Novitý Europa Febbraio 2002

ASGI ñ Provincia di Torino Progetto Atlante http://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htm

 

 

1.    Raccomandazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio díEuropa sullíingresso e líesecuzione delle misure di espulsione

 

2.    Piano díazione globale per la lotta allíimmigrazione clandestina

 

3.    Proposta della Commissione su permesso di soggiorno per le vittime che collaborano con le autoritý competenti

 

4.    Proposta di estensione del regolamento n. 1408/71 ai cittadini di Paesi terzi

 

5.    Occupazione e immigrazione

 

6.    Seminario su formazione professionale immigrati nei Paesi díorigine

 

7.    Risoluzioni del Parlamento europeo su direttiva Status residenti di lungo periodo e circolazione

 

8.    Risoluzione PE sulla costruzione dello spazio di libertý, sicurezza e giustizia

 

9.    Risoluzione del Parlamento europeo sulla 58ƒ Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani

 

10.   Risoluzione PE sui detenuti afgani a Guantanamo

 

11.   Cooperazione Stati Uniti e Unione europea

 

12.   Anticipazione dellíoperativitý del mandato díarresto europeo in sei Paesi dellíUnione

 

13.   Documento di lavoro su diritti fondamentali nel procedimento penale

 

14.   Il Regno Unito pubblica un libro bianco su una nuova politica in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza

 

15.   La nuova politica danese in materia di immigrazione e asilo

 

16.   Campagna di sensibilizzazione su richiedenti asilo e rifugiati

 

 

 

1. Raccomandazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio díEuropa sullíingresso e líesecuzione delle misure di espulsione

Risale al 19 settembre 2001 questa raccomandazione adottata dal Commissario per i diritti umani del Consiglio díEuropa. Líatto fa seguito ad una serie di misure adottate in seno al Consiglio díEuropa in materia di immigrazione e asilo e rispetto dei diritti umani. In particolare, prendendo atto dellíassenza di miglioramenti nella situazione dei migranti che vogliano fare ingresso nei Paesi membri del Consiglio oltre che di coloro che sono soggetti a provvedimenti di allontanamento (come lo stesso Commissario ha verificato personalmente attraverso apposite missioni), si raccomanda agli Stati membri  líadozione di una serie di misure tutte volte a garantire il rispetto dei diritti umani degli stranieri. La raccomandazione esplicita i diritti che devono essere garantiti agli stranieri allíarrivo al confine di uno Stato membro; nei casi di detenzione e nelle procedure di esecuzione delle misure di espulsione. La raccomandazione si trova alla pagina

http://www.commissioner.coe.int/include.asp?L=E&M=$t/211-1-0-0/documents/doc_pages/recommendations.html o alla pagina http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=9

 

 

2. Piano díazione globale per la lotta allíimmigrazione clandestina

Il Consiglio Giustizia e Affari  interni del 28 febbraio 2002 ha approvato il piano díazione globale per la lotta allíimmigrazione clandestina ed alla tratta degli esseri umani, presentato dalla Presidenza spagnola in occasione della riunione informale tenutasi lí11 febbraio scorso a Santiago de Compostela. Il Piano Ë stato elaborato in attuazione della Comunicazione della Commissione sullíimmigrazione illegale del 15.11.2001 e delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken (si vedano le Novitý Europa di dicembre 2001) e contiene numerose misure relative alla politica dei visti, al miglioramento degli scambi di informazioni e di analisi, ai controlli ai confini, alle politiche di rimpatrio e di riammissione, alla cooperazione tra le forze di polizia e alle sanzioni penali per chi traffica e commercia esseri umani.

Tra le misure adottate si ricordano:

la creazione di una banca dati sui visti: oltre alla registrazione di tutti i visti rilasciati saranno incluse anche tutte le richieste ed i rifiuti di rilascio. Questa banca dati dovrý fornire le informazioni alle competenti autoritý dei vari Paesi evitando che uno Stato rilasci un visto rifiutato da un altro Paese. Questo sistema dovrý archiviare tutte le informazioni su visti e documenti di viaggio in modo ad esempio di facilitare la rilevazione di qualsiasi falsificazione e dovrebbe anche facilitare le operazioni di identificazione;

