TRADUZIONE
Documento di sessione
27 febbraio 2002
Finalità
La presente direttiva
è finalizzata a stabilire norme minime relative alla procedura di
concessione e ritiro dello status di rifugiato negli Stati membri.
Definizioni
Ai fini della
presente direttiva, con le seguenti espressioni si intende quanto segue:
a)
“convenzione
di Ginevra”: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei
rifugiati, completata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
b)
“domanda
d’asilo”: la domanda di protezione internazionale presentata da un singolo presso uno Stato membro
e che può essere considerata come una domanda presentata in ragione del
fatto che il singolo è un rifugiato ai sensi dell’articolo 1 A
della convenzione di Ginevra. Si presume che qualsiasi domanda di protezione internazionale sia una domanda d’asilo, a meno che la
persona interessata non solleciti esplicitamente un altro tipo di protezione
che può essere oggetto di una domanda separata;
c)
“richiedente”
o “richiedente asilo”: la persona che ha presentato una domanda
d’asilo per la quale non è stata ancora presa alcuna decisione
finale. E’ finale qualsiasi decisione contro la quale tutte le
possibilità di ricorso siano state esaurite;
d)
“esame”:
l’insieme delle misure d’esame, delle decisioni o dei giudizi
espressi dalle autorità competenti su una domanda d’asilo negli
Stati membri;
e)
“autorità
responsabile della decisione”: qualsiasi organo giurisdizionale,
semi-giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro, responsabile della
valutazione dell’accettabilità o del merito delle domande
d’asilo e competente nell’esprimere una prima decisione sulla
documentazione presentata;
g)
“organo
del riesame”: qualsiasi organo giurisdizionale, semi-giurisdizionale o
amministrativo di uno Stato membro, indipendente e distinto
dall’autorità responsabile della determinazione in questo stesso
Stato membro e responsabile del riesame, di fatto e di diritto, delle decisioni
emesse da quest’ultima;
h)
“rifugiato”: qualsiasi
persona che risponda ai requisiti di cui all’articolo 1 A della
Convenzione di Ginevra e previsti nella....direttiva del Consiglio/...(direttiva sulla
definizione dei rifugiati);
i)
“Status di
rifugiato”: lo status accordato da uno Stato membro ad una persona
rifugiata che viene ammessa in quanto tale nel territorio di tale Stato membro;
j)
“minore
non accompagnato”: un essere umano di età inferiore ai 18 anni che
entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto
che sia responsabile di tale minore, in base alla legge o alla prassi, e fin
quando non viene effettivamente preso in carico da tale persona;
k)
il
“rappresentante” è persona o organizzazione che rappresenta
un minore non accompagnato in ragione della tutela giuridica,
un’organizzazione nazionale che è responsabile della custodia e
del benessere del minore non accompagnato o un altro rappresentante ritenuto
adatto nominato per assicurare i migliori interessi del minore non
accompagnato.
l)
“trattenimento”:
qualsiasi misura di isolamento di un richiedente asilo da parte di uno Stato
membro in una zona di accesso limitato all’interno della quale la sua
libertà di circolazione è sensibilmente ridotta;
m)
“ritiro
dello status di rifugiato”: la decisone con la quale una autorità competente
ritira ad una persona il suo
status di rifugiato ai sensi dell’articolo 1C della Convenzione di
Ginevra o dell’art. 33, par. 2, di detta Convenzione;
n)
“annullamento
dello status di rifugiato”: la decisione con la quale una autorità
competente annulla lo
status di rifugiato concesso ad una persona in quanto alcune circostanze
rendono chiaro che lo status di rifugiato non avrebbe mai dovuto essere
riconosciuto inizialmente a detta persona.
1.
La presente
direttiva si applicherà a qualsiasi persona che presenti una domanda di
asilo alla frontiera, nelle zone di transito aeroportuale o di transito
portuale, o nel territorio
degli Stati membri.
2.
La presente
direttiva non si applicherà invece alle domande di asilo diplomatiche o
territoriali presentate presso le rappresentanze diplomatiche o consolari negli Stati membri.
3.
Gli Stati membri
possono decidere di applicare le disposizioni della seguente direttiva alle
procedure per il trattamento delle domande di un tipo di protezione diversa da
quella derivante dalla Convenzione di Ginevra per quelle persone che non sono
considerate rifugiate.
Accesso alla procedura
1)
Gli Stati membri
fanno in modo che le domande d'asilo non siano respinte o escluse dall'esame
per la sola ragione che i richiedenti asilo sono tenuti a presentare la loro domanda
al più presto.
2)
Gli Stati membri
possono esigere che le domande d'asilo siano presentate di persona.
3)
Gli Stati membri
possono, ciò nondimeno,
prevedere per via legislativa che una richiesta d'asilo possa essere presentata
anche da un richiedente asilo a nome di altre persone, in particolare a nome
dei minori a suo carico, se
lo desiderano esplicitamente.
In tali casi, il diritto nazionale
stabilisce:
a)
l'età
al di sotto della quale un minore non può fare una domanda a suo nome e
quest'ultima deve essere presentata da un'altra persona a suo nome;
b)
fino a
quale età la domanda di un minore non accompagnato deve essere
presentata da un rappresentante conformemente all'articolo 10 (1).
Se una persona a carico presenta una
domanda d'asilo a suo nome dopo aver acconsentito che un'altra domanda sia
stata presentata a suo nome, detta domanda può essere respinta o essere
esclusa in base all'esame della domanda che è stata presentata a suo
nome.
4)
Fatto salvo
l'articolo K, gli Stati membri garantiranno che le procedure, conformemente
alla presente direttiva inizino quanto prima. Pertanto, gli Stati membri garantiranno che:
a)
tutte le
autorità competenti cui il richiedente può rivolgersi alla
frontiera o nel territorio dello Stato membro, ricevano istruzioni concernenti
l'esame delle domande d'asilo, segnatamente l'istruzione di trasmettere le
domande, complete di tutte le necessarie informazioni, all'autorità
competente dell'esame;
b)
il personale di
tali autorità abbia ricevuto la formazione necessaria sul modo di riconoscere
una domanda d'asilo e sull'iter da seguire conformemente a tali istruzioni.
Diritto di permanenza in attesa dell'esame della
domanda
Fintanto che l'autorità responsabile dell'esame non abbia preso
una decisione riguardo alla sua domanda d'asilo, il richiedente asilo
potrà rimanere alla frontiera, nelle zone di transito aeroportuale o di transito
portuale, o nel territorio
dello Stato membro, dove la domanda d'asilo è stata presentata o
è all'esame.
Norme riguardanti l'esame delle domande
1.
Gli Stati membri
garantiranno che le decisioni rese sulle domande d'asilo da parte
dell'autorità responsabile della determinazione siano prese previo
opportuno esame. A tal riguardo, gli Stati membri garantiranno che:
(a)
le domande
siano esaminate e le
decisioni siano prese caso per caso, senza preconcetti e sulla base dei fatti
del caso;
(b)
i richiedenti
asilo e le autorità competenti s'impegnino in un reale sforzo di
comprensione reciproca sui fatti che emergono dal fascicolo;
(c)
informazioni
precise ed aggiornate provenienti da varie fonti, incluso l'ACNUR, sulla
situazione generale
esistente nei paesi d'origine dei richiedenti asilo ed, eventualmente, nei
paesi attraverso i quali hanno transitato, siano messe a disposizione del
personale incaricato d'esaminare le domande e di prendere decisioni;
(d)
il personale che
esamina le domande e prende le relative decisioni, abbia le opportune conoscenze per quanto riguarda le norme relative al
diritto d'asilo e ai rifugiati.
2.
Gli Stati
membri garantiranno che non venga rifiutato agli organismi di revisione e ad
altri organismi competenti ad esaminare e/o prendere decisioni sulle domande
d'asilo nel sistema di chiamata legata all'asilo, l'accesso alle informazioni generali di cui al
§ 1 (c), necessarie all'adempimento
della loro funzione. Gli Stati membri stabiliranno le condizioni necessarie.
