Novitý Europa Febbraio 2002
ASGI ñ Provincia di Torino Progetto
Atlante http://www.provincia.torino.it/xatlante/index.htm
9.
Risoluzione
del Parlamento europeo sulla 58ƒ Sessione della Commissione delle Nazioni Unite
sui diritti umani
10. Risoluzione PE sui
detenuti afgani a Guantanamo
14. Il Regno Unito pubblica un libro bianco su una nuova politica in
materia di immigrazione, asilo e cittadinanza
15. La nuova politica danese in materia di immigrazione e asilo
Risale al 19 settembre 2001 questa raccomandazione adottata dal Commissario per i diritti umani del Consiglio díEuropa. Líatto fa seguito ad una serie di misure adottate in seno al Consiglio díEuropa in materia di immigrazione e asilo e rispetto dei diritti umani. In particolare, prendendo atto dellíassenza di miglioramenti nella situazione dei migranti che vogliano fare ingresso nei Paesi membri del Consiglio oltre che di coloro che sono soggetti a provvedimenti di allontanamento (come lo stesso Commissario ha verificato personalmente attraverso apposite missioni), si raccomanda agli Stati membri líadozione di una serie di misure tutte volte a garantire il rispetto dei diritti umani degli stranieri. La raccomandazione esplicita i diritti che devono essere garantiti agli stranieri allíarrivo al confine di uno Stato membro; nei casi di detenzione e nelle procedure di esecuzione delle misure di espulsione. La raccomandazione si trova alla pagina
http://www.commissioner.coe.int/include.asp?L=E&M=$t/211-1-0-0/documents/doc_pages/recommendations.html
o alla pagina http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=9
Il Consiglio Giustizia e Affari interni del 28 febbraio 2002 ha
approvato il piano díazione globale per la lotta allíimmigrazione clandestina
ed alla tratta degli esseri umani, presentato dalla Presidenza spagnola in
occasione della riunione informale tenutasi lí11 febbraio scorso a Santiago de
Compostela. Il Piano Ë stato elaborato in attuazione della Comunicazione della
Commissione sullíimmigrazione illegale del 15.11.2001 e delle conclusioni del
Consiglio europeo di Laeken (si vedano le Novitý Europa di dicembre 2001) e
contiene numerose misure relative alla politica dei visti, al miglioramento
degli scambi di informazioni e di analisi, ai controlli ai confini, alle
politiche di rimpatrio e di riammissione, alla cooperazione tra le forze di
polizia e alle sanzioni penali per chi traffica e commercia esseri umani.
Tra le misure adottate si ricordano:
la creazione di una banca dati sui visti: oltre alla
registrazione di tutti i visti rilasciati saranno incluse anche tutte le
richieste ed i rifiuti di rilascio. Questa banca dati dovrý fornire le
informazioni alle competenti autoritý dei vari Paesi evitando che uno Stato
rilasci un visto rifiutato da un altro Paese. Questo sistema dovrý archiviare
tutte le informazioni su visti e documenti di viaggio in modo ad esempio di
facilitare la rilevazione di qualsiasi falsificazione e dovrebbe anche
facilitare le operazioni di identificazione;
creazione di uffici comuni per il rilascio di visti:
tra i vari vantaggi questa operazione comporta quello di un notevole risparmio
economico a vantaggio del raffinamento delle tecniche utilizzate. La Presidenza
spagnola lavorerý verso la costituzione del primo ufficio comune a Pristina;
in ordine alla sicurezza dei visti il piano díazione
promuoverý líinclusione di una fotografia digitale cosÏ come di alcune misure
biometriche sulla richiesta di visto;
líidentificazione dei Paesi terzi con i quali occorre
negoziare gli accordi di riammissione;
armonizzazione delle procedure e delle cause di
rimpatrio accompagnata alla cooperazione in materia delle forze dellíordine;
rafforzare la capacitý di scambio di informazioni e