creazione di uffici comuni per il rilascio di visti: tra i vari vantaggi questa operazione comporta quello di un notevole risparmio economico a vantaggio del raffinamento delle tecniche utilizzate. La Presidenza spagnola lavorerý verso la costituzione del primo ufficio comune a Pristina;

in ordine alla sicurezza dei visti il piano díazione promuoverý líinclusione di una fotografia digitale cosÏ come di alcune misure biometriche sulla richiesta di visto;

líidentificazione dei Paesi terzi con i quali occorre negoziare gli accordi di riammissione;

armonizzazione delle procedure e delle cause di rimpatrio accompagnata alla cooperazione in materia delle forze dellíordine;

rafforzare la capacitý di scambio di informazioni e di analisi: oltre a ciÚ che giý esiste, in particolare il centro CIREFI che provvede allo scambio mensile di informazioni, gli Stati hanno deciso di costituire una rete pi˜ forte soprattutto nel campo dellíanalisi delle informazioni sulle cause e sui canali dellíimmigrazione clandestina ed uno pi˜ veloce che aiuti gli Stati ad adottare decisioni pi˜ rapide;

costituire un Sistema rapido di allerta ìEarly warning systemî per lo scambio di informazioni concernenti líimmigrazione illegale e la rete degli intermediari. Questo sistema dovrebbe costituire lo sviluppo del sistema giý operante, e che verrý cosÏ sostituito, consentendo di mandare e ricevere informazioni 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno;

collaborare con i Paesi díorigine in modo da aiutarli non solo nella lotta alla tratta degli esseri umani ma anche nellíadempimento dei loro obblighi di riammissione. Per questo saranno sostenuti progetti volti al miglioramento della sicurezza dei documenti, campagne per la promozione della consapevolezza, il rimpatrio di immigrati irregolari, la lotta contro la corruzione, la gestione dei controlli di frontiera e la fornitura di strumenti per tale controlli;

creare un corpo di polizia di frontiera sul quale stanno giý lavorando con uno studio di fattibilitý finanziato dal programma Odysseus e che vede come capofila il Ministro degli affari interni italiano con esperti spagnoli, francesi, tedeschi e belgi;

rafforzare la lotta contro la criminalitý organizzata potenziando il ruolo di Europol che dovrebbe essere un supporto nelle indagini degli Stati oltre che strumento di indagine;

armonizzare la normativa relativa al traffico di esseri umani e di prevedere regole comuni circa i benefici da accordare alle vittime che intendono collaborare nelle indagini e nei procedimenti penali contro i loro sfruttatori (vedi infra); armonizzare le sanzioni penali per almeno i crimini pi˜ gravi fra i quali sono inclusi anche i reati a sfondo xenofobo per la  repressione dei quali dovrý essere anche rafforzato il ruolo di Europol.

Al momento il Piano díazione non risulta pubblicato.

 

3. Proposta della Commissione su permesso di soggiorno per le vittime che collaborano con le autoritý competenti

La Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva COM (2002) 71 del 11/02/2002 riguardante il titolo di soggiorno di breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dellíimmigrazione illegale e alle vittime della tratta degli esseri umani le quali cooperino con le autoritý competenti.

La proposta prevede la concessione di un permesso di soggiorno di breve durata alle vittime di due reati: la tratta di esseri umani ed il favoreggiamento immigrazione illegale accomunati dal fatto di costituire due forme di immigrazione clandestina e per i quali sono in corso di approvazione rispettivamente una proposta di direttiva e una proposta di decisione quadro. A queste la direttiva rimanda in ordine alla definizione dei reati. Adottata dalla Commissione in virt˜ dellíart. 63, par. 3 del TCE, riguarda solo il rilascio del permesso di soggiorno e non le condizione di protezione che sono accordate sulla base delle norme vigenti nazionali ed europee.

Il sistema delineato dalla proposta si ricollega in qualche modo a quello previsto in Italia dallíart. 18 T.U. 286/98 ed agli analoghi strumenti presenti in altri Paesi europei quali il Belgio, i Paesi Bassi e la Spagna. Lo scopo Ë di fornire alle vittime dei reati in oggetto uno stimolo adeguato a riemergere dalla clandestinitý ed a denunciare i presunti autori offrendo forme adeguate di protezione oltre che la possibilitý di soggiornare legalmente. Sono fatte salve quelle disposizioni nazionali eventualmente pi˜ favorevoli per i beneficiari della presente direttiva oltre che i sistemi di protezione previsti dagli strumenti europei ed internazionale in materia di rifugiati.

