devono essere basate su una molteplicità di fonti di informazione, comprendenti rapporti da rappresentanze diplomatiche, da organizzazioni internazionali e non governative e servizi stampa. Gli Stati membri, in particolare, possono tenere conto delle informazioni dell’ACNUR.

 

Il rapporto relativo alla valutazione generale sarà di dominio pubblico.

 

Quando gli Stati con una decisione individuale membri valutano soltanto la sicurezza di un Paese di origine in relazione ad un particolare richiedente, tale decisione non dovrà essere motivata sulla base di una valutazione generale come previsto sopra.

 


ALLEGATO A

 

CAPITOLO V

Opzioni per le procedure di ricorso

 

 

Opzione 1

 

Articolo G

 

Diritto ad un ricorso effettivo

 

1.     Gli Stati membri garantiranno che i richiedenti asilo abbiano il diritto di presentare un ricorso effettivo contro una decisione presa in relazione alla loro domanda di asilo.

 

Un ricorso effettivo implica:

 

a)  un appello davanti ad una Corte o ad un Tribunale

 

b)  un esame da parte di un organo amministrativo seguito da un appello davanti ad una Corte o ad un Tribunale.

 

2.     Gli Stati membri garantiranno che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda la possibilità di un esame sui fatti e sui punti di diritto.

 

3.     L’esame da parte della Corte o del Tribunale può limitarsi ai punti di diritto e alla questione se l’autorità responsabile dell’esame possa o no aver preso una decisione ragionevole.

 

4.     L’interruzione o la sospensione dell’esame di una domanda di asilo come previsto dall’Articolo 16 è considerata una decisione ai fini di questo capitolo.

 

5.     Gli Stati membri garantiranno che l’estensione dei termini conformemente alle disposizioni della presente direttiva potrà essere oggetto di un esame da parte di un organo amministrativo oppure in appello.

 

Articolo I

 

Il diritto di permanenza in attesa di un ricorso o di un appello

 

 

1.     Gli Stati membri autorizzeranno i richiedenti asilo a restare alla frontiera, nelle zone di transito portuali o aeroportuali o nel territorio dello Stato membro interessato in attesa della decisione della corte o del tribunale o della decisione dell’organo amministrativo.

 

2.     Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 sulla base dei criteri stabiliti prioritariamente nel quadro del diritto nazionale.

 

Nel caso di un appello davanti alla corte o al tribunale, un’autorità competente dovrà potere decidere che il richiedente asilo rimanga nel territorio o alla frontiera dello Stato membro, o su richiesta dell’interessato o d’ufficio.

Nel caso di un riesame da parte di un organo amministrativo, la corte o il tribunale dovrà poter decidere che il richiedente asilo rimanga nel territorio o alla frontiera dello Stato membro, su richiesta dell’interessato o d’ufficio.

 

3.     Non si può verificare alcuna espulsione finché l’autorità competente di cui al par.2 non decida oppure finché la Corte o il Tribunale di cui al par. 2 non deliberi sul caso, fatta eccezione per i seguenti casi:

a)     quando si sia presa una decisione secondo la quale la domanda di asilo è inammissibile conformemente all’art…….;

b)    quando una Corte o un Tribunale abbia già respinto una richiesta di restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro e sia stato deciso che nessun fatto nuovo pertinente è stato presentato rispetto alla situazione personale del richiedente asilo o del suo Paese di origine dopo questo respingimento;

c)     quando l’autorità responsabile dell’esame della domanda abbia preso una decisione  secondo la quale motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico escludono che il richiedente asilo possa essere autorizzato a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

 

4.     Questo Articolo non si applica quando viene presa una decisione conformemente a …. del regolamento del Consiglio /……

 

Articolo J

 

Possibilità di ulteriori appelli

 

1.     Gli Stati membri possono mantenere o adottare un sistema che preveda più di un grado di appello.

 

2.     Gli Stati membri possono limitare l’accesso ad ulteriori appelli.

A tal fine possono farlo dipendere dalla condizione che i richiedenti asilo debbano sollecitare l’autorizzazione per un ulteriore appello. In questi casi, gli Stati membri stabiliranno per via legislativa i criteri sulla base per cui può essere accordata l’autorizzazione ad ulteriori appelli.