Norme relative
alle decisioni dell'autorità responsabile della determinazione
Gli Stati membri garantiranno che:
(a)
le decisioni
sulle domande d'asilo siano espresse per iscritto;
(b)
se una domanda
viene respinta, la decisione sia motivata di fatto e di diritto;
(c)
l'informazione
sulle possibilità di ricorso contro una decisione negativa sia fornita per iscritto.
Garanzie per i richiedenti asilo
1.
Per quanto
riguarda le procedure di cui ai capitoli III e IV, gli Stati membri garantiranno che tutti i
richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie:
(a)
i richiedenti
devono essere informati della procedura da seguire e dei loro diritti e doveri
nel corso della procedura, in una lingua che sia loro ragionevolmente
comprensibile. Le informazioni sono fornite in tempo utile per consentire loro
di esercitare le garanzie previste dalla presente direttiva e di rispettare i
doveri di cui agli articoli 16(2) e F(1);
(b)
il servizio di
un interprete per presentare i loro argomenti alle autorità competenti
ogni volta che ciò sia ragionevole. Gli Stati membri considereranno
il caso ragionevole se l'autorità responsabile della determinazione,
invita il richiedente ad avere un colloquio personale prima di prendere una
decisione sulla domanda. In tal caso ed in altri casi in cui le autorità
competenti chiamano l'interprete,
tali servizi devono essere pagati con i fondi pubblici;
(c)
non può
essere negata loro la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) quando l'ACNUR è presente
sul territorio dello Stato membro. La stessa disposizione si applica quando un'altra organizzazione lavora per conto dell'ACNUR nel
territorio dello Stato membro
in base ad un accordo con questo Stato membro;
(d)
la decisione
presa sull'esame della domanda da parte di un'autorità responsabile
della determinazione deve essere loro notificata entro un termine
ragionevole ed in modo appropriato. Se un consulente legale o un altro consulente che assiste
e/o rappresenta il richiedente rappresenta legalmente tale richiedente, gli Stati membri possono scegliere di
notificare la decisione a tale consulente invece che al richiedente asilo;
(e)
devono
essere informati di persona della decisione di un'autorità responsabile
della determinazione in una lingua che sia loro ragionevolmente comprensibile nel
caso in cui non siano rappresentati da un consulente legale o altro consulente. Le informazioni fornite
comprenderanno informazioni sulle possibilità di ricorso avverso una
decisione negativa.
2.
Ogni adulto a
carico, ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, sarà informato
privatamente sulla possibilità di fornire informazioni alle
autorità competenti sulla domanda d'asilo prima che l'autorità
responsabile della determinazione prenda la sua decisione.
3.
Per quanto
riguarda le procedure previste nel capitolo V, gli Stati membri garantiranno
che tutti i richiedenti asilo godranno inoltre delle garanzie citate nel
paragrafo 1(b), (c) e (d).
Persone invitate ad un colloquio personale
1)
Fatto salvo il
paragrafo 2, prima che l'autorità responsabile dell’esame renda la
sua decisione, verrà data la possibilità al richiedente asilo di
avere un colloquio personale sulla sua domanda d'asilo con una persona competente conformemente al diritto nazionale.
2)
Gli Stati
membri potranno derogare al paragrafo 1 nei casi in cui, sulla base d'una
valutazione individuale:
a)
l'autorità
responsabile della determinazione può prendere una decisione positiva
sulla base delle prove disponibili;
b)
l'autorità
competente ritiene che il richiedente non possa o non sia in grado di assistere
a tale colloquio per circostanze durature indipendenti dalla sua
volontà;
c)
l'autorità
competente non è in grado di fornire il servizio d'interpretariato
conformemente all'articolo 8A, paragrafo 2(b) entro un termine ragionevole;
d)
l'autorità
competente non è in grado di effettuare il colloquio personale
poiché il richiedente asilo, senza un buon motivo, non ha rispettato
l'invito a recarsi al colloquio.
3)
Gli
Stati membri potranno stabilire per via legislativa o normativa che un colloquio non sia necessario per i
minori al di sotto di una certa età.
4)
Gli
Stati membri potranno esigere un certificato medico o psichiatrico per
accertare le affermazioni del richiedente, se il richiedente dichiara di non essere in grado di partecipare ad un colloquio per
ragioni psicologiche o mediche legate
a circostanze durature, indipendenti dalla sua volontà.
5)
Nei
casi previsti dai paragrafi 2(c)(d), 3 e 4, deve essere data la
possibilità al richiedente di redigere una relazione a sostituzione del
colloquio personale, eventualmente con l'intervento di un consulente legale o
di un altro consulente e/o, nel caso di un minore, di un tutore legale.
Nel caso in
cui il richiedente non possa avere un colloquio personale perché
l'autorità competente non è in grado di mettere a disposizione,
entro un termine ragionevole, un servizio d'interpretariato, conformemente
all'articolo 8A, paragrafo 2(b), gli Stati membri forniranno l'assistenza
gratuita di un consulente legale o di un altro consulente e/o, nel caso di un
minore non accompagnato, di un rappresentante, prima che l'autorità
responsabile della determinazione prenda una decisione e daranno la
possibilità, invece del colloquio personale, di redigere una relazione a
nome del richiedente.
6)
Il
fatto che non vi sia stato nessun colloquio personale per una delle ragioni
contemplate dal paragrafo 2 e che
non sia stata presentata nessuna relazione conformemente al paragrafo 5, non impedisce
l'autorità responsabile della determinazione di prendere una decisione
su una domanda d'asilo al fine di rispettare i termini stabiliti.
L'assenza di un colloquio personale per le ragioni di cui al paragrafo
2 o 5 non è un motivo sufficiente di per sé per invalidare la decisione dell'autorità
responsabile della determinazione.
Norme relative al colloquio personale
1.
Il colloquio
personale sul merito della domanda d'asilo dovrà svolgersi di norma in
assenza di familiari.
2.
Gli Stati membri
adotteranno le misure necessarie affinché il colloquio personale si
svolga in condizioni che consentano, ai richiedenti, di presentare tutti i
motivi della loro domanda in maniera esaustiva. A tal fine, gli Stati membri:
a)
considereranno,
al momento della scelta della persona che svolge il colloquio e
dell'interprete, nella misura
del possibile e per quanto l'autorità responsabile ne sia a conoscenza,
le circostanze personali o generali che riguardano la domanda, quali l'origine
culturale del richiedente o il suo stato di vulnerabilità.
b)
Sceglieranno
un interprete che possa assicurare l'adeguata comunicazione tra il richiedente
e la persona che svolge il colloquio. La comunicazione non deve necessariamente aver luogo
nella lingua preferita dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che gli
sia ragionevolmente comprensibile.
Norme per il colloquio personale nell’ambito
della procedura
1)
Gli Stati membri
garantiranno che i richiedenti abbiano un accesso tempestivo alla
trascrizione del colloquio
personale, sulla quale si fonda o si fonderà la decisione.
2)
Gli Stati membri
potranno chiedere il consenso del richiedente sul contenuto della trascrizione
del colloquio personale.
In tal caso, gli Stati membri garantiranno che
il richiedente abbia l'occasione di chiedere o di proporre delle correzioni se costata degli errori di traduzione o dei
malintesi.
3)
Il disaccordo
del richiedente sul contenuto della trascrizione del colloquio personale non
impedisce all'autorità responsabile della determinazione di prendere una
decisione sulla domanda d'asilo.
Assistenza legale e rappresentanza
1.
Gli Stati membri
permetteranno a tutti i
richiedenti asilo di consultare effettivamente un consulente legale o un altro consulente
sugli argomenti riguardanti la loro domanda d'asilo in tutte le fasi della procedura.
2.
Gli Stati
membri garantiranno che un consulente legale o un altro consulente che assiste
e/o rappresenta un richiedente asilo ai sensi del diritto nazionale, abbia
accesso al fascicolo di tale richiedente ed alle informazioni contenute nel
fascicolo del richiedente che possono essere esaminate da un organo di ricorso.
Gli Stati
membri possono limitare l'accesso all'assistenza legale secondo le disposizioni
del presente articolo ai consulenti legali o ad altri consulenti
specificatamente designati dal diritto interno per assistere e/o rappresentare
i richiedenti asilo, che possiedono le opportune qualifiche.