Le vittime possono essere informate dalle autoritý incaricate dellíindagine o del perseguimento giudiziario, da associazioni ed organizzazioni non governative con le quali entreranno in contatto, della possibilitý di usufruire di questo speciale permesso di soggiorno. Scatta un periodo di riflessione di 30 giorni nel quale, dopo aver cessato qualsiasi rapporto con i presunti criminali, le vittime possono decidere se spingere oltre la loro collaborazione. Durante questo periodo di trenta giorni sarý garantito un regime di assistenza tecnica, psicologica, legale e linguistica ed Ë vietato líallontanamento. Lo stato puÚ interrompere il periodo di riflessione se la vittima riprenda legami con i criminali oppure per motivi attinenti allíordine pubblico e alla sicurezza interna. » líautoritý incaricata dellíindagine o dellíazione giudiziaria a pronunciarsi sullíutilitý della vittima, sullíeffettiva volontý di collaborazione e sulla rottura di ogni legame con i presunti autori dei reati, condizioni necessarie al rilascio del permesso breve di soggiorno una volta che sia anche verificato che lo straniero non costituisca un pericolo per líordine pubblico e la sicurezza interna.

Tale permesso ha una durata di 6 mesi e consente di svolgere attivitý lavorative oltre che di studio e formazione. Gli Stati possono anche condizionare il rilascio del titolo di soggiorno di breve durata alla partecipazione della vittima ad un programma avente come prospettiva o líintegrazione e la formazione professionale nel Paese ospitante o il ritorno assistito nel Paese díorigine o in altro Stato disponibile ad accoglierla. Gli stati possono anche rilasciare alla famiglia della vittima un permesso di soggiorno a titolo umanitario.

Al termine dei 6 mesi il permesso puÚ essere rinnovato alle stesse condizioni salvo che sia terminato il procedimento penale relativo ed allora sarý soggetto al rinnovo al pari di tutti gli altri stranieri tenendo conto perÚ della collaborazione della vittima nellíambito del procedimento penale. Il permesso di 6 mesi puÚ essere ritirato se riprendono i legami con i criminali o se si accerti che si sia trattato di cooperazione abusiva o per motivi di ordine pubblico e sicurezza interna.

La direttiva si applica alle vittime che abbiano raggiunto la maggiore etý salvo che gli Stati membri decidano di adottare misure speciali per i minorenni. In questo caso líart. 14 stabilisce che gli Stati prendano in considerazione il superiore interesse del minore e adattino il procedimento in funzione dellíetý e del grado di maturitý del minorenne in particolare prolungando il periodo di riflessione ed assicurando líaccesso al sistema scolastico. In caso di minore non accompagnato gli Stati devono stabilire líidentitý, accertare effettivamente che sia non accompagnato, rintracciare la famiglia ed adottare misure per assicurare la rappresentanza legale nellíambito del procedimento penale.

http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=9

 

 