di analisi: oltre a ciÚ che giý esiste, in particolare il centro CIREFI che
provvede allo scambio mensile di informazioni, gli Stati hanno deciso di
costituire una rete pi˜ forte soprattutto nel campo dellíanalisi delle informazioni
sulle cause e sui canali dellíimmigrazione clandestina ed uno pi˜ veloce che
aiuti gli Stati ad adottare decisioni pi˜ rapide;
costituire un Sistema rapido di allerta ìEarly
warning systemî
per lo scambio di informazioni concernenti líimmigrazione illegale e la rete
degli intermediari. Questo sistema dovrebbe costituire lo sviluppo del sistema
giý operante, e che verrý cosÏ sostituito, consentendo di mandare e ricevere
informazioni 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno;
collaborare con i Paesi díorigine in modo da aiutarli
non solo nella lotta alla tratta degli esseri umani ma anche nellíadempimento
dei loro obblighi di riammissione. Per questo saranno sostenuti progetti volti
al miglioramento della sicurezza dei documenti, campagne per la promozione
della consapevolezza, il rimpatrio di immigrati irregolari, la lotta contro la
corruzione, la gestione dei controlli di frontiera e la fornitura di strumenti
per tale controlli;
creare un corpo di polizia di frontiera sul quale
stanno giý lavorando con uno studio di fattibilitý finanziato dal programma
Odysseus e che vede come capofila il Ministro degli affari interni italiano con
esperti spagnoli, francesi, tedeschi e belgi;
rafforzare la lotta contro la criminalitý organizzata
potenziando il ruolo di Europol che dovrebbe essere un supporto nelle indagini
degli Stati oltre che strumento di indagine;
armonizzare la normativa relativa al traffico di
esseri umani e di prevedere regole comuni circa i benefici da accordare alle
vittime che intendono collaborare nelle indagini e nei procedimenti penali
contro i loro sfruttatori (vedi infra); armonizzare le sanzioni penali
per almeno i crimini pi˜ gravi fra i quali sono inclusi anche i reati a sfondo
xenofobo per la repressione dei
quali dovrý essere anche rafforzato il ruolo di Europol.
Al momento il Piano díazione non risulta pubblicato.
La Commissione europea ha presentato la proposta di
direttiva COM (2002) 71 del 11/02/2002 riguardante il titolo di soggiorno di
breve durata da rilasciare alle vittime del favoreggiamento dellíimmigrazione
illegale e alle vittime della tratta degli esseri umani le quali cooperino con
le autoritý competenti.
La
proposta prevede la concessione di un permesso di soggiorno di breve durata
alle vittime di due reati: la tratta di esseri umani ed il favoreggiamento
immigrazione illegale accomunati dal fatto di costituire due forme di
immigrazione clandestina e per i quali sono in corso di approvazione
rispettivamente una proposta di direttiva e una proposta di decisione quadro. A
queste la direttiva rimanda in ordine alla definizione dei reati. Adottata
dalla Commissione in virt˜ dellíart. 63, par. 3 del TCE, riguarda solo il
rilascio del permesso di soggiorno e non le condizione di protezione che sono
accordate sulla base delle norme vigenti nazionali ed europee.
Il
sistema delineato dalla proposta si ricollega in qualche modo a quello previsto
in Italia dallíart. 18 T.U. 286/98 ed agli analoghi strumenti presenti in altri
Paesi europei quali il Belgio, i Paesi Bassi e la Spagna. Lo scopo Ë di fornire
alle vittime dei reati in oggetto uno stimolo adeguato a riemergere dalla
clandestinitý ed a denunciare i presunti autori offrendo forme adeguate di
protezione oltre che la possibilitý di soggiornare legalmente. Sono fatte salve
quelle disposizioni nazionali eventualmente pi˜ favorevoli per i beneficiari
della presente direttiva oltre che i sistemi di protezione previsti dagli
strumenti europei ed internazionale in materia di rifugiati.