3.
Gli Stati membri
garantiranno che tutti i richiedenti asilo abbiano la possibilità di
contattare l'assistenza
legale e/o un altro consulente quando l'autorità responsabile
dell’esame ha deciso di respingere la domanda.
Gli Stati membri assicureranno che l'assistenza
giuridica sia offerta gratuitamente in questa fase della procedura se
un'autorità, indipendente dall'autorità responsabile della
determinazione lo consideri ragionevole ed opportuno sulla base dei criteri
già stabiliti nel diritto nazionale e conformemente ad una procedura prevista
dal diritto nazionale.
Gli Stati membri potranno limitare l'accesso
all'assistenza giuridica offerta gratuitamente, secondo le disposizioni del presente paragrafo, ai consulenti giuridici o ad altri consulenti
specificatamente indicati dal diritto nazionale per assistere e/o rappresentare
i richiedenti asilo.
4.
Gli Stati membri
assicureranno che un consulente legale o altri consulenti che assistono e/o
rappresentano un richiedente asilo abbia accesso alle zone riservate per poter
recarsi dal richiedente. Gli Stati membri potranno limitare il diritto di
visita ai richiedenti in tali luoghi, con disposizioni stabilite dal diritto o
dai regolamenti interni, a condizione che questi ultimi siano obiettivamente
necessari alla sicurezza del settore o a garantire un esame efficace. Tali
criteri non possono avere come effetto quello di rendere l'accesso impossibile
e tradursi con l'annullamento di fatto o creare severe restrizioni del diritto
di accesso del consulente legale o di altri consulenti che assistono e/o
rappresentano un richiedente asilo.
5.
Gli Stati
membri garantiranno che il
consulente legale o altri consulenti del richiedente asilo siano informati del
luogo e dell'ora del colloquio personale come previsto dall’art. 8 e
siano invitati ad esservi presenti.
Gli Stati
membri dovranno prevedere criteri sulla presenza del consulente legale o di
altri consulenti a tutti gli altri colloqui previsti dalla procedura, fatto
salvo il presente articolo e l'articolo 10(1)(b).
Garanzie per i minori non accompagnati
1.
Per quanto
riguarda tutte le procedure previste nella presente direttiva e fatte salve le
disposizioni dell'articolo 8 e 9, gli Stati
membri assicureranno che ogni minore non accompagnato goda delle seguenti
garanzie:
a)
la nomina, al
più presto, di un rappresentante per assisterlo e/o rappresentarlo
nell'ambito dell'esame della sua richiesta;
b)
il rappresentante designato deve avere la possibilità di
assisterlo per prepararsi al colloquio personale. Gli Stati membri
autorizzeranno il rappresentante ad essere presente al colloquio ed a porre domande o formulare
osservazioni.
1.
Gli Stati membri
garantiranno che
a)
se un minore
non accompagnato ha un colloquio
personale sulla sua domanda d'asilo di cui all'articolo 8, tale colloquio sia svolto da una persona che
abbia le conoscenze necessarie riguardo alle particolari esigenze dei minori;
b)
la decisione su
richiesta di un minore non accompagnato venga presa da un funzionario che
conosca adeguatamente le particolari esigenze dei minori.
2.
Gli Stati membri
che utilizzano esami medici per determinare l'età dei minori non
accompagnati, garantiranno
che:
a)
le
organizzazioni competenti che effettuano gli esami medici per determinare
l'età dei minori non accompagnati, utilizzeranno metodi di
dignità umana sicura e di rispetto
il minore non accompagnato sia informato, prima
dell'esame della sua domanda e in una lingua che gli sia ragionevolmente
comprensibile, della possibilità della determinazione dell'età
per mezzo di un esame medico.
b)
La decisione di
respingere una domanda d'asilo di un minore non accompagnato che ha rifiutato
di sottoporsi ad un esame medico, non si fondi unicamente su tale rifiuto.
Articolo F[1]
Determinazione dei fatti nella procedura
1)
Gli Stati membri
adotteranno misure adeguate per consentire al richiedente asilo di rispettare i
suoi doveri di cooperazione, al fine di aiutare le autorità competenti a
stabilire i fatti in questione.
Si ritiene che un richiedente abbia rispettato
tale dovere se ha presentato tutti i fatti relativi all'esame, in modo più completo possibile e se
li ha dimostrati con tutte le prove disponibili, con diligenza, per consentire all'autorità
responsabile della determinazione di prendere una decisione.
2)
Si ritiene che
un richiedente asilo abbia comunicato tutti i fatti che lo riguardano se ha
fornito informazioni sulla sua età, il suo passato, la sua
identità, la sua nazionalità ed il suo itinerario, in possesso di
documenti d'identità e di titoli di viaggio ed abbia altresì indicato
le ragioni che giustificano il suo timore di essere perseguitato.
3)
Dopo che il
richiedente si è impegnato a dimostrare le sue dichiarazioni relative ai
fatti che lo riguardano con tutti gli strumenti di prova di cui dispone ed ha
dato una spiegazione soddisfacente in assenza di prove, l'autorità
responsabile della determinazione valuterà la sua attendibilità
sul timore di persecuzioni e valuterà gli strumenti di prova.
4)
Gli Stati membri
garantiranno che l'autorità responsabile della determinazione, nel caso
che alcune dichiarazioni del richiedente non siano provate, conceda a
quest'ultimo il beneficio del dubbio, quando vi siano tutte le seguenti
condizioni:
(a)
il richiedente
si è realmente impegnato a dimostrare le sue affermazioni;
(b)
tutti gli
elementi di prova disponibili sono stati raccolti e verificati;
(c)
l'esaminatore
ritiene che le dichiarazione del richiedente sono coerenti e plausibili e non
sono contraddette da fatti noti riguardanti il suo caso.
Trattenimento prima che l'autorità
responsabile della determinazione abbia preso una decisione
1)
Gli Stati membri
non possono trattenere un richiedente asilo per la sola ragione che la sua
domanda d'asilo richiede un esame prima che l'autorità responsabile
della determinazione prenda una decisione.
Possono tuttavia trattenere un richiedente
asilo durante l'esame della domanda, conformemente ad una procedura prevista
dal diritto nazionale.
Gli Stati
membri possono trattenere un richiedente asilo se ciò si rivelasse
necessario per le seguenti ragioni:
a)
al fine di
stabilire o verificare la sua identità o la sua nazionalità, se
vi siano ragionevoli dubbi a tal riguardo e non possa essere presa una
decisione senza trattenerlo;
b)
vi sono buone
ragioni per pensare che non rispetterebbe i suoi doveri citati negli articoli
16(2) e/o F(1) della presente direttiva ed il trattenimento impedisce di
scomparire o di effettuare un soggiorno non autorizzato;
c)
vi sono buone
ragioni per pensare che senza un valido motivo non ha presentato prima la domanda d'asilo, mentre ne aveva ampiamente
l'opportunità, ed il trattenimento gli impedisce di ritardare
ulteriormente o di ostacolare l'applicazione di una decisione precedente o
imminente che si risolverebbe con il suo allontanamento;
d)
il richiedente
è entrato nel territorio degli Stati membri illegalmente e, senza un
valido motivo, non si è presentato alle autorità immediatamente
tenuto conto delle circostanze del suo ingresso ed il trattenimento gli
impedisce di scomparire o di effettuare un soggiorno non autorizzato.
Le decisioni
si fonderanno unicamente sulla condotta personale dell’individuo in
questione.
2.
Gli Stati membri
potranno inoltre trattenere un richiedente asilo durante l'esame della sua
domanda se vi sono validi motivi per ritenere che la decisione della sua
domanda debba essere rapida e che la limitazione della sua libertà di
circolazione sia necessaria a prendere rapidamente una decisione. Il
trattenimento per tale ragione non supera le due settimane.
3.
