Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati:

 

Proposta di

ELEMENTI  PROCEDURALI

da considerare nella stesura del regolamento

(ex art. 1-bis, comma 3 dell'art. 32 della L. 189/02)

 

 

A) Principi e garanzie procedurali di carattere generale

 

1.   Protezione dei dati e contatti con i richiedenti asilo

 

Garantire la confidenzialità dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente.

 

Non potranno esserci contatti con le autorità diplomatiche/consolari dei paesi di origine (a meno che il richiedente asilo non sia esplicitamente consenziente).

 

 

 

Riferimenti

F   Proposta modificata di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art. 22:

        "1. Gli Stati membri non rivelano le informazioni relative alle singole domande di asilo alle autorità del paese d'origine del richiedente asilo.

        2.  Gli Stati membri emanano apposite misure affinché le informazioni necessarie per l'esame della pratica di un richiedente asilo non siano ottenute dalle autorità del suo paese d'origine secondo modalità che potrebbero rivelare loro che il richiedente ha presentato una domanda di asilo."

 

F   Dl. Lgs. 286/98 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - art. 1, co. 7

 

F   Decreto del Ministero dell'interno 415/94 "Regolamento per la disciplina delle categorie dei documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 della L. 241/90" - art. 4

 

 

 

Diritto del richiedente asilo di contattare l'ACNUR e viceversa, in tutte le fasi della procedura.

 

Il richiedente asilo potrà contattare ONG (p.e. selezionate dal servizio centrale di cui al comma 4 dell'art. 1-sexies dell'art 32) e avvocati, in tutte le fasi della procedura.

 

 

 

 

 

Riferimenti

 

F   Conclusione n. 8 sulla Determinazione dello Status di Rifugiato, adottata dal Comitato Esecutivo dell’ACNUR* (28a sessione) nel 1977 - para. e/(iv) "il richiedente (… ) dovrebbe anche avere la possibilità - della quale dovrebbe essere debitamente informato - di mettersi in contatto con un rappresentante  dell'Alto Commissariato per i Rifugiati;"

 

F    Proposta modificata di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art. 21:

 

     "1.  Gli Stati membri permettono che l'ACNUR:

           a) abbia accesso ai richiedenti asilo, in particolare a quelli trattenuti in aree ad accesso limitato o in zone di transito portuale o aeroportuale;

           b) abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni rese;

           c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a tutte le autorità competenti e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

     2.   Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'ACNUR nel territorio dello Stato membro, conformemente a un accordo con quello Stato membro."

 

 

 

2.    Richiedenti asilo arrivati in frontiera o nel contesto di sbarchi

 

Dare una definizione del termine "richiedente asilo", p.e. come "persona che ha - in qualunque forma, ovvero per iscritto, oralmente o in altra forma - espresso l'intenzione di chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato o di voler beneficiare di altre forme di protezione.

 

Provvedere che i (potenziali) richiedenti asilo siano tempestivamente  informati dei loro diritti e assicurare che essi siano effettivamente messi in grado di presentare domanda di asilo e prevedere, oltre quello dell'ACNUR, il coinvolgimento di organismi non-governativi qualificati anche in questa prima fase della procedura.

 

Prevedere - ove necessario - l'utilizzo di interpreti qualificati.

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti

 

F    Conclusione n. 8 sulla Determinazione dello Status di Rifugiato, adottata dal Comitato Esecutivo dell’ACNUR (28a sessione) nel 1977 - para. iv: “Il Comitato Esecutivo raccomanda (...)  che (...) il richiedente dovrebbe avere le facilitazioni necessarie, compreso l'ausilio di un valido interprete, per presentare il proprio caso alle autorità interessate”.

