On. Pierluigi
Castagnetti
Presidente,
Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
On. Luciano
Violante
Presidente,
Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
p.c.:
Giulio Calvisi
Direzione
Nazionale DS
Udo Enwereuzor
Board Member,
ENAR
Oggetto:
Messa in
opera della Direttiva 2000/43/CE. Lettera dell'European Network Against Racism
(ENAR) al Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi.
La Camera dei
Deputati ha recentemente approvato la Legge Comunitaria 2001, con il voto
favorevole anche dei Gruppi dell'Ulivo, ad eccezione dei Verdi.
L'articolo 29
detta le modalità di attuazione della Direttiva 2000/43/CE, che attua
il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
In relazione ad
esso Vera Egenberger, Direttore dell'ENAR, ha indirizzato il 12 marzo scorso
una lettera al Presidente Silvio Berlusconi per segnalare, tra l'altro, che:
"Sulla
base delle informazioni disponibili, il testo della decisione del Parlamento
[Italiano] contraddice in numerosi punti lo spirito della Direttiva. In
particolare, alla consultazione delle Organizzazioni non governative (ONG) che
si confrontano con i temi della parità di trattamento sembra essere
riservato, in questa visione, uno spazio assolutamente ristretto. Di ciò
siamo fortemente preoccupati".
Di seguito
elenco alcuni aspetti che ci sembrano fortemente negativi (e che abbiamo
segnalato anche all'unità di monitoraggio della Commissione Europea)
nella certezza che i Gruppi Parlamentari e i partiti dell'Ulivo vorranno
considerarli e individuare percorsi utili a porvi rimedio. Mi auguro che a
questo si vorrà porre mano utilizzando, anche, le competenze e il sapere
specifico delle ONG antirazziste italiane.
Osservazioni
sulla Legge Comunitaria 2001, art.29
a. La definizione di molestie viene ristretta
rispetto alla direttiva aggiungendo ai termini "comportamento
indesiderato" il vincolo "che persista, anche quando è stato
inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo".
b. Viene accordata al governo la delega
a prevedere "criteri
oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentatività delle
associazioni", senza prevedere alcuna forma di consultazione.
c. Lo slittamento
dell'onere della prova modifica il testo della Direttiva
("...espongono,dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità
competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una
discriminazione") in "fornisce all'autorità giudiziaria
elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti,
l'indizio dell'esistenza...".
d. L'indipendenza dell'organismo di controllo
e garanzia appare assai poco garantita stante la sua istituzione presso il
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio" sotto la direzione di "un responsabile nominato dal
Presidente del Consiglio".
e. Infine, del
"dialogo civile" previsto dalla Direttiva (art.12: Al fine di
promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri
incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative
che,conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali,hanno un
interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione) non
c'è traccia alcuna.
21 marzo 2002
Luciano
Scagliotti
ENAR Italia