Gli Stati membri
dovranno prevedere la possibilità di un riesame iniziale e di successivi
riesami periodici della decisione di trattenimento dei richiedenti asilo
trattenuti ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
Gli Stati membri garantiranno che
(a)
l'autorità
responsabile del riesame della decisione di trattenimento sia indipendente
dall'autorità che ha preso la decisione del trattenimento;
(b)
detta
autorità possa riesaminare il trattenimento in conformità con le
disposizioni del presente articolo.
4)
Il presente
articolo non pregiudica le prerogative degli Stati membri per trattenere le
persone:
(a)
la cui domanda
d'asilo è stata respinta, al fine di facilitarne l'allontanamento;
(b)
che
rappresentano una seria minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
nazionale;
(c)
al fine di
eseguire una sentenza penale.
Trattenimento dopo l'accettazione di presa in
custodia (Dublino II)
1)
Nonostante
l'articolo 11, gli Stati membri potranno trattenere il richiedente per
impedirgli di scomparire o di effettuare un soggiorno non autorizzato, a
partire dal momento in cui un altro Stato membro ha accettato di prenderlo a
carico o di riammetterlo conformemente alla normativa …/… [del
Consiglio che stabilisce i
criteri ed i meccanismi per determinare lo Stato membro responsabile…]
fino al momento in cui il richiedente viene trasferito nell'altro Stato membro.
Il trattenimento così motivato non supererà il periodo di un
mese.
2)
Gli Stati
membri garantiranno che l'autorità invitata a riesaminare la decisione
di trattenimento sia competente per esaminare anche la legalità di detto
trattenimento, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Strumenti amministrativi per un esame efficace delle domande
1)
Gli Stati membri
valuteranno periodicamente le esigenze di personale e di risorse materiali di
tutte le autorità competenti, affinché queste siano in grado di
svolgere il loro compito conformemente alla presente direttiva.
2)
Gli Stati membri
adotteranno le opportune misure al fine di soddisfare tali esigenze.
Riservatezza dei dati
1)
Gli Stati
membri adotteranno le opportune misure per garantire la riservatezza delle
informazioni relative a ciascuna domanda d'asilo.
2)
Gli Stati
membri non dovranno divulgare né condividere le informazioni di cui al
paragrafo 1 con le autorità del Paese d'origine del richiedente asilo.
3)
Gli Stati
membri adotteranno le opportune misure per garantire che nessuna informazione,
ai fini dell'esame del fascicolo di un richiedente, possa essere ottenuta dalle
autorità del Paese d'origine di tale richiedente tramite metodi che
consentirebbero a dette autorità di apprendere che la persona in questione
ha presentato domanda d'asilo.
4)
La presente
disposizione non pregiudica l'accesso all'informazione di cui dispone l'ACNUR,
conformemente all'articolo 17, di questa direttiva.
Procedura da seguire in caso di ritiro implicito
della domanda
1)
Gli Stati membri
potranno autorizzare l'autorità competente ad interrompere o sospendere
l'esame di una domanda, se:
(a)
il richiedente
asilo ritira la sua domanda di asilo per iscritto o di persona o
(b)
si
può ragionevolmente supporre che il richiedente abbia rinunciato alla
sua domanda.
2)
Gli Stati
membri potranno supporre che il richiedente abbia rinunciato alla sua domanda, se
(a)
si stabilisce
che non abbia rispettato l'obbligo di presentarsi alle autorità o al
colloquio personale conformemente all'articolo 8;
(b)
si stabilisce
che, in qualsiasi modo, sia scomparso o abbia lasciato senza autorizzazione il
luogo in cui ha vissuto o era trattenuto e non ha contattato
l'autorità competente,
e il
richiedente non abbia fornito buone ragioni per questo comportamento.
Articolo 16A
Riapertura del caso dopo il ritiro
1)
Gli Stati
membri garantiranno che l'autorità responsabile della determinazione
riprenda l'esame di una domanda interrotta o sospesa, se il richiedente si
mette a sua disposizione dopo che l'interruzione o la sospensione sia stata
effettuata o se sia stata ripresa dallo Stato membro responsabile conformemente
alle disposizioni del regolamento del Consiglio …[che stabilisce i
criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro responsabile…].
2)
Gli Stati membri
potranno autorizzare l'autorità responsabile della determinazione a
riprendere l'esame nella fase in cui la domanda è stata interrotta o
sospesa. Tale esame può comprendere l'esame dei validi motivi del
richiedente che non aveva rispettato l'obbligo della sua volontaria messa a
disposizione delle autorità.
3)
Gli Stati
membri garantiranno che il richiedente non sia allontanato dal territorio verso
il suo Paese di origine prima di stabilire che il richiedente non ha nessun
fondato timore di essere perseguitato secondo la Convenzione di Ginevra.
Articolo 16 C
Respingimento della domanda
Nelle situazioni di cui all'Articolo 16, gli Stati membri possono
prevedere il respingimento di una domanda invece di un'interruzione o di una
sospensione, se l'autorità di determinazione è in grado, in casi
particolare, di respingere la domanda in quanto non ammissibile o di stabilire
che il richiedente non abbia nessun timore fondato di persecuzione secondo la
Convenzione di Ginevra.
Articolo 16 D
Ritiro di ricorso
Gli Stati membri stabiliranno per quali motivi e a
quali condizioni si potrà presumere che un richiedente asilo abbia
ritirato il suo ricorso o appello come previsto dall'Articolo G.
Articolo 17
Il ruolo
dell'ACNUR
1.
Gli Stati
membri consentiranno che
l'ACNUR:
a)
abbia accesso ai
richiedenti asilo, inclusi coloro che sono trattenuti e che si trovano nelle
zone di transito portuale o aeroportuale;
b)
abbia accesso
alle informazioni riguardanti ogni domanda di asilo, durante la procedura,
salvo che il richiedente asilo vi acconsenta;
c)
possa presentare
dei pareri, nel compimento della funzione di controllo conferitagli dall'art.
35 della Convenzione di Ginevra, presso ogni autorità competente per
quanto riguarda ogni domanda d'asilo e in qualsiasi fase della procedura.
2.
Il paragrafo 1
si applica se, invece dell'ACNUR, un'altra organizzazione lavora nel
territorio dello Stato membro
per conto dell'ACNUR, conformemente ad un accordo con lo Stato membro.
Sezione I
Articolo A
Lo scopo delle procedure accelerate
Gli Stati membri possono mantenere o adottare una procedura
accelerata al fine di
a.
esaminare
domande di asilo considerate inammissibili conformemente alle disposizioni
della sezione II;
b.
esaminare
domande di asilo considerate manifestamente infondate, conformemente alle
disposizioni della sezione III;
c.
esaminare
nuove domande di asilo nell'ambito delle disposizioni citate nella sezione IV;
d.
prendere
una decisione sull'ingresso dei richiedenti asilo nel territorio di uno Stato
membro fatte salve le disposizioni citate nella sezione V.
Articolo B[2]
1. Gli Stati membri garantiranno che
sarà presa una decisione con procedura accelerata entro tre mesi dalla
presentazione della domanda.
2.
Il termine di
cui al paragrafo 1 può essere prorogato di tre mesi laddove necessario
per un appropriato esame della domanda.
3.
In caso di
non rispetto dei termini previsti dal presente articolo, la domanda di asilo
sarà esaminata con procedura normale di cui al capitolo IV.
4.
Una proroga
dei termini per un caso particolare è valida soltanto se l'esame
è fatto sul richiedente e/o sul consulente legale o un altro consulente
che lo aiuta e/o lo rappresenta.
5.
Il presente
articolo non si applica più a partire dal momento in cui gli Stati
membri invitano un altro Stato a prendere a carico un richiedente conformemente
all'art. …. del …. di regolamento del Consiglio … [che
stabilisce i criteri ed i meccanismi per determinare lo Stato membro responsabile
dell'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un Paese terzo].
