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rassegna stampa sull’immigrazione 2002 marzo |
SOMMARIO Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche
Sociali (12 marzo 2002) Il decreto stabilisce
un'ulteriore anticipazione dei flussi di ingresso per lavoro per il
2002, autorizzando l'ingresso di
ulteriori 6.400 lavoratori
stagionali extracomunitari per soddisfare le esigenze delle regioni del
centro-sud, rimaste escluse dal precedente provvedimento. Il decreto estende la
possibilità di ingresso a tutti i lavoratori extracomunitari
stagionali provenienti da qualunque paese, purché già in
possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido
per |
Supplemento
“Inform.
Legge”
n. 20
_________ a cura del:
SERVIZIO
RIFUGIATI E MIGRANTI
della Federazione delle
Chiese Evangeliche in Italia Via Firenze 38, 00184 Roma tel. 06 48905101 Fax 06 48916959 E-mail: srm@fcei.it |
Decreto 12 marzo 2002
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.5.2001, di
programmazione dei flussi per il 2001, che ha autorizzato l’ingresso di
n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in particolare, ha disposto,
all’articolo 1, comma 2, di ammettere in Italia, " per motivi di lavoro
subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti
all’estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota
massima di n. 33.000 persone" ed all’articolo 2, comma 1, lettera b)
di consentire l’ingresso in Italia per lavoro autonomo di 3000 lavoratori
stranieri non comunitari;
Visto il proprio decreto in data 12 luglio 2001 che ha consentito
l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a
carattere stagionale, di una quota massima di 6.400 cittadini stranieri non comunitari;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con
decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, e successive modifiche, ed in
particolare l’articolo 3, comma 4, il quale prevede che "in caso di
mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione
delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti
pubblicati ai sensi del presente testo unico nell’anno precedente";
Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2002 che ha determinato per l’anno 2002
la quota massima di ingresso di 33.000 lavoratori subordinati stagionali non
comunitari;
Considerato che vi è la necessità di autorizzare
l’ingresso, in conformità a quanto previsto per l’anno 2001,
di un’ulteriore quota di 6.400 lavoratori subordinati stagionali
stranieri non comunitari e di una quota di 3000 lavoratori stranieri non
comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività
professionali provenienti da qualsiasi Paese non comunitario;
Ritenuto di stabilire che le quote relative ai lavoratori subordinati
stagionali non comunitari riguardano oltre ai lavoratori subordinati stagionali
non comunitari provenienti dai Paesi indicati dall’articolo 1, comma 2
del proprio decreto in data 4 febbraio 2002 altresì i cittadini
stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato stagionale nell’anno 2001;
decreta
Art. 1.
1. E’ consentito
l’ingresso in Italia per l’anno 2002 di un’ulteriore quota
massima di 6.400 lavoratori subordinati stagionali non comunitari, ripartita
tra le Regioni di cui al prospetto allegato, che fa parte
integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
2. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non
comunitari di cui al comma 1, nonché quelle indicate all’articolo
1, comma 1, del proprio decreto 4 febbraio 2002, riguardano, oltre ai
lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi previsti
dall’articolo 1, comma 2 del citato decreto 4 febbraio 2002,
altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2001.
3. E’ stabilita per l’anno 2002 una quota massima di 3000
lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo
svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese
non comunitario.
Roma, 12 marzo 2002
Firmato
Il Ministro
Roberto Maroni
ALLEGATO
R E G I O N E |
|
UMBRIA |
189 |
ABRUZZO |
302 |
MOLISE |
170 |
CAMPANIA |
753 |
PUGLIA |
3.009 |
BASILICATA |
753 |
CALABRIA |
1.129 |
SICILIA |
57 |
SARDEGNA |
38 |
T O T A L E |
6.400 |