 

3.     Gli Stati membri possono negare qualsiasi ulteriore appello se la Corte o il Tribunale, di cui all’Art. G (1) hanno confermato o stabilito che

a)      una domanda di asilo è inammissibile o manifestamente infondata

b)     la decisione presa dall’autorità responsabile dell’esame che respinge la domanda in quanto inammissibile o manifestamente, infondata debba essere riesaminata su tale punto da parte dell’autorità competente.

Gli Stati membri possono anche negare l’accesso ad un ulteriore appello se la Corte o il Tribunale, di cui all’art. G(1) ha confermato che il richiedente, senza motivo legittimo e in malafede, ha omesso nella fase iniziale della procedura, delle informazioni che avrebbero giustificato l’applicazione del capitolo III.

 

4.     Gli Stati membri possono decidere che un ulteriore appello possa limitarsi esclusivamente all’esame dei punti di diritto.

 

5.     Se gli Stati membri permettono un ulteriore appello, nel caso in cui la Corte o il Tribunale confermino o deliberino che la domanda di asilo può essere respinta in quanto inammissibile o manifestamente infondata, essi possono decidere di seguire la procedura abbreviata o accelerata.

 

Articolo K

 

Modalità dell’esame in appello

 

Gli Stati membri prevedono:

 

a)     delle scadenze ragionevoli per notificare un appello;

b)    tutte le altre regole necessarie per presentare un appello;

c)     che l’organo di revisione abbia il potere di confermare o quello di annullare la decisione dell’autorità responsabile dell’esame oppure le abbai entrambi;

d)    che, se l’organo di revisione annulla una decisione, deve trasferire il caso all’autorità responsabile dell’esame affinché questa prenda una nuova decisione in merito alla domanda.


OPZIONE 2

 

Articolo G

 

Il diritto ad un ricorso effettivo

 

1.     Gli Stati membri garantiranno che i richiedenti asilo abbiano il diritto di presentare un ricorso effettivo contro una decisione presa relativamente  alla loro domanda di asilo.

Un ricorso effettivo implica:

c)   una fase di appello davanti ad una corte o ad un tribunale  oppure

d)    un esame da parte di un organo amministrativo seguito da un appello davanti ad una corte o ad un tribunale.

 

2.     L’interruzione o la sospensione dell’esame di una domanda di asilo, secondo quanto previsto dall’art.16, è considerata come una decisione ai fini  di tale capitolo.

 

3.     Gli Stati membri garantiranno che l’estensione dei termini, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, possa essere oggetto di una valutazione nella fase del riesame o dell’appello.

 

Articolo H

 

Appello contro le decisioni prese durante la procedura regolare

 

1.     Questo articolo si applica nei casi di appello contro le decisioni prese secondo la procedura regolare di cui agli articoli ….

 

2.     Gli Stati membri garantiranno che  un appello contro le decisioni prese secondo la procedura regolare includa la possibilità di un esame di entrambi i fatti e i punti di diritto.

 

3.     Gli Stati membri possono limitare l’esame da parte della Corte o del Tribunale in relazione ai punti di diritto alla valutazione affermativa o negativa riguardo alla ragionevolezza della decisione presa.

 

4.     Gli Stati membri autorizzeranno i richiedenti asilo a rimanere alla frontiera, nelle zone di transito portuali o aeroportuali oppure nel territorio dello Stato membro interessato in attesa della decisione della corte o del tribunale. La stessa cosa si applica se gli Stati membri prevedono un esame da parte di un organo amministrativo precedentemente ad un appello.

 

5.     Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 4 sulla base dei criteri stabiliti prioritariamente nel diritto nazionale.

Nel caso di un appello davanti ad una corte o ad un tribunale, un’autorità competente deve avere il potere di ordinare che il richiedente asilo sia autorizzato a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro, su domanda dell’interessato o dell’ufficio.