Sezione II
Articolo C[3]
Domande inammissibili
Gli Stati membri
possono respingere una domanda d'asilo come inammissibile:
a.
se spetta ad un
altro Stato membro [Norvegia o Islanda] esaminare la domanda in base ai criteri e ai
meccanismi di determinazione dello Stato membro responsabile dell'esame di una
domanda d'asilo presentata dal cittadino di un Paese terzo o da un apolide in
uno degli Stati membri;
b.
se, sulla base
dell'art. 20, un Paese che non è Stato membro è considerato dal
richiedente come Paese di primo asilo;
c.
se, sulla base
degli artt. 21 e 22, un Paese che non è uno Stato membro è
considerato dal richiedente come Paese terzo sicuro;
d.
se un altro
Paese diverso dal Paese di origine del richiedente abbia presentato un'istanza
di estradizione e detto Paese è un altro Stato membro o un Paese che
può essere considerato come Paese terzo sicuro conformemente ai principi
di cui all'allegato I, a condizione che l'estradizione verso quel Paese sia
legale;
e.
un Tribunale
Penale Internazionale abbia emesso un atto di accusa.
Strumenti amministrativi per un esame efficace delle domande
3)
Gli Stati membri
valuteranno periodicamente le esigenze di personale e di risorse materiali di
tutte le autorità competenti, affinché queste siano in grado di
svolgere il loro compito conformemente alla presente direttiva.
4)
Gli Stati membri
adotteranno le opportune misure al fine di soddisfare tali esigenze.
Dati riservati
5)
Gli Stati
membri adotteranno le opportune misure per garantire la riservatezza delle
informazioni relative a ciascuna domanda d'asilo.
6)
Gli Stati
membri non dovranno divulgare né condividere le informazioni di cui al
paragrafo 1 con le autorità del Paese d'origine del richiedente asilo.
7)
Gli Stati
membri adotteranno le opportune misure per assicurarsi che nessuna informazione
ai fini dell'esame del fascicolo di un richiedente possa essere ottenuta presso
autorità del Paese d'origine di tale richiedente tramite metodi che
consentirebbero
Articolo D4
Un Paese
potrà essere considerato come il Paese di primo asilo per un richiedente
asilo se quest’ultimo vi è stato ammesso in qualità di
rifugiato o per altre ragioni che giustificano la concessione di protezione e
se può ancora avvalersi di tale protezione.
Articolo E5
1.
Gli Stati membri
potranno ritenere che un Paese terzo sia un Paese terzo sicuro ai fini
dell’esame delle domande d’asilo, esclusivamente sulla base dei
principi definiti all’Allegato I della presente Direttiva.
2.
Gli Stati membri
potranno mantenere o adottare delle disposizioni che permettano di designare
per legge o per regolamento i Paesi terzi sicuri. Tali disposizioni non
pregiudicheranno quelle contenute all’Articolo F.
3.
Gli Stati membri
che, alla data d’entrata in vigore della presente Direttiva,
applicheranno delle disposizioni legislative o regolamentari che indicano
alcuni Paesi come Paesi terzi sicuri, e che desidereranno conservare dette
disposizioni, notificheranno quest’ultime alla Commissione entro sei mesi
dall’adozione della presente Direttiva, e, il più rapidamente
possibile, notificheranno altresì tutte le modifiche apportate
ulteriormente.
Gli Stati membri notificheranno alla Commissione il
più rapidamente possibile l’introduzione di qualsiasi disposizione
legislativa o regolamentare che determini quei Paesi considerati come Paesi terzi
sicuri dopo l’adozione della presente direttiva, così come
qualsiasi modifica in materia apportata ulteriormente.
Articolo F6
1.
Un Paese che
è considerato un Paese terzo sicuro in base ai principi definiti
all’Allegato I, può essere considerato tale per un richiedente
asilo soltanto se, fatta salva l’eventuale lista:
a.
il richiedente
ha un rapporto o dei legami stretti con il Paese o ha avuto
l’opportunità, durante un precedente soggiorno in quel Paese, di
beneficiare della protezione delle sue autorità;
b.
ci sono motivi
per pensare che il richiedente in questione verrà riammesso nel suo
territorio;
c.
non ci sono
motivi per ritenere che il Paese non sia un Paese terzo sicuro in ragione della
situazione personale del richiedente.
2.
Quando si
realizza una decisione basata su quest’articolo, gli Stati membri
potranno fornire al richiedente un documento redatto nella lingua del Paese
terzo, che informi le autorità di quel Paese che la domanda non è
stata esaminata nella sostanza7.
Articolo G8
1.
Gli Stati membri
garantiranno che una domanda d’asilo venga respinta come manifestatamente
infondata soltanto in seguito al fatto che l’autorità responsabile
dell’esame stabilisca che il richiedente non abbia timore fondato di
essere perseguitato ai sensi della Convenzione di Ginevra.
Gli Stati membri possono soltanto respingere una
domanda d’asilo in quanto manifestamente infondata in virtù del
presente paragrafo se una o più delle seguenti indicazioni vengono
applicate:
a.
il richiedente
ha, senza una buona ragione, indotto in errore le autorità per quanto
concerne la propria identità e/o nazionalità, presentando false
informazioni o nascondendo le informazioni necessarie che potrebbero avere
avuto un impatto negativo sulla decisione;
b.
il richiedente
non ha prodotto informazioni per stabilire con un grado di certezza ragionevole
la sua identità o la sua nazionalità e sussistono motivi fondati
per pensare che il richiedente abbia in malafede distrutto o si sia disfatto
dei documenti d’identità o dei titoli di viaggio che avrebbero
potuto aiutare a stabilire la sua identità o la sua nazionalità;
c.
il richiedente,
nel presentare e motivare la sua domanda, ha sollevato soltanto argomenti che
non hanno alcun rapporto con la Convenzione di Ginevra;
d.
il richiedente
ha espresso deliberatamente delle rimostranze false o fuorvianti di natura
materiale o sostanziale in rapporto agli elementi prodotti a sostegno della sua
domanda d’asilo;
e.
il richiedente
proviene da un Paese d’origine sicuro ai sensi degli articoli …..
della presente direttiva;
f.
il richiedente
ha presentato una nuova domanda in cui non invoca alcun fatto nuovo pertinente
in rapporto alla sua situazione personale o alla situazione del suo Paese
d’origine ;
g.
il richiedente
si è astenuto senza motivo ragionevole dal presentare prima la sua
domanda d’asilo quando ne aveva l’occasione e presenta la sua
domanda per ostacolare l’applicazione di una decisione precedente o
imminente che potrebbe portare ad un suo allontanamento.
h.
è
constatato formalmente agli articoli 16 e F della presente direttiva che il
richiedente non ha adempiuto agli obblighi;
j.
il richiedente
è entrato illegalmente o ha prolungato illegalmente il suo soggiorno nel
territorio dello Stato membro e, senza una buona ragione, non si è
presentato alle autorità immediatamente date le circostanze del suo
ingresso;
k.
il
richiedente rientra con tutta evidenza nel contesto dell’articolo 1F
della Convenzione di Ginevra;
l.
il richiedente
costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato membro o per la
comunità di quello Stato in quanto è condannato da una sentenza
definitiva per un reato particolarmente grave;
Articolo H9
1.
Gli Stati membri
possono ritenere un Paese terzo un Paese d’origine sicuro ai fini
dell’esame delle domande d’asilo esclusivamente sulla base dei
principi definiti all’Allegato II di tale Direttiva.
2.
Gli Stati membri
possono mantenere o adottare delle disposizioni che permettano di designare per
legge o in base a dei regolamenti i Paesi d’origine sicuri. Tali
disposizioni non pregiudicano quanto contenuto nell’Articolo I.
3.
Gli Stati membri
che, alla data dell’entrata in vigore della presente direttiva, applicano
disposizioni legislative o regolamentari che designano alcuni Paesi come Paesi
d’origine sicuri e auspicano di mantenere dette disposizioni o
regolamenti, li notificheranno alla Commissione entro sei mesi
dall’adozione della presente direttiva e, il più rapidamente
possibile, anche tutte le modifiche pertinenti apportate ulteriormente. Gli
Stati membri notificheranno alla Commissione, il più rapidamente
possibile, l’introduzione di qualsiasi disposizione legislativa o
regolamentare che designi alcuni Paesi come Paesi d’origine sicuri dopo
l’adozione della presente direttiva, così come le modifiche
pertinenti apportate ulteriormente.