Le vittime possono essere informate dalle autoritý
incaricate dellíindagine o del perseguimento giudiziario, da associazioni ed
organizzazioni non governative con le quali entreranno in contatto, della possibilitý
di usufruire di questo speciale permesso di soggiorno. Scatta un periodo di
riflessione di 30 giorni nel quale, dopo aver cessato qualsiasi rapporto con i
presunti criminali, le vittime possono decidere se spingere oltre la loro
collaborazione. Durante questo periodo di trenta giorni sarý garantito un
regime di assistenza tecnica, psicologica, legale e linguistica ed Ë vietato
líallontanamento. Lo stato puÚ interrompere il periodo di riflessione se la
vittima riprenda legami con i criminali oppure per motivi attinenti allíordine
pubblico e alla sicurezza interna. » líautoritý incaricata dellíindagine o
dellíazione giudiziaria a pronunciarsi sullíutilitý della vittima,
sullíeffettiva volontý di collaborazione e sulla rottura di ogni legame con i
presunti autori dei reati, condizioni necessarie al rilascio del permesso breve
di soggiorno una volta che sia anche verificato che lo straniero non
costituisca un pericolo per líordine pubblico e la sicurezza interna.
Tale permesso ha una durata di 6 mesi e consente di
svolgere attivitý lavorative oltre che di studio e formazione. Gli Stati
possono anche condizionare il rilascio del titolo di soggiorno di breve durata
alla partecipazione della vittima ad un programma avente come prospettiva o
líintegrazione e la formazione professionale nel Paese ospitante o il ritorno
assistito nel Paese díorigine o in altro Stato disponibile ad accoglierla. Gli
stati possono anche rilasciare alla famiglia della vittima un permesso di
soggiorno a titolo umanitario.
Al termine dei 6 mesi il permesso puÚ essere
rinnovato alle stesse condizioni salvo che sia terminato il procedimento penale
relativo ed allora sarý soggetto al rinnovo al pari di tutti gli altri
stranieri tenendo conto perÚ della collaborazione della vittima nellíambito del
procedimento penale. Il permesso di 6 mesi puÚ essere ritirato se riprendono i
legami con i criminali o se si accerti che si sia trattato di cooperazione
abusiva o per motivi di ordine pubblico e sicurezza interna.
La direttiva si applica alle vittime che abbiano
raggiunto la maggiore etý salvo che gli Stati membri decidano di adottare
misure speciali per i minorenni. In questo caso líart. 14 stabilisce che gli
Stati prendano in considerazione il superiore interesse del minore e adattino
il procedimento in funzione dellíetý e del grado di maturitý del minorenne in
particolare prolungando il periodo di riflessione ed assicurando líaccesso al
sistema scolastico. In caso di minore non accompagnato gli Stati devono
stabilire líidentitý, accertare effettivamente che sia non accompagnato,
rintracciare la famiglia ed adottare misure per assicurare la rappresentanza
legale nellíambito del procedimento penale.
