N. 52/2001 Ric. Stran.
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
In composizione
monocratica
Il Giudice incaricato per
i provvedimenti
di cui alla Legge 06.03.1998 n.40
Sciogliendo la riserva di decidere espressa
all’udienza odierna nei procedimenti riuniti promossi da:
· Hassan Abdul Rahim Azin
nato in Sudan il 24.03.1977
(omissis- altri 17 cittadini
sudanesi)
rappresentati e difesi
dall’Avv. G. Bisagna, domiciliatario, nei confronti del Prefetto di
Agrigento ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PREMESSO:
·
che con decreti, in data 29 e 31 ottobre 2001 è stata disposta
l’espulsione degli stranieri sopra citati;
·
che è stato proposto ricorso avverso detti decreti per i motivi di
cui agli atti;
RITENUTO:
che i decreti di espulsione sono
stati notificati agli interessati non in lingua araba ma in inglese e nel
provvedimento non è stato fatto alcun cenno in ordine alla
impossibilità di notifica nella lingua madre e al criterio di scelta di
quella residuale, con violazione dei diritti di difesa;
che gli stranieri hanno chiesto
asilo politico e/o il riconoscimento dello “status” di rifugiati
per cui doveva essere attivata l’apposita procedura prima
dell’espulsione ;
che, infine, data la notoria
presenza in Sudan di un regime non democratico e la lotta interna esistente,
l’espulsione non poteva essere disposta per il divieto previsto
dall’art.17 L.40/98
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti e, per
l’effetto, dichiara inefficaci nei confronti degli stranieri di cui in
epigrafe i decreti di espulsione emessi dal Prefetto di Agrigento in data 29 e
31 ottobre 2001
Agrigento 07.11.2001
IL GIUDICE
-Conti-