 

F    Proposta modificata di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art 9:  

     "1.  In relazione alle procedure di cui al capo III (= procedure di primo grado) della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie:

 

           a) il richiedente asilo viene informato della procedura da seguire e dei suoi diritti e doveri durante il procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire. Tali informazioni vanno fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi ai doveri descritti agli articoli 16 e 20, paragrafo 1;

           b) il richiedente asilo dispone, laddove ragionevole, dei servizi di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità. Gli Stati membri reputano ragionevole mettere a disposizione questi servizi quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale prima di decidere sulla domanda. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti ricorrono a un interprete, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

           c) non viene negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'ACNUR o con altre organizzazioni che operino per suo conto nel territorio dello Stato membro, conformemente a un accordo con quello Stato membro;

           d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo viene notificata o comunicata al richiedente asilo con anticipo ragionevole e secondo metodi appropriati. Se il richiedente è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare o comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

           e)  il richiedente asilo viene informato della decisione dell'autorità accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, quando non sia assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente viene contestualmente informato dei mezzi per impugnare un'eventuale decisione negativa.

     2.   Ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è informato in privato della possibilità che le autorità competenti lo convochino per informazioni sulla sua domanda d'asilo prima che l'autorità accertante prenda una decisione al riguardo."

 

 

 

3.       Trattenimento nei centri di identificazione

 

Considerando che il "trattenimento" non è inteso come una forma di restrizione della libertà della persona ai sensi dell'art. 13 Costituzione, il regolamento deve definire quale altra forma di "trattenimento" si intende applicare.

 

Qualsiasi sia la forma del trattenimento, ai richiedenti asilo ospitati nei centri di identificazione deve essere comunque garantito il diritto di ricevere visite e di comunicare liberamente con l'esterno.

 

Per quanto riguarda altri aspetti relativi alla gestione dei centri, il regolamento potrebbe utilmente far riferimento, ad alcuni parti della cosiddetta "carta dei diritti e dei doveri per il trattenimento della persona ospitata nei centri di permanenza temporanea" del Ministro dell'interno del 30 agosto 2000, tenendo tuttavia presente la sostanziale differenza tra il trattenimento nei CPT di stranieri colpiti da decreti di espulsione e quello dei richiedenti asilo nei centri di identificazione.

 

Prevedere che i minori non accompagnati non devono essere soggetti al trattenimento.

 

Prevedere inoltre che il trattenimento non sia automatico nei confronti di coloro che si presentano spontaneamente alle autorità competenti, anche se hanno fatto ingresso irregolare o si trovano in condizione di irregolarità,

 

 

4.    Commissioni territoriali (CT)

 

Le CT operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Predisporre che i membri delle CT siano messi in grado di poter dedicare tempo necessario al lavoro nelle CT ovvero che si possano occupare del lavoro nella CT - a seconda delle esigenze - a tempo pieno.

 

Assicurare un adeguato supporto amministrativo e logistico alle CT.

 

Assicurare la disponibilità di un numero sufficiente di interpreti qualificati.

 

Garantire una presenza adeguata di personale femminile tra i membri delle CT.

 

Assicurare che i membri delle CT e gli interpreti siano adeguatamente qualificati, formati ed aggiornati periodicamente per svolgere il loro delicato compito.

 

Indicare il "manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato", pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti già contenuti nella proposta di direttiva UE sulla definizione del termine "rifugiato" e sulle forme sussidiarie di protezione come principali punti di riferimento per la valutazione delle domande di asilo.

 

 

 

Riferimenti

 

F   Conclusione n. 8 sulla Determinazione dello Status di Rifugiato, adottata dal Comitato Esecutivo dell’ACNUR (28a sessione) nel 1977 - para. g:

     "(…) Il Comitato Esecutivo (…) chiede all'Alto Commissariato di considerare la possibilità di pubblicare - come guida per i Governi - un manuale relativo alle procedure e criteri per la determinazione dello status di rifugiato e di rendere note - con il dovuto rispetto per il carattere riservato delle domande individuali e delle situazioni particolari - decisioni significative sulla determinazione dello status di rifugiato."