http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=9
La Commissione ha presentato lo scorso 6 febbraio una proposta di regolamento volta ad estendere le disposizioni del regolamento CEE n. 1408/71 ai cittadini di Paesi tersi ai quali tali disposizioni non siano applicabili a causa della nazionalitý. La proposta si basa sullíart. 63, par. 4 del Trattato CE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi. Il Regolamento in oggetto disciplina il coordinamento comunitario dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri e si applica attualmente ai cittadini comunitari ed ad alcune categorie di cittadini terzi, vale a dire apolidi, profughi, familiari e superstiti di cittadini comunitari. Questa proposta Ë tesa ad attuare il principio della paritý di trattamento degli stranieri legalmente residenti in modo da garantirne líeffettiva integrazione e di contribuire alla lotta contro la discriminazione nella vita economica, sociale e culturale, affermato in pi˜ occasioni dalle istituzioni europee. In particolare si ricordano le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999), líagenda sociale approvata a Nizza (dicembre 2000), e la Carta dei diritti fondamentali dellíUnione europea. Inoltre Ë in linea con le comunicazioni della Commissione sulla mobilitý dei lavoratori che espressamente invitano ad estendere il regolamento n. 1408/71 ai cittadini di Paesi terzi (si veda infra). Si noterý inoltre come la proposta sia strettamente connessa alla proposta di direttiva relativa allo status dei residenti di lungo periodo relativamente al diritto da essi goduto di esercitare il diritto di soggiorno in altro Stato membro (COM (2001) 127). La proposta Ë costituita da soli due articoli il primo volto ad ampliare líapplicazione del regolamento ed il secondo volto a regolare le situazioni transitorie che possono determinarsi dallíentrata in vigore del Regolamento, onde evitare che le persone interessate possano perdere diritti (ad esempio relativamente alla liquidazione). Si noti che ai fini dellíoperativitý del regolamento in un secondo Stato membro Ë sufficiente un mero spostamento effettuato nel rispetto della legislazione nazionale sullíingresso e il soggiorno in quello Stato. La Commissione proponendo questa modifica al Regolamento 1408/71, recepisce la sollecitazione del Consiglio dellíUnione europea e del Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001, il cui punto 29 delle conclusioni recita ìIl Consiglio prende atto dellíaccordo politico relativo allíestensione del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi e invita il Consiglio ad adottare al pi˜ presto le disposizioni necessarieî. Questo dovrebbe offrire una relativa sicurezza circa líapprovazione da parte del Consiglio che, ai sensi dellíart. 67 Trattato CE, deve deliberare allíunanimitý con parere consultivo del Parlamento europeo. Una proposta tendente ad incidere, semplificando, sulla stessa materia risalente al 12 novembre 1997 non aveva avuto invece un esito positivo ed infatti viene ritirata e cosÏ sostituita. Infine, trattandosi di atto relativo al Titolo IV Trattato CE, sono esclusi la Danimarca, il Regno Unito e líIrlanda (salva la possibilitý per questi ultimi due di decidere di aderire) in conformitý ai relativi protocolli allegati al Trattato di Amsterdam ed al Trattato CE. La proposta si puÚ scaricare alla pagina
http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=11
http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=14
Si Ë tenuto a Madrid lo scorso 25 febbraio il
seminario ìI bisogni di qualificazione professionale della popolazione
immigrata: promuovere nei Paesi díorigine la formazione per líoccupazioneî. Nel
corso del seminario si sono esaminate le iniziative che possano permettere agli
immigrati di essere formati nei loro Paesi díorigine come modo di migliorare la
loro capacitý di adattamento e di integrazione sociale nei Paesi di
destinazione. Il Seminario Ë stato organizzato come parte della Presidenza
spagnola dellíUnione europea dal Ministro dellíistruzione, cultura e sport in
collaborazione con il Ministro degli Affari Esteri, dellíInterno e del Lavoro
oltre a sindacati ed imprenditori.
http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=14
Il Parlamento europeo ha approvato
una risoluzione sulla proposta di direttiva relativa allo status del cittadini
di Paesi terzi che sono residenti di lungo periodo. Lo scopo della proposta Ë
di armonizzare le legislazioni nazionali relative allo status di questi
cittadini oltre che stabilire a quali condizioni possono risiedere in un altro
Stato diverso da quello che ha per primo concesso lo status. La proposta
prevede che lo status sia garantito a coloro che hanno risieduto legalmente per
5 anni nello Stato membro: il parlamento ha rigettato di considerare la
conoscenza della lingua nazionale come un fattore di dimostrazione
dellíintegrazione. Uníaltra condizione prevista nella proposta della
Commissione Ë che lo status di residenti di lungo periodo non sia riconosciuto
a coloro che costituiscono una minaccia alla sicurezza interna o allíordine
pubblico. Il Parlamento ha aggiunto che gli Stati dovrebbero precisare quando
alcuni reati siano considerati gravi al punto da determinare il rifiuto dello
status. Riguardo ai diritti che possono essere esercitati il Parlamento ha
aggiunto che questi dovrebbero includere anche la partecipazione alla vita
pubblica locale, líesercizio di attivitý a scopo religioso o culturale cosÏ
come líesercizio del diritto di accesso a tutti gli strumenti giuridici
esistenti in un ordinamento. Inoltre gli Stati membri dovranno adottare misure
per prevenire le discriminazioni e per rimediare a casi di discriminazioni
accertata.
