Osservazioni:

 

 

 

1.  Il Senato ha recentemente approvato in Commissione Affari Costituzionali il testo della Legge Comunitaria, con un emendamento: dovrà tornare, o forse è già tornata, ala Camera.(Il 20 febbraio la Camera ha approvato definitivamente)

 

 

 

2.  L'art. 29 (ma il numero potrebbe cambiare, in caso di emendamenti aggiuntivi) prevede la "Attuazione della direttive 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento...", altrimenti detta "Direttiva razza".

 

 

 

3.  In generale il testo riprende, come è ovvio, puramente e semplicemente il testo della Direttiva. Ma ci sono alcuni problemi:

 

 

 

-         innanzitutto si tratta di una delega al Governo ( che quindi priva il Parlamento di ogni possibilità reale di controllo, ma pazienza...!), per di più senza alcun vincolo di procedura. In altre parole non si impegna in alcun modo il Governo a consultare nessuno. Vale la pena di ricordare che sulla stessa questione il Governo tedesco sta facendo consultazioni a tappeto (il Ministero della Giustizia ha convocato ENAR Europa, ad esempio) e il Governo inglese ha addirittura aperto una consultazione pubblica, spedendo un questionario iperdettagliato (indicando anche i costi dell'applicazione per i singoli attori) a mezzo mondo e pubblicandolo su internet caso mai qualcuno che non l'ha ricevuto volesse partecipare alla consultazione.

 

-         Il comma 1, lettera b) prevede che siano "comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dei cittadini di paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego". Previsione inutile se le stesse non fossero discriminatorie, pericolosa se lo fossero (e infatti lo sono). Del resto la delega (comma 1) autorizza il Governo a modificare gli art. 43 e 44 del Testo Unico 286/1998, che riguardano la non discriminazione (e anche questo è pericoloso, visto di quale governo si tratta) ma non gli altri.

 

-         La definizione di molestie, stesso comma, viene ristretta rispetto alla direttiva aggiungendo ai termini "comportamento indesiderato" il vincolo "che persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo". Ovvio che una persona in condizioni di debolezza non vada in giro "inequivocabilmente dichiarando"... se lo fa di solito viene cacciata prima ancora che il comportamento "persista".

 

-         Il comma 1 lettera e) affida al governo anche la delega a prevedere  "criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentatività delle associazioni". Naturalmente di consultarle non si parla: no comment.

 

-         Onere della prova (comma 1 lettera g)): il testo della Direttiva "espongono,dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione" diventa "fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza...". Si cerca di rendere la cosa impossibile, evidentemente. A meno che il discriminato sia un Pubblico Ministero.

 

-         Infine la lettera i) dello stesso comma, come modificato da un emendamento del Governo, prevede "l'istituzione nell'anno 2003" del cosiddetto organismo di controllo e garanzia. Che dovrebbe essere, come è noto, in grado di svolgere una serie di attività (assistenza legale, inchieste, raccomandazioni) in modo indipendente. Bene, l'indipendenza è così garantita: l'organismo è istituito "presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio"; ed è "diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio" che dirige uno staff assegnato dal Presidente del Consiglio

 

-         Del "dialogo civile" previsto dalla Direttiva (art.12: Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che,conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali,hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione) non c'è traccia.