 

F   Proposta di Direttiva UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM 2001/510, 2001/0207-CNS)

 

 

 

 

5.       Garanzie procedurali addizionali durante l'esame in prima istanza

 

-     garanzia che l’interessato, anche con l’ausilio di persona di fiducia od associazione,  possa presentare memorie aggiuntive o documentazione di supporto in ogni fase del procedimento;

-     predisposizione di uno schema di domande base per assicurare uno standard minimo di raccolta uniforme di informazione su ciascuna domanda;

-     redazione di un verbale esaustivo e/o registrazione dell'audizione;

-     indicazione dell'ora dell'inizio e della fine dell'audizione nel verbale riletto al richiedente in una lingua da lui conosciuta;

-     in casi particolari: previsione della possibilità di audizione da parte di un membro femminile della CT;

-     ove necessario: previsione della possibilità di chiedere l’assistenza di uno specialista (p.e. psicoterapeuta);

-     annotazione negli atti della CT se la decisione sia stata presa all'unanimità o a maggioranza;

-     notifica della decisione - adeguatamente motivata - della CT in una lingua conosciuta dal richiedente ;

-     diritto del richiedente asilo di acquisire - anche tramite avvocato o soggetti portatori di interessi diffusi - copia della documentazione che lo riguarda.

 

 

 

Riferimento

 

F   L 241/1990, Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - art. 3, co. 1: "Ogni provvedimento amministrativo (…) deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria."; art. 9: "Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare  un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento"; art. 22. co. 1:  "Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla presente legge".

 

 

 

 

 

6.   Commissione nazionale per il diritto d'asilo (CN)

 

La CN opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Per mettere la CN in grado di svolgere i compiti previsti dall'art. 1-quinquies, comma 3, la CN deve essere dotata di sufficienti mezzi e di adeguato personale di supporto (p.e. esperti in diritto internazionale, diritti umani, archivisti per quanto riguarda l'informazione sui paesi di origine, ecc.).

 

Le decisioni riguardanti le attività della CN, nonché quelle sulla cessazione e la revoca dello status di rifugiato, sono prese nelle riunioni nelle quali partecipano almeno la maggioranza dei componenti.

 

Prevedere il coinvolgimento istituzionale dell'ACNUR nell'attività di formazione e di aggiornamento, sia dei membri delle CT che degli interpreti.

 

Nel contesto delle decisioni sulla cessazione o la revoca dello status di rifugiato l'interessato, ove lo richieda, deve essere sentito personalmente dalla CN; inoltre la CN può altresì disporre d'ufficio l'audizione del richiedente (con le garanzie di cui ai  paragrafi 5 e 6).

 

Indicare il "manuale sulle procedure per la determinazione dello status di rifugiato", pubblicato dall'ACNUR nel 1977 come guida per i Governi, e gli orientamenti già contenuti nella proposta di direttiva UE sulla definizione del termine "rifugiato" e sulle forme sussidiarie di protezione come principali punti di riferimento per l'attività di indirizzo, previsto dall comma 2 dell'art. 1 quinqies, nonché per le decisioni sulla cessazione e revoca dello status di rifugiato.

 

Verranno redatti rapporti periodici sul lavoro delle CT e della stessa CN, contenenti, tra l'altro, indicazioni statistiche.

 

 

7.     Protezione umanitaria

 

Nella definizione dello status da attribuire a coloro per i quali la CT abbia deciso che esistano i requisiti di cui all'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n.286/98, equiparare, per quanto possibile, lo status di protezione umanitaria a quella dei rifugiati, in particolare rispetto agli atti amministrativi ed al ricongiungimento familiare.

 

Il regolamento potrebbe sanzionare l'attuale prassi amministrativa, prevedendo però misure atte ad evitare i ritardi e i periodi di incertezza durante l'eventuale attesa della decisione sul rinnovo.

 

-   rilascio di un permesso di soggiorno valido per un anno, esteso al lavoro e allo studio.

-     rinnovo da parte della Questura in casi "palesi" di continuo bisogno di protezione (onde evitare un inutile sovraccarico di lavoro per Questure e CT) e rinnovo di casi dubbi dietro parere favorevole da parte della CT che ha deciso in prima istanza.

-     possibilità per il beneficiario della protezione umanitaria di presentare alla CT i motivi per il continuato bisogno di protezione umanitaria per iscritto o tramite nuova audizione davanti alla CT competente;

-     specificare che il possesso di un passaporto nazionale non è una condizione per il  rilascio e il rinnovo del permesso;

-     prevedere possibilità del rilascio di un titolo di viaggio per stranieri.