Il Parlamento ha anche approvato una
seconda relazione relativa alle condizioni in base alle quali cittadini di
Paesi terzi possano circolare liberamente negli Stati membri per un periodo
massimo di 3 mesi nellíarco di 6 mesi. Il Commissario Vitorino durante il
dibattito si Ë detto disponibile ad accettare líemendamento volto a cambiare la
direttiva in un regolamento.
http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=9
Il 7 febbraio il Parlamento ha approvato una
risoluzione sullíistituzione dello spazio di libertý, sicurezza e giustizia
nella quale sottolinea la necessitý che anche in questo settore siano sempre
rispettati i valori fondanti dellíUnione e che sia garantita la protezione nei
confronti delle violazioni dei diritti umani. La risoluzione critica la
mancanza di progressi nel campo dellíasilo e dellíimmigrazione ma apprezza i
progressi compiuti
nellíelaborazione di misure quali il mandato díarresto europeo, il
principio di mutuo riconoscimento delle sentenze, la limitazione degli effetti
della doppia incriminazione e líistituzione di Eurojust. Ritiene comunque che
il Consiglio si sia concentrato troppo sulle misure punitive e ribadisce che
ogni misura speciale determinata da situazioni di emergenza nella lotta contro
il terrorismo debba contenere sempre una clausola di salvaguardia. Ancora
deplora la separazione delle competenze giudiziarie tra il primo e il terzo
pilastro e sottolinea che debba essere pienamente coinvolto in qualsiasi misura
relativa al terzo pilastro. Inoltre il Parlamento richiede alla Commissione di
proporre gli atti normativi relativi alle garanzie minime oltre a richiedere un
esame parlamentare e giudiziario sullíoperato di Europol.
http://www.ucodep.org/Banca_Dati/Articoli.asp?tipord=ARG&cod_arg=11
9. Risoluzione del Parlamento europeo sulla 58ƒ
Sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani
In occasione della 58ƒ sessione della
Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani (Ginevra, 18marzo -26 aprile
2002), il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla linea che
líUnione europea dovrý tenere in tale occasione. Secondo il PE líUnione
dovrebbe assumere un ruolo di guida promovendo la ratifica da parte di tutti
gli Stati delle Convenzioni sui diritti umani. Il PE chiede a tutti gli Stati
membri di appellarsi a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite perchÈ
ratifichino lo Statuto di Roma sulla Corte Penale Internazionale. Infine il PE
si auspica che siano particolarmente affrontate le questioni di alcuni Paesi,
come Iran, Nigeria ed Arabia Saudita, Cina in rapporto al Tibet e Russia in
rapporto alla Cecenia. Altri Paesi richiamati nella risoluzione sono Zimbabwe,
Burundi, la Repubblica democratica del Congo, líIndonesia, la Colombia, Burma,
la Korea del Nord e líIraq. Documenti B5-0035/2002, B5-0037/2002,
B5-0039/2002, B5-0041/2002,B5-0042/2002, B5-0045/2002 approvati il 7 febbraio
2002
10. Risoluzione PE sui detenuti
afgani a Guantanamo
Il PE con una risoluzione congiunta approvata lo
scorso 7 febbraio ha invitato gli Stati Uniti a garantire un trattamento umano
ai detenuti in Guantanamo cosÏ come quelli detenuti nelle altri basi interno
allíAfghanistan e di rispettare il diritto internazionale umanitario, le norme
e i principi sui diritti umani. Gli Stati Uniti sono chiamati a rispettare i
loro obblighi di diritto internazionale sui diritti umani e cíË un richiamo
alla necessitý di modificare la Convenzione di Ginevra in modo che i terroristi
siano tutelati in situazioni nelle quali non cíË una dichiarazione di guerra.
