Proposta di Legge al Parlamento n. 1

Prot. n. 6471/2.104.14 del 17.09.2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

 

 

di iniziativa del Consigliere

Pieraldo Ciucchi (Socialisti Democratici Italiani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NUOVE NORME IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE”

 


 

 

 

 

RELAZIONE

 

 

 

Questa proposta di legge al Parlamento nasce dall’esigenza di apportare alcune modifiche al Testo Unico sull’immigrazione e dalla dimostrata difficoltà di gestire il fenomeno dell’immigrazione clandestina extracomunitaria con il solo meccanismo delle espulsioni.

Attualmente si stima che in Italia vivano due o trecentomila extracomunitari irregolari, il cui ingresso nel nostro Paese è avvenuto senza la sussistenza di requisiti per ottenere un regolare permesso di soggiorno, pur disponendo di un lavoro e di una abitazione.

Buona parte di queste persone vive in condizioni di marginalità sociale, con rapporti di lavoro in nero, residenti in unità immobiliari senza regolare contratto di affitto e privi di assistenza sanitaria.

La regolarizzazione di questi extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ma incensurati (lo si verifica attraverso le impronte digitali) e già in possesso di una attività lavorativa e di un alloggio, è una emergenza ormai riconosciuta come utile dalla maggioranza degli italiani, che deve essere però risolta con nuovi strumenti legislativi per evitare che lo stato di illegalità sociale si trasformi in criminalità potenziale.

D’altra parte sono numerosissime le richieste di datori di lavoro che vorrebbero ormai regolarizzare lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno (che hanno già acquisito una professionalità presso di loro) al fine di permettere la prosecuzione dell’attività lavorativa presso le loro aziende.

La presente proposta di legge si propone pertanto di superare l’attuale legislazione che impedisce la regolarizzazione di extracomunitari entrati irregolarmente anche se in possesso di un lavoro e di una residenza, evitando la complessa procedura del rimpatrio e del rientro regolare della medesima persona, evitando inoltre che il datore di lavoro ed un cittadino italiano, che assume irregolarmente un extracomunitario clandestino, incensurato ed in possesso di abitazione, compia un reato ai sensi dell’art. 12 comma 5 T.U. sull’immigrazione.

 

Con la presente proposta di legge si propone quindi una nuova forma di regolarizzazione che avviene attraverso la presentazione di una autodenuncia da parte del datore di lavoro disponibile ad assumere il lavoratore irregolare, ma incensurato, in possesso di una sistemazione abitativa idonea, con la conseguente non punibilità penale e amministrativa del datore di lavoro.

Per contro, si rende urgente un intervento legislativo che allontani immediatamente dal nostro Paese, attraverso più incisive forme di espulsione, tutti gli extracomunitari che si siano resi responsabili di delitti puniti con la pena della reclusione, anche attraverso l’immediata revoca del permesso di soggiorno rilasciato.

Si propone quindi un provvedimento legislativo che contempli adeguatamente le esigenze di sicurezza con quelle di una civile e ragionevole trattazione del fenomeno migratorio e delle nuove problematiche ad esso connesse.

 

Firenze, lì 17/09/2001

 

 

                                                                   Pieraldo Ciucchi

 


 

 

 

 

 

 

Articolo 1

Al comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 286/98 è aggiunta la seguente frase: “Al fine di impedire ingressi con modalità non conformi a quelle stabilite dal presente decreto, è fatto obbligo al Governo della Repubblica di promuovere le condizioni per le quali sia effettuato un costante e rigoroso controllo di tali valichi e dei confini nazionali in genere”.

 

 

 

Articolo 2

Dopo il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98 è inserito il seguente:

“comma 1 bis: Fuori dai casi di cui al comma precedente possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che essendovi entrati siano incensurati, abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto e dimostrino di avere una idonea collocazione abitativa”.

 

 

 

Articolo 3

Dopo il comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98 è inserito il seguente:

“comma 2 bis: Nel caso di cui al comma 1 bis e con le modalità stabilite dal regolamento d’attuazione, il datore di lavoro deve presentare al questore della provincia in cui egli ha il domicilio fiscale denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro che presenti la denuncia prima dell’iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all’art. 335 del codice di procedura penale non è punibile per i reati relativi al rapporto di lavoro denunciato. La denuncia esonera altresì il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle norme previdenziali”.

 

 

 

Articolo 4

Dopo il comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98 è inserito il seguente:

“comma 5 bis: Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono altresì rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

 

 

 

Articolo 5

Dopo il comma 5 bis dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98 è inserito il seguente:

“comma 5 ter: La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle sanzioni sostitutive previste dall’art. 53 della L. 689/81”.

 

 

 

Articolo 6

Il comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. 286/98 è sostituito dal seguente:

“La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all’art. 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all’art. 381 del codice di procedura penale. La carta di soggiorno non può essere rilasciata e, se lo è stata, viene revocata, se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale”.

 

 

 

Articolo 7

Dopo il comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. 286/98 è inserito il seguente:

“comma 3 bis: Contro il provvedimento di rifiuto della carta di soggiorno e contro quello di revoca della stessa è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale”.

 

 

 

Articolo 8

Al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 286/98 alla lett. a) dopo le parole “ai sensi dell’art. 10” è aggiunta la seguente frase: “salvo quanto dispone il comma 1 bis dell’art. 5”.

 

 

 

Articolo 9

Al comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. 286/98 dopo le parole “per taluno dei delitti” è inserita la frase “di cui ai commi primo, terzo e quinto dell’art. 12”.

 

 

 

Articolo 10

Dopo il comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. 394/99 è inserito il seguente:

“comma 2 bis: Quando la richiesta è presentata ai sensi del comma 2 bis dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98 il datore di lavoro deve sottoscrivere la richiesta del lavoratore ed esibire la documentazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro”.