4. Proposta di estensione del regolamento n. 1408/71 ai cittadini di Paesi terzi

La Commissione ha presentato lo scorso 6 febbraio una proposta di regolamento volta ad estendere le disposizioni del regolamento CEE n. 1408/71 ai cittadini di Paesi tersi ai quali tali disposizioni non siano applicabili a causa della nazionalitý. La proposta si basa sullíart. 63, par. 4 del Trattato CE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi. Il Regolamento in oggetto disciplina il coordinamento comunitario dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e si applica attualmente ai cittadini comunitari ed ad alcune categorie di cittadini terzi, vale a dire apolidi, profughi, familiari e superstiti di cittadini comunitari. Questa proposta Ë tesa ad attuare il principio della paritý di trattamento degli stranieri legalmente residenti in modo da garantirne líeffettiva integrazione e di contribuire alla lotta contro la discriminazione nella vita economica, sociale e culturale, affermato in pi˜ occasioni dalle istituzioni europee. In particolare si ricordano le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999), líagenda sociale approvata a Nizza (dicembre 2000), e la Carta dei diritti fondamentali dellíUnione europea. Inoltre Ë in linea con le comunicazioni della Commissione sulla mobilitý dei lavoratori che espressamente invitano ad estendere il regolamento n. 1408/71 ai cittadini di Paesi terzi (si veda infra). Si noterý inoltre come la proposta sia strettamente connessa alla proposta di direttiva relativa allo status dei residenti di lungo periodo relativamente al diritto da essi goduto di esercitare il diritto di soggiorno in altro Stato membro (COM (2001) 127). La proposta Ë costituita da soli due articoli il primo volto ad ampliare líapplicazione del regolamento ed il secondo volto a regolare le situazioni transitorie che possono determinarsi dallíentrata in vigore del Regolamento, onde evitare che le persone interessate possano perdere diritti (ad esempio relativamente alla liquidazione). Si noti che ai fini dellíoperativitý del regolamento in un secondo Stato membro Ë sufficiente un mero spostamento effettuato nel rispetto della legislazione nazionale sullíingresso e il soggiorno in quello Stato.  La Commissione proponendo questa modifica al Regolamento 1408/71, recepisce la sollecitazione del Consiglio dellíUnione europea e del Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001, il cui punto 29 delle conclusioni recita ìIl Consiglio prende atto dellíaccordo politico relativo allíestensione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi e invita il Consiglio ad adottare al pi˜ presto le disposizioni necessarieî. Questo dovrebbe offrire una relativa sicurezza circa líapprovazione da parte del Consiglio che, ai sensi dellíart. 67 Trattato CE, deve deliberare allíunanimitý con parere consultivo del Parlamento europeo. Una proposta tendente ad incidere, semplificando, sulla stessa materia risalente al 12 novembre 1997 non aveva avuto invece un esito positivo ed infatti viene ritirata e cosÏ sostituita. Infine, trattandosi di atto relativo al Titolo IV Trattato CE, sono esclusi la Danimarca, il Regno Unito e líIrlanda (salva la possibilitý per questi ultimi due di decidere di aderire) in conformitý ai relativi protocolli allegati al Trattato di Amsterdam ed al Trattato CE. La proposta si puÚ scaricare alla pagina

http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=11

 

 

5. Occupazione e immigrazione

Lo scorso 13 febbraio la Commissione europea ha pubblicato il Piano díazione per le competenze e la mobilitý che si inserisce nel contesto della politica europea in materia di occupazione. Il paragrafo 3.2.4 (p. 20) riguarda lo sviluppo di una politica dellíimmigrazione su scala europea. Considerando le tendenze demografiche e occupazionali la Commissione esprime líesigenza di adottare quelle prassi nazionali che si sono dimostrate efficaci onde facilitare líaccesso dei lavoratori di Paesi terzi di cui líUE ha bisogno fatti salve gli obblighi internazionali e le esigenze dei Paesi in via di sviluppo. Inoltre la politica europea dovrebbe essere volta a perseguire il massimo dellíintegrazione degli stranieri residenti riconoscendo diritti analoghi a quelli dei cittadini UE, estendendo il regime del riconoscimento delle qualifiche. A questi fini la Commissione raccomanda al Consiglio la rapida approvazione della direttiva sullíingresso e il soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (COM 2001 (386)), sullo status dei residenti di lungo periodo (COM (2001) 127) e sullíestensione del regolamento 1408/71 sulla sicurezza sociale (v. supra). Gli Stati membri dovrebbero invece assicurare che i lavoratori migranti abbiano accesso ai servizi relativi per líintegrazione sociale. Infine la Commissione presenterý nel 2003 la prima relazione sul rapporto tra politiche di immigrazione e politiche occupazionali e sociali nellíUE.

http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=14

 

 

6. Seminario su formazione professionale immigrati nei Paesi díorigine

Si Ë tenuto a Madrid lo scorso 25 febbraio il seminario ìI bisogni di qualificazione professionale della popolazione immigrata: promuovere nei Paesi díorigine la formazione per líoccupazioneî. Nel corso del seminario si sono esaminate le iniziative che possano permettere agli immigrati di essere formati nei loro Paesi díorigine come modo di migliorare la loro capacitý di adattamento e di integrazione sociale nei Paesi di destinazione. Il Seminario Ë stato organizzato come parte della Presidenza spagnola dellíUnione europea dal Ministro dellíistruzione, cultura e sport in collaborazione con il Ministro degli Affari Esteri, dellíInterno e del Lavoro oltre a sindacati ed imprenditori.

