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materiali di lavoro e rassegna stampa sull’immigrazione

2002                                                                                                                      marzo          

 

 

 

SOMMARIO

 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  (12 marzo 2002)

 

Il decreto stabilisce un'ulteriore anticipazione dei flussi di ingresso per lavoro per il 2002,  autorizzando l'ingresso di ulteriori  6.400 lavoratori stagionali extracomunitari per soddisfare le esigenze delle regioni del centro-sud, rimaste escluse dal precedente provvedimento.  Il decreto estende la possibilità di ingresso a tutti i lavoratori extracomunitari stagionali provenienti da qualunque paese, purché già in possesso di un regolare permesso di soggiorno per lavoro stagionale valido per
il 2001. Il provvedimento prevede anche un'ulteriore quota di 3.000 ingressi per lavoro autonomo, dato interessante non solo per i lavoratori residenti all'estero, ma anche per studenti legalmente soggiornanti in Italia che vogliano convertire il permesso per studio in un  permesso per motivi di lavoro.

 

Supplemento

“Inform. Legge”

n. 20

_________

 

 

 

a cura del:

 

SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI

 

della Federazione delle Chiese Evangeliche

in Italia

 

 

 

 

 

 

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Decreto 12 marzo 2002

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.5.2001, di programmazione dei flussi per il 2001, che ha autorizzato l’ingresso di n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in particolare, ha disposto, all’articolo 1, comma 2, di ammettere in Italia, " per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, chiamati e autorizzati nominativamente, entro una quota massima di n. 33.000 persone" ed all’articolo 2, comma 1, lettera b) di consentire l’ingresso in Italia per lavoro autonomo di 3000 lavoratori stranieri non comunitari;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 2001 che ha consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, esclusivamente a carattere stagionale, di una quota massima di 6.400 cittadini stranieri non comunitari;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 3, comma 4, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell’anno precedente";

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2002 che ha determinato per l’anno 2002 la quota massima di ingresso di 33.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari;

Considerato che vi è la necessità di autorizzare l’ingresso, in conformità a quanto previsto per l’anno 2001, di un’ulteriore quota di 6.400 lavoratori subordinati stagionali stranieri non comunitari e di una quota di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali provenienti da qualsiasi Paese non comunitario;

Ritenuto di stabilire che le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari riguardano oltre ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi indicati dall’articolo 1, comma 2 del proprio decreto in data 4 febbraio 2002 altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2001;

 

 

decreta

 

Art. 1.

 

1. E’ consentito l’ingresso in Italia per l’anno 2002 di un’ulteriore quota massima di 6.400 lavoratori subordinati stagionali non comunitari, ripartita tra le Regioni di cui al prospetto allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.

2. Le quote relative ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari di cui al comma 1, nonché quelle indicate all’articolo 1, comma 1, del proprio decreto 4 febbraio 2002, riguardano, oltre ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari provenienti dai Paesi previsti dall’articolo 1, comma 2 del citato decreto 4 febbraio 2002, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2001.

 

 

3. E’ stabilita per l’anno 2002 una quota massima di 3000 lavoratori stranieri non comunitari per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario.

 

 

 

Roma, 12 marzo 2002                                                                                     Firmato

Il Ministro

      Roberto Maroni

 

 

 


ALLEGATO

R E G I O N E

 

UMBRIA

189

ABRUZZO

302

MOLISE

170

CAMPANIA

753

PUGLIA

3.009

BASILICATA

753

CALABRIA

1.129

SICILIA

57

SARDEGNA

38

T O T A L E

6.400