Proposta di Legge al Parlamento
n. 1
Pieraldo Ciucchi (Socialisti Democratici Italiani)
Buona parte di queste persone vive in condizioni di marginalità sociale, con rapporti di lavoro in nero, residenti in unità immobiliari senza regolare contratto di affitto e privi di assistenza sanitaria.
La regolarizzazione di questi extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ma incensurati (lo si verifica attraverso le impronte digitali) e già in possesso di una attività lavorativa e di un alloggio, è una emergenza ormai riconosciuta come utile dalla maggioranza degli italiani, che deve essere però risolta con nuovi strumenti legislativi per evitare che lo stato di illegalità sociale si trasformi in criminalità potenziale.
D’altra parte sono numerosissime le richieste di datori di lavoro
che vorrebbero ormai regolarizzare lavoratori extracomunitari privi di permesso
di soggiorno (che hanno già acquisito una professionalità presso
di loro) al fine di permettere la prosecuzione dell’attività
lavorativa presso le loro aziende.
La presente proposta di legge si propone pertanto di superare
l’attuale legislazione che impedisce la regolarizzazione di
extracomunitari entrati irregolarmente anche se in possesso di un lavoro e di
una residenza, evitando la complessa procedura del rimpatrio e del rientro
regolare della medesima persona, evitando inoltre che il datore di lavoro ed un
cittadino italiano, che assume irregolarmente un extracomunitario clandestino,
incensurato ed in possesso di abitazione, compia un reato ai sensi
dell’art. 12 comma 5 T.U. sull’immigrazione.
Con la presente proposta di legge si propone quindi una nuova forma di
regolarizzazione che avviene attraverso la presentazione di una autodenuncia da
parte del datore di lavoro disponibile ad assumere il lavoratore irregolare, ma
incensurato, in possesso di una sistemazione abitativa idonea, con la
conseguente non punibilità penale e amministrativa del datore di lavoro.
Per contro, si rende urgente un intervento legislativo che allontani
immediatamente dal nostro Paese, attraverso più incisive forme di
espulsione, tutti gli extracomunitari che si siano resi responsabili di delitti
puniti con la pena della reclusione, anche attraverso l’immediata revoca
del permesso di soggiorno rilasciato.
Si propone quindi un provvedimento legislativo che contempli
adeguatamente le esigenze di sicurezza con quelle di una civile e ragionevole
trattazione del fenomeno migratorio e delle nuove problematiche ad esso
connesse.
Firenze, lì 17/09/2001
Pieraldo
Ciucchi
Al comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 286/98 è aggiunta la
seguente frase: “Al fine di impedire ingressi con modalità non
conformi a quelle stabilite dal presente decreto, è fatto obbligo al
Governo della Repubblica di promuovere le condizioni per le quali sia effettuato
un costante e rigoroso controllo di tali valichi e dei confini nazionali in
genere”.
Dopo il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98 è inserito il seguente:
“comma 1 bis: Fuori dai casi di cui al comma precedente possono
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri che essendovi entrati
siano incensurati, abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di
fatto e dimostrino di avere una idonea collocazione abitativa”.
Dopo il comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98 è inserito il seguente:
“comma 2 bis: Nel caso di cui al comma 1 bis e con le
modalità stabilite dal regolamento d’attuazione, il datore di
lavoro deve presentare al questore della provincia in cui egli ha il domicilio
fiscale denuncia di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro che presenti la denuncia prima
dell’iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all’art. 335
del codice di procedura penale non è punibile per i reati relativi al
rapporto di lavoro denunciato. La denuncia esonera altresì il datore di
lavoro dal pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle norme
previdenziali”.
Dopo il comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98 è inserito il seguente:
“comma 5 bis: Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
altresì rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, se lo straniero viene condannato con
sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi
confronti il beneficio della sospensione condizionale. La presente disposizione
ha effetto anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale.
Dopo il comma 5 bis dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98 è inserito il seguente:
“comma 5 ter: La disposizione di cui al comma precedente non si
applica alle sanzioni sostitutive previste dall’art. 53 della L.
689/81”.
“La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all’art. 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all’art. 381 del codice di procedura penale. La carta di soggiorno non può essere rilasciata e, se lo è stata, viene revocata, se lo straniero viene condannato con sentenza alla pena della reclusione ed il giudice non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale. La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale”.
Articolo 7
Dopo il comma 3 dell’art. 9 del D.Lgs. 286/98 è inserito il seguente:
“comma 3 bis: Contro il provvedimento di rifiuto della carta di soggiorno e contro quello di revoca della stessa è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale”.
Articolo 8
Al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 286/98 alla lett. a) dopo le parole “ai sensi dell’art. 10” è aggiunta la seguente frase: “salvo quanto dispone il comma 1 bis dell’art. 5”.
Articolo 9
Al comma 1 dell’art. 18 del D.Lgs. 286/98 dopo le parole “per taluno dei delitti” è inserita la frase “di cui ai commi primo, terzo e quinto dell’art. 12”.
Articolo 10
Dopo il comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. 394/99 è inserito il seguente:
“comma 2 bis: Quando la richiesta è presentata ai sensi del comma 2 bis dell’art. 5 del D.Lgs. 286/98 il datore di lavoro deve sottoscrivere la richiesta del lavoratore ed esibire la documentazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro”.