http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=14

 

 

7. Risoluzioni del Parlamento europeo su direttiva Status residenti di lungo periodo e circolazione

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla proposta di direttiva relativa allo status del cittadini di Paesi terzi che sono residenti di lungo periodo. Lo scopo della proposta Ë di armonizzare le legislazioni nazionali relative allo status di questi cittadini oltre che stabilire a quali condizioni possono risiedere in un altro Stato diverso da quello che ha per primo concesso lo status. La proposta prevede che lo status sia garantito a coloro che hanno risieduto legalmente per 5 anni nello Stato membro: il parlamento ha rigettato di considerare la conoscenza della lingua nazionale come un fattore di dimostrazione dellíintegrazione. Uníaltra condizione prevista nella proposta della Commissione Ë che lo status di residenti di lungo periodo non sia riconosciuto a coloro che costituiscono una minaccia alla sicurezza interna o allíordine pubblico. Il Parlamento ha aggiunto che gli Stati dovrebbero precisare quando alcuni reati siano considerati gravi al punto da determinare il rifiuto dello status. Riguardo ai diritti che possono essere esercitati il Parlamento ha aggiunto che questi dovrebbero includere anche la partecipazione alla vita pubblica locale, líesercizio di attivitý a scopo religioso o culturale cosÏ come líesercizio del diritto di accesso a tutti gli strumenti giuridici esistenti in un ordinamento. Inoltre gli Stati membri dovranno adottare misure per prevenire le discriminazioni e per rimediare a casi di discriminazioni accertata.

Il Parlamento ha anche approvato una seconda relazione relativa alle condizioni in base alle quali cittadini di Paesi terzi possano circolare liberamente negli Stati membri per un periodo massimo di 3 mesi nellíarco di 6 mesi. Il Commissario Vitorino durante il dibattito si Ë detto disponibile ad accettare líemendamento volto a cambiare la direttiva in un regolamento.

http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=9

 

 

8. Risoluzione PE sulla costruzione dello spazio di libertý, sicurezza e giustizia

Il 7 febbraio il Parlamento ha approvato una risoluzione sullíistituzione dello spazio di libertý, sicurezza e giustizia nella quale sottolinea la necessitý che anche in questo settore siano sempre rispettati i valori fondanti dellíUnione e che sia garantita la protezione nei confronti delle violazioni dei diritti umani. La risoluzione critica la mancanza di progressi nel campo dellíasilo e dellíimmigrazione ma apprezza i progressi compiuti  nellíelaborazione di misure quali il mandato díarresto europeo, il principio di mutuo riconoscimento delle sentenze, la limitazione degli effetti della doppia incriminazione e líistituzione di Eurojust. Ritiene comunque che il Consiglio si sia concentrato troppo sulle misure punitive e ribadisce che ogni misura speciale determinata da situazioni di emergenza nella lotta contro il terrorismo debba contenere sempre una clausola di salvaguardia. Ancora deplora la separazione delle competenze giudiziarie tra il primo e il terzo pilastro e sottolinea che debba essere pienamente coinvolto in qualsiasi misura relativa al terzo pilastro. Inoltre il Parlamento richiede alla Commissione di proporre gli atti normativi relativi alle garanzie minime oltre a richiedere un esame parlamentare e giudiziario sullíoperato di Europol.

http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=11

 

 

9. Risoluzione del Parlamento europeo sulla 58ƒ Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani

In occasione della 58ƒ sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani (Ginevra, 18marzo -26 aprile 2002), il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla linea che líUnione europea dovrý tenere in tale occasione. Secondo il PE líUnione dovrebbe assumere un ruolo di guida promovendo la ratifica da parte di tutti gli Stati delle Convenzioni sui diritti umani. Il PE chiede a tutti gli Stati membri di appellarsi a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite perchÈ ratifichino lo Statuto di Roma sulla Corte Penale Internazionale. Infine il PE si auspica che siano particolarmente affrontate le questioni di alcuni Paesi, come Iran, Nigeria ed Arabia Saudita, Cina in rapporto al Tibet e Russia in rapporto alla Cecenia. Altri Paesi richiamati nella risoluzione sono Zimbabwe, Burundi, la Repubblica democratica del Congo, líIndonesia, la Colombia, Burma, la Korea del Nord e líIraq. Documenti B5-0035/2002, B5-0037/2002, B5-0039/2002, B5-0041/2002,B5-0042/2002, B5-0045/2002 approvati il 7 febbraio 2002