Articolo I10
Un Paese ritenuto Paese
d’origine sicuro in base ai principi di cui all’Allegato II
può essere considerato tale per un richiedente asilo soltanto se
quest’ultimo è cittadino di quel Paese o, se è un apolide,
quando si tratta del Paese della sua precedente residenza abituale e non
sussistono motivi per considerare tale Paese un Paese d’origine non
sicuro in ragione della situazione personale del richiedente.
Procedure per le nuove domande
(Occorre esaminare la proposta tedesca in questo
contesto)
1)
1)
1)
(a)
(a)
(a)
1)
1)
Procedure che si applicano alle frontiere
1.
In base
alle disposizione del presente articolo, gli Stati membri possono mantenere o
adottare una procedura specifica al fine di decidere alla frontiera
sull’ingresso nel territorio dei richiedenti asilo che sono arrivati e
che hanno presentato la loro domanda presso tale frontiera. Questa procedura
può applicarsi altresì ai richiedenti asilo che arrivano nelle
zone di transito dei porti e degli aeroporti.
SONO ARRIVATA QUI
2.
Gli Stati
membri elaboreranno norme concernenti la procedura di cui al paragrafo 1 per
quanto concerne i requisiti per l’esame delle domande di asilo e la
decisione, l’accesso all’assistenza giuridica, la procedura, la
durata e le condizioni di trattenimento, nonché tutte le scadenze
previste, fatti salvi gli Articoli 4, 5, 7, 9(1), 9(5), 11 (5) e 17 della
presente Direttiva.
3.
Gli Stati
membri garantiranno che la decisione di rifiutare l’ingresso nel
territorio di uno Stato membro per una ragione concernente la domanda d'asilo
verrà presa entro due settimane con la possibilità di una
estensione della scadenza per non più di altre due settimane concordata
da un organo giudiziario competente secondo una procedura definita per legge.
La non
osservanza delle scadenze previste in questo paragrafo farà sì
che al richiedente asilo venga concesso l’ingresso nel territorio di uno
Stato membro in modo tale che la sua domanda venga esaminata conformemente alle
altre disposizioni della presente Direttiva.
4.
Gli Stati
membri garantiranno che i richiedenti asilo cui viene rifiutato
l’ingresso, conformemente a tale procedura, godano delle garanzie di cui
agli Articoli G e I (appello
+ diritto di chiedere di restare nel Paese in attesa di un appello non
sospensivo)
5.
Il
rifiuto di ingresso nel territorio non può sostituire la decisione relativa alla domanda di asilo, a meno
che non sia basata su un rifiuto della domanda di asilo dopo un esame in base a
dei fatti del caso da parte delle autorità competenti del settore della
giurisprudenza in materia di asilo e rifugiati.
Procedure regolari
Articolo L11
Quadro procedurale per la procedura regolare
1)
1)
1)
(a)
(a)
(a)
1)
1)
Articolo M12
1)
Gli Stati membri
garantiranno che l’autorità responsabile dell’esame di una
domanda possa iniziare ad esaminarla in vista del ritiro o
dell’annullamento dello status di rifugiato di un individuo quando
emergeranno informazioni che indicano che ci sono buone ragioni per prendere di
nuovo in considerazione la validità del suo status di rifugiato.
3)
Se in uno
Stato membro l’autorità responsabile dell’esame di una
domanda riconsidera la qualifica di rifugiato, l’annullamento o il ritiro dello status di
rifugiato sarà esaminato nel quadro di una procedura regolare,
conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
Se in uno
Stato membro un organo di revisione riconsidera la qualifica di rifugiato,
l’annullamento o il ritiro dello status di rifugiato verrà
esaminato alle stesse condizioni dell’esame delle decisioni prese secondo
la procedura regolare.
4)
Gli Stati membri
possono derogare agli Articoli 7 e 8 quando è fisicamente impossibile per l’autorità
competente osservare dette disposizioni.
Procedure degli appelli
ALLEGATO I
Principi che consentono di definire uno Stato
“Paese terzo sicuro”
I.
Criteri
di definizione
Uno Stato
può essere definito “Paese terzo sicuro” se rispetta, nei
confronti dei cittadini stranieri o degli apolidi per i quali si potrebbe applicare la definizione, i seguenti
due criteri:
A.
osservazione costante
dei principi di diritto
internazionale relativi alla protezione dei rifugiati;
B.
osservazione costante dei principi fondamentali del diritto
internazionale relativi ai Diritti dell'Uomo, principi inderogabili anche in
caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione.
1) E’ considerato Paese terzo sicuro
qualsiasi Paese che abbia ratificato la Convenzione di Ginevra, osservi le
disposizioni della stessa per quanto riguarda i diritti delle persone
riconosciute e ammesse in qualità di rifugiati e disponga, nei confronti
delle persone richiedenti il riconoscimento o l’ammissione in
qualità di rifugiati, di una procedura d’asilo che rispetti i
seguenti principi:
·
la procedura
d’asilo è disciplinata dalla legge;
·
le decisioni
relative alla richieste d’asilo sono prese su basi obiettive ed
imparziali;
·
i richiedenti
sono autorizzati a rimanere alla frontiera o nel territorio del Paese fin
quando non sia stata presa una decisione sulla loro domanda d’asilo;
·
i richiedenti
asilo hanno il diritto ad un colloquio personale, eventualmente con
l’assistenza di un’interprete;
·
non viene
rifiutato ai richiedenti asilo di
mettersi in contatto con l’ACNUR o con altri organismi che agiscono a
nome dell’ACNUR ai sensi dell’accordo con il Paese in questione;
·
possibilità
di presentare un ricorso ^^amministrativo^^ ad un’autorità
amministrativa di livello superiore oppure un ricorso giudiziario avverso le
decisioni relative alle richieste d’asilo; oppure effettiva
possibilità di ottenere la revisione della decisione;
·
ai sensi di
un accordo con il Paese in questione, l’ACNUR, o altri organismi che agiscono a nome dello stesso,
possono, di norma, mettersi in contatto con i richiedenti asilo e le
autorità per chiedere informazioni sulle singole richieste, sullo stato
di avanzamento della procedura nonché sul contenuto della decisione e,
nell’espletamento delle loro funzioni di sorveglianza di cui
all’articolo 35 della Convenzione di Ginevra, possono intervenire presso
dette autorità riguardo a singole richieste d’asilo.
2) A prescindere dalle suddette considerazioni,
un Paese che non ha ratificato la Convenzione di Ginevra può tuttavia
essere considerato Paese terzo sicuro se rispetta almeno uno dei seguenti
criteri:
·
osservazione costante
del principio di non respingimento sancito nella Convenzione
dell’OUA[4] del 10
settembre 1969 che disciplina gli aspetti peculiari dei problemi dei rifugiati
in Africa e istituzione, per quanto riguarda i richiedenti asilo, di una
procedura conforme ai suddetti principi;
·
attuazione delle
conclusioni della Dichiarazione di Cartagena sui Rifugiati (19-22 novembre
1984) volta a garantire che le disposizioni legislative e normative nazionali
siano ispirate ai principi e ai criteri della Convenzione di Ginevra e che sia
previsto un trattamento minimo dei rifugiati;
·
osservazione costante
delle disposizioni della
Convenzione di Ginevra in materia dei diritti delle persone che necessitano di
una protezione internazionale ai sensi di detta Convenzione e esistenza di una
procedura applicabile alle persone che richiedono detta protezione, conforme ai
suddetti principi;
·
come
dimostrato dall’ACNUR,
lo Stato risponde in altro modo alla richiesta di protezione internazionale di dette persone, sia
cooperando con l’ACNUR o con altri organismi che possono agire a nome
dell’ACNUR, che con qualsiasi altro mezzo di norma ritenuto, da parte
dell’ACNUR, adeguato a tale fine.
Ai fini della
parte A, Paese terzo sicuro è anche il Paese che ha ratificato la
Convenzione di Ginevra e, pur non avendo (ancora) istituito la procedura di cui
ai principi previsti al paragrafo 1), osserva tuttavia costantemente nella
pratica le disposizioni stabilite dalla Convenzione di Ginevra in materia di
diritti delle persone che necessitano di protezione internazionale ai sensi di
detta Convenzione come dimostrato dall’ACNUR.