 

 

 

Riferimento

 

F   La prassi amministrativa generalmente adottata nel passato era di rilasciare ai richiedenti asilo non riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma "raccomandati" dalla stessa Commissione Centrale per una protezione umanitaria, un permesso di soggiorno ex-art. 5,6 del D.Lgs. 286/90, con autorizzazione a lavorare/studio, valido per un anno, rinnovabile. Recentemente il rinnovo viene subordinato ad un parere favorevole da parte della Commissione Centrale che quindi valuta nuovamente caso per caso. Purtroppo, in questo contesto si sono spesso verificato dei ritardi che hanno lasciato le persone senza un permesso di soggiorno valido per un certo periodo di tempo che peraltro cosi hanno perso (o rischiavano di perdere) il lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.     Riesame della domanda respinti da parte della "CT integrata"

 

Specificare che il richiedente asilo non riconosciuto in prima istanza nella procedura semplificata non può essere allontanato prima della scadenza dei cinque giorni (a meno che non abbia rinunciato esplicitamente e per iscritto rinunciato alla facoltà di presentare richiesta di riesame).

 

Garantire adeguata informazione al richiedente asilo sulla possibilità di chiedere il riesame  e/o fare ricorso; adeguata assistenza legale (p.e. tramite consulenze legali, anche attraverso personale qualificato di organismi non-governativi riguardante il riesame e effettiva possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio per il ricorso).

 

Prevedere che nel contesto del riesame si procede ad una nuova audizione del

richiedente, se richiesto almeno da un membro della CT integrata.

   

Indicare in forma esplicita che la richiesta di riesame è compatibile con la presentazione, anche contestuale, del ricorso.

 

 

 

9.   Ricorso nella procedura semplificata: Autorizzazione a rimanere da parte del Prefetto

 

Adeguare, almeno nella sostanza, la normativa italiano al testo della Proposta di Direttiva UE sulle procedure di asilo, definendo i criteri per il rifiuto dell'autorizzazione a rimanere sul T.N. da parte del prefetto, previsto dal comma 6 dell'art. 1-ter dell'art. 32. Stabilire quindi - in analogia alla procedura accelerata, prevista da detta proposta di Direttiva - che il prefetto potrà rigettare la richiesta di sospensione del provvedimento di allontanamento solo nei seguenti casi:

 

 

 

-        domanda inammissibile ai sensi dell’art. 1, co. 4 Legge 39/1990;

-        decisione negativa già adottata dal giudice competente per il ricorso avverso un precedente provvedimento di espulsione, e assenza di elementi nuovi (sul richiedente e sul suo paese);

-        domanda ripetuta senza adduzione di alcun elemento che motivi una nuova decisione positiva;

-        esistenza di gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

 

 

 

Riferimenti

F   Proposta modificata di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art 40:  "Procedimenti di verifica e di ricorso avverso una decisione presa con procedura accelerata

1.     Gli Stati membri stabiliscono per legge i casi in cui i richiedenti asilo che propongono ricorso avverso una decisione presa con procedura accelerata, ovvero ne chiedono la verifica, non devono essere autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato membro fino all'esito del ricorso o della verifica.

2.     In questi casi, gli Stati membri provvedono affinché il giudice abbia competenza per decidere, su istanza del richiedente o di sua iniziativa, se questi, data la sua situazione personale, può rimanere nel territorio dello Stato membro.

3.     Non può esservi espulsione fintanto che il giudice non abbia statuito in merito alla fattispecie di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri possono derogare nei seguenti casi:

     a)   la domanda di asilo è considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 25;

     b)   il giudice ha già respinto una domanda del richiedente asilo diretta a rimanere nel territorio dello Stato membro ed è stato deciso che, dal respingimento della domanda, non è stato addotto nessun elemento sostanziale nuovo in relazione alla situazione personale del richiedente o del suo paese d'origine;

     c)   non si procederà a un ulteriore esame della domanda ripetuta in conformità con il capo II, come previsto all'articolo 33;

     d)   è stato deciso che per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico il richiedente asilo non può rimanere alla frontiera, né nelle zone di transito portuale o aeroportuale, né nel territorio dello Stato membro interessato.