Vi Ë anche un invito agli Stati Uniti affinchÈ sia istituito un Tribunale
speciale per líAfghanistan che stabilisca lo status giuridico dei detenuti.
Documenti B5-0074/2002, B5-0083/2002, B5-0091/2002, B5-0097/2002 del 7 febbraio
2002
Il Consiglio Giustizia e affari interni del 28
febbraio ha concordato sul metodo da seguire per conferire il mandato alla
Presidenza spagnola per líelaborazione di un accordo di cooperazione tra Stati
Uniti ed Unione europea. Líaccordo dovrý riguardare la lotta al terrorismo ed
altra pericolosa criminalitý organizzata, dovrý rispettare gli ordinamenti
degli Stati membri, riguarderý non solo líestradizione ma anche la cooperazione
giudiziale nella lotta alla criminalitý. Secondo il Ministro spagnolo Acebes
non avrebbe senso che líEuropa costruisse uno spazio comune di libertý,
sicurezza e giustizia senza poi concludere accordi con Paesi terzi. Il mandato
dovrebbe verosimilmente essere conferito il prossimo 25 aprile. Si ricorda che
a questo proposito il Parlamento europeo ha approvato una importante
risoluzione considerando i rischi che una cooperazione con gli Stati Uniti puÚ
comportare se si considera la vigenza in tale ordinamento della pena di morte
ed i provvedimenti adottati in tale Paese dopo lí11 settembre, primo fra tutti
il Patriot Act (si vedano lo novitý Europa di dicembre). Con una lettera del
Presiedente Bush del 16 ottobre 2001 alla Presidenza belga, si Ë chiesto,
infatti, di adottare procedure semplificate di estradizione ed addirittura di
usare líespulsione invece che líestradizione (classico caso di estradizione
mascherata vietata dal diritto internazionale e dalla Convenzione europea dei
diritti umani). A questo proposito ricordo che Statewatch ha denunciato la
Commissione per aver negato il diritto díaccesso allíordine del giorno
dellíincontro del 18 dicembre USA e Europa a causa del veto posto dagli Stati
Uniti
http://www.statewatch.org/news/2002/jan/03usveto.htm
Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Portogallo, Belgio
e Spagna hanno deciso di anticipare líentrata in vigore del mandato di arresto
europeo allíinizio del 2003. Questo, secondo il Ministro della Giustizia
spagnolo, faciliterý e renderý pi˜ semplice la piena operativitý dello
strumento prevista per il 2004. Anche la Germania ha dichiarato che farý tutto
il possibile per rendere operativo líarresto europeo nel suo Paese quanto
prima. Si ricorderý che líItalia era stata il Paese che aveva posto maggiori
riserve giungendo infine ad un accordo successivamente alla conclusione del Consiglio
di Laeken che condizionava líadesione italiana allíapprovazione di riforme
costituzionali. Il mandato díarresto europeo Ë destinato a sostituire,
semplificandola drasticamente, la procedura di estradizione di criminali e
terroristi tra i Paesi europei. Peraltro líItalia ha precedentemente concluso
un analogo accordo bilaterale con la Spagna nel novembre 2000 che Ë considerato
come parte di un percorso che da Tampere porterý alla creazione di uno spazio
di libertý, sicurezza e giustizia.
