AL SIG.PREFETTO DI AGRIGENTO

 

 

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI

AGRIGENTO

 

LL.SEDI

 

URGENTE

 

 

Oggetto: istanza di permesso di soggiorno ex art.19  D.lvo 286/98.

 

Nell’interesse  del CISS- Cooperazione     Internazionale Sud Sud- Ente Gestore del Centro Promozione ed Integrazione Rifugiati di Palermo in persona del legale rappresentante Dr. Sergio Cipolla e del  Prof. Fulvio Vassallo Paleologo rappresentante dell’ ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) Sicilia,

Premesso

-      che  a seguito del naufragio avvenuto il 07.03.2002 nel mare di Sicilia, verosimilmente in acque internazionali, di un natante non identificato, sono perite oltre cinquanta persone.

-      Che, da quanto appreso dagli organi di stampa, è stata aperta una inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, al fine accertare eventuali responsabilità degli organi istituzionalmente preposti al soccorso marittimo.

-      Che i superstiti del naufragio si trovano attualmente ristretti, con modalità e status ancora da chiarire, presso il “Centro di Accoglienza” di Lampedusa, e non presso un centro di permanenza temporanea di cui all’art.14 D.lvo 286/98.

-      Che da informazioni apprese a mezzo stampa, detti naufraghi sarebbero comunque nel citato centro in condizioni di restrizione della loro libertà personale, al di fuori delle ipotesi previste dal citato D.lvo 286/98.

-      Che stante il loro status di naufraghi, non possono, allo stato trovare applicazione le norme di cui all’art.13 D.lvo 286/98;

-      Che, viceversa, la verosimile provenienza da paesi quali il Sudan e la Sierra Leone può attribuire loro lo status di rifugiati previsto dalla Convenzione di Ginevra sui Rifugiati, e che comunque sussisterebbero i presupposti di cui all’art.19 D.lvo 286/98 ( c.d. non refoulement).

-      Che comunque si ritiene utile la loro testimonianza al fine di meglio comprendere la dinamica del naufragio e l’accertamento delle responsabilità;

-      Che, pertanto, alla stregua di dette considerazioni, ed in ossequi ad elementari principi di solidarietà, può essere concesso un permesso per motivi umanitari;

Ciò premesso,

SI CHIEDE

1.Che in via provvisoria ed urgente venga stabilito il divieto di respingimento ai sensi dell’art.19 D.lvo 286/98 dei superstiti del naufragio sopra descritto, ed all’uopo venga concesso un permesso per motivi umanitari ;

2. Che venga immediatamente autorizzato l’accesso al Centro ove sono ristretti i naufraghi da parte dello scrivente,  legale del Centro per la Promozione dei Rifugiati (CEPIR)- CISS, Avv. Giorgio Bisagna, al fine di consentire di fornire assistenza legale ai naufraghi e verificare la sussistenza dei presupposti per la presentazione di domanda di asilo politico o per il riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Che il sig. Procuratore della Repubblica ,accerti per quanto di sua competenza se il trattamento riservato nel Centro di Accoglienza di Lampedusa sia avvenuto nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti e comunque se sia sta violata la loro libertà personale , al di fuori delle previsioni normative la libertà personale dei naufraghi, e se tali diritti siano stati garantiti anche nelle fasi della “traduzione” verso Agrigento.

Palermo – Agrigento 10.03.2002

Avv. Giorgio Bisagna