 

F   Conclusione n° 30 sul Problema delle Domande Manifestamente Infondate o Abusive dello Status di Rifugiato o di Asilo, adottata dal Comitato Esecutivo dell’ACNUR (34a sessione) nel 1983 - par. e/iii: “Il Comitato Esecutivo,....raccomanda che:... in caso di rifiuto della sua domanda, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di fare riesaminare la decisione negativa prima di essere respinto alla frontiera o espulso dal territorio”.

 

 

 

10. Effetto sospensivo del ricorso in caso di procedura ordinaria

 

L’art. 1 quater, co. 5 della Legge 189/2002 disciplina il ricorso avverso il diniego di riconoscimento per i casi di procedura ordinaria, con un rimando all’art. 1 ter, co. 6 della stessa legge che stabilisce, per i casi di procedura semplificata, che il ricorso non ha un effetto sospensivo automatico. E’ necessario un chiarimento esplicito che indichi che nel contesto della procedura ordinaria, il ricorso ha effetto sospensivo automatico.

 

 

 

Riferimenti

 

F   Risoluzione del Parlamento Europeo sulla Risoluzione del Consiglio dell’UE del 20 giugno 1995 sulle Garanzie Minime per le Procedure d’Asilo - par. 14:

     “Il Parlamento Europeo, (....) chiede che il principio dell’effetto sospensivo dell’appello possa essere limitato solo nei casi di una domanda di asilo respinta perché palesemente infondata; il richiedente asilo sarà espulso soltanto se ha già avuto la possibilità di chiedere il ripristino dell’effetto sospensivo del suo appello”.

 

F   Raccomandazione N° (98) 13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul Diritto dei Richiedenti Asilo Respinti ad un Ricorso Effettivo contro le Decisioni di Espulsione, nel contesto dell’art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali - par. 1 e 2:

        “Il Comitato dei Ministri, (...), raccomanda (....) che: 1) un ricorso effettivo innanzi ad una autorità nazionale sia previsto per ogni richiedente asilo la cui domanda di riconoscimento dello status di rifugiato sia respinta e che sia soggetto ad espulsione verso un paese nel quale potrebbe essere esposto al rischio di essere sottoposto a tortura o a pene o a trattamenti inumani o degradanti. 2) (...) Un ricorso innanzi una autorità nazionale è considerato effettivo allorché: (...) 2.3) il ricorso sia accessibile da parte di ogni richiedente asilo respinto; 2.4) l’esecuzione dell’ordine di espulsione sia sospesa sino a che non sia stata adottata una decisione...”.

 

 

F   Articolo 13 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, adottata il 4 novembre 1950 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa

“Ogni persona, i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

 

N.B.: L’art. 13 è stato interpretato dalla Commissione e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo come una garanzia di primaria importanza quando vi sia il rischio di un rinvio in un paese ove il soggetto possa essere esposto ad un trattamento contrario al dettato dell’art.3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (Ref. Chahal v. United Kingdom 70/1995/576/662).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Garanzie procedurali addizionali per minori (accompagnati e non)

 

 

 

1.   Considerazioni preliminari

 

l’intera procedura di asilo, dall’ammissione al territorio alla chiusura del procedimento di determinazione dello status di rifugiato, deve essere regolata in maniera tale da conformarsi al principio secondo il quale trovandosi i minori in una situazione di estrema vulnerabilità, è necessario prevedere speciali ed immediate misure di tutela;

 

nell’ambito della categoria su esposta, particolare attenzione va poi riservata ai minori non accompagnati.

