N. 52/2001 Ric. Stran.

 

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

In composizione monocratica

Il Giudice incaricato per i provvedimenti

di cui alla  Legge 06.03.1998 n.40

Sciogliendo la riserva di decidere espressa all’udienza odierna nei procedimenti riuniti promossi da:

·     Hassan Abdul Rahim Azin nato in Sudan il 24.03.1977

(omissis- altri 17 cittadini sudanesi)

rappresentati e difesi dall’Avv. G. Bisagna, domiciliatario, nei confronti del Prefetto di Agrigento ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

PREMESSO:

·                  che con decreti, in data 29 e 31 ottobre 2001 è stata disposta l’espulsione degli stranieri sopra citati;

·                  che è stato proposto ricorso avverso detti decreti per i motivi di cui agli atti;

RITENUTO:

che i decreti di espulsione sono stati notificati agli interessati non in lingua araba ma in inglese e nel provvedimento non è stato fatto alcun cenno in ordine alla impossibilità di notifica nella lingua madre e al criterio di scelta di quella residuale, con violazione dei diritti di difesa;

che gli stranieri hanno chiesto asilo politico e/o il riconoscimento dello “status” di rifugiati per cui doveva essere attivata l’apposita procedura prima dell’espulsione ;

che, infine, data la notoria presenza in Sudan di un regime non democratico e la lotta interna esistente, l’espulsione non poteva essere disposta per il divieto previsto dall’art.17 L.40/98

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti e, per l’effetto, dichiara inefficaci nei confronti degli stranieri di cui in epigrafe i decreti di espulsione emessi dal Prefetto di Agrigento in data 29 e 31 ottobre 2001

Agrigento 07.11.2001

IL GIUDICE

-Conti-