 

 

10. Risoluzione PE sui detenuti afgani a Guantanamo

Il PE con una risoluzione congiunta approvata lo scorso 7 febbraio ha invitato gli Stati Uniti a garantire un trattamento umano ai detenuti in Guantanamo cosÏ come quelli detenuti nelle altri basi interno allíAfghanistan e di rispettare il diritto internazionale umanitario, le norme e i principi sui diritti umani. Gli Stati Uniti sono chiamati a rispettare i loro obblighi di diritto internazionale sui diritti umani e cíË un richiamo alla necessitý di modificare la Convenzione di Ginevra in modo che i terroristi siano tutelati in situazioni nelle quali non cíË una dichiarazione di guerra. Vi Ë anche un invito agli Stati Uniti affinchÈ sia istituito un Tribunale speciale per líAfghanistan che stabilisca lo status giuridico dei detenuti. Documenti B5-0074/2002, B5-0083/2002, B5-0091/2002, B5-0097/2002 del 7 febbraio 2002

 

 

11. Cooperazione Stati Uniti e Unione europea

Il Consiglio Giustizia e affari interni del 28 febbraio ha concordato sul metodo da seguire per conferire il mandato alla Presidenza spagnola per líelaborazione di un accordo di cooperazione tra Stati Uniti ed Unione europea. Líaccordo dovrý riguardare la lotta al terrorismo ed altra pericolosa criminalitý organizzata, dovrý rispettare gli ordinamenti degli Stati membri, riguarderý non solo líestradizione ma anche la cooperazione giudiziale nella lotta alla criminalitý. Secondo il Ministro spagnolo Acebes non avrebbe senso che líEuropa costruisse uno spazio comune di libertý, sicurezza e giustizia senza poi concludere accordi con Paesi terzi. Il mandato dovrebbe verosimilmente essere conferito il prossimo 25 aprile. Si ricorda che a questo proposito il Parlamento europeo ha approvato una importante risoluzione considerando i rischi che una cooperazione con gli Stati Uniti puÚ comportare se si considera la vigenza in tale ordinamento della pena di morte ed i provvedimenti adottati in tale Paese dopo lí11 settembre, primo fra tutti il Patriot Act (si vedano lo novitý Europa di dicembre). Con una lettera del Presiedente Bush del 16 ottobre 2001 alla Presidenza belga, si Ë chiesto, infatti, di adottare procedure semplificate di estradizione ed addirittura di usare líespulsione invece che líestradizione (classico caso di estradizione mascherata vietata dal diritto internazionale e dalla Convenzione europea dei diritti umani). A questo proposito ricordo che Statewatch ha denunciato la Commissione per aver negato il diritto díaccesso allíordine del giorno dellíincontro del 18 dicembre USA e Europa a causa del veto posto dagli Stati Uniti

http://www.statewatch.org/news/2002/jan/03usveto.htm

 

 

12. Anticipazione dellíoperativitý del mandato díarresto europeo in sei Paesi dellíUnione

Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Portogallo, Belgio e Spagna hanno deciso di anticipare líentrata in vigore del mandato di arresto europeo allíinizio del 2003. Questo, secondo il Ministro della Giustizia spagnolo, faciliterý e renderý pi˜ semplice la piena operativitý dello strumento prevista per il 2004. Anche la Germania ha dichiarato che farý tutto il possibile per rendere operativo líarresto europeo nel suo Paese quanto prima. Si ricorderý che líItalia era stata il Paese che aveva posto maggiori riserve giungendo infine ad un accordo successivamente alla conclusione del Consiglio di Laeken che condizionava líadesione italiana allíapprovazione di riforme costituzionali. Il mandato díarresto europeo Ë destinato a sostituire, semplificandola drasticamente, la procedura di estradizione di criminali e terroristi tra i Paesi europei. Peraltro líItalia ha precedentemente concluso un analogo accordo bilaterale con la Spagna nel novembre 2000 che Ë considerato come parte di un percorso che da Tampere porterý alla creazione di uno spazio di libertý, sicurezza e giustizia.

 

 

13. Documento di lavoro su diritti fondamentali nel procedimento penale

La Commissione ha pubblicato un documento di consultazione sullíarmonizzazione delle garanzie procedurali per le persone sottoposte a procedimento penale. La Commissione vuole cosÏ stimolare un ampio dibattito su una prima lista di diritti soggetti ad armonizzazione a livello europeo. Si tratta dei diritti fondamentali che devono essere garantiti nel processo penale e particolare attenzione Ë rivolta ai gruppi vulnerabili fra i quali sono inclusi anche i cittadini stranieri e i rifugiati. Il termine per proporre osservazioni Ë il 15 aprile 2002. Successivamente, intorno a giugno 2002, la Commissione presenterý una comunicazione sul tema. Il documento completo ed i riferimenti per mandare i propri commenti si trovano alla pagina

http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/penal/consult_paper_proc_safeguards_en.htm#1

 

 

14. Il Regno Unito pubblica un libro bianco su una nuova politica in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza

Il Governo britannico ha pubblicato lo scorso 7 febbraio il libro bianco su immigrazione e asilo ìSecure Borders, Safe Haven: Integration with diversity in modern Britainî. Questo ampio documento contiene numerose proposte volte  realizzare una radicale riforma della disciplina della cittadinanza, immigrazione e asilo.

Il documento comprende misure relative allíingresso (per motivi di lavoro o per asilo), alla richiesta di cittadinanza, ai ricongiungimenti familiari oltre che misure relative alla lotta allíimmigrazione clandestina. Rispetto al lavoro il documento elabora ìThe Highly Skilled Migrant Programmeî ossia un sistema in base al quale gli immigrati altamente qualificati acquistano un punteggio sulla base di tali qualifiche, conoscenze ed esperienze, che permette di lavoro di lavorare nel Regno Unito, il quale di propone cosÏ di attrarre il meglio della forza intellettuale mondiale (ìso that we can attract the best of the world's brainpowerî). Interessante Ë anche la misura relativa al permesso di lavoro stagionale volta a permettere ai settori che necessitano di tale lavoro o, comunque, di un lavoro di breve periodo di assumere tutto il personale di cui hanno bisogno. Una copia del documento a pagamento si puÚ scaricare dal sito

http://www.official-documents.co.uk/document/cm53/5387/cm5387.htm , mentre un ampio resoconto dei contenuti si trova alla pagina http://www.pm.gov.uk/default.asp?pageid=6028&this=6027

 

 

15. La nuova politica danese in materia di immigrazione e asilo

Lo scorso 17 gennaio 2002 il Ministro per líintegrazione (ministero di recente creazione) ha pubblicato un documento su ìA new foregnersí policyî che contiene gli indirizzi del Governo in materia di asilo e immigrazione. Queste misure sono tese a rendere pi˜ difficile ottenere un permesso di soggiorno sia per rifugiati sia per ricongiungimento familiare. Questa iniiziativa si concretizzerý in un progetto di legge di prossima presentazione e che verrý presumibilmente approvato entro la primavera 2002. i Governo ha anche annunciato che a causa della necessitý di apportare tagli alla spesa pubblica procederý alla soppressione o alla riduzione dei finanziamenti ad alcune organizzazioni quali  il Danish Centre for Human Rights,il Documentation and Advisory Centre on Race Discrimination, il Danish Refugee Council e il Board for Ethnic Equality. Si ricorda che alla Danimarca non si applica il titolo IV TCE, ossia gli atti della Comunitý in materia di immigrazione e asilo, (senza neanche possibilitý di opzione) ad eccezione di ciÚ che costituisce sviluppo dellíAcquis di Schengen.

 

 

16. Campagna di sensibilizzazione su richiedenti asilo e rifugiati

La Commissione europea in collaborazione con líOIM e líUNHCHR ha lanciato una campagna di sensibilizzazione verso le persone soggette a protezione internazionale (richiedenti asilo, rifugiati e persone soggette a protezione temporanea) con líobbiettivo di facilitare líintegrazione nello Stato ospitante. http://www.iom.int/internationalprotection/