 

Riferimenti

 

F Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 - art. N. 25n.2,comma 1:''La maternità e l' infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza (…)"

 

F Comitato Esecutivo dell’ACNUR, Conclusione N. 47/1987: "il Comitato sottolinea la speciale situazione dei minori non accompagnati e dei bambini separati dai propri genitori, che sono affidati ad altre famiglie, includendo le loro necessità per quanto attiene alla determinazione del loro status, misure per il loro sostegno fisico ed emotivo e impegno nella ricerca di genitori e parenti (…)"

 

 

2.   Minori giunti in frontiera o nel contesto di sbarchi

 

I minori, hanno diritto ad essere tra i primi destinatari di misure di protezione ed assistenza;

 

In ogni caso il minore deve essere consultato, con modalità adeguate alla sua età, prima che qualsiasi decisione che lo riguardi venga assunta. Il minore, accompagnato o meno straniero deve sempre essere adeguatamente informato e, nel caso ne manifesti l'intenzione, messo in grado di esercitare il proprio diritto di chiedere asilo attraverso, tra l’altro, l’ausilio di personale specializzato;

 

a.   Identificazione: nel caso in cui i minori siano accompagnati da genitori o parenti è necessario verificare immediatamente i legami parentali attraverso documenti identificativi o, in mancanza, tramite una verifica delle dichiarazioni dei minori stessi e dei loro genitori o parenti. Nel caso si tratti di minori non accompagnati, la loro presenza va tempestivamente comunicata sia alla autorità giudiziaria, che ne dispone d’urgenza la collocazione in sede idonea e provvede alla nomina di un tutore, che al Comitato per i Minori Stranieri (cfr art. 1/5, L. 39/90);

Nel caso vi sia dubbio circa l’età del minore i metodi utilizzati per tale verifica devono rispettare la salute e dignità del minore ed in caso di persistenza dell’incertezza va garantito il beneficio del dubbio;

b.   Richiesta d’asilo: la nomina del tutore non deve in alcun modo ritardare la procedura di richiesta di asilo. La volontà di chiedere asilo viene, pertanto, registrata immediatamente dall’autorità di pubblica sicurezza mentre la compilazione dell’apposito formulario e delle memorie avverrà con l’assistenza del tutore e di un interprete.

c.   Il tutore di un richiedente asilo deve ricevere adeguata informazione in materia di asilo - anche in collaborazione con l'ACNUR -  cosi' da assistere efficacemente gli interessi del minore richiedente asilo in tutte le fasi della procedura d’asilo;

d.   Considerata la particolare situazione del minore, la sua volontà di chiedere asilo deve essere rispettata anche nel caso non sia maturata e/o espressa immediatamente. In tal caso la conseguente domanda di asilo va comunque ricevuta dalle autorità preposte e va avviata tempestivamente la procedura d’asilo;

e.   Il personale di frontiera (polizia, interpreti, assistenti sociali)  deve ricevere apposita formazione ed aggiornamento sulle modalità di tutela del benessere dei minori;

 

 

 

Riferimenti

 

F Comitato Esecutivo dell’ACNUR, Conclusione N. 47: "il Comitato ribadisce il principio universalmente riconosciuto secondo il quale I bambini devono essere tra i primi a ricevere protezione ed assistenza".

 

F  Convenzione sui diritti del Fanciullo del 1989 (Legge N. 176/91), art. 3 (3): ''Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.''

F Art. 12: 1. ''Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della età e del grado di maturità. 2.A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria od amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.''

F Art. 13n.1:''Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.''

 

F Proposta di Direttiva UE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri :

art. 24/1: ''Il prevalente interesse del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'applicazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti I minori''.

art. 25/1:  ''Gli Stati membri provvedono a che per ogni minore non accompagnato sia nominato nel piu' breve tempo possibile un tutore, il quale deve curare che, nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, le esigenze del minore siano debitamente soddisfatte a norma della presente direttiva.Le Autorita' competenti in materia di assistenza sociale effettuano peridiche verifiche''.

25/3:'' Gli Stati membri devono adoperarsi per rintracciare quanto prima I familiari del minore non accompagnato, se cio' e' nel prevalente interesse del minore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita  o l'integrita' del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel Paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione di informazioni relative a queste persone devono avvenire con riservatezza tale da non mettere il pericolo la loro sicurezza''.

25/4:'' Le persone che lavorano con i minori non accompagnati devono ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei medesimi.''

 

F Proposta di Direttiva UE recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sullo status di protezione - art. 28/6:''Gli Stati membri provvedono affinché' le persone che assistono i minori non accompagnati ricevano un'idonea formazione in riferimento alle loro esigenze.''