B. Norme fondamentali di diritto internazionale relative ai diritti
umani
1.
Tutti i Paesi
che abbaino ratificato la Convenzione Europea di tutela dei diritti umani e
delle libertà fondamentali del 1950 (qui di seguito chiamata “Convenzione
Europea”), o la Convenzione Internazionale del 1966 relativa ai diritti
civili e politici (qui di seguito chiamata “Convenzione
Internazionale”) e la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altri
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (qui di seguito chiamata
“Convenzione contro la tortura”) e osservino costantemente le norme in esse contenute per quanto
concerne il diritto alla vita, la libertà dalla tortura e dai
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la libertà dalla
schiavitù, la proibizione di leggi penali che abbiano effetto
retroattivo, il diritto ad essere riconosciuto come persona davanti alla legge,
l’interdizione di imprigionare un individuo per la sola ragione che non
è in grado di adempiere ad un obbligo contrattuale ed il diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2.
Tra le norme da
prendere in considerazione per designare un Paese come Paese terzo sicuro
c’è l’esistenza, in tale Paese, di vie di ricorso effettive
che garantiscano che i cittadini stranieri o gli apolidi non vengano
allontanati in violazione dell’Articolo 3 della Convenzione Europea o
dell’Articolo 7 della Convenzione Internazionale o dell’Articolo 3
della Convenzione contro la tortura.
Tutte le
valutazioni generali che mirano a determinare se un Paese osserva alcune norme
per poterlo considerare come un Paese terzo sicuro in generale o rispetto ad
alcuni cittadini stranieri o apolidi in particolare devono essere basate su una
molteplicità di fonti di informazione, inclusi eventuali rapporti da
rappresentanze diplomatiche, da organizzazioni internazionali e non governative
e relazioni della stampa. Gli Stati membri, in particolare, possono tenere
conto delle informazioni dell’ACNUR. Il rapporto relativo alla valutazione
generale sarà di dominio pubblico.
Quando gli Stati
membri in una decisione individuale valutano soltanto la sicurezza di un Paese
di origine in relazione ad un particolare richiedente, tale decisione non
dovrà essere motivata sulla base di una valutazione generale come
previsto sopra.
Principi che permettono di designare un Paese come
Paese di origine sicuro
1. Criteri di designazione
Un Paese è considerato Paese di origine sicuro se osserva costantemente le norme fondamentali del diritto
internazionale relative ai diritti umani per le quali non sarà ammessa
alcuna deroga in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la
vita della nazione e:
A.
Se dispone di
strutture democratiche e
rispetta costantemente i
seguenti diritti: il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione, il diritto alla libertà di espressione, il diritto di
riunirsi pacificamente, il diritto alla libertà di associazione, ivi
compreso quello di costituire sindacati e di aderirvi, il diritto di prender
parte alla gestione degli affari pubblici o direttamente o attraverso
rappresentanti scelti liberamente;
B
Se permette alle
organizzazioni internazionali e alle organizzazioni non governative di
controllare il rispetto dei diritti umani;
C
Se è
governato dal principio dello stato di diritto e se in esso sono rispettati costantemente i seguenti principi: il diritto alla
libertà ed alla sicurezza personale, il diritto di essere riconosciuto
come persona davanti alla legge ed il diritto all’uguaglianza davanti
alla legge;
D
Se fornisce
misure generalmente efficaci contro le violazioni dei diritti civili e politici
e, ove necessario, rimedi straordinari;
E
Se si tratta di
un Paese stabile.
Tutte le
valutazioni generali che mirano a determinare se un Paese osserva alcune norme
per considerarlo come un Paese d’origine sicuro devono essere basate su
una molteplicità di fonti di informazione, comprendenti rapporti da
rappresentanze diplomatiche, da organizzazioni internazionali e non governative
e servizi stampa. Gli Stati membri, in particolare, possono tenere conto delle
informazioni dell’ACNUR.
Il rapporto
relativo alla valutazione generale sarà di dominio pubblico.
Quando gli Stati
con una decisione individuale membri valutano soltanto la sicurezza di un Paese
di origine in relazione ad un particolare richiedente, tale decisione non
dovrà essere motivata sulla base di una valutazione generale come
previsto sopra.
ALLEGATO A
Opzioni per le procedure di ricorso
1.
Gli Stati membri
garantiranno che i richiedenti asilo abbiano il diritto di presentare un
ricorso effettivo contro una decisione presa in relazione alla loro domanda
di asilo.
Un ricorso effettivo implica:
a)
un
appello davanti ad una Corte o ad un Tribunale
b)
un esame
da parte di un organo amministrativo seguito da un appello davanti ad una Corte
o ad un Tribunale.
2.
Gli Stati membri
garantiranno che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda la possibilità di un esame sui
fatti e sui punti di diritto.
3.
L’esame da
parte della Corte o del Tribunale può limitarsi ai punti di diritto e alla questione se l’autorità
responsabile dell’esame possa o no aver preso una decisione ragionevole.
4.
L’interruzione
o la sospensione dell’esame di una domanda di asilo come previsto
dall’Articolo 16
è considerata una decisione ai fini di questo capitolo.
5.
Gli Stati
membri garantiranno che l’estensione dei termini conformemente alle
disposizioni della presente direttiva potrà essere oggetto di un esame
da parte di un organo amministrativo oppure in appello.
Articolo I
Il diritto di permanenza in attesa di un ricorso o
di un appello
1.
Gli Stati membri
autorizzeranno i richiedenti asilo a restare alla frontiera, nelle zone di
transito portuali o
aeroportuali o nel territorio dello Stato membro interessato in attesa della
decisione della corte o del tribunale o della decisione dell’organo
amministrativo.
2.
Gli Stati membri
possono derogare al paragrafo 1 sulla base dei criteri stabiliti
prioritariamente nel quadro del diritto nazionale.
Nel caso di un appello davanti alla corte o al
tribunale, un’autorità competente dovrà potere decidere che
il richiedente asilo rimanga nel territorio o alla frontiera dello Stato membro,
o su richiesta dell’interessato o d’ufficio.
Nel caso di un riesame da parte di un organo
amministrativo, la corte o il tribunale dovrà poter decidere che il
richiedente asilo rimanga nel territorio o alla frontiera dello Stato membro,
su richiesta dell’interessato o d’ufficio.
3.
Non si
può verificare alcuna espulsione finché l’autorità
competente di cui al par.2 non decida oppure finché la Corte o il
Tribunale di cui al par. 2 non deliberi sul caso, fatta eccezione per i
seguenti casi:
a)
quando si sia
presa una decisione secondo la quale la domanda di asilo è inammissibile
conformemente all’art…….;
b)
quando una Corte
o un Tribunale abbia già respinto una richiesta di restare nel
territorio o alla frontiera dello Stato membro e sia stato deciso che nessun
fatto nuovo pertinente è stato presentato rispetto alla situazione
personale del richiedente asilo o del suo Paese di origine dopo questo
respingimento;
c)
quando
l’autorità responsabile dell’esame della domanda abbia preso
una decisione secondo la quale
motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico escludono che il richiedente
asilo possa essere autorizzato a restare nel territorio o alla frontiera dello
Stato membro interessato.
4.
Questo Articolo
non si applica quando viene presa una decisione conformemente a …. del
regolamento del Consiglio /……
Articolo J
Possibilità di ulteriori appelli
1.
Gli Stati membri
possono mantenere o adottare un sistema che preveda più di un grado di
appello.
2.
Gli Stati membri
possono limitare l’accesso ad ulteriori appelli.
A tal fine possono farlo dipendere dalla condizione che i richiedenti
asilo debbano sollecitare l’autorizzazione per un ulteriore appello. In
questi casi, gli Stati membri stabiliranno per via legislativa i criteri sulla
base per cui può essere accordata l’autorizzazione ad ulteriori
appelli.
3.