Nel caso di un esame da parte di un organo amministrativo, la corte o il tribunale deve avere la competenza di ordinare che il richiedente asilo sia autorizzato a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro, su richiesta dell’interessato o dell’ufficio.

 

6.     Nessuna espulsione può avvenire finché l’autorità competente non abbia preso una decisione, o la corte o il tribunale, di cui al par. 5, si siano espressi relativamente alla domanda di autorizzazione, prevista al par. 2, fatta eccezione per i seguenti casi:

d)    quando una Corte o un Tribunale abbia già respinto una richiesta di restare nel territorio o presso la frontiera dello Stato membro in cui  il richiedente asilo è rimasto ed è stato stabilito che non è emerso nessun fatto nuovo pertinente rispetto alla situazione personale del richiedente asilo o del suo Paese di origine dopo questo respingimento;

e)     quando l’autorità responsabile dell’esame della domanda ha preso una decisione  secondo la quale motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico precludono al richiedente asilo la possibilità di restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato.

 

Articolo I

 

Appello contro le decisioni prese secondo la procedura accelerata

 

1.     Questo articolo si applica nei casi di appello contro le decisioni prese secondo la procedura accelerata ai sensi degli articoli …. ivi incluso il respingimento in ragione dell’inammissibilità, conformemente al …. del regolamento del Consiglio /…. (Dublino II).

 

2.     Gli Stati membri possono decidere che questo articolo si applichi anche se il richiedente, senza motivo legittimo e in malafede, abbia omesso in una fase iniziale della procedura, inclusa la fase di revisione dell’organo amministrativo, delle informazioni che abbiano potuto portare ad una decisione presa secondo la procedura accelerata ai sensi degli articoli …

 

3.     Gli Stati membri stabiliranno prioritariamente nel loro diritto nazionale in quali casi i richiedenti asilo siano autorizzati a restare alla frontiera, nelle zone di transito portuali o aeroportuali o nel territorio dello Stato membro interessato in attesa della decisione della Corte o del Tribunale.

 

4.     Nel caso di un appello davanti ad una Corte o ad un Tribunale, un autorità competente deve poter decidere che il richiedente asilo sia autorizzato a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro, su domanda dell’interessato o d’ufficio.

Nel caso di un esame da parte di un organo amministrativo, la Corte o il Tribunale deve poter decidere che il richiedente asilo sia autorizzato a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro, su richiesta dell’interessato o d’ufficio.

 

5.     Gli Stati membri stabiliranno le fasi successive ad una domanda formulata dal richiedente per sulla base del suo diritto a restare.

 

Articolo K

 

Modalità dell’esame in appello

 

Gli Stati membri prevedono

a)     delle scadenze ragionevoli per notificare un appello;

b)    tutte le altre regole necessarie per presentare un appello;

c)     che l’organo di revisione abbia il potere di confermare o quello di annullare la decisione dell’autorità responsabile dell’esame oppure li abbia entrambi;

d)    che, se l’organo di revisione annulla una decisione, deve trasferire il caso all’autorità responsabile dell’esame affinché questa prenda una nuova decisione in merito alla domanda.

 

 



[1] Articolo 25 in COM (2000) 578 finale

[2] Cfr. artt. 23 e 29 di COM (2000) finale 578.

[3] Articolo 18 di COM (2000) finali 578.

4 Articolo 20 nel COM (2000) 578 Finale. Non è stata apportata alcuna modifica.

5 Articolo 21 nel COM (2000) 578 Finale. Non è stata apportata alcuna modifica.

6 Articolo 22 nel COM (2000) 578 Finale. Non è stata apportata alcuna modifica.

7 Articolo 23(5) nel COM (2000) 578 Finale.

8 Articolo 28 nel COM (2000) 578 Finale.

9 Articolo 30 nel COM (2000) 578 Finale. Non è stata apportata alcuna modifica.

10 Articolo 31 nel COM (2000) 578 Finale. Non è stata apportata alcuna modifica.

11 Vedere l’articolo 24 nel COM (2000) 578 finale

12 Articolo 26 nel COM (2000) 578 finale

 

[4] NdT - OUA: Organizzazione dell’Unità Africana