 

F Proposta modificata di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002)  - art.15 (3):'' Gli Stati membri che effettuano visite mediche per accertare l'eta' del minore non accompagnato provvedono affinche':

 a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di asilo e in una lingua che e' ragionevole supporre possa capire, della possibilita' che si ricorra a visita medica per accertarne l'eta';(...)

F Risoluzione del Consiglio dell'UE sui minori non accompagnati, cittadini di Paesi terzi: art.4/3 lett.b):''(...)A tal fine gli Stati membri possono sottoporre il minore -con il consenso del minore stesso, di un suo rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati - a un test medico ai fini  della determinazione dell'eta' effettuata da personale medico qualificato.''

 

 

2.   Trattenimento

 

a.   I minori richiedenti asilo non devono essere sottoposti a misure che ne limitino la libertà, salvo il caso abbiano commesso reato per i quali e' prevista pena detentiva. In ogni caso il trattenimento - misura sempre eccezionale comminabile, pertanto, soltanto in casi estremi - non deve avvenire in strutture in cui risiedano anche adulti;

b.   Nel caso di minori accompagnati, i cui genitori o parenti stretti siano sottoposti a trattenimento, al fine di tutelare il principio di unità familiare è necessario prevedere strutture, ove il minore seppure trattenuto non veda lesa la sua dignità e negata adeguata tutela (materiale, psicofisica e legale);

 

 

Riferimenti

 

F Convenzione sui Diritti del Fanciullo, art. 37Lett. b): ''nessun fanciullo sia privato della libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile; c) ogni fanciullo privato della libertà sia trattato con umanità e  con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia (...); d)'' I fanciulli privati della libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un’assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata (…)''.

 

 

3.   Modalità di accoglienza ed adeguata informazione prima dell'audizione

 

a.   Il minore non accompagnato deve ricevere tempestiva accoglienza in una struttura idonea nel rispetto del suo diritto alla salute, all’istruzione etc come previsto, tra l'altro,  dal recente orientamento dell'Unione Europea.;

 

 

Riferimenti

 

F Convenzione sui diritti del Fanciullo, - art. 22n.1: ''Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo status di rifugiato, oppure è considerato rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dell’assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti. n2: A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione delle N.U., per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione (…)"

 

 F Proposta di Direttiva UE sulle norme minime per le procedure di asilo (COM 326/02 del 18.6.2002) - art. 15 1. (Garanzie minime per I minori non accompagnati):'' In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 10 e 12, gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati godano delle seguenti garanzie: a) quanto prima possibile deve essere assegnato loro un rappresentante che li rappresenti e/o assista in relazione all'esame della domanda di asilo ;b) il rappresentante deve avere la possibilità di aiutarli a preparasi al colloquio personale. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande e formulare osservazioni. 2. Gli Stati membri provvedono affinché: a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo a norma degli articoli 10, 11, 12 tale colloquio sia condotto da una persona che abbia la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori ;b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato sia presa da un funzionario qualificato in relazione ai particolari bisogni dei minori.''

 

 

 

4.   Audizione da parte della CT e procedura adottata

 

a.   principio di unità familiare: Fatta salva la possibilità per un minore accompagnato di essere titolare di validi motivi - per ottenere lo status di rifugiato o la protezione umanitaria -  indipendenti e diversi da quelli presentati dai genitori e/o parenti, il minore i cui genitori o familiari da cui dipende hanno ottenuto lo status di rifugiato sono automaticamente riconosciuti rifugiati.

b.   anche i minori accompagnati, che hanno manifestato l'intenzione di chiedere asilo,  devono poter essere ammessi ad una audizione individuale ad opera della CT in quanto, tra l’altro, possibili latore di una domanda autonoma ed indipendente da quella dei genitori;

c.   L’intervista deve avvenire alla presenza del tutore o di personale dal tutore delegato;

d.   L’intervista del minore deve svolgersi attraverso modalità che tengano in considerazione la minore età del richiedente;

e.   I membri della CT e gli interpreti devono ricevere adeguata formazione, tra l’altro, sulle particolari tecniche necessarie per  intervistare un minore e rispettarne salute e dignità;

f.    Nei casi in cui il contenuto della domanda o altri fattori lo facciano ritenere opportuno, i minori di sesso femminile dovrebbero essere intervistati da personale femminile;

g.   La decisione infine adottata deve prendere in considerazione anche le peculiari forme di persecuzioni cui posso essere soggetti i richiedenti minorenni proprio a causa della loro minore età;

h.   La fondatezza del timore di persecuzione deve tener conto della peculiare sensibilità e vulnerabilità del minore.

 

 

 

Riferimenti

 

F Convenzione sul Diritti del Fanciullo articoli 3 e 12 già citati (cfr. supra);

 

F Proposta di Direttiva UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione - art. 7:  Nel valutare il timore del richiedente di essere perseguitato o di subire comunque un danno grave ed ingiusto, gli Stati membri prendono in considerazione almeno I seguenti elementi: (…) (d) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente, in particolare l'ambiente di provenienza, il sesso, l'eta', lo stato di salute e gli handicap, al fine di  valutare la gravita' della persecuzione o del danno. Qualora la persecuzione assuma una forma specificamente inerente all'appartenenza ad uno dei due sessi o ai bambini, si deve tener conto del fatto che la persecuzione, ai sensi della Convenzione di Ginevra, puo' essere inflitta sotto forma di violenza sessuale o altre forme di violenza specificamente connesse all'appartenenza ad uno dei due sessi;

art. 12: Nel valutare se il timore fondato di persecuzioni sia basato su motivi di  (…) appartenenza ad un determinato gruppo sociale (…) si deve tener conto, quanto meno, dei seguenti elementi: (d) il termine determinato gruppo sociale indica sia  un insieme di persone definibili in base a talune caratteristiche fondamentali, quali le tendenze sessuali, l'eta', ed il sesso (…)

 

F Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo  art. 16 (3): ''La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato''.

 

F Convenzione sui diritti del Fanciullo - art. 9n 1: ''Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo (...).''

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Attività' di formazione svolta dalla Commissione Nazionale

 

La Commissione Nazionale tra i suoi compiti di indirizzo ed orientamento, nell’ambito, tra l’altro, della formazione ed aggiornamento del personale delle CT (componenti ed interpreti), deve includere sessioni relative a tecniche di intervista rivolte minori, normativa e giurisprudenza internazionale in materia di determinazione di status di minori, criteri di terminazione riferiti alle forme di persecuzioni rivolte a minori , notizie aggiornate su paesi di origine coinvolti nella persecuzione di minori. Tali attività saranno svolte in collaborazione con l’ACNUR.

 

 

6.   Riesame

 

Nel caso in cui il minore richieda un riesame della decisione  al minore e’ sempre garantita una seconda audizione.

 

 

7.   Ricongiungimento familiare

 

Nel caso di minore non accompagnato per il quale e' stata ravvisata l'esigenza di protezione internazionale in ossequio, tra l'altro, al piu' recente orientamento comunitario, deve essere autorizzato l'ingresso ed il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare agli ascendenti diretti e di primo grado. Nel caso in cui il minore non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli si deve autorizzare l'ingresso ed il soggiorno del suo tutore legale o di altri familiari.

 

 

Riferimenti

 

F Proposta di Direttiva UE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, art. 10 (3): ''Se il rifugiato e' un minore non accompagnato, gli Stati membri:

a)autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti e di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'art.4, par.2, lettera a);

b)autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altri familiari, quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile ritrovarli.''

 

 

 

ACNUR, Roma 11 novembre 2002



* Il Comitato Esecutivo (ExCom) dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite fu creato con una Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel Novembre 1957. Il Comitato Esecutivo attualmente è composto da 61 Stati, tra cui anche l'Italia. Esso esamina e approva i programmi ACNUR di assistenza e i rispettivi budget e si esprime su vari aspetti riguardanti la protezione dei rifugiati. Di particolare interesse sono le sue Conclusioni e Raccomandazioni che rappresentano un'autorevole riferimento per l'interpretazione aggiornata dei principi della protezione internazionale e per il consolidamento di prassi adeguate.