Gli Stati membri
possono negare qualsiasi ulteriore appello se la Corte o il Tribunale, di cui
all’Art. G (1) hanno confermato o stabilito che
a)
una domanda di
asilo è inammissibile o manifestamente infondata
b)
la decisione presa
dall’autorità responsabile dell’esame che respinge la
domanda in quanto inammissibile o manifestamente, infondata debba essere
riesaminata su tale punto da parte dell’autorità competente.
Gli Stati membri possono anche negare l’accesso
ad un ulteriore appello se la Corte o il Tribunale, di cui all’art. G(1)
ha confermato che il richiedente, senza motivo legittimo e in malafede, ha
omesso nella fase iniziale della procedura, delle informazioni che avrebbero
giustificato l’applicazione del capitolo III.
4.
Gli Stati membri
possono decidere che un ulteriore appello possa limitarsi esclusivamente
all’esame dei punti di diritto.
5.
Se gli Stati
membri permettono un ulteriore appello, nel caso in cui la Corte o il Tribunale
confermino o deliberino che la domanda di asilo può essere respinta in
quanto inammissibile o manifestamente infondata, essi possono decidere di
seguire la procedura abbreviata o accelerata.
Articolo K
Modalità dell’esame in appello
Gli Stati membri
prevedono:
a)
delle scadenze
ragionevoli per notificare un appello;
b)
tutte le altre
regole necessarie per presentare un appello;
c)
che
l’organo di revisione abbia il potere di confermare o quello di annullare
la decisione dell’autorità responsabile dell’esame oppure le
abbai entrambi;
d)
che, se
l’organo di revisione annulla una decisione, deve trasferire il caso
all’autorità responsabile dell’esame affinché questa
prenda una nuova decisione in merito alla domanda.
OPZIONE 2
Articolo G
Il diritto ad un ricorso effettivo
1.
Gli Stati membri
garantiranno che i richiedenti asilo abbiano il diritto di presentare un
ricorso effettivo contro una decisione presa relativamente alla loro domanda di asilo.
Un ricorso effettivo implica:
c) una fase di appello
davanti ad una corte o ad un tribunale
oppure
d)
un esame da
parte di un organo amministrativo seguito da un appello davanti ad una corte o
ad un tribunale.
2.
L’interruzione
o la sospensione dell’esame di una domanda di asilo, secondo quanto
previsto dall’art.16, è considerata come una decisione ai
fini di tale capitolo.
3.
Gli Stati membri
garantiranno che l’estensione dei termini, conformemente alle
disposizioni della presente direttiva, possa essere oggetto di una valutazione
nella fase del riesame o dell’appello.
Articolo H
Appello contro le decisioni prese durante la
procedura regolare
1.
Questo articolo
si applica nei casi di appello contro le decisioni prese secondo la procedura
regolare di cui agli articoli ….
2.
Gli Stati membri
garantiranno che un appello contro
le decisioni prese secondo la procedura regolare includa la possibilità
di un esame di entrambi i fatti e i punti di diritto.
3.
Gli Stati membri
possono limitare l’esame da parte della Corte o del Tribunale in
relazione ai punti di diritto alla valutazione affermativa o negativa riguardo
alla ragionevolezza della decisione presa.
4.
Gli Stati membri
autorizzeranno i richiedenti asilo a rimanere alla frontiera, nelle zone di
transito portuali o aeroportuali oppure nel territorio dello Stato membro
interessato in attesa della decisione della corte o del tribunale. La stessa
cosa si applica se gli Stati membri prevedono un esame da parte di un organo
amministrativo precedentemente ad un appello.
5.
Gli Stati membri
possono derogare al paragrafo 4 sulla base dei criteri stabiliti
prioritariamente nel diritto nazionale.
Nel caso di un appello davanti ad una corte o ad un tribunale,
un’autorità competente deve avere il potere di ordinare che il
richiedente asilo sia autorizzato a restare nel territorio o alla frontiera
dello Stato membro, su domanda dell’interessato o dell’ufficio.
Nel caso di un esame da parte di un organo amministrativo, la corte o
il tribunale deve avere la competenza di ordinare che il richiedente asilo sia
autorizzato a restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro, su
richiesta dell’interessato o dell’ufficio.
6.
Nessuna
espulsione può avvenire finché l’autorità competente
non abbia preso una decisione, o la corte o il tribunale, di cui al par. 5, si
siano espressi relativamente alla domanda di autorizzazione, prevista al par.
2, fatta eccezione per i seguenti casi:
d)
quando una Corte
o un Tribunale abbia già respinto una richiesta di restare nel
territorio o presso la frontiera dello Stato membro in cui il richiedente asilo è rimasto
ed è stato stabilito che non è emerso nessun fatto nuovo
pertinente rispetto alla situazione personale del richiedente asilo o del suo
Paese di origine dopo questo respingimento;
e)
quando
l’autorità responsabile dell’esame della domanda ha preso
una decisione secondo la quale
motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico precludono al richiedente
asilo la possibilità di restare nel territorio o alla frontiera dello
Stato membro interessato.
Articolo I
Appello contro le decisioni prese secondo la
procedura accelerata
1.
Questo articolo
si applica nei casi di appello contro le decisioni prese secondo la procedura
accelerata ai sensi degli articoli …. ivi incluso il respingimento in
ragione dell’inammissibilità, conformemente al …. del
regolamento del Consiglio /…. (Dublino II).
2.
Gli Stati membri
possono decidere che questo articolo si applichi anche se il richiedente, senza
motivo legittimo e in malafede, abbia omesso in una fase iniziale della
procedura, inclusa la fase di revisione dell’organo amministrativo, delle
informazioni che abbiano potuto portare ad una decisione presa secondo la
procedura accelerata ai sensi degli articoli …
3.
Gli Stati membri
stabiliranno prioritariamente nel loro diritto nazionale in quali casi i
richiedenti asilo siano autorizzati a restare alla frontiera, nelle zone di
transito portuali o aeroportuali o nel territorio dello Stato membro
interessato in attesa della decisione della Corte o del Tribunale.
4.
Nel caso di un
appello davanti ad una Corte o ad un Tribunale, un autorità competente
deve poter decidere che il richiedente asilo sia autorizzato a restare nel
territorio o alla frontiera dello Stato membro, su domanda
dell’interessato o d’ufficio.
Nel caso di un esame da parte di un organo amministrativo, la Corte o
il Tribunale deve poter decidere che il richiedente asilo sia autorizzato a
restare nel territorio o alla frontiera dello Stato membro, su richiesta
dell’interessato o d’ufficio.
5.
Gli Stati membri
stabiliranno le fasi successive ad una domanda formulata dal richiedente per
sulla base del suo diritto a restare.
Articolo K
Modalità dell’esame in appello
Gli Stati membri
prevedono
a)
delle scadenze
ragionevoli per notificare un appello;
b)
tutte le altre
regole necessarie per presentare un appello;
c)
che
l’organo di revisione abbia il potere di confermare o quello di annullare
la decisione dell’autorità responsabile dell’esame oppure li
abbia entrambi;
d)
che, se
l’organo di revisione annulla una decisione, deve trasferire il caso
all’autorità responsabile dell’esame affinché questa
prenda una nuova decisione in merito alla domanda.
[1] Articolo 25 in COM (2000) 578 finale
[2] Cfr. artt. 23 e 29 di COM (2000) finale 578.
[3] Articolo 18 di COM (2000) finali 578.
4 Articolo 20 nel COM (2000) 578 Finale. Non è stata apportata alcuna modifica.
5 Articolo 21 nel COM (2000) 578 Finale. Non è stata apportata alcuna modifica.
6 Articolo 22 nel COM (2000) 578 Finale. Non è stata apportata alcuna modifica.
7 Articolo 23(5) nel COM (2000) 578 Finale.
8 Articolo 28 nel COM (2000) 578 Finale.
9 Articolo 30 nel COM (2000) 578 Finale. Non è stata apportata alcuna modifica.
10 Articolo 31 nel COM (2000) 578 Finale. Non è stata apportata alcuna modifica.
11 Vedere l’articolo 24 nel COM (2000) 578 finale
12 Articolo 26 nel COM (2000) 578 finale
[4] NdT - OUA: Organizzazione dell’Unità Africana