La Commissione ha pubblicato un documento di consultazione sullíarmonizzazione delle garanzie procedurali per le persone sottoposte a procedimento penale. La Commissione vuole cosÏ stimolare un ampio dibattito su una prima lista di diritti soggetti ad armonizzazione a livello europeo. Si tratta dei diritti fondamentali che devono essere garantiti nel processo penale e particolare attenzione Ë rivolta ai gruppi vulnerabili fra i quali sono inclusi anche i cittadini stranieri e i rifugiati. Il termine per proporre osservazioni Ë il 15 aprile 2002. Successivamente, intorno a giugno 2002, la Commissione presenterý una comunicazione sul tema. Il documento completo ed i riferimenti per mandare i propri commenti si trovano alla pagina
http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/penal/consult_paper_proc_safeguards_en.htm#1
14. Il Regno Unito pubblica un libro
bianco su una nuova politica in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza
Il Governo
britannico ha pubblicato lo scorso 7 febbraio il libro bianco su immigrazione e
asilo ìSecure Borders, Safe Haven: Integration with diversity in modern
Britainî. Questo ampio documento contiene
numerose proposte volte realizzare
una radicale riforma della disciplina della cittadinanza, immigrazione e asilo.
Il
documento comprende misure relative allíingresso (per motivi di lavoro o per
asilo), alla richiesta di cittadinanza, ai ricongiungimenti familiari oltre che
misure relative alla lotta allíimmigrazione clandestina. Rispetto al lavoro il
documento elabora ìThe Highly Skilled Migrant Programmeî ossia un sistema in base
al quale gli immigrati altamente qualificati acquistano un punteggio sulla base
di tali qualifiche, conoscenze ed esperienze, che permette di lavoro di
lavorare nel Regno Unito, il quale di propone cosÏ di attrarre il meglio della
forza intellettuale mondiale (ìso that we can attract the best of the
world's brainpowerî). Interessante Ë anche la misura relativa al permesso di lavoro
stagionale volta a permettere ai settori che necessitano di tale lavoro o,
comunque, di un lavoro di breve periodo di assumere tutto il personale di cui
hanno bisogno. Una copia del documento a pagamento si puÚ scaricare dal
sito
http://www.official-documents.co.uk/document/cm53/5387/cm5387.htm
, mentre un ampio resoconto dei contenuti si trova alla pagina http://www.pm.gov.uk/default.asp?pageid=6028&this=6027
15. La nuova politica danese in materia
di immigrazione e asilo
Lo scorso 17 gennaio 2002 il Ministro per líintegrazione (ministero di recente creazione) ha pubblicato un documento su ìA new foregnersí policyî che contiene gli indirizzi del Governo in materia di asilo e immigrazione. Queste misure sono tese a rendere pi˜ difficile ottenere un permesso di soggiorno sia per rifugiati sia per ricongiungimento familiare. Questa iniiziativa si concretizzerý in un progetto di legge di prossima presentazione e che verrý presumibilmente approvato entro la primavera 2002. i Governo ha anche annunciato che a causa della necessitý di apportare tagli alla spesa pubblica procederý alla soppressione o alla riduzione dei finanziamenti ad alcune organizzazioni quali il Danish Centre for Human Rights,il Documentation and Advisory Centre on Race Discrimination, il Danish Refugee Council e il Board for Ethnic Equality. Si ricorda che alla Danimarca non si applica il titolo IV TCE, ossia gli atti della Comunitý in materia di immigrazione e asilo, (senza neanche possibilitý di opzione) ad eccezione di ciÚ che costituisce sviluppo dellíAcquis di Schengen.
La Commissione europea in collaborazione con líOIM e
líUNHCHR ha lanciato una campagna di sensibilizzazione verso le persone
soggette a protezione internazionale (richiedenti asilo, rifugiati e persone
soggette a protezione temporanea) con líobbiettivo di facilitare líintegrazione
nello Stato ospitante. http://www.